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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36470/2022

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19973/2021proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]ANGELO, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PE) il

05.01. 19 65 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e residente in Spoltore (PE) , alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12, Avviso accertamento maggior reddito – Vicepresidente associazione non riconosciuta elettivamente domiciliato in Pescara,alla [OSCURATO:PERSONA] n. 18, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , in virtù di procura speciale posta in calce alcontroricorso; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 383/2021emessa dalla CTR Abruzzo il 13 / 0 5 /20 2 1 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. D’[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Pescara avverso l’avviso di accertamento con il quale, con riferimento all’anno d’imposta 2014, era stato accertato un maggior reddito nei confronti dell’associazione F.C.

Pinetanova di cui si assumeva che il contribuente fosse presidente.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso.

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la CTR Abruzzo rigettava il gravame, evidenziando che dalla lettura degli organigrammi dell’associazione per le stagioni sportive 2013/14 e 2014/15, rilasciati dal [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], era emerso che la qualifica di presidente, per l’anno in contestazione, era stata conferita a tale [OSCURATO:PERSONA].

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi.

D’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver laCTR considerato che l’invio della prima dichiarazione presentata, sia pure erroneamente, nel settembre del 2014 dal D’Angelo rappresentava un fatto da questi non contestato.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza e/o del procedimento ex artt. 111 Cost., 1, 2 e 36 d.lgs. n. 546/1992, 132 e 274 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR reso una motivazione apparente in ordine alla responsabilità almeno solidale del contribuente, non considerando che, sulla base dell’organigramma dell’associazione, egli rivestiva in ogni caso la qualifica di vice presidente.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 c.c., in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la responsabilità solidale prevista dal detto articolo, per colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta, non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza della stessa, bensì all’attività negoziale effettivamente svolta.

4. In difformità con la proposta del [OSCURATO:PERSONA] Relatore, il Collegio ritiene che imotivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, siano infondati.

In materia di associazioni riconosciute, allorché lo statuto preveda la figura del vicepresidente vicario e lo autorizzi ad esercitare, in presenza di certe condizioni, le funzioni del presidente, deve presumersi che egli si sia avvalso, nei rapporti con terzi, di tale potere di sostituzione nel rispetto delle previsioni statutarie, con la conseguenza che - in applicazione del principio della vicinanza della prova - spetta all'associazione vincere tale presunzione, essendo essa a conoscenza delle specifiche circostanze che costituiscono il presupposto fattuale per invocare (o negare) la sussistenza della legittimazione rappresentativa sussidiaria del vicario (Sez. 2, Sentenza n. 13774 del 17/06/2014).

La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, secondo comma, 4 c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi (ricollegandosi ad una concreta ingerenza dell'attività dell'ente), con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (Sez. 3, Sentenza n. 18188 del 25/08/2014; conf.

Sez. 6 -L, Ordinanza n. 8752 del 04/04/2017 e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14465del 09/07/2020).

In particolare, sempre in tema di associazioni non riconosciute, per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale ma ex lege, è chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione nel periodo considerato (cioè abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo di relativa investitura; cfr. Sez. 5, Sentenza n. 25650 del 15/10/2018), dovendosi presumere che, quale rappresentante, abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell'associazione (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1602 del 22/01/2019); fermo restando che il richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura (Sez. 5, Sentenza n. 5746 del 12/03/2007).

Ciò premesso, la circostanza che il D’Angelo avesse inviato, erroneamente (essendo, del resto, la rettifica della stessa stata operata dal presidente a distanza di sei mesi), la prima dichiarazione dei redditi dell’associazione presentata nel settembre del 2014 non è di per sé sufficiente per configurare a suo carico una responsabilità, vieppiù se si considera che il contribuente, sulla base dell’organigramma dell’associazione sportiva, rivestiva la qualifica di vice presidente della stessa.

Invero, chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente.

Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio e, comunque, risulta ex actis che il D’Angelo non rivestisse, nel corso del 2014, la carica di presidente dell’associazione.

4.1. La ricorrente sollecita, a ben vedere, una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa nella presente sede di legittimità, che con il motivo in esame, la ricorrente -lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate -allega un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e che, essendosi in presenza di una cd. doppia conforme e non avendo la ricorrente neppure dedotto che le decisioni di primo e di secondo grado fossero fondate su ragioni differenti, non potrebbero essere fatti valere, sotto le mentite spoglie della violazione di legge o di error in procedendo (motivazione apparente), vizi motivazionali.

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spesedel presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.300,00 per compensi ed € 200,00 per spese,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19973/2021proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]ANGELO, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PE) il 05.01. 19 65 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e residente in Spoltore (PE) , alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12, Avviso accertamento maggior reddito – Vicepresidente associazione non riconosciuta elettivamente domiciliato in Pescara,alla [OSCURATO:PERSONA] n. 18, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , in virtù di procura speciale posta in calce alcontroricorso; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 383/2021emessa dalla CTR Abruzzo il 13 / 0 5 /20 2 1 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. D’[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Pescara avverso l’avviso di accertamento con il quale, con riferimento all’anno d’imposta 2014, era stato accertato un maggior reddito nei confronti dell’associazione F.C. Pinetanova di cui si assumeva che il contribuente fosse presidente. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la CTR Abruzzo rigettava il gravame, evidenziando che dalla lettura degli organigrammi dell’associazione per le stagioni sportive 2013/14 e 2014/15, rilasciati dal [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], era emerso che la qualifica di presidente, per l’anno in contestazione, era stata conferita a tale [OSCURATO:PERSONA]. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi. D’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver laCTR considerato che l’invio della prima dichiarazione presentata, sia pure erroneamente, nel settembre del 2014 dal D’Angelo rappresentava un fatto da questi non contestato. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza e/o del procedimento ex artt. 111 Cost., 1, 2 e 36 d.lgs. n. 546/1992, 132 e 274 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR reso una motivazione apparente in ordine alla responsabilità almeno solidale del contribuente, non considerando che, sulla base dell’organigramma dell’associazione, egli rivestiva in ogni caso la qualifica di vice presidente. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 c.c., in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la responsabilità solidale prevista dal detto articolo, per colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta, non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza della stessa, bensì all’attività negoziale effettivamente svolta. 4. In difformità con la proposta del [OSCURATO:PERSONA] Relatore, il Collegio ritiene che imotivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, siano infondati. In materia di associazioni riconosciute, allorché lo statuto preveda la figura del vicepresidente vicario e lo autorizzi ad esercitare, in presenza di certe condizioni, le funzioni del presidente, deve presumersi che egli si sia avvalso, nei rapporti con terzi, di tale potere di sostituzione nel rispetto delle previsioni statutarie, con la conseguenza che - in applicazione del principio della vicinanza della prova - spetta all'associazione vincere tale presunzione, essendo essa a conoscenza delle specifiche circostanze che costituiscono il presupposto fattuale per invocare (o negare) la sussistenza della legittimazione rappresentativa sussidiaria del vicario (Sez. 2, Sentenza n. 13774 del 17/06/2014). La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, secondo comma, 4 c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi (ricollegandosi ad una concreta ingerenza dell'attività dell'ente), con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente (Sez. 3, Sentenza n. 18188 del 25/08/2014; conf. Sez. 6 -L, Ordinanza n. 8752 del 04/04/2017 e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14465del 09/07/2020). In particolare, sempre in tema di associazioni non riconosciute, per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale ma ex lege, è chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione nel periodo considerato (cioè abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo di relativa investitura; cfr. Sez. 5, Sentenza n. 25650 del 15/10/2018), dovendosi presumere che, quale rappresentante, abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell'associazione (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1602 del 22/01/2019); fermo restando che il richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura (Sez. 5, Sentenza n. 5746 del 12/03/2007). Ciò premesso, la circostanza che il D’Angelo avesse inviato, erroneamente (essendo, del resto, la rettifica della stessa stata operata dal presidente a distanza di sei mesi), la prima dichiarazione dei redditi dell’associazione presentata nel settembre del 2014 non è di per sé sufficiente per configurare a suo carico una responsabilità, vieppiù se si considera che il contribuente, sulla base dell’organigramma dell’associazione sportiva, rivestiva la qualifica di vice presidente della stessa. Invero, chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente. Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio e, comunque, risulta ex actis che il D’Angelo non rivestisse, nel corso del 2014, la carica di presidente dell’associazione. 4.1. La ricorrente sollecita, a ben vedere, una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa nella presente sede di legittimità, che con il motivo in esame, la ricorrente -lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate -allega un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e che, essendosi in presenza di una cd. doppia conforme e non avendo la ricorrente neppure dedotto che le decisioni di primo e di secondo grado fossero fondate su ragioni differenti, non potrebbero essere fatti valere, sotto le mentite spoglie della violazione di legge o di error in procedendo (motivazione apparente), vizi motivazionali. 5. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spesedel presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.300,00 per compensi ed € 200,00 per spese,