CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 18880/2026
ECLI:EU:C:2026:243
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Agenzia Delle Entrate rappresentata e difesa dalla [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.1975/2018 depositata il 28/03/2018.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generaledott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso.Uditi l’[OSCURATO:PERSONA] dello [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] AureliaGiunta, in sostituzione dell’[OSCURATO:PERSONA], che hannorichiamato le conclusioni già rassegnate.Numero registro generale 32319/2018Numero sezionale 167/2026Numero di raccolta generale 18880/2026Data pubblicazione 10/06/20261. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorreva avverso l'avviso diaccertamento n. TK3036204247, emesso a seguito di p.v.c. notificato il26/11/2010, relativo ad Ires, Iva, Irap ed altro per l'anno 2006, con cui sirecuperava a tassazione il complessivo importo di euro 557.816,50, condisconoscimento delle perdite fiscali degli anni 2004 e 2005, ritenuteindebitamente scomputate dal reddito d'imposta ai sensi dell'art. 84 delTuir.1.1. La pretesa fiscale traeva origine da due operazioni realizzate nel2005, con le quali la società aveva acquistato altrettanti immobili, siti inleasing, con costi ritenuti parzialmente fittizi a causa dellasopravalutazione del prezzo degli immobili e della conseguentesopravalutazione degli stessi nel canone di leasing, ottenuta medianteplurimi passaggi di proprietà degli immobili effettuati il medesimo giorno;ciò avrebbe consentito, attraverso la contabilizzazione di fatture in parteinesistenti, indebite deduzioni ai fini Ires ed Irap e la conseguente indebitadetrazione dell'Iva corrispondente.2. La ricorrente eccepiva l'illegittimità dell’atto impositivo, sostenendo:la tardività della pretesa impositiva per violazione dell'art. 43, comma 1,del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 633/1972; ildifetto e la contraddittorietà della motivazione dell’avviso diaccertamento; l'infondatezza nel merito delle contestazioni.3. La C.T.P. di Roma rigettava il ricorso e quindi la C.T.R. del Lazio,con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dallasocietà contribuente.4. [OSCURATO:PERSONA] la predetta sentenza la società ha proposto ricorso percassazione sorretto da sei motivi e l’Amministrazione ha resistito concontroricorso.Numero registro generale 32319/2018Numero sezionale 167/2026Numero di raccolta generale 18880/2026Data pubblicazione 10/06/20265. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratoregenerale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta,chiedendo il rigetto del ricorso.6. Infine, la ricorrente, in prossimità della pubblica udienza, hadepositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.с., ove, oltre ad insistereper l’accoglimento del ricorso ha, in particolare: i) dedotto la violazionedegli artt. 7-ter e 7-quinquies, legge n. 212 del 2000 e dell’art. 12 dellamedesima legge, come modificato dall’art. 13-bis, D.L. n. 84 del 2025, ela illegittimità euro-unitaria ed incostituzionalità degli artt. 32 e 33, d.P.R.n. 600 del 1973, 51 e 52, d.P.R. n. 633 del 1972 e 12, legge n. 212 del2000, per contrasto con gli artt. 14 e 117, comma 1, Cost., con l’art. 8CEDU e con gli artt. 7 e 47 CDFUE; ii) richiesto l’applicazione dello iussuperveniens e del principio del favor rei di cui all’art. 3, co. 3, D.Lgs. n.472 del 1997, con conseguente irrogazione delle sanzioni amministrativesecondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 471 del 1997, come modificatodall’art. 2, D.Lgs. n. 87 del 2024, deducendo la illegittimità costituzionaledell’art. 5, D.Lgs. n. 87 del 2024 per violazione degli artt. 76, 3 e 117Cost. in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU e all’art. 49 CDFUE.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Deve preliminarmente rilevarsi che nella memoria illustrativadepositata la società ricorrente evoca la sentenza della Corte EDU, primasezione, del 6 febbraio 2025, [OSCURATO:SOCIETA]. e a. 12 c. Italia, edeccepisce la illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 117 Cost.,dell’art. 13-bis del d.l. 84/2025, conv. dalla legge n. 108/2025, che comeè noto così ha disposto: «1. All’articolo 12, comma 1, della legge 27 luglio2000, n. 212, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Negli atti diautorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devonoessere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanzee le condizioni che hanno giustificato l’accesso”. 2. Le disposizioni delsecondo periodo del comma 1 dell’articolo 12 della legge 27 luglio 2000,Numero registro generale 32319/2018Numero sezionale 167/2026Numero di raccolta generale 18880/2026Data pubblicazione 10/06/2026n. 212, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano conriferimento agli atti di autorizzazione e ai processi verbali di accessoredatti successivamente alla data in vigore della legge di conversione delpresente decreto. Restano comunque validi gli atti e i provvedimentiadottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla basedelle disposizioni vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presente decreto».Si rammenta che l’art. 12, comma 1, cit. come modificato inconseguenza della statuizione della Corte Edu e in vigore dal 2 agosto2025, dispone, per quanto qui rileva, che «Tutti gli accessi, ispezioni everifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali,industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base diesigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Negli atti diautorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devonoessere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanzee le condizioni che hanno giustificato l'accesso».1.1. La società deduce che la ripresa a tassazione sarebbe avvenutasulla base di risultanze raccolte in sede di accesso presso il domicilio dellasocietà contribuente, in assenza della preventiva autorizzazione dellaProcura della Repubblica, osservando che nella motivazione dell’avviso diaccertamento viene espressamente richiamata la verifica fiscale conclusasicon p.v.c. del 26 novembre 2010, svolta dall’Agenzia delle Entrate pressola sede della Società con acquisizione di documentazione ivi rinvenuta,compiuta sulla base di una mera autorizzazione rilasciata dal Capodell’Ufficio (ordine di accesso mirato n. 230311 del 27 settembre 2010avente per oggetto il controllo del “rispetto delle disposizioni dettate dalleleggi, in materia di imposte dirette ed indirette” con riferimento all’annod’imposta 2007, circostanza confermata a pag. 3 dell’avviso diaccertamento) e non dall’Autorità giudiziaria competente.Numero registro generale 32319/2018Numero sezionale 167/2026Numero di raccolta generale 18880/2026Data pubblicazione 10/06/20261.2. Deduce inoltre che nel richiamato provvedimento autorizzativomanca qualunque riferimento all’esistenza di specifici elementi indiziariche avrebbero reso necessari gli accessi, le ispezioni e le verifichecondotti, limitandosi a fare riferimento al controllo del «rispetto delledisposizioni dettate dalle leggi, in materia di imposte dirette ed indirettecon riferimento all’anno d’imposta 2007».1.3. Afferma quindi la società che la «previsione di dirittointertemporale è evidentemente incostituzionale per violazione dell’art.117 Cost. nella misura in cui legittima autorizzazioni all’accesso e verbalidi verifica redatti prima della novella sulla base di norme, quelle di cui aicitati D.P.R. n. 600 del 1973 e n. 633 del 1972, nonché all’art. 12, co. 1,L. n. 212 del 2000, appunto in palese contrasto con gli artt. 14 e 117, co.1, Cost., con l’art. 8 CEDU e con gli artt. 7 e 47 CDFUE».1.4. Chiede pertanto di «disapplicare le suddette norme di legge (artt.32 e 33, D.P.R. n. 600 del 1973, 51 e 52, D.P.R. n. 633 del 1972 e 12, L.n. 212 del 2000), previo eventuale rinvio pregiudiziale in CGUE ex art. 267TFUE, ovvero di promuovere questione incidentale di legittimitàcostituzionale, e a valle di dichiarare la nullità/illegittimità dell’avviso diaccertamento impugnato». Precisa, in proposito, che «per consolidatagiurisprudenza, sussiste l’obbligo, in capo al giudice, di disapplicare, incaso di tributi c.d. “armonizzati”, la normativa interna in contrasto conquella dell’Unione (o di sollevare la questione pregiudiziale ex art. 267, co.3, TFUE); dall’altro, in caso di tributi non armonizzati, la necessità disollevare questione di legittimità costituzionale della normativa interna» eche poiché nella specie l’avviso di accertamento ha ad oggetto il recuperosia dell’Iva (imposta armonizzata) sia dell’Ires e dell’Irap (imposte nonarmonizzate), questa Corte sarebbe tenuta, «con riferimento all’Iva, adisapplicare la normativa interna (o sollevare questione pregiudiziale exart. 267 TFUE), e, con riferimento all’Ires e all’Irap, sollevare questione dilegittimità costituzionale degli artt. 32 e 33, D.P.R. n. 600 del 1973, 51 eNumero registro generale 32319/2018Numero sezionale 167/2026Numero di raccolta generale 18880/2026Data pubblicazione 10/06/202652, D.P.R. n. 633 del 1972 e 12, L. n. 212 del 2000 per contrarietà all’art.14 Cost.» e suggerisce la proposizione del seguente quesito: «Dica laCorte di Giustizia UE se in materia di accessi, ispezioni e verifiche ai finiIva, gli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’UnioneEuropea ostino ad una normativa nazionale quale quella di cui agli artt. 32e 33, D.P.R. n. 600 del 1973, 51 e 52, D.P.R. n. 633 del 1972, 35 e 12, L.n. 212 del 2000 che consentono di autorizzare l’accesso presso il domiciliodel contribuente sulla base di una autorizzazione rilasciata dalla stessaautorità amministrativa che vuole eseguire l’accesso».1.5. Infine, la ricorrente aggiunge che «la rilevanza e non manifestainfondatezza di tali questione è, peraltro, stata già valutata da codestaEcc.ma Corte, la quale, con ordinanza n. 11910/2025, depositata in data 6maggio 2025, ha ritenuto “opportuno assegnare al Pubblico Ministero edalle parti, ai sensi dell’art. 384, comma 3, cod. proc. civ., un termine digg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito incancelleria di osservazioni sulla rilevanza della citata decisione”».2. Tanto premesso, questa Corte ritiene che non vi siano i presuppostiné per sollevare questione pregiudiziale ex art. 267, co. 3, TFUE, conriguardo alla prospettata compatibilità con gli artt. 7, 8 e 47 della [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea, né per sollevare questione dilegittimità costituzionale, per il prospettato contrasto con gli artt. 14 e117, co. 1, Cost., con l’art. 8 CEDU e con gli artt. 7 e 47 CDFUE,difettando nel caso di specie il presupposto della rilevanza delle questioniagitate ai fini della decisione del presente giudizio.2.1. Sin dal ricorso originario, e così nei precedenti gradi di merito lasocietà contribuente ha, infatti, censurato il provvedimento impositivoimpugnato – anche - mettendo in dubbio la validità dell’autorizzazioneall’accesso presso la sede dell’azienda, ma sotto un profilo peculiare edifferente rispetto a quello dibattuto avanti alla Corte Edu ed oggetto dellaevocata pronuncia “[OSCURATO:SOCIETA]”, e segnatamente in relazione allaNumero registro generale 32319/2018Numero sezionale 167/2026Numero di raccolta generale 18880/2026Data pubblicazione 10/06/2026possibilità, a valle, per l’Ufficio di operare rettifiche ad anni ulteriori, aseguito di accesso espressamente autorizzato al fine di verificare l’anno diimposta 2007.2.2. Ed infatti, come si desume dal tenore del ricorso originario,prodotto unitamente al ricorso della contribuente, si era contestato che«stante il tenore dell'ordine di accesso mirato n. 230311, i verificatoripotevano acquisire informazioni soltanto in riferimento al soggettoverificato e all'anno 2007, in quanto per acquisire elementi relativi ad altrisoggetti e al periodo d'imposta 2005 essi non erano in possesso dellaautorizzazione imposta dal combinato disposto dell'art. 32, comma 1, deld.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 52, comma 1, del d.P.R. 26ottobre 1972, n. 633».2.3. E dunque, a fronte di una autorizzazione motivata, come sidesume dalla sua integrale trasposizione nella stessa memoria illustrativaex art. 378 c.p.с. della contribuente, e che inoltre, in relazione a taleprofilo, non è mai stata censurata, neppure nel ricorso per cassazione,solo nella memoria la ricorrente ha introdotto, con tutta evidenzatardivamente, un nuovo profilo di critica fondato su un differente sostratofattuale, che non era mai stato oggetto di deduzione ed esame nei gradi dimerito.2.4. Pertanto, si ribadisce, la questione giuridica sottesa alla domandaoriginaria della contribuente è sì la violazione dell’art. 32, comma 1, d.P.R.n. 600/1973, ma la censura che si vorrebbe tardivamente introdurre èdifferente e fondata su una ricostruzione fattuale diversa e contrastantecon il precedente assetto difensivo della società.2.5. A tale riguardo si rammenta che la Corte Edu ha contestato, però,non il requisito procedurale relativo alle autorizzazioni all’accesso inquestione, per le quali «considerazioni di efficienza nel contesto fiscalepossano giustificare l’assenza di ex ante controllo giurisdizionale oindipendente di tali misure» (par. 122). Si è soffermata, invece, sullaNumero registro generale 32319/2018Numero sezionale 167/2026Numero di raccolta generale 18880/2026Data pubblicazione 10/06/2026necessità di valutare se esistessero altre garanzie effettive e adeguatecontro gli abusi e l’arbitrarietà, richiamando i propri precedenti in talesenso (segnatamente [OSCURATO:PERSONA] AS e a., § 172), e se iprovvedimenti in esame fossero soggetti a una revisione ex post. Edespressamente, a tale riguardo, ha osservato (par. 103) «che i ricorrentinon hanno contestato la normativa nazionale in astratto. Essi hannosollevato le loro censure in merito al contenuto delle autorizzazioni diaccesso ai loro locali commerciali e ai locali adibiti alle loro attivitàprofessionali, e di ispezione degli stessi. A loro avviso, tali autorizzazionierano estremamente ampie e generiche, e li avevano privati dellenecessarie garanzie contro l'arbitrarietà».2.6. Ha concluso, quindi che, anche se si fosse potuto affermare cheesisteva una base giuridica generale nel diritto italiano per le misureimpugnate, tale legge non soddisfaceva i “requisiti di qualità” imposti dallaConvenzione. In particolare, anche tenendo conto dell’ampio margine didiscrezionalità degli Stati contraenti in materia nei confronti delle personegiuridiche, del carattere meno grave dell'ingerenza (a causa dell’assenzadi poteri coercitivi) e dell’importanza dell’obiettivo di misure analoghe inmateria fiscale, ha affermato che il contesto giuridico interno avevaconferito alle autorità nazionali un margine di discrezionalità illimitato perquanto riguardava sia le condizioni di attuazione delle misure controversesia il loro ambito di applicazione. Ciò rilevava perché l’ordinamentonazionale non forniva garanzie procedurali sufficienti, atteso che le misureimpugnate, pur suscettibili di alcuni ricorsi giurisdizionali, non eranosoggette a un controllo sufficiente. Pertanto, detto ordinamento nonforniva ai ricorrenti il livello minimo di protezione cui avevano diritto aisensi della CEDU, violandone l’art. 8.2.7. [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito nella successiva pronuncia della primasezione, 11 dicembre 2025, [OSCURATO:SOCIETA]. semplificata e altri c. Italia– che peraltro ha fatto propri, integralmente, «I principi generaliNumero registro generale 32319/2018Numero sezionale 167/2026Numero di raccolta generale 18880/2026Data pubblicazione 10/06/2026riguardanti l’accesso, le ispezioni e le perquisizioni e la copia e il sequestrodi documenti dai locali delle persone giuridiche a fini di accertamento»(par. 8), che (par. 10) «Quanto alle circostanze e alle condizioni nellequali le autorità interne avevano attuato la misura contestata […] risultadai fatti riportati nella tabella allegata che la maggior parte delleautorizzazioni rilasciate nel caso delle società ricorrenti, a parte unriferimento alla necessità di ottenere prove rilevanti ai finidell’accertamento fiscale, non contenevano motivazioni che giustificasserole misure. Inoltre, nel caso di un ricorso (n. 33570/22) le ispezioni hannoavuto luogo oltre due anni dopo il rilascio dell’autorizzazione» e che (par.11) «Quanto all’oggetto e alla portata della misura contestata […] nellamaggior parte dei ricorsi le autorizzazioni consentivano l’accesso a tutti idocumenti e alle prove concernenti il rispetto generale degli obblighi fiscalidelle società ricorrenti in vari anni, senza limitare in alcun modo la portatadelle ispezioni effettuate nei loro locali […]».2.8. E dunque è agevole cogliere la differenza di fattispecie, in quanto,nel caso in esame, mai è stato nel giudizio di merito, nonché nel ricorso inquesta sede di legittimità, contestata la sussistenza di un accesso abusivoin quanto non sorretto da adeguata autorizzazione dolendosi la societàcontribuente – si ribadisce – esclusivamente dell’utilizzo delle acquisizioniottenute da tale accesso anche per periodi di imposta differenti da quelloespressamente contemplato nell’autorizzazione medesima.2.9. Va ancora rilevato che la società contribuente evoca inoltre, senzaperaltro circostanziare tale allegazione, il tema della qualificazionesoggettiva dell’autorità emittente, che vorrebbe esclusivamenteidentificare con l’Autorità giudiziaria.2.10. A tale riguardo, va puntualizzato che la questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 13-bis del d.l. 84/2025, conv. dalla legge n.108/2025, per contrasto con l’art. 117 Cost., sotto il profilo delprospettato contrasto con gli artt. 14 e 117, co. 1, Cost., con l’art. 8Numero registro generale 32319/2018Numero sezionale 167/2026Numero di raccolta generale 18880/2026Data pubblicazione 10/06/2026CEDU, con riguardo alla mancata riserva all’Autorità giudiziaria dellapotestà autorizzativa degli accessi fiscali, si rivela manifestamenteinfondata.Tale aspetto non è stato infatti considerato dalla Corte Edu nellasentenza richiamata, che ha in identico modo deciso i ricorsi riuniti,relativi tanto a fattispecie di autorizzazioni rilasciate dal pubblicoministero, quanto ad autorizzazioni rese dall’Amministrazione finanziaria,ravvisando la ratio della violazione convenzionale in relazione ai differentiprofili di cui si è dato conto.E, ancora, la Corte Edu nell’enunciare i principi su cui si fonda ladecisione, ha (par. 98) premesso che «in cause riguardanti in generaledelle perquisizioni e delle ispezioni che vengono effettuate nei locali dipersone giuridiche, ha chiarito che un elemento da prendere inconsiderazione è se una perquisizione sia basata su un mandato emessoda un Giudice, e se sia fondata su un ragionevole sospetto», salvo poipuntualizzare (par. 99) che «Tuttavia, la Corte ha precisato che taligaranzie si applicano in modo meno rigoroso alle verifiche fiscali in loco,alla luce del fatto che tali verifiche integrano l'obbligo del contribuente difornire informazioni accurate», come evidenziato nel precedente paragrafo81, «e tenuto conto delle esigenze di efficienza nelle prime fasi delprocedimento tributario (si vedano [OSCURATO:PERSONA] AS e altri, § 130,e Rustamkhanli, § 44 […]» e ancora che (par. 101) «In questo contesto, laCorte ha rilevato che, laddove il diritto interno non richiedevaun'autorizzazione giudiziaria preventiva, ciò poteva essere compensato daaltre garanzie effettive e adeguate contro gli abusi, come una procedura direclamo soggetta a controllo giurisdizionale (ibid., §§ 18-60, 165 e 172)».Va, ancora, rilevato che, nel definire l’ambito di riferimento dellaquestione, la Corte Edu (par. 39) ha richiamato la propria giurisprudenzacostante, secondo cui «la nozione di «domicilio», ai sensi dell’articolo 14della Costituzione, deve essere distinta da altre nozioni, come quella diNumero registro generale 32319/2018Numero sezionale 167/2026Numero di raccolta generale 18880/2026Data pubblicazione 10/06/2026«domicilio» ai sensi delle pertinenti disposizioni penali. Essa comprendesoltanto i luoghi che sono utilizzati come «privata dimora». In particolare,essa comprende i luoghi utilizzati per lo svolgimento di attivitàcaratteristiche della vita privata. Tale nozione non comprende, invece, iluoghi pubblici e i luoghi aperti al pubblico, o i luoghi che, pur essendoprivati, non sono adibiti a «dimore private». In generale, essa noncomprende i locali commerciali e i locali utilizzati per lo svolgimento dicome «private dimore» nel significato sopra indicato».2.11. E pertanto, in sintesi: i) dirimente a monte è che la censura cheevoca il dictum della sentenza “[OSCURATO:SOCIETA]” si fonda su una contestazionein fatto diversa rispetto a quanto allegato tempestivamente, e dedottasolo nelle memorie ex art. 378 c.p.с.; ii) l’atto autorizzativo risultamotivato, non è mai stato contestato – prima di allora in relazione a taleaspetto - e la motivazione è stata riportata nella memoria illustrativa dellasocietà ricorrente; iii) la normativa sopravvenuta - l’art. 13-bis del d.l.84/2025, conv. dalla legge n. 108/2025, di cui si dubita la compatibilitàper la sua efficacia retroattiva, che fa salvezza degli atti precedenti, nonadeguatamente motivati, è dunque irrilevante, sia sotto il profilo delprospettato contrasto con gli artt. 14 e 117, co. 1, Cost., con l’art. 8 CEDUe con gli artt. 7 e 47 CDFUE, sia con riguardo alla conseguentecompatibilità con gli artt. 7, 8 e 47 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA]Unione Europea; iv) la questione è dunque inammissibile, perchénuova in fatto e in diritto rispetto al thema decidendum definito nei gradidi merito; v) inoltre la questione, con riguardo alla mancata riservaall’Autorità giudiziaria della potestà autorizzativa degli accessi fiscali, èmanifestamente infondata.2.12. Con riferimento al profilo della compatibilità eurounitaria va infineosservato che, come di recente ribadito dalla Corte di Giustizia UE, con laSentenza della Grande Sezione 24 marzo 2026 (causa C-767/23Numero registro generale 32319/2018Numero sezionale 167/2026Numero di raccolta generale 18880/2026Data pubblicazione 10/06/2026[Remling] - ECLI:EU:C:2026:243), «dal sistema istituito dall’articolo 267TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta,discende che, allorché un giudice nazionale avverso le cui decisioni nonpossa proporsi ricorso ritenga di trovarsi in presenza di una delle treeccezioni Cilfit e, di conseguenza, di essere esonerato dall’obbligo dieffettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte, previsto dall’articolo 267,terzo comma, TFUE, la motivazione della sua decisione deve far emergereo che la questione di diritto dell’Unione sollevata non è pertinente ai finidella soluzione della controversia, o che l’interpretazione della disposizioneconsiderata del diritto dell’Unione è fondata sulla giurisprudenza dellaCorte, o, in mancanza di tale giurisprudenza, che l’interpretazione deldiritto dell’Unione si è imposta ad esso con un’evidenza tale da non lasciaradito a ragionevoli dubbi (sentenze del 6 ottobre 2021, Consorzio ItalianManagement e [OSCURATO:PERSONA], C-561/19, EU:C:2021:799, punto 51,nonché del 15 ottobre 2024, KUBERA, C-144/23, EU:C:2024:881, punto62)» (par. 23) e che «Pertanto, tenuto conto del ruolo fondamentale delprocedimento pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE nell’ordinamentogiuridico dell’Unione, un giudice nazionale avverso le cui decisioni nonpossa proporsi ricorso non può respingere motivi di ricorso che sollevanouna questione relativa all’interpretazione o alla validità di una disposizionedel diritto dell’Unione senza valutare preliminarmente se esso sia tenuto asottoporre tale questione alla Corte in via pregiudiziale o se quest’ultimarientri in una delle tre eccezioni Cilfit. Ne consegue che, qualora un siffattogiudice decida di non adire la Corte in forza di una di tali eccezioni, taledecisione deve, in ogni caso, rispettare l’obbligo di motivazione richiamatoal punto precedente, ossia esporre, specificamente e concretamente, leragioni per le quali tale eccezione si applica» (par. 24).2.13. L’obbligo di sottoporre la questione pregiudiziale alla Corte UEviene meno solamente in presenza delle tre tassative ipotesi eccezionali, edunque nel caso di: i) questione irrilevante, rispetto alla quale la rispostaNumero registro generale 32319/2018Numero sezionale 167/2026Numero di raccolta generale 18880/2026Data pubblicazione 10/06/2026all'interpretazione del diritto europeo non è necessaria e non influisce inalcun modo sull'esito finale della causa; ii) atto chiaro (Acte clair), rispettoal quale la corretta interpretazione del diritto dell'Unione è così evidenteda non lasciare spazio a "ragionevoli dubbi", con il caveat per cui il giudicenazionale deve però prima confrontare le diverse versioni linguistiche econsiderare la terminologia e il contesto europeo; iii) questione già risolta(Acte éclairé), materialmente identica ad un'altra già decisa dalla Corte diGiustizia in via pregiudiziale, oppure riferibile ad un orientamentoconsolidato della Corte che risolve il punto controverso (cfr. Corte diGiustizia UE, sentenza 6 ottobre 1982, Cilfit v. Ministero della Sanità,causa c-283/81; sentenza del 6 ottobre 2021, Consorzio ItalianManagement, causa C-561/19).2.14. Ebbene, per quanto ampiamente argomentato, nella specie siricade nella prima ipotesi di eccezione contemplata dalla Corteeurounitaria, trattandosi di questione irrilevante ai fini della decisione dellapresente controversia.3. Ancora, nella memoria illustrativa, si chiede l’applicazione dello iussuperveniens, di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 87 del 2024. Tale norma, secondoquanto prospettato, dovrebbe trovare applicazione anche a violazionicommesse prima della sua entrata in vigore, sulla base del principio delfavor rei e di retroattività della lex mitior sancito dal comma 3 dell’art. 3del d.lgs. n. 472/1997. Si è altresì evidenziata l’illegittimità costituzionaledell’art. 5 del d.lgs. n. 87/2024 che ha stabilito che «le disposizioni di cuiagli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1°settembre 2024», per violazione degli artt. 76, 3 e 117 Cost. in relazioneagli artt. 6 e 7 CEDU e all’art. 49 CDFUE.3.1. La richiesta di applicazione delle sanzioni nella misura piùfavorevole al contribuente, così come prevista dall’art. 2 d.lgs. n. 87 del2024, non può trovare accoglimento, né sussistono le condizioni perrimettere la questione alla Corte costituzionale, richiamandosi a taleNumero registro generale 32319/2018Numero sezionale 167/2026Numero di raccolta generale 18880/2026Data pubblicazione 10/06/2026riguardo che questa Suprema Corte (v. Cass. Sez. 5, 19/01/2025, n.1274, seguita da Cass. Sez. 5, 25/06/2025, nn. 17111, 17112 e 17113,da Cass. ord. 1/08/2026, n. 22255, e da Cass. Sez. 5, 12/11/2025, n.29886, Rv. 677029 – 02) ha affermato che l’applicazione della sanzionepiù favorevole è preclusa da una espressa previsione normativa, e inparticolar modo dall’art. 5 del d.lgs. n. 87 del 2024, secondo cui larivisitazione delle sanzioni amministrative in materia fiscale,complessivamente favorevole al contribuente, va applicata a partire dalleviolazioni commesse dal 1° settembre 2024. La scelta del legislatore diderogare espressamente al generale principio di retroattività della leggepiù favorevole non appare in contrasto con i principi costituzionali, né conquelli di diritto dell'Unione europea.3.2. L’oggetto del contendere si inserisce nel quadro della ampiarevisione dell’intero sistema sanzionatorio tributario, coinvolgendo inpratica l’intero impianto regolato dai d.lgs. n. 471 e 472 del 18 dicembre1997. Tuttavia, proprio questo ampio ripensamento della disciplina, comedi tutto il sistema tributario, secondo la delega apprestata dal legislatorecon la l. n. 111 del 2023 - dall’art. 20 quanto alle sanzioni, con iconseguenti principi e criteri direttivi, specie, per quanto qui di interesse,quelli elencati nelle lett. a (per gli aspetti comuni alle sanzioniamministrative e penali) e c, punti da 1 a 5 (per le sanzioniamministrative) - consente di leggere la deroga alla lex mitior disposta dallegislatore delegato in un quadro coerente con i principi costituzionali esovranazionali.3.3. Secondo quanto riconosciuto dalla Corte europea dei dirittidell'uomo, poiché le sanzioni fiscali differiscono dal nocciolo duro deldiritto penale, le garanzie dell'articolo 6 della Convenzione europea per lasalvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non siapplicano necessariamente con il loro pieno rigore (Corte europea deidiritti dell'uomo, 3 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] S.A. c. BelgioNumero registro generale 32319/2018Numero sezionale 167/2026Numero di raccolta generale 18880/2026Data pubblicazione 10/06/2026[GC], n. 49812/09, § 76; 7 giugno 2012, Segame SA c. Francia, n.4837/06, §§ 56-60; 23 novembre 2006, Jussila c. Finlandia [GC], n.73053/01, § 43).3.4. La riprova, in tema, è data dall’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 472del 1997, laddove la norma prevede che «Salvo diversa previsione dilegge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che,secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile». Sitratta di una regola che, pur prevedendo una deroga al principio dellasopraggiunta non punibilità di una condotta, non è stata mai posta indiscussione, tanto meno nel panorama dottrinale e giurisprudenziale se neè denunciato il contrasto con i principi della Convenzione europea per lasalvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o con quellidella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.3.5. Ebbene, è pur vero che il terzo comma del medesimo articolo, chedisciplina l’applicazione della lex mitior, non prevede, al contrario, alcunaespressa deroga, limitandosi invece a disporre che «Se la legge in vigoreal momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posterioristabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole,salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo», avendodunque quale solo limite la definitività della sanzione applicata. Ma,sebbene sia diffusa l’opinione che il silenzio normativo, a differenza dellaespressa previsione nel comma 2, escluda in radice eccezioni al principiodel favor rei, non può ignorarsi che l’ipotesi trattata nel comma 2 è benpiù radicale di quella disciplinata dal comma 3 (perché la prima ipotesiriguarda una fattispecie per la quale la legge successiva esclude del tuttoil disvalore della condotta prima sanzionata, la seconda afferisce ad ipotesiper le quali la condotta resta invece sempre punibile, ma con una sanzionemeno grave, così che il suo disvalore scema ma non scompare).3.6. Può allora dedursi che l’esclusione assoluta della derogabilità dellalex mitior incontra innanzitutto dei limiti proprio sul piano logico. Infatti,Numero registro generale 32319/2018Numero sezionale 167/2026Numero di raccolta generale 18880/2026Data pubblicazione 10/06/2026se è possibile che una sanzione continui ad essere applicata a fattispeciesuccessivamente escluse dal regime sanzionatorio, non è datocomprendere perché ciò non possa parimenti accadere, ovviamentesempre in via di eccezione, per fattispecie ritenute con una leggesuccessiva solo meno gravi.3.7. Ciò è quanto induce a considerare una interpretazione coerentecon le fattispecie contemplate nel secondo e nel terzo comma dell’art. 3cit., in un approccio ermeneutico che tenga conto di una letturacomplessiva dei due commi, nei quali i principi della riserva di legge(comma 2) e quello della lex mitior (comma 3) non possono essere tenutinettamente separati.3.8. La conseguente considerazione è che le ragioni che sottendono ladisciplina sanzionatoria apprestata in tema di obbligazioni tributarie,quando leggi successive escludano in radice il disvalore di una condotta,ma anche quando lo affievoliscano semplicemente, possono giustificarederoghe all’applicazione del principio del favor rei. Queste considerazionihanno una chiara copertura proprio in precedenti della Cortecostituzionale.3.9. Con la sentenza n. 63 del 2019 la Corte costituzionale, dopoessersi diffusa sulla copertura costituzionale della lex mitior in materiapenale, da ricercarsi non già nell’art. 25 Cost. ma nell’art. 3 Cost., eaverne perimetrato l’applicazione, esaminando il principio con riferimentoalle sanzioni amministrative “punitive”, ossia sostanzialmente equiparabilialle sanzioni penali, avverte che «Se poi, ed eventualmente in che misura,il principio della retroattività della lex mitior sia applicabile anche allesanzioni amministrative, è questione recentemente esaminata funditusdalla sentenza n. 193 del 2016. In quell'occasione, questa Corte harilevato come la giurisprudenza di Strasburgo non abbia “mai avuto adoggetto il sistema delle sanzioni amministrative complessivamenteconsiderato, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie, ed inNumero registro generale 32319/2018Numero sezionale 167/2026Numero di raccolta generale 18880/2026Data pubblicazione 10/06/2026particolare quelle che, pur qualificandosi come amministrative ai sensidell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche"punitive" alla luce dell'ordinamento convenzionale”. In difetto, pertanto,di alcun “vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsionegeneralizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti,del principio della retroattività della legge più favorevole, da trasporre nelsistema delle sanzioni amministrative”, la sentenza n. 193 del 2016 hagiudicato non fondata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 1della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), delquale il giudice a quo sospettava il contrasto con gli artt. 3 e 117, primocomma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, nella partein cui non prevede una regola generale di applicazione della leggesuccessiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi: regolagenerale la cui introduzione, secondo la valutazione di questa Corte,avrebbe finito «per disattendere la necessità della preventiva valutazionedella singola sanzione (qualificata "amministrativa" dal diritto interno)come "convenzionalmente penale", alla luce dei cosiddetti criteri Engel».3.10. Riguardo al diritto dell'Unione europea, a differenza della tuteladel principio di legalità, che resta assoluto e mai recessivo, quanto alrispetto della lex mitior, la Corte di giustizia riconosce che il medesimoprincipio può risultare recessivo nella comparazione con altri interessi - dipari rango e che nel caso di specie si concretizza in quello di apprestare unefficace sistema sanzionatorio idoneo al contrasto a reati di frode grave aidanni degli interessi finanziari dell’Unione europea -, con sue conseguentideroghe (Corte giust., 24 luglio 2023, PPU – Lin, causa C-107/2023). Ilprincipio, elaborato in tema di sanzioni penali, va applicato al sistemasanzionatorio amministrativo, pur quando equivalente a norma penale.3.11. Nel caso di specie, l’irretroattività disposta dall’art. 5 del d.lgs. n.87 del 2024 per le nuove sanzioni, complessivamente più favorevoli per ilcontribuente, si colloca in un contesto che accompagna la rimeditazioneNumero registro generale 32319/2018Numero sezionale 167/2026Numero di raccolta generale 18880/2026Data pubblicazione 10/06/2026dell’intero sistema sanzionatorio, sul piano qualitativo come quantitativo.Al di là delle ragioni esposte nella relazione illustrativa diaccompagnamento, in ordine alla previsione dell’art. 5, non può negarsiche la ratio che giustifica la irretroattività delle sanzioni più favorevoli è laemersione di diritti o finalità di pari o superiore livello alla garanziasacrificata. È sufficiente la lettura dell’art. 20 della legge delega, e degliampi obiettivi che con essa sono stati assunti dal legislatore, percomprendere come la riforma non si limita a rideterminare le sanzioni insenso favorevole al contribuente, ma si accompagna a un ripensamentodel ruolo stesso della sanzione, implementando un contesto dicollaborazione tra Amministrazione e contribuente (art. 20, comma 1, lett.a, num. 4), prevedendo forme di compensazione tra sanzioni comminate ecrediti maturati nei confronti delle amministrazioni (art. 20, comma 1, lett.a, num. 2), oppure valorizzando la condotta successiva o pregressa delcontribuente in uno spirito radicalmente rivoluzionato rispetto al passato,quanto meno in termini di obiettivi (art. 20, comma 1, lett. c, num. 2 e 3).Un simile riassetto - che non risulta neppure del tutto compiuto, almenoquanto a riordino della disciplina, atteso che i vecchi decreti legislativi n.471 e 472, le cui norme risultano modificate dal d.lgs. n. 87 del 2024,cesseranno di avere vigore il 1° gennaio 2027 (termine così prorogato dald.l. 31/12/2025 n. 200), perché abrogati dal d.lgs. 5 novembre 2024, n.173, art. 102, con l’introduzione di un testo unico in materia - giustifica lascelta del legislatore delegato. Un intervento di tale portata, e laprevisione di sanzioni più leggere, con conseguente riduzione di risorse giàpreventivate, al di là delle esigenze di rispetto dei principi di equilibrio dibilancio e di sostenibilità del debito pubblico, ex art. 97 Cost., riversadirettamente i suoi effetti sul raggiungimento di prestazioni standard inmaterie di rango costituzionale altrettanto sensibili, quali le prestazionisanitarie (art. 32 Cost.), scolastiche (art. 34 Cost.), di sicurezza pubblica,ecc.Numero registro generale 32319/2018Numero sezionale 167/2026Numero di raccolta generale 18880/2026Data pubblicazione 10/06/20263.12. È dunque agevole rilevare che una riforma del sistema tributario,nel quale la previsione di un minor carico sanzionatorio si relaziona a unamodifica radicale del rapporto fisco/contribuente, giustifica unairretroattività della nuova disciplina sanzionatoria, senza con ciò poteressere tacciata di violazione dei diritti presidiati dalla Costituzione.D'altronde, che la deroga sia stata “pensata” con estrema ponderazione losi rinviene nella constatazione che l’irretroattività non è coincidente con ilmomento di entrata in vigore della legge, ma con una data ulteriormentesuccessiva, a comprova della necessità che anche l’attenuazione dellesanzioni necessita di un “tempo” per l’attuazione dell’intero ripensamentodell’impianto sanzionatorio (così Cass. Sez. 5, 12/11/2025, n. 29886, Rv.677029 – 02).3.13. Infine, non è conferente il richiamo, operato in sede didiscussione all’udienza pubblica tenuta avanti a questa Corte, allasentenza della CGUE, Grande Sezione, 1° agosto 2025, T.T. e BAJI Transs.r.o., C-544/23.3.14. Ciò in quanto la fattispecie giudicata attiene ad un caso di abolitiocriminis e non di successione nel tempo di norme amministrativesanzionatorie, sì che la Corte di giustizia, pronunciando in sede di rinviopregiudiziale, ha stabilito che l’art. 49, par. 1, ultima frase, della Carta deidiritti fondamentali deve essere interpretato nel senso che esso puòapplicarsi ad una sanzione amministrativa, di natura penale, inflitta sullabase di una norma che, successivamente all’adozione di tale sanzione, èstata modificata in modo più favorevole alla persona sanzionata, purchétale modifica rifletta un mutamento di posizione riguardo allaqualificazione penale dei fatti commessi da tale persona o alla pena daapplicare.3.15. Deve dunque darsi continuità al principio di recente affermato daquesta Corte, secondo cui «In tema di IVA, la disciplina sopravvenuta piùfavorevole di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 87 del 2024 - che ha ridotto laNumero registro generale 32319/2018Numero sezionale 167/2026Numero di raccolta generale 18880/2026Data pubblicazione 10/06/2026misura della sanzione stabilita dall'art. 5, comma 4 e dall'art. 6, comma 1,del d.lgs. n. 471 del 1997 al 70% della maggiore imposta - non si applicaalle violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, stante l'espressaderoga al principio di retroattività della lex mitior prevista dall'art. 5 deld.lgs. n. 87 del 2024, compatibile sia con i principi costituzionali (artt. 3 e117 Cost.) che con quelli del diritto dell'Unione Europea. (Cass. Sez. 5,12/11/2025, n. 29886, Rv. 677029 - 02)».4. A quanto ora osservato consegue, inoltre, che la fattispecie èriferibile ad un orientamento consolidato della Corte che risolve il puntocontroverso, sì da esentare, ricadendo nella ipotesi c.d. di Acte éclairé erichiamandosi quanto supra ampiamente argomentato, dall’obbligo disottoporre la questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione.4.1. Infine, è opportuno rilevare che la fattispecie in esame differisce,in radice, da quella oggetto della ordinanza interlocutoria di questa Corte,11/05/2026, n. 13696 (depositata successivamente alla celebrazione dellapubblica udienza), ove, in una ipotesi di accesso abusivo effettuato pressola sede dell’impresa in forza di autorizzazione del competente [OSCURATO:PERSONA] di Finanza, priva di motivazione e che si risolveva in unmero ordine di accesso, si sono rimessi gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente perl’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art.374, secondo comma, c.p.c., «in merito all’interpretazione ed alla portatadell’art. 7quinquies l. 212/2000, in particolare in relazione alla esistenza,nell’ordinamento giuridico complessivamente inteso, già in epocaprecedente alla sua introduzione, di un principio di inutilizzabilità degli attie dei documenti acquisiti in violazione di diritti fondamentali delcontribuente; ciò sia in relazione al rilevato contrasto tra le sopra indicatepronunce della sezione tributaria e della giurisprudenza penale della Cortesia come questione di massima di particolare importanza».5. Passando all’esame del merito della controversia, con il primomotivo di ricorso la società contribuente deduce, in relazione all’art. 360,Numero registro generale 32319/2018Numero sezionale 167/2026Numero di raccolta generale 18880/2026Data pubblicazione 10/06/2026primo comma, num. 4, c.p.c. la nullità della sentenza per mancanza dimotivazione ovvero per motivazione apparente in relazione al primomotivo di appello sull'infondatezza nel merito della pretesa impositiva, perviolazione dell'art. 36, comma 2, num. 4, d.lgs. n. 546/1992.5.1. Deduce la società ricorrente che la [OSCURATO:PERSONA] TributariaRegionale del Lazio avrebbe confermato la fondatezza della pretesaimpositiva con una sentenza che, al di là dei molteplici richiami alle tesidell'Agenzia delle Entrate, elude di esaminare i fatti e gli argomentiproposti dalla parte contribuente.5.2. In particolare, lamenta la società ricorrente, che: i) diversamenteda quanto ritenuto dai giudici di prime cure, non sarebbe stato provato ingiudizio che la [OSCURATO:SOCIETA]. (“T.R.E.”) aveva omesso i propriadempimenti fiscali dall'anno 2005 e non sarebbe provato alcun nesso trala predetta società e la [OSCURATO:SOCIETA].; ii) la CTR sarebbe incorsa inun macroscopico abbaglio circa il funzionamento del leasing finanziario,che rende la motivazione meramente apparente, in quanto avrebbeoperato un salto logico rappresentato dall'aver posto un fatto normale,l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] come acquirente di [OSCURATO:PERSONA] e la successivasua rivendita a prezzo maggiorato, quale elemento dimostrativo di unaanormalità, la presunta «dissimulata concessione di un finanziamento conmodalità tali da far consentire indebiti vantaggi fiscali alla contribuente,per mezzo della sovrastima del canone».5.3. Il motivo è infondato.5.4. Il riesame dell’apprezzamento probatorio operato in sede dimerito è sottratto al giudizio di legittimità, a meno che esso non sipresenti intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramenteapparente, e pertanto chi censura non può limitarsi a prospettare l’ipotesidi un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, madeve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamentodecisorio, nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l'omessoNumero registro generale 32319/2018Numero sezionale 167/2026Numero di raccolta generale 18880/2026Data pubblicazione 10/06/2026esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra leparti, così come rigorosamente interpretato da Cass. S.U. nn. 8053 e8054 del 2014 (Cass., n. 15771 del 2019).5.5. Va ancora rammentato che la deduzione del vizio di motivazionedella sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudicedi legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicendaprocessuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo,sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale,delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusivaspetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, diassumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e laconcludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adesse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge)prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass.,13/01/2020, n. 331; Cass.,04/08/2017, n. 19547; Cass., 04/11/2013, n.24679; Cass., 16/12/2011, n. 27197; Cass. n. 5583/2011; Cass. n.8718/2005, Cass.,07/02/2004 n. 2357).5.6. Pertanto, come affermato da giurisprudenza costante di questaCorte, (Cass. VI-5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparentemotivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi diindicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero liindichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, intal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suoragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d."minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite diquesta Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n.5209/2018).5.7. E, nella specie, la sentenza impugnata non è affetta da talepatologia. [OSCURATO:PERSONA] regionale non solo ha richiamato,Numero registro generale 32319/2018Numero sezionale 167/2026Numero di raccolta generale 18880/2026Data pubblicazione 10/06/2026condividendola, la decisione di primo grado, ma ha poi indicato più ragionispecifiche conducenti alla condivisione di tale pronunzia (vedi il par. 9della sentenza coi sottoparagrafi 9.1, 9.2, 9.3, 9.4. e 9.5). La ratiodecidendi è chiara e fondata su vari argomenti e passaggi, volti aconfutare la ricostruzione dei fatti fornita dalla ricorrente, per confermareinvece la ricostruzione fornita dall’amministrazione finanziaria.5.8. La ricorrente sostanzialmente si duole che sia stata disattesa lapropria linea difensiva, ma la doglianza, essendo mirata a stimolare unadifferente ricostruzione fattuale, attiene al merito e non si traduce inmotivazione apparente.6. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 2697 c.c., nella parte in cuila sentenza di secondo grado fonda il proprio convincimento sullaesistenza di un fatto, la inadempienza di [OSCURATO:SOCIETA]. agliobblighi dichiarativi a partire dal 2005, che era stato contestato dallaparte contribuente e che l'Agenzia delle Entrate - pur essendone onerataper averlo dedotto in giudizio - non avrebbe provato.6.1. Il motivo è infondato.6.2. Va innanzitutto rilevato che la censura si fonda su una premessache non trova riscontro nella sentenza impugnata. Che la T.R.E., una dellesocietà considerate interposte nei passaggi di proprietà degli immobili,nell’anno in questione avesse omesso di produrre la dichiarazione deiredditi è una circostanza sì menzionata dalla C.T.R., ma in via incidentalee nemmeno quale fatto certo (si dice nella sentenza “secondo quantoriferito dall’Agenzia delle Entrate”).6.3. Il rigetto dell’appello non si fonda su tale circostanza, noncentrale, basandosi viceversa su vari altri aspetti evidenziati in sentenza(si rinvia ai già citati sottoparagrafi 9.1, 9.2, 9.3, 9.4. e 9.5), e inparticolare sulla circostanza, la quale viceversa appare decisiva, che «nellastessa giornata l’immobile cambia quattro proprietari ed il suo valoreNumero registro generale 32319/2018Numero sezionale 167/2026Numero di raccolta generale 18880/2026Data pubblicazione 10/06/2026triplica complessivamente, senza alcun apparente motivo» (par. 9.1). Inquesto contesto si pone «il singolare ruolo di interposizione svolto daT.R.E., che ha fatto lievitare il valore degli immobili […]» (par. 9.2).6.4. Il coinvolgimento di [OSCURATO:SOCIETA]., in questa pluralità divendite contestuali e con la citata forte lievitazione del valoredell’immobile, diventa effettivamente privo di logica giustificazione, se nonnell’ottica simulatoria tesa ad avvantaggiare fiscalmente l’acquirente delbene in leasing.6.5. E ad ogni modo, la doglianza con cui si deduce che la C.T.R. abbiafatto leva (anche) sull’omessa produzione della dichiarazione dei redditi daparte di T.R.E., è questione che investe l’accertamento di merito operatodai giudici dell’appello. La ricorrente assume che il fatto non fosse statoprovato, ma questo, appunto, si risolve in una inammissibile richiesta dirivalutazione del fatto, non consentita nel giudizio di legittimità.7. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.с. la «Violazione degli artt. 32, comma 1,d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 52, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972,n. 633». Deduce la società ricorrente l’erroneità della sentenza impugnatanella parte in cui, nel rigettare il secondo motivo di appello, i giudicidell’appello hanno confermato la legittimità dell'avviso di accertamentoemesso in violazione delle menzionate norme. Nella specie, si lamenta, ladecisione si è fondata su accertamenti eseguiti da dipendentedell’amministrazione finanziaria munito di autorizzazione solo per leverifiche relative all’anno 2007, sicché tali accertamenti non potevanoessere utilizzati al di fuori di tale annualità.7.1. La censura è infondata.7.2. L’autorizzazione prevista dalle norme citate consente gliaccertamenti e le verifiche fiscali. Essa viene sì rilasciata per uno specificoperiodo, ma nessuna norma prescrive che l’utilizzabilità dei dati acquisitisia temporalmente limitata. I dati, se acquisiti nel rispetto delle forme diNumero registro generale 32319/2018Numero sezionale 167/2026Numero di raccolta generale 18880/2026Data pubblicazione 10/06/2026legge, restano nella disponibilità dell’amministrazione finanziaria e nullaimpedisce di porli a fondamento per accertamenti relativi ad altreannualità. Una diversa interpretazione non solo trova riscontro nella legge,ma appare formalistica, contraria a ogni logica e ragione giustificatrice eallo stesso principio di efficienza e buon andamento della P.A. contemplatodall’art. 97 Cost. È altresì essenziale che tali elementi, una volta chevengano utilizzati per altre annualità, siano offerti al leale e pienocontraddittorio endoprocedimentale e poi processuale, cosa avvenuta nellaspecie e su cui alcuna censura viene formulata da parte ricorrente.8. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., la «Nullità della sentenza per difettoassoluto di motivazione (motivazione assente o apparente) e conseguenteviolazione degli artt. 111 Cost. e 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992, inrelazione al secondo motivo di appello, con il quale la contribuente avevaeccepito la illegittimità e il difetto di motivazione dell'avviso diaccertamento impugnato, quale conseguenza dell'illegittimità dell'azione diverifica per violazione degli artt. 32, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973,n. 600 e 52, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633».8.1. Il motivo è infondato, osservandosi che la C.T.R. ha chiaramentespiegato le ragioni del proprio convincimento, sostenendo che«l’acquisizione dei dati al di fuori dell’annualità è giustificata dallanecessità di una più accurata valutazione di circostanze alquantoproblematiche, attesa anche la scarsa collaborazione della contribuente»,con un argomentare che contiene in sé, quale presupposto di fondo,l’affermazione della assenza di limiti generali all’utilizzo dei dati acquisiti aldi fuori dell’anno di riferimento oggetto della relativa autorizzazione aisensi delle norme citate. Ed infatti la parte ricorrente ha dimostrato diavere compreso le ragioni del rigetto della propria tesi che ha, con ilprecedente motivo, invano tentato di confutare nel merito.Numero registro generale 32319/2018Numero sezionale 167/2026Numero di raccolta generale 18880/2026Data pubblicazione 10/06/20269. Con il quinto strumento di impugnazione la società ricorrentededuce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la «Nullitàdella sentenza per motivazione assente, ovvero meramente apparente, inrelazione al terzo motivo di appello, con il quale la contribuente avevaeccepito la tardività dell'avviso di accertamento impugnato».9.1. Il motivo è infondato.9.2. La C.T.R. si è pronunciata sul punto affermando che «ricorrono lecondizioni per il raddoppio dei termini per l’accertamento, che rendonotempestiva la contestazione dell’Ufficio […]». Le condizioni per il raddoppiodei termini sono quelle di legge; quindi, la motivazione c’è ed è data daquesto implicito, ma logico e ineludibile, riferimento ai presupposti dilegge, ossia la sussistenza degli estremi di reato per il quale vi era obbligodi denuncia. Va ribadito che il mancato esame delle opposte tesi edargomentazioni della ricorrente, all’epoca appellante, non può certo darvita ad una motivazione assente o apparente, che sussiste quando leragioni della decisione non siano in concreto presenti, non quando non sirisponda a tutte le obiezioni di parte.10. Con il sesto ed ultimo motivo di ricorso si lamenta, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.с., la violazione dell'art. 43, d.P.R.29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 57, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, edell'art. 1, comma 132, 1. n. 208 del 2015.10.1. Deduce la società contribuente l’erroneità della sentenzaimpugnata nella parte in cui i giudici di seconde cure hanno consideratotempestivo l’accertamento dell’Agenzia delle entrate.10.2. La censura è infondata.10.3. L’eccezione di decadenza dell’azione accertatrice si fonda sullaerrata premessa giuridica per cui, nella specie, andasse applicato l’art. 1,comma 132, della legge 208/2015, escludente il raddoppio dei terminiqualora la denuncia penale non sia presentata entro i termini ordinaridell’accertamento.Numero registro generale 32319/2018Numero sezionale 167/2026Numero di raccolta generale 18880/2026Data pubblicazione 10/06/202610.4. Al riguardo, è sufficiente rinviare alla consolidata giurisprudenzadi questa Corte, secondo cui «In tema di accertamento tributario, i terminiprevisti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 deld.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, come modificati dall'art. 37 del d.l. n.223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 del 2006, sono raddoppiati inpresenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo dipresentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata opresentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisidi accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alladata del 31 dicembre 2016, già notificati, incidano le modifiche introdottedall'art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesa ladisposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l'applicazione dell'art.2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui sono fatti salvi gli effettidegli avvisi già notificati» (così, tra le ultime massimate, Cass. n.666/2025).10.5. Quanto alla dedotta assenza degli estremi di reato, trattasi dicircostanza di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, ribadendosi che,nel regime ratione temporis applicabile, ai fini del raddoppio rilevava solol’astratta configurabilità di un illecito penale comportante obbligo didenuncia penale (v. tra tante Cass. n. 600/2025 e Cass. n. 27250/2022),non importando l’avvenuta presentazione della denuncia né l’esitodell’eventuale procedimento instaurato né l’eventuale prescrizione delreato (v. Cass. n. 9322/2017).11. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguentecondanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 32319/2018Numero sezionale 167/2026Numero di raccolta generale 18880/2026Data pubblicazione 10/06/2026Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 14.000,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 17/03/2026.Il Consigliere est.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteLucio Napolitano