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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 maggio 2026

Cassazione n. 13317/2026

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ente-contro[OSCURATO:PERSONA] d’Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] de Troia, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6742/2022 pubblicatail 27 ottobre 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 145 TUB [OSCURATO:PERSONA], giàcomponente del CDA di [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, ha impugnato ilprovvedimento della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia del 25 maggio 2017 con cui era stataapplicata una sanzione amministrativa pecuniaria di € 163.000,00.Numero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026Data pubblicazione 08/05/2026Per l’Autorità procedente, in particolare, sarebbe stata accertata unaresponsabilità colposa degli amministratori (pur) privi di deleghe della BancaPopolare di Vicenza (di seguito anche BPVi) per la violazione della disciplinaprimaria e secondaria, rispettivamente, relativa all’organizzazione, alla gestionedei rischi, dei controlli interni (punto 1), nonché concernente l’organizzazionedel governo societario, l’assetto del gruppo, la ripartizione delle deleghe e i flussiinformativi (punto 2).L’atto di contestazione ha prospettato una responsabilità omissiva delricorrente per aver trascurato fatti indicati come noti o, comunque, conoscibilicon l’ordinaria diligenza che era imposta dal ruolo da lui ricoperto nell’ambito delCDA di una società bancaria.La Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.6742/2022, ha rigettato l’opposizione.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 22 motivi.[OSCURATO:PERSONA] d’Italia si è difesa con controricorso.Le parti hanno depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art. 117,comma 1, Cost., come ricavabile dall’interposizione dell’art. 6 CEDU nonché degliartt. 41, 47, 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali UE per avere la Corted’appello di Roma escluso la natura punitiva delle sanzioni.

A suo avviso, il poterepunitivo della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia sarebbe regolato non solo dagli artt. 24 legge n. 262del 2005 e 145 TUB, ma anche dagli artt. 6-7 della CEDU.

Le garanzie dell’art.6 CEDU dovrebbero essere rispettate da ogni iniziativa pubblica destinata adavere un effetto afflittivo per il destinatario dell’esercizio di un potere punitivo.Questa impostazione sarebbe condivisa dalla nostra Corte costituzionale e dalConsiglio di Stato. [OSCURATO:PERSONA] (sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 193, par. 6.1) avrebbeaffermato che i procedimenti amministrativi che rispondono ai requisiti dellasentenza Engel (Corte EDU, 8.6.1976, C. 5101/71, par. 81-82, cit.) debbanoosservare le prescrizioni sostanziali e procedurali previste dalla CEDU.

Inoltre,rileverebbe un ulteriore intervento della Consulta, che avrebbe dichiaratoillegittimo l’art. 187 sexies TUF e la misura della confisca obbligatoria (CorteNumero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026Cost., 10.5.2019, n. 112).

Sarebbe così venuta meno la differenza tra laData pubblicazione 08/05/2026sanzione delle condotte market abuse e quelle oggetto delle sanzioni quicontestate, tenendo conto che: - la sanzione irrogata sarebbe di ammontaresuperiore a quella del caso definito da Corte cost. n. 63/2019 (e superiore o dipoco inferiore a quelle delle successive pronunce della S.C. nn. 8782/2020 e4524/2021); - per gli illeciti de quibus sarebbe prevista la sanzione accessoriadella perdita dei requisiti di idoneità e dell’incapacità temporanea ad assumereincarichi in società quotate e in quelle del medesimo gruppo, con una formula -contenuta nell’art. 144 ter TUB - che, all’epoca dei fatti, era sostanzialmenteomologa a quella dell’art. 187 quater per gli illeciti market abuse.La censura è infondata.Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia ai sensidegli artt. 144 ss. d.lgs. n. 385 del 1993 (nella formulazione anteriore allemodifiche del d.lgs. n. 72 del 2015) nei confronti di soggetti che svolgonofunzioni di direzione, amministrazione o controllo di istituti bancari, non sonoequiparabili, per gravosità economica e incidenza sui diritti e libertàfondamentali, avuto riguardo alle concrete estrinsecazioni professionali,imprenditoriali e manageriali della persona, a quelle dell’art. 187 ter TUF permanipolazione del mercato, su cui si è pronunciata la Corte EDU nella sentenzadel 4.3.2014 (caso [OSCURATO:PERSONA] ed altri contro Italia), sicché non hannonatura sostanzialmente penale e non pongono un problema di compatibilità conle garanzie riservate ai processi penali dall’art. 6 CEDU (Cass. n. 16517/2020).Nella vicenda esaminata dalla Corte europea, infatti, le sanzioni ex art. 187ter TUF erano incomparabilmente più gravose economicamente rispetto a quelledelle quali si discute, determinando, inoltre, l’applicazione delle sanzioniaccessorie dell’art. 187 quater, così da incidere su diritti e libertà fondamentaliriguardo alle concrete estrinsecazioni professionali, imprenditoriali e managerialidella persona.

Secondo la giurisprudenza sovranazionale, per stabilire lasussistenza di un’accusa di natura penale, occorre impiegare tre criteri: laqualificazione giuridica della misura secondo il diritto nazionale, la natura nonchéil grado di severità della “sanzione”.

Nel caso in esame, il diritto nazionaleNumero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026medesima qualificazione pare confermata dalle specifiche connotazioni dellaData pubblicazione 08/05/2026sanzione, apparendo indirizzata a una platea ristretta di possibili destinatari (icomponenti degli organi di amministrazione e controllo delle banche), aconferma che la disposizione non contempla un divieto di generale applicabilità.La S.C. ha escluso, poi, che i principi convenzionali conducano a ritenere cheuna sanzione qualificata amministrativa dal diritto interno abbia - sempre e atutti gli effetti - natura sostanzialmente penale (Cass. nn. 1621/2018,8855/2017, 770/2017 e 13433/2016).

Infine, nella sentenza 14.3.2014 GrandeStevens c.

Italia, la Corte EDU ha ritenuto, in tema di market abuse, che laconformità con l’art. 6 CEDU non venga meno se una sanzione di natura penalesia inflitta da un’autorità amministrativa la cui decisione non soddisfi lecondizioni del paragrafo 1 della norma, ove sul provvedimento vi sia un controllosuccessivo di un organo indipendente e imparziale con giurisdizione piena, nonponendosi, in queste ipotesi, un problema di compatibilità con le garanzieriservate ai processi penali dall’art. 6 CEDU (Cass. nn. 8855/2017, 1621/2018,4/2019, 5/2019, 31632/2019, 13433/2016, 4114/2016 e 3656/2016).2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 24,comma 1, legge n. 262 del 2005, dell’art. 145, comma 1 bis, TUB nonché dell’art.4, comma 3, TUB, come interpretati alla luce dell’art. 6 CEDU, dell’art. 41, par.2, lett. a), dell’art. 52, par. 5, della Carta dei diritti fondamentali UE e dell’art. 6CEDU perché la corte d’appello avrebbe ritenuto non fondata la censurad’illegittimità della sanzione per contrarietà alla dinamica dell’equo procedimentoe al principio della necessaria autosufficienza della determinazione afflittiva dellaBanca d’Italia.

Censura il provvedimento afflittivo per contrarietà alla disciplinache prevede la separazione tra funzione istruttoria e decisoria nei procedimentisanzionatori, che non consentirebbe l’impiego di una motivazione perrelationem, consistente nel mero rinvio a una proposta aliunde formulata.

L’art.3, comma 3, legge n. 241 del 1990, che ammette la motivazione per relationem,non troverebbe applicazione nell’ambito dei procedimenti sanzionatori retti dallalegge n. 689 del 1981.

Al contrario, l’art. 22, comma 3, dello statuto della Bancad’Italia, assegnerebbe al Direttorio la competenza esclusiva all’assunzione diNumero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026provvedimenti a rilevanza esterna.

Il ricorrente cita a sostegno della sua tesiData pubblicazione 08/05/2026giurisprudenza amministrativa, come Cons.

Stato, sez.

IV, 26.2.2015, n. 966.Errerebbe, poi, la corte capitolina ad ammette l’applicabilità dell’art. 3, comma3, legge n. 241 del 1990, a prescindere da qualunque considerazione dell’art. 24legge n. 262 del 2005, ai provvedimenti sanzionatori della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, ove ilDirettorio aderisca alla proposta di delibera formulata dell’ufficio istruttorio.Infatti, l’art. 24, comma 1, sarebbe norma speciale, che reca una disciplinapeculiare per gli atti amministrativi a carattere puntuale delle autorità divigilanza, tra cui la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia.

Nella disposizione speciale non si rinverrebbela previsione della possibilità per l’autorità emanante di ricorrere al sistema dellamotivazione “tramite rinvio” L’art. 25, comma 1, legge n. 262 del 2005effettuerebbe, invece, un rinvio selettivo a dei principi della legge n. 241 del1990, operanti nei limiti della “compatibilità”.

Il successivo comma 2, però, inpunto di motivazione, ripeterebbe che gli atti delle autorità «devono esseremotivati.

La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti difatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanzedell'istruttoria».

Altresì per il diritto europeo (art. 263 TFUE) gli atti noncompiutamente motivati sarebbero illeciti per violazione di una “formasostanziale” del provvedimento.

Infine, l’art. 4, comma 3, TUB, disposizione suiprovvedimenti della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, le imporrebbe in modo espresso e senzaderoghe di corredare ogni decisione con una propria ed espressa motivazione.La censura è infondata.Come chiarito dalla Suprema Corte, è legittima tecnica di redazioneprovvedimentale il rinvio operato dal Direttorio alla motivazione contenuta nellaproposta di irrogazione di sanzioni, il cui testo integrale è stato notificato alricorrente congiuntamente al provvedimento sanzionatorio, atteso che il dettoDirettorio, ove condivida i motivi illustrati dalla commissione, non è tenuto aribadirli e a riportarli per esteso (Cass. nn. 32010/2024, 27127/2024, 4/2019 e4725/2016).

La S.C. (Cass. n. 5743/2004) ha affermato, quindi, che èmanifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, inriferimento agli artt. 23 e 97 Cost., dell’art. 144 TUB, in relazione ai precedentiartt. 51 e 53, comma 1, per violazione dell’obbligo di tipicità e determinatezzaNumero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026delle fattispecie soggette a sanzione amministrativa pecuniaria.

Infatti, in temaData pubblicazione 08/05/2026di sanzioni amministrative, l’art. 1 della legge n. 689 del 1981, non contiene - adifferenza di quanto avviene per gli illeciti penali, per i quali opera il principio distretta legalità ex art. 25, comma 2, Cost. - una riserva di legge che escluda lapossibilità di integrare il precetto sanzionatorio, avente base nella legge, connorme regolamentari delegate, confacenti all’ambito tecnico-specialistico cui siriferiscono, e le norme indicate non sono qualificabili come norme punitive “inbianco”, atteso che i poteri della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia di emanare istruzioni edisposizioni in materia di vigilanza informativa e regolamentare (artt. 51 e 53)non sono lasciati al suo mero arbitrio, ma sono esercitati in conformità a beneindividuati principi e direttive (anche di livello europeo), a strumenti normativiprimari e secondari e ad altri criteri oggettivi, dettagliati e rigorosi (in termini,Cass. n. 27127/2024).

Non fondate, allora, sono le censure legate alla legge n.262 del 2005 e alla giurisprudenza amministrativa, che non precludono, allecondizioni esposte, la motivazione per relationem.

Generico, poi, è il richiamo aldiritto UE, che non vieta di motivare gli atti amministrativi richiamandone altri.Peraltro, il ricorrente ha certo compreso le contestazioni, tanto da svolgere,davanti alla corte territoriale e in questa sede, una difesa molto articolata.3) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la falsa applicazione dell’art. 14,comma 2, legge n. 689 del 1981, perché la corte d’appello avrebbe correlato ildies a quo del termine decadenziale per l’esercizio della potestà punitivaall’apposizione agli atti del visto del direttore centrale per la vigilanza bancaria,con una valutazione della complessità dell’accertamento avulsa dal casoconcreto, contrariamente alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità.Contesta l’omesso esame di fatto decisivo, ove la corte d’appello avrebbegiustificato la protrazione dei tempi dell’accertamento, senza verificare in fattola complessità dello stesso.

Deduce la nullità per essere il risultato di unprocedimento avviato dopo lo spirare del termine perentorio di 90 giorni,decorrenti dall’accertamento o dal momento in cui doveva, ragionevolmente,ritenersi accertato l’illecito sanzionato, atteso che la valutazione della Bancad’Italia si sarebbe sviluppata sulla base della richiesta di attivazione di BCE e deiNumero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026documenti da quest’ultima trasmessi, non compiendo ulteriori indagini istruttorieData pubblicazione 08/05/2026o raccolte di dati diversi.

La completezza del fascicolo sul quale la [OSCURATO:PERSONA] d’Italiaavrebbe sviluppato le sue riflessioni indicherebbe come l’esistenza di un illecitoamministrativo fosse evidente già a partire dal 28.1.2016.

La corte d’appelloavrebbe anche trascurato d’esaminare fatti oggetto di segnalazione nel ricorsointroduttivo e con le sue note del 4 aprile 2022.

Il potere punitivo si sarebbe,dunque, estinto, per violazione del termine decadenziale di novanta giornidall’accertamento, posto dall’art. 14, legge n. 689 del 1981.

La decadenzadell’amministrazione dal potere punitivo non avrebbe potuto essere evitatainvocando la previsione della sez.

II, 1.1 del regolamento sulle sanzioni dellaBanca d’Italia, che àncorava il perfezionamento dell’accertamentoall’apposizione del visto del direttore centrale per la vigilanza bancaria, se nonal prezzo della violazione di un fondamentale principio di parità.La censura è priva di pregio.Questa Suprema Corte (Cass. n. 12436/2022), chiamata a pronunciarsi sulricorso di altro consigliere d’amministrazione della BPVi avverso una deliberasanzionatoria, ha rilevato che la CDA di Roma, con motivazione insindacabile inquesta sede, aveva ritenuto tempestiva la contestazione della violazione inquanto l’accertamento si perfezionava con l’apposizione del visto del capodipartimento della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, avvenuta il 6 luglio 2016, e perché, nellaspecie, il tempo intercorso tra la seconda riunione della commissione per l’esamedelle irregolarità ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e detto visto era giustificato dalla condivisibilenecessità di assicurare, nell’ambito di un procedimento particolarmentecomplesso nel suo genere, per essere scaturito dalle sollecitazioni della BCE edalla documentazione da questa inviata all’autorità di vigilanza nazionale, “lacompletezza dell’istruttoria e la rispondenza di ogni passaggio procedimentale aiprincipi posti dalla legge a presidio della legalità dell’azione dell’amministrazione,in termini di totale autonomia e indipendenza rispetto alla BCE, potendo quindiconvenirsi sulla circostanza che l’accertamento si sia perfezionato il 6 luglio2016, con l’apposizione del citato visto”.

La sentenza ha bene applicato ilprincipio di diritto, già espresso da questa S.C. (Cass. nn. 4820/2019 e29594/2023), secondo cui, in tema di sanzioni amministrative della BancaNumero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026d’Italia, il termine di decadenza ex art. 14 legge n. 689 del 1981 per la notificaData pubblicazione 08/05/2026della violazione decorre dall’apposizione del visto del direttore centrale dellavigilanza bancaria e finanziaria, che suggella la conclusione dell’accertamento ditutti gli elementi dell’illecito, comprensiva della valutazione e dell’adeguataponderazione dei dati acquisiti e degli atti preliminari.

Infatti, in tema di sanzionidelle autorità di vigilanza, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27242/2024)ha chiarito che il momento dell’accertamento, che presuppone un’attivitàistruttoria, non coincide con l’acquisizione del fatto nella sua materialità da partedell’autorità di vigilanza, ma con quello in cui essa completa l’attività istruttoriavolta a verificare la sussistenza dell’infrazione.

Al giudice compete controllare seil provvedimento sanzionatorio sia stato adottato in un tempo ragionevole e, atal fine, valuta la superfluità ex ante e non la congruità ex post dell’indagineamministrativa prodromica all’adozione della sanzione (Cass. n. 32010/2024).4) Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 19, comma3, legge n. 689 del 1981, perché la corte d’appello avrebbe negato la decadenzadel potere punitivo per superamento del termine di conclusione del procedimentosanzionatorio, e l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, n. 5,c.p.c., ove la corte d’appello non avrebbe valorizzato - come avrebbe dovuto inbase al Regolamento di Bankitalia - la data del deposito delle controdeduzionidell’Ing.

Zuccato ([OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Sostiene che avrebbe impugnato il provvedimentoafflittivo, rappresentando, come motivo della sua invalidità, il vizio disuperamento del termine ragionevole di durata del procedimento, qualericavabile dalla legge n. 689 del 1981, dall’art. 6 CEDU e dall’art. 41 Carta deidiritti fondamentali UE.

Rappresenta come l’art. 19, comma 3, legge n. 689 del1981 indichi in sei mesi il periodo massimo entro il quale concludere l’iniziativarepressiva e, dunque, come il provvedimento impugnato fosse tardivo e nullo siarispetto al termine di 240 gg. fissato dal regolamento della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia suiprocedimenti sanzionatori sia se si fosse rapportata la fine dell’iniziativa dellaP.A. al termine di sei mesi indicato dal citato art. 19, comma 3.

La corted’appello, poi, avrebbe violato l’obbligo d’esame del motivo, dando per scontatoche la P.A. resistente avesse osservato la tempistica per la conclusione delNumero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026procedimento.

A prescindere dalla validità del termine di 240 giorni perData pubblicazione 08/05/2026concludere il procedimento, questo sarebbe terminato, comunque, in 248 giorni.Sarebbe stata illegittima, infine, la disposizione regolamentare della Bancad’Italia relativa alla conclusione del provvedimento, secondo la quale il direttorioavrebbe potuto adottare il provvedimento sanzionatorio «(…) entro 240 giornidalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni da partedel soggetto che ha ricevuto per ultimo la notificazione della contestazione»,considerando unico il termine per tutti i destinatari delle contestazioni.La censura è infondata.Questa Suprema Corte ha già stabilito che la formulazione finale delprovvedimento sanzionatorio, una volta rispettati i termini per la contestazioneformale, non è assoggettata dalla lex generalis (legge n. 689 del 1981) ad alcunosbarramento temporale decadenziale, salva la prevalenza di leggi speciali di parigrado (così Cass. n. 9517/2018).

In particolare, la legge n. 689 del 1981prescrive, all’art. 14, un termine perentorio solo per la contestazione differita;oltre a tale indicazione temporale e all’esigenza di rispettare effettivamente ilprincipio del contraddittorio nel corso del procedimento amministrativo checonduce all’irrogazione della sanzione, non vi è altra disposizione cogente inordine al rispetto di termini endoprocedimentali, salva la disciplina dellaprescrizione stabilita all’art. 28 della stessa legge.

Il termine di 240 giorni nonha, pertanto, natura perentoria e non può determinare una decadenzadall’esercizio della potestà sanzionatoria, attesa la inidoneità del regolamentointerno a modificare le disposizioni sul procedimento di irrogazione delle sanzioniamministrative dettate dalla legge n. 689 del 1981 (Cass. n. 29918/2024).

Va,perciò, confermato che i procedimenti sanzionatori bancari sono soggetti solo altermine quinquennale di prescrizione della pretesa punitiva ex art. 28 della leggen. 689 del 1981, e non a termini ulteriori di decadenza e/o perenzione, nonstabiliti dalla legge stessa (ciò renderebbe irrilevante anche la deduzioneconcernente i 248 giorni).

Inoltre, è stato puntualizzato che, in tema di sanzioniamministrative per violazione delle disposizioni sull’intermediazione finanziaria,avuto riguardo all’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, i vizi delprocedimento amministrativo previsto dall’art. 195 del TUF non sono rilevanti.Numero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026Nella specie, la corte territoriale ha valutato la congruità del tempo impiegatoData pubblicazione 08/05/2026dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, alla luce della specificità della vicenda, nulla impedendo didare rilievo al decorso del termine per la presentazione delle controdeduzioni delsoggetto che ha ricevuto per ultimo la notificazione della contestazione piuttostoche al momento del deposito delle controdeduzioni del ricorrente.Quanto al profilo che interessa l’art. 19, comma 3, legge n. 689 del 1981,l’obbligo di emettere il provvedimento nel termine di sei mesi dal sequestroincide esclusivamente sull’efficacia della misura cautelare (Cass. n.18060/2007).

Le considerazioni svolte rendono prive di pregio tutte le questionirelative alla Carta EDU e alla Carta dei diritti fondamentali UE.

Pertanto, puòaffermarsi che il giudice di appello ha esaminato tutte le questioni sollevate.5) Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 5 d.lgs. n.72 del 2015, come interpretato alla luce dell’art. 7 CEDU, dell’art. 49, par. 1, edell’art. 52, par. 5, della Carta dei diritti fondamentali UE, perché la corted’appello avrebbe ritenuto non fondata la questione di illegittimità costituzionaledell’art. 6 d.lgs. n. 72/2015 e della previsione che escluderebbe la retroattivitàdella disciplina più favorevole a illeciti compiuti prima della sua entrata in vigore.Tale disciplina (art. 5 d.lgs. n. 72 del 2015) escluderebbe la punizioneamministrativa delle persone fisiche, indicando nella società il soggetto passivodell’azione repressiva, e avrebbe dovuto essere applicata in quanto lex mitiorrispetto a quella in vigore al tempo del verificarsi delle condotte illecite. a suaimmediata applicabilità avrebbe dovuto imporsi, attesa l’incostituzionalitàdell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 72 del 2015.

Il trattamento migliorativoretroattivamente applicabile sarebbe emerso dalla lettura dell’art. 144 ter TUB.La stessa Consulta (sentenza 6.7.2016, n. 193, par. 6.1) avrebbe affermato chei procedimenti amministrativi che rispondono ai requisiti della sentenza Engel(Corte EDU, 8.6.1976, C. 5101/71, par. 81-82) debbano osservare le prescrizionisostanziali e procedurali CEDU.

L’afflittività delle sanzioni de quibus sarebbestata chiara nel caso odierno, in cui il compasso edittale era elevato.

Rilevantesarebbe stato pure l’intervento della Consulta che aveva dichiarato illegittimol’art. 187 sexies TUF e la misura della confisca obbligatoria (Corte cost.,Numero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/202610.5.2019, n. 112).

Sarebbe così venuta meno la differenza tra la sanzione delleData pubblicazione 08/05/2026condotte market abuse e quelle oggetto delle sanzioni contestate, atteso che:- la sanzione in concreto irrogata sarebbe di ammontare superiore a quellaoggetto del caso poi definito da Corte cost. n. 63/2019 (e superiore o dipochissimo inferiore a quelle oggetto delle successive pronunce della SupremaCorte n. 8782/2020 e n. 4524/2021);- per questi illeciti sarebbe parimenti prevista la sanzione accessoria dellaperdita dei requisiti di idoneità e dell’incapacità temporanea ad assumereincarichi nelle società quotate e in quelle del medesimo gruppo: con una formula- contenuta nell’art. 144 ter TUB – che, all’epoca dei fatti, era sostanzialmenteomologa a quella di cui all’art. 187 quater per gli illeciti market abuse.La censura è infondata.Innanzitutto, si richiamano i principi esposti in ordine al motivo primo, ovesi è negata la natura penale delle sanzioni in esame.

Questa Corte ha già esclusoche le sanzioni irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ex artt. 144 ss. del d.lgs. n. 385 del1993 (nella formulazione anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 72 del 2015) neiconfronti di soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione ocontrollo di istituti bancari abbiano natura penale e siano incompatibili con legaranzie riservate ai processi penali dall’art. 6 CEDU, agli effetti, in particolare,della violazione del ne bis in idem tra sanzione penale ed amministrativa inflittaper i medesimi fatti (cfr. Cass. n. 20689/2018, 10459/2019, 16517/2020 e29918/2024).

Di conseguenza, è stata negata l’operatività del principio diretroattività della lex mitior, con manifesta infondatezza della questione dilegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 72 del 2015 per contrastocon gli artt. 3 e 117 Cost., ove la norma non prevede l’applicazione a tali sanzionidel principio del favor rei, non sussistendo una regola generale di prevalenzadella legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi (Cass.n. 17209/2020).

P.Q.Mcostituzionale dell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 72 del 2015 perché il c.d. principiodel favor rei, di matrice penalistica, non si estende, in assenza di una specificadisposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative che risponde,invece, al distinto principio del tempus regit actum (Cass. n. 12243/2025).Numero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026Data pubblicazione 08/05/20266) Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 144 quater TUB nel quantificare le sanzioni. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia avrebbeapplicato i criteri dell’art. 11 legge n. 689 del 1981 e non, invece, quelli dell’art.144 quater TUB, non operando una personalizzazione della misura afflittiva.La censura è inammissibile, in quanto la corte d’appello ha valutato laquestione della congruità della sanzione.

Eventualmente, il ricorrente avrebbedovuto indicare i profili indicati dall’art. 144 quater TUB e non considerati.7) Con il settimo motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art. 18, par.5, Reg.

UE n. 1024/2013, dell’art. 23 Cost., e dell’art. 1 legge n. 689 del 1981perché la corte d’appello avrebbe reputato ben esercitato il potere punitivo dellaBanca d’Italia, in assenza di un accertamento istruttorio proprio e sulla base diun’ispezione della BCE a lui inopponibile e compiuta su fatti per i quali essasarebbe stata carente, in assoluto, di poteri pubblicistici.

Sostiene di non averepotuto partecipare all’accertamento della BCE nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], stante il difetto di un’autonoma legittimazione. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, puravviando un proprio autonomo procedimento sanzionatorio su impulso dellaBCE, avrebbe, poi, omesso di sottoporre a contraddittorio gli accertamentidell’amministrazione europea.

La sanzione sarebbe stata illegittima, quindi, inquanto sarebbe stata applicata la più sfavorevole normativa europea.La censura è infondata.Innanzitutto, la corte territoriale evidenzia come l’accertamento sia statocondotto nel contraddittorio delle parti, con la particolarità che la sanzione erastata irrogata dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia e che, pertanto, con essa detto contraddittoriosi era svolto.

Comunque, nulla vieta alla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia di avvalersi dellerisultanze dell’attività ispettiva della BCE.

Non risulta, poi, che, in sede diopposizione, l’accertamento della BCE sia stato reputato intangibile:semplicemente, il giudice del merito ha rilevato che il ricorrente non avevaallegato circostanze idonee a smentirne le risultanze.Numero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/20268) Con l’ottavo motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art. 24 leggeData pubblicazione 08/05/2026n. 262 del 2005, come interpretato sulla base degli artt. 41 della Carta europeadei diritti fondamentali e art. 6 CEDU, avendo la corte d’appello negato lacompressione del diritto di difesa dinanzi al diniego della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia di accessoa documenti amministrativi.

Inoltre, sarebbe stata usata documentazione inlingua straniera non tradotta e trasmessa solo in parte.

L’assenza di limitazionisulle richieste istruttorie sarebbe una delle precondizioni per ritenere di fulljurisdiction il processo ove è effettuata la revisione della sanzione e i documentirichiesti avrebbero avuto rilievo in quanto avrebbero confermato il suoautorità di vigilanza sulla conduzione e organizzazione della [OSCURATO:PERSONA] coinvolta.La censura è infondata.La corte territoriale ha evidenziato che il ricorrente non si era opposto aldiniego di accesso della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, così facendo acquiescenza; sul punto,non vi è stata una contestazione adeguatamente specifica.

Inoltre, hasottolineato che la mancata ostensione non avrebbe leso il contraddittorio,procedimento sanzionatorio.

Peraltro, l’opponente non aveva chiarito il motivoper il quale detta documentazione avrebbe dovuto essere favorevole e non neaveva descritto la rilevanza.

Quanto alla lingua inglese, il giudice di merito haaffermato che le contestazioni e gli estratti degli allegati erano stati notificati inlingua italiana. [OSCURATO:PERSONA], poi, era stato reso accessibile nella sua versioneufficiale, ossia in inglese, trattandosi di atto non formato dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia.9) Con il nono motivo il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 3 legge n.689 del 1981, interpretato alla luce degli artt. 6 CEDU, 48 Carta dei dirittifondamentali UE e 7, comma 10, d.lgs. n. 150 del 2011, per essere statodisatteso il principio di presunzione di innocenza.

Lamenta di avere censurato lasanzione perché adottata in difetto di prova dell’elemento soggettivo dell’illecito,muovendo dalla presunzione di colpevolezza e negando quella d’innocenza.Sostiene che non vi sarebbe stato un contraddittorio paritario e che la P.A.avrebbe beneficiato di un’agevolazione probatoria.Numero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026La censura è infondata.Data pubblicazione 08/05/2026In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni inmateria di intermediazione finanziaria, l’opposizione prevista dall’art. 195 deld.lgs. n. 58 del 1998 dà luogo, non diversamente da quella ex artt. 22 e 23 leggen. 689 del 1981, a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l’onere di provarei fatti costitutivi della sanzione è a carico della P.A. che, pertanto, deve provarela condotta illecita.

Tale prova può essere offerta anche con presunzioni sempliciche, nel caso di illecito omissivo, pongono a carico dell’intimato l’onere didimostrare di avere tenuto la condotta attiva richiesta o la sussistenza dielementi che rendano inesigibile siffatta condotta (Cass., SU, n. 20930/2009).In particolare, nei confronti di soggetti che svolgono funzioni di direzione,amministrazione o controllo di istituti bancari, il legislatore individua dellefattispecie, destinate a salvaguardare procedure e funzioni e incentrate sullamera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, ricollegandoil giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramentepsicologico e limitando l’indagine sull’elemento oggettivo dell’illecitoall’accertamento della suità della condotta inosservante (Cass. nn. 9546/2018 e16517/2020).

Così intesa la presunzione di colpa non contrasta con gli artt. 6CEDU e 27 Cost. anche se la sanzione abbia natura sostanzialmente penale inquanto afflittiva (Cass. n. 1529/2018).

La sentenza impugnata ha messo in lucecome gli addebiti di cui si discute chiamino in causa le specifiche responsabilitàdel CDA in materia organizzativa e di controlli interni.

Ha rilevato quali fosserogli obblighi del CDA e che gravava, dunque, sui membri dell’organo consiliare unonere di vigilanza relativamente all’attuazione delle direttive strategicheimpartite e all’efficace funzionamento dell’assetto definito, non potendosi ridurrel’obbligo di agire informati ad una mera “prestazione di attesa”.

Non era, quindi,condivisibile la prospettazione dell’opponente secondo cui vi sarebbe stato unassetto dei controlli interni idoneo, ma permeabile all’iniziativa fraudolenta ditaluni soggetti (amministratore delegato/direttore generale, direttorefinanziario).

L’affidamento invocato dall’opponente non era incolpevole, mastrideva con l’obbligo, riferibile anche al CDA, di coltivare un’effettiva dialetticainterna all’organizzazione aziendale (risultata carente), sui profili sostanziali diNumero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026sostenibilità, adeguatezza, prudenza e immunità da rischi dell’operativitàData pubblicazione 08/05/2026aziendale.

In pratica, il giudice ha appurato che il ricorrente non aveva agito inmodo informato e non aveva ricondotto a unità la gestione della banca.

Nellaspecie, quindi, non hanno avuto spazio la presunzione di colpevolezza ol’agevolazione probatoria della P.A., ma sono stati applicati i comuni principi sullaresponsabilità per colpa, accertata alla luce della tipologia di condotta,principalmente omissiva, e dell’elevata qualifica professionale del ricorrente.10) Con il decimo motivo il ricorrente contesta l’omesso esame di fattodecisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., perché la corte d’appello avrebbegiudicato sulla base della presunzione di colpevolezza ex art. 3 legge n. 689 del1981, non valorizzando l’occultamento dell’illecito operato da un gruppo didirigenti al livello di Direzione Generale, risultante dagli accertamenti della BCEe della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia.

In contrasto con la giurisprudenza (Cass., SU, n.20930/2009) la corte territoriale non avrebbe considerato il limite all’operativitàdi tale presunzione, idoneo a concretare l’insussistenza di colpa, consistentenella ricorrenza di una situazione “ordinaria”, in presenza di «autori normali cheoperano in circostanze normali, in un contesto che porta ad escludere circostanzeanomale che rendono incolpevole il comportamento trasgressivo».

Solo persiffatti autori “normali” la condotta sarebbe rimproverabile, una voltaconstatatane la suitas ed esclusa l’esistenza di circostanze anomale che rendanoincolpevole il comportamento trasgressivo e inesigibile quello osservante.Con il dodicesimo motivo il ricorrente prospetta l’omesso esame di fattodecisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la corte d’appello ritenutoirrilevante l’attività dolosa dell’alta dirigenza della [OSCURATO:PERSONA].

Contesta la fondatezzadella sanzione, opponendo l’esimente della buona fede e l’esistenza di unincolpevole affidamento.

Elenca una serie di circostanze che avrebberodimostrato la sua tesi e prospetta che il sistema avrebbe funzionato e si sarebbeinceppato a causa di una scelta di convenienza del responsabile della funzioneaudit: per non porsi in contrasto con il direttore generale, il Dr. [OSCURATO:PERSONA] nonavrebbe trasmesso informazioni rilevanti agli organi statutari di gestione econtrollo, violando i suoi obblighi.

Peraltro, al Dr. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato notoNumero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026Data pubblicazione 08/05/2026che il personale della rete, tramite la divisione mercati, dipendeva dal direttoregenerale - Dr. [OSCURATO:PERSONA] - che aveva interesse a occultare ogni problematica.Con il tredicesimo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di fattodecisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., perché la corte d’appello avrebberitenuto irrilevante, per escludere la colpa, il fatto che, per regolamentazioneinterna di BPVi, le domande di acquisto e vendita di azioni erano vagliate primadal comitato soci, organismo interno composto da consiglieri di amministrazionenon delegati, con cui cooperavano addetti all’ufficio soci della banca, chiamato averificare la compatibilità delle operazioni richieste con lo statuto e le altrediscipline definite da BPVi in sede di autorganizzazione.

Sottolinea come non vifossero indici d’allarme tali da imporre un obbligo specifico di attivazione.Con il diciassettesimo motivo lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, inrelazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., perché la corte d’appello avrebbe ritenutocolposa la sua condotta per non avere impedito il fenomeno dei c.d.

“storni” enon essersi attivato o non avere contribuito all’adozione ed all’implementazionedi procedure e sistemi di controllo interno idonei a evitare quelle operazioni diremunerazione dei soci.

Contesta gli addebiti mossi sulla base del finding 9 delrapporto della BCE.

Oppone l’erroneità della sanzione per difetto dell’elementosoggettivo: un consigliere privo di deleghe non avrebbe potuto verificare lacausale delle operazioni contestate, che erano tutte formalmente autorizzate,erano compiute durante l’ordinaria attività d’impresa, erano di importo limitatoe non erano mai state segnalate per criticità dalle strutture di controllo interno.Con il diciottesimo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di fattodecisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., perché la corte d’appello avrebberitenuto colposa la sua condotta per non essersi attivato per predisporreprocedure di monitoraggio degli impieghi di risorse di BPVi in fondi comuni diinvestimento e non avere riscontrato termini e modalità di verificadell’andamento degli investimenti c.d.

“in monte”, anche previa limitazione delledeleghe conferite dal CDA al cessato D.G. di BPVi Dr. [OSCURATO:PERSONA].

Contesta gliaddebiti mossi sulla base dei finding 1, 9 e 11 del rapporto della BCE.Con il ventesimo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di fattodecisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., perché la corte d’appello avrebbeNumero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026Data pubblicazione 08/05/2026ritenuto colposa la sua condotta in riferimento al c.d. portafoglio strategico, ovenon sarebbe stata rilevata l’operatività di un dirigente della banca (direttorefinanza), in difetto di apposita delega del Direttore Generale, investito dellagestione di tale comparto di risorse di BPVi.

Contesta gli addebiti mossi sullabase del finding 13 del rapporto della BCE e censura che la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia gliabbia ascritto di non avere rilevato che gli investimenti erano compiuti dalVicedirettore generale senza delega formale e di avere mantenuto una societàinutile nella repubblica irlandese.

Evidenzia che l’attività del Direttore finanzanon era conoscibile dal CDA.Le censure, che possono essere trattate insieme, stante la strettaconnessione, sono infondate.Si premette che ogni questione è stata esaminata dal giudice del merito.Entrando nel dettaglio, in ordine al limite della presunzione di colpevolezza,la corte territoriale ha accertato che «Analogamente inidonei, in sensoscriminante per l’opponente, devono ritenersi gli argomenti dallo stesso svolti inrelazione alla presunta impossibilità del sistema di prevenire qualsiasi rischio edi portare alla luce fatti dolosamente occultati da funzioni interne» e che «gliaddebiti di cui si discute chiamano in causa le specifiche responsabilità del CdAin materia organizzativa e di controlli interni».

