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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 22454/2026

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a cessata BODYLAB [OSCURATO:PERSONA] dilettantistica e culturale,rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso dagli avv.tiGabriele [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]) condomicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],sito in Roma alla via della Consulta, n. 12/C, nonché, per procura incalce all’atto di costituzione di nuovo difensore, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA](pec: [OSCURATO:EMAIL]) e con domicilio digitale anchepresso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore non abilitato al patrocinio avanti lemagistrature superiori (pec. [OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 596/2017Numero sezionale 8833/2025Numero di raccolta generale 22454/2026Data pubblicazione 30/06/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -avverso la sentenza n. 979/16/2016 della Commissione TributariaRegionale della TOSCANA, depositata il 24/05/2016;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 16/12/2025 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA].1.

In controversia avente ad oggetto due avvisi di accertamentoemessi ai fini IVA, IRES ed IRAP per gli anni d’imposta 2006 e 2007 neiconfronti della cessata BODYLAB [OSCURATO:PERSONA] dilettantistica eculturale, notificati all’ex legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], la CTR(ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Toscana, sullascorta delle risultanze di una verifica fiscale condotta dalla G.d.F. ecompendiata in un p.v.c. da cui era emerso che la predetta Associazioneaveva svolto di fatto negli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007 attivitàcommerciale (di gestione di palestre), con la sentenza in epigrafeindicata, in relazione alle questioni che ancora in questa fase rilevano,statuiva che:- ai sensi dell'art. 38 c.c., per le obbligazioni assunte dalle personeche rappresentano l'associazione rispondono, personalmente esolidalmente con l’associazione, le persone che hanno agito in nome eper conto della stessa, nella specie il Paolieri che, oltre ad essere legalerappresentante della predetta associazione: - aveva sottoscritto ilcontratto di sublocazione dell'immobile in cui l’associazione svolgeval'attività; - aveva esibito, in sede di verifica, la documentazione relativealle fatture per acquisti anni 2005-2006-2007 ed ulterioredocumentazione relativa all'associazione; - in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] avevadichiarato ai verbalizzanti che il rendiconto finanziario non era mai statofatto, che non esistevano verbali d'assemblea, che non esisteva alcunNumero registro generale 596/2017Numero sezionale 8833/2025Numero di raccolta generale 22454/2026Data pubblicazione 30/06/2026libro di cassa e che l'associazione non aveva mai presentato ladichiarazione dei redditi;- il Paolieri non aveva provato che ad agire per l’associazione fossestato tale [OSCURATO:PERSONA], indicato quale amministratore di fatto dellastessa;- dalle ricevute si evinceva che l’associazione non aveva applicatol’IVA sui prezzi praticati e quindi non poteva avanzare un diritto dirivalsa mentre non poteva essere riconosciuta la detrazione dell’IVAsulle fatture d'acquisto per espressa previsione di cui all'art. 55 DPR633/72, non avendo provveduto alla sua liquidazione in dichiarazione.2.

Avverso tale statuizione il ricorrente, in proprio e quale ex legalerappresentante dell’Associazione, propone ricorso per cassazioneaffidato a cinque motivi, cui replica l’intimata con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2495 cod. civ. e 145, secondo comma, cod. proc.civ. per non avere la CTR rilevata la nullità assoluta ed insanabiledell’avviso di accertamento emesso e notificato, come nella specie, neiconfronti di un’associazione estinta.Sostiene il ricorrente che la notifica di un atto amministrativo adun’associazione sciolta, come avvenuto nel caso di specie con gli avvisidi accertamento emessi e notificati nei confronti della cessata ASD,debba considerarsi irrimediabilmente nulla per la giuridica inesistenzadel destinatario degli effetti dell’atto, che andava invece diretto neiconfronti del soggetto che aveva agito personalmente in nome e perconto dell’ente associativo.2.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 38 cod. civ. e 12 disp. att. cod. civ. per avere la CTRerroneamente ritenuto sussistente la responsabilità del legaleNumero registro generale 596/2017Numero sezionale 8833/2025Numero di raccolta generale 22454/2026Data pubblicazione 30/06/2026rappresentante di un’associazione non riconosciuta per il solo fatto dirivestire tale qualifica indipendentemente dal soggetto che ponga inessere l’attività negoziale per conto della stessa, come aveva fatto nelcaso di specie [OSCURATO:PERSONA], «vero deus ex machina» dell’ASD.3.

Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 38 e 2697cod. civ. sostenendo che era onere dell’Agenzia delle entrate, nellaspecie non assolto, di «provare il coinvolgimento diretto delcontribuente nelle irregolarità fiscali accertate».4.

I motivi, stante la stretta connessione delle questioni chepongono, possono essere esaminati congiuntamente.La sentenza d’appello dà espressamente atto che gli avvisi diaccertamento impugnati sono stati emessi nei confronti dell’ASD, inpersona del legale rappresentante «ed a quest’ultimo notificati», eprecisa che «lo scioglimento di un’associazione non riconosciuta non hagli stessi effetti dell’estinzione di una società di capitali o persone, inquanto, l’estraneità di tali enti al regime di pubblicità nel registro delleimprese, esclude la possibilità di dar corso agli adempimenti prescrittiai fini della salvaguardia delle ragioni dei terzi (Cass. 5746/2007)».Il giudice d’appello calibra quindi la propria decisione sullaresponsabilità del legale rappresentante, cui sia stato notificato unavviso di accertamento intestato a un'associazione non riconosciuta edemesso successivamente all’estinzione di questa, così perimetrando lamateria giustiziabile.Non vi sarebbe d’altronde interesse a ricorrere in base allaprospettazione che sia stata la cessata associazione ad agire, per farvalere la pretesa nullità degli avvisi di accertamento, proprio inapplicazione del principio di diritto affermato da Cass. 20252/2015,citata in ricorso, secondo cui l’impugnazione da parte di un’associazionenon riconosciuta già estinta al momento della notifica dell’avviso diaccertamento è improponibile.

Né vi sarebbe interesse adducendo chel’impugnazione sia stata proposta dal consegnatario dell’atto, posto cheNumero registro generale 596/2017Numero sezionale 8833/2025Numero di raccolta generale 22454/2026Data pubblicazione 30/06/2026la persona fisica alla quale sia stato notificato un atto impositivo, il qualenon rechi nessuna pretesa tributaria (neppure in via solidale osanzionatoria) nei suoi confronti, essendo intestato e direttoesclusivamente nei riguardi di una società, non è legittimata adimpugnarlo in proprio, neanche al fine di negare di possedere la qualitàed il potere rappresentativo in ragione dei quali gli è stata indirizzata lanotifica dello stesso atto (Cass. n. 12864/2025).Premesso che nella specie non si è in presenza di una società dipersone iscritta nel registro delle imprese, atteso che l’ASD Bodylab èstata considerata dall’Agenzia delle Entrate alla stregua di una societàcommerciale ai soli fini fiscali, per avere svolto attività commerciale conconseguente perdita del beneficio delle agevolazioni previste dalla leggen. 398 del 1991, la statuizione d’appello non merita censura ponendosiin linea con il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n.26284/2022 che richiama Cass. n. 29481/2021 e Cass. Sez.

U. n.4062/2010, item n. 4060 e 4061 del 2010) secondo cui, in assenzadell’iscrizione dell’associazione nel registro delle imprese, non puòapplicarsi l’art. 2495 cod. civ., in base al quale l’estinzione della societàsi realizza al momento della cancellazione della stessa dal registro delleimprese, sicché il richiamo a tale disposizione è del tutto inconferente.Secondo il condivisibile orientamento espresso da questa Cortenelle sentenze gemelle n. 25451 e n. 25452 del 2021, l'associazionenon riconosciuta (diversamente da quella riconosciuta) si estingueimmediatamente, ipso facto, con il verificarsi di una delle cause diestinzione (identiche a quelle previste per l'associazione riconosciuta) ela liquidazione si attua secondo le modalità stabilite dallo statuto odall'assemblea, senza che si applichi ex lege il particolare procedimentodi liquidazione previsto per le associazioni riconosciute dagli art. 29, 30,31 e 32 c.c. e 11 delle relative disposizioni di attuazione.In tal caso, prevedendo, l’art. 38 c.c. che «Per le obbligazioniassunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possonoNumero registro generale 596/2017Numero sezionale 8833/2025Numero di raccolta generale 22454/2026Data pubblicazione 30/06/2026far valere i loro diritti sul fondo comune.

Delle obbligazioni stesserispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hannoagito in nome e per conto dell'associazione», la pretesa puòlegittimamente essere fatta valere, in particolare, nei confrontidell'"ultimo" legale rappresentante della associazione stessa,destinatario di una obbligazione personale e solidale.E al riguardo pare necessario richiamare il principio affermato daCass. n. 4955/2026 secondo cui «La cartella esattoriale relativa a unnon riconosciuta è legittimamente notificata al suo legalerappresentante, anche in mancanza della previa emissione e notifica diun autonomo atto impositivo a detto coobbligato solidale, il cui diritto didifesa è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria,impugnando, unitamente all'atto notificato, anche quelli presupposti,qualora la notificazione risulti irregolare o sia stata del tutto omessa»;laddove il precedente richiamato in ricorso (Cass. n. 9541/2016)concerne la diversa ipotesi di avviso concernente l’associazione, manotificato non già al legale rappresentante di questa, bensì agli associati.5.

Con specifico riferimento alle argomentazioni svolte nel secondoe terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata ha confermato il profilodi responsabilità contestato al contribuente con l’avviso di accertamentoimpugnato avendo incontestatamente accertato che l’attività di gestionedell’ASD era svolta in concreto dal ricorrente, che aveva sottoscritto ilcontratto di sublocazione dell’immobile in cui l’associazione svolgeval’attività e che aveva provveduto ad esibire la documentazione anchefiscale che deteneva («documentazione relativa alle fatture per acquistianni 2005-2006-2007 ed ulteriore documentazione relativaall’associazione») e che aveva dichiarato ai verificatori di non averredatto il rendiconto finanziario, i verbali di assemblea, istituito i libricontabili, presentato le dichiarazioni reddituali.

Adempimenti tuttigravanti sul presidente dell’associazione, la cui mancanza non puòNumero registro generale 596/2017Numero sezionale 8833/2025Numero di raccolta generale 22454/2026Data pubblicazione 30/06/2026costituire elemento presuntivo di estraneità dello stesso dall’attività digestione dell’associazione, come sostiene il ricorrente, essendovi lostesso, per la qualità rivestita, comunque tenuto per legge (cfr. Cass.n. 4478/2018, n. 22861/2018).Invero, il legale rappresentante dell’associazione, già solo per laqualifica rivestita, è responsabile del regolare adempimento degli onerifiscali, e ciò alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui peri debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma ex lege, alverificarsi del relativo presupposto, è chiamato a risponderesolidalmente con l’associazione, tanto per le sanzioni pecuniarie quantoper il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito,abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodoconsiderato, anche in via presuntiva (Cass. n. 3093/2021; Cass. n.36470/2022; Cass. n. 26317/2025).E infatti, il principio secondo cui la responsabilità personale esolidale prevista dall'art. 38 cod. civ. in materia di associazioni nonriconosciute non è collegata alla mera titolarità della rappresentanzadell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamentesvolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapportiobbligatori fra l'ente ed i terzi, e quindi ricade in capo a colui che agiscein nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, (detto principio)non opera in materia tributaria, in cui i debiti d'imposta sorgono non subase negoziale ma derivano ex lege dal verificarsi del relativopresupposto, sicché di essi è chiamato a rispondere solidalmente, tantoper le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, ilsoggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestionecomplessiva dell'associazione nel periodo di relativa investitura (cfr.Cass. n. 25650/2018, n. 4747/2020, n. 14280/2021, n, 22113/2021 e,da ultimo, Cass. n. 20086/2025).Nel caso in esame, quindi, in presenza dei suddetti accertamenti difatto, implicanti la responsabilità del ricorrente, infondatamente vieneNumero registro generale 596/2017Numero sezionale 8833/2025Numero di raccolta generale 22454/2026Data pubblicazione 30/06/2026operato una illegittima inversione dell’onere probatorio (cfr. Cass. n.3093/2021 e n. 26317/2025), osservandosi al riguardo che laresponsabilità quale legale rappresentate dell’ASD non sarebbe venutameno ai fini fiscali neppure nell’ipotesi in cui avesse fornito la prova –invece esclusa dai giudici di appello - che ad aver agito in nome e perconto dell’associazione era stato un altro soggetto (nella specie, ilCerella), indicato quale amministratore di fatto dell’associazione («verodeus ex machina dei rapporti negoziali assunti dalla Bodylab»).6.

Dal complesso delle argomentazioni svolte discende il rigetto deimotivi esaminati.7.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 13 e 18 deld.P.R. n. 633 del 1972, censurando la sentenza impugnata che avevaescluso il diritto di rivalsa dell’IVA sui ricavi conseguiti.8.

Con il quinto motivo deduce la violazione degli artt. 19 e 55 deld.P.R. n. 633 del 1972 sostenendo che la CTR aveva erroneamenteescluso, in violazione delle citate disposizioni, il diritto alla detrazionedell’IVA sulle fatture passive.8.1.

In sostanza, il ricorrente per un verso sostiene che l’iva adebito, accertata sull’intero importo dell’imponibile ricostruito, debbaessere scorporata, in base al principio di neutralità, posto che nel casoin questione, in cui l’accertamento della maggiore imposta deriva dallariqualificazione dell’attività di un’associazione sportiva, nessuna rivalsasarebbe possibile ex art. 60 del d.P.R. n. 633/1972; per altro verso,quanto alle fatture d’acquisto, ha invocato il diritto di detrazione,nonostante l’inosservanza dell’obbligo dichiarativo.9.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati e vannorigettati, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata.Muovendo dalla questione posta nell’ultimo dei predetti motivi diricorso con riferimento alla detrazione dell’IVA, l’orientamentoNumero registro generale 596/2017Numero sezionale 8833/2025Numero di raccolta generale 22454/2026Data pubblicazione 30/06/2026consolidato di questa Corte, ispirato da un analogo orientamento dellagiurisprudenza unionale (cfr.

CGUE 11/12/2014, in causa C-590/13,Idexx; CGUE 28/07/2016, in causa C-332/15, Astone; CGUE4/10/2024, in causa C-475/23, [OSCURATO:PERSONA] GmbH), è nelsenso che, in forza del principio di neutralità fiscale dell'IVA, pur inpresenza di violazioni degli obblighi formali di tenuta, registrazione econservazione delle fatture, per cui permane la possibilità di irrogare lerelative sanzioni non potendosi qualificare le stesse comemeramente formali, sussiste comunque il diritto alla detrazione purchétutti gli obblighi sostanziali siano soddisfatti, salvo che la parte abbiaomesso di effettuare gli obblighi formali in vista di un intentofraudolento e di evasione, ovvero la violazione sia finalizzata adimpedire che sia fornita la prova certa del rispettodei requisiti sostanziali (Cass. n. 143/2022; in termini, piùrecentemente, Cass. n. 17536/2025).Effettivamente viene in rilievo, come prospettato in ricorso, ilprincipio di neutralità fiscale, declinato dalla Corte di giustiziadell’Unione europea proprio con riguardo all’ordinamento italiano: inparticolare, con specifico riferimento a una fattispecie di accertamentoinduttivo mediante l’impiego degli studi di settore, la predetta Corteunionale, con sentenza 21 novembre 2018, in causa C-648/16,«poiché il diritto alla detrazione costituisce parte integrante delmeccanismo dell’IVA e, in linea di principio, non può essere limitato (v.sentenza in causa C81/17, [OSCURATO:PERSONA], punto 33 e giurisprudenzacitata)» (p. 40), «laddove l’Amministrazione finanziaria intendaprocedere ad una rettifica dell’IVA il cui importo risulti da un maggiorvolume d’affari complessivo accertato induttivamente, il soggettopassivo interessato deve disporre del diritto di detrarre l’IVA assolta amonte, secondo le modalità previste al riguardo nel titolo X delladirettiva IVA» (p. 41).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 596/2017Numero sezionale 8833/2025Numero di raccolta generale 22454/2026Data pubblicazione 30/06/20269.1.

È quindi vero che il mancato rispetto degli obblighi formali,secondo la giurisprudenza europea, non può incidere sulla detraibilitàdell'imposta, fatta salva l'ipotesi in cui la loro violazione comportil'impossibilità di fornire la prova certa del rispetto dei requisitisostanziali (cfr. sentenza del 12/7/2012 della Corte di giustizia UE nellacausa C-284/11 EMS - [OSCURATO:PERSONA]; Cass. n. 4612/2016; Cass.n. 15143/2020).Occorre però tener presente anche che il diritto di detrazione sorgenel momento stesso in cui diviene esigibile l'imposta da detrarre; in quelmomento, però, non si verifica l'automatica estinzione del debitod'imposta, ma, semplicemente, sorge in testa al cessionario il diritto diestinguere il debito esercitando il diritto di detrazione (al riguardo, inparticolare, Cass. n. 14767/15).

Quest'ultimo è certamente un dirittopotestativo, ma pur sempre occorre che esso sia esercitato.

Di qui laconseguenza che la violazione degli obblighi formali di contabilità e didichiarazione, pur non impedendo di per sé la nascita del diritto didetrazione, può incidere sul suo esercizio, allorquando entro il termineprevisto dal legislatore nazionale il relativo titolare non ne faccia uso.

Ela CGUE ha reiteratamente stabilito che «un termine di decadenza didue anni, quale quello previsto all’articolo 19, primo comma, del decreton. 633, in esame nel procedimento principale, non può, di per sé stesso,rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio deldiritto a detrazione, posto che l’articolo 167 e l’articolo 179, primocomma, della direttiva IVA (contenuto nel capo IV del titolo X delladirettiva iva) consentono agli Stati membri di esigere che il soggettopassivo eserciti il proprio diritto a detrazione nello stesso periodo in cuitale diritto è sorto» (in termini, Corte giust. in causa C332/15, Astone,cit., punto 38).

Questa Corte ha anche di recente chiarito (Cass. n.9191/2025) che il credito iva non può restare sospeso ed esserecompensato ad libitum del contribuente, ma tale esercizio del dirittoNumero registro generale 596/2017Numero sezionale 8833/2025Numero di raccolta generale 22454/2026Data pubblicazione 30/06/2026segue delle scansioni temporali e degli adempimenti ben precisi (intermini, da ultimo, Cass. n. 13208/2026).In definitiva, il diritto alla detrazione va esercitato entro il termineprevisto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondoanno successivo a quello nel quale è sorto ai sensi dell’art. 19, comma1, secondo periodo del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 8, comma 3, deld.P.R. n. 322 del 1998 (Cass. n. 19938/2017, n. 6241/2025; v. ancheCass., Sez.

U, n. 17757/2016); termine che nella specie non è statorispettato come emerge dalla stessa prospettazione di parte ricorrente.10.

Quanto poi, alla questione concernente lo scorporo dell’iva, direcente questa Corte con la recente pronuncia n. 31406/2025, infattispecie di attività d’impresa svolta in totale evasione d’imposta conconseguente ricostruzione induttiva della materia imponibile da partedell’amministrazione finanziaria, esclusa la sussistenza di una condottafraudolenta tenuta dal contribuente, ha affermato il principio secondocui, «nel caso di un contribuente che realizzi operazioni ivacompletamente occultate all’[OSCURATO:PERSONA], (c.d.“evasore totale”) secondo la direttiva 2006/112 UE - in particolare gliartt. 73 e 78, letti alla luce del principio di neutralità dell’IVA, laricostruzione, mediante accertamento cd. induttivo puro, dellamaggiore materia imponibile deve essere intesa comprensiva dell’IVA,con la conseguenza che, ferma restando la possibilità di adottaresanzioni dirette a contrastare la frode fiscale, il soggetto passivointeressato deve disporre del diritto di detrarre l’IVA a monte, daesercitare entro il termine di decadenza prescritto».10.1.

Con la pronuncia in questione si è fatta applicazione deiprincipi fissati dalla Corte giustizia dell’Unione europea nella sentenzadel 1° luglio 2021, in causa C-521/2019, CB, la quale ha ulteriormenteribadito (riprendendo i principi già fissati con la sentenza 7 novembre2013, nelle cause riunite C-249/12 e 250/12, Corina -[OSCURATO:PERSONA], punti37 e 43) che «La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembreNumero registro generale 596/2017Numero sezionale 8833/2025Numero di raccolta generale 22454/2026Data pubblicazione 30/06/20262006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, inparticolare i suoi articoli 73 e 78, letti alla luce del principio di neutralitàdell’imposta sul valore aggiunto (IVA), deve essere interpretata nelsenso che, qualora un soggetto passivo dell’IVA, commettendoun’evasione, non abbia né indicato l’esistenza dell’operazioneall’amministrazione tributaria, né emesso fattura, né fatto figurare inuna dichiarazione a titolo delle imposte dirette i redditi ottenuti inoccasione di tale operazione, la ricostruzione, nell’ambito dell’ispezionedi una simile dichiarazione, degli importi versati e percepiti durantel’operazione in questione da parte dell’amministrazione tributariainteressata deve essere intesa come un prezzo già comprensivodell’IVA, a meno che, secondo il diritto nazionale, i soggetti passiviabbiano la possibilità di ripercuotere e detrarre successivamente l’IVAin questione, nonostante l’evasione».10.1.1.

Il principio non entra in contraddizione con quello,apparentemente di segno diverso, stabilito da Cass. n. 6393/2021(successivamente ripreso da Cass. n. 16471/2025), secondo cui ilprezzo pattuito deve ritenersi già comprensivo dell'Iva solo «nel caso incui il fornitore non abbia la possibilità di recuperare dall'acquirente l'Ivariscossa dall'amministrazione tributaria», facoltà che, invece, nel nostroordinamento è riconosciuta dall'art. 60, ultimo comma, d.P.R. n. 633 del1972 che prevede: «Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta odella maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica neiconfronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto aseguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, dellesanzioni e degli interessi.

In tal caso, il cessionario o il committente puòesercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazionerelativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrispostol'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed allecondizioni esistenti al momento di effettuazione della originariaNumero registro generale 596/2017Numero sezionale 8833/2025Numero di raccolta generale 22454/2026Data pubblicazione 30/06/2026operazione» (sulla disapplicazione del testo previgente in relazione alleannualità pregresse, v.

Cass. n. 5484/2025).11.

Quel che conta, per distinguere le ipotesi, è verificare lapossibilità o meno di operare tale rivalsa.A tal riguardo occorre muovere dai principi enunciati dalla Corte digiustizia UE nella sentenza del 14 maggio 2020, in causa C-446/18,Agrobet CZ s.r.o. in cui, con riferimento alla detrazione IVA, haaffermato che- ai sensi dell’articolo 179, paragrafo 1, della direttiva IVA, ilsoggetto passivo opera la detrazione globalmente, sottraendodall’importo dell’imposta dovuta per un periodo d’imposta l’importodell’IVA per la quale il diritto a detrazione è sorto nello stesso periodo;l’articolo 183, paragrafo 1, di tale direttiva precisa che, qualoral’importo delle detrazioni superi quello dell’IVA dovuta per un periodod’imposta, sussiste un’eccedenza che può essere riportata al periodosuccessivo oppure rimborsata (p. 29);- dal combinato disposto degli articoli 179, paragrafo 1, e 183,paragrafo 1, della direttiva IVA si evince che un’eccedenza di IVA risultada un’operazione aritmetica effettuata globalmente dal soggetto passivoper l’intero periodo d’imposta, cosicché una siffatta eccedenza di IVApuò apparire, nella dichiarazione IVA, solo sotto forma di un risultatounico (p. 30);- tale carattere globale del calcolo dell’eccedenza di IVA non implicatuttavia che si debba ritenere che essa costituisca un’unità inscindibile,ossia impossibile da dividere in una parte controversa e una parteincontestata relative, rispettivamente, ad operazioni precise oggetto omeno di un procedimento di verifica fiscale (p. 31) con la precisazioneche, comunque, la formulazione dell’articolo 183, paragrafo 1, di dettadirettiva non osta, di per sé, a un riporto o a un rimborso parziali ofrazionati dell’eccedenza di IVA (p. 32);[OSCURATO:PERSONA] registro generale 596/2017Numero sezionale 8833/2025Numero di raccolta generale 22454/2026Data pubblicazione 30/06/2026- dall’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, e dall’articolo 168,lettera a), di tale direttiva risulta che il soggetto passivo è debitoredell’IVA o può chiederne la detrazione per ogni operazione che effettua;- il diritto alla detrazione dell’IVA pagata a monte si intende quindiin relazione a un’operazione precisa (p. 34).In buona sostanza, in base alle sopra richiamate disposizioni delladirettiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa alsistema comune d’imposta sul valore aggiunto, seppure il calcolodell’eccedenza IVA è il frutto di un’operazione aritmetica eseguitaglobalmente dal soggetto passivo con riferimento all’intero periodod’imposta con la conseguente indicazione nella relativa dichiarazionecome un risultato unico, ciò non implica necessariamente chel’eccedenza, nonostante le indicate modalità di determinazione e diindicazione, costituisca una unità inscindibile che non renda possibiledistinguere operazioni precise.Pertanto, il diritto di rivalsa stabilito dall’art. 18 del d.P.R. n.633/1972, che coerentemente si riferisce alla «cessione di beni oprestazione di servizi imponibile», va inteso in relazione a un’operazioneprecisa (v. p. 34 citato).Ciò significa che, a contrario, il diritto di rivalsa non può essereesercitato ove l’imposta non possa essere riferita ad una operazioneprecisa, il che può accadere quando l’accertamento viene effettuato permasse di reddito e non sia possibile analizzare le operazionisingolarmente.

Circostanza che si può verificare in ipotesi diaccertamento induttivo cd. puro (l’ipotesi classica è giustappunto quelladell’evasore puro, esaminata da Cass. n. 31406/2025, in cui non non èemerso che fosse possibile identificare operazioni singole e precise).A diverse conclusioni è possibile pervenire nel caso di accertamentoanalitico-induttivo (considerato da Cass. n. 16471/2025) o anche diaccertamento induttivo puro, ma in relazione al quale siano identificabilioperazioni precise, come nel caso esaminato da Cass. n. 6393/2021,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 596/2017Numero sezionale 8833/2025Numero di raccolta generale 22454/2026Data pubblicazione 30/06/2026simile a quello oggi in esame: si legge difatti nella sentenza impugnatache «…la Guardia di Finanza…ha valutato non induttivamente ma inmaniera analitica i dati relativi ai contratti ed ai moduli di iscrizionestipulati dall’associazione con i vari clienti».Analogamente, dunque, a quanto stabilito con la pronuncia daultimo citata (che, si ribadisce, riguarda fattispecie diversa da quelladefinita da Cass. n. 31406/2025), è ben possibile la rivalsa successiva;il che esclude lo scorporo dell’iva richiesto dal ricorrente col quartomotivo.12.

Conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato ed il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali nella misura liquidatain dispositivo.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favoredella controricorrente delle spese processuali che liquida in euro5.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma in data 16 dicembre 2025.La PresidenteAngelina-Maria PERRINO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a cessata BODYLAB [OSCURATO:PERSONA] dilettantistica e culturale,rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso dagli avv.tiGabriele [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]) condomicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],sito in Roma alla via della Consulta, n. 12/C, nonché, per procura incalce all’atto di costituzione di nuovo difensore, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA](pec: [OSCURATO:EMAIL]) e con domicilio digitale anchepresso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore non abilitato al patrocinio avanti lemagistrature superiori (pec. [OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 596/2017Numero sezionale 8833/2025Numero di raccolta generale 22454/2026Data pubblicazione 30/06/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -avverso la sentenza n. 979/16/2016 della Commissione TributariaRegionale della TOSCANA, depositata il 24/05/2016;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 16/12/2025 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA].1. In controversia avente ad oggetto due avvisi di accertamentoemessi ai fini IVA, IRES ed IRAP per gli anni d’imposta 2006 e 2007 neiconfronti della cessata BODYLAB [OSCURATO:PERSONA] dilettantistica eculturale, notificati all’ex legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], la CTR(ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Toscana, sullascorta delle risultanze di una verifica fiscale condotta dalla G.d.F. ecompendiata in un p.v.c. da cui era emerso che la predetta Associazioneaveva svolto di fatto negli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007 attivitàcommerciale (di gestione di palestre), con la sentenza in epigrafeindicata, in relazione alle questioni che ancora in questa fase rilevano,statuiva che:- ai sensi dell'art. 38 c.c., per le obbligazioni assunte dalle personeche rappresentano l'associazione rispondono, personalmente esolidalmente con l’associazione, le persone che hanno agito in nome eper conto della stessa, nella specie il Paolieri che, oltre ad essere legalerappresentante della predetta associazione: - aveva sottoscritto ilcontratto di sublocazione dell'immobile in cui l’associazione svolgeval'attività; - aveva esibito, in sede di verifica, la documentazione relativealle fatture per acquisti anni 2005-2006-2007 ed ulterioredocumentazione relativa all'associazione; - in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] avevadichiarato ai verbalizzanti che il rendiconto finanziario non era mai statofatto, che non esistevano verbali d'assemblea, che non esisteva alcunNumero registro generale 596/2017Numero sezionale 8833/2025Numero di raccolta generale 22454/2026Data pubblicazione 30/06/2026libro di cassa e che l'associazione non aveva mai presentato ladichiarazione dei redditi;- il Paolieri non aveva provato che ad agire per l’associazione fossestato tale [OSCURATO:PERSONA], indicato quale amministratore di fatto dellastessa;- dalle ricevute si evinceva che l’associazione non aveva applicatol’IVA sui prezzi praticati e quindi non poteva avanzare un diritto dirivalsa mentre non poteva essere riconosciuta la detrazione dell’IVAsulle fatture d'acquisto per espressa previsione di cui all'art. 55 DPR633/72, non avendo provveduto alla sua liquidazione in dichiarazione.2. Avverso tale statuizione il ricorrente, in proprio e quale ex legalerappresentante dell’Associazione, propone ricorso per cassazioneaffidato a cinque motivi, cui replica l’intimata con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2495 cod. civ. e 145, secondo comma, cod. proc.civ. per non avere la CTR rilevata la nullità assoluta ed insanabiledell’avviso di accertamento emesso e notificato, come nella specie, neiconfronti di un’associazione estinta.Sostiene il ricorrente che la notifica di un atto amministrativo adun’associazione sciolta, come avvenuto nel caso di specie con gli avvisidi accertamento emessi e notificati nei confronti della cessata ASD,debba considerarsi irrimediabilmente nulla per la giuridica inesistenzadel destinatario degli effetti dell’atto, che andava invece diretto neiconfronti del soggetto che aveva agito personalmente in nome e perconto dell’ente associativo.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 38 cod. civ. e 12 disp. att. cod. civ. per avere la CTRerroneamente ritenuto sussistente la responsabilità del legaleNumero registro generale 596/2017Numero sezionale 8833/2025Numero di raccolta generale 22454/2026Data pubblicazione 30/06/2026rappresentante di un’associazione non riconosciuta per il solo fatto dirivestire tale qualifica indipendentemente dal soggetto che ponga inessere l’attività negoziale per conto della stessa, come aveva fatto nelcaso di specie [OSCURATO:PERSONA], «vero deus ex machina» dell’ASD.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 38 e 2697cod. civ. sostenendo che era onere dell’Agenzia delle entrate, nellaspecie non assolto, di «provare il coinvolgimento diretto delcontribuente nelle irregolarità fiscali accertate».4. I motivi, stante la stretta connessione delle questioni chepongono, possono essere esaminati congiuntamente.La sentenza d’appello dà espressamente atto che gli avvisi diaccertamento impugnati sono stati emessi nei confronti dell’ASD, inpersona del legale rappresentante «ed a quest’ultimo notificati», eprecisa che «lo scioglimento di un’associazione non riconosciuta non hagli stessi effetti dell’estinzione di una società di capitali o persone, inquanto, l’estraneità di tali enti al regime di pubblicità nel registro delleimprese, esclude la possibilità di dar corso agli adempimenti prescrittiai fini della salvaguardia delle ragioni dei terzi (Cass. 5746/2007)».Il giudice d’appello calibra quindi la propria decisione sullaresponsabilità del legale rappresentante, cui sia stato notificato unavviso di accertamento intestato a un'associazione non riconosciuta edemesso successivamente all’estinzione di questa, così perimetrando lamateria giustiziabile.Non vi sarebbe d’altronde interesse a ricorrere in base allaprospettazione che sia stata la cessata associazione ad agire, per farvalere la pretesa nullità degli avvisi di accertamento, proprio inapplicazione del principio di diritto affermato da Cass. 20252/2015,citata in ricorso, secondo cui l’impugnazione da parte di un’associazionenon riconosciuta già estinta al momento della notifica dell’avviso diaccertamento è improponibile. Né vi sarebbe interesse adducendo chel’impugnazione sia stata proposta dal consegnatario dell’atto, posto cheNumero registro generale 596/2017Numero sezionale 8833/2025Numero di raccolta generale 22454/2026Data pubblicazione 30/06/2026la persona fisica alla quale sia stato notificato un atto impositivo, il qualenon rechi nessuna pretesa tributaria (neppure in via solidale osanzionatoria) nei suoi confronti, essendo intestato e direttoesclusivamente nei riguardi di una società, non è legittimata adimpugnarlo in proprio, neanche al fine di negare di possedere la qualitàed il potere rappresentativo in ragione dei quali gli è stata indirizzata lanotifica dello stesso atto (Cass. n. 12864/2025).Premesso che nella specie non si è in presenza di una società dipersone iscritta nel registro delle imprese, atteso che l’ASD Bodylab èstata considerata dall’Agenzia delle Entrate alla stregua di una societàcommerciale ai soli fini fiscali, per avere svolto attività commerciale conconseguente perdita del beneficio delle agevolazioni previste dalla leggen. 398 del 1991, la statuizione d’appello non merita censura ponendosiin linea con il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n.26284/2022 che richiama Cass. n. 29481/2021 e Cass. Sez. U. n.4062/2010, item n. 4060 e 4061 del 2010) secondo cui, in assenzadell’iscrizione dell’associazione nel registro delle imprese, non puòapplicarsi l’art. 2495 cod. civ., in base al quale l’estinzione della societàsi realizza al momento della cancellazione della stessa dal registro delleimprese, sicché il richiamo a tale disposizione è del tutto inconferente.Secondo il condivisibile orientamento espresso da questa Cortenelle sentenze gemelle n. 25451 e n. 25452 del 2021, l'associazionenon riconosciuta (diversamente da quella riconosciuta) si estingueimmediatamente, ipso facto, con il verificarsi di una delle cause diestinzione (identiche a quelle previste per l'associazione riconosciuta) ela liquidazione si attua secondo le modalità stabilite dallo statuto odall'assemblea, senza che si applichi ex lege il particolare procedimentodi liquidazione previsto per le associazioni riconosciute dagli art. 29, 30,31 e 32 c.c. e 11 delle relative disposizioni di attuazione.In tal caso, prevedendo, l’art. 38 c.c. che «Per le obbligazioniassunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possonoNumero registro generale 596/2017Numero sezionale 8833/2025Numero di raccolta generale 22454/2026Data pubblicazione 30/06/2026far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesserispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hannoagito in nome e per conto dell'associazione», la pretesa puòlegittimamente essere fatta valere, in particolare, nei confrontidell'"ultimo" legale rappresentante della associazione stessa,destinatario di una obbligazione personale e solidale.E al riguardo pare necessario richiamare il principio affermato daCass. n. 4955/2026 secondo cui «La cartella esattoriale relativa a unnon riconosciuta è legittimamente notificata al suo legalerappresentante, anche in mancanza della previa emissione e notifica diun autonomo atto impositivo a detto coobbligato solidale, il cui diritto didifesa è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria,impugnando, unitamente all'atto notificato, anche quelli presupposti,qualora la notificazione risulti irregolare o sia stata del tutto omessa»;laddove il precedente richiamato in ricorso (Cass. n. 9541/2016)concerne la diversa ipotesi di avviso concernente l’associazione, manotificato non già al legale rappresentante di questa, bensì agli associati.5. Con specifico riferimento alle argomentazioni svolte nel secondoe terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata ha confermato il profilodi responsabilità contestato al contribuente con l’avviso di accertamentoimpugnato avendo incontestatamente accertato che l’attività di gestionedell’ASD era svolta in concreto dal ricorrente, che aveva sottoscritto ilcontratto di sublocazione dell’immobile in cui l’associazione svolgeval’attività e che aveva provveduto ad esibire la documentazione anchefiscale che deteneva («documentazione relativa alle fatture per acquistianni 2005-2006-2007 ed ulteriore documentazione relativaall’associazione») e che aveva dichiarato ai verificatori di non averredatto il rendiconto finanziario, i verbali di assemblea, istituito i libricontabili, presentato le dichiarazioni reddituali. Adempimenti tuttigravanti sul presidente dell’associazione, la cui mancanza non puòNumero registro generale 596/2017Numero sezionale 8833/2025Numero di raccolta generale 22454/2026Data pubblicazione 30/06/2026costituire elemento presuntivo di estraneità dello stesso dall’attività digestione dell’associazione, come sostiene il ricorrente, essendovi lostesso, per la qualità rivestita, comunque tenuto per legge (cfr. Cass.n. 4478/2018, n. 22861/2018).Invero, il legale rappresentante dell’associazione, già solo per laqualifica rivestita, è responsabile del regolare adempimento degli onerifiscali, e ciò alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui peri debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma ex lege, alverificarsi del relativo presupposto, è chiamato a risponderesolidalmente con l’associazione, tanto per le sanzioni pecuniarie quantoper il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito,abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodoconsiderato, anche in via presuntiva (Cass. n. 3093/2021; Cass. n.36470/2022; Cass. n. 26317/2025).E infatti, il principio secondo cui la responsabilità personale esolidale prevista dall'art. 38 cod. civ. in materia di associazioni nonriconosciute non è collegata alla mera titolarità della rappresentanzadell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamentesvolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapportiobbligatori fra l'ente ed i terzi, e quindi ricade in capo a colui che agiscein nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, (detto principio)non opera in materia tributaria, in cui i debiti d'imposta sorgono non subase negoziale ma derivano ex lege dal verificarsi del relativopresupposto, sicché di essi è chiamato a rispondere solidalmente, tantoper le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, ilsoggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestionecomplessiva dell'associazione nel periodo di relativa investitura (cfr.Cass. n. 25650/2018, n. 4747/2020, n. 14280/2021, n, 22113/2021 e,da ultimo, Cass. n. 20086/2025).Nel caso in esame, quindi, in presenza dei suddetti accertamenti difatto, implicanti la responsabilità del ricorrente, infondatamente vieneNumero registro generale 596/2017Numero sezionale 8833/2025Numero di raccolta generale 22454/2026Data pubblicazione 30/06/2026operato una illegittima inversione dell’onere probatorio (cfr. Cass. n.3093/2021 e n. 26317/2025), osservandosi al riguardo che laresponsabilità quale legale rappresentate dell’ASD non sarebbe venutameno ai fini fiscali neppure nell’ipotesi in cui avesse fornito la prova –invece esclusa dai giudici di appello - che ad aver agito in nome e perconto dell’associazione era stato un altro soggetto (nella specie, ilCerella), indicato quale amministratore di fatto dell’associazione («verodeus ex machina dei rapporti negoziali assunti dalla Bodylab»).6. Dal complesso delle argomentazioni svolte discende il rigetto deimotivi esaminati.7. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 13 e 18 deld.P.R. n. 633 del 1972, censurando la sentenza impugnata che avevaescluso il diritto di rivalsa dell’IVA sui ricavi conseguiti.8. Con il quinto motivo deduce la violazione degli artt. 19 e 55 deld.P.R. n. 633 del 1972 sostenendo che la CTR aveva erroneamenteescluso, in violazione delle citate disposizioni, il diritto alla detrazionedell’IVA sulle fatture passive.8.1. In sostanza, il ricorrente per un verso sostiene che l’iva adebito, accertata sull’intero importo dell’imponibile ricostruito, debbaessere scorporata, in base al principio di neutralità, posto che nel casoin questione, in cui l’accertamento della maggiore imposta deriva dallariqualificazione dell’attività di un’associazione sportiva, nessuna rivalsasarebbe possibile ex art. 60 del d.P.R. n. 633/1972; per altro verso,quanto alle fatture d’acquisto, ha invocato il diritto di detrazione,nonostante l’inosservanza dell’obbligo dichiarativo.9. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati e vannorigettati, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata.Muovendo dalla questione posta nell’ultimo dei predetti motivi diricorso con riferimento alla detrazione dell’IVA, l’orientamentoNumero registro generale 596/2017Numero sezionale 8833/2025Numero di raccolta generale 22454/2026Data pubblicazione 30/06/2026consolidato di questa Corte, ispirato da un analogo orientamento dellagiurisprudenza unionale (cfr. CGUE 11/12/2014, in causa C-590/13,Idexx; CGUE 28/07/2016, in causa C-332/15, Astone; CGUE4/10/2024, in causa C-475/23, [OSCURATO:PERSONA] GmbH), è nelsenso che, in forza del principio di neutralità fiscale dell'IVA, pur inpresenza di violazioni degli obblighi formali di tenuta, registrazione econservazione delle fatture, per cui permane la possibilità di irrogare lerelative sanzioni non potendosi qualificare le stesse comemeramente formali, sussiste comunque il diritto alla detrazione purchétutti gli obblighi sostanziali siano soddisfatti, salvo che la parte abbiaomesso di effettuare gli obblighi formali in vista di un intentofraudolento e di evasione, ovvero la violazione sia finalizzata adimpedire che sia fornita la prova certa del rispettodei requisiti sostanziali (Cass. n. 143/2022; in termini, piùrecentemente, Cass. n. 17536/2025).Effettivamente viene in rilievo, come prospettato in ricorso, ilprincipio di neutralità fiscale, declinato dalla Corte di giustiziadell’Unione europea proprio con riguardo all’ordinamento italiano: inparticolare, con specifico riferimento a una fattispecie di accertamentoinduttivo mediante l’impiego degli studi di settore, la predetta Corteunionale, con sentenza 21 novembre 2018, in causa C-648/16,«poiché il diritto alla detrazione costituisce parte integrante delmeccanismo dell’IVA e, in linea di principio, non può essere limitato (v.sentenza in causa C81/17, [OSCURATO:PERSONA], punto 33 e giurisprudenzacitata)» (p. 40), «laddove l’Amministrazione finanziaria intendaprocedere ad una rettifica dell’IVA il cui importo risulti da un maggiorvolume d’affari complessivo accertato induttivamente, il soggettopassivo interessato deve disporre del diritto di detrarre l’IVA assolta amonte, secondo le modalità previste al riguardo nel titolo X delladirettiva IVA» (p. 41).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 596/2017Numero sezionale 8833/2025Numero di raccolta generale 22454/2026Data pubblicazione 30/06/20269.1. È quindi vero che il mancato rispetto degli obblighi formali,secondo la giurisprudenza europea, non può incidere sulla detraibilitàdell'imposta, fatta salva l'ipotesi in cui la loro violazione comportil'impossibilità di fornire la prova certa del rispetto dei requisitisostanziali (cfr. sentenza del 12/7/2012 della Corte di giustizia UE nellacausa C-284/11 EMS - [OSCURATO:PERSONA]; Cass. n. 4612/2016; Cass.n. 15143/2020).Occorre però tener presente anche che il diritto di detrazione sorgenel momento stesso in cui diviene esigibile l'imposta da detrarre; in quelmomento, però, non si verifica l'automatica estinzione del debitod'imposta, ma, semplicemente, sorge in testa al cessionario il diritto diestinguere il debito esercitando il diritto di detrazione (al riguardo, inparticolare, Cass. n. 14767/15). Quest'ultimo è certamente un dirittopotestativo, ma pur sempre occorre che esso sia esercitato. Di qui laconseguenza che la violazione degli obblighi formali di contabilità e didichiarazione, pur non impedendo di per sé la nascita del diritto didetrazione, può incidere sul suo esercizio, allorquando entro il termineprevisto dal legislatore nazionale il relativo titolare non ne faccia uso. Ela CGUE ha reiteratamente stabilito che «un termine di decadenza didue anni, quale quello previsto all’articolo 19, primo comma, del decreton. 633, in esame nel procedimento principale, non può, di per sé stesso,rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio deldiritto a detrazione, posto che l’articolo 167 e l’articolo 179, primocomma, della direttiva IVA (contenuto nel capo IV del titolo X delladirettiva iva) consentono agli Stati membri di esigere che il soggettopassivo eserciti il proprio diritto a detrazione nello stesso periodo in cuitale diritto è sorto» (in termini, Corte giust. in causa C332/15, Astone,cit., punto 38). Questa Corte ha anche di recente chiarito (Cass. n.9191/2025) che il credito iva non può restare sospeso ed esserecompensato ad libitum del contribuente, ma tale esercizio del dirittoNumero registro generale 596/2017Numero sezionale 8833/2025Numero di raccolta generale 22454/2026Data pubblicazione 30/06/2026segue delle scansioni temporali e degli adempimenti ben precisi (intermini, da ultimo, Cass. n. 13208/2026).In definitiva, il diritto alla detrazione va esercitato entro il termineprevisto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondoanno successivo a quello nel quale è sorto ai sensi dell’art. 19, comma1, secondo periodo del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 8, comma 3, deld.P.R. n. 322 del 1998 (Cass. n. 19938/2017, n. 6241/2025; v. ancheCass., Sez. U, n. 17757/2016); termine che nella specie non è statorispettato come emerge dalla stessa prospettazione di parte ricorrente.10. Quanto poi, alla questione concernente lo scorporo dell’iva, direcente questa Corte con la recente pronuncia n. 31406/2025, infattispecie di attività d’impresa svolta in totale evasione d’imposta conconseguente ricostruzione induttiva della materia imponibile da partedell’amministrazione finanziaria, esclusa la sussistenza di una condottafraudolenta tenuta dal contribuente, ha affermato il principio secondocui, «nel caso di un contribuente che realizzi operazioni ivacompletamente occultate all’[OSCURATO:PERSONA], (c.d.“evasore totale”) secondo la direttiva 2006/112 UE - in particolare gliartt. 73 e 78, letti alla luce del principio di neutralità dell’IVA, laricostruzione, mediante accertamento cd. induttivo puro, dellamaggiore materia imponibile deve essere intesa comprensiva dell’IVA,con la conseguenza che, ferma restando la possibilità di adottaresanzioni dirette a contrastare la frode fiscale, il soggetto passivointeressato deve disporre del diritto di detrarre l’IVA a monte, daesercitare entro il termine di decadenza prescritto».10.1. Con la pronuncia in questione si è fatta applicazione deiprincipi fissati dalla Corte giustizia dell’Unione europea nella sentenzadel 1° luglio 2021, in causa C-521/2019, CB, la quale ha ulteriormenteribadito (riprendendo i principi già fissati con la sentenza 7 novembre2013, nelle cause riunite C-249/12 e 250/12, Corina -[OSCURATO:PERSONA], punti37 e 43) che «La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembreNumero registro generale 596/2017Numero sezionale 8833/2025Numero di raccolta generale 22454/2026Data pubblicazione 30/06/20262006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, inparticolare i suoi articoli 73 e 78, letti alla luce del principio di neutralitàdell’imposta sul valore aggiunto (IVA), deve essere interpretata nelsenso che, qualora un soggetto passivo dell’IVA, commettendoun’evasione, non abbia né indicato l’esistenza dell’operazioneall’amministrazione tributaria, né emesso fattura, né fatto figurare inuna dichiarazione a titolo delle imposte dirette i redditi ottenuti inoccasione di tale operazione, la ricostruzione, nell’ambito dell’ispezionedi una simile dichiarazione, degli importi versati e percepiti durantel’operazione in questione da parte dell’amministrazione tributariainteressata deve essere intesa come un prezzo già comprensivodell’IVA, a meno che, secondo il diritto nazionale, i soggetti passiviabbiano la possibilità di ripercuotere e detrarre successivamente l’IVAin questione, nonostante l’evasione».10.1.1. Il principio non entra in contraddizione con quello,apparentemente di segno diverso, stabilito da Cass. n. 6393/2021(successivamente ripreso da Cass. n. 16471/2025), secondo cui ilprezzo pattuito deve ritenersi già comprensivo dell'Iva solo «nel caso incui il fornitore non abbia la possibilità di recuperare dall'acquirente l'Ivariscossa dall'amministrazione tributaria», facoltà che, invece, nel nostroordinamento è riconosciuta dall'art. 60, ultimo comma, d.P.R. n. 633 del1972 che prevede: «Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta odella maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica neiconfronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto aseguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, dellesanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente puòesercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazionerelativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrispostol'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed allecondizioni esistenti al momento di effettuazione della originariaNumero registro generale 596/2017Numero sezionale 8833/2025Numero di raccolta generale 22454/2026Data pubblicazione 30/06/2026operazione» (sulla disapplicazione del testo previgente in relazione alleannualità pregresse, v. Cass. n. 5484/2025).11. Quel che conta, per distinguere le ipotesi, è verificare lapossibilità o meno di operare tale rivalsa.A tal riguardo occorre muovere dai principi enunciati dalla Corte digiustizia UE nella sentenza del 14 maggio 2020, in causa C-446/18,Agrobet CZ s.r.o. in cui, con riferimento alla detrazione IVA, haaffermato che- ai sensi dell’articolo 179, paragrafo 1, della direttiva IVA, ilsoggetto passivo opera la detrazione globalmente, sottraendodall’importo dell’imposta dovuta per un periodo d’imposta l’importodell’IVA per la quale il diritto a detrazione è sorto nello stesso periodo;l’articolo 183, paragrafo 1, di tale direttiva precisa che, qualoral’importo delle detrazioni superi quello dell’IVA dovuta per un periodod’imposta, sussiste un’eccedenza che può essere riportata al periodosuccessivo oppure rimborsata (p. 29);- dal combinato disposto degli articoli 179, paragrafo 1, e 183,paragrafo 1, della direttiva IVA si evince che un’eccedenza di IVA risultada un’operazione aritmetica effettuata globalmente dal soggetto passivoper l’intero periodo d’imposta, cosicché una siffatta eccedenza di IVApuò apparire, nella dichiarazione IVA, solo sotto forma di un risultatounico (p. 30);- tale carattere globale del calcolo dell’eccedenza di IVA non implicatuttavia che si debba ritenere che essa costituisca un’unità inscindibile,ossia impossibile da dividere in una parte controversa e una parteincontestata relative, rispettivamente, ad operazioni precise oggetto omeno di un procedimento di verifica fiscale (p. 31) con la precisazioneche, comunque, la formulazione dell’articolo 183, paragrafo 1, di dettadirettiva non osta, di per sé, a un riporto o a un rimborso parziali ofrazionati dell’eccedenza di IVA (p. 32);[OSCURATO:PERSONA] registro generale 596/2017Numero sezionale 8833/2025Numero di raccolta generale 22454/2026Data pubblicazione 30/06/2026- dall’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, e dall’articolo 168,lettera a), di tale direttiva risulta che il soggetto passivo è debitoredell’IVA o può chiederne la detrazione per ogni operazione che effettua;- il diritto alla detrazione dell’IVA pagata a monte si intende quindiin relazione a un’operazione precisa (p. 34).In buona sostanza, in base alle sopra richiamate disposizioni delladirettiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa alsistema comune d’imposta sul valore aggiunto, seppure il calcolodell’eccedenza IVA è il frutto di un’operazione aritmetica eseguitaglobalmente dal soggetto passivo con riferimento all’intero periodod’imposta con la conseguente indicazione nella relativa dichiarazionecome un risultato unico, ciò non implica necessariamente chel’eccedenza, nonostante le indicate modalità di determinazione e diindicazione, costituisca una unità inscindibile che non renda possibiledistinguere operazioni precise.Pertanto, il diritto di rivalsa stabilito dall’art. 18 del d.P.R. n.633/1972, che coerentemente si riferisce alla «cessione di beni oprestazione di servizi imponibile», va inteso in relazione a un’operazioneprecisa (v. p. 34 citato).Ciò significa che, a contrario, il diritto di rivalsa non può essereesercitato ove l’imposta non possa essere riferita ad una operazioneprecisa, il che può accadere quando l’accertamento viene effettuato permasse di reddito e non sia possibile analizzare le operazionisingolarmente. Circostanza che si può verificare in ipotesi diaccertamento induttivo cd. puro (l’ipotesi classica è giustappunto quelladell’evasore puro, esaminata da Cass. n. 31406/2025, in cui non non èemerso che fosse possibile identificare operazioni singole e precise).A diverse conclusioni è possibile pervenire nel caso di accertamentoanalitico-induttivo (considerato da Cass. n. 16471/2025) o anche diaccertamento induttivo puro, ma in relazione al quale siano identificabilioperazioni precise, come nel caso esaminato da Cass. n. 6393/2021,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 596/2017Numero sezionale 8833/2025Numero di raccolta generale 22454/2026Data pubblicazione 30/06/2026simile a quello oggi in esame: si legge difatti nella sentenza impugnatache «…la Guardia di Finanza…ha valutato non induttivamente ma inmaniera analitica i dati relativi ai contratti ed ai moduli di iscrizionestipulati dall’associazione con i vari clienti».Analogamente, dunque, a quanto stabilito con la pronuncia daultimo citata (che, si ribadisce, riguarda fattispecie diversa da quelladefinita da Cass. n. 31406/2025), è ben possibile la rivalsa successiva;il che esclude lo scorporo dell’iva richiesto dal ricorrente col quartomotivo.12. Conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato ed il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali nella misura liquidatain dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favoredella controricorrente delle spese processuali che liquida in euro5.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma in data 16 dicembre 2025.La PresidenteAngelina-Maria PERRINO