CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 giugno 2024
Cassazione n. 27127/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale rilasciata in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Spallanzani, n. 22 ; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su separato foglio materialmente congiunto al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso gli stessi, in Roma, v. Nazionale, n. 91; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 59430/2018 (pubblicata il 25 settembre 2019); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata dai ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] D’ITALIA R.G.N. 10469/2019 C.C. 25/06/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. All’esito di accertamenti ispettivi compiuti dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia presso la [OSCURATO:PERSONA] cooperativo (con riferimento a periodi di gestione risalenti al 2010 e al 2011) a carico di tutti i ricorrenti indicati in intestazione (quali componenti del C.d.A., ad eccezione del [OSCURATO:PERSONA], ricoprente l’incarico di direttore generale), venivano loro contestate distinte violazioni attinenti: - alle carenze nella gestione e controllo dei rischi di credito e operativi; - al “mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo complessivo da parte dei medesimi”; - alle “posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all’Organo di vigilanza. Per effetto delle accertate violazioni, con apposita delibera n. 140/2015, la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia irrogava nei confronti di ciascuno degli ex componenti del disciolto C.d.A. la sanzione di euro 72.000,00 e quella di euro 48.000,00 nei riguardi del citato direttore generale. 2. Decidendo sull’opposizione formulata congiuntamente da tutti i sanzionati, la Corte di appello di Roma, nella resistenza della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, con sentenza n. 5943/2018, l’accoglieva parzialmente, ritenendo infondate tutte le censura formulate ad eccezione di quelle relativa alla contestata inattività degli opponenti con riferimento al rinnovo degli accordi con ICCREA e alla vicenda riguardante l’azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori per i quali i rilievi ispettivi non avevano trovato sufficiente riscontro. Di conseguenza, la Corte di appello rideterminava la sanzione irrogata a carico di ognuno degli ex componenti del C.d.A. della suddetta [OSCURATO:PERSONA], riducendola a quella di euro 50.000,00, in applicazione dei criteri previsti dall’art. 11 della legge n. 689/1981. 3. Avverso la citata sentenza della Corte di appello di Roma hanno proposto un congiunto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nelle già specificate qualità). Ha resistito con controricorso l’intimata [OSCURATO:PERSONA] d’Italia. I ricorrenti hanno depositato memoria. Si dà atto che, con comunicazione trasmessa telematicamente in data 3 giugno 2024, uno dei difensori dei ricorrenti, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato atto di rinuncia al mandato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, i ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 CEDU, 24 e 111 Cost., in relazione al mancato rispetto del diritto di difesa, del diritto al contraddittorio e del diritto alla piena conoscenza degli atti istruttori del procedimento sanzionatorio della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia. 2.Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25, comma 2, Cost., 7 CEDU, 14 della legge n. 689/1981 e 1.2. della “Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia” del 18 dicembre 2012, in relazione ai principi di determinatezza e tipicità dell’illecito, nonché la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, in ordine all’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi. 3.Con il terzo motivo, i ricorrenti hanno lamentato – avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, ovvero con riferimento alla mancata irrogazione di sanzioni nei confronti dell’ex consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con il quarto motivo, i ricorrenti hanno prospettato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione del principio costituzionale di eguaglianza davanti alla legge e del connesso principio di parità di trattamento (art. 3 Cost.) e la violazione, comunque, del principio di proporzionalità (art. 1, comma 1, legge n. 241/1990) e delle norme in materia di determinazione delle sanzioni amministrative (art. 11 della legge n. 689/1981). 5.Con il quinto motivo, i ricorrenti hanno denunciato – con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – un ulteriore omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero in relazione alla realizzazione della maggior parte degli obiettivi previsti dal piano di risanamento. 6.Con il sesto ed ultimo motivo, i ricorrenti hanno dedotto – in ordine all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – un altro omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo alla mancata considerazione della vicenda relativa a “[OSCURATO:PERSONA]”. 7. Osserva il collegio che, con la prima censura, i ricorrenti prospettano la questione circa la natura penale delle sanzioni loro irrogate ai sensi dell'art. 144 del TUB e, di conseguenza, lamentano il mancato rispetto, in loro danno, del principio del giusto processo di cui all'art. 6 della CEDU, per come inteso dalla giurisprudenza della Corte EDU, ed in particolare nella nota sentenza n. 18640 del 4marzo 2014 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]). La censura è manifestamente priva di fondamento, essendo ormai consolidata la giurisprudenza di questa Corte nel ritenere che "le sanzioniamministrative pecuniarie irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia ai sensi dell'art. 144 TUB, percarenze nell'organizzazione e nei controlli interni, non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle irrogate dalla CONSOB ai sensi dell'art. 187-ter TUF per manipolazione del mercato, sicché esse non hanno la natura sostanzialmente penale che appartiene a queste ultime, né pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzieriservate ai processi penali dall’art. 6 della CEDU (cfr., tra le tante Cass. n. 16313/2016, Cass. n. 463/2017, Cass. n. 4820/2019 e Cass. n. 16517/2020). Va, perciò, riaffermato in questa sede il principio alla stregua del quale il procedimento sanzionatorio di cui alla legge n. 262 del 2005 non partecipa della natura giurisdizionale del processo tipicamente inteso, che è solo quello che si svolge davanti ad un giudice, e le sanzioni applicate dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia ai sensi dell'art. 195 TUF non hanno natura penale, con la conseguenza che non è violato l'art. 6, par. 1, della CEDU, ben potendo l'incolpato esercitare tutti i suoi diritti di difesa nella successiva eventuale fase di opposizione, ove si realizza un pieno sindacato giurisdizionale, fino al vaglio di legittimità. 8. Anche la seconda censura - che rinviene, ma erroneamente (per le ragioni evidenziate in risposta al primo motivo), il suo presupposto nel dato che le sanzioni irrogate ai ricorrenti avrebbero natura penale –non coglie nel segno e va disattesa. Quanto alla determinatezza delle fattispecie sanzionabili, si rileva come la scelta compiuta dal legislatore all'art. 53, comma 1, del TUB di rinviare, anche a fini sanzionatori, a disposizioni regolamentari impartite dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, per la specificazione tanto degli obblighi imposti agli esponenti aziendali, quanto delle regole di comportamento da adottare, è stata costantemente ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte una modalità di normazione non soltanto pienamente legittima, ma addirittura necessitata dall'elevato tecnicismo della materia bancaria (cfr. , tra le tante, Cass. n. 5743/2004 e Cass. n. 23370/2018). E’ stato, perciò, univocamente stabilito che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di tipicità e di riserva di legge fissato dall’art. 1 della legge n. 689/1981 impedisce che l'illecito amministrativo e la relativa sanzione sianointrodotti direttamente da fonti normative secondarie, ma non esclude che i precetti dellalegge, sufficientemente individuati, siano eterointegrati da norme regolamentari, in virtùdella particolare tecnicità della dimensione in cuile fonti secondarie sono destinate ad operare . E’ appena il caso di ricordare che, a tal proposito, è stata, in precedenza, anche dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 23 e 97 Cost., dell'art. 144 TUB, in relazione ai precedenti artt. 51 e 53, comma 1, per violazione dell'obbligo di tipicità e determinatezza delle fattispecie soggette a sanzione amministrativa pecuniaria. Ciò perché –premesso che, in tema di sanzioni amministrative, l'art. 1 della legge n. 689/1981 non contiene, a differenza di quanto avviene per gli illeciti penali, per i quali opera il principio di stretta legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., una riserva di legge tale da escludere la possibilità di integrare il precetto sanzionatorio, avente base nella legge, mediante norme regolamentari delegate, confacenti al particolare ambito tecnico-specialistico cui si riferiscono - le norme sopra indicate non sono qualificabili come norme punitive "in bianco", atteso che i poteri della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia di emanare istruzioni e disposizioni in tema di vigilanza informativa (art. 51) e di vigilanza regolamentare (art. 53) non sono lasciati al mero arbitrio di detto organo di controllo, bensì sono esercitati in conformità a ben individuati principi e direttive (anche di livello europeo), a strumenti normativi primari e secondari e ad altri criteri oggettivi, dettagliati e rigorosi, al fine di integrare, data la particolare tecnicità e la continua evoluzione della materia, le norme di base, determinandone la parte precettiva mediante la specificazione del contenuto, già sufficientemente delineato nella legge (cfr. Cass. n. 5743/2004, cit.). La censura, nella parte in cui prospetta la genericità degli addebiti, è da ritenersi inammissibile,sia perché formulata sotto il profilo della denunzia diviolazione di norme di diritto e non di omessa pronuncia suun motivo di opposizione, sia in quanto si sostanzia – in effetti - in una contestazione sulla ricostruzione fattuale che la Corte di appello ha operato in relazione alle violazioni ascritte ai ricorrenti a seguito degli esiti delle verifiche ispettive e sulla base della delibera sanzionatoria impugnata, la cui valutazione di merito sfugge al sindacato che compete a questa Corte. In ogni caso, occorre rilevare che i ricorrenti, come si evince sempre dagli atti di causa e appurato dalla Corte d'Appello (peraltro con un accertamento in fatto insindacabile in questa sede), sono stati messi in condizione di difendersi pienamente, per quanto emergente dall'ampia attività esplicata durante il procedimento e i rilievi nel merito spiegati nell'opposizione proprio perché – evidentemente - erano stati sufficientemente indicati sia i comportamenti,sia i precetti violati. Con riferimento alla legittimità della motivazione "per relationem" di provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi dell'art. 144 TUB, è altrettanto pacifica nella giurisprudenza di questa Corte la sua ammissibilità. È stato, infatti, più volte ribadito come debba ritenersi legittima la tecnicadi redazione provvedimentale, del rinvio operato dal Direttorio allamotivazione contenuta nella proposta di irrogazione di sanzioni, il cui testo integrale èstato notificato ai ricorrenti congiuntamente al provvedimento sanzionatorio, affermando che il Direttorio, ove condivida i motivi illustrati dalla Commissione, non è tenuto a ribadirlie a riportarli per esteso (cfr., ad es., Cass. n. 4725/2016 e Cass. n. 4/2019) 9. Come si è già illustrato, con il terzo motivo si lamenta un supposto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.), ovverosia della circostanza della mancata irrogazione di sanzioni nei confronti all'ex consigliere della stessa [OSCURATO:PERSONA] StefanoBarbiero. Con questa tesi i ricorrenti vogliono sostenere che la condotta del rag. Barbiero si distinguerebbe dalla loro solamente per la diversa posizione assunta in merito alla proposizione dell'azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori, che il Barbiero avrebbe voluto proporre solo per quelli in carica neltriennio 2007 - 2009, come aveva sollecitato a fare la Vigilanza della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, mentre essi ricorrenti avevano deliberato di proporla all'assemblea anche nei confronti degli amministratori in carica nel precedente mandato 2004-2006, proposta poi non approvatadai soci. La doglianza si profila inammissibile per una duplice ragione: - in primo luogo, per difetto di specificità in quanto nella sua formulazione manca il richiamo puntuale al contenuto della contestazione di cui trattasi, poiché si deduce soltanto che “nell’opposizione…si faceva riferimento, in più punti, all’anomalia della proposta sanzionatoria e della conseguente delibera di accoglimento della stessa nella parte in cui riservavano un trattamento di favore nei confronti degli ex amministratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”, senza, però, che risulti richiamato il testo dei “più punti” in cui la questione era stata posta in sede di opposizione; -in secondo luogo, perché, con essa, si è inteso surrettiziamente – con la inconferente proposizione di una censura ricondotta al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. - introdurre una questione di merito circa la valutazione complessiva degli addebiti “a confronto”, il cui esame è in questa fase precluso. Ma vi è di più. Ove anche si volesse ritenere in ipotesi corretta la sussunzione dell’enucleazione del vizio fatto valere nell’alveo applicabilità dell’art. 360, n. 5, c.p.c., difetta il requisito della decisività del fatto dedotto. Infatti, la giurisprudenza di questa Corte è uniforme nel ritenere che il sanzionato non può inferire l'illegittimità della sanzione daltrattamento riservato ad altri esponenti ma deve dimostrare l'intrinseca illegittimità dellasanzione a lui inflitta (v., ad es., Cass. n. 3656/2016), ragion per cui ilfatto della mancata irrogazione di sanzione a carico di altri esponentidella [OSCURATO:PERSONA] (nella specie) si profilava d el tutto irrilevante (perciò “non decisiva”) ai fini delle statuizioni da adottare con riferimento alle sanzioni irrogate ai ricorrenti, le quali - come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello nella sentenza impugnata – non potevano che basarsi sulle contestazioni distintamente e specificamente loro ascritte, sulla valutazione della sussistenza degli addebiti ai medesimi contestati e sul la (in concreto ritenuta accertata)illegittimità delle loro condotte. 10.Il quarto motivo si profila inammissibile. In effetti, con esso - lamentando la supposta violazione delle indicate norme concernenti l'uguaglianza, la proporzionalità e la commisurazione dell'importo delle sanzioni amministrative –i ricorrenti tendono arimettere in discussione la complessiva valutazione delle risultanze istruttorie operata dalla Corte di a ppello, e di ottenere, ma con il superamento dei limiti del sindacato di legittimità, un riesame nel merito delle stesse,precluso a questa Corte. In ogni caso, è del tutto evidente che – nell’inquadramento complessivo del procedimento amministrativo che viene qui in rilievo e della correlata, anche se eventuale, successiva fase di opposizione in sede giurisdizionale - il ricorrente è legittimato a contestare la legittimità dellasanzione irrogatagli, ma non anche a far valere l'illegittimità della omessa irrogazione della sanzione nei confronti di altri soggetti che sarebbero incorsi nella commissione deglistessi illeciti. Da ciò si ricava il conseguente principio in base al quale, in tema di sanzioni amministrative, non è ammissibile far valere presunti squilibri rispetto alle sanzioni irrogate a soggetti estranei al processo, poiché ilgiudice dell'opposizione ha esso stesso il potere di verificare che siano stati correttamente applicati i criteri di quantificazione della sanzione e, se del caso, rivalutare in via autonoma(anche) la misura della stessa. 11.Con il quinto motivo – come già posto in risalto - si lamenta un supposto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nella asserita realizzazione della maggior parte degli obiettivi previsti dal piano di risanamento. Anche tale motivo si appalesa inammissibile. In effetti – mediante la prospettazione di una doglianza ricondotta all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – i ricorrenti mirano, ancora una volta, a sollecitare, inammissibilmente in questa sede, una rivalutazione in fatto del materiale probatorio già vagliato dalla Corte di appello. In altri termini, i ricorrenti cercano di ottenere una nuova valutazione del proprio operato che assumono essere conforme ai doveri degli amministratori e alle richiestedell’organo di Vigilanza, ma che invece la Corte di appello di Roma ha già valutato non essere sufficiente ed idoneo a ritenerli del tutto esenti da responsabilità, per quanto ne abbia ridotto lasanzione in ragione di alcuni profili, rispetto ai quali ha, invece, trovato parzialmente esimenti (per insussistenza delle relative ragioni di responsabilità) le difese e gliargomenti probatori forniti dai ricorrenti stessi dinanzi alla Corte di merito. Quest’ultima, dopo aver provveduto ad una ricostruzione dei principi regolanti la diligenza degli amministratori in materia di organizzazione e controlli di banche (richiedenti, in sintesi, competenza, professionalità, capacità di visione strategica, autonomia di giudizio), ha ritenuto, alla luce dell'istruttoria svolta, che gli opponenti non si fossero adeguatamente attenuti ai loro doveri, non potendosi imputare la mancata esecuzione del piano di risanamento soltanto alle gravi criticitàmanifestatesi con la precedente gestione e a quelledovute alla grave crisi economica. Emerge, dunque, chiaramente che la Corte non ha omesso di considerare lo stato di avanzamento nell’esecuzione del piano, ma – sulla scorta dei riscontri probatori acquisiti e con valutazione di merito insindacabile nella presente sede - ha valutato che nell'esecuzione di tale piano gli odierni ricorrenti non si erano attenuti ai principi di diligenza indicatiin precedenza. 12. Il sesto ed ultimo motivo è infondato perché la valutazione del fatto dedotto non risulta, in effetti, omessa (v. pag. 12), dal momento che la Corte di appello –ancorché succintamente – ha reputato privi di valore esimente (e, quindi, come tali da non incidere su una (ri)determinazione più favorevole della sanzione) gli argomenti spesi dai ricorrenti in relazione alla mancata cessione del patrimonio immobiliare, avendo accertato che gli opponenti non avevano -rispetto alla mancata dismissione del patrimonio aziendale - dimostrato neppure di aver intrapreso quantomeno trattative per la cessione dei beni, in tal modo intendendo includere in questa valutazione anche la vicenda relativa a “[OSCURATO:PERSONA]”. 13.In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto. Per effetto della loro soccombenza, i ricorrenti vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli stessi ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, delle spese del presente giudizio, che si liquidano, in complessi euro 5.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltra contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contribu