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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 1988

Cassazione n. 27250/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello de L'Aquila ha parzialmente riformando la sentenza con cui il Tribunale di Pescara, in data 11.11.2019, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di cessione di sostanza stupefacente e ricettazione e lo aveva condannato alle pene di giustizia; in particolare, la Corte ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche sul capo B) ed ha di conseguenza rideterminato la pena in anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 350 di multa;

2. ricorre per cassazione il difensore dell'Occhiocupo lamentando: 2.1 mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/2009 in ragione dell'inattendibilità dei testi: rileva che la condanna per il capo A) era intervenuta essenzialmente sulla scorta delle dichiarazioni di tale D'Albenzio trovato in possesso di sostanza del tipo cocaina che aveva riferito avere avuto dall'Occhiocupo e delle cui dichiarazioni la difesa avesse segnalato la inattendibilità, profilo su cui la Corte ha omesso di motivare.

Si tratta di un motivo non consentito in questa sede perché afferente ad un vizio della motivazione non risultante dalla lettura del provvedimento impugnato, che piuttosto dimostra l'esistenza di un percorso argomentativo connotato da lineare e coerente logicità nonché conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità (cfr., pag. 4 della sentenza impugnata, ove la Corte ampiamente motiva sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste D'Albenzio, come confermate dalle dichiarazioni rese dal brigadiere capo circa gli esiti della perquisizione domiciliare e del riconoscimento fotografico, anche ripetuto con esito positivo in dibattimento) ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. 2.2 violazione o erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen.: rileva che con l'atto di appello era stato fatto presente che il reato presupposto era stato oggetto di abrogazione e la inconferenza del richiamo operato dalla Corte alla giurisprudenza relativa ad ipotesi diverse e non potendosi ritenere, come affermato dalla Corte territoriale, che si trattasse non già di cosa smarrita ma di cosa meramente e temporaneamente dimenticata.

Il motivo è manifestamente infondato reiterando peraltro rilievi compiutamente e correttamente scrutinati dalla Corte territoriale, che li ha disattesi con il supporto di una motivazione esente da criticità.

In particolare, i giudici d'appello hanno spiegato che il reato presupposto era quello di furto e non riconducibile nella (abrogata figura della) appropriazione indebita di cose smarrite, in tal senso conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte (cfr., Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278225) per il quale, nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori. 2.3 violazione o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 648 cpv e 62 numero 4 cod. pen.: rileva che gli elementi fattuali evidenziati con l'atto di appello avrebbero dovuto portare a ricondurre il fatto nella ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 648 cod. pen. ed a riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen..

Si tratta, anche in tal caso, di rilievi manifestamente infondati.

Ed invero, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere le invocate attenuanti in ragione del valore intrinseco dei beni ricettati, negativamente valorizzando la componente oggettiva del fatto, ovverosia la potenzialità del danno derivante dalla circolazione degli stessi.

Il giudice del merito si è inoltre conformato al consolidato orientamento di questa Corte per il quale, ai fini dell'applicazione dell'attenuante speciale di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., l'aspetto patrimoniale non è ne' esclusivo ne decisivo, giacché la nozione del "fatto di particolare tenuità" investe tutti gli elementi integrativi del fatto reato, ossia le modalità esecutive, l'entità dell'oggetto ricettato, la personalità del reo, la potenzialità del danno derivante dalla circolazione della cosa ricettata (Sez. 2, n. 3731 del 22/05/1990, dep. 1991, Fundarò, Rv. 186765) e, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui il giudice escluda la configurabilità dell'attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., sotto il profilo della componente soggettiva del fatto (Sez. 2, n. 2890 del 15/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277963).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello de L'Aquila ha parzialmente riformando la sentenza con cui il Tribunale di Pescara, in data 11.11.2019, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di cessione di sostanza stupefacente e ricettazione e lo aveva condannato alle pene di giustizia; in particolare, la Corte ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche sul capo B) ed ha di conseguenza rideterminato la pena in anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 350 di multa; 2. ricorre per cassazione il difensore dell'Occhiocupo lamentando: 2.1 mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/2009 in ragione dell'inattendibilità dei testi: rileva che la condanna per il capo A) era intervenuta essenzialmente sulla scorta delle dichiarazioni di tale D'Albenzio trovato in possesso di sostanza del tipo cocaina che aveva riferito avere avuto dall'Occhiocupo e delle cui dichiarazioni la difesa avesse segnalato la inattendibilità, profilo su cui la Corte ha omesso di motivare. Si tratta di un motivo non consentito in questa sede perché afferente ad un vizio della motivazione non risultante dalla lettura del provvedimento impugnato, che piuttosto dimostra l'esistenza di un percorso argomentativo connotato da lineare e coerente logicità nonché conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. In tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità (cfr., pag. 4 della sentenza impugnata, ove la Corte ampiamente motiva sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste D'Albenzio, come confermate dalle dichiarazioni rese dal brigadiere capo circa gli esiti della perquisizione domiciliare e del riconoscimento fotografico, anche ripetuto con esito positivo in dibattimento) ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. 2.2 violazione o erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen.: rileva che con l'atto di appello era stato fatto presente che il reato presupposto era stato oggetto di abrogazione e la inconferenza del richiamo operato dalla Corte alla giurisprudenza relativa ad ipotesi diverse e non potendosi ritenere, come affermato dalla Corte territoriale, che si trattasse non già di cosa smarrita ma di cosa meramente e temporaneamente dimenticata. Il motivo è manifestamente infondato reiterando peraltro rilievi compiutamente e correttamente scrutinati dalla Corte territoriale, che li ha disattesi con il supporto di una motivazione esente da criticità. In particolare, i giudici d'appello hanno spiegato che il reato presupposto era quello di furto e non riconducibile nella (abrogata figura della) appropriazione indebita di cose smarrite, in tal senso conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte (cfr., Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278225) per il quale, nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori. 2.3 violazione o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 648 cpv e 62 numero 4 cod. pen.: rileva che gli elementi fattuali evidenziati con l'atto di appello avrebbero dovuto portare a ricondurre il fatto nella ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 648 cod. pen. ed a riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.. Si tratta, anche in tal caso, di rilievi manifestamente infondati. Ed invero, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere le invocate attenuanti in ragione del valore intrinseco dei beni ricettati, negativamente valorizzando la componente oggettiva del fatto, ovverosia la potenzialità del danno derivante dalla circolazione degli stessi. Il giudice del merito si è inoltre conformato al consolidato orientamento di questa Corte per il quale, ai fini dell'applicazione dell'attenuante speciale di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., l'aspetto patrimoniale non è ne' esclusivo ne decisivo, giacché la nozione del "fatto di particolare tenuità" investe tutti gli elementi integrativi del fatto reato, ossia le modalità esecutive, l'entità dell'oggetto ricettato, la personalità del reo, la potenzialità del danno derivante dalla circolazione della cosa ricettata (Sez. 2, n. 3731 del 22/05/1990, dep. 1991, Fundarò, Rv. 186765) e, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui il giudice escluda la configurabilità dell'attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., sotto il profilo della componente soggettiva del fatto (Sez. 2, n. 2890 del 15/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277963). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro
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