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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 maggio 2026

Cassazione n. 13327/2026

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[OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] d’Italia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata edifesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] de Troia, [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio e StefanoMontemaggi;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4106/2022 pubblicatail 15 giugno 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSONumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026Con ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 145 TUB [OSCURATO:PERSONA], giàData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]componente del CdA di [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, ha impugnato la delibera n.367/2017 del 25 maggio 2017 con cui era stata applicata una sanzioneamministrativa pecuniaria di € 163.000,00.

Più precisamente, la [OSCURATO:PERSONA] d’Italiaha avviato un procedimento sanzionatorio contro i componenti il Consiglio diamministrazione della [OSCURATO:PERSONA], dei membri del Collegio sindacale, dell’ex Direttoregenerale, degli ex [OSCURATO:PERSONA] e di altri esponenti aziendali, nonchédell’intermediario stesso in qualità di responsabile in solido, nel rispetto deiprincipi prescritti dagli artt. 145 TUB e 24, comma 1, legge n. 262 del 2005.

Alricorrente sono state contestate carenze nell’organizzazione, nella gestione deirischi, nei controlli interni e nel governo societario, con particolare riferimentoall’assetto del gruppo, alla ripartizione delle deleghe e ai flussi informativi.La Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.4106/2022, ha rigettato l’opposizione.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con 23 motivi.[OSCURATO:PERSONA] d’Italia ha resistito con controricorso.Le parti hanno depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 24, comma1, legge n. 262 del 2005, dell’art. 145, comma 1 bis, TUB, e dell’art. 4, comma3, TUB, come interpretati alla luce dell’art. 6 CEDU, dell’art. 41, par. 2, lett. a),e dell’art. 52, par. 5, della Carta dei diritti fondamentali UE e dell’art. 6 CEDU,perché la corte d’appello avrebbe ritenuto non fondata la censura d’illegittimitàdel provvedimento punitivo impugnato per contrarietà alla dinamica dell’equoprocedimento e al principio della necessaria autosufficienza della determinazioneafflittiva della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia.

Censura il provvedimento afflittivo, evidenziandonela contrarietà alla disciplina che prevede la separazione tra funzione istruttoria edecisoria nei procedimenti sanzionatori, che vieterebbe la motivazione perrelationem.

L’art. 3, comma 3, legge n. 241 del 1990, che ammette lamotivazione per relationem, sarebbe disposizione contenuta in una leggegenerale sul procedimento amministrativo non applicabile nei procedimentiNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026sanzionatori retti dalla legge n. 689 del 1981.

Il rinvio operato dal direttorio agliData pubblicazione 08/05/2026evidenzierebbe che l’organo di vertice della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia aveva delegatosostanzialmente ad altri la sua attività decisionale.La censura è infondata.Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è legittima tecnica diredazione provvedimentale il rinvio operato dal Direttorio alla motivazionecontenuta nella proposta di irrogazione di sanzioni, il cui testo integrale è statonotificato al ricorrente congiuntamente al provvedimento sanzionatorio, attesoche il detto Direttorio, ove condivida i motivi illustrati dalla commissione, non ètenuto a ribadirli e a riportarli per esteso (Cass. n. 32010/2024; Cass. n.27127/2024; Cass. n. 4/2019 e Cass. n. 4725/2016).

La Suprema Corte (Cass.n. 5743/2004) ha, poi, affermato che è manifestamente infondata la questionedi legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 23 e 97 Cost., dell’art. 144,TUB, in relazione ai precedenti artt. 51 e 53, comma 1, per violazione dell’obbligodi tipicità e determinatezza delle fattispecie soggette a sanzione amministrativapecuniaria.

Infatti, non si tratta di una normativa punitiva “in bianco”, atteso chei poteri della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia di emanare istruzioni e disposizioni in tema divigilanza informativa e regolamentare (artt. 51 e 53) non sono lasciati all’arbitriodi detto organo di controllo, ma sono esercitati in conformità a bene individuatiprincipi e direttive (anche di livello europeo), a strumenti normativi primari esecondari e ad altri criteri oggettivi, dettagliati e rigorosi, al fine di integrare,data la particolare tecnicità e la continua evoluzione della materia, le norme dibase, determinandone la parte precettiva specificandone il contenuto,sufficientemente delineato nella legge (Cass. n. 27127/2024).

Prive difondamento, quindi, sono le censure concernenti la legge n. 262 del 2005 e lagiurisprudenza amministrativa, che non escludono, alle condizioni sopra esposte,la motivazione per relationem.

Generico, poi, è il richiamo al diritto eurounitario,che non vieta di motivare gli atti amministrativi richiamandone altri.

Peraltro, ilricorrente ha certo compreso le contestazioni a suo carico, tanto da svolgere,davanti alla corte territoriale e in questa sede, una difesa molto articolata.Numero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/20262) Con il secondo motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art. 117,Data pubblicazione 08/05/2026comma 1, Cost., nel significato ricavabile dall’interposizione dell’art. 6 CEDU edell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE, perché la corte d’appelloavrebbe ritenuto non fondata la censura di illegittimità del provvedimentopunitivo impugnato per non avere la sanzione comminata carattere punitivo.Richiama, a fondamento della sua ricostruzione, recenti pronunce della Cortecostituzionale.

La dottrina più avvertita avrebbe rimarcato come tutte le sanzioniamministrative, a ben vedere, presentino almeno uno dei caratteri checonsentono di qualificarle come “punitive”, secondo gli Engel criteria.

Ilricorrente dà grande rilievo agli interventi della Consulta, che avrebbe dichiaratoillegittimi l’art. 187 sexies TUF e la misura della confisca obbligatoria (CorteCost., 10.5.2019, n. 112) nella parte ove avrebbe avuto riguardo non al“profitto” della condotta di insider trading, ma al prodotto dell’illecito e ai beniusati per commetterlo.

Sarebbe così venuta meno la differenza tra la sanzionedelle condotte market abuse e quelle oggetto delle sanzioni qui contestate.La censura è infondata.Infatti, le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia aisensi degli artt. 144 ss. d.lgs. n. 385 del 1993 (nella formulazione anteriore allemodifiche di cui al d.lgs. n. 72 del 2015) nei confronti di soggetti che svolgonofunzioni di direzione, amministrazione o controllo di istituti bancari, non sonoequiparabili, quanto a gravosità economica e incidenza sui diritti e libertàfondamentali, avuto riguardo alle concrete estrinsecazioni professionali,imprenditoriali e manageriali della persona, a quelle previste dall’art. 187 terTUF, per manipolazione del mercato, sulle quali si è pronunciata la Corte EDUnella sentenza del 4.3.2014 (caso [OSCURATO:PERSONA] ed altri contro Italia), sicchéesse non hanno natura sostanzialmente penale e non pongono un problema dicompatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall’art. 6 CEDU (Cass.n. 16517/2020; Cass. n. 31632/2019; Cass. n. 5/2019; Cass. n. 4/2019; Cass.n. 1621/2018; Cass. n. 8855/2017; Cass. n. 13433/2016; Cass. n. 4114/2016;Cass. n. 3656/2016, in rapporto a [OSCURATO:PERSONA] e altri c.

Italia).

Nel casoesaminato dalla Corte europea, le sanzioni ex art. 187 ter TUF eranoincomparabilmente più gravose da un punto di vista economico rispetto a quelleNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026di cui si discute, determinando l’applicazione delle sanzioni accessorie dell’art.Data pubblicazione 08/05/2026187 quater, così da incidere su diritti e libertà fondamentali riguardo alleconcrete estrinsecazioni professionali, imprenditoriali e manageriali dellapersona.

Secondo la giurisprudenza sovranazionale, per stabilire la sussistenzadi un’accusa di natura penale, occorre impiegare tre criteri: la qualificazionegiuridica della misura per il diritto nazionale, la natura e il grado di severità della“sanzione”.

Sebbene i detti criteri (cd.

Engel) siano alternativi e non cumulativie per quanto debba aversi riguardo alla misura della sanzione edittale e non allagravità della sanzione alla fine inflitta, va, tuttavia, considerato che lavalutazione sull’afflittività economica di una sanzione non può essere totalmenteastratta, ma va rapportata al contesto normativo nel quale la disposizionepunitiva si inserisce.

Nel caso in esame, il diritto nazionale attribuiscechiaramente natura amministrativa alla misura adottata e la medesimaqualificazione pare confermata dalle specifiche connotazioni della sanzione,essendo indirizzata ad una platea ristretta di possibili destinatari (i componentidegli organi di amministrazione e controllo delle banche), a conferma del fattoche la disposizione non contempla un divieto di generale applicabilità. [OSCURATO:PERSONA], la stessa Corte EDU ha ritenuto, in tema di marketabuse, che la conformità con l’art. 6 CEDU non venga meno se una sanzione dinatura penale sia inflitta da un’autorità amministrativa la cui decisione nonsoddisfi le condizioni del paragrafo 1 della norma, ove sul provvedimentoadottato sia previsto un controllo a posteriori di un organo indipendente eimparziale con giurisdizione piena.

Va escluso, allora, che i principi convenzionaliconducano a ritenere che una sanzione qualificata come amministrativa daldiritto interno abbia - sempre e a tutti gli effetti - natura sostanzialmente penale(Cass. nn. 1621/2018, 8855/2017, 770/2017 e 13433/2016).3) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la falsa applicazione dell’art. 14,comma 2, legge n. 689 del 1981, in quanto la corte d’appello avrebbe reputatodi potere correlare il dies a quo del termine decadenziale per l’esercizio dellapotestà punitiva all’apposizione agli atti del visto del direttore centrale per lavigilanza bancaria e, comunque, operando una valutazione della complessitàNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026Data pubblicazione 08/05/2026dell’accertamento avulsa dal caso concreto, contrariamente alle indicazioni dellagiurisprudenza di legittimità; omesso esame di fatto decisivo, in ogni caso,perché la corte d’appello avrebbe giustificato la protrazione dei tempidell’accertamento omettendo di verificare in concreto la sussistenza dellapresunta complessità dello stesso.

Deduce la nullità per essere il risultato di unprocedimento avviato dopo lo spirare del termine perentorio di 90 giorni.

Lacompletezza del fascicolo sul quale la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia avrebbe basato le sueconclusioni, confermata dall’assenza di indagini o acquisizioni di dati aggiuntive,indicherebbe come la valutazione della sussistenza d’un illecito amministrativofosse possibile già dal 28.1.2016, così palesandosi la tardività dell’adozione delladelibera punitiva.

La Corte d’appello di Roma avrebbe trascurato d’esaminarefatti oggetto di segnalazione nel ricorso e con le note del 6 dicembre 2019.La censura è priva di pregio.Questa Suprema Corte (Cass. n. 12436/2022), chiamata a pronunciarsi sulricorso proposto da un altro consigliere d’amministrazione della BPVi avversouna delibera sanzionatoria, ha rilevato che la CDA di Roma, con motivazioneinsindacabile in questa sede, aveva ritenuto tempestiva la contestazione dellaviolazione datata 8 luglio 2016 in quanto l’accertamento si perfezionava conl’apposizione del visto da parte del capo dipartimento della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia,adempimento del 6 luglio 2016, e perché, nella specie, il tempo intercorso tra laseconda riunione della commissione per l’esame delle irregolarità (29/02/2016)e l’apposizione del visto del capo dipartimento era giustificato dalla condivisibilenecessità di assicurare, nell’ambito di un procedimento particolarmentecomplesso nel suo genere, per essere scaturito dalle sollecitazioni della BCE edalla documentazione da questa inviata all’autorità di vigilanza nazionale) “lacompletezza dell’istruttoria e la rispondenza di ogni passaggio procedimentale aiprincipi posti dalla legge a presidio della legalità dell’azione dell’amministrazione,in termini di totale autonomia e indipendenza rispetto alla BCE, potendo quindiconvenirsi sulla circostanza che l’accertamento si sia perfezionato il 6 luglio2016, con l’apposizione del citato visto”.

La sentenza impugnata, pertanto, habene applicato il principio di diritto, più di una volta espresso da questa S.C.(Cass. nn. 4820/2019 e 29594/2023), secondo cui, in tema di sanzioniNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026amministrative della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, il termine di decadenza ex art. 14 della leggeData pubblicazione 08/05/2026n. 689 del 1981 per la notifica della violazione decorre dall’apposizione del vistodel direttore centrale della vigilanza bancaria e finanziaria, suggellandosi conesso la conclusione della fase di accertamento di tutti gli elementi dell’illecito,comprensiva, altresì, della valutazione e dell’adeguata ponderazione dei datiacquisiti e degli atti preliminari.

Più in generale, in tema di sanzioni delle autoritàdi vigilanza, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27242/2024, in materiaCONSOB) ha chiarito che il momento dell’accertamento, che presupponeun’attività istruttoria, non coincide con l’acquisizione del fatto nella suamaterialità da parte dell’autorità di vigilanza, ma con il completamento, ad operadell’autorità, dell’attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenzadell’infrazione.

Il giudice deve solo controllare se il provvedimento sanzionatorioè stato adottato in un tempo ragionevole e, a tal fine, deve valutare la superfluitàex ante e non la congruità ex post dell’indagine amministrativa prodromicaall’adozione della sanzione (Cass. n. 32010/2024).4) Con il quarto motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art. 19,comma 3, legge n. 689 del 1981, perché la Corte d’appello di Roma avrebbenegato la decadenza del potere punitivo per superamento del termine diconclusione del procedimento sanzionatorio, opinando l’inconferenza dellanorma rispetto all’ambito delle sanzioni amministrative, e l’omesso esame difatto decisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., atteso che avrebbe omessodi valorizzare - come avrebbe dovuto in base al Regolamento di Bankitalia - ladata del deposito delle controdeduzioni del Rag.

Bianchi (23.9.2016) quale diesa quo del termine di 240 giorni prescritto per la conclusione del procedimento,definito, invece, in data 29.5.2017.

Il vizio di superamento del termineragionevole di durata del procedimento sarebbe stato ricavabile dalla legge n.689 del 1981, dall’art. 6 CEDU e dall’art. 41 Carta dei diritti fondamentali UE.

Inparticolare, avrebbe rappresentato come un qualificato indice positivo (art. 19,comma 3, legge n. 689 del 1981) indicasse in sei mesi il periodo massimo entrocui concludere l’iniziativa repressiva.

La corte d’appello, poi, avrebbe violatol’obbligo d’esame del motivo.

A prescindere dalla validità del termine di 240Numero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026giorni per la conclusione del procedimento, questo sarebbe terminato in 248Data pubblicazione 08/05/2026giorni.

Sarebbe stata, poi, illegittima la disposizione regolamentare della Bancad’Italia sulla conclusione del provvedimento - secondo la quale il direttorioavrebbe potuto adottare la sanzione «(…) entro 240 giorni dalla scadenza deltermine per la presentazione delle controdeduzioni da parte del soggetto che haricevuto per ultimo la notificazione della contestazione» - che considera unico iltermine per tutti i destinatari delle contestazioni.La censura è infondata.Questa Suprema Corte ha già stabilito che la formulazione finale delprovvedimento sanzionatorio, una volta rispettati i termini per la contestazioneformale, non è assoggettata dalla lex generalis (legge n. 689 del 1981) ad alcunosbarramento temporale decadenziale, salva la prevalenza di leggi speciali di parigrado (Cass. n. 9517/2018).

In particolare, la legge n. 689 del 1981 prescrive,all’art. 14, un termine perentorio solo per la contestazione differita; oltre a taleindicazione temporale e all’esigenza di rispettare effettivamente il principio delcontraddittorio nel corso del procedimento amministrativo che conduceall’irrogazione della sanzione, non sussiste altra disposizione cogente in ordineal rispetto di termini endoprocedimentali, salva la disciplina della prescrizioneposta dall’art. 28 della stessa legge.

Il termine di 240 giorni non ha, pertanto,natura perentoria e non può determinare decadenza dall’esercizio della potestàsanzionatoria, attesa l’inidoneità del regolamento interno a modificare ledisposizioni sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrativedettate dalla legge n. 689 del 1981 (Cass. n. 29918/2024).

Va, perciò,confermato che i procedimenti sanzionatori bancari sono temporalmentesoggetti solo al termine quinquennale di prescrizione della pretesa punitivaprevisto dal citato art. 28 della legge n. 689 del 1981 e non a termini ulteriori didecadenza e/o perenzione, non introdotti dalla legge stessa (ciò renderebbeirrilevante anche la deduzione concernente i 248 giorni).

Inoltre, è statopuntualizzato che, in tema di sanzioni amministrative per violazione delledisposizioni in materia di intermediazione finanziaria, avuto riguardo all’art. 21octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, gli eventuali vizi del procedimentoamministrativo previsto dall’art. 195 del TUF non sono rilevanti.

Nella specie, laNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026corte territoriale ha valutato la congruità del tempo impiegato dalla BancaData pubblicazione 08/05/2026d’Italia, alla luce della specificità della vicenda, nulla impedendo di dare rilievoal decorso del termine per la presentazione delle controdeduzioni da parte delsoggetto che ha ricevuto per ultimo la notificazione della contestazione piuttostoche al momento del deposito delle controdeduzioni del ricorrente.Quanto al profilo che interessa l’art. 19, comma 3, della legge n. 689 del1981, l’obbligo di emettere il provvedimento nel termine di sei mesi dalsequestro, ex art. 19 legge n. 689 del 1981, incide esclusivamente sull’efficaciadella misura cautelare (Cass. n. 18060/2007).

Le considerazioni svolte rendono,quindi, prive di pregio le questioni relative alla Carta EDU e alla Carta dei dirittifondamentali UE.

La corte territoriale, avendo applicato i menzionati principi, ha,in conclusione, risposto in maniera adeguata a ogni contestazione del ricorrente.5) Con il quinto motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art. 5 d.lgs. n.72 del 2015, come interpretato alla luce dell’art. 7 CEDU, degli artt. 49, par. 1,e 52, par. 5, della Carta dei diritti fondamentali UE, perché la Corte d’appello diRoma avrebbe ritenuto non fondata la già prospettata questione di illegittimitàcostituzionale dell’art. 6 d.lgs. n. 72 del 2015 e dell’ivi contenuta previsione cheesclude la retroattività della disciplina più favorevole a (presunti) illeciti compiutianteriormente alla sua entrata in vigore.

L’art. 5 d.lgs. n. 72 del 2015escluderebbe la punizione amministrativa delle persone fisiche, indicando nellasocietà il destinatario della sanzione: esso avrebbe dovuto trovare applicazionein quanto lex mitior rispetto a quella in vigore al verificarsi delle condottesanzionate e la sua immediata applicabilità avrebbe dovuto imporsi attesal’incostituzionalità dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 72 del 2015.

Il trattamentomigliorativo sarebbe risultato evidente dalla lettura dell’art. 144 ter TUB.Richiama l’intervento della Consulta che avrebbe dichiarato illegittimo l’art. 187sexies TUF e la misura della confisca obbligatoria (Corte cost., 10.5.2019, n.112), nella parte che aveva riguardo non al “profitto” della condotta di insidertrading, ma al prodotto dell’illecito e ai beni utilizzati per commetterlo, poichécosì sarebbe venuta meno la differenza tra la sanzione delle condotte marketabuse e quelle oggetto delle sanzioni qui contestate.Numero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026La censura è infondata.Data pubblicazione 08/05/2026Innanzitutto, si richiamano i principi esposti nell’esame del motivo secondo,ove si è negata la natura penale delle sanzioni in questione.

Questa Corte ha giàescluso che le sanzioni irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ai sensi degli artt. 144 e ss.del d.lgs. n. 385 del 1993 (nella formulazione anteriore alle modifiche di cui ald.lgs. n. 72 del 2015) nei confronti di soggetti che svolgono funzioni di direzione,amministrazione o controllo di istituti bancari abbiano natura penale e risultino,perciò, incompatibili con le garanzie riservate ai processi penali dall’art. 6 CEDU,agli effetti, in particolare, della violazione del ne bis in idem tra sanzione penaleed amministrativa inflitta per i medesimi fatti (cfr. Cass. n. 20689/2018; Cass.n. 10459/2019; Cass. n. 16517/2020; Cass. n. 29918/2024).

In conseguenza,è stata correttamente esclusa l’operatività del principio di retroattività della lexmitior, con conseguente manifesta infondatezza della questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 72 del 2015, per contrasto con gliartt. 3 e 117 Cost., nella parte nella quale questa norma non prevedel’applicazione a tali sanzioni del principio del favor rei, non sussistendo unaregola generale di applicazione della legge successiva più favorevole agli autoridegli illeciti amministrativi (Cass. n. 17209/2020).

Pertanto, è stata esclusal’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 72 del 2015 perchéil principio penalistico del favor rei non si estende, in assenza di una specificadisposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative, che risponde,invece, al distinto principio del tempus regit actum (Cass. n. 12243/2025).6) Con il sesto motivo il ricorrente prospetta la nullità della sentenza, inrelazione all’art. 112 c.p.c., per avere la corte capitolina omesso di considerareil motivo che censurava la violazione e falsa applicazione dell’art. 144 quaterTUB nella quantificazione della sanzione. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia avrebbe applicato icriteri dell’art. 11 legge n. 689 del 1981 e non quelli dell’art. 144 quater TUB.La censura è inammissibile, in quanto la corte d’appello ha valutato laquestione della congruità della sanzione.

Eventualmente, è il ricorrente cheavrebbe dovuto allegare quale profilo indicato dall’art. 144 quater TUB nonsarebbe stato considerato.

Inoltre, dalla lettura della sentenza non emerge cheNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026il giudice abbia consapevolmente applicato l’art. 11 legge n. 689 del 1981 e nonData pubblicazione 08/05/2026il menzionato art. 144 quater TUB.7) Con il settimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 18, par.5, Reg.

UE n. 1024/2013, dell’art. 23 Cost. e dell’art. 1 legge n. 689 del 1981perché la Corte d’appello di Roma avrebbe reputato correttamente esercitato ilpotere punitivo della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, in assenza di un accertamento istruttorioproprio e sulla base di un’ispezione della BCE relativa a fatti per cui la stessa eracarente, in assoluto, di poteri di natura pubblicistica e che era a lui inopponibile.Sostiene di avere censurato il provvedimento in quanto la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia loavrebbe assunto sul presupposto dell’assoluta correttezza e opponibilitàdell’accertamento svolto dalla BCE nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza,cui non aveva potuto partecipare. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, pur procedendo all’avvio diun proprio autonomo procedimento sanzionatorio su impulso della BCE, avrebbeomesso di sottoporre al contraddittorio gli accertamenti di questa.La censura è infondata.In primis, la corte d’appello afferma che l’intero rapporto ispettivo è statomesso a disposizione del ricorrente.

Ne deriva che il contraddittorio con la Bancad’Italia è stato garantito.

Inoltre, nulla vieta alla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia di avvalersi dellerisultanze dell’attività ispettiva della BCE.

In ogni caso, in sede procedimentaleil Bianchi ha potuto difendersi dal rapporto de quo.

Non risulta, poi, che il giudicedell’opposizione abbia reputato intangibile l’accertamento della BCE.8) Con l’ottavo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 24 leggen. 262 del 2005, come interpretato sulla base dell’art. 41 della Carta europeadei diritti fondamentali e dell’art. 6 CEDU perché la Corte d’appello di Romaavrebbe negato la compressione del diritto di difesa dinanzi al diniego dellaBanca d’Italia di accesso a documenti amministrativi e all’utilizzo didocumentazione in lingua straniera non tradotta e solo parzialmente trasmessa.Inoltre, l’assenza di limitazioni in punto di richieste istruttorie sarebbe stata unadelle precondizioni per ritenere di full jurisdiction il processo nel quale eraeffettuata la revisione della determinazione punitiva impugnata.Numero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026La censura è infondata.Data pubblicazione 08/05/2026Come rilevato dalla corte territoriale, il documento del quale il ricorrentecontesta la mancata ostensione non è stato inserito tra gli atti del procedimentosanzionatorio.

Quanto alla lingua inglese, la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, sempre per il giudicedel merito, ne avrebbe garantito la traduzione e, comunque, il ricorrente nonavrebbe indicato gli atti dei quali gli sarebbe stato precluso l’esame.9) Con il nono motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art. 3 legge n.689 del 1981, come interpretato alla luce dell’art. 6 CEDU, dell’art. 48 Carta deidiritti fondamentali UE, nonché dell’art. 7, comma 10, d.lgs. n. 150 del 2011 peressere stato disatteso il principio di presunzione di innocenza, ritraibile dadisposizioni domestiche, dalla CEDU e dalla Carta di Nizza.La censura è infondata.In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni inmateria di intermediazione finanziaria, l’opposizione prevista dall’art. 195 deld.lgs. n. 58 del 1998 dà luogo, non diversamente da quella di cui agli artt. 22 e23 della legge n. 689 del 1981, a un ordinario giudizio di cognizione, nel qualel’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria è a caricodell’Amministrazione che è tenuta, pertanto, a provare la condotta illecita.Siffatta prova può essere offerta anche con presunzioni semplici che, nel caso diillecito omissivo, pongono a carico dell’intimato l’onere di dimostrare di averetenuto la condotta attiva richiesta, ovvero della sussistenza di elementi cherendano inesigibile tale condotta (Cass., SU, n. 20930/2009).

Infatti, nell’illecitoomissivo di pura condotta, il legislatore individua una serie di fattispecie,destinate a salvaguardare procedure e funzioni e incentrate sulla mera condotta,secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, e il giudizio di colpevolezza(soprattutto) nei confronti di soggetti che svolgono funzioni di direzione,amministrazione o controllo di istituti bancari è ancorato a parametri normativiestranei al dato psicologico: è sufficiente la prova dell’elemento oggettivodell’illecito comprensivo della suità della condotta inosservante, in assenza dielementi che comportino l’inesigibilità della condotta o l’imprevedibilitàdell’evento (Cass. nn. 9546/2018 e 16517/2020).

Così intesa la presunzione diNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026colpa non contrasta con gli artt. 6 CEDU e 27 Cost. anche ove la sanzione abbiaData pubblicazione 08/05/2026natura sostanzialmente penale in quanto afflittiva (Cass. n. 1529/2018).La sentenza ha messo in luce come il ricorrente avesse omesso di agire inmodo informato e di ricondurre ad unità l’intera gestione della bancanell’esercizio dei suoi poteri gestori e ha evidenziato l’esistenza di un principio dicorresponsabilità dei consiglieri rispetto alle condotte, commissive o omissive, dicompetenza del CDA.

Ha stigmatizzato il contegno inerte del ricorrente che, inmaniera negligente, non avrebbe adempiuto agli obblighi di vigilanza gravantisugli amministratori di società bancarie.

Non ha trovato spazio, quindi, unapresunzione di colpevolezza, ma i comuni principi sulla responsabilità per colpa,accertata in base alla tipologia di condotta, principalmente omissiva, delricorrente e alla sua elevata qualifica professionale.10) Con il decimo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di fattodecisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la Corte d’appello diRoma giudicato sulla base della c.d. presunzione di colpevolezza ritraibiledall’art. 3 legge n. 689 del 1981, omettendo di valorizzare il limite all’operaredella stessa, quale individuato nella giurisprudenza della Suprema Corte,connesso alla circostanza - pacifica in casu - dell’occultamento della propriacondotta illecita da parte di un gruppo di dirigenti al livello di Direzione Generale.Con il dodicesimo motivo il ricorrente contesta l’omesso esame di fattodecisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la Corte d’appello diRoma ritenuto comunque irrilevante l’attività dolosa dell’alta dirigenza dellaBanca ad escludere la colpa in capo al ricorrente.

Contesta la fondatezza dellasanzione comminatagli opponendo anche l’esimente della buona fede,rappresentando come i fatti indicati integrassero l’esistenza di una situazione diincolpevole affidamento.

L’esclusione della buona fede sarebbe stata compiutadal giudice del merito “prendendo per buone” le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia.Sarebbe stato posto a carico degli amministratori delle banche un obbligoassoluto di prevenire ogni scorrettezza, anche se agli stessi in assolutoimpercepibile e non individuabile con i mezzi individualmente messi a lorodisposizione dall’ordinamento, che coincidevano con il solo potere di richiedereNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026Data pubblicazione 08/05/2026informazioni, agli organi della banca, tramite il loro presidente.

Non si sarebbetenuto conto del fatto decisivo che il sistema dei controlli della [OSCURATO:PERSONA] avevafunzionato e solo la cattiva condotta del funzionario di vertice di quel sistemaavrebbe fatto sì che le trame dell’alta dirigenza, rigorosamente tenute occulte alCDA, non arrivassero all’attenzione degli organi amministrativi e di controllo.Con il tredicesimo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di fattodecisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la Corte d’appello diRoma ritenuto comunque irrilevante, ai fini dell’esclusione della colpa, il fattoche, per regolamentazione interna di BPVi, le domande di acquisto di azioni equelle di vendita delle stesse erano vagliate preventivamente dal comitato soci,organismo interno composto da consiglieri di amministrazione non delegati concui cooperavano addetti all’ufficio soci della stessa banca.

La sua assenza dicolpa - rispetto all’intercettazione delle dinamiche di vendita ed acquisto di titolidella banca - sarebbe confermata dalla regola interna che prevedeva che lerichieste di acquisto e vendita dei titoli fossero vagliate, prima di ogni CdA in cuivenivano deliberate, dal comitato soci: organo appositamente delegato echiamato a verificare la compatibilità delle operazioni richieste con lo statuto ele altre discipline definite da BPVi in sede di autorganizzazione.

Ribadiscel’obiettiva inesistenza di indici d’allarme e l’oggettiva impossibilità per gliamministratori non delegati di ricomporre ad unità una serie di atti eterogenei,contrari alla legge ed alle stesse regole interne della società. [OSCURATO:PERSONA] d’Italiaavrebbe data per dimostrata l’esclusiva finalizzazione di qualunquefinanziamento all’acquisto o sottoscrizione di azioni BPVi e trascurato che taleproprie.

Non varrebbe richiamare, ai fini della conoscenza del fenomeno dei“finanziamenti correlati”, la scoperta delle lettere di garanzia o di riacquisto.Con il diciassettesimo motivo il ricorrente contesta l’omesso esame di fattodecisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., perché la Corte d’appello di Romaavrebbe ritenuto colposa la sua condotta in riferimento alle censure per nonavere intercettato ed impedito il fenomeno dei c.d.

“ristorni” e non essersidi sistemi di controllo interno idonei ad evitare quelle operazioni diNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026Data pubblicazione 08/05/2026remunerazione dei soci.

Contesta gli addebiti mossi sulla base del finding 9 delrapporto di BCE.

Sarebbe stato impossibile per un consigliere privo di delegheverificare la causale delle operazioni contestate, tutte formalmente autorizzate,compiute nel corso dell’ordinaria attività d’impresa, di importo limitato e maisegnalate dalle strutture di controllo interno.

Il giudice del merito avrebbeomesso di considerare la circostanza che la concessione di storni era parte di unpiù ampio disegno occulto concertato dalla dirigenza della società ed attuatotramite il compimento di singoli atti d’impresa, concepiti in modo tale da nonessere intercettati dai sistemi di controllo.

Le necessarie verifiche avrebberodovuto essere compiute, rispettivamente, dalla funzione di audit e dalla societàincaricata della revisione del bilancio.

A fronte di un’impossibilità di conoscenzadel fenomeno, nulla avrebbe potuto essere contestato agli amministratori prividi deleghe, che furono informati dell’anomalia solo nella riunione del 9.6.2015.Con il diciottesimo motivo il ricorrente contesta l’omesso esame di fattodecisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., perché la corte d’appello avrebberitenuto colposa la sua condotta in riferimento alle censure di non essersi attivatoper la predisposizione di procedure di monitoraggio degli impieghi di risorse diBPVi in fondi comuni di investimento, e per non avere riscontrato termini emodalità di verifica dell’andamento degli investimenti c.d.

“in monte”, ancheprevia limitazione delle deleghe conferite dal CDA al cessato D.G. di BPVi Dr.Sorato.

Contesta gli addebiti mossigli sulla base del finding 11 del rapporto diBCE e censura che la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia gli abbia imputato di avere autorizzatol’investimento di risorse della [OSCURATO:PERSONA] in fondi comuni d’investimento “chiusi” didiritto straniero, e di non avere ben monitorato composizione e andamento delleindicate immobilizzazioni, anche stante l’ampia delega conferita al D.G.

Sorato.Con il ventesimo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di fattodecisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., perché la Corte d’appello di Romaavrebbe ritenuto colposa la sua condotta in riferimento alle censure relative alc.d. portafoglio strategico, ove non sarebbe stata rilevata l’operatività di undirigente della banca (direttore finanza), in difetto di apposita delega delDirettore Generale, investito della gestione di tale comparto di risorse di BPVi.Contesta gli addebiti mossi sulla base del finding 13 del rapporto della BCE eNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026Data pubblicazione 08/05/2026censura la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia gli abbia ascritto di non avere rilevatoche gli investimenti erano compiuti dal Vice-Direttore generale in assenza di unadelega formale, e di avere mantenuto una società inutile ubicata nella repubblicairlandese.

L’attività del Direttore finanza non sarebbe stata conoscibile dal CDA,che era informato dell’andamento degli investimenti dal Direttore Generale edalle strutture e comitati interni di gestione.Le censure, che possono essere trattate insieme, stante la strettaconnessione, sono infondate.Innanzitutto, si tratta di circostanze esaminate dal giudice del merito inmaniera completa.Venendo all’esame delle specifiche situazioni dedotte, in ordineall’organizzazione interna dell’istituto si rileva che, premesso quanto già detto,la corte territoriale ha sottolineato l’esistenza di un dovere dell’amministratoredi conoscere a fondo l’attività sociale.

Il fatto che certe condotte, gravementenegligenti e pregiudizievoli per la banca, fossero state poste in essere nel tempo,senza che fosse stata possibile la loro emersione, palesava le gravi carenze della“manualistica” delle procedure e delle funzioni e dei controlli interni della banca,“rimaste le prime del tutto inattuate e privati i secondi di ogni reale efficacia”.Proprio dalle difese dell’opponente emergeva che egli non aveva controllato némonitorato l’esercizio delle deleghe, come si evinceva pure dalla nascita di“meccanismi di azione rimasti sconosciuti agli altri consiglieri”.

In pratica,l’azione disonesta di alcuni elementi della banca sarebbe conseguita all’inerziacolpevole del ricorrente e alla sua incapacità di agire professionalmente perprevenirla o, comunque, scoprirla.

La corte territoriale ha chiarito, quindi, intermini generali, che agire in modo informato costituisce il tipico comportamentodel diligente amministratore, con la conseguenza che non opera correttamenteil consigliere che ritenga assolto il proprio compito una volta che siano stateredatte le procedure per l’operatività delle singole funzioni.