La corte d’appello, elencate lecompetenze del CDA, ha reputato inidoneo il sistema di controlli interno chefaceva capo anche al ricorrente, sottolineando «la contraddizione logica tra ilsilenzio asseritamente serbato da pochi esponenti ed il grado di asseritadiffusione della relativa connivenza omertosa» e come l’affidamento invocatodall’opponente non fosse incolpevole, posto che strideva con l’obbligo, riferibileanche al CDA, di coltivare un’effettiva dialettica interna all’organizzazioneaziendale, risultata carente sui profili sostanziali di sostenibilità, adeguatezza,prudenza e immunità da rischi dell’operatività aziendale.

Ne derival’inconsistenza delle difese del ricorrente, atteso che difettava la normalità dellasituazione e che tale anormalità era imputabile pure alla sua inidoneità asvolgere l’incarico in maniera professionale.

Inoltre, il giudice ha chiarito che ilricorrente non poteva pretendere l’accoglimento della sua opposizione conargomentazioni «tese a ridurre il dovere di agire informato che incombe suNumero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026Data pubblicazione 08/05/2026ciascun amministratore rispetto ad un dovere di agire, di fatto, ma solo seinformato dalle altre funzioni aziendali (…).

Tale tesi difensiva tralascia il fattoche il ruolo di supervisione strategica e di gestione spettante al CdA impone allostesso di interessarsi attivamente all’attività delle funzioni interne e diintervenire tempestivamente al minimo segnale di allarme per eliminare lecriticità emerse».

La Corte d’appello di Roma ne ha ricavato che «in relazione aifatti individuati nella lettera di contestazione, il CdA di BPV aveva omesso ogniconcreta iniziativa, sia di tipo organizzativo che di tipo informativo esollecitatorio, finalizzata alla corretta valutazione e gestione dei rischi connessiagli aspetti illustrati nell’atto di contestazione, nonostante in relazione a taliaspetti significativi indicatori di anomalia evidenziassero l’incrementodell’esposizione ai rischi medesimi.

Il presidio dell’integrità del patrimonio divigilanza, delle procedure di credito (es. finanziamenti “correlati” e storni), delregolare funzionamento del mercato interno dei titoli, dell’equilibrio nell’eserciziodelle competenze gestorie delegate, dei limiti all’assunzione di decisioni diinvestimento (portafoglio strategico e fondi c.d. unknown exposure) e dellagestione delle forme derivative di copertura del compendio creditizio dallevariazioni degli interessi era stato carente, alla luce dell’esistenza degli indici diallarme in precedenza evidenziati, e del mancato esercizio, da parte dei membridel CdA, dello spettro di competenze loro riconducibili».Quanto alla struttura interna dell’azienda e al rilievo dei comitati citati, lacorte d’appello ha valutato le questioni e ne ha escluso il rilievo, affermando che“il riferimento dell’opponente alle asserite barriere informative, insuperabili daparte degli amministratori, che avrebbero consentito ai responsabili (ossia al sig.[OSCURATO:PERSONA]) di tenere l’organo amministrativo, e la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia in occasione delleverifiche ispettive del 2012, all’oscuro circa l’esistenza delle contestate prassimediante specifici artifizi (c.d. sistema dei due conti ed omissioni informative delresponsabile della funzione di revisione interna sig. [OSCURATO:PERSONA]), nonostante la suaampia diffusione ed il coinvolgimento, in funzione di ausilio e presidio istruttorio,di talune articolazioni interne, quali il comitato soci e il comitato fidi, non puòritenersi pertinente dal momento che la correlazione degli impieghi allesottostanti finalità costituiva un profilo di rilevanza centrale nell’operativitàNumero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026Data pubblicazione 08/05/2026bancaria, che non può considerarsi sottratto alle valutazioni dell’organoamministrativo invocando un preteso affidamento basato sull’assenza di segnaliproblematici provenienti dalle funzioni di controllo o dai comitati coinvolti nellafase istruttoria”.

Il giudice ha escluso la buona fede dell’opponente, “a frontedella negligenza che ha contrassegnato il complessivo atteggiamento dellafunzione di supervisione strategica e gestione in relazione alle problematicheriscontrate”.

D’altronde, l’esistenza di comitati endoconsiliari, quali il comitatosoci, con funzioni di primo vaglio e supporto delle richieste di acquisto o venditadi azioni (e, in generale, di strutture e funzioni interne alla [OSCURATO:PERSONA] dotate dispecifici compiti), non spoglia il CDA delle prerogative e responsabilità.Per ciò che concerne gli storni, la corte d’appello ha, poi, affermato che«L’ulteriore elemento difensivo relativo all’insuperabilità delle carenzeinformative ascrivibili alle funzioni direttive ed esecutive (sig. [OSCURATO:PERSONA], sig.Giustini) invocato dall’opponente rispetto al fenomeno degli storni di interessiconcessi a taluni clienti ed al mancato rispetto della disciplina dei doveri degliintermediari nella prestazione di servizi di investimento (c.d.

MIFID) (rilieviispettivi n. 9 e 10 congiuntamente all’annex 2, motivi n. 23 e 24) non puòritenersi idoneo a consentire di giustificare le carenze informative riscontraterispetto agli obblighi facenti carico agli amministratori, ed alla contestatainadeguatezza del sistema dei controlli interni.

Infatti, le operazioni di stornonon potevano non trovare puntuale emersione in sede contabile, con laconseguenza che non può essere condivisa l’affermazione dell’opponente circa ilfatto di essere stato nell’impossibilità di avvedersene.

Né appare pertinente ilrichiamo alla mera esistenza di procedure interne, che sarebbero stateformalmente ineccepibili, per giustificare l’asserita impossibilità degliamministratori di intercettare le irregolarità emerse in ordine al rispetto dellanormativa MiFID, trattandosi di delicati profili operativi, con conseguenteparticolare esposizione degli stessi a rilevanti rischi legali, come posto in luce -infruttuosamente - dalla funzione di conformità».In ordine agli impieghi di risorse di BPVi e al monitoraggio della composizionee andamento delle immobilizzazioni, la corte territoriale ha, altresì, messo in luceche «In particolare, gli ispettori avevano segnalato che “[l]e significativeNumero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026Data pubblicazione 08/05/2026debolezze relative all’applicazione della normativa MIFID sono da collegare allanecessità della banca di portare a termine con successo i due aumenti di capitale,essenziali a raggiungere una più robusta posizione patrimoniale” e “[i]n talecontesto, la funzione di compliance - sebbene nei periodi antecedenti ilcollocamento dei due aumenti di capitale avesse manifestato un atteggiamentodi maggiore severità nell'applicazione della normativa MIFID - non fu in grado dicontrastare le pressioni che prevenivano dal mercato e dall’area commerciale».La sentenza impugnata sottolinea pure che l’operato del cessato direttoregenerale e dei suoi sodali non era un’esimente da responsabilità.

D’altronde, irilievi ispettivi e il documento di analisi delle controdeduzioni «danno conto di unquadro di inadeguatezza del sistema di deleghe esecutive, in quanto incapace diassicurare l’equilibrata dialettica tra delegante e delegato, il corretto esorvegliato esercizio delle attribuzioni gestorie, la periodica e pervasiva verificada parte dell’organo delegante al riguardo e la continua alimentazione dei canaliinformativi in favore del CdA.

Tale inadeguatezza si era manifestata in più ambiti,identificati nei rilievi di vigilanza, traducendosi in una colpevole acquiescenzadell’organo amministrativo alla estromissione di fatto da ampie aree operative(remunerazione degli impieghi e scelta degli investimenti) contro il dettato dellaregolazione settoriale, che demanda allo stesso la costante vigilanzasull’esercizio delle deleghe, con il connesso permanere di un potere-dovere alriguardo».

In particolare, in tema di fondi unknown exposure, il CDA non avevachiesto ai delegati un’informativa idonea a valutare la coerenza tra gli attivi incui i fondi erano investiti e la normativa interna (quando già la meradenominazione avrebbe dovuto sollecitare un approfondimento), e ciò neanchea giugno 2014, quando era emerso che i fondi in parola detenevano azioni BPV.Rispetto al compimento, senza subdelega, di atti di investimenti nel portafogliostrategico, tale anomalia era stata individuata da tempo dalla funzione direvisione interna e sarebbe stato onere dell’organo amministrativo rilevarel’insufficienza del rimedio proposto dalla funzione di controllo (l’indicazione diA.D. e Direttore generale tra i destinatari delle mail con cui il Responsabile dellafinanza comunicava le decisioni al desk di negoziazione per l’esecuzione).Numero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026Quanto alle attribuzioni dei compiti, infine, la corte territoriale ha accertato,Data pubblicazione 08/05/2026come evidenziato, l’inadeguatezza del sistema di deleghe esecutive, che nongarantiva un’equilibrata dialettica tra delegante e delegato, il corretto esorvegliato esercizio delle attribuzioni gestorie, la periodica e pervasiva verificadell’organo delegante e la continua alimentazione dei canali informativi del CDA.11) Con l’undicesimo motivo il ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2392, comma 1, c.c., dell’art. 53, comma 1, TUB e delledisposizioni regolamentari di attuazione adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia con lecircolari n. 285 del 17.12.2013 e n. 263 del 27.12.2006, nel testo applicabileall’epoca, perché la sentenza non avrebbe considerato quali fosseronormativamente le effettive facoltà di controllo del CDA e dei suoi componenti.Lamenta la violazione dell’art. 3 legge n. 689 del 1981 perché non si sarebbetenuto conto delle prescrizioni organizzative regolamentari della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia.Rappresenta l’assenza di indici d’allarme percepibili ed evidenzia che la correttad’amministrazione privo di deleghe di conoscere la concreta dinamica aziendale.L’approccio del giudice di merito sarebbe stato in contrasto con le regole chedefiniscono gli obblighi degli amministratori di società di capitali ex art. 2392 c.c.e con la ripartizione delle attribuzioni nelle aziende bancarie risultante daiRegolamenti della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia.

Sarebbe in colpa l’amministratore che silimitasse a ricevere informazioni incomplete senza attivarsi, ma non già chi, afronte di informazioni complete, coerenti e ragionevolmente ritenute affidabilidagli organi di controllo interno, non si attivasse, in assenza di indici di sospetto.Nella specie, vi erano stati rassicuranti rapporti della struttura interna, definitain base alle indicazioni della Circolare di [OSCURATO:PERSONA] d’Italia n. 263 del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Con il quattordicesimo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2441 c.c., perché la corte d’appello avrebbe respinto lacensura di illegittimità del provvedimento sanzionatorio per non essere statacorrettamente determinata l’entità del sovrapprezzo delle azioni di nuovaemissione di BPVi.

Contesta l’addebito mossogli sostanzialmente per non avereconcorso, nell’ambito del CDA, a definire il corretto sovrapprezzo delle azioni diNumero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026nuova emissione, affidandosi all’opera di un esperto di chiara fama.

Espone cheData pubblicazione 08/05/2026l’ordinamento non imporrebbe al CDA di fissare un sovrapprezzo “giusto”.

Lametodologia valutativa dell’esperto, il prof.

Bini, sarebbe stata coerente conquella usata da [OSCURATO:PERSONA] per compiere valutazioni del medesimo tipo.Con il quindicesimo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2392, comma 1, c.c. perché la corte d’appello avrebberitenuto la violazione delle norme che vietano di considerare il capitale finanziatonel patrimonio di vigilanza, al fine di garantire la stabilità degli intermediari.Impugna la deliberazione punitiva quanto alla censura di [OSCURATO:PERSONA] d’Italia relativaai finding 3, 4 e 5 del rapporto BCE sulla pratica dei “finanziamenti baciati”.Con il sedicesimo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2392, comma 1, c.c., dell’art. 53, comma 1, TUB e delledisposizioni di attuazione adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia con le circolari n. 285 del17.12.2013 e n. 263 del 27.12.2006, nel testo applicabile all’epoca dei fatti,perché la sentenza gli avrebbe imputato delle omissioni per carenze riguardantila mala gestio del Fondo acquisto azioni proprie e delle richieste di vendita delleazioni dei soci, con mancato rispetto dell’ordine di presentazione temporale dellerelative domande e della normativa MIFID quanto all’aumento di capitaledeliberato nel 2013.

Nega gli addebiti mossi sulla base dei findings 6-7 edell’annex 2 del rapporto BCE e censura la sanzione inflittagli per non averepredisposto un adeguato sistema organizzato di transazioni che garantissel’ordinata evasione delle richieste di riacquisto di azioni proprie che i sociinviavano alla BPVi.

Evidenzia come non vi fosse un obbligo giuridico della Bancadi riacquistare le sue azioni e come la richiesta dei soci non innescasse taledovere per l’emittente.

Ricorda come lo statuto di BPVi facoltizzasse l’impresa alriacquisto d’azioni proprie, nei limiti della disciplina positiva.

Rappresenta,quindi, come non possa discutersi di un mercato secondario del titolo BPVi.Infine, espone come la disciplina di BPVi prevedesse un procedimento tramitecui gli azionisti potevano inoltrare la proposta di riacquisto delle azioni emesse.Le censure, che possono essere trattate insieme, stante la strettaconnessione, sono infondate.Numero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026Data pubblicazione 08/05/2026La corte territoriale ha messo in evidenza che «grava sui membri dell’organoconsiliare un onere di vigilanza rispetto all’attuazione delle direttive strategicheimpartite ed all’efficace funzionamento dell’assetto definito, non potendosiridurre l’obbligo di agire informati ad una mera “prestazione di attesa”».Pertanto, come già esposto, «L’affidamento invocato dall’opponente non puòessere considerato incolpevole, posto che esso strideva con l’obbligo, riferibileanche al CdA, di coltivare un’effettiva dialettica interna all’organizzazioneaziendale (risultata invece carente nel caso di specie), sui profili sostanziali disostenibilità, adeguatezza, prudenza e immunità da rischi dell’operativitàaziendale».

Il giudice ha chiarito che il ricorrente non poteva proporreargomentazioni «tese a ridurre il dovere di agire informato che incombe suciascun amministratore rispetto ad un dovere di agire, di fatto, ma solo seinformato dalle altre funzioni aziendali (…).

Tale tesi difensiva tralascia il fattoche il ruolo di supervisione strategica e di gestione spettante al CdA impone allostesso di interessarsi attivamente all’attività delle funzioni interne e diintervenire tempestivamente al minimo segnale di allarme per eliminare lecriticità emerse».

La corte d’appello ne ha ricavato che «in relazione ai fattiindividuati nella lettera di contestazione, il CdA di BPV aveva omesso ogniconcreta iniziativa, sia di tipo organizzativo che di tipo informativo esollecitatorio, finalizzata alla corretta valutazione e gestione dei rischi connessiagli aspetti illustrati nell’atto di contestazione, nonostante in relazione a taliaspetti significativi indicatori di anomalia evidenziassero l’incrementodell’esposizione ai rischi medesimi.

Il presidio dell’integrità del patrimonio divigilanza, delle procedure di credito (es. finanziamenti “correlati” e storni), delregolare funzionamento del mercato interno dei titoli, dell’equilibrio nell’eserciziodelle competenze gestorie delegate, dei limiti all’assunzione di decisioni diinvestimento (portafoglio strategico e fondi c.d. unknown exposure) e dellagestione delle forme derivative di copertura del compendio creditizio dallevariazioni degli interessi era stato carente, alla luce dell’esistenza degli indici diallarme in precedenza evidenziati, e del mancato esercizio, da parte dei membridel CdA, dello spettro di competenze loro riconducibili».Numero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026Data pubblicazione 08/05/2026In ordine al sovrapprezzo e all’esperto di cui l’istituto si sarebbe avvalso, lacorte d’appello ha ritenuto le difese del ricorrente «non pertinenti rispettoall’oggetto dei rilievi e quindi inconferenti, ed in parte di tenore ammissivo»,chiarendo che: «gli ispettori avevano riscontrato che il processo dideterminazione del prezzo dell’azione era stato demandato in via esclusivaall’esperto senza alcuna forma di coinvolgimento né del Consiglio medesimo, nédelle unità operative della [OSCURATO:PERSONA].

Il tentativo di riversare integralmente sulconsulente ogni responsabilità del relativo processo non può essere condiviso,dal momento che secondo i rilievi ispettivi il Consiglio, tra l’altro: “non ha fornitoall’esperto indipendente istruzioni adeguate, che consentissero di evitare che iparametri e/o le metodologie utilizzate fossero incoerenti e (in media) menoprudenti rispetto a quelli utilizzati dai consulenti esterni in sede di impairmenttest degli avviamenti”.

Né il Consiglio si era preoccupato di verificare laperdurante applicabilità nel tempo dei criteri valutativi inizialmente indicati, delleloro concrete modalità di applicazione, della congruità degli esiti rispetto agliassunti ed alle finalità correttive prospettate dalla Vigilanza sin dal 2009, dellacomparabile situazione di altri operatori economici contrassegnata però daapprocci valutativi più “prudenti” e meno “ottimistici”».

La corte d’appello haribadito che «il sindacato dell’Autorità di vigilanza non aveva avuto ad oggetto ilmerito della scelta da parte dell’organo amministrativo delle specifiche istruzionimetodologiche impartite all’esperto, né la determinazione del “prezzo corretto”dell’azione di BPV, ma piuttosto la coerenza e l’attendibilità del processo divalutazione adottato da BPV nella determinazione del prezzo delle azioni (…)».Il giudice ha precisato, poi, che «Agli amministratori è stato contestato, tral’altro, di non avere condotto una analisi delle ragioni “alla base dello scarto, viavia crescente, tra il prezzo ufficiale delle azioni BPVi e il graduale, continuodeterioramento dei principali indicatori economici e finanziari di BPVi”.

In talecontesto era stata considerata sintomatica l’inerzia dell’organo amministrativo afronte della “non applicabilità” di due dei tre criteri di stima indicati, conconseguente esaurimento della metodologia nel modello del c.d. dividenddiscount con distribuzione dell’excess capital; stante la base necessariamenteprevisionale (e basata su stime interne all’azienda) di tale metodo, l’assenza diNumero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026Data pubblicazione 08/05/2026“bilanciamento” delle relative valutazioni mediante criteri c.d. di controllo permitigarne l’opinabilità - e, in ogni caso, la mancata verifica degli esiti dellevalutazioni - costituisce prova della condotta omissiva dell’organo consiliare.(…)».

Si evince che «Ciò che gli ispettori avevano imputato al ricorrente ed alCdA nel suo complesso era il fatto di non aver “governato” con la diligenzadovuta e con il contributo di tutte le funzioni interne, ma di averesostanzialmente lasciato all’esclusiva discrezionalità di un pur autorevole perito,un processo - quello di determinazione del prezzo delle azioni - strategico dalpunto di vista dei rischi ad esso inerenti (…)».Per quel che interessa l’addebito di violazione delle norme prudenziali cheimpediscono di considerare il capitale finanziato nel patrimonio di vigilanza e ic.d. finanziamenti baciati, a prescindere dalle precedenti considerazioni, anchein questo caso la corte territoriale ha evidenziato che «Il riferimentodell’opponente alle asserite barriere informative, insuperabili da parte degliamministratori, che avrebbero consentito ai responsabili (ossia al sig. [OSCURATO:PERSONA]) ditenere l’organo amministrativo, e la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia in occasione delle verificheispettive del 2012, all’oscuro circa l’esistenza delle contestate prassi mediantespecifici artifizi (c.d. sistema dei due conti ed omissioni informative delresponsabile della funzione di revisione interna sig. [OSCURATO:PERSONA]), nonostante la suaampia diffusione ed il coinvolgimento, in funzione di ausilio e presidio istruttorio,di talune articolazioni interne, quali il comitato soci e il comitato fidi, non puòritenersi pertinente dal momento che la correlazione degli impieghi allesottostanti finalità costituiva un profilo di rilevanza centrale nell’operativitàbancaria, che non può considerarsi sottratto alle valutazioni dell’organoamministrativo invocando un preteso affidamento basato sull’assenza di segnaliproblematici provenienti dalle funzioni di controllo o dai comitati coinvolti nellafase istruttoria».

Agli amministratori sarebbero state sottoposte perl’approvazione richieste di affidamento motivate con finalità generiche econtestuali alle iniziative di incremento del capitale coltivate nonostante unasituazione di mercato non favorevole alle operazioni sul capitale.

Non a caso,l’esame dei singoli conti dei sottoscrittori aveva consentito di verificare come laliquidità fornita dalla banca fosse stata utilizzata dai medesimi sottoscrittori.Numero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026Data pubblicazione 08/05/2026Infine, sulle carenze riguardanti la mala gestio del fondo acquisto azioniproprie e delle richieste di vendita delle azioni dei soci, premesso che le questionisono state trattate nel merito, il giudice ha chiarito che «la [OSCURATO:PERSONA], i cui titoliazionari non erano quotati, si era dotata di una sorta di mercato interno persostenere la liquidità del titolo in modo da agevolare le operazioni sulle azioni;inoltre, era stata prevista la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di riacquistare, entro certilimiti, le proprie azioni; a tale scopo un ruolo cruciale era rivestito dal fondo“acquisto azioni proprie”, istituito dalla [OSCURATO:PERSONA], per importi corrispondenti a quellidegli utili distribuibili e delle riserve disponibili, allo scopo di acquistare azioniBPV, mantenerle temporaneamente in portafoglio sino alla successiva rivenditaa terzi (…)».

Il giudice ha evidenziato che, «Pur essendo vero che le operazionidi riacquisto non sono possibili ove non vi sia corrispondente capienzanell’apposito Fondo, nel caso di specie deve ritenersi priva di pregio la negazionedi una pretesa giuridicamente vantabile in proposito dai soci e vincolante perl’intermediario, posto che in molti casi, proprio al fine di favorire la sottoscrizionedelle azioni, la [OSCURATO:PERSONA] si era impegnata al loro riacquisto (da qui i rischi legali ereputazionali di cui si contesta l’assenza di valutazione).

Né può condividersil’affermazione dell’opponente secondo cui “non esistevano ragioni …perimmaginare…che dall’eventuale inosservanza dell’ordine di priorità potessederivare un rischio di contenzioso”, atteso che la legittima aspettativa dei sociintenzionati a vendere le loro azioni alla gestione cronologica degli ordini trovavafondamento, oltre che nei già richiamati impegni al riacquisto laddovesussistenti, in obblighi di correttezza e buona fede ed in presenza di talunipresupposti, financo in obblighi normativamente imposti dalla Consob).

Esisteva,quindi, una rilevante area di rischio legale connesso a questa operatività (…)».Pertanto, «Alla luce delle situazioni ora evidenziate non può essere condiviso iltentativo dell’opponente di escludere ogni responsabilità al riguardo, essendoinvece la stessa connessa al ruolo spettante al CdA (…)».12) Con il diciannovesimo motivo il ricorrente lamenta la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4,c.p.c., perché la corte d’appello avrebbe reso una motivazione “apparente” e/oNumero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026“oggettivamente incomprensibile” in ordine alle carenze relativeData pubblicazione 08/05/2026all’organizzazione, alla gestione dei rischi, ai controlli effettuati, all’assetto delgruppo, alla ripartizione delle deleghe, ai flussi informativi e alla vigilanzasull’organizzazione societaria e sui flussi informativi sugli investimenti esull’operatività sui fondi comuni.

Contesta gli addebiti mossi sulla base deifinding 20, 23, 1, 9, 11 dell’annex n. 3, del 13, 24, del rapporto BCE.La censura è inammissibile, avendo il giudice del merito affrontato in modocompleto le questioni sollevate, con una motivazione effettiva e non apparente.13) Con il ventunesimo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 144 quater TUB e 18, par. 5, Reg.

UE 1024/2013 peravere la sentenza ritenuto corretta la determinazione della sanzione, nonostantefosse avvenuta in violazione almeno del principio di proporzionalità.La censura è infondata.La corte territoriale ha valutato la posizione del ricorrente, sottolineandocome la sanzione inflitta fosse di importo ridotto rispetto agli altri amministratori.In ogni caso, il giudizio sull’adeguatezza e proporzionalità della sanzioneamministrativa è rimesso dalla legge alla discrezionalità del giudice di merito,che può quantificarne l’entità, entro i limiti sanciti dalla disposizione applicata,per commisurarla all’effettiva gravità del fatto concreto, globalmente desuntadai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza essere tenuto a specificare i criteriseguiti, con conseguente insindacabilità della relativa valutazione in sede dilegittimità (Cass. n. 19856/2024, che menziona Cass. nn. 4844/2021,5526/2020 e 9126/2017; in termini, Cass. nn. 11481/2020 e 10277/2024).14) Con il ventiduesimo motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art.91 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., perché la corte d’appello loavrebbe condannato alle spese a vantaggio della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, nonostante sifosse difesa con funzionari interni e non con avvocati del libero foro.

Nonvarrebbe in contrario l’argomento per cui la difesa sarebbe stata sostenutacomunque da un avvocato legittimamente esercente la professione forense.La censura è manifestamente infondata.Numero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026Data pubblicazione 08/05/2026Dagli atti di causa risulta che la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia è stata difesa da tre avvocatie non da suoi funzionari.

Va ribadito, allora, il principio per cui, ove la P.A. siarappresentata in giudizio non da un funzionario delegato, ma da un difensore, aisensi degli artt. 82 e 87 c.p.c., il diritto dell’amministrazione al rimborso dellespese ex art. 91 c.p.c. comprende anche i relativi onorari di difesa e diritti diprocuratore, benché detto difensore sia un suo dipendente, atteso che queldiritto sorge per il fatto che la parte vittoriosa è stata in giudizio con il ministerodi un difensore tecnico (Cass. nn. 24374/2024, 23825/2023 e 16274/2022).15) Il ricorrente chiede, infine, il rinvio ex art. 267 TFUE alla Corte di giustiziadell’Unione europea, onde sottoporle i seguenti quesiti:«- dichiari la Corte di giustizia se è compatibile con l’art. 41 della Carta deidiritti fondamentali dell’Unione europea, come interpretato, per effetto del rinviooperato dall’art. 52, co. 3, della stessa Carta all’art. 6 CEDU, un’interpretazioneche esclude la natura punitiva delle sanzioni amministrative pecuniariecomminate da [OSCURATO:PERSONA] d’Italia in forza delle disposizioni dell’art. 144 Tub - nellaversione vigente alla data di approvazione del provvedimento impugnato -recanti una sanzione di euro 163.000,00, aggravata dalla pubblicazione delprovvedimento sul sito internet dell’autorità giudicante;- dichiari la Corte di giustizia - appurata la natura sostanzialmente penaledelle sanzioni amministrative pecuniarie comminate da [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, stante lasussistenza dei c.d. criteri Engel - se è compatibile l’art. 41 della Carta dei dirittifondamentali dell’Unione europea, come interpretato, per effetto del rinviooperato dall’art. 52, co. 3, della stessa Carta all’art. 6 CEDU, un’interpretazioneche in forza di una disposizione interna (art. 3 l. 689/1981) pone a carico delsanzionato opponente una presunzione di responsabilità e, comunque, unapresunzione di responsabilità suscettibile in contrario solamente di una probatiodiabolica, quale quella individuata dalla costante giurisprudenza della Corte dicassazione;- dichiari la Corte di giustizia - appurata la natura sostanzialmente penaledelle sanzioni amministrative pecuniarie comminate da [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, stante lasussistenza dei c.d. criteri Engel - se è compatibile l’art. 49 della Carta dei dirittiNumero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026Data pubblicazione 08/05/2026fondamentali dell’Unione europea, come interpretato, per effetto del rinviooperato dall’art. 52, co. 3, della stessa Carta all’art. 6 e 7 CEDU,un’interpretazione che nega l’applicazione della legge sopravvenuta piùfavorevole per la punizione - con una sanzione amministrativa sostanzialmentepenale - di un fatto commesso prima della sua entrata in vigore;- dichiari la Corte di giustizia - appurata la natura sostanzialmente penaledelle sanzioni amministrative pecuniarie comminate da [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, stante lasussistenza dei c.d. criteri Engel - se è compatibile con l’art. 41 della Carta deidiritti fondamentali dell’Unione europea, come interpretato, per effetto del rinviooperato dall’art. 52, co. 3, della stessa Carta all’art. 6 CEDU, rimettereall’apprezzamento dell’amministrazione sanzionante la fissazione del giorno apartire dal quale decorre il termine per la contestazione dell’infrazione, cosìrendendo incerto il diritto del candidato responsabile ad essere informata inmodo quanto più tempestivo dell’addebito a suo carico;- dichiari la Corte di giustizia se è compatibile con l’art. 41 della Carta deidiritti fondamentali dell’Unione europea, come interpretato, per effetto del rinviooperato dall’art. 52, co. 3, della stessa Carta all’art. 6 CEDU, ed in particolarecon il principio di imparzialità del trattamento della questione, unainterpretazione che reputa correttamente formata una decisione con cui l’organodecidente recepisce integralmente la proposta dell’organo inquirente, senzaindicare le ragioni che fondano la propria decisione e lo inducono a respingereogni ulteriore replica formulata dal sanzionato in sede procedimentale;- dichiari la Corte di giustizia se è compatibile con l’art. 47 della Carta deidiritti fondamentali dell’Unione europea, come interpretato, per effetto del rinviooperato dall’art. 52, co. 3, della stessa Carta all’art. 6 CEDU, che sanciscono unricorso innanzi ad un giudice imparziale, un’interpretazione che attribuisce agliesprimendo parzialità e favore per la parte resistente sgravata dall’ordinarioonere dimostrativo».L’istanza, manifestamente infondata, va respinta.Innanzitutto, l’oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale alla CGUEdeve riguardare l’interpretazione o la validità del diritto dell’Unione, e non (come,Numero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026nella specie, pare sostanzialmente intendere il ricorrente) l’interpretazione delleData pubblicazione 08/05/2026norme del diritto nazionale o questioni di fatto sollevate nel procedimentoprincipale (così C. giust., Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali,relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale, 2018/C257/01, in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Inoltre, perla giurisprudenza di questa Corte «[…] non v’è diritto della parte all’automaticorinvio pregiudiziale ogniqualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesidifensive (Cass., SU, n. 14043, 08/07/2016), bastando che le ragioni sianoespresse (Corte EDU, in caso Ullens de Schooten e Rezabek c.

Belgio), ovveroimplicite laddove la questione pregiudiziale sia manifestamente inammissibile omanifestamente infondata (Corte EDU, in caso [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia,par. 36), ovverosia quando l’interpretazione della norma e del caso sianoevidenti (Cass., SU, n. 12067, 24/05/2007).

Infatti, un organo giurisdizionale diultima istanza non è tenuto a presentare alla Corte di giustizia una domanda dipronuncia pregiudiziale (art. 267, comma 3, TFUE), qualora esista già unagiurisprudenza consolidata in materia o qualora la corretta interpretazione dellanorma di diritto di cui trattasi non lasci spazio a nessun ragionevole dubbio(Raccomandazioni 2016.

C. - 439.01, par. 6)» (Cass., SU, n. 16157/2018, inmotivazione, p. 5.5.; Cass. n. 14828/2018; Cass. n. 15041/2017, secondo cui ilrinvio pregiudiziale alla CGUE presuppone il dubbio interpretativo su una normacomunitaria, che non ricorre allorché l’interpretazione sia auto-evidente o ilsenso della norma sia già stato chiarito da precedenti pronunce della Corte, nonrilevando, peraltro, il profilo applicativo di fatto, che è rimesso al giudicenazionale).

Anche la Corte costituzionale (sentenza n. 28 del 2010, inmotivazione al p. 6) ha ritenuto di escludere il rinvio pregiudiziale alla Corte digiustizia dell’Unione europea, non «necessario quando il significato della normacomunitaria sia evidente, anche per essere stato chiarito dalla giurisprudenzadella Corte di giustizia».

A queste considerazioni si può aggiungere che, sempreper la CGUE (C. giust., 06/10/1983, Cilfit e a., C-283/81; C. giust., 05/04/2016,C-689/13, [OSCURATO:PERSONA]; C. giust., [OSCURATO:DATA_NASCITA], C-379/15,[OSCURATO:PERSONA]; C. giust., [OSCURATO:DATA_NASCITA], C-561/19),viene meno l’obbligo di rinvio pregiudiziale quando la corretta applicazione delNumero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026diritto UE si imponga con una evidenza che non lasci adito ad un ragionevoleData pubblicazione 08/05/2026dubbio sulla soluzione da fornire alla questione sollevata (cd. dottrina dell’acteclair).

Non è necessario, allora, disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte digiustizia poiché, per la giurisprudenza di legittimità (della quale si è dato contoin precedenza), le sanzioni amministrative pecuniarie applicate dalla Bancad’Italia, ai sensi dell’art. 144, TUB, per carenze nell’organizzazione e nei controlliinterni, non sono sanzioni amministrative di carattere punitivo e non pongonoun problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall’art.6 CEDU (secondo la sentenza della Corte EDU [OSCURATO:PERSONA] e altri c.

Italia del2014), non essendo equiparabili, per tipologia, severità, incidenza patrimonialee personale alle sanzioni CONSOB sull’abuso di informazioni privilegiate (Cass.nn. 12031/2022 e 4524/2021) e sulla manipolazione del mercato (Cass. nn.17209/2020 e 24850/2019), entrambe ritenute sostanzialmente penali.16) Il ricorso è rigettato.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.P.Q.M.- rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite allacontroricorrente, che liquida in € 8.000,00 per compenso e in € 200,00 peresborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 17febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente-contro[OSCURATO:PERSONA] d’Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] de Troia, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6742/2022 pubblicatail 27 ottobre 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 145 TUB [OSCURATO:PERSONA], giàcomponente del CDA di [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, ha impugnato ilprovvedimento della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia del 25 maggio 2017 con cui era stataapplicata una sanzione amministrativa pecuniaria di € 163.000,00.Numero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026Data pubblicazione 08/05/2026Per l’Autorità procedente, in particolare, sarebbe stata accertata unaresponsabilità colposa degli amministratori (pur) privi di deleghe della BancaPopolare di Vicenza (di seguito anche BPVi) per la violazione della disciplinaprimaria e secondaria, rispettivamente, relativa all’organizzazione, alla gestionedei rischi, dei controlli interni (punto 1), nonché concernente l’organizzazionedel governo societario, l’assetto del gruppo, la ripartizione delle deleghe e i flussiinformativi (punto 2).L’atto di contestazione ha prospettato una responsabilità omissiva delricorrente per aver trascurato fatti indicati come noti o, comunque, conoscibilicon l’ordinaria diligenza che era imposta dal ruolo da lui ricoperto nell’ambito delCDA di una società bancaria.La Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.6742/2022, ha rigettato l’opposizione.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 22 motivi.[OSCURATO:PERSONA] d’Italia si è difesa con controricorso.Le parti hanno depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art. 117,comma 1, Cost., come ricavabile dall’interposizione dell’art. 6 CEDU nonché degliartt. 41, 47, 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali UE per avere la Corted’appello di Roma escluso la natura punitiva delle sanzioni. A suo avviso, il poterepunitivo della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia sarebbe regolato non solo dagli artt. 24 legge n. 262del 2005 e 145 TUB, ma anche dagli artt. 6-7 della CEDU. Le garanzie dell’art.6 CEDU dovrebbero essere rispettate da ogni iniziativa pubblica destinata adavere un effetto afflittivo per il destinatario dell’esercizio di un potere punitivo.Questa impostazione sarebbe condivisa dalla nostra Corte costituzionale e dalConsiglio di Stato. [OSCURATO:PERSONA] (sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 193, par. 6.1) avrebbeaffermato che i procedimenti amministrativi che rispondono ai requisiti dellasentenza Engel (Corte EDU, 8.6.1976, C. 5101/71, par. 81-82, cit.) debbanoosservare le prescrizioni sostanziali e procedurali previste dalla CEDU. Inoltre,rileverebbe un ulteriore intervento della Consulta, che avrebbe dichiaratoillegittimo l’art. 187 sexies TUF e la misura della confisca obbligatoria (CorteNumero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026Cost., 10.5.2019, n. 112). Sarebbe così venuta meno la differenza tra laData pubblicazione 08/05/2026sanzione delle condotte market abuse e quelle oggetto delle sanzioni quicontestate, tenendo conto che: - la sanzione irrogata sarebbe di ammontaresuperiore a quella del caso definito da Corte cost. n. 63/2019 (e superiore o dipoco inferiore a quelle delle successive pronunce della S.C. nn. 8782/2020 e4524/2021); - per gli illeciti de quibus sarebbe prevista la sanzione accessoriadella perdita dei requisiti di idoneità e dell’incapacità temporanea ad assumereincarichi in società quotate e in quelle del medesimo gruppo, con una formula -contenuta nell’art. 144 ter TUB - che, all’epoca dei fatti, era sostanzialmenteomologa a quella dell’art. 187 quater per gli illeciti market abuse.La censura è infondata.Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia ai sensidegli artt. 144 ss. d.lgs. n. 385 del 1993 (nella formulazione anteriore allemodifiche del d.lgs. n. 72 del 2015) nei confronti di soggetti che svolgonofunzioni di direzione, amministrazione o controllo di istituti bancari, non sonoequiparabili, per gravosità economica e incidenza sui diritti e libertàfondamentali, avuto riguardo alle concrete estrinsecazioni professionali,imprenditoriali e manageriali della persona, a quelle dell’art. 187 ter TUF permanipolazione del mercato, su cui si è pronunciata la Corte EDU nella sentenzadel 4.3.2014 (caso [OSCURATO:PERSONA] ed altri contro Italia), sicché non hannonatura sostanzialmente penale e non pongono un problema di compatibilità conle garanzie riservate ai processi penali dall’art. 6 CEDU (Cass. n. 16517/2020).Nella vicenda esaminata dalla Corte europea, infatti, le sanzioni ex art. 187ter TUF erano incomparabilmente più gravose economicamente rispetto a quelledelle quali si discute, determinando, inoltre, l’applicazione delle sanzioniaccessorie dell’art. 187 quater, così da incidere su diritti e libertà fondamentaliriguardo alle concrete estrinsecazioni professionali, imprenditoriali e managerialidella persona. Secondo la giurisprudenza sovranazionale, per stabilire lasussistenza di un’accusa di natura penale, occorre impiegare tre criteri: laqualificazione giuridica della misura secondo il diritto nazionale, la natura nonchéil grado di severità della “sanzione”. Nel caso in esame, il diritto nazionaleNumero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026medesima qualificazione pare confermata dalle specifiche connotazioni dellaData pubblicazione 08/05/2026sanzione, apparendo indirizzata a una platea ristretta di possibili destinatari (icomponenti degli organi di amministrazione e controllo delle banche), aconferma che la disposizione non contempla un divieto di generale applicabilità.La S.C. ha escluso, poi, che i principi convenzionali conducano a ritenere cheuna sanzione qualificata amministrativa dal diritto interno abbia - sempre e atutti gli effetti - natura sostanzialmente penale (Cass. nn. 1621/2018,8855/2017, 770/2017 e 13433/2016). Infine, nella sentenza 14.3.2014 GrandeStevens c. Italia, la Corte EDU ha ritenuto, in tema di market abuse, che laconformità con l’art. 6 CEDU non venga meno se una sanzione di natura penalesia inflitta da un’autorità amministrativa la cui decisione non soddisfi lecondizioni del paragrafo 1 della norma, ove sul provvedimento vi sia un controllosuccessivo di un organo indipendente e imparziale con giurisdizione piena, nonponendosi, in queste ipotesi, un problema di compatibilità con le garanzieriservate ai processi penali dall’art. 6 CEDU (Cass. nn. 8855/2017, 1621/2018,4/2019, 5/2019, 31632/2019, 13433/2016, 4114/2016 e 3656/2016).2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 24,comma 1, legge n. 262 del 2005, dell’art. 145, comma 1 bis, TUB nonché dell’art.4, comma 3, TUB, come interpretati alla luce dell’art. 6 CEDU, dell’art. 41, par.2, lett. a), dell’art. 52, par. 5, della Carta dei diritti fondamentali UE e dell’art. 6CEDU perché la corte d’appello avrebbe ritenuto non fondata la censurad’illegittimità della sanzione per contrarietà alla dinamica dell’equo procedimentoe al principio della necessaria autosufficienza della determinazione afflittiva dellaBanca d’Italia. Censura il provvedimento afflittivo per contrarietà alla disciplinache prevede la separazione tra funzione istruttoria e decisoria nei procedimentisanzionatori, che non consentirebbe l’impiego di una motivazione perrelationem, consistente nel mero rinvio a una proposta aliunde formulata. L’art.3, comma 3, legge n. 241 del 1990, che ammette la motivazione per relationem,non troverebbe applicazione nell’ambito dei procedimenti sanzionatori retti dallalegge n. 689 del 1981. Al contrario, l’art. 22, comma 3, dello statuto della Bancad’Italia, assegnerebbe al Direttorio la competenza esclusiva all’assunzione diNumero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026provvedimenti a rilevanza esterna. Il ricorrente cita a sostegno della sua tesiData pubblicazione 08/05/2026giurisprudenza amministrativa, come Cons. Stato, sez. IV, 26.2.2015, n. 966.Errerebbe, poi, la corte capitolina ad ammette l’applicabilità dell’art. 3, comma3, legge n. 241 del 1990, a prescindere da qualunque considerazione dell’art. 24legge n. 262 del 2005, ai provvedimenti sanzionatori della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, ove ilDirettorio aderisca alla proposta di delibera formulata dell’ufficio istruttorio.Infatti, l’art. 24, comma 1, sarebbe norma speciale, che reca una disciplinapeculiare per gli atti amministrativi a carattere puntuale delle autorità divigilanza, tra cui la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia. Nella disposizione speciale non si rinverrebbela previsione della possibilità per l’autorità emanante di ricorrere al sistema dellamotivazione “tramite rinvio” L’art. 25, comma 1, legge n. 262 del 2005effettuerebbe, invece, un rinvio selettivo a dei principi della legge n. 241 del1990, operanti nei limiti della “compatibilità”. Il successivo comma 2, però, inpunto di motivazione, ripeterebbe che gli atti delle autorità «devono esseremotivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti difatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanzedell'istruttoria». Altresì per il diritto europeo (art. 263 TFUE) gli atti noncompiutamente motivati sarebbero illeciti per violazione di una “formasostanziale” del provvedimento. Infine, l’art. 4, comma 3, TUB, disposizione suiprovvedimenti della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, le imporrebbe in modo espresso e senzaderoghe di corredare ogni decisione con una propria ed espressa motivazione.La censura è infondata.Come chiarito dalla Suprema Corte, è legittima tecnica di redazioneprovvedimentale il rinvio operato dal Direttorio alla motivazione contenuta nellaproposta di irrogazione di sanzioni, il cui testo integrale è stato notificato alricorrente congiuntamente al provvedimento sanzionatorio, atteso che il dettoDirettorio, ove condivida i motivi illustrati dalla commissione, non è tenuto aribadirli e a riportarli per esteso (Cass. nn. 32010/2024, 27127/2024, 4/2019 e4725/2016). La S.C. (Cass. n. 5743/2004) ha affermato, quindi, che èmanifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, inriferimento agli artt. 23 e 97 Cost., dell’art. 144 TUB, in relazione ai precedentiartt. 51 e 53, comma 1, per violazione dell’obbligo di tipicità e determinatezzaNumero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026delle fattispecie soggette a sanzione amministrativa pecuniaria. Infatti, in temaData pubblicazione 08/05/2026di sanzioni amministrative, l’art. 1 della legge n. 689 del 1981, non contiene - adifferenza di quanto avviene per gli illeciti penali, per i quali opera il principio distretta legalità ex art. 25, comma 2, Cost. - una riserva di legge che escluda lapossibilità di integrare il precetto sanzionatorio, avente base nella legge, connorme regolamentari delegate, confacenti all’ambito tecnico-specialistico cui siriferiscono, e le norme indicate non sono qualificabili come norme punitive “inbianco”, atteso che i poteri della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia di emanare istruzioni edisposizioni in materia di vigilanza informativa e regolamentare (artt. 51 e 53)non sono lasciati al suo mero arbitrio, ma sono esercitati in conformità a beneindividuati principi e direttive (anche di livello europeo), a strumenti normativiprimari e secondari e ad altri criteri oggettivi, dettagliati e rigorosi (in termini,Cass. n. 27127/2024). Non fondate, allora, sono le censure legate alla legge n.262 del 2005 e alla giurisprudenza amministrativa, che non precludono, allecondizioni esposte, la motivazione per relationem. Generico, poi, è il richiamo aldiritto UE, che non vieta di motivare gli atti amministrativi richiamandone altri.Peraltro, il ricorrente ha certo compreso le contestazioni, tanto da svolgere,davanti alla corte territoriale e in questa sede, una difesa molto articolata.3) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la falsa applicazione dell’art. 14,comma 2, legge n. 689 del 1981, perché la corte d’appello avrebbe correlato ildies a quo del termine decadenziale per l’esercizio della potestà punitivaall’apposizione agli atti del visto del direttore centrale per la vigilanza bancaria,con una valutazione della complessità dell’accertamento avulsa dal casoconcreto, contrariamente alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità.Contesta l’omesso esame di fatto decisivo, ove la corte d’appello avrebbegiustificato la protrazione dei tempi dell’accertamento, senza verificare in fattola complessità dello stesso. Deduce la nullità per essere il risultato di unprocedimento avviato dopo lo spirare del termine perentorio di 90 giorni,decorrenti dall’accertamento o dal momento in cui doveva, ragionevolmente,ritenersi accertato l’illecito sanzionato, atteso che la valutazione della Bancad’Italia si sarebbe sviluppata sulla base della richiesta di attivazione di BCE e deiNumero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026documenti da quest’ultima trasmessi, non compiendo ulteriori indagini istruttorieData pubblicazione 08/05/2026o raccolte di dati diversi. La completezza del fascicolo sul quale la [OSCURATO:PERSONA] d’Italiaavrebbe sviluppato le sue riflessioni indicherebbe come l’esistenza di un illecitoamministrativo fosse evidente già a partire dal 28.1.2016. La corte d’appelloavrebbe anche trascurato d’esaminare fatti oggetto di segnalazione nel ricorsointroduttivo e con le sue note del 4 aprile 2022. Il potere punitivo si sarebbe,dunque, estinto, per violazione del termine decadenziale di novanta giornidall’accertamento, posto dall’art. 14, legge n. 689 del 1981. La decadenzadell’amministrazione dal potere punitivo non avrebbe potuto essere evitatainvocando la previsione della sez. II, 1.1 del regolamento sulle sanzioni dellaBanca d’Italia, che àncorava il perfezionamento dell’accertamentoall’apposizione del visto del direttore centrale per la vigilanza bancaria, se nonal prezzo della violazione di un fondamentale principio di parità.La censura è priva di pregio.Questa Suprema Corte (Cass. n. 12436/2022), chiamata a pronunciarsi sulricorso di altro consigliere d’amministrazione della BPVi avverso una deliberasanzionatoria, ha rilevato che la CDA di Roma, con motivazione insindacabile inquesta sede, aveva ritenuto tempestiva la contestazione della violazione inquanto l’accertamento si perfezionava con l’apposizione del visto del capodipartimento della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, avvenuta il 6 luglio 2016, e perché, nellaspecie, il tempo intercorso tra la seconda riunione della commissione per l’esamedelle irregolarità ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e detto visto era giustificato dalla condivisibilenecessità di assicurare, nell’ambito di un procedimento particolarmentecomplesso nel suo genere, per essere scaturito dalle sollecitazioni della BCE edalla documentazione da questa inviata all’autorità di vigilanza nazionale, “lacompletezza dell’istruttoria e la rispondenza di ogni passaggio procedimentale aiprincipi posti dalla legge a presidio della legalità dell’azione dell’amministrazione,in termini di totale autonomia e indipendenza rispetto alla BCE, potendo quindiconvenirsi sulla circostanza che l’accertamento si sia perfezionato il 6 luglio2016, con l’apposizione del citato visto”. La sentenza ha bene applicato ilprincipio di diritto, già espresso da questa S.C. (Cass. nn. 4820/2019 e29594/2023), secondo cui, in tema di sanzioni amministrative della BancaNumero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026d’Italia, il termine di decadenza ex art. 14 legge n. 689 del 1981 per la notificaData pubblicazione 08/05/2026della violazione decorre dall’apposizione del visto del direttore centrale dellavigilanza bancaria e finanziaria, che suggella la conclusione dell’accertamento ditutti gli elementi dell’illecito, comprensiva della valutazione e dell’adeguataponderazione dei dati acquisiti e degli atti preliminari. Infatti, in tema di sanzionidelle autorità di vigilanza, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27242/2024)ha chiarito che il momento dell’accertamento, che presuppone un’attivitàistruttoria, non coincide con l’acquisizione del fatto nella sua materialità da partedell’autorità di vigilanza, ma con quello in cui essa completa l’attività istruttoriavolta a verificare la sussistenza dell’infrazione. Al giudice compete controllare seil provvedimento sanzionatorio sia stato adottato in un tempo ragionevole e, atal fine, valuta la superfluità ex ante e non la congruità ex post dell’indagineamministrativa prodromica all’adozione della sanzione (Cass. n. 32010/2024).4) Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 19, comma3, legge n. 689 del 1981, perché la corte d’appello avrebbe negato la decadenzadel potere punitivo per superamento del termine di conclusione del procedimentosanzionatorio, e l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, n. 5,c.p.c., ove la corte d’appello non avrebbe valorizzato - come avrebbe dovuto inbase al Regolamento di Bankitalia - la data del deposito delle controdeduzionidell’Ing. Zuccato ([OSCURATO:DATA_NASCITA]). Sostiene che avrebbe impugnato il provvedimentoafflittivo, rappresentando, come motivo della sua invalidità, il vizio disuperamento del termine ragionevole di durata del procedimento, qualericavabile dalla legge n. 689 del 1981, dall’art. 6 CEDU e dall’art. 41 Carta deidiritti fondamentali UE. Rappresenta come l’art. 19, comma 3, legge n. 689 del1981 indichi in sei mesi il periodo massimo entro il quale concludere l’iniziativarepressiva e, dunque, come il provvedimento impugnato fosse tardivo e nullo siarispetto al termine di 240 gg. fissato dal regolamento della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia suiprocedimenti sanzionatori sia se si fosse rapportata la fine dell’iniziativa dellaP.A. al termine di sei mesi indicato dal citato art. 19, comma 3. La corted’appello, poi, avrebbe violato l’obbligo d’esame del motivo, dando per scontatoche la P.A. resistente avesse osservato la tempistica per la conclusione delNumero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026procedimento. A prescindere dalla validità del termine di 240 giorni perData pubblicazione 08/05/2026concludere il procedimento, questo sarebbe terminato, comunque, in 248 giorni.Sarebbe stata illegittima, infine, la disposizione regolamentare della Bancad’Italia relativa alla conclusione del provvedimento, secondo la quale il direttorioavrebbe potuto adottare il provvedimento sanzionatorio «(…) entro 240 giornidalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni da partedel soggetto che ha ricevuto per ultimo la notificazione della contestazione»,considerando unico il termine per tutti i destinatari delle contestazioni.La censura è infondata.Questa Suprema Corte ha già stabilito che la formulazione finale delprovvedimento sanzionatorio, una volta rispettati i termini per la contestazioneformale, non è assoggettata dalla lex generalis (legge n. 689 del 1981) ad alcunosbarramento temporale decadenziale, salva la prevalenza di leggi speciali di parigrado (così Cass. n. 9517/2018). In particolare, la legge n. 689 del 1981prescrive, all’art. 14, un termine perentorio solo per la contestazione differita;oltre a tale indicazione temporale e all’esigenza di rispettare effettivamente ilprincipio del contraddittorio nel corso del procedimento amministrativo checonduce all’irrogazione della sanzione, non vi è altra disposizione cogente inordine al rispetto di termini endoprocedimentali, salva la disciplina dellaprescrizione stabilita all’art. 28 della stessa legge. Il termine di 240 giorni nonha, pertanto, natura perentoria e non può determinare una decadenzadall’esercizio della potestà sanzionatoria, attesa la inidoneità del regolamentointerno a modificare le disposizioni sul procedimento di irrogazione delle sanzioniamministrative dettate dalla legge n. 689 del 1981 (Cass. n. 29918/2024). Va,perciò, confermato che i procedimenti sanzionatori bancari sono soggetti solo altermine quinquennale di prescrizione della pretesa punitiva ex art. 28 della leggen. 689 del 1981, e non a termini ulteriori di decadenza e/o perenzione, nonstabiliti dalla legge stessa (ciò renderebbe irrilevante anche la deduzioneconcernente i 248 giorni). Inoltre, è stato puntualizzato che, in tema di sanzioniamministrative per violazione delle disposizioni sull’intermediazione finanziaria,avuto riguardo all’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, i vizi delprocedimento amministrativo previsto dall’art. 195 del TUF non sono rilevanti.Numero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026Nella specie, la corte territoriale ha valutato la congruità del tempo impiegatoData pubblicazione 08/05/2026dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, alla luce della specificità della vicenda, nulla impedendo didare rilievo al decorso del termine per la presentazione delle controdeduzioni delsoggetto che ha ricevuto per ultimo la notificazione della contestazione piuttostoche al momento del deposito delle controdeduzioni del ricorrente.Quanto al profilo che interessa l’art. 19, comma 3, legge n. 689 del 1981,l’obbligo di emettere il provvedimento nel termine di sei mesi dal sequestroincide esclusivamente sull’efficacia della misura cautelare (Cass. n.18060/2007). Le considerazioni svolte rendono prive di pregio tutte le questionirelative alla Carta EDU e alla Carta dei diritti fondamentali UE. Pertanto, puòaffermarsi che il giudice di appello ha esaminato tutte le questioni sollevate.5) Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 5 d.lgs. n.72 del 2015, come interpretato alla luce dell’art. 7 CEDU, dell’art. 49, par. 1, edell’art. 52, par. 5, della Carta dei diritti fondamentali UE, perché la corted’appello avrebbe ritenuto non fondata la questione di illegittimità costituzionaledell’art. 6 d.lgs. n. 72/2015 e della previsione che escluderebbe la retroattivitàdella disciplina più favorevole a illeciti compiuti prima della sua entrata in vigore.Tale disciplina (art. 5 d.lgs. n. 72 del 2015) escluderebbe la punizioneamministrativa delle persone fisiche, indicando nella società il soggetto passivodell’azione repressiva, e avrebbe dovuto essere applicata in quanto lex mitiorrispetto a quella in vigore al tempo del verificarsi delle condotte illecite. a suaimmediata applicabilità avrebbe dovuto imporsi, attesa l’incostituzionalitàdell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 72 del 2015. Il trattamento migliorativoretroattivamente applicabile sarebbe emerso dalla lettura dell’art. 144 ter TUB.La stessa Consulta (sentenza 6.7.2016, n. 193, par. 6.1) avrebbe affermato chei procedimenti amministrativi che rispondono ai requisiti della sentenza Engel(Corte EDU, 8.6.1976, C. 5101/71, par. 81-82) debbano osservare le prescrizionisostanziali e procedurali CEDU. L’afflittività delle sanzioni de quibus sarebbestata chiara nel caso odierno, in cui il compasso edittale era elevato. Rilevantesarebbe stato pure l’intervento della Consulta che aveva dichiarato illegittimol’art. 187 sexies TUF e la misura della confisca obbligatoria (Corte cost.,Numero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/202610.5.2019, n. 112). Sarebbe così venuta meno la differenza tra la sanzione delleData pubblicazione 08/05/2026condotte market abuse e quelle oggetto delle sanzioni contestate, atteso che:- la sanzione in concreto irrogata sarebbe di ammontare superiore a quellaoggetto del caso poi definito da Corte cost. n. 63/2019 (e superiore o dipochissimo inferiore a quelle oggetto delle successive pronunce della SupremaCorte n. 8782/2020 e n. 4524/2021);- per questi illeciti sarebbe parimenti prevista la sanzione accessoria dellaperdita dei requisiti di idoneità e dell’incapacità temporanea ad assumereincarichi nelle società quotate e in quelle del medesimo gruppo: con una formula- contenuta nell’art. 144 ter TUB – che, all’epoca dei fatti, era sostanzialmenteomologa a quella di cui all’art. 187 quater per gli illeciti market abuse.La censura è infondata.Innanzitutto, si richiamano i principi esposti in ordine al motivo primo, ovesi è negata la natura penale delle sanzioni in esame. Questa Corte ha già esclusoche le sanzioni irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ex artt. 144 ss. del d.lgs. n. 385 del1993 (nella formulazione anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 72 del 2015) neiconfronti di soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione ocontrollo di istituti bancari abbiano natura penale e siano incompatibili con legaranzie riservate ai processi penali dall’art. 6 CEDU, agli effetti, in particolare,della violazione del ne bis in idem tra sanzione penale ed amministrativa inflittaper i medesimi fatti (cfr. Cass. n. 20689/2018, 10459/2019, 16517/2020 e29918/2024). Di conseguenza, è stata negata l’operatività del principio diretroattività della lex mitior, con manifesta infondatezza della questione dilegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 72 del 2015 per contrastocon gli artt. 3 e 117 Cost., ove la norma non prevede l’applicazione a tali sanzionidel principio del favor rei, non sussistendo una regola generale di prevalenzadella legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi (Cass.n. 17209/2020). P.Q.Mcostituzionale dell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 72 del 2015 perché il c.d. principiodel favor rei, di matrice penalistica, non si estende, in assenza di una specificadisposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative che risponde,invece, al distinto principio del tempus regit actum (Cass. n. 12243/2025).Numero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026Data pubblicazione 08/05/20266) Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 144 quater TUB nel quantificare le sanzioni. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia avrebbeapplicato i criteri dell’art. 11 legge n. 689 del 1981 e non, invece, quelli dell’art.144 quater TUB, non operando una personalizzazione della misura afflittiva.La censura è inammissibile, in quanto la corte d’appello ha valutato laquestione della congruità della sanzione. Eventualmente, il ricorrente avrebbedovuto indicare i profili indicati dall’art. 144 quater TUB e non considerati.7) Con il settimo motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art. 18, par.5, Reg. UE n. 1024/2013, dell’art. 23 Cost., e dell’art. 1 legge n. 689 del 1981perché la corte d’appello avrebbe reputato ben esercitato il potere punitivo dellaBanca d’Italia, in assenza di un accertamento istruttorio proprio e sulla base diun’ispezione della BCE a lui inopponibile e compiuta su fatti per i quali essasarebbe stata carente, in assoluto, di poteri pubblicistici. Sostiene di non averepotuto partecipare all’accertamento della BCE nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], stante il difetto di un’autonoma legittimazione. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, puravviando un proprio autonomo procedimento sanzionatorio su impulso dellaBCE, avrebbe, poi, omesso di sottoporre a contraddittorio gli accertamentidell’amministrazione europea. La sanzione sarebbe stata illegittima, quindi, inquanto sarebbe stata applicata la più sfavorevole normativa europea.La censura è infondata.Innanzitutto, la corte territoriale evidenzia come l’accertamento sia statocondotto nel contraddittorio delle parti, con la particolarità che la sanzione erastata irrogata dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia e che, pertanto, con essa detto contraddittoriosi era svolto. Comunque, nulla vieta alla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia di avvalersi dellerisultanze dell’attività ispettiva della BCE. Non risulta, poi, che, in sede diopposizione, l’accertamento della BCE sia stato reputato intangibile:semplicemente, il giudice del merito ha rilevato che il ricorrente non avevaallegato circostanze idonee a smentirne le risultanze.Numero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/20268) Con l’ottavo motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art. 24 leggeData pubblicazione 08/05/2026n. 262 del 2005, come interpretato sulla base degli artt. 41 della Carta europeadei diritti fondamentali e art. 6 CEDU, avendo la corte d’appello negato lacompressione del diritto di difesa dinanzi al diniego della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia di accessoa documenti amministrativi. Inoltre, sarebbe stata usata documentazione inlingua straniera non tradotta e trasmessa solo in parte. L’assenza di limitazionisulle richieste istruttorie sarebbe una delle precondizioni per ritenere di fulljurisdiction il processo ove è effettuata la revisione della sanzione e i documentirichiesti avrebbero avuto rilievo in quanto avrebbero confermato il suoautorità di vigilanza sulla conduzione e organizzazione della [OSCURATO:PERSONA] coinvolta.La censura è infondata.La corte territoriale ha evidenziato che il ricorrente non si era opposto aldiniego di accesso della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, così facendo acquiescenza; sul punto,non vi è stata una contestazione adeguatamente specifica. Inoltre, hasottolineato che la mancata ostensione non avrebbe leso il contraddittorio,procedimento sanzionatorio. Peraltro, l’opponente non aveva chiarito il motivoper il quale detta documentazione avrebbe dovuto essere favorevole e non neaveva descritto la rilevanza. Quanto alla lingua inglese, il giudice di merito haaffermato che le contestazioni e gli estratti degli allegati erano stati notificati inlingua italiana. [OSCURATO:PERSONA], poi, era stato reso accessibile nella sua versioneufficiale, ossia in inglese, trattandosi di atto non formato dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia.9) Con il nono motivo il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 3 legge n.689 del 1981, interpretato alla luce degli artt. 6 CEDU, 48 Carta dei dirittifondamentali UE e 7, comma 10, d.lgs. n. 150 del 2011, per essere statodisatteso il principio di presunzione di innocenