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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 marzo 2024

Cassazione n. 29918/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28415- 2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 85, presso lo studio dell'avv . prof. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difendecon l'avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura allegata al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, v ia Nazionale 91 , presso la sede della sua avvocatura, rappresentatae difesa da lle avv . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata al controricorso , con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2018 n. 28415 sez.

S2 -ud. 6-3-2024 - 2 - avverso la sentenza n. 1279/18 della CORTE D'APPELLO di ROMA , pubblicatail 24/2/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/3/2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nell’aprile 2012 la TERCAS -Cassa di Risparmio della provincia di [OSCURATO:SOCIETA]., del cui consiglio di amministrazione il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] era stato componente non esecutivo, fu sottopostaalla procedura di amministrazione straordinaria ex art. 70, comma 1, lett. a) t.u.b., in conseguenza della situazione di squilibrio economico - patrimoniale riscontrata dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia nell’ispezione svolta nel periodo compreso tra il 5/12/2011 e il 23/3/2012.

Avviato, i n data 24 / 5 / 2012, un procedimento disciplinare nei confronti dei componenti del disciolto Consiglio di amministrazione , dell’ex direttore generale e del vice direttore generale per le violazioni gestionali e di controllo, c on provvedimento del 12 / 3 / 2013, prot. n. 0252931/13, il Direttorio della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia inflisse a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di componenti del Consiglio di amministrazione, sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi Euro 90.000,00 ciascuno ; in particolare, una sanzione di E uro 30.000,00 per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni (ex art. 53 comma 1 lett. b) e d) t.u.b., tit.

IV capo 11, istruzioni Vig. banche –circ. 229/1999; tit.

I, cap. 1, parte quarta, nuove disposizioni di Vig. prudenziale per le banche –circ. 263/2006, disposizioni di vigilanza del 4 marzo 2008 in materia di organizzazione e governo societario delle banche), di Euro 30.000,00 per carenze nel governo, gestione e controllo del credito (ex art. 53 comma 1 lett. b), d) e 67 comma 1 lett. b), d) t.u.b., tit.

IV cap. 11 Istr.

Vig. banche – circ . 263/2006 , Ric. 2018 n. 28415 sez.

S2 -ud. 6-3-2024 - 3 - disposizioni di vigilanza del 4 marzo 2008 in materia di organizzazione e governo societario delle banche) e di E uro 30.000,00 per omessa segnalazione all’Organo di vigilanza di posizioni anomale e di previsioni di perdite da parte dei componenti del Consiglio di amministrazione (ex art. 51 e 66 commi 1 e 2 t.u.b., tit.VI, cap.

I, Istr.

Vig. banche circ. 229/1999).

2. Con ricorso del 4/12/2015 ex art. 145 t.u.b. , in riassunzione dalla declinatoria di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propose opposizione dinnanzi alla Corte d’appello di Roma, respinta c on sentenza n. 1279/2018, qui impugnata.

LaCorte di Appello, per quel che qui rileva, ritenne insussistenti i lamentati vizi delprocedimento sanzionatorio, escluse che le sanzioni irrogate avessero natura sostanzialmente penale, riscontrò, in merito, le gravi omissioni e le violazioni contestate.

3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi; la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentatola violazione e falsa applicazione dell'art. 145 comma 6 del d.lgs. n. 385/1993 (t.u.b.) e dell'art. 159, comma 1, cod. proc. civ., per avere la Corte utilizzato la seconda memoria difensiva della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia e i documenti allegati, prodotta in data 17/10/2016, invece di dichiararne l'inammissibilità per essere già stata depositata, in data 15/09/2016 , altra comparsa che, peraltro,non conterrebbela contestazione dei fatti né l’esposizione delle ragioni giuridiche a fondamento della difesa.

1.1. Il motivo è infondatoper più ragioni.

Ric. 2018 n. 28415 sez.

S2 -ud. 6-3-2024 - 4 - L’udienza era stata fissata per il 27/10/2016 e il deposito di entrambe lememorie è avvenuto nel termine di dieci giorni prima .

Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, con il deposito della prima memoria e dei documenti allegati, la [OSCURATO:PERSONA] non ha consumato il potere processuale concessole.

Sul punto occorre considerare innanzitutto che il comma sesto dell’art. 145 t.u.b. , nella sua formulazione attuale, prevede che la [OSCURATO:PERSONA] depositi«memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza».

Questa nuova formulazione è applicabile ratione temporis al presente giudizio, riassunto a seguito di declinazione della giurisdizione del TAR Lazio, per il comma quinto dell’art. 2 del d.lgs. 72/2015, perché l’opposizione è stata proposta con ricorso del 4/12/2015 e la traslatio disciplinata dall’art. 59 della l.69/2009, seppure ha previsto che il procedimento instaurato dinnanzi al giudice amministrativo che ha declinato la sua giurisdizione e il successivo procedimento riassunto dinnanzi alla Corte d’appello costituiscano un unico giudizio, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, ferme restando le preclusioni e le decadenze di carattere sostanziale intervenute, ha stabilito pure che, la domanda sia riproposta con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile ( Cass. Sez. 2, n. 9385 del 21/05/2020).

Ciò posto, anche prima della riformulazione operata con l’art. 1 del d.lgs n. 72 del 12/5/2015, l’art. 145 t.u.b. prevedeva, al comma quarto, che la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, dopo la notifica del reclamo avverso la sanzione e il suo deposito presso la Corte d’appello di Roma, «trasmett[esse] alla Corte d’appello gli atti ai quali il reclamo si riferi[sse] con le sue osservazioni»; il comma quinto prevedeva quindi che, su istanza delle parti, la Corte d’appello fissasse termine per lo Ric. 2018 n. 28415 sez.

S2 -ud. 6-3-2024 - 5 - scambio di memorie e ulteriori documenti e per l’eventuale audizione dell’interessato.

La formulazione attuale dell’art. 145 t.u.b. e la precedente prevedono dunque, in ogni caso, un termine per acquisire, da parte della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, la documentazione e le osservazioni necessarie al controllo giurisdizionale della legittimità della sanzione.

Lafunzione di queste memorie e delle allegazioni della banca è, invero, quella di consentire al giudice, a cui è demandato il controllo della legittimità della sanzione, di ricostru ire l 'intero procedimento sanzionatorio e valutare la legittimità del provvedimento che lo conclude.

Identica funzione ricorre,invero, per la produzione e le memorie di tutti i giudizi di opposizione a sanzioni amministrative , perché sull’autorità opposta grava l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito; in tal senso, questa Corte ha già rimarcato che l’i nerzia processuale dell’autorità non determina l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione ( cfr. Cass. Sez. 2, n. 24691 del 08/10/2018, in materia di violazioni del codice della strada) perché i l giudice può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti , sia disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari, come proprio prevede il comma 7 dell’art. 145 t.u.b..

Ciò già consente di escludere l’inutilizzabilità per tardività della seconda produzione di documenti.

A queste considerazioni,deve poi aggiungersi che questa Corte ha più volte chiarito che il deposito di due successivi atti, quando, come nella fattispecie,la norma che lo disciplina non preveda letteralmente la produzione di un’unica «memoria»(cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4177 del 19/02/2008), non è precluso, se effettuato comunque nei termini e purché non sia ravvisabile unabuso del diritto di difesa (così, per il deposito delle memorie ex art. 380 cod. proc. civ., Cass.

Ric. 2018 n. 28415 sez.

S2 -ud. 6-3-2024 - 6 - 4177/2008 cit., per le memorie ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., Sez. 2, n. 18127 del 31/08/2020e, per la comparsa di risposta, Sez. 2, n. 25934 del 02/09/2022): con il primo atto, infatti, non può ritenersi consumato il potere di esercitare tutti i diritti propri della parte fino all'esaurirsi del termine previsto dalla legge o dal Giudice.

Infine, deve ancora rilevarsi cheil rispetto del termine di dieci giorni prima dell’udienza per il doppio deposito ha salvaguardato il diritto al contraddittorio dell’opponente : egli , infatti, ha potuto comunque svolgere interamente le sue difese nel corso della discussione,all’udienza pubblica.

2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 comma 1 della l. n. 262/2005 e 145 del t.u.b., dell'art. 6 CEDU, degli artt. 41 e 47 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea (c.d.

Carta di Nizza) e dell'art. 117 comma 1 della Costituzione, nonché in violazione consequenziale degli artt. 24 e 111, comma 2, della Costituzione: la Corte d’appello avrebbe infondatamente escluso la natura penale della sanzione e la violazione dei principi del contraddittorio in relazione alla conoscenza degli atti istruttori e alla distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie; in particolare, secondo il ricorrente, i l Regolamento sul procedimento sanzionatorio della [OSCURATO:PERSONA]Italia sarebbe illegittimo in quanto prevede l’istaurazione del contraddittorio tra i destinatari delle contestazioni e il soloServizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che è l’ organo accusatore, ma non anche l’interlocuzione con il Direttorio, cioè l’organo decisore che dovrebbe , perciò,porsi in una posizione di terzietà e imparzialità; ai destinatari delle contestazioni è così preclusa la possibilità diconoscere l’esito della fase istruttoria e di visionarne gli atti, in modo da poter controdedurre utilmente davanti al Direttorio.

Ric. 2018 n. 28415 sez.

S2 -ud. 6-3-2024 - 7 -

2.1. Il motivo è infondato.

Innanzitutto la giurisprudenza di questa Corte è concorde nell’affermare che le sanzioni previste dall’art. 144 t.u.b. per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle irrogate dalla CONSOB ai sensi dell'art. 187-ter TUF per manipolazione del mercato e non hanno , perciò, natura sostanzialmente penale né pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 CEDU (cfr.

Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 4 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] e altri c.

Italia).

In particolare, questa Corte ha rimarcato che, seppure sia vero che i «criteri Engel» per la qualificazione di una sanzione sono alternativi e non cumulativi, è parimenti vero che «ciò non impedisce di adottare un approccio cumulativo se l'analisi separata di ogni criterio non permette di arrivare ad una conclusione chiara in merito alla sussistenza di una "accusa in materia penale"» ([OSCURATO:PERSONA],punto 94).

Nel caso in esame, pertanto, è stato considerato che il criterio della qualificazione della sanzione, nel sistema nazionale , come amministrativa non offre un risultato univoco, giacché, se è vero che la sanzione è posta a tutela di interessi generali (la tutela del credito e del risparmio) e ha una funzione non solo ripristinatoria ma anche deterrente, è vero altresì che essa risulta destinata ad una platea ristretta di possibili destinatari (i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione o i dipendenti delle banche e degli altri intermediari di cui al testo unico bancario), il che limita la generalità della portata della norma; la valutazione dell'afflittività, poi, non può essere svolta in termini totalmente astratti, ma va necessariamente rapportata al contesto normativo nel quale la disposizione sanzionatoria si inserisce.

Ciò precisato, può allora affermarsi che, considerate le caratteristiche delle sanzioni previste dall’ordinamento Ric. 2018 n. 28415 sez.

S2 -ud. 6-3-2024 - 8 - del credito e della finanza, cioè le sanzioni penali finanche detentive, nonché le sanzioni amministrative pecuniarie che, come quelle per gli abusi di mercato, possono ascendere a molti milioni di euro, una sanzione pecuniaria compresa, come quella applicabile ratione temporis, tra il minimo edittale di Euro 2.580 ed il massimo edittale di Euro 129.110, non corredata da sanzioni accessorie né da confisca, non siaconnotata da una afflittività così spinta da trasmodare dall'ambito amministrativo a quello penale(Sez. 2, n. 16517 del 31/07/2020, con indicazione di numerosi precedenti).

Quanto alla non adeguatezza delle garanzie del diritto di difesa dell’incolpato nel procedimento sanzionatorio, questa Corte ha pure escluso che la mancata comunicazione della proposta conclusiva , formulata al Direttorio della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia dalla Commissione per l'esame delle irregolarità, comporti la violazione del diritto di difesa e dei principi sanciti dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: il provvedimento sanzionatorio è , infatti, comunque impugnabile davanti ad un giudice indipendente e imparziale, dotato di pieni poteri nell’esercizio della giurisdizione e dinnanzia cui è garantito il pieno contraddittorio tra le parti. (così, ex multis , Cass. Sez. 2, n. 8237 del 22/03/2019;Sez. 2, n. 16517/2020 cit.).

I principi del contraddittorio e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie, previsti dall'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono altresì rispettati senza necessità che gli incolpati sianoascoltati durante la discussione orale innanzi all'organo decidente (nella specie,il Direttorio della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia) : a tal fine è , infatti, sufficiente che al Direttorio siano rimesse le difese scritte predisposte e i verbali delle dichiarazioni rilasciate perché il principio del contraddittorio devemodellarsi in concreto, in funzione, cioè, dello stato in cui si trova la procedura al momento dell'acquisizione delle ulteriori prove, senza necessità di assunzione alla costante presenza Ric. 2018 n. 28415 sez.

S2 -ud. 6-3-2024 - 9 - della parte interessata, purché l'autorità decidente ponga a base del provvedimento sanzionatorio il nucleo del fatto contestato, in tutte le circostanze concrete che valgano a caratterizzarlo e che siano rilevanti ai fini della pronuncia del provvedimento finale (così Cass. Sez. 2, n. 9517 del 18/04/2018; Sez. 2, n. 27038 del 03/12/2013).

3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. o, in via subordinata, la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per non essersi la Corte pronunciata sul motivo di opposizione concernente la violazione del principio del contraddittorio in relazione a lla conoscenza non integrale degli atti istruttori , dovuta all’essere stato consentito un accesso soltanto parziale alla documentazione amministrativa in possesso della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia; in tal senso, il «Regolamento per la disciplina delle modalità dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi concernenti l'attività di vigilanza in materia bancaria e finanziaria» di cui alla la deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], risulterebbeillegittimo nella parte in cui consente di rigettare istanze di accesso relative e documenti che, pur di pertinenza di amministrazioni diverse, la [OSCURATO:PERSONA]Italia detiene o dovrebbe detenere, indispensabili ai fini dell’esercizio del diritto alla difesa degli incolpati.

3.1. Il motivo è inammissibile per sua formulazione.

Per principio consolidato,non ricorre il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia se l'omissione riguarda una tesi difensiva o un'eccezione che, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione, sì da risultare implicitamente rigettata; il relativo mancato esame esplicito può allora essere denunciato non già quale omessa pronunzia, e, dunque, quale violazione di una norma sul procedimento (art. 112 cod. proc. civ.), Ric. 2018 n. 28415 sez.

S2 -ud. 6-3-2024 - 10 - bensì in riferimento al profilo della conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto relativo, come violazione di legge o vizio di motivazione (Cass. Sez. 3, n. 16899 del 13/06/2023; Sez. 3, n. 24953 del 06/11/2020; Sez. 3, n. 14486 del 29/07/2004).

Nella specie, dunque, la Corte d’appello, esaminando il quarto motivo di opposizione (indicato in ricorso come doglianza relativa al limitato accesso alla documentazione) ha proprio escluso un vizio di contraddittorio, così ritenendo , implicitamente , l’irrilevanza dell’asserita violazione.

Aciò si aggiunga, in diritto, che l’art. 24 comma 2 l. 241/1990 prevede che le pubbliche amministrazioni possano individuare i documenti da esse formati che siano sottratte al diritto di accesso, come proprio accaduto nel caso in esame : laddove l'accesso riguardi documenti riconducibili all'esercizio della vigilanza informativa e ispettiva esercitata dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, esso deve essere contemperato con le esigenze di riservatezza che coprono tali documenti.

In tal senso, allora, la formulazione della censura è ulteriormente lacunosa e difetta di autosufficienza, posto che non vi sono individuati specificamente i documenti che fossero, invece, sottratti a questa valutazione di necessaria riservatezza, sicché la loro mancata ostensione avrebbe integrato una violazione del diritto di difesa; peraltro, non viola il diritto di accesso il rifiuto de ll'ostensione di documenti secondari, acquisiti nel corso dell'ispezione e che non siano stati utilizzati dall'amministrazione per fondare gli addebiti, quando neppure astrattamente la loro messa a disposizione risultifunzionale a garantire il diritto di difesa del ricorrente (cfr. in materia di sanzioni CONSOB, Sez. 2 -, Ordinanza n. 29745 del 12/10/2022 ) .

4. Con il quarto motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Carleo ha prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 144 e 145 del t.u.b. per la Ric. 2018 n. 28415 sez.

S2 -ud. 6-3-2024 - 11 - mancata osservanza del precetto del ne bis in idem , in violazione dell'art. 4 del Protocollo 7 CEDU, dell'art. 6 CEDU e dell'art. 117 comma 1, della Costituzione, nonché in violazione consequenziale dell'art. 649 del cod. pen.: secondo il ricorrente l’applicazione dell e sanzion i violerebbe il principio del ne bis in idem , considerata la loro natura penale e tenuto conto che il provvedimento di archiviazione che ha concluso leindagini penali a suo carico, sugli stessi fatti .

4.1. Il motivo è infondato.

Come rilevato al punto 2.1., questa Corte hagià escluso che le sanzioni irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ai sensi degli artt. 144 e ss. del d.lgs. n. 385 del 1993 (nella formulazione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 72 del 2015) nei confronti di soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione o controllo di istituti bancariabbiano natura penale e risultino, perciò, incompatibili con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 CEDU,agli effetti, in particolare, della violazione del ne bis in idem tra sanzione penale ed amministrativa inflitta per i medesimi fatti (cfr. Cass. Sez. 2, n. 20689 del 09/08/2018; Sez. 2, n. 10459 del 15/04/2019; Sez. 2 n. 16517/2020già citata).

5. Con il quinto motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentatola violazione e falsa applicazione dell'art.7, nonché della tabella in esso richiamata, del Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia del 25/60/2008, nonché dell'art. 15 comma 8 del provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia del [OSCURATO:DATA_NASCITA], letto in correlazione con gli artt. 4 e 2 comma 5 della legge n. 241/90: la Corte avrebbe erroneamente escluso l’illegittimità delle sanzioni i conseguente allaviolazione del termine di 240 giorni di conclusione del procedimento sanzionatorio; in particolare, questo termine sarebbe perentorio e segnerebbe il limite temporale non soltanto di adozione del provvedimento finale, ma della sua notifica.

Ric. 2018 n. 28415 sez.

S2 -ud. 6-3-2024 - 12 -

5.1. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già stabilito che l a formulazione finale del provvedimento sanzionatorio, una volta rispettati i termini per la contestazione formale, non è assoggettata dalla lex generalis (L. n. 689 del 1981) ad alcuno sbarramento temporale decadenziale, salva la prevalenza di leggi speciali di pari grado (così Cass.,Sez. 2 n. 9517 del 18/04/2018).

In particolare, la L. n. 689 del 1981 prescrive , all’art. 14, un termine perentorio soltanto per la contestazione differita; oltre a tale indicazione temporale e all'esigenza di rispettare effettivamente il principio del contraddittorio nel corso del procedimento amministrativo che conduce all'irrogazione della sanzione, non sussiste alcuna altra disposizione cogente in ordine al rispetto di termini endoprocedimentali, salva la disciplina della prescrizione stabilit a all'art. 28 della stessa legge.

Il termine di 240 giorni non ha, pertanto, natura perentoria e non può determinare alcuna decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria, attesa la inidoneità del regolamento interno a modificare le disposizioni sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative dettate dalla L. n. 689 del 1981.

6. Con il sesto motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Carleo ha denunciatola violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. o, in via subordinata, dell'art. 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ.,per avere la Corte d’appello escluso, senza adeguata motivazione, la lesione del suo diritto di difesa e la violazione dell'art. 145 t.u.b.e dell'art. 1 della legge n. 689/1981 e dei principi del contraddittorio,di legalità e di tassatività e determinatezza della fattispecie sanzionatoria, nonostante la genericità degli addebiti: le contestazioni relative alle sanzioni applicatenon descriverebbe ro in modo intellegibile le precise condotte riscontrate e le disposizioni , normative o regolamentari, assunte come violate e risulterebbero Ric. 2018 n. 28415 sez.

S2 -ud. 6-3-2024 - 13 - formulate in riferimento a disposizioni regolamentari che prevedono una pluralità di violazioni, in difettodi specificità.

6.1. Il motivo è infondato.

La Corte ha ritenuto (pag.11 e 12, in particolare pag. 12 terzo capoverso) che le condotte siano state precisamente individuate nel loro contenuto in fatto e le violazioni degli obblighi di gestione siano state specificamente ricostruite in relazione alla normativa primaria e secondaria di settore; ha sottolineato, quindi,che i soggetti destinatari degli addebiti, per le loro elevate qualità professionale, erano perfettamente in grado di comprendere la contestazione e la sua portata, come emerge dall’elevato tenore tecnico delle controdeduzioni difensive e dell’atto di opposizione: si tratta, sul punto, di giudizi di merito la cui adeguata motivazione esclude un ulteriore sindacato in questa sede.

7. Con il settimo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. o, in via subordinata, dell'art. 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ.: la Corte avrebbe immotivatamente escluso l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell'art. 9 comma 1 l. n. 689/1981 nonché del principio del ne bis in idem, senza considerare che le contestazioni n. 2 (cioè l’eccessiva ampiezza di delega e la carenza nell’organizzazione e nei controlli)e n. 3 (cioè l’assunzione di comportamenti che denotano un atteggiamento di mancato esercizio effettivo delleproprie funzioni ) mirerebbero a perseguire un identico comportamento, ossia lo spossessamento delle funzioni di supervisione e il frequente uso delle procedure d’urgenza; ne sarebbe conseguita l’applicazione di una doppia sanzione per i medesimi fatti; in particolare, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenutoche fra le due condotte non vi fosse un rapporto di specialità ma un concorso materiale e, in conseguenza, Ric. 2018 n. 28415 sez.

S2 -ud. 6-3-2024 - 14 - avrebbe errato a sanzionare due volte lo stesso comportamento; in ogni caso, il ricorrente ha sostenuto di non avere, in qualità di amministratorenon esecutivo, particolari responsabilità, proprie invece delDirettore g enerale e di alcuni fra gli amministratori esecutivi ; sul punto la sentenza sarebbe ugualmente viziata da motivazione apparente.

7.1. Il motivo è infondato.

Ancora una volta deve escludersi l’omesso esame di un motivo di opposizione e il vizio ex art. 132 cod. proc. civ., posto che la Corte d’appello, alle pag. 36 e 37 della sentenza qui impugnata, ha valutato e ritenuto infondato, con esaustiva motivazione, il decimo motivo di opposizione formulato con identico contenuto di questa settima censura.

Ribadito che le sanzioni previste dagli art.144 e ss. t.u.b. , nella formulazione applicabile ratione temporis,non hanno natura penale , la Corte d’appello ha correttamente considerato che la previsione del comma I dell’art. 9 l. 689/81, invocato dall’opponente, secondo cui quando uno stesso fatto è punito da una pluralità di sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale, non opera nella fattispecieperché presuppone che quello stesso fatto si a sanzionato da norme differenti in rapporto di specialità; le condotte sanzionate sono, invece, in rapporto di concorso materiale, da cui discende la necessità di una doppia sanzione.

In particolare, questa Corte ha già stabilito chel'art. 9 della legge 689 del 1981 prevede, come presupposto esplicito di applicazione del principio di specialità, che le disposizioni punitive si riferiscano allo «stesso fatto», nel senso che la fattispecie prevista nella disciplina generale deve essere compresa in quella speciale (che contiene un elemento ulteriore rispetto alla prima, così che, ove non fosse prevista la disposizione speciale, la fattispecie rientrerebbe nella disposizione Ric. 2018 n. 28415 sez.

S2 -ud. 6-3-2024 - 15 - generale), non avendo rilievo decisivo a tal fine il criterio del bene o dell'interesse protetto dalle disposizioni punitive concorrenti (Cass. Sez. 2, n. 1299 del 22/01/2008).

Le contestazioni, invece, come dettagliatamente rilevato dalla Corte d’appello, in particolare nell’analisi del nono motivo, concernono condotte differenti, correlate alle diverse ipotesi di cui alla lettera b) dell’art. 53, cioè il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e alla lettera d ) , cioè il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione.

Nella specie, dunque, ai fini del contenimento del rischio creditizio nelle sue diverse configurazioni nonché dell'organizzazione societaria e dei controlli interni, l'art. 53, lett. b) e d), del d.lgs. n. 385 del 1993 e le disposizioni attuative dettate con le Istruzioni di vigilanza per le banche, mediante la circolare n. 229 del 1999 (e successive modificazioni e integrazioni), sanciscono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie che riguardano l'intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi.

Questi ultimi sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del loro mancato attivarsi; ne consegue, inoltre, che in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, la [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, anche in virtù della presunzione di colpa vigente in materia, ha unicamente l'onere di dimostrare l'esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre spetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno (cfr. Cass. Sez. 1, n. 22848 del 09/11/2015).

Ric. 2018 n. 28415 sez.

S2 -ud. 6-3-2024 - 16 - Come rimarcato dalla Corte d’appello, allora, il concorso apparente di norme sussiste quando il medesimo accadimento concreto, inteso come fatto storicamente determinato, possa integrare il contenuto descrittivo di diverse previsioni legislative astratte a carattere sanzionatorio, mentreè escluso nel caso in cui i fatti ipotizzati dalla fattispecie astratta siano diversi nella loro materialità, nella loro oggettività giuridica(cfr. Cass. Sez. 2, n. 3745 del 16/02/2009).

Ciò posto, l'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689prevede la possibilità di applicare la disciplina del concorso formale soltanto nell'ipotesi in cui la pluralità delle violazioni discenda da un'unica condotta e non , quindi, nel caso di condotte distinte, quantunque collegate sul piano dell'identità di una stessa intenzione plurioffensiva.

L'unitaria programmazione delle plurime condotte o la loro riferibilità ad un unico contesto o ad un'attività complessa svoltasi nel tempo non consente, invece, di applicare in via analogica neppure l'istituto della continuazione di cui all'art. 81 cod. pen., comma 2, perché l'art. 8 L. 689/1981 prevede tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenzae la differenza tra reato penale ed illecito amministrativo non consente di estendere in via analogica le norme penali.

La disciplina stabilita dall’art. 8 non subisce deroghe neppure in base alla successiva previsione di cui all'art. 8-bis della medesima legge (inserito dal d.lgs. n. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 94, comma 1), relativa alle « violazioni amministrative commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria»: questa norma è stata, infatti, dettata al solo fine di escludere l'effetto aggravante che deriverebbe dalla reiterazione, e non in funzione di unificazione della condotta (Cass. Sez. 2, n. 20129 del 22/06/2022, con numerosi richiami).

Ric. 2018 n. 28415 sez.

S2 -ud. 6-3-2024 - 17 - Legittimamente, pertanto, è statoriconosciuto sussistere, fra le due condotte, un concorso materiale che non permette il cumulo giuridico in base al disposto dell’art. 8 l. 689/1981 e, in conseguenza, è stata applicatauna sanzione per ciascuna condotta .

Infine, deve ancora considerarsi che, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte,la responsabilità degli amministratori non esecutivi della banca sussiste per la violazione del cosiddetto « dovere di agire informati».

In tema di sanzioni amministrative previste dall'art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993, l'obbligo imposto dall'art. 2381, ultimo comma, cod. civ.agli amministratori delle società per azioni di «agire in modo informato», pur quando non siano titolari di deleghe, si declina, da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza e, dall'altro, in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.

Tali obblighi si connotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano l'attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci della società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell'Autorità di vigilanza.

Non rileva la differenza tra consiglieri esecutivi e consiglieri non esecutivi, essendo tutti tenuti a valutare: (i) l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile; (ii) la corretta gestione societaria; (iii) nonché ad attivarsi con ogni iniziativa idonea a contrastare irregolarità.

É il Consiglio di amministrazione, nel suo complesso, a dover definire ed approvare l’assetto di governo ed Ric. 2018 n. 28415 sez.

S2 -ud. 6-3-2024 - 18 - organizzativo della banca, controllandone l’attuazione e promuove le azioni correttive in caso di lacune o inadeguatezze.

In questa prospettiva, anche gli amministratori non esecutivi partecipano alle scelte del consiglio e sono chiamati a svolgere un’importante funzione dialettica e di dialogo rispetto alle decisioni degli amministratori esecutivi (Cass. Sez. 2, n. 19556 del 18/09/2020; in ultimo, ex multis, Sez. 2, n. 23191 del 2023, non mass.).

Il«dovere di agire informati» dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché è comunque esigibile e dovuta da tutti i componenti del consiglio la costante adeguata conoscenza del business bancario , perché tutti sono compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio; anche i consiglieri non esecutivi, pertanto, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare ilgoverno dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi,non soltanto in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega.

Conseguentemente, il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni, in conformità al disposto dell'art. 2392, comma 2, cod. civ., è responsabile della violazione commessa quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (Cass. Sez. 2, n. 2620 del 04/02/2021; Sez. 2, n. 16275 del 2022 non mass.).

8. Con l’ottavo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Carleo ha prospettato la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. o, in via subordinata, dell'art.

Ric. 2018 n. 28415 sez.

S2 -ud. 6-3-2024 - 19 - 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ. per non avere la Corte ritenuto l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per la mancata distinzione delle varie contestazioni in funzione del ruolo, delle qualifiche e della permanenza nella carica degli amministratori: la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, nel determinare l’entità delle sanzioni, non avrebbe differenziato la posizione degli amministratori esecutivi e non esecutivi e fra quelli che ricoprivano l’incarico da più tempo, ai quali pertanto si sarebbe potuta ascrivere una responsabilità maggiore (e quindi una sanzione maggiore); in particolare, la sanzione a lui inflitta avrebbe dovuto essere più lieve in considerazione del minor tempo di durata del suo incarico. 8.1.

Ilmotivo è inammissibile per sua formulazione: il ricorrente chiede, prospettando una mancanza di motivazione della sentenza impugnata, una rivalutazione dei fatti, inmerito, laddove, alle pag. 37 e 38, la Corte d’appello ha evidenziato, invece, più parametri che giustificano, a suo giudizio, l’entità della sanzione inflitta(«le perspicue qualità dei soggetti incolpati, la gravità del dissesto finanziario per la [OSCURATO:PERSONA]- anche di immagine - e per i risparmiatori»).

9. Con il nono motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha sostenuto la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. o, in via subordinata, dell'art. 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ., oppure in via ulteriormente subordinata, in relazione al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., per omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti: la Corte avrebbe «erroneamente rigettato le censure relative all’insussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione per (i) carenze nell'organizzazione e nei controlli interni (violazione n. 2 di cui al provvedimento sanzionatorio); (ii) "carenze nel governo, gestione e controllo del credito" (violazione n. 3 di cui al provvedimento Ric. 2018 n. 28415 sez.

S2 -ud. 6-3-2024 - 20 - sanzionatorio); (iii) “per posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all'O.d.v.” (violazione n. 4 di cui al provvedimento sanzionatorio) e relativi difetti di motivazione, nonché per l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione (iv) degli artt. 2381 e 2392 c.c. e per illogicità, eccesso di potere, difetto di motivazione e (v) degli artt. 2381 e 2392 c.c. e per illogicità, eccesso di potere, difetto di motivazione, anche con riferimento alle singole operazioni oggettodi censura» (così nella rubrica).

9.1. Il motivo è inammissibile: ancora una volta deve rilevarsi come sia invocata la mancanza di motivazione per sollecitare, inrealtà, un riesame dei fatti precluso a questa Corte di legittimità.

Nelle pagine da 12 a 19 della sentenza, la Corte territoriale ha esaustivamente ricostruito e riscontrato tutti i comportamenti omissivi contestati e sanzionati, in corretta applicazione dei principi di diritto elaborati da questa Corte in materia di responsabilità degli amministratori non esecutivi,già esposti al precedente punto 7.1.

10. Con il decimo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Carleo ha, infine, prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 cod. civ. e 4 comma 5 del d.m. n. 55/2014 per aver la Corte posto a carico degli opponenti in via solidale le spese del giudizio nella misura di Euro 49.816,00, oltre accessori, applicando il compenso tabellare maggiorato per il numero delle parti, senza indicare il motivo dello scostamento rispetto ai valori medi e il motivo della mancata applicazione della riduzione del 30% , ex art. 4 comma 4 dello stesso d.m.; la riduzione avrebbe determinato un compenso pari aEuro 24.679,20.

10.1. Il motivo è in ammissibile .

Come riportato in ricorso, l a Corte d’appello ha liquidato le spese nei limiti dei valori fissati dallo scaglione indicato (non specificamente contestato nella sua applicazione), disponendo un aumento in relazione al numero delle Ric. 2018 n. 28415 sez.

S2 -ud. 6-3-2024 - 21 - parti; non ha operato, invece, la riduzione del 4 comma dell’art. 4 come invocata dal ricorrente.

In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso(Cass. Sez. 2, n. 14198 del 05/05/2022).

Ugualmente discrezionale e sottrattoal controllo di legittimità è la riduzionedisciplinata dall'art. 4, comma 4, del d.m. n. 55 del 2014 (nella formulazione precedente il d.m. 8/3/2018 n. 37, applicabile ratione temporis), ricorrentenella ipotesi in cui non occorra affrontare «specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto»; questa riduzione costituisce ipotesi distinta e autonoma rispetto a quella del l'aumento per il numero dei soggetti, come applicato dalla Corte territoriale nella fattispecie; la discrezionalità della riduzione è stata ravvisata nell’utilizzo dell'inciso «di regola» (Cass. Sez. 2, n. 18047 del 06/06/2022).

3. Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna d i [OSCURATO:PERSONA] rimborso delle spese processuali in favore della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, liquidate in dispositivo in relazione al valoredella causa.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Ric. 2018 n. 28415 sez.

S2 -ud. 6-3-2024 - 22 - P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] d’Italia , de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28415- 2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 85, presso lo studio dell'avv . prof. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difendecon l'avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura allegata al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, v ia Nazionale 91 , presso la sede della sua avvocatura, rappresentatae difesa da lle avv . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura allegata al controricorso , con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2018 n. 28415 sez. S2 -ud. 6-3-2024 - 2 - avverso la sentenza n. 1279/18 della CORTE D'APPELLO di ROMA , pubblicatail 24/2/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/3/2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nell’aprile 2012 la TERCAS -Cassa di Risparmio della provincia di [OSCURATO:SOCIETA]., del cui consiglio di amministrazione il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] era stato componente non esecutivo, fu sottopostaalla procedura di amministrazione straordinaria ex art. 70, comma 1, lett. a) t.u.b., in conseguenza della situazione di squilibrio economico - patrimoniale riscontrata dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia nell’ispezione svolta nel periodo compreso tra il 5/12/2011 e il 23/3/2012. Avviato, i n data 24 / 5 / 2012, un procedimento disciplinare nei confronti dei componenti del disciolto Consiglio di amministrazione , dell’ex direttore generale e del vice direttore generale per le violazioni gestionali e di controllo, c on provvedimento del 12 / 3 / 2013, prot. n. 0252931/13, il Direttorio della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia inflisse a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di componenti del Consiglio di amministrazione, sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi Euro 90.000,00 ciascuno ; in particolare, una sanzione di E uro 30.000,00 per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni (ex art. 53 comma 1 lett. b) e d) t.u.b., tit. IV capo 11, istruzioni Vig. banche –circ. 229/1999; tit. I, cap. 1, parte quarta, nuove disposizioni di Vig. prudenziale per le banche –circ. 263/2006, disposizioni di vigilanza del 4 marzo 2008 in materia di organizzazione e governo societario delle banche), di Euro 30.000,00 per carenze nel governo, gestione e controllo del credito (ex art. 53 comma 1 lett. b), d) e 67 comma 1 lett. b), d) t.u.b., tit. IV cap. 11 Istr. Vig. banche – circ . 263/2006 , Ric. 2018 n. 28415 sez. S2 -ud. 6-3-2024 - 3 - disposizioni di vigilanza del 4 marzo 2008 in materia di organizzazione e governo societario delle banche) e di E uro 30.000,00 per omessa segnalazione all’Organo di vigilanza di posizioni anomale e di previsioni di perdite da parte dei componenti del Consiglio di amministrazione (ex art. 51 e 66 commi 1 e 2 t.u.b., tit.VI, cap. I, Istr. Vig. banche circ. 229/1999). 2. Con ricorso del 4/12/2015 ex art. 145 t.u.b. , in riassunzione dalla declinatoria di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propose opposizione dinnanzi alla Corte d’appello di Roma, respinta c on sentenza n. 1279/2018, qui impugnata. LaCorte di Appello, per quel che qui rileva, ritenne insussistenti i lamentati vizi delprocedimento sanzionatorio, escluse che le sanzioni irrogate avessero natura sostanzialmente penale, riscontrò, in merito, le gravi omissioni e le violazioni contestate. 3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi; la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentatola violazione e falsa applicazione dell'art. 145 comma 6 del d.lgs. n. 385/1993 (t.u.b.) e dell'art. 159, comma 1, cod. proc. civ., per avere la Corte utilizzato la seconda memoria difensiva della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia e i documenti allegati, prodotta in data 17/10/2016, invece di dichiararne l'inammissibilità per essere già stata depositata, in data 15/09/2016 , altra comparsa che, peraltro,non conterrebbela contestazione dei fatti né l’esposizione delle ragioni giuridiche a fondamento della difesa. 1.1. Il motivo è infondatoper più ragioni. Ric. 2018 n. 28415 sez. S2 -ud. 6-3-2024 - 4 - L’udienza era stata fissata per il 27/10/2016 e il deposito di entrambe lememorie è avvenuto nel termine di dieci giorni prima . Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, con il deposito della prima memoria e dei documenti allegati, la [OSCURATO:PERSONA] non ha consumato il potere processuale concessole. Sul punto occorre considerare innanzitutto che il comma sesto dell’art. 145 t.u.b. , nella sua formulazione attuale, prevede che la [OSCURATO:PERSONA] depositi«memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza». Questa nuova formulazione è applicabile ratione temporis al presente giudizio, riassunto a seguito di declinazione della giurisdizione del TAR Lazio, per il comma quinto dell’art. 2 del d.lgs. 72/2015, perché l’opposizione è stata proposta con ricorso del 4/12/2015 e la traslatio disciplinata dall’art. 59 della l.69/2009, seppure ha previsto che il procedimento instaurato dinnanzi al giudice amministrativo che ha declinato la sua giurisdizione e il successivo procedimento riassunto dinnanzi alla Corte d’appello costituiscano un unico giudizio, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, ferme restando le preclusioni e le decadenze di carattere sostanziale intervenute, ha stabilito pure che, la domanda sia riproposta con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile ( Cass. Sez. 2, n. 9385 del 21/05/2020). Ciò posto, anche prima della riformulazione operata con l’art. 1 del d.lgs n. 72 del 12/5/2015, l’art. 145 t.u.b. prevedeva, al comma quarto, che la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, dopo la notifica del reclamo avverso la sanzione e il suo deposito presso la Corte d’appello di Roma, «trasmett[esse] alla Corte d’appello gli atti ai quali il reclamo si riferi[sse] con le sue osservazioni»; il comma quinto prevedeva quindi che, su istanza delle parti, la Corte d’appello fissasse termine per lo Ric. 2018 n. 28415 sez. S2 -ud. 6-3-2024 - 5 - scambio di memorie e ulteriori documenti e per l’eventuale audizione dell’interessato. La formulazione attuale dell’art. 145 t.u.b. e la precedente prevedono dunque, in ogni caso, un termine per acquisire, da parte della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, la documentazione e le osservazioni necessarie al controllo giurisdizionale della legittimità della sanzione. Lafunzione di queste memorie e delle allegazioni della banca è, invero, quella di consentire al giudice, a cui è demandato il controllo della legittimità della sanzione, di ricostru ire l 'intero procedimento sanzionatorio e valutare la legittimità del provvedimento che lo conclude. Identica funzione ricorre,invero, per la produzione e le memorie di tutti i giudizi di opposizione a sanzioni amministrative , perché sull’autorità opposta grava l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito; in tal senso, questa Corte ha già rimarcato che l’i nerzia processuale dell’autorità non determina l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione ( cfr. Cass. Sez. 2, n. 24691 del 08/10/2018, in materia di violazioni del codice della strada) perché i l giudice può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti , sia disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari, come proprio prevede il comma 7 dell’art. 145 t.u.b.. Ciò già consente di escludere l’inutilizzabilità per tardività della seconda produzione di documenti. A queste considerazioni,deve poi aggiungersi che questa Corte ha più volte chiarito che il deposito di due successivi atti, quando, come nella fattispecie,la norma che lo disciplina non preveda letteralmente la produzione di un’unica «memoria»(cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4177 del 19/02/2008), non è precluso, se effettuato comunque nei termini e purché non sia ravvisabile unabuso del diritto di difesa (così, per il deposito delle memorie ex art. 380 cod. proc. civ., Cass. Ric. 2018 n. 28415 sez. S2 -ud. 6-3-2024 - 6 - 4177/2008 cit., per le memorie ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., Sez. 2, n. 18127 del 31/08/2020e, per la comparsa di risposta, Sez. 2, n. 25934 del 02/09/2022): con il primo atto, infatti, non può ritenersi consumato il potere di esercitare tutti i diritti propri della parte fino all'esaurirsi del termine previsto dalla legge o dal Giudice. Infine, deve ancora rilevarsi cheil rispetto del termine di dieci giorni prima dell’udienza per il doppio deposito ha salvaguardato il diritto al contraddittorio dell’opponente : egli , infatti, ha potuto comunque svolgere interamente le sue difese nel corso della discussione,all’udienza pubblica. 2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 comma 1 della l. n. 262/2005 e 145 del t.u.b., dell'art. 6 CEDU, degli artt. 41 e 47 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea (c.d. Carta di Nizza) e dell'art. 117 comma 1 della Costituzione, nonché in violazione consequenziale degli artt. 24 e 111, comma 2, della Costituzione: la Corte d’appello avrebbe infondatamente escluso la natura penale della sanzione e la violazione dei principi del contraddittorio in relazione alla conoscenza degli atti istruttori e alla distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie; in particolare, secondo il ricorrente, i l Regolamento sul procedimento sanzionatorio della [OSCURATO:PERSONA]Italia sarebbe illegittimo in quanto prevede l’istaurazione del contraddittorio tra i destinatari delle contestazioni e il soloServizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che è l’ organo accusatore, ma non anche l’interlocuzione con il Direttorio, cioè l’organo decisore che dovrebbe , perciò,porsi in una posizione di terzietà e imparzialità; ai destinatari delle contestazioni è così preclusa la possibilità diconoscere l’esito della fase istruttoria e di visionarne gli atti, in modo da poter controdedurre utilmente davanti al Direttorio. Ric. 2018 n. 28415 sez. S2 -ud. 6-3-2024 - 7 - 2.1. Il motivo è infondato. Innanzitutto la giurisprudenza di questa Corte è concorde nell’affermare che le sanzioni previste dall’art. 144 t.u.b. per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle irrogate dalla CONSOB ai sensi dell'art. 187-ter TUF per manipolazione del mercato e non hanno , perciò, natura sostanzialmente penale né pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 CEDU (cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 4 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] e altri c. Italia). In particolare, questa Corte ha rimarcato che, seppure sia vero che i «criteri Engel» per la qualificazione di una sanzione sono alternativi e non cumulativi, è parimenti vero che «ciò non impedisce di adottare un approccio cumulativo se l'analisi separata di ogni criterio non permette di arrivare ad una conclusione chiara in merito alla sussistenza di una "accusa in materia penale"» ([OSCURATO:PERSONA],punto 94). Nel caso in esame, pertanto, è stato considerato che il criterio della qualificazione della sanzione, nel sistema nazionale , come amministrativa non offre un risultato univoco, giacché, se è vero che la sanzione è posta a tutela di interessi generali (la tutela del credito e del risparmio) e ha una funzione non solo ripristinatoria ma anche deterrente, è vero altresì che essa risulta destinata ad una platea ristretta di possibili destinatari (i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione o i dipendenti delle banche e degli altri intermediari di cui al testo unico bancario), il che limita la generalità della portata della norma; la valutazione dell'afflittività, poi, non può essere svolta in termini totalmente astratti, ma va necessariamente rapportata al contesto normativo nel quale la disposizione sanzionatoria si inserisce. Ciò precisato, può allora affermarsi che, considerate le caratteristiche delle sanzioni previste dall’ordinamento Ric. 2018 n. 28415 sez. S2 -ud. 6-3-2024 - 8 - del credito e della finanza, cioè le sanzioni penali finanche detentive, nonché le sanzioni amministrative pecuniarie che, come quelle per gli abusi di mercato, possono ascendere a molti milioni di euro, una sanzione pecuniaria compresa, come quella applicabile ratione temporis, tra il minimo edittale di Euro 2.580 ed il massimo edittale di Euro 129.110, non corredata da sanzioni accessorie né da confisca, non siaconnotata da una afflittività così spinta da trasmodare dall'ambito amministrativo a quello penale(Sez. 2, n. 16517 del 31/07/2020, con indicazione di numerosi precedenti). Quanto alla non adeguatezza delle garanzie del diritto di difesa dell’incolpato nel procedimento sanzionatorio, questa Corte ha pure escluso che la mancata comunicazione della proposta conclusiva , formulata al Direttorio della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia dalla Commissione per l'esame delle irregolarità, comporti la violazione del diritto di difesa e dei principi sanciti dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: il provvedimento sanzionatorio è , infatti, comunque impugnabile davanti ad un giudice indipendente e imparziale, dotato di pieni poteri nell’esercizio della giurisdizione e dinnanzia cui è garantito il pieno contraddittorio tra le parti. (così, ex multis , Cass. Sez. 2, n. 8237 del 22/03/2019;Sez. 2, n. 16517/2020 cit.). I principi del contraddittorio e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie, previsti dall'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono altresì rispettati senza necessità che gli incolpati sianoascoltati durante la discussione orale innanzi all'organo decidente (nella specie,il Direttorio della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia) : a tal fine è , infatti, sufficiente che al Direttorio siano rimesse le difese scritte predisposte e i verbali delle dichiarazioni rilasciate perché il principio del contraddittorio devemodellarsi in concreto, in funzione, cioè, dello stato in cui si trova la procedura al momento dell'acquisizione delle ulteriori prove, senza necessità di assunzione alla costante presenza Ric. 2018 n. 28415 sez. S2 -ud. 6-3-2024 - 9 - della parte interessata, purché l'autorità decidente ponga a base del provvedimento sanzionatorio il nucleo del fatto contestato, in tutte le circostanze concrete che valgano a caratterizzarlo e che siano rilevanti ai fini della pronuncia del provvedimento finale (così Cass. Sez. 2, n. 9517 del 18/04/2018; Sez. 2, n. 27038 del 03/12/2013). 3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. o, in via subordinata, la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per non essersi la Corte pronunciata sul motivo di opposizione concernente la violazione del principio del contraddittorio in relazione a lla conoscenza non integrale degli atti istruttori , dovuta all’essere stato consentito un accesso soltanto parziale alla documentazione amministrativa in possesso della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia; in tal senso, il «Regolamento per la disciplina delle modalità dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi concernenti l'attività di vigilanza in materia bancaria e finanziaria» di cui alla la deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], risulterebbeillegittimo nella parte in cui consente di rigettare istanze di accesso relative e documenti che, pur di pertinenza di amministrazioni diverse, la [OSCURATO:PERSONA]Italia detiene o dovrebbe detenere, indispensabili ai fini dell’esercizio del diritto alla difesa degli incolpati. 3.1. Il motivo è inammissibile per sua formulazione. Per principio consolidato,non ricorre il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia se l'omissione riguarda una tesi difensiva o un'eccezione che, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione, sì da risultare implicitamente rigettata; il relativo mancato esame esplicito può allora essere denunciato non già quale omessa pronunzia, e, dunque, quale violazione di una norma sul procedimento (art. 112 cod. proc. civ.), Ric. 2018 n. 28415 sez. S2 -ud. 6-3-2024 - 10 - bensì in riferimento al profilo della conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto relativo, come violazione di legge o vizio di motivazione (Cass. Sez. 3, n. 16899 del 13/06/2023; Sez. 3, n. 24953 del 06/11/2020; Sez. 3, n. 14486 del 29/07/2004). Nella specie, dunque, la Corte d’appello, esaminando il quarto motivo di opposizione (indicato in ricorso come doglianza relativa al limitato accesso alla documentazione) ha proprio escluso un vizio di contraddittorio, così ritenendo , implicitamente , l’irrilevanza dell’asserita violazione. Aciò si aggiunga, in diritto, che l’art. 24 comma 2 l. 241/1990 prevede che le pubbliche amministrazioni possano individuare i documenti da esse formati che siano sottratte al diritto di accesso, come proprio accaduto nel caso in esame : laddove l'accesso riguardi documenti riconducibili all'esercizio della vigilanza informativa e ispettiva esercitata dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, esso deve essere contemperato con le esigenze di riservatezza che coprono tali documenti. In tal senso, allora, la formulazione della censura è ulteriormente lacunosa e difetta di autosufficienza, posto che non vi sono individuati specificamente i documenti che fossero, invece, sottratti a questa valutazione di necessaria riservatezza, sicché la loro mancata ostensione avrebbe integrato una violazione del diritto di difesa; peraltro, non viola il diritto di accesso il rifiuto de ll'ostensione di documenti secondari, acquisiti nel corso dell'ispezione e che non siano stati utilizzati dall'amministrazione per fondare gli addebiti, quando neppure astrattamente la loro messa a disposizione risultifunzionale a garantire il diritto di difesa del ricorrente (cfr. in materia di sanzioni CONSOB, Sez. 2 -, Ordinanza n. 29745 del 12/10/2022 ) . 4. Con il quarto motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Carleo ha prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 144 e 145 del t.u.b. per la Ric. 2018 n. 28415 sez. S2 -ud. 6-3-2024 - 11 - mancata osservanza del precetto del ne bis in idem , in violazione dell'art. 4 del Protocollo 7 CEDU, dell'art. 6 CEDU e dell'art. 117 comma 1, della Costituzione, nonché in violazione consequenziale dell'art. 649 del cod. pen.: secondo il ricorrente l’applicazione dell e sanzion i violerebbe il principio del ne bis in idem , considerata la loro natura penale e tenuto conto che il provvedimento di archiviazione che ha concluso leindagini penali a suo carico, sugli stessi fatti . 4.1. Il motivo è infondato. Come rilevato al punto 2.1., questa Corte hagià escluso che le sanzioni irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ai sensi degli artt. 144 e ss. del d.lgs. n. 385 del 1993 (nella formulazione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 72 del 2015) nei confronti di soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione o controllo di istituti bancariabbiano natura penale e risultino, perciò, incompatibili con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 CEDU,agli effetti, in particolare, della violazione del ne bis in idem tra sanzione penale ed amministrativa inflitta per i medesimi fatti (cfr. Cass. Sez. 2, n. 20689 del 09/08/2018; Sez. 2, n. 10459 del 15/04/2019; Sez. 2 n. 16517/2020già citata). 5. Con il quinto motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentatola violazione e falsa applicazione dell'art.7, nonché della tabella in esso richiamata, del Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia del 25/60/2008, nonché dell'art. 15 comma 8 del provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia del [OSCURATO:DATA_NASCITA], letto in correlazione con gli artt. 4 e 2 comma 5 della legge n. 241/90: la Corte avrebbe erroneamente escluso l’illegittimità delle sanzioni i conseguente allaviolazione del termine di 240 giorni di conclusione del procedimento sanzionatorio; in particolare, questo termine sarebbe perentorio e segnerebbe il limite temporale non soltanto di adozione del provvedimento finale, ma della sua notifica. Ric. 2018 n. 28415 sez. S2 -ud. 6-3-2024 - 12 - 5.1. Il motivo è infondato. Questa Corte ha già stabilito che l a formulazione finale del provvedimento sanzionatorio, una volta rispettati i termini per la contestazione formale, non è assoggettata dalla lex generalis (L. n. 689 del 1981) ad alcuno sbarramento temporale decadenziale, salva la prevalenza di leggi speciali di pari grado (così Cass.,Sez. 2 n. 9517 del 18/04/2018). In particolare, la L. n. 689 del 1981 prescrive , all’art. 14, un termine perentorio soltanto per la contestazione differita; oltre a tale indicazione temporale e all'esigenza di rispettare effettivamente il principio del contraddittorio nel corso del procedimento amministrativo che conduce all'irrogazione della sanzione, non sussiste alcuna altra disposizione cogente in ordine al rispetto di termini endoprocedimentali, salva la disciplina della prescrizione stabilit a all'art. 28 della stessa legge. Il termine di 240 giorni non ha, pertanto, natura perentoria e non può determinare alcuna decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria, attesa la inidoneità del regolamento interno a modificare le disposizioni sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative dettate dalla L. n. 689 del 1981. 6. Con il sesto motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Carleo ha denunciatola violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. o, in via subordinata, dell'art. 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ.,per avere la Corte d’appello escluso, senza adeguata motivazione, la lesione del suo diritto di difesa e la violazione dell'art. 145 t.u.b.e dell'art. 1 della legge n. 689/1981 e dei principi del contraddittorio,di legalità e di tassatività e determinatezza della fattispecie sanzionatoria, nonostante la genericità degli addebiti: le contestazioni relative alle sanzioni applicatenon descriverebbe ro in modo intellegibile le precise condotte riscontrate e le disposizioni , normative o regolamentari, assunte come violate e risulterebbero Ric. 2018 n. 28415 sez. S2 -ud. 6-3-2024 - 13 - formulate in riferimento a disposizioni regolamentari che prevedono una pluralità di violazioni, in difettodi specificità. 6.1. Il motivo è infondato. La Corte ha ritenuto (pag.11 e 12, in particolare pag. 12 terzo capoverso) che le condotte siano state precisamente individuate nel loro contenuto in fatto e le violazioni degli obblighi di gestione siano state specificamente ricostruite in relazione alla normativa primaria e secondaria di settore; ha sottolineato, quindi,che i soggetti destinatari degli addebiti, per le loro elevate qualità professionale, erano perfettamente in grado di comprendere la contestazione e la sua portata, come emerge dall’elevato tenore tecnico delle controdeduzioni difensive e dell’atto di opposizione: si tratta, sul punto, di giudizi di merito la cui adeguata motivazione esclude un ulteriore sindacato in questa sede. 7. Con il settimo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. o, in via subordinata, dell'art. 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ.: la Corte avrebbe immotivatamente escluso l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell'art. 9 comma 1 l. n. 689/1981 nonché del principio del ne bis in idem, senza considerare che le contestazioni n. 2 (cioè l’eccessiva ampiezza di delega e la carenza nell’organizzazione e nei controlli)e n. 3 (cioè l’assunzione di comportamenti che denotano un atteggiamento di mancato esercizio effettivo delleproprie funzioni ) mirerebbero a perseguire un identico comportamento, ossia lo spossessamento delle funzioni di supervisione e il frequente uso delle procedure d’urgenza; ne sarebbe conseguita l’applicazione di una doppia sanzione per i medesimi fatti; in particolare, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenutoche fra le due condotte non vi fosse un rapporto di specialità ma un concorso materiale e, in conseguenza, Ric. 2018 n. 28415 sez. S2 -ud. 6-3-2024 - 14 - avrebbe errato a sanzionare due volte lo stesso comportamento; in ogni caso, il ricorrente ha sostenuto di non avere, in qualità di amministratorenon esecutivo, particolari responsabilità, proprie invece delDirettore g enerale e di alcuni fra gli amministratori esecutivi ; sul punto la sentenza sarebbe ugualmente viziata da motivazione apparente. 7.1. Il motivo è infondato. Ancora una volta deve escludersi l’omesso esame di un motivo di opposizione e il vizio ex art. 132 cod. proc. civ., posto che la Corte d’appello, alle pag. 36 e 37 della sentenza qui impugnata, ha valutato e ritenuto infondato, con esaustiva motivazione, il decimo motivo di opposizione formulato con identico contenuto di questa settima censura. Ribadito che le sanzioni previste dagli art.144 e ss. t.u.b. , nella formulazione applicabile ratione temporis,non hanno natura penale , la Corte d’appello ha correttamente considerato che la previsione del comma I dell’art. 9 l. 689/81, invocato dall’opponente, secondo cui quando uno stesso fatto è punito da una pluralità di sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale, non opera nella fattispecieperché presuppone che quello stesso fatto si a sanzionato da norme differenti in rapporto di specialità; le condotte sanzionate sono, invece, in rapporto di concorso materiale, da cui discende la necessità di una doppia sanzione. In particolare, questa Corte ha già stabilito chel'art. 9 della legge 689 del 1981 prevede, come presupposto esplicito di applicazione del principio di specialità, che le disposizioni punitive si riferiscano allo «stesso fatto», nel senso che la fattispecie prevista nella disciplina generale deve essere compresa in quella speciale (che contiene un elemento ulteriore rispetto alla prima, così che, ove non fosse prevista la disposizione speciale, la fattispecie rientrerebbe nella disposizione Ric. 2018 n. 28415 sez. S2 -ud. 6-3-2024 - 15 - generale), non avendo rilievo decisivo a tal fine il criterio del bene o dell'interesse protetto dalle disposizioni punitive concorrenti (Cass. Sez. 2, n. 1299 del 22/01/2008). Le contestazioni, invece, come dettagliatamente rilevato dalla Corte d’appello, in particolare nell’analisi del nono motivo, concernono condotte differenti, correlate alle diverse ipotesi di cui alla lettera b) dell’art. 53, cioè il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e alla lettera d ) , cioè il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione. Nella specie, dunque, ai fini del contenimento del rischio creditizio nelle sue diverse configurazioni nonché dell'organizzazione societaria e dei controlli interni, l'art. 53, lett. b) e d), del d.lgs. n. 385 del 1993 e le disposizioni attuative dettate con le Istruzioni di vigilanza per le banche, mediante la circolare n. 229 del 1999 (e successive modificazioni e integrazioni), sanciscono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie che riguardano l'intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi. Questi ultimi sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del loro mancato attivarsi; ne consegue, inoltre, che in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, la [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, anche in virtù della presunzione di colpa vigente in materia, ha unicamente l'onere di dimostrare l'esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre spetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno (cfr. Cass. Sez. 1, n. 22848 del 09/11/2015). Ric. 2018 n. 28415 sez. S2 -ud. 6-3-2024 - 16 - Come rimarcato dalla Corte d’appello, allora, il concorso apparente di norme sussiste quando il medesimo accadimento concreto, inteso come fatto storicamente determinato, possa integrare il contenuto descrittivo di diverse previsioni legislative astratte a carattere sanzionatorio, mentreè escluso nel caso in cui i fatti ipotizzati dalla fattispecie astratta siano diversi nella loro materialità, nella loro oggettività giuridica(cfr. Cass. Sez. 2, n. 3745 del 16/02/2009). Ciò posto, l'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689prevede la possibilità di applicare la disciplina del concorso formale soltanto nell'ipotesi in cui la pluralità delle violazioni discenda da un'unica condotta e non , quindi, nel caso di condotte distinte, quantunque collegate sul piano dell'identità di una stessa intenzione plurioffensiva. L'unitaria programmazione delle plurime condotte o la loro riferibilità ad un unico contesto o ad un'attività complessa svoltasi nel tempo non consente, invece, di applicare in via analogica neppure l'istituto della continuazione di cui all'art. 81 cod. pen., comma 2, perché l'art. 8 L. 689/1981 prevede tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenzae la differenza tra reato penale ed illecito amministrativo non consente di estendere in via analogica le norme penali. La disciplina stabilita dall’art. 8 non subisce deroghe neppure in base alla successiva previsione di cui all'art. 8-bis della medesima legge (inserito dal d.lgs. n. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 94, comma 1), relativa alle « violazioni amministrative commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria»: questa norma è stata, infatti, dettata al solo fine di escludere l'effetto aggravante che deriverebbe dalla reiterazione, e non in funzione di unificazione della condotta (Cass. Sez. 2, n. 20129 del 22/06/2022, con numerosi richiami). Ric. 2018 n. 28415 sez. S2 -ud. 6-3-2024 - 17 - Legittimamente, pertanto, è statoriconosciuto sussistere, fra le due condotte, un concorso materiale che non permette il cumulo giuridico in base al disposto dell’art. 8 l. 689/1981 e, in conseguenza, è stata applicatauna sanzione per ciascuna condotta . Infine, deve ancora considerarsi che, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte,la responsabilità degli amministratori non esecutivi della banca sussiste per la violazione del cosiddetto « dovere di agire informati». In tema di sanzioni amministrative previste dall'art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993, l'obbligo imposto dall'art. 2381, ultimo comma, cod. civ.agli amministratori delle società per azioni di «agire in modo informato», pur quando non siano titolari di deleghe, si declina, da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza e, dall'altro, in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Tali obblighi si connotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano l'attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci della società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell'Autorità di vigilanza. Non rileva la differenza tra consiglieri esecutivi e consiglieri non esecutivi, essendo tutti tenuti a valutare: (i) l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile; (ii) la corretta gestione societaria; (iii) nonché ad attivarsi con ogni iniziativa idonea a contrastare irregolarità. É il Consiglio di amministrazione, nel suo complesso, a dover definire ed approvare l’assetto di governo ed Ric. 2018 n. 28415 sez. S2 -ud. 6-3-2024 - 18 - organizzativo della banca, controllandone l’attuazione e promuove le azioni correttive in caso di lacune o inadeguatezze. In questa prospettiva, anche gli amministratori non esecutivi partecipano alle scelte del consiglio e sono chiamati a svolgere un’importante funzione dialettica e di dialogo rispetto alle decisioni degli amministratori esecutivi (Cass. Sez. 2, n. 19556 del 18/09/2020; in ultimo, ex multis, Sez. 2, n. 23191 del 2023, non mass.). Il«dovere di agire informati» dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché è comunque esigibile e dovuta da tutti i componenti del consiglio la costante adeguata conoscenza del business bancario , perché tutti sono compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio; anche i consiglieri non esecutivi, pertanto, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare ilgoverno dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi,non soltanto in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega. Conseguentemente, il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni, in conformità al disposto dell'art. 2392, comma 2, cod. civ., è responsabile della violazione commessa quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (Cass. Sez. 2, n. 2620 del 04/02/2021; Sez. 2, n. 16275 del 2022 non mass.). 8. Con l’ottavo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Carleo ha prospettato la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. o, in via subordinata, dell'art. Ric. 2018 n. 28415 sez. S2 -ud. 6-3-2024 - 19 - 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ. per non avere la Corte ritenuto l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per la mancata distinzione delle varie contestazioni in funzione del ruolo, delle qualifiche e della permanenza nella carica degli amministratori: la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, nel determinare l’entità delle sanzioni, non avrebbe differenziato la posizione degli amministratori esecutivi e non esecutivi e fra quelli che ricoprivano l’incarico da più tempo, ai quali pertanto si sarebbe potuta ascrivere una responsabilità maggiore (e quindi una sanzione maggiore); in particolare, la sanzione a lui inflitta avrebbe dovuto essere più lieve in considerazione del minor tempo di durata del suo incarico. 8.1. Ilmotivo è inammissibile per sua formulazione: il ricorrente chiede, prospettando una mancanza di motivazione della sentenza impugnata, una rivalutazione dei fatti, inmerito, laddove, alle pag. 37 e 38, la Corte d’appello ha evidenziato, invece, più parametri che giustificano, a suo giudizio, l’entità della sanzione inflitta(«le perspicue qualità dei soggetti incolpati, la gravità del dissesto finanziario per la [OSCURATO:PERSONA]- anche di immagine - e per i risparmiatori»). 9. Con il nono motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha sostenuto la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. o, in via subordinata, dell'art. 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ., oppure in via ulteriormente subordinata, in relazione al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., per omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti: la Corte avrebbe «erroneamente rigettato le censure relative all’insussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione per (i) carenze nell'organizzazione e nei controlli interni (violazione n. 2 di cui al provvedimento sanzionatorio); (ii) "carenze nel governo, gestione e controllo del credito" (violazione n. 3 di cui al provvedimento Ric. 2018 n. 28415 sez. S2 -ud. 6-3-2024 - 20 - sanzionatorio); (iii) “per posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all'O.d.v.” (violazione n. 4 di cui al provvedimento sanzionatorio) e relativi difetti di motivazione, nonché per l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione (iv) degli artt. 2381 e 2392 c.c. e per illogicità, eccesso di potere, difetto di motivazione e (v) degli artt. 2381 e 2392 c.c. e per illogicità, eccesso di potere, difetto di motivazione, anche con riferimento alle singole operazioni oggettodi censura» (così nella rubrica). 9.1. Il motivo è inammissibile: ancora una volta deve rilevarsi come sia invocata la mancanza di motivazione per sollecitare, inrealtà, un riesame dei fatti precluso a questa Corte di legittimità. Nelle pagine da 12 a 19 della sentenza, la Corte territoriale ha esaustivamente ricostruito e riscontrato tutti i comportamenti omissivi contestati e sanzionati, in corretta applicazione dei principi di diritto elaborati da questa Corte in materia di responsabilità degli amministratori non esecutivi,già esposti al precedente punto 7.1. 10. Con il decimo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Carleo ha, infine, prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 cod. civ. e 4 comma 5 del d.m. n. 55/2014 per aver la Corte posto a carico degli opponenti in via solidale le spese del giudizio nella misura di Euro 49.816,00, oltre accessori, applicando il compenso tabellare maggiorato per il numero delle parti, senza indicare il motivo dello scostamento rispetto ai valori medi e il motivo della mancata applicazione della riduzione del 30% , ex art. 4 comma 4 dello stesso d.m.; la riduzione avrebbe determinato un compenso pari aEuro 24.679,20. 10.1. Il motivo è in ammissibile . Come riportato in ricorso, l a Corte d’appello ha liquidato le spese nei limiti dei valori fissati dallo scaglione indicato (non specificamente contestato nella sua applicazione), disponendo un aumento in relazione al numero delle Ric. 2018 n. 28415 sez. S2 -ud. 6-3-2024 - 21 - parti; non ha operato, invece, la riduzione del 4 comma dell’art. 4 come invocata dal ricorrente. In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso(Cass. Sez. 2, n. 14198 del 05/05/2022). Ugualmente discrezionale e sottrattoal controllo di legittimità è la riduzionedisciplinata dall'art. 4, comma 4, del d.m. n. 55 del 2014 (nella formulazione precedente il d.m. 8/3/2018 n. 37, applicabile ratione temporis), ricorrentenella ipotesi in cui non occorra affrontare «specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto»; questa riduzione costituisce ipotesi distinta e autonoma rispetto a quella del l'aumento per il numero dei soggetti, come applicato dalla Corte territoriale nella fattispecie; la discrezionalità della riduzione è stata ravvisata nell’utilizzo dell'inciso «di regola» (Cass. Sez. 2, n. 18047 del 06/06/2022). 3. Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna d i [OSCURATO:PERSONA] rimborso delle spese processuali in favore della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, liquidate in dispositivo in relazione al valoredella causa. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2018 n. 28415 sez. S2 -ud. 6-3-2024 - 22 - P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] d’Italia , de