Ha precisato che ilricorrente aveva il dovere di porsi “nelle condizioni di apprezzare se le singolefunzioni (audit, ecc.), operassero in modo corretto e virtuoso”.

Coerentemente,è giunto alla conclusione che la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia aveva messo in evidenza i segnalidi allarme che avrebbero dovuto allertare i consiglieri privi di deleghe e indurli,Numero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026Data pubblicazione 08/05/2026in adempimento del dovere di agire in modo informato, ad attivarsi sollecitandoe pretendendo i necessari approfondimenti.

La motivazione è, dunque, completae logica, considerato che la corte territoriale ha bene messo in luce che l’operatodel cessato direttore generale e dei suoi sodali non poteva costituire un fattoesimente da responsabilità.

Infatti, la banca aveva erogato finanziamenti,direttamente o tramite la propria controllata irlandese BPV [OSCURATO:PERSONA], al fine di consentire a clienti la sottoscrizione di capitale sociale in occasionedegli aumenti di capitale 2013 e 2014 e per l’acquisto di azioni sul mercatosecondario.

Ciò era avvenuto pagando la banca un “prezzo” per talisottoscrizioni, consistito o in un rendimento minimo garantito o impegnandosi labanca a riacquistare le azioni o in storni di addebiti.

In tal modo, il capitale avevasubito decurtazioni rispetto alla normativa prudenziale, essendo evidentementenon del tutto corrispondente al valore espresso in cifre, bensì in parte“annacquato” perché sottoscritto con danaro della banca medesima.

Quanto alproblema degli storni e dei finanziamenti, la sentenza impugnata sottolinea comeil ricorrente avrebbe potuto quantomeno verificare a campione la contabilità,provveduto a controllare detti finanziamenti, almeno i più consistenti, atteso cheaveva concepito in maniera burocratica il controllo sull’ingresso di nuovi soci el’aumento della partecipazione azionaria di quelli già presenti.

Il giudice delmerito ha, poi, affermato che siffatti storni ben potevano essere individuatitramite le competenze che in concreto la banca riconosceva sui conti correnti osui conti di deposito.

Peraltro, il sistema di finanziare clienti a fini di aumento dicapitale costituiva quasi un esempio di scuola di cattiva gestione dell’impresabancaria, poiché conduceva ad esporre il capitale sociale non corrispondente aquello nominale; cosicché il componente del CDA, necessariamente dotato didiligenza professionale, doveva sapere “a priori” che, essendo ciò possibile,doveva svolgere tutti i propri doveri al fine di informarsi se ciò avvenisse, perpoi concorrere a porre in essere le necessarie contromisure.

L’agire informatodell’amministratore si coniugava al dovere di svolgere il proprio incarico con ladiligenza professionale propria dell’attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.)e, quindi, al dovere di conoscere a fondo l’attività sociale, al fine di improntareNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026la propria attività all’interno del CDA alla migliore, sana e più prudente gestione.Data pubblicazione 08/05/2026Il fatto (attraverso il sistema c.d. dei due conti o attraverso altre modalità cheasseritamente sfuggivano ai controlli ordinari) che queste condotte, gravementenegligenti e pregiudizievoli per la banca, fossero state poste in essere nel tempo,senza che fosse stata possibile la loro emersione, descriveva plasticamente legravi carenze della “manualistica” delle procedure e delle funzioni e dei controlliinterni della banca, rimaste le prime del tutto inattuate e privati i secondi di ognireale efficacia.11) Con l’undicesimo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2392, comma 1, c.c., nonché dell’art. 53, comma 1, TUB,e delle disposizioni regolamentari di attuazione adottate da [OSCURATO:PERSONA] d’Italia con lecircolari n. 285 del 17.12.2013 e n. 263 del 27.12.2006, nel testo applicabileall’epoca dei fatti, per avere la sentenza impugnata ritenuto di potere formulareun giudizio d’imputazione di omissioni al ricorrente, pretermettendo laconsiderazione di quelle che - a norma di legge e regolamento - erano le effettivefacoltà di controllo del CDA e dei suoi componenti sulla struttura aziendale diuna [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello di Roma avrebbe respinto il motivo di censurarelativo alla violazione dell’art. 3 legge n. 689 del 1981, affermando chel’imputabilità di una responsabilità omissiva del ricorrente sarebbe derivata diper sé dalle indicazioni della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia.

Il ricorrente evidenzia come - aprescindere dall’assenza assoluta di indici d’allarme percepibili - la difficoltà diintercettare elementi di sospetto sarebbe stata resa insormontabile dalla correttadomestica, che allontanava ulteriormente il consigliere d’amministrazione privodi deleghe dalla concretezza della dinamica aziendale.

Vi erano state operazionisotterranee, svincolate da ogni forma di controllo, riconducibili ai massimi verticiaziendali.

Con la sua impostazione, la Corte d’appello di Roma avrebbe violatole disposizioni che regolavano, in generale, gli obblighi degli amministratori disocietà complesse, ricavandone un aggravamento ingiustificato.

Il giudice delmerito avrebbe ritenuto sussistere un dovere impossibile di svelamento dieventuali finalità illecite dei dipendenti della banca, pur se dissimulate eNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026realizzate con un complesso di atti formalmente leciti.

Avrebbe, però, trascuratoData pubblicazione 08/05/2026le stringenti regole dei rapporti tra organi fissate dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia in forzadella delega ex art. 53, comma 1, TUB e, da ultimo, la circostanza che laprestazione di servizi d’investimento era attività ulteriore cui poteva accedere labanca, ma la cui organizzazione era sempre caratterizzata dalle prescrizionibancarie.

Omettendo di considerare la normativa regolamentare, contenuta nellecircolari della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia n. 285 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e n. 263 del 27.12.2006, ilCollegio avrebbe trascurato l’esistenza di norme specifiche che escludevano acarico degli amministratori privi di delega l’onere di controllare l’attivitàcomportamentale delle strutture e impedivano che potesse concepirsi a talproposito una colpa omissiva, agevolativa dell’atto doloso altrui.Con il quattordicesimo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2441 c.c., nella parte ove la Corte d’appello di Romaavrebbe respinto la censura di illegittimità del provvedimento sanzionatorio pernon essere stata correttamente determinata l’entità del sovrapprezzo delle azionidi nuova emissione di BPVi.

Richiama a sostegno della sua posizione leconclusioni contenute nella stima del valore delle azioni BPV eseguitadall’esperto esterno indipendente, prof.

Bini, da lui reputata assolutamentecorretta.

Contesta l’addebito mossogli dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia sostanzialmente pernon avere concorso, nell’ambito del CDA, a definire il corretto sovrapprezzo delleazioni di nuova emissione, affidandosi all’opera di un esperto di chiara fama cheavrebbe proposto un’entità discutibile della somma tesa a compensare gliazionisti della privazione del diritto d’opzione.

L’ordinamento, però, nonimporrebbe al CDA di fissare un sovrapprezzo “giusto”, ma, più semplicemente,di non definire un sovrapprezzo d’entità tale da non tradursi in una compressionedel “peso” dei soci esistenti, privandoli della loro normale prerogativa dimantenere invariato il “peso” della partecipazione nonostante l’aumento dicapitale.

Il ricorrente ribadisce come non vi sia nel diritto positivo un obbligo diproceduralizzare l’individuazione di tale entità da sottoporre all’assemblea deisoci per la sua definizione (ex art. 2441 c.c.), neanche alla luce dei doveri digestione e della necessaria conduzione con prudenza dell’incarico, Nega che gliamministratori delle spa abbiano l’obbligo, in caso di aumento di capitale socialeNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026Data pubblicazione 08/05/2026con privazione del diritto d’opzione, di evitare che i nuovi soci possanobeneficiare delle riserve non distribuite e degli altri valori rimasti nel patrimoniosociale grazie al sacrificio dei precedenti azionisti, spettando ai nuovisottoscrittori valutare la convenienza del sovrapprezzo loro richiesto per diveniresoci.

Il CDA non avrebbe, poi, avuto l’obbligo di indicare correttivi allavalutazione da parte dell’esperto, in forza della sua asserita conoscenza dellacondizione patrimoniale della banca.

Infondato sarebbe, poi, il rilievo della BCEin merito al fatto del c.d. disallineamento esistente tra il rendimento implicitodell’azione e la redditività ordinaria della banca e alla circostanza dell’incoerenzadel prezzo dell’azione utilizzato anche per stabilire quello da applicare in altriaumenti di capitale del 2014, con particolare riguardo alla stima di taluni fattorichiave (costo del capitale, coefficiente beta e ratios patrimoniali).

Privo di valoresarebbe pure il rilievo di BCE secondo cui il CDA non avrebbe tenuto in debitaconsiderazione i segnali d’allarme individuabili nelle generali svalutazioni degliavviamenti effettuati dagli operatori del sistema bancario.

In ogni caso, quantoposto in essere dalla banca sostanzierebbe un’azione insindacabile nel merito,giacché non potrebbe mai essere imputato agli esponenti aziendali, a titolo diresponsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico.Tale valutazione atterrebbe alla sfera dell'opportunità e potrebbe rilevare solocome giusta causa di revoca dell'amministratore dalla carica, e non come fontedi responsabilità.

Sarebbe infondata, altresì, la censura in merito alla mancataconsiderazione di un correttivo per tenere conto della illiquidità delle azionidipendente dalla capacità della banca di evadere prontamente le richieste dirimborso attraverso l’uso del fondo azioni proprie.Con il quindicesimo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2392, comma 1, c.c., perché la corte d’appello avrebberitenuto fondato l’addebito di violazione delle norme prudenziali che impedisconodi considerare il capitale finanziato nel patrimonio di vigilanza, al fine di garantirela stabilità degli intermediari.

Impugna la deliberazione punitiva per quantoconcerne la censura mossa da [OSCURATO:PERSONA] d’Italia relativamente ai finding 3, 4 e 5 delrapporto di BCE, concernenti la c.d. pratica dei “finanziamenti baciati”, nonindividuabile dal singolo consigliere d’amministrazione privo di deleghe, attesaNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026l’attenta dissimulazione della stessa, realizzata dal personale della banca.

NonData pubblicazione 08/05/2026sarebbe dato rinvenire l’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo,costituito dalla colpa, che, peraltro, non sarebbe mai stata dimostrata.

Affermache non sarebbe dato trarre, dalla disciplina sui finanziamenti legittimamenteconcessi in sede di acquisto delle azioni proprie di BPVi, le cui regole venneroosservate con l’aumento di capitale da 100 milioni di euro del 2013, un obbligodi predisporre analoghe misure per il caso di finanziamenti occulti ignoti al CDA.Non vi sarebbe stato spazio per affermare una responsabilità omissiva, perché,contrariamente a quanto prevede l’art. 2392, comma 2, c.c., non vi sarebbestata - nel caso in esame - la possibilità di affermare la notorietà degli indici diallarme, la cui conoscenza avrebbero dovuto indurre all’attivazione e, quindi,all’adozione di misure di prevenzione, contenimento o correzione.

Le stesseautorità di vigilanza non giunsero agevolmente allo svelamento di quanto orditodal cessato Direttore Generale di BPVi - Dr.

Sorato -, ma vi impiegarono diversimesi, e vi riuscirono avvalendosi di mezzi istruttori di cui il singoloamministratore privo di deleghe non disponeva.

Il fenomeno della “generica”correlazione tra finanziamenti ed acquisto o sottoscrizione di azioni non sarebbestato conoscibile neppure dai consiglieri d’amministrazione non esecutivi chepartecipavano, rispettivamente, al comitato soci ed al comitato fidi, attesa ladiversa funzione e composizione dei due organismi interni e le peculiarità concui venne attuato il c.d. piano di correlazione tra finanziamenti ed acquisti.Con il sedicesimo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2392, comma 1, c.c., dell’art. 53, comma 1, TUB e delledisposizioni regolamentari di attuazione adottate da [OSCURATO:PERSONA] d’Italia con le circolarin. 285 del 17.12.2013 e n. 263 del 27.12.2006, nel testo dell’epoca dei fatti, peravere la sentenza impugnata formulato nei suoi confronti un giudiziod’imputazione di omissioni per le ipotizzate carenze riguardanti la mala gestiodel Fondo acquisto azioni proprie e delle richieste di vendita delle azioni da partedei soci, con mancato rispetto dell’ordine di presentazione temporale delledomande.

Contesta gli addebiti mossigli sulla base dei findings 6-7 e dell’annex2 del rapporto di BCE, e censura l’applicazione di una sanzione, a titolo di colpaomissiva, per non avere predisposto un adeguato sistema organizzato diNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026Data pubblicazione 08/05/2026transazioni che garantisse l’ordinata evasione delle richieste di riacquisto diazioni proprie, che i soci inviavano alla stessa BPVi.

Il ricorrente, in particolare,critica la fondatezza dell’addebito, evidenziando come non esistesse alcunobbligo giuridico della [OSCURATO:PERSONA] di riacquistare le proprie azioni, e come, d’altrocanto, la richiesta dei soci non innescasse un dovere di riacquisto in capoall’emittente che, come tale, non era tenuta a garantire la liquidità del titolo ondeassicurare ai sottoscrittori un diritto d’uscita.

Ulteriormente ricorda come lostesso statuto di BPVi facoltizzasse l’impresa al riacquisto d’azioni proprie, neilimiti consentiti dalla disciplina positiva.

Rappresenta, quindi, come neppure inastratto potesse discutersi di un mercato secondario del titolo BPVi, in quanto leazioni d’interesse non erano state ammesse alla negoziazione in alcun mercatoregolamentato, né erano trattate in altre piattaforme telematiche, idonee adagevolarne i trasferimenti, come evidenziato nei vari prospetti informativipubblicati dalla banca.

Ribadisce come nessuna società di capitali - e tanto menole società bancarie - sia tenuta al riacquisto delle azioni proprie e, dunque, comela richiesta dei soci non generi obblighi.

Ne deriva, quindi, che non si puòannoverare tra i compiti collegiali degli amministratori (art. 2381, comma 3, c.c.)quello di predisporre procedure “strutturate e protette” di riacquisto delle azioniproprie e che, dunque, una tale carenza non potrebbe essere imputata esanzionata a titolo di omissione dei doveri propri del ruolo gravante su ciascunodi loro.

Errerebbe, poi, la corte d’appello a ipotizzare vi sia un generico principiodi “adeguatezza dell’assetto organizzativo” della banca, che vorrebbe che questafosse in grado di garantire la “legittima aspettativa dei soci”.

Non vi sarebbestata diposizione o principio che imponesse all’emittente (nel caso a BPVi), “inassenza di una “quotazione”, la gestione sana e prudente del rischio di liquidità.Il ricorrente critica l’affermazione, presente nella sentenza impugnata, per laquale sarebbe pacifico che, per rischio di liquidità, si intenda «l’incapacità dellabanca di far fronte tempestivamente e in modo economico agli obblighi dipagamento nei tempi contrattualmente previsti».Con il ventunesimo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2392, comma 1, c.c., nonché dell’art. 53, comma 1, TUB,e delle disposizioni regolamentari di attuazione adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia conNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026le circolari n. 285 del 17.12.2013 e n. 263 del 27.12.2006 nel testo applicabileData pubblicazione 08/05/2026all’epoca dei fatti, per avere la sentenza impugnata ritenuto di potere formulareun giudizio d’imputazione di omissioni e negligenza del ricorrente relativamentealla formulazione e struttura di contratti derivati stipulati dalla dirigenza dellabanca a copertura di rischi d’impresa.

Contesta gli addebiti mossigli sulla basedel finding 20 del rapporto della BCE e censura la circostanza che la Bancad’Italia gli avesse imputato, come componente del CDA, di non avereadeguatamente monitorato le strutture dei contratti derivati, perfezionati agaranzia dei rischi finanziari ai quali era esposta la banca, accettando ilmantenimento di politiche contrattuali non rigorosamente in linea con leprospettive di evoluzione del mercato e giustificate sulla base di scelte discenario non condivise dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia.

L’opponente evidenzia l’assenza diprofili di responsabilità per non essere compito dell’amministratore privo dideleghe quello di controllare le modalità della definizione di ciascun derivato eper il fatto che la scelta sui derivati, in termini di struttura e composizione, risultain sé altamente opinabile, dipendendo da una serie di variabili fungibili che necondizionano gli sviluppi e l’utilità.

Prospetta che, comunque, le strutture dicontrollo non avrebbero indirizzato al CDA segnalazioni o rilievi critici.Le censure, trattate insieme, stante la connessione, sono infondate.La sentenza impugnata sottolinea come il ricorrente avrebbe potutoquantomeno verificare a campione la contabilità, atteso che gli storni erano tuttitracciabili, e come non abbia neppure provveduto a controllare i finanziamenti,come minimo i più consistenti.

Avrebbe concepito in maniera burocratica ilcontrollo sull’ingresso di nuovi soci e l’aumento della partecipazione azionaria diquelli già presenti.

Indimostrato è rimasto l’avvenuto adempimento delleprescrizioni contenute nelle citate circolari.

La stessa condotta del responsabiledella struttura ispettiva interna prova, per la corte territoriale, l’incapacità delsistema di controlli, del quale il ricorrente era parte, di intercettare le irregolarità.Si evidenzia, poi, che il ricorrente chiede a questa Suprema Corte unasostanziale rivalutazione del contenuto della documentazione agli atti, in primisdella perizia c.d.

Bini, il che è, in questa sede, inammissibile.

La decisione inNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026esame, comunque, segue la scia della giurisprudenza di questa Corte (tra leData pubblicazione 08/05/2026altre, Cass. nn. 32010/2024, 29918/2024, 8581/2024, 24491/2022,19556/2020, 16517/2020 e 16587/2016, anch’esse in materia di responsabilitàdi consiglieri di enti creditizi) ed è conforme al principio di diritto per il quale «intema di sanzioni amministrative previste dall’art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993,l’obbligo imposto dall’art. 2381 ultimo comma c.c. agli amministratori dellesocietà per azioni di “agire in modo informato”, comporta che il consigliere nonesecutivo risponda non dell’inadempimento degli specifici doveri gravanti suisoggetti titolari di poteri di gestione (amministratori delegati, direttori generali)o delle funzioni aziendali di controllo (compliance, risk management, internalaudit), ma dell’inosservanza dei doveri che, anche in base alla normativasecondaria del settore bancario, incombono sui componenti del consiglio diamministrazione, come quello di approntare strumenti organizzativi in grado digarantire che il flusso delle informazioni rilevanti non si interrompa e raggiungasempre il consiglio, e quello di adoperarsi, in maniera concreta ed efficiente, alfine di garantire la completezza, la veridicità e l’efficacia funzionale dei sistemiinformativi.

La violazione di questi obblighi è causa sia di una responsabilità, dinatura contrattuale, nei confronti dei soci della banca, sia di una responsabilità,di natura pubblicistica, nei confronti dell’autorità di vigilanza».

Si osserva,altresì, che la corte territoriale ha ben valutato i fatti di causa alle pagine da 23a 25 della sentenza.

Ha chiarito che già il solo fatto che sia stato possibile allabanca erogare finanziamenti ad una serie di clienti che poi hanno, grazie ad essi,sottoscritto - almeno in parte - gli aumenti di capitale risalenti agli anni 2013 e2014, senza che il CDA o alcuni suoi componenti se ne siano avveduti - a causadi un allegato piano segreto ed occulto - autorizzava la conclusione che il sistemadei controlli, pur se descritto di triplice livello, fosse stato del tutto inidoneo alloscopo per cui era stato costituito.

Ciò era tanto più grave considerando che siera trattato di un fenomeno imponente: l’aumento di capitale 2013 era compostoda € 253 milioni con azioni di nuova emissione e da € 253 milioni con obbligazioninon scindibili e la banca aveva finanziato l’acquisto di azioni per € 136 milioni,cioè per oltre la metà; l’aumento di capitale del 2014 per € 607,8 milioni erarisultato finanziato per € 146 milioni dalla banca.

Inoltre, i finanziamenti eranoNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026Data pubblicazione 08/05/2026spesso avvenuti con scoperto in conto corrente, senza alcuna garanzia e senzache alcuna delle funzioni deputate intercettasse tale grave irregolarità; il tutto,in assenza di rilievi dell’opponente e di semplice ricerca di informazioni.

Anzi, laVigilanza aveva rilevato più volte la genericità delle motivazioni a base dei fidi.Ancora, non si era trattato solo di finanziamenti c.d. baciati, ove il finanziamentoera correlato alla sottoscrizione dell’aumento di capitale, ma i finanziatoriavevano ottenuto una serie di agevolazioni ulteriori, cioè un prezzo per il fattodi rendersi sottoscrittori dell’aumento di capitale, sotto forma di storni diinteressi passivi o altri debiti verso la banca, di lettere di impegno della banca ariacquistare le proprie azioni, di garanzie di rendimenti minimi garantiti.

Nederivava che era ben possibile l’esame incrociato non solo di due dati (i nomi deifinanziati ed i nuovi soci sottoscrittori degli aumenti di capitale); ma anche didati ulteriori, cioè degli storni accordati e degli impegni della banca verso isottoscrittori.

Peraltro, il sistema di finanziare clienti a fini di aumento di capitalecostituiva quasi un esempio di scuola di cattiva gestione dell’impresa bancaria,poiché conduceva ad esporre il capitale sociale non corrispondente a quellonominale; cosicché il componente del CDA, necessariamente dotato di diligenzaprofessionale, doveva sapere “a priori” che, essendo ciò possibile, dovevasvolgere tutti i propri doveri al fine di informarsi se avvenisse, per poi concorrerea porre in essere le necessarie contromisure.

L’agire informatodell’amministratore si coniugava, infatti, al dovere di svolgere il proprio incaricocon la diligenza professionale propria dell’attività esercitata (art. 1176, comma2, c.c.) e, quindi, al dovere di conoscere a fondo l’attività sociale, al fine diimprontare la propria azione all’interno del CDA alla migliore, sana e piùprudente gestione.

Il fatto (attraverso il sistema c.d. dei due conti o attraversoaltre modalità che asseritamente sfuggivano ai controlli ordinari) che questecondotte, gravemente negligenti e pregiudizievoli per la banca, fossero stateposte in essere nel tempo, senza emergere, descriveva le gravi carenze della“manualistica” delle procedure e delega funzioni e dei controlli interni dellabanca, rimaste le prime del tutto inattuate e privati i secondi di reale efficacia.Inoltre, proprio dalle difese dell’opponente circa il campo di azione talmentevasto del Sorato e di altri amministratori da riuscire a creare meccanismi diNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026Data pubblicazione 08/05/2026azione rimasti sconosciuti agli altri consiglieri, ha indotto la corte territoriale aconcludere che egli non aveva controllato, né monitorato l’esercizio delledeleghe, benché fosse un’attività doverosa per i deleganti.

Stando alle stessededuzioni dell’opponente e nonostante l’operatività delle varie funzioni, solo aseguito di una controversia di lavoro tra un dipendente e la banca erano emerseevidenze circa i “finanziamenti baciati”, era stato interessato il “responsabiledella struttura ispettiva interna” che aveva eseguito alcune verifiche, omettendoperò di metterne a parte “né il CDA, né il collegio sindacale, né il comitato rischi(…).

Sarebbe viceversa bastata una condotta proattiva del ricorrente, nel sensodi: a) verificare, pure a campione, la contabilità (non a caso, gli storni,avvenivano durante la normale attività d’impresa e, quindi, erano tracciabili); b)verificare i finanziamenti, quantomeno i più consistenti, e richiedere informazionisu di essi, per consentire di apprezzare alcune opacità su tali operazioni estabilire di approfondirle, in base ai tempi dell’erogazione e della sottoscrizionedelle nuove azioni.

La sola genericità delle motivazioni a sostegno degliaffidamenti doveva costituire un segnale al fine di eseguire i doverosiapprofondimenti”.

La Corte d’appello di Roma, pertanto, ha ritenuto di rigettarela contestazione richiamando la sua sentenza n. 2979/19 e stigmatizzando,come carenza colpevole degli amministratori, il fatto della «totale incapacità delsistema dei controlli ad intercettare gli snodi più rilevanti delle irregolaritàaccertate dagli ispettori», come quelli concernenti le procedure di collocamentodelle azioni sul mercato primario e l’andamento del c.d. mercato secondario delleazioni di BPVi.

Le esposte considerazioni palesano l’assoluta inconsistenza dellacensura del ricorrente inerente ai derivati, sempre fondata su una inaccettabilederesponsabilizzazione degli amministratori.12) Con il diciannovesimo motivo il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia,in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., ove la Corte d’appello di Roma avrebbeomesso di considerare le censure relative alla sua colposa condotta, per nonavere garantito - quale componente del CDA - adeguato sostegno alle funzioniinterne di conformità (compliance) e di ispettorato (audit).

Contesta gli addebitimossigli sulla base del finding 23 del rapporto di BCE, sostenendo l’inesistenzaNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026Data pubblicazione 08/05/2026delle asserite carenze nell’organizzazione, nella gestione dei rischi e nei controlliinterni. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia sostanzialmente avrebbe rimproverato agliamministratori non delegati di avere offerto un sostegno debole alle funzioniinterne di audit e compliance, istituzionalmente chiamate a fare opera dicontrollo e prevenzione.

Afferma che gli amministratori non esecutivi avrebberosempre tenuto in debita considerazione l’attività delle funzioni, attivandosi al finedi agevolare e stimolare il più efficace esercizio della loro azione.

Invero, tantoin sede di comitato di controllo (poi trasformato in comitato rischi), quanto diCDA, ai dirigenti delle funzioni interne di controllo (audit, compliance,management risk, dirigente preposto ai documenti contabili) sarebbe statoriservato ampio spazio per illustrare le diverse problematiche al cospetto deiconsiglieri di amministrazione, del collegio sindacale, dei dirigenti delle altrefunzioni di volta in volta interessate dalle problematiche trattate. [OSCURATO:PERSONA] di Roma avrebbe omesso di esaminare il motivo di ricorso, con ciòincorrendo in chiara violazione dell’art. 112 c.p.c.La censura è in parte inammissibile e in parte infondata.La doglianza ex art. 112 c.p.c. è priva di pregio, atteso che la corteterritoriale ha con estrema completezza esaminato l’insieme delle condotteriferibili al ricorrente, concludendo per un giudizio complessivo di fondatezzadella sanzione inflitta (si richiama quanto già scritto sopra).

Inoltre, non èpossibile ipotizzare un omesso esame di un fatto.

Dalla sentenza si evince, comegià prima esposto, che la violazione è ricondotta al ricorrente in ragione dellagravissima inerzia da lui palesata nell’adempimento del proprio mandato.

Ciòche viene contestato non è un generico mancato sostegno, ma l’effettiva volontàdi non intervenire per rendere concreto il funzionamento di procedure di controllointerne che, senza l’attiva opera di soggetti come il ricorrente, erano destinatead avere una valenza meramente formale.13) Con il ventiduesimo motivo il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia, exart. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., con riguardo al motivo diopposizione con cui si era censurata la quantificazione delle sanzioni el’applicazione del cumulo materiale.

Impugna la sanzione comminatagli,Numero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026ritenendola viziata per avere disatteso i criteri di determinazione della misuraData pubblicazione 08/05/2026punitiva e contestandone l’illegittimità assoluta, quanto meno per violazione delfondamentale principio di proporzionalità.

Evidenzia la violazione delledisposizioni che presidiano alla facoltà decisionale della P.A., dato che - a frontedel suo ruolo marginale - gli sarebbe stata applicata una sanzione assai maggioredei minimi edittali indicati dalla norma punitiva.

La Corte non avrebbe esaminatominimamente il motivo di impugnazione, incorrendo in inoppugnabile violazionedell’art. 112 c.p.c.

L’omissione del giudice manterrebbe in vita un provvedimentonon rispettoso dell’art. 144 quater TUB, che subordinerebbe la decisione sulquantum della sanzione all’esame di tutte le circostanze rilevanti e richiederebbeuna particolare considerazione per gli elementi indicati nel comma 2.La censura è infondata.La corte territoriale ha valutato il profilo concernente l’art. 8 bis della leggen. 689 del 1981 e accertato la congruità della sanzione, motivando in manieraadeguata e senza violare i criteri di legge.

Si richiama, in ogni caso, il consuetoindirizzo nomofilattico, secondo cui il giudizio sulla adeguatezza e proporzionalitàdella sanzione amministrativa è rimesso dalla legge alla discrezionalità delgiudice di merito, che ha il potere di quantificarne l’entità, entro i limiti sancitidalla disposizione applicata, allo scopo di commisurarla all’effettiva gravità delfatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi,senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, con conseguenteinsindacabilità della relativa valutazione in sede di legittimità (Cass. n.19856/2024 che menziona Cass. n. 4844/2021; Cass. nn. 5526/2020 e9126/2017; in termini, Cass. nn. 11481/2020 e 10277/2024).14) Con il ventitreesimo motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art.91 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appellodi Roma avrebbe disposto la condanna alle spese del ricorrente a vantaggio dellaBanca d’Italia, nonostante quest’ultima si fosse difesa con funzionari interni enon con avvocati del libero foro, senza, pertanto, incorrere in alcuna spesa (aldi là dello stipendio già garantito ai medesimi funzionari) per la difesa in giudizio.Numero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026Data pubblicazione 08/05/2026Non varrebbe in contrario l’argomento che la difesa sarebbe stata sostenutacomunque da un avvocato legittimamente esercente la professione forense.La censura è manifestamente infondata.Dagli atti di causa risulta che il patrocinio della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia è stato svoltoda tre avvocati e non da semplici funzionari dell’autorità di vigilanza.

Incontinuità con la giurisprudenza di questa Corte, va ribadito il principio di dirittosecondo cui, qualora la P.A. sia rappresentata in giudizio non da un funzionariodelegato, ma da un difensore, ai sensi degli artt. 82 e 87 c.p.c., il dirittodell’amministrazione al rimborso delle spese di lite, ex art. 91 c.p.c., comprendeanche i relativi onorari di difesa e diritti di procuratore, ancorché detto difensoresia anche un suo dipendente, atteso che quel diritto sorge per il solo fatto che laparte vittoriosa è stata in giudizio con il ministero di un difensore tecnico (Cass.nn. 24374/2024, 23825/2023 e 16274/2022).15) Nella memoria da ultimo depositata il ricorrente chiede che il Collegio,con rinvio pregiudiziale, sottoponga alla Corte di giustizia UE alcuni quesiti alfine di verificare se le sanzioni comminate dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, ai sensi dell’art.144, TUB, siano o meno compatibili con i principi e la normativa europea (Cartadei diritti fondamentali UE, artt. 6 e 7 CEDU).L’istanza, manifestamente infondata, va respinta.Innanzitutto, è utile ricordare che l’oggetto della domanda di pronunciapregiudiziale rivolta alla Corte di giustizia deve riguardare l’interpretazione o lavalidità del diritto dell’Unione, e non (come nel caso di specie paresostanzialmente intendere il ricorrente) l’interpretazione delle norme del dirittonazionale o questioni di fatto sollevate nel procedimento principale (così C.giust., Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative allapresentazione di domande di pronuncia pregiudiziale, 2018/C 257/01, inGazzetta ufficiale dell’Unione europea del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Inoltre, per lagiurisprudenza di questa Corte «[…] non v’è diritto della parte all’automaticorinvio pregiudiziale ogniqualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesidifensive (Cass., SU, n. 14043/2016), bastando che le ragioni siano espresseNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026(Corte EDU, in caso Ullens de Schooten e Rezabek c.

Belgio), ovvero impliciteData pubblicazione 08/05/2026laddove la questione pregiudiziale sia manifestamente inammissibile omanifestamente infondata (Corte EDU, in caso [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia,par. 36), ovverosia quando l’interpretazione della norma e del caso sianoevidenti (Cass., SU, n. 12067/2007).

Infatti, un organo giurisdizionale di ultimaistanza non è tenuto a presentare alla Corte di giustizia una domanda dipronuncia pregiudiziale (art. 267, comma 3, TFUE), qualora esista già unagiurisprudenza consolidata in materia o qualora la corretta interpretazione dellanorma di diritto di cui trattasi non lasci spazio a nessun ragionevole dubbio(Raccomandazioni 2016.

C. - 439.01, par. 6)» (Cass., SU, n. 16157/2018, inmotivazione, p. 5.5.; nello stesso senso, tra le tante, Cass. n. 14828/2018; Cass.n. 15041/2017, secondo cui il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustiziadell’Unione Europea presuppone il dubbio interpretativo su una normacomunitaria, che non ricorre allorché l’interpretazione sia auto-evidente oppureil senso della norma sia già stato chiarito da precedenti pronunce della Corte,non rilevando, peraltro, il profilo applicativo di fatto, che è rimesso al giudicenazionale).

Ed anche la Corte costituzionale (sentenza n. 28 del 2010, inmotivazione al p. 6) ha ritenuto che sia da escludere il rinvio pregiudiziale allaCorte di giustizia dell’Unione europea, non «necessario quando il significato dellanorma comunitaria sia evidente, anche per essere stato chiarito dallagiurisprudenza della Corte di giustizia».

A queste considerazioni si puòaggiungere che, sempre secondo la Corte di giustizia (C. giust., 06/10/1983,Cilfit e a., C-283/81; C. giust., 05/04/2016, C-689/13, [OSCURATO:PERSONA].Nello stesso senso, cfr.

C. giust., 28/07/2016, C-379/15, Association FranceNature Environnement; C. giust., 06/10/2021, C-561/19), viene meno l’obbligodi rinvio pregiudiziale allorquando la corretta applicazione del diritto dell’Unioneeuropea si imponga con una evidenza tale da non lasciare adito ad alcunragionevole dubbio sulla soluzione da fornire alla questione sollevata (c.d.dottrina dell’acte clair).

Non è necessario, nel caso in esame, disporre il rinviopregiudiziale alla Corte di giustizia poiché, per la giurisprudenza di legittimità(della quale si è dato conto nelle pagine precedenti), le sanzioni amministrativepecuniarie applicate dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, ai sensi dell’art. 144, TUB, per carenzeNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026nell’organizzazione e nei controlli interni, non sono sanzioni amministrative diData pubblicazione 08/05/2026carattere punitivo, non pongono un problema di compatibilità con le garanzieriservate ai processi penali dall’art. 6 CEDU (secondo l’interpretazione dellasentenza della Corte EDU del 04/03/2014, [OSCURATO:PERSONA] e altri c.

Italia), nelsenso che non sono equiparabili, per tipologia, severità, incidenza patrimonialee personale, alle sanzioni CONSOB relative all’abuso di informazioni privilegiate(Cass. nn. 12031/2022 e 4524/2021) e alla manipolazione del mercato (Cass.nn. 17209/2020 e 24850/2019), entrambe ritenute sostanzialmente penali.16) Il ricorso è rigettato.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M- rigetta il ricorso;- condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite alla controricorrente, cheliquida in complessivi € 8.000,00 per compenso e in € 200,00 per esborsi, oltreaccessori di legge e spese generali nella misura del 15%;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 17febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] d’Italia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata edifesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] de Troia, [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio e StefanoMontemaggi;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4106/2022 pubblicatail 15 giugno 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSONumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026Con ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 145 TUB [OSCURATO:PERSONA], giàData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]componente del CdA di [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, ha impugnato la delibera n.367/2017 del 25 maggio 2017 con cui era stata applicata una sanzioneamministrativa pecuniaria di € 163.000,00. Più precisamente, la [OSCURATO:PERSONA] d’Italiaha avviato un procedimento sanzionatorio contro i componenti il Consiglio diamministrazione della [OSCURATO:PERSONA], dei membri del Collegio sindacale, dell’ex Direttoregenerale, degli ex [OSCURATO:PERSONA] e di altri esponenti aziendali, nonchédell’intermediario stesso in qualità di responsabile in solido, nel rispetto deiprincipi prescritti dagli artt. 145 TUB e 24, comma 1, legge n. 262 del 2005. Alricorrente sono state contestate carenze nell’organizzazione, nella gestione deirischi, nei controlli interni e nel governo societario, con particolare riferimentoall’assetto del gruppo, alla ripartizione delle deleghe e ai flussi informativi.La Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.4106/2022, ha rigettato l’opposizione.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con 23 motivi.[OSCURATO:PERSONA] d’Italia ha resistito con controricorso.Le parti hanno depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 24, comma1, legge n. 262 del 2005, dell’art. 145, comma 1 bis, TUB, e dell’art. 4, comma3, TUB, come interpretati alla luce dell’art. 6 CEDU, dell’art. 41, par. 2, lett. a),e dell’art. 52, par. 5, della Carta dei diritti fondamentali UE e dell’art. 6 CEDU,perché la corte d’appello avrebbe ritenuto non fondata la censura d’illegittimitàdel provvedimento punitivo impugnato per contrarietà alla dinamica dell’equoprocedimento e al principio della necessaria autosufficienza della determinazioneafflittiva della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia. Censura il provvedimento afflittivo, evidenziandonela contrarietà alla disciplina che prevede la separazione tra funzione istruttoria edecisoria nei procedimenti sanzionatori, che vieterebbe la motivazione perrelationem. L’art. 3, comma 3, legge n. 241 del 1990, che ammette lamotivazione per relationem, sarebbe disposizione contenuta in una leggegenerale sul procedimento amministrativo non applicabile nei procedimentiNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026sanzionatori retti dalla legge n. 689 del 1981. Il rinvio operato dal direttorio agliData pubblicazione 08/05/2026evidenzierebbe che l’organo di vertice della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia aveva delegatosostanzialmente ad altri la sua attività decisionale.La censura è infondata.Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è legittima tecnica diredazione provvedimentale il rinvio operato dal Direttorio alla motivazionecontenuta nella proposta di irrogazione di sanzioni, il cui testo integrale è statonotificato al ricorrente congiuntamente al provvedimento sanzionatorio, attesoche il detto Direttorio, ove condivida i motivi illustrati dalla commissione, non ètenuto a ribadirli e a riportarli per esteso (Cass. n. 32010/2024; Cass. n.27127/2024; Cass. n. 4/2019 e Cass. n. 4725/2016). La Suprema Corte (Cass.n. 5743/2004) ha, poi, affermato che è manifestamente infondata la questionedi legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 23 e 97 Cost., dell’art. 144,TUB, in relazione ai precedenti artt. 51 e 53, comma 1, per violazione dell’obbligodi tipicità e determinatezza delle fattispecie soggette a sanzione amministrativapecuniaria. Infatti, non si tratta di una normativa punitiva “in bianco”, atteso chei poteri della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia di emanare istruzioni e disposizioni in tema divigilanza informativa e regolamentare (artt. 51 e 53) non sono lasciati all’arbitriodi detto organo di controllo, ma sono esercitati in conformità a bene individuatiprincipi e direttive (anche di livello europeo), a strumenti normativi primari esecondari e ad altri criteri oggettivi, dettagliati e rigorosi, al fine di integrare,data la particolare tecnicità e la continua evoluzione della materia, le norme dibase, determinandone la parte precettiva specificandone il contenuto,sufficientemente delineato nella legge (Cass. n. 27127/2024). Prive difondamento, quindi, sono le censure concernenti la legge n. 262 del 2005 e lagiurisprudenza amministrativa, che non escludono, alle condizioni sopra esposte,la motivazione per relationem. Generico, poi, è il richiamo al diritto eurounitario,che non vieta di motivare gli atti amministrativi richiamandone altri. Peraltro, ilricorrente ha certo compreso le contestazioni a suo carico, tanto da svolgere,davanti alla corte territoriale e in questa sede, una difesa molto articolata.Numero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/20262) Con il secondo motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art. 117,Data pubblicazione 08/05/2026comma 1, Cost., nel significato ricavabile dall’interposizione dell’art. 6 CEDU edell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE, perché la corte d’appelloavrebbe ritenuto non fondata la censura di illegittimità del provvedimentopunitivo impugnato per non avere la sanzione comminata carattere punitivo.Richiama, a fondamento della sua ricostruzione, recenti pronunce della Cortecostituzionale. La dottrina più avvertita avrebbe rimarcato come tutte le sanzioniamministrative, a ben vedere, presentino almeno uno dei caratteri checonsentono di qualificarle come “punitive”, secondo gli Engel criteria. Ilricorrente dà grande rilievo agli interventi della Consulta, che avrebbe dichiaratoillegittimi l’art. 187 sexies TUF e la misura della confisca obbligatoria (CorteCost., 10.5.2019, n. 112) nella parte ove avrebbe avuto riguardo non al“profitto” della condotta di insider trading, ma al prodotto dell’illecito e ai beniusati per commetterlo. Sarebbe così venuta meno la differenza tra la sanzionedelle condotte market abuse e quelle oggetto delle sanzioni qui contestate.La censura è infondata.Infatti, le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia aisensi degli artt. 144 ss. d.lgs. n. 385 del 1993 (nella formulazione anteriore allemodifiche di cui al d.lgs. n. 72 del 2015) nei confronti di soggetti che svolgonofunzioni di direzione, amministrazione o controllo di istituti bancari, non sonoequiparabili, quanto a gravosità economica e incidenza sui diritti e libertàfondamentali, avuto riguardo alle concrete estrinsecazioni professionali,imprenditoriali e manageriali della persona, a quelle previste dall’art. 187 terTUF, per manipolazione del mercato, sulle quali si è pronunciata la Corte EDUnella sentenza del 4.3.2014 (caso [OSCURATO:PERSONA] ed altri contro Italia), sicchéesse non hanno natura sostanzialmente penale e non pongono un problema dicompatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall’art. 6 CEDU (Cass.n. 16517/2020; Cass. n. 31632/2019; Cass. n. 5/2019; Cass. n. 4/2019; Cass.n. 1621/2018; Cass. n. 8855/2017; Cass. n. 13433/2016; Cass. n. 4114/2016;Cass. n. 3656/2016, in rapporto a [OSCURATO:PERSONA] e altri c. Italia). Nel casoesaminato dalla Corte europea, le sanzioni ex art. 187 ter TUF eranoincomparabilmente più gravose da un punto di vista economico rispetto a quelleNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026di cui si discute, determinando l’applicazione delle sanzioni accessorie dell’art.Data pubblicazione 08/05/2026187 quater, così da incidere su diritti e libertà fondamentali riguardo alleconcrete estrinsecazioni professionali, imprenditoriali e manageriali dellapersona. Secondo la giurisprudenza sovranazionale, per stabilire la sussistenzadi un’accusa di natura penale, occorre impiegare tre criteri: la qualificazionegiuridica della misura per il diritto nazionale, la natura e il grado di severità della“sanzione”. Sebbene i detti criteri (cd. Engel) siano alternativi e non cumulativie per quanto debba aversi riguardo alla misura della sanzione edittale e non allagravità della sanzione alla fine inflitta, va, tuttavia, considerato che lavalutazione sull’afflittività economica di una sanzione non può essere totalmenteastratta, ma va rapportata al contesto normativo nel quale la disposizionepunitiva si inserisce. Nel caso in esame, il diritto nazionale attribuiscechiaramente natura amministrativa alla misura adottata e la medesimaqualificazione pare confermata dalle specifiche connotazioni della sanzione,essendo indirizzata ad una platea ristretta di possibili destinatari (i componentidegli organi di amministrazione e controllo delle banche), a conferma del fattoche la disposizione non contempla un divieto di generale applicabilità. [OSCURATO:PERSONA], la stessa Corte EDU ha ritenuto, in tema di marketabuse, che la conformità con l’art. 6 CEDU non venga meno se una sanzione dinatura penale sia inflitta da un’autorità amministrativa la cui decisione nonsoddisfi le condizioni del paragrafo 1 della norma, ove sul provvedimentoadottato sia previsto un controllo a posteriori di un organo indipendente eimparziale con giurisdizione piena. Va escluso, allora, che i principi convenzionaliconducano a ritenere che una sanzione qualificata come amministrativa daldiritto interno abbia - sempre e a tutti gli effetti - natura sostanzialmente penale(Cass. nn. 1621/2018, 8855/2017, 770/2017 e 13433/2016).3) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la falsa applicazione dell’art. 14,comma 2, legge n. 689 del 1981, in quanto la corte d’appello avrebbe reputatodi potere correlare il dies a quo del termine decadenziale per l’esercizio dellapotestà punitiva all’apposizione agli atti del visto del direttore centrale per lavigilanza bancaria e, comunque, operando una valutazione della complessitàNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026Data pubblicazione 08/05/2026dell’accertamento avulsa dal caso concreto, contrariamente alle indicazioni dellagiurisprudenza di legittimità; omesso esame di fatto decisivo, in ogni caso,perché la corte d’appello avrebbe giustificato la protrazione dei tempidell’accertamento omettendo di verificare in concreto la sussistenza dellapresunta complessità dello stesso. Deduce la nullità per essere il risultato di unprocedimento avviato dopo lo spirare del termine perentorio di 90 giorni. Lacompletezza del fascicolo sul quale la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia avrebbe basato le sueconclusioni, confermata dall’assenza di indagini o acquisizioni di dati aggiuntive,indicherebbe come la valutazione della sussistenza d’un illecito amministrativofosse possibile già dal 28.1.2016, così palesandosi la tardività dell’adozione delladelibera punitiva. La Corte d’appello di Roma avrebbe trascurato d’esaminarefatti oggetto di segnalazione nel ricorso e con le note del 6 dicembre 2019.La censura è priva di pregio.Questa Suprema Corte (Cass. n. 12436/2022), chiamata a pronunciarsi sulricorso proposto da un altro consigliere d’amministrazione della BPVi avversouna delibera sanzionatoria, ha rilevato che la CDA di Roma, con motivazioneinsindacabile in questa sede, aveva ritenuto tempestiva la contestazione dellaviolazione datata 8 luglio 2016 in quanto l’accertamento si perfezionava conl’apposizione del visto da parte del capo dipartimento della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia,adempimento del 6 luglio 2016, e perché, nella specie, il tempo intercorso tra laseconda riunione della commissione per l’esame delle irregolarità (29/02/2016)e l’apposizione del visto del capo dipartimento era giustificato dalla condivisibilenecessità di assicurare, nell’ambito di un procedimento particolarmentecomplesso nel suo genere, per essere scaturito dalle sollecitazioni della BCE edalla documentazione da questa inviata all’autorità di vigilanza nazionale) “lacompletezza dell’istruttoria e la rispondenza di ogni passaggio procedimentale aiprincipi posti dalla legge a presidio della legalità dell’azione dell’amministrazione,in termini di totale autonomia e indipendenza rispetto alla BCE, potendo quindiconvenirsi sulla circostanza che l’accertamento si sia perfezionato il 6 luglio2016, con l’apposizione del citato visto”. La sentenza impugnata, pertanto, habene applicato il principio di diritto, più di una volta espresso da questa S.C.(Cass. nn. 4820/2019 e 29594/2023), secondo cui, in tema di sanzioniNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026amministrative della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, il termine di decadenza ex art. 14 della leggeData pubblicazione 08/05/2026n. 689 del 1981 per la notifica della violazione decorre dall’apposizione del vistodel direttore centrale della vigilanza bancaria e finanziaria, suggellandosi conesso la conclusione della fase di accertamento di tutti gli elementi dell’illecito,comprensiva, altresì, della valutazione e dell’adeguata ponderazione dei datiacquisiti e degli atti preliminari. Più in generale, in tema di sanzioni delle autoritàdi vigilanza, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27242/2024, in materiaCONSOB) ha chiarito che il momento dell’accertamento, che presupponeun’attività istruttoria, non coincide con l’acquisizione del fatto nella suamaterialità da parte dell’autorità di vigilanza, ma con il completamento, ad operadell’autorità, dell’attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenzadell’infrazione. Il giudice deve solo controllare se il provvedimento sanzionatorioè stato adottato in un tempo ragionevole e, a tal fine, deve valutare la superfluitàex ante e non la congruità ex post dell’indagine amministrativa prodromicaall’adozione della sanzione (Cass. n. 32010/2024).4) Con il quarto motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art. 19,comma 3, legge n. 689 del 1981, perché la Corte d’appello di Roma avrebbenegato la decadenza del potere punitivo per superamento del termine diconclusione del procedimento sanzionatorio, opinando l’inconferenza dellanorma rispetto all’ambito delle sanzioni amministrative, e l’omesso esame difatto decisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., atteso che avrebbe omessodi valorizzare - come avrebbe dovuto in base al Regolamento di Bankitalia - ladata del deposito delle controdeduzioni del Rag. Bianchi (23.9.2016) quale diesa quo del termine di 240 giorni prescritto per la conclusione del procedimento,definito, invece, in data 29.5.2017. Il vizio di superamento del termineragionevole di durata del procedimento sarebbe stato ricavabile dalla legge n.689 del 1981, dall’art. 6 CEDU e dall’art. 41 Carta dei diritti fondamentali UE. Inparticolare, avrebbe rappresentato come un qualificato indice positivo (art. 19,comma 3, legge n. 689 del 1981) indicasse in sei mesi il periodo massimo entrocui concludere l’iniziativa repressiva. La corte d’appello, poi, avrebbe violatol’obbligo d’esame del motivo. A prescindere dalla validità del termine di 240Numero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026giorni per la conclusione del procedimento, questo sarebbe terminato in 248Data pubblicazione 08/05/2026giorni. Sarebbe stata, poi, illegittima la disposizione regolamentare della Bancad’Italia sulla conclusione del provvedimento - secondo la quale il direttorioavrebbe potuto adottare la sanzione «(…) entro 240 giorni dalla scadenza deltermine per la presentazione delle controdeduzioni da parte del soggetto che haricevuto per ultimo la notificazione della contestazione» - che considera unico iltermine per tutti i destinatari delle contestazioni.La censura è infondata.Questa Suprema Corte ha già stabilito che la formulazione finale delprovvedimento sanzionatorio, una volta rispettati i termini per la contestazioneformale, non è assoggettata dalla lex generalis (legge n. 689 del 1981) ad alcunosbarramento temporale decadenziale, salva la prevalenza di leggi speciali di parigrado (Cass. n. 9517/2018). In particolare, la legge n. 689 del 1981 prescrive,all’art. 14, un termine perentorio solo per la contestazione differita; oltre a taleindicazione temporale e all’esigenza di rispettare effettivamente il principio delcontraddittorio nel corso del procedimento amministrativo che conduceall’irrogazione della sanzione, non sussiste altra disposizione cogente in ordineal rispetto di termini endoprocedimentali, salva la disciplina della prescrizioneposta dall’art. 28 della stessa legge. Il termine di 240 giorni non ha, pertanto,natura perentoria e non può determinare decadenza dall’esercizio della potestàsanzionatoria, attesa l’inidoneità del regolamento interno a modificare ledisposizioni sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrativedettate dalla legge n. 689 del 1981 (Cass. n. 29918/2024). Va, perciò,confermato che i procedimenti sanzionatori bancari sono temporalmentesoggetti solo al termine quinquennale di prescrizione della pretesa punitivaprevisto dal citato art. 28 della legge n. 689 del 1981 e non a termini ulteriori didecadenza e/o perenzione, non introdotti dalla legge stessa (ciò renderebbeirrilevante anche la deduzione concernente i 248 giorni). Inoltre, è statopuntualizzato che, in tema di sanzioni amministrative per violazione delledisposizioni in materia di intermediazione finanziaria, avuto riguardo all’art. 21octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, gli eventuali vizi del procedimentoamministrativo previsto dall’art. 195 del TUF non sono rilevanti. Nella specie, laNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026corte territoriale ha valutato la congruità del tempo impiegato dalla BancaData pubblicazione 08/05/2026d’Italia, alla luce della specificità della vicenda, nulla impedendo di dare rilievoal decorso del termine per la presentazione delle controdeduzioni da parte delsoggetto che ha ricevuto per ultimo la notificazione della contestazione piuttostoche al momento del deposito delle controdeduzioni del ricorrente.Quanto al profilo che interessa l’art. 19, comma 3, della legge n. 689 del1981, l’obbligo di emettere il provvedimento nel termine di sei mesi dalsequestro, ex art. 19 legge n. 689 del 1981, incide esclusivamente sull’efficaciadella misura cautelare (Cass. n. 18060/2007). Le considerazioni svolte rendono,quindi, prive di pregio le questioni relative alla Carta EDU e alla Carta dei dirittifondamentali UE. La corte territoriale, avendo applicato i menzionati principi, ha,in conclusione, risposto in maniera adeguata a ogni contestazione del ricorrente.5) Con il quinto motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art. 5 d.lgs. n.72 del 2015, come interpretato alla luce dell’art. 7 CEDU, degli artt. 49, par. 1,e 52, par. 5, della Carta dei diritti fondamentali UE, perché la Corte d’appello diRoma avrebbe ritenuto non fondata la già prospettata questione di illegittimitàcostituzionale dell’art. 6 d.lgs. n. 72 del 2015 e dell’ivi contenuta previsione cheesclude la retroattività della disciplina più favorevole a (presunti) illeciti compiutianteriormente alla sua entrata in vigore. L’art. 5 d.lgs. n. 72 del 2015escluderebbe la punizione amministrativa delle persone fisiche, indicando nellasocietà il destinatario della sanzione: esso avrebbe dovuto trovare applicazionein quanto lex mitior rispetto a quella in vigore al verificarsi delle condottesanzionate e la sua immediata applicabilità avrebbe dovuto imporsi attesal’incostituzionalità dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 72 del 2015. Il trattamentomigliorativo sarebbe risultato evidente dalla lettura dell’art. 144 ter TUB.Richiama l’intervento della Consulta che avrebbe dichiarato illegittimo l’art. 187sexies TUF e la misura della confisca obbligatoria (Corte cost., 10.5.2019, n.112), nella parte che aveva riguardo non al “profitto” della condotta di insidertrading, ma al prodotto dell’illecito e ai beni utilizzati per commetterlo, poichécosì sarebbe venuta meno la differenza tra la sanzione delle condotte marketabuse e quelle oggetto delle sanzioni qui contestate.Numero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026La censura è infondata.Data pubblicazione 08/05/2026Innanzitutto, si richiamano i principi esposti nell’esame del motivo secondo,ove si è negata la natura penale delle sanzioni in questione. Questa Corte ha giàescluso che le sanzioni irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ai sensi degli artt. 144 e ss.del d.lgs. n. 385 del 1993 (nella formulazione anteriore alle modifiche di cui ald.lgs. n. 72 del 2015) nei confronti di soggetti che svolgono funzioni di direzione,amministrazione o controllo di istituti bancari abbiano natura penale e risultino,perciò, incompatibili con le garanzie riservate ai processi penali dall’art. 6 CEDU,agli effetti, in particolare, della violazione del ne bis in idem tra sanzione penaleed amministrativa inflitta per i medesimi fatti (cfr. Cass. n. 20689/2018; Cass.n. 10459/2019; Cass. n. 16517/2020; Cass. n. 29918/2024). In conseguenza,è stata correttamente esclusa l’operatività del principio di retroattività della lexmitior, con conseguente manifesta infondatezza della questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 72 del 2015, per contrasto con gliartt. 3 e 117 Cost., nella parte nella quale questa norma non prevedel’applicazione a tali sanzioni del principio del favor rei, non sussistendo unaregola generale di applicazione della legge successiva più favorevole agli autoridegli illeciti amministrativi (Cass. n. 17209/2020). Pertanto, è stata esclusal’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 72 del 2015 perchéil principio penalistico del favor rei non si estende, in assenza di una specificadisposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative, che risponde,invece, al distinto principio del tempus regit actum (Cass. n. 12243/2025).6) Con il sesto motivo il ricorrente prospetta la nullità della sentenza, inrelazione all’art. 112 c.p.c., per avere la corte capitolina omesso di considerareil motivo che censurava la violazione e falsa applicazione dell’art. 144 quaterTUB nella quantificazione della sanzione. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia avrebbe applicato icriteri dell’art. 11 legge n. 689 del 1981 e non quelli dell’art. 144 quater TUB.La censura è inammissibile, in quanto la corte d’appello ha valutato laquestione della congruità della sanzione. Eventualmente, è il ricorrente cheavrebbe dovuto allegare quale profilo indicato dall’art. 144 quater TUB nonsarebbe stato considerato. Inoltre, dalla lettura della sentenza non emerge cheNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026il giudice abbia consapevolmente applicato l’art. 11 legge n. 689 del 1981 e nonData pubblicazione 08/05/2026il menzionato art. 144 quater TUB.7) Con il settimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 18, par.5, Reg. UE n. 1024/2013, dell’art. 23 Cost. e dell’art. 1 legge n. 689 del 1981perché la Corte d’appello di Roma avrebbe reputato correttamente esercitato ilpotere punitivo della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, in assenza di un accertamento istruttorioproprio e sulla base di un’ispezione della BCE relativa a fatti per cui la stessa eracarente, in assoluto, di poteri di natura pubblicistica e che era a lui inopponibile.Sostiene di avere censurato il provvedimento in quanto la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia loavrebbe assunto sul presupposto dell’assoluta correttezza e opponibilitàdell’accertamento svolto dalla BCE nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza,cui non aveva potuto partecipare. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, pur procedendo all’avvio diun proprio autonomo procedimento sanzionatorio su impulso della BCE, avrebbeomesso di sottoporre al contraddittorio gli accertamenti di questa.La censura è infondata.In primis, la corte d’appello afferma che l’intero rapporto ispettivo è statomesso a disposizione del ricorrente. Ne deriva che il contraddittorio con la Bancad’Italia è stato garantito. Inoltre, nulla vieta alla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia di avvalersi dellerisultanze dell’attività ispettiva della BCE. In ogni caso, in sede procedimentaleil Bianchi ha potuto difendersi dal rapporto de quo. Non risulta, poi, che il giudicedell’opposizione abbia reputato intangibile l’accertamento della BCE.8) Con l’ottavo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 24 leggen. 262 del 2005, come interpretato sulla base dell’art. 41 della Carta europeadei diritti fondamentali e dell’art. 6 CEDU perché la Corte d’appello di Romaavrebbe negato la compressione del diritto di difesa dinanzi al diniego dellaBanca d’Italia di accesso a documenti amministrativi e all’utilizzo didocumentazione in lingua straniera non tradotta e solo parzialmente trasmessa.Inoltre, l’assenza di limitazioni in punto di richieste istruttorie sarebbe stata unadelle precondizioni per ritenere di full jurisdiction il processo nel quale eraeffettuata la revisione della determinazione punitiva impugnata.Numero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026La censura è infondata.Data pubblicazione 08/05/2026Come rilevato dalla corte territoriale, il documento del quale il ricorrentecontesta la mancata ostensione non è stato inserito tra gli atti del procedimentosanzionatorio. Quanto alla lingua inglese, la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, sempre per il giudicedel merito, ne avrebbe garantito la traduzione e, comunque, il ricorrente nonavrebbe indicato gli atti dei quali gli sarebbe stato precluso l’esame.9) Con il nono motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art. 3 legge n.689 del 1981, come interpretato alla luce dell’art. 6 CEDU, dell’art. 48 Carta deidiritti fondamentali UE, nonché dell’art. 7, comma 10, d.lgs. n. 150 del 2011 peressere stato disatteso il principio di presunzione di innocenza, ritraibile dadisposizioni domestiche, dalla CEDU e dalla Carta di Nizza.La censura è infondata.In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni inmateria di intermediazione finanziaria, l’opposizione prevista dall’art. 195 deld.lgs. n. 58 del 1998 dà luogo, non diversamente da quella di cui agli artt. 22 e23 della legge n. 689 del 1981, a un ordinario giudizio di cognizione, nel qualel’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria è a caricodell’Amministrazione che è tenuta, pertanto, a provare la condotta illecita.Siffatta prova può essere offerta anche con presunzioni semplici che, nel caso diillecito omissivo, pongono a carico dell’intimato l’onere di dimostrare di averetenuto la condotta attiva richiesta, ovvero della sussistenza di elementi cherendano inesigibile tale condotta (Cass., SU, n. 20930/2009). Infatti, nell’illecitoomissivo di pura condotta, il legislatore individua una serie di fattispecie,destinate a salvaguardare procedure e funzioni e incentrate sulla mera condotta,secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, e il giudizio di colpevolezza(soprattutto) nei confronti di soggetti che svolgono funzioni di direzione,amministrazione o controllo di istituti bancari è ancorato a parametri normativiestranei al dato psicologico: è sufficiente la prova dell’elemento oggettivodell’illecito comprensivo della suità della condotta inosservante, in assenza dielementi che comportino l’inesigibilità della condotta o l’imprevedibilitàdell’evento (Cass. nn. 9546/2018 e 16517/2020). Così intesa la presunzione diNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026colpa non contrasta con gli artt. 6 CEDU e 27 Cost. anche ove la sanzione abbiaData pubblicazione 08/05/2026natura sostanzialmente penale in quanto afflittiva (Cass. n. 1529/2018).La sentenza ha messo in luce come il ricorrente avesse omesso di agire inmodo informato e di ricondurre ad unità l’intera gestione della bancanell’esercizio dei suoi poteri gestori e ha evidenziato l’esistenza di un principio dicorresponsabilità dei consiglieri rispetto alle condotte, commissive o omissive, dicompetenza del CDA. Ha stigmatizzato il contegno inerte del ricorrente che, inmaniera negligente, non avrebbe adempiuto agli obblighi di vigilanza gravantisugli amministratori di società bancarie. Non ha trovato spazio, quindi, unapresunzione di colpevolezza, ma i comuni principi sulla responsabilità per colpa,accertata in base alla tipologia di condotta, principalmente omissiva, delricorrente e alla sua elevata qualifica professionale.10) Con il decimo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di fattodecisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la Corte d’appello diRoma giudicato sulla base della c.d. presunzione di colpevolezza ritraibiledall’art. 3 legge n. 689 del 1981, omettendo di valorizzare il limite all’operaredella stessa, quale individuato nella giurisprudenza della Suprema Corte,connesso alla circostanza - pacifica in casu - dell’occultamento della propriacondotta illecita da parte di un gruppo di dirigenti al livello di Direzione Generale.Con il dodicesimo motivo il ricorrente contesta l’omesso esame di fattodecisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la Corte d’appello diRoma ritenuto comunque irrilevante l’attività dolosa dell’alta dirigenza dellaBanca ad escludere la colpa in capo al ricorrente. Contesta la fondatezza dellasanzione comminatagli opponendo anche l’esimente della buona fede,rappresentando come i fatti indicati integrassero l’esistenza di una situazione diincolpevole affidamento. L’esclusione della buona fede sarebbe stata compiutadal giudice del merito “prendendo per buone” le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia.Sarebbe stato posto a carico degli amministratori delle banche un obbligoassoluto di prevenire ogni scorrettezza, anche se agli stessi in assolutoimpercepibile e non individuabile con i mezzi individualmente messi a lorodisposizione dall’ordinamento, che coincidevano con il solo potere di richiedereNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026Data pubblicazione 08/05/2026informazioni, agli organi della banca, tramite il loro presidente. Non si sarebbetenuto conto del fatto decisivo che il sistema dei controlli della [OSCURATO:PERSONA] avevafunzionato e solo la cattiva condotta del funzionario di vertice di quel sistemaavrebbe fatto sì che le trame dell’alta dirigenza, rigorosamente tenute occulte alCDA, non arrivassero all’attenzione degli organi amministrativi e di controllo.Con il tredicesimo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di fattodecisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la Corte d’appello diRoma ritenuto comunque irrilevante, ai fini dell’esclusione della colpa, il fattoche, per regolamentazione interna di BPVi, le domande di acquisto di azioni equelle di vendita delle stesse erano vagliate preventivamente dal comitato soci,organismo interno composto da consiglieri di amministrazione non delegati concui cooperavano addetti all’ufficio soci della stessa banca. La sua assenza dicolpa - rispetto all’intercettazione delle dinamiche di vendita ed acquisto di titolidella banca - sarebbe confermata dalla regola interna che prevedeva che lerichieste di acquisto e vendita dei titoli fossero vagliate, prima di ogni CdA in cuivenivano deliberate, dal comitato soci: organo appositamente delegato echiamato a verificare la compatibilità delle operazioni richieste con lo statuto ele altre discipline definite da BPVi in sede di autorganizzazione. Ribadiscel’obiettiva inesistenza di indici d’allarme e l’oggettiva impossibilità per gliamministratori non delegati di ricomporre ad unità una serie di atti eterogenei,contrari alla legge ed alle stesse regole interne della società. [OSCURATO:PERSONA] d’Italiaavrebbe data per dimostrata l’esclusiva finalizzazione di qualunquefinanziamento all’acquisto o sottoscrizione di azioni BPVi e trascurato che taleproprie. Non varrebbe richiamare, ai fini della conoscenza del fenomeno dei“finanziamenti correlati”, la scoperta delle lettere di garanzia o di riacquisto.Con il diciassettesimo motivo il ricorrente contesta l’omesso esame di fattodecisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., perché la Corte d’appello di Romaavrebbe ritenuto colposa la sua condotta in riferimento alle censure per nonavere intercettato ed impedito il fenomeno dei c.d. “ristorni” e non essersidi sistemi di controllo interno idonei ad evitare quelle operazioni diNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026Data pubblicazione 08/05/2026remunerazione dei soci. Contesta gli addebiti mossi sulla base del finding 9 delrapporto di BCE. Sarebbe stato impossibile per un consigliere privo di delegheverificare la causale delle operazioni contestate, tutte formalmente autorizzate,compiute nel corso dell’ordinaria attività d’impresa, di importo limitato e maisegnalate dalle strutture di controllo interno. Il giudice del merito avrebbeomesso di considerare la circostanza che la concessione di storni era parte di unpiù ampio disegno occulto concertato dalla dirigenza della società ed attuatotramite il compimento di singoli atti d’impresa, concepiti in modo tale da nonessere intercettati dai sistemi di controllo. Le necessarie verifiche avrebberodovuto essere compiute, rispettivamente, dalla funzione di audit e dalla societàincaricata della revisione del bilancio. A fronte di un’impossibilità di conoscenzadel fenomeno, nulla avrebbe potuto essere contestato agli amministratori prividi deleghe, che furono informati dell’anomalia solo nella riunione del 9.6.2015.Con il diciottesimo motivo il ricorrente contesta l’omesso esame di fattodecisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., perché la corte d’appello avrebberitenuto colposa la sua condotta in riferimento alle censure di non essersi attivatoper la predisposizione di procedure di monitoraggio degli impieghi di risorse diBPVi in fondi comuni di investimento, e per non avere riscontrato termini emodalità di verifica dell’andamento degli investimenti c.d. “in monte”, ancheprevia limitazione delle deleghe conferite dal CDA al cessato D.G. di BPVi Dr.Sorato. Contesta gli addebiti mossigli sulla base del finding 11 del rapporto diBCE e censura che la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia gli abbia imputato di avere autorizzatol’investimento di risorse della [OSCURATO:PERSONA] in fondi comuni d’investimento “chiusi” didiritto straniero, e di non avere ben monitorato composizione e andamento delleindicate immobilizzazioni, anche stante l’ampia delega conferita al D.G. Sorato.Con il ventesimo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di fattodecisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., perché la Corte d’appello di Romaavrebbe ritenuto colposa la sua condotta in riferimento alle censure relative alc.d. portafoglio strategico, ove non sarebbe stata rilevata l’operatività di undirigente della banca (direttore finanza), in difetto di apposita delega delDirettore Generale, investito della gestione di tale comparto di risorse di BPVi.Contesta gli addebiti mossi sulla base del finding 13 del rapporto della BCE eNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026Data pubblicazione 08/05/2026censura la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia gli abbia ascritto di non avere rilevatoche gli investimenti erano compiuti dal Vice-Direttore generale in assenza di unadelega formale, e di avere mantenuto una società inutile ubicata nella repubblicairlandese. L’attività del Direttore finanza non sarebbe stata conoscibile dal CDA,che era informato dell’andamento degli investimenti dal Direttore Generale edalle strutture e comitati interni di gestione.Le censure, che possono essere trattate insieme, stante la strettaconnessione, sono infondate.Innanzitutto, si tratta di circostanze esaminate dal giudice del merito inmaniera completa.Venendo all’esame delle specifiche situazioni dedotte, in ordineall’organizzazione interna dell’istituto si rileva che, premesso quanto già detto,la corte territoriale ha sottolineato l’esistenza di un dovere dell’amministratoredi conoscere a fondo l’attività sociale. Il fatto che certe condotte, gravementenegligenti e pregiudizievoli per la banca, fossero state poste in essere nel tempo,senza che fosse stata possibile la loro emersione, palesava le gravi carenze della“manualistica” delle procedure e delle funzioni e dei controlli interni della banca,“rimaste le prime del tutto inattuate e privati i secondi di ogni reale efficacia”.Proprio dalle difese dell’opponente emergeva che egli non aveva controllato némonitorato l’esercizio delle deleghe, come si evinceva pure dalla nascita di“meccanismi di azione rimasti sconosciuti agli altri consiglieri”. In pratica,l’azione disonesta di alcuni elementi della banca sarebbe conseguita all’inerziacolpevole del ricorrente e alla sua incapacità di agire professionalmente perprevenirla o, comunque, scoprirla. La corte territoriale ha chiarito, quindi, intermini generali, che agire in modo informato costituisce il tipico comportamentodel diligente amministratore, con la conseguenza che non opera correttamenteil consigliere che ritenga assolto il proprio compito una volta che siano stateredatte le procedure per l’operatività delle singole funzioni. Ha precisato che ilricorrente aveva il dovere di porsi “nelle condizioni di apprezzare se le singolefunzioni (audit, ecc.), operassero in modo corretto e virtuoso”. Coerentemente,è giunto alla conclusione che la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia aveva messo in evidenza i segnalidi allarme che avrebbero dovuto allertare i consiglieri privi di deleghe e indurli,Numero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026Data pubblicazione 08/05/2026in adempimento del dovere di agire in modo informato, ad attivarsi sollecitandoe pretendendo i necessari approfondimenti. La motivazione è, dunque, completae logica, considerato che la corte territoriale ha bene messo in luce che l’operatodel cessato direttore generale e dei suoi sodali non poteva costituire un fattoesimente da responsabilità. Infatti, la banca aveva erogato finanziamenti,direttamente o tramite la propria controllata irlandese BPV [OSCURATO:PERSONA], al fine di consentire a clienti la sottoscrizione di capitale sociale in occasionedegli aumenti di capitale 2013 e 2014 e per l’acquisto di azioni sul mercatosecondario. Ciò era avvenuto pagando la banca un “prezzo” per talisottoscrizioni, consistito o in un rendimento minimo garantito o impegnandosi labanca a riacquistare le azioni o in storni di addebiti. In tal modo, il capitale avevasubito decurtazioni rispetto alla normativa prudenziale, essendo evidentementenon del tutto corrispondente al valore espresso in cifre, bensì in parte“annacquato” perché sottoscritto con danaro della banca medesima. Quanto alproblema degli storni e dei finanziamenti, la sentenza impugnata sottolinea comeil ricorrente avrebbe potuto quantomeno verificare a campione la contabilità,provveduto a controllare detti finanziamenti, almeno i più consistenti, atteso cheaveva concepito in maniera burocratica il controllo sull’ingresso di nuovi soci el’aumento della partecipazione azionaria di quelli già presenti. Il giudice delmerito ha, poi, affermato che siffatti storni ben potevano essere individuatitramite le competenze che in concreto la banca riconosceva sui conti correnti osui conti di deposito. Peraltro, il sistema di finanziare clienti a fini di aumento dicapitale costituiva quasi un esempio di scuola di cattiva gestione dell’impresabancaria, poiché conduceva ad esporre il capitale sociale non corrispondente aquello nominale; cosicché il componente del CDA, necessariamente dotato didiligenza professionale, doveva sapere “a priori” che, essendo ciò possibile,doveva svolgere tutti i propri doveri al fine di informarsi se ciò avvenisse, perpoi concorrere a porre in essere le necessarie contromisure. L’agire informatodell’amministratore si coniugava al dovere di svolgere il proprio incarico con ladiligenza professionale propria dell’attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.)e, quindi, al dovere di conoscere a fondo l’attività sociale, al fine di improntareNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026la propria attività all’interno del CDA alla migliore, sana e più prudente gestione.Data pubblicazione 08/05/2026Il fatto (attraverso il sistema c.d. dei due conti o attraverso altre modalità cheasseritamente sfuggivano ai controlli ordinari) che queste condotte, gravementenegligenti e pregiudizievoli per la banca, fossero state poste in essere nel tempo,senza che fosse stata possibile la loro emersione, descriveva plasticamente legravi carenze della “manualistica” delle procedure e delle funzioni e dei controlliinterni della banca, rimaste le prime del tutto inattuate e privati i secondi di ognireale efficacia.11) Con l’undicesimo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2392, comma 1, c.c., nonché dell’art. 53, comma 1, TUB,e delle disposizioni regolamentari di attuazione adottate da [OSCURATO:PERSONA] d’Italia con lecircolari n. 285 del 17.12.2013 e n. 263 del 27.12.2006, nel testo applicabileall’epoca dei fatti, per avere la sentenza impugnata ritenuto di potere formulareun giudizio d’imputazione di omissioni al ricorrente, pretermettendo laconsiderazione di quelle che - a norma di legge e regolamento - erano le effettivefacoltà di controllo del CDA e dei suoi componenti sulla struttura aziendale diuna [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Roma avrebbe respinto il motivo di censurarelativo alla violazione dell’art. 3 legge n. 689 del 1981, affermando chel’imputabilità di una responsabilità omissiva del ricorrente sarebbe derivata diper sé dalle indicazioni della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia. Il ricorrente evidenzia come - aprescindere dall’assenza assoluta di indici d’allarme percepibili - la difficoltà diintercettare elementi di sospetto sarebbe stata resa insormontabile dalla correttadomestica, che allontanava ulteriormente il consigliere d’amministrazione privodi deleghe dalla concretezza della dinamica aziendale. Vi erano state operazionisotterranee, svincolate da ogni forma di controllo, riconducibili ai massimi verticiaziendali. Con la sua impostazione, la Corte d’appello di Roma avrebbe violatole disposizioni che regolavano, in generale, gli obblighi degli amministratori disocietà complesse, ricavandone un aggravamento ingiustificato. Il giudice delmerito avrebbe ritenuto sussistere un dovere impossibile di svelamento dieventuali finalità illecite dei dipendenti della banca, pur se dissimulate eNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026realizzate con un complesso di atti formalmente leciti. Avrebbe, però, trascuratoData pubblicazione 08/05/2026le stringenti regole dei rapporti tra organi fissate dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia in forzadella delega ex art. 53, comma 1, TUB e, da ultimo, la circostanza che laprestazione di servizi d’investimento era attività ulteriore cui poteva accedere labanca, ma la cui organizzazione era sempre caratterizzata dalle prescrizionibancarie. Omettendo di considerare la normativa regolamentare, contenuta nellecircolari della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia n. 285 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e n. 263 del 27.12.2006, ilCollegio avrebbe trascurato l’esistenza di norme specifiche che escludevano acarico degli amministratori privi di delega l’onere di controllare l’attivitàcomportamentale delle strutture e impedivano che potesse concepirsi a talproposito una colpa omissiva, agevolativa dell’atto doloso altrui.Con il quattordicesimo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2441 c.c., nella parte ove la Corte d’appello di Romaavrebbe respinto la censura di illegittimità del provvedimento sanzionatorio pernon essere stata correttamente determinata l’entità del sovrapprezzo delle azionidi nuova emissione di BPVi. Richiama a sostegno della sua posizione leconclusioni contenute nella stima del valore delle azioni BPV eseguitadall’esperto esterno indipendente, prof. Bini, da lui reputata assolutamentecorretta. Contesta l’addebito mossogli dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia sostanzialmente pernon avere concorso, nell’ambito del CDA, a definire il corretto sovrapprezzo delleazioni di nuova emissione, affidandosi all’opera di un esperto di chiara fama cheavrebbe proposto un’entità discutibile della somma tesa a compensare gliazionisti della privazione del diritto d’opzione. L’ordinamento, però, nonimporrebbe al CDA di fissare un sovrapprezzo “giusto”, ma, più semplicemente,di non definire un sovrapprezzo d’entità tale da non tradursi in una compressionedel “peso” dei soci esistenti, privandoli della loro normale prerogativa dimantenere invariato il “peso” della partecipazione nonostante l’aumento dicapitale. Il ricorrente ribadisce come non vi sia nel diritto positivo un obbligo diproceduralizzare l’individuazione di tale entità da sottoporre all’assemblea deisoci per la sua definizione (ex art. 2441 c.c.), neanche alla luce dei doveri digestione e della necessaria conduzione con prudenza dell’incarico, Nega che gliamministratori delle spa abbiano l’obbligo, in caso di aumento di capitale socialeNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026Data pubblicazione 08/05/2026con privazione del diritto d’opzione, di evitare che i nuovi soci possanobeneficiare delle riserve non distribuite e degli altri valori rimasti nel patrimoniosociale grazie al sacrificio dei precedenti azionisti, spettando ai nuovisottoscrittori valutare la convenienza del sovrapprezzo loro richiesto per diveniresoci. Il CDA non avrebbe, poi, avuto l’obbligo di indicare correttivi allavalutazione da parte dell’esperto, in forza della sua asserita conoscenza dellacondizione patrimoniale della banca. Infondato sarebbe, poi, il rilievo della BCEin merito al fatto del c.d. disallineamento esistente tra il rendimento implicitodell’azione e la redditività ordinaria della banca e alla circostanza dell’incoerenzadel prezzo dell’azione utilizzato anche per stabilire quello da applicare in altriaumenti di capitale del 2014, con particolare riguardo alla stima di taluni fattorichiave (costo del capitale, coefficiente beta e ratios patrimoniali). Privo di valoresarebbe pure il rilievo di BCE secondo cui il CDA non avrebbe tenuto in debitaconsiderazione i segnali d’allarme individuabili nelle generali svalutazioni degliavviamenti effettuati dagli operatori del sistema bancario. In ogni caso, quantoposto in essere dalla banca sostanzierebbe un’azione insindacabile nel merito,giacché non potrebbe mai essere imputato agli esponenti aziendali, a titolo diresponsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico.Tale valutazione atterrebbe alla sfera dell'opportunità e potrebbe rilevare solocome giusta causa di revoca dell'amministratore dalla carica, e non come fontedi responsabilità. Sarebbe infondata, altresì, la censura in merito alla mancataconsiderazione di un correttivo per tenere conto della illiquidità delle azionidipendente dalla capacità della banca di evadere prontamente le richieste dirimborso attraverso l’uso del fondo azioni proprie.Con il quindicesimo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2392, comma 1, c.c., perché la corte d’appello avrebberitenuto fondato l’addebito di violazione delle norme prudenziali che impedisconodi considerare il capitale finanziato nel patrimonio di vigilanza, al fine di garantirela stabilità degli intermediari. Impugna la deliberazione punitiva per quantoconcerne la censura mossa da [OSCURATO:PERSONA] d’Italia relativamente ai finding 3, 4 e 5 delrapporto di BCE, concernenti la c.d. pratica dei “finanziamenti baciati”, nonindividuabile dal singolo consigliere d’amministrazione privo di deleghe, attesaNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026l’attenta dissimulazione della stessa, realizzata dal personale della banca. NonData pubblicazione 08/05/2026sarebbe dato rinvenire l’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo,costituito dalla colpa, che, peraltro, non sarebbe mai stata dimostrata. Affermache non sarebbe dato trarre, dalla disciplina sui finanziamenti legittimamenteconcessi in sede di acquisto delle azioni proprie di BPVi, le cui regole venneroosservate con l’aumento di capitale da 100 milioni di euro del 2013, un obbligodi predisporre analoghe misure per il caso di finanziamenti occulti ignoti al CDA.Non vi sarebbe stato spazio per affermare una responsabilità omissiva, perché,contrariamente a quanto prevede l’art. 2392, comma 2, c.c., non vi sarebbestata - nel caso in esame - la possibilità di affermare la notorietà degli indici diallarme, la cui conoscenza avrebbero dovuto indurre all’attivazione e, quindi,all’adozione di misure di prevenzione, contenimento o correzione. Le stesseautorità di vigilanza non giunsero agevolmente allo svelamento di quanto orditodal cessato Direttore Generale di BPVi - Dr. Sorato -, ma vi impiegarono diversimesi, e vi riuscirono avvalendosi di mezzi istruttori di cui il singoloamministratore privo di deleghe non disponeva. Il fenomeno della “generica”correlazione tra finanziamenti ed acquisto o sottoscrizione di azioni non sarebbestato conoscibile neppure dai consiglieri d’amministrazione non esecutivi chepartecipavano, rispettivamente, al comitato soci ed al comitato fidi, attesa ladiversa funzione e composizione dei due organismi interni e le peculiarità concui venne attuato il c.d. piano di correlazione tra finanziamenti ed acquisti.Con il sedicesimo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2392, comma 1, c.c., dell’art. 53, comma 1, TUB e delledisposizioni regolamentari di attuazione adottate da [OSCURATO:PERSONA] d’Italia con le circolarin. 285 del 17.12.2013 e n. 263 del 27.12.2006, nel testo dell’epoca dei fatti, peravere la sentenza impugnata formulato nei suoi confronti un giudiziod’imputazione di omissioni per le ipotizzate carenze riguardanti la mala gestiodel Fondo acquisto azioni proprie e delle richieste di vendita delle azioni da partedei soci, con mancato rispetto dell’ordine di presentazione temporale delledomande. Contesta gli addebiti mossigli sulla base dei findings 6-7 e dell’annex2 del rapporto di BCE, e censura l’applicazione di una sanzione, a titolo di colpaomissiva, per non avere predisposto un adeguato sistema organizzato diNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026Data pubblicazione 08/05/2026transazioni che garantisse l’ordinata evasione delle richieste di riacquisto diazioni proprie, che i soci inviavano alla stessa BPVi. Il ricorrente, in particolare,critica la fondatezza dell’addebito, evidenziando come non esistesse alcunobbligo giuridico della [OSCURATO:PERSONA] di riacquistare le proprie azioni, e come, d’altrocanto, la richiesta dei soci non innescasse un dovere di riacquisto in capoall’emittente che, come tale, non era tenuta a garantire la liquidità del titolo ondeassicurare ai sottoscrittori un diritto d’uscita. Ulteriormente ricorda come lostesso statuto di BPVi facoltizzasse l’impresa al riacquisto d’azioni proprie, neilimiti consentiti dalla disciplina positiva. Rappresenta, quindi, come neppure inastratto potesse discutersi di un mercato secondario del titolo BPVi, in quanto leazioni d’interesse non erano state ammesse alla negoziazione in alcun mercatoregolamentato, né erano trattate in altre piattaforme telematiche, idonee adagevolarne i trasferimenti, come evidenziato nei vari prospetti informativipubblicati dalla banca. Ribadisce come nessuna società di capitali - e tanto menole società bancarie - sia tenuta al riacquisto delle azioni proprie e, dunque, comela richiesta dei soci non generi obblighi. Ne deriva, quindi, che non si puòannoverare tra i compiti collegiali degli amministratori (art. 2381, comma 3, c.c.)quello di predisporre procedure “strutturate e protette” di riacquisto delle azioniproprie e che, dunque, una tale carenza non potrebbe essere imputata esanzionata a titolo di omissione dei doveri propri del ruolo gravante su ciascunodi loro. Errerebbe, poi, la corte d’appello a ipotizzare vi sia un generico principiodi “adeguatezza dell’assetto organizzativo” della banca, che vorrebbe che questafosse in grado di garantire la “legittima aspettativa dei soci”. Non vi sarebbestata diposizione o principio che imponesse all’emittente (nel caso a BPVi), “inassenza di una “quotazione”, la gestione sana e prudente del rischio di liquidità.Il ricorrente critica l’affermazione, presente nella sentenza impugnata, per laquale sarebbe pacifico che, per rischio di liquidità, si intenda «l’incapacità dellabanca di far fronte tempestivamente e in modo economico agli obblighi dipagamento nei tempi contrattualmente previsti».Con il ventunesimo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2392, comma 1, c.c., nonché dell’art. 53, comma 1, TUB,e delle disposizioni regolamentari di attuazione adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia conNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026le circolari n. 285 del 17.12.2013 e n. 263 del 27.12.2006 nel testo applicabileData pubblicazione 08/05/2026all’epoca dei fatti, per avere la sentenza impugnata ritenuto di potere formulareun giudizio d’imputazione di omissioni e negligenza del ricorrente relativamentealla formulazione e struttura di contratti derivati stipulati dalla dirigenza dellabanca a copertura di rischi d’impresa. Contesta gli addebiti mossigli sulla basedel finding 20 del rapporto della BCE e censura la circostanza che la Bancad’Italia gli avesse imputato, come componente del CDA, di non avereadeguatamente monitorato le strutture dei contratti derivati, perfezionati agaranzia dei rischi finanziari ai quali era esposta la banca, accettando ilmantenimento di politiche contrattuali non rigorosamente in linea con leprospettive di evoluzione del mercato e giustificate sulla base di scelte discenario non condivise dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia. L’opponente evidenzia l’assenza diprofili di responsabilità per non essere compito dell’amministratore privo dideleghe quello di controllare le modalità della definizione di ciascun derivato eper il fatto che la scelta sui derivati, in termini di struttura e composizione, risultain sé altamente opinabile, dipendendo da una serie di variabili fungibili che necondizionano gli sviluppi e l’utilità. Prospetta che, comunque, le strutture dicontrollo non avrebbero indirizzato al CDA segnalazioni o rilievi critici.Le censure, trattate insieme, stante la connessione, sono infondate.La sentenza impugnata sottolinea come il ricorrente avrebbe potutoquantomeno verificare a campione la contabilità, atteso che gli storni erano tuttitracciabili, e come non abbia neppure provveduto a controllare i finanziamenti,come minimo i più consistenti. Avrebbe concepito in maniera burocratica ilcontrollo sull’ingresso di nuovi soci e l’aumento della partecipazione azionaria diquelli già presenti. Indimostrato è rimasto l’avvenuto adempimento delleprescrizioni contenute nelle citate circolari. La stessa condotta del responsabiledella struttura ispettiva interna prova, per la corte territoriale, l’incapacità delsistema di controlli, del quale il ricorrente era parte, di intercettare le irregolarità.Si evidenzia, poi, che il ricorrente chiede a questa Suprema Corte unasostanziale rivalutazione del contenuto della documentazione agli atti, in primisdella perizia c.d. Bini, il che è, in questa sede, inammissibile. La decisione inNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026esame, comunque, segue la scia della giurisprudenza di questa Corte (tra leData pubblicazione 08/05/2026altre, Cass. nn. 32010/2024, 29918/2024, 8581/2024, 24491/2022,19556/2020, 16517/2020 e 16587/2016, anch’esse in materia di responsabilitàdi consiglieri di enti creditizi) ed è conforme al principio di diritto per il quale «intema di sanzioni amministrative previste dall’art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993,l’obbligo imposto dall’art. 2381 ultimo comma c.c. agli amministratori dellesocietà per azioni di “agire in modo informato”, comporta che il consigliere nonesecutivo risponda non dell’inadempimento degli specifici doveri gravanti suisoggetti titolari di poteri di gestione (amministratori delegati, direttori generali)o delle funzioni aziendali di controllo (compliance, risk management, internalaudit), ma dell’inosservanza dei doveri che, anche in base alla normativasecondaria del settore bancario, incombono sui componenti del consiglio diamministrazione, come quello di approntare strumenti organizzativi in grado digarantire che il flusso delle informazioni rilevanti non si interrompa e raggiungasempre il consiglio, e quello di adoperarsi, in maniera concreta ed efficiente, alfine di garantire la completezza, la veridicità e l’efficacia funzionale dei sistemiinformativi. La violazione di questi obblighi è causa sia di una responsabilità, dinatura contrattuale, nei confronti dei soci della banca, sia di una responsabilità,di natura pubblicistica, nei confronti dell’autorità di vigilanza». Si osserva,altresì, che la corte territoriale ha ben valutato i fatti di causa alle pagine da 23a 25 della sentenza. Ha chiarito che già il solo fatto che sia stato possibile allabanca erogare finanziamenti ad una serie di clienti che poi hanno, grazie ad essi,sottoscritto - almeno in parte - gli aumenti di capitale risalenti agli anni 2013 e2014, senza che il CDA o alcuni suoi componenti se ne siano avveduti - a causadi un allegato piano segreto ed occulto - autorizzava la conclusione che il sistemadei controlli, pur se descritto di triplice livello, fosse stato del tutto inidoneo alloscopo per cui era stato costituito. Ciò era tanto più grave considerando che siera trattato di un fenomeno imponente: l’aumento di capitale 2013 era compostoda € 253 milioni con azioni di nuova emissione e da € 253 milioni con obbligazioninon scindibili e la banca aveva finanziato l’acquisto di azioni per € 136 milioni,cioè per oltre la metà; l’aumento di capitale del 2014 per € 607,8 milioni erarisultato finanziato per € 146 milioni dalla banca. Inoltre, i finanziamenti eranoNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026Data pubblicazione 08/05/2026spesso avvenuti con scoperto in conto corrente, senza alcuna garanzia e senzache alcuna delle funzioni deputate intercettasse tale grave irregolarità; il tutto,in assenza di rilievi dell’opponente e di semplice ricerca di informazioni. Anzi, laVigilanza aveva rilevato più volte la genericità delle motivazioni a base dei fidi.Ancora, non si era trattato solo di finanziamenti c.d. baciati, ove il finanziamentoera correlato alla sottoscrizione dell’aumento di capitale, ma i finanziatoriavevano ottenuto una serie di agevolazioni ulteriori, cioè un prezzo per il fattodi rendersi sottoscrittori dell’aumento di capitale, sotto forma di storni diinteressi passivi o altri debiti verso la banca, di lettere di impegno della banca ariacquistare le proprie azioni, di garanzie di rendimenti minimi garantiti. Nederivava che era ben possibile l’esame incrociato non solo di due dati (i nomi deifinanziati ed i nuovi soci sottoscrittori degli aumenti di capitale); ma anche didati ulteriori, cioè degli storni accordati e degli impegni della banca verso isottoscrittori. Peraltro, il sistema di finanziare clienti a fini di aumento di capitalecostituiva quasi un esempio di scuola di cattiva gestione dell’impresa bancaria,poiché conduceva ad esporre il capitale sociale non corrispondente a quellonominale; cosicché il componente del CDA, necessariamente dotato di diligenzaprofessionale, doveva sapere “a priori” che, essendo ciò possibile, dovevasvolgere tutti i propri doveri al fine di informarsi se avvenisse, per poi concorrerea porre in essere le necessarie contromisure. L’agire informatodell’amministratore si coniugava, infatti, al dovere di svolgere il proprio incaricocon la diligenza professionale propria dell’attività esercitata (art. 1176, comma2, c.c.) e, quindi, al dovere di conoscere a fondo l’attività sociale, al fine diimprontare la propria azione all’interno del CDA alla migliore, sana e piùprudente gestione. Il fatto (attraverso il sistema c.d. dei due conti o attraversoaltre modalità che asseritamente sfuggivano ai controlli ordinari) che questecondotte, gravemente negligenti e pregiudizievoli per la banca, fossero stateposte in essere nel tempo, senza emergere, descriveva le gravi carenze della“manualistica” delle procedure e delega funzioni e dei controlli interni dellabanca, rimaste le prime del tutto inattuate e privati i secondi di reale efficacia.Inoltre, proprio dalle difese dell’opponente circa il campo di azione talmentevasto del Sorato e di altri amministratori da riuscire a creare meccanismi diNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026Data pubblicazione 08/05/2026azione rimasti sconosciuti agli altri consiglieri, ha indotto la corte territoriale aconcludere che egli non aveva controllato, né monitorato l’esercizio delledeleghe, benché fosse un’attività doverosa per i deleganti. Stando alle stessededuzioni dell’opponente e nonostante l’operatività delle varie funzioni, solo aseguito di una controversia di lavoro tra un dipendente e la banca erano emerseevidenze circa i “finanziamenti baciati”, era stato interessato il “responsabiledella struttura ispettiva interna” che aveva eseguito alcune verifiche, omettendoperò di metterne a parte “né il CDA, né il collegio sindacale, né il comitato rischi(…). Sarebbe viceversa bastata una condotta proattiva del ricorrente, nel sensodi: a) verificare, pure a campione, la contabilità (non a caso, gli storni,avvenivano durante la normale attività d’impresa e, quindi, erano tracciabili); b)verificare i finanziamenti, quantomeno i più consistenti, e richiedere informazionisu di essi, per consentire di apprezzare alcune opacità su tali operazioni estabilire di approfondirle, in base ai tempi dell’erogazione e della sottoscrizionedelle nuove azioni. La sola genericità delle motivazioni a sostegno degliaffidamenti doveva costituire un segnale al fine di eseguire i doverosiapprofondimenti”. La Corte d’appello di Roma, pertanto, ha ritenuto di rigettarela contestazione richiamando la sua sentenza n. 2979/19 e stigmatizzando,come carenza colpevole degli amministratori, il fatto della «totale incapacità delsistema dei controlli ad intercettare gli snodi più rilevanti delle irregolaritàaccertate dagli ispettori», come quelli concernenti le procedure di collocamentodelle azioni sul mercato primario e l’andamento del c.d. mercato secondario delleazioni di BPVi. Le esposte considerazioni palesano l’assoluta inconsistenza dellacensura del ricorrente inerente ai derivati, sempre fondata su una inaccettabilederesponsabilizzazione degli amministratori.12) Con il diciannovesimo motivo il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia,in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., ove la Corte d’appello di Roma avrebbeomesso di considerare le censure relative alla sua colposa condotta, per nonavere garantito - quale componente del CDA - adeguato sostegno alle funzioniinterne di conformità (compliance) e di ispettorato (audit). Contesta gli addebitimossigli sulla base del finding 23 del rapporto di BCE, sostenendo l’inesistenzaNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026Data pubblicazione 08/05/2026delle asserite carenze nell’organizzazione, nella gestione dei rischi e nei controlliinterni. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia sostanzialmente avrebbe rimproverato agliamministratori non delegati di avere offerto un sostegno debole alle funzioniinterne di audit e compliance, istituzionalmente chiamate a fare opera dicontrollo e prevenzione. Afferma che gli amministratori non esecutivi avrebberosempre tenuto in debita considerazione l’attività delle funzioni, attivandosi al finedi agevolare e stimolare il più efficace esercizio della loro azione. Invero, tantoin sede di comitato di controllo (poi trasformato in comitato rischi), quanto diCDA, ai dirigenti delle funzioni interne di controllo (audit, compliance,management risk, dirigente preposto ai documenti contabili) sarebbe statoriservato ampio spazio per illustrare le diverse problematiche al cospetto deiconsiglieri di amministrazione, del collegio sindacale, dei dirigenti delle altrefunzioni di volta in volta interessate dalle problematiche trattate. [OSCURATO:PERSONA] di Roma avrebbe omesso di esaminare il motivo di ricorso, con ciòincorrendo in chiara violazione dell’art. 112 c.p.c.La censura è in parte inammissibile e in parte infondata.La doglianza ex art. 112 c.p.c. è priva di pregio, atteso che la corteterritoriale ha con estrema completezza esaminato l’insieme delle condotteriferibili al ricorrente, concludendo per un giudizio complessivo di fondatezzadella sanzione inflitta (si richiama quanto già scritto sopra). Inoltre, non èpossibile ipotizzare un omesso esame di un fatto. Dalla sentenza si evince, comegià prima esposto, che la violazione è ricondotta al ricorrente in ragione dellagravissima inerzia da lui palesata nell’adempimento del proprio mandato. Ciòche viene contestato non è un generico mancato sostegno, ma l’effettiva volontàdi non intervenire per rendere concreto il funzionamento di procedure di controllointerne che, senza l’attiva opera di soggetti come il ricorrente, erano destinatead avere una valenza meramente formale.13) Con il ventiduesimo motivo il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia, exart. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., con riguardo al motivo diopposizione con cui si era censurata la quantificazione delle sanzioni el’applicazione del cumulo materiale. Impugna la sanzione comminatagli,Numero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026ritenendola viziata per avere disatteso i criteri di determinazione della misuraData pubblicazione 08/05/2026punitiva e contestandone l’illegittimità assoluta, quanto meno per violazione delfondamentale principio di proporzionalità. Evidenzia la violazione delledisposizioni che presidiano alla facoltà decisionale della P.A., dato che - a frontedel suo ruolo marginale - gli sarebbe stata applicata una sanzione assai maggioredei minimi edittali indicati dalla norma punitiva. La Corte non avrebbe esaminatominimamente il motivo di impugnazione, incorrendo in inoppugnabile violazionedell’art. 112 c.p.c. L’omissione del giudice manterrebbe in vita un provvedimentonon rispettoso dell’art. 144 quater TUB, che subordinerebbe la decisione sulquantum della sanzione all’esame di tutte le circostanze rilevanti e richiederebbeuna particolare considerazione per gli elementi indicati nel comma 2.La censura è infondata.La corte territoriale ha valutato il profilo concernente l’art. 8 bis della leggen. 689 del 1981 e accertato la congruità della sanzione, motivando in manieraadeguata e senza violare i criteri di legge. Si richiama, in ogni caso, il consuetoindirizzo nomofilattico, secondo cui il giudizio sulla adeguatezza e proporzionalitàdella sanzione amministrativa è rimesso dalla legge alla discrezionalità delgiudice di merito, che ha il potere di quantificarne l’entità, entro i limiti sancitidalla disposizione applicata, allo scopo di commisurarla all’effettiva gravità delfatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi,senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, con conseguenteinsindacabilità della relativa valutazione in sede di legittimità (Cass. n.19856/2024 che menziona Cass. n. 4844/2021; Cass. nn. 5526/2020 e9126/2017; in termini, Cass. nn. 11481/2020 e 10277/2024).14) Con il ventitreesimo motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art.91 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appellodi Roma avrebbe disposto la condanna alle spese del ricorrente a vantaggio dellaBanca d’Italia, nonostante quest’ultima si fosse difesa con funzionari interni enon con avvocati del libero foro, senza, pertanto, incorrere in alcuna spesa (aldi là dello stipendio già garantito ai medesimi funzionari) per la difesa in giudizio.Numero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026Data pubblicazione 08/05/2026Non varrebbe in contrario l’argomento che la difesa sarebbe stata sostenutacomunque da un avvocato legittimamente esercente la professione forense.La censura è manifestamente infondata.Dagli atti di causa risulta che il patrocinio della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia è stato svoltoda tre avvocati e non da semplici funzionari dell’autorità di vigilanza. Incontinuità con la giurisprudenza di questa Corte, va ribadito il principio di dirittosecondo cui, qualora la P.A. sia rappresentata in giudizio non da un funzionariodelegato, ma da un difensore, ai sensi degli artt. 82 e 87 c.p.c., il dirittodell’amministrazione al rimborso delle spese di lite, ex art. 91 c.p.c., comprendeanche i relativi onorari di difesa e diritti di procuratore, ancorché detto difensoresia anche un suo dipendente, atteso che quel diritto sorge per il solo fatto che laparte vittoriosa è stata in giudizio con il ministero di un difensore tecnico (Cass.nn. 24374/2024, 23825/2023 e 16274/2022).15) Nella memoria da ultimo depositata il ricorrente chiede che il Collegio,con rinvio pregiudiziale, sottoponga alla Corte di giustizia UE alcuni quesiti alfine di verificare se le sanzioni comminate dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, ai sensi dell’art.144, TUB, siano o meno compatibili con i principi e la normativa europea (Cartadei diritti fondamentali UE, artt. 6 e 7 CEDU).L’istanza, manifestamente infondata, va respinta.Innanzitutto, è utile ricordare che l’oggetto della domanda di pronunciapregiudiziale rivolta alla Corte di giustizia deve riguardare l’interpretazione o lavalidità del diritto dell’Unione, e non (come nel caso di specie paresostanzialmente intendere il ricorrente) l’interpretazione delle norme del dirittonazionale o questioni di fatto sollevate nel procedimento principale (così C.giust., Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative allapresentazione di domande di pronuncia pregiudiziale, 2018/C 257/01, inGazzetta ufficiale dell’Unione europea del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Inoltre, per lagiurisprudenza di questa Corte «[…] non v’è diritto della parte all’automaticorinvio pregiudiziale ogniqualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesidifensive (Cass., SU, n. 14043/2016), bastando che le ragioni siano espresseNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026(Corte EDU, in caso Ullens de Schooten e Rezabek c. Belgio), ovvero impliciteData pubblicazione 08/05/2026laddove la questione pregiudiziale sia manifestamente inammissibile omanifestamente infondata (Corte EDU, in caso [OSCURATO:PERSONA] c. Italia,par. 36), ovverosia quando l’interpretazione della norma e del caso sianoevidenti (Cass., SU, n. 12067/2007). Infatti, un organo giurisdizionale di ultimaistanza non è tenuto a presentare alla Corte di giustizia una domanda dipronuncia pregiudiziale (art. 267, comma 3, TFUE), qualora esista già unagiurisprudenza consolidata in materia o qualora la corretta interpretazione dellanorma di diritto di cui trattasi non lasci spazio a nessun ragionevole dubbio(Raccomandazioni 2016. C. - 439.01, par. 6)» (Cass., SU, n. 16157/2018, inmotivazione, p. 5.5.; nello stesso senso, tra le tante, Cass. n. 14828/2018; Cass.n. 15041/2017, secondo cui il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustiziadell’Unione Europea presuppone il dubbio interpretativo su una normacomunitaria, che non ricorre allorché l’interpretazione sia auto-evidente oppureil senso della norma sia già stato chiarito da precedenti pronunce della Corte,non rilevando, peraltro, il profilo applicativo di fatto, che è rimesso al giudicenazionale). Ed anche la Corte costituzionale (sentenza n. 28 del 2010, inmotivazione al p. 6) ha ritenuto che sia da escludere il rinvio pregiudiziale allaCorte di giustizia dell’Unione europea, non «necessario quando il significato dellanorma comunitaria sia evidente, anche per essere stato chiarito dallagiurisprudenza della Corte di giustizia». A queste considerazioni si puòaggiungere che, sempre secondo la Corte di giustizia (C. giust., 06/10/1983,Cilfit e a., C-283/81; C. giust., 05/04/2016, C-689/13, [OSCURATO:PERSONA].Nello stesso senso, cfr. C. giust., 28/07/2016, C-379/15, Association FranceNature Environnement; C. giust., 06/10/2021, C-561/19), viene meno l’obbligodi rinvio pregiudiziale allorquando la corretta applicazione del diritto dell’Unioneeuropea si imponga con una evidenza tale da non lasciare adito ad alcunragionevole dubbio sulla soluzione da fornire alla questione sollevata (c.d.dottrina dell’acte clair). Non è necessario, nel caso in esame, disporre il rinviopregiudiziale alla Corte di giustizia poiché, per la giurisprudenza di legittimità(della quale si è dato conto nelle pagine precedenti), le sanzioni amministrativepecuniarie applicate dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, ai sensi dell’art. 144, TUB, per carenzeNumero registro generale 2303/2023Numero sezionale 379/2026Numero di raccolta generale 13327/2026nell’organizzazione e nei controlli interni, non sono sanzioni amministrative diData pubblicazione 08/05/2026carattere punitivo, non pongono un problema di compatibilità con le garanzieriservate ai processi penali dall’art. 6 CEDU (secondo l’interpretazione dellasentenza della Corte EDU del 04/03/2014, [OSCURATO:PERSONA] e altri c. Italia), nelsenso che non sono equiparabili, per tipologia, severità, incidenza patrimonialee personale, alle sanzioni CONSOB relative all’abuso di informazioni privilegiate(Cass. nn. 12031/2022 e 4524/2021) e alla manipolazione del mercato (Cass.nn. 17209/2020 e 24850/2019), entrambe ritenute sostanzialmente penali.16) Il ricorso è rigettato.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M- rigetta il ricorso;- condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite alla controricorrente, cheliquida in complessivi € 8.000,00 per compenso e in € 200,00 per esborsi, oltreaccessori di legge e spese generali nella misura del 15%;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 17febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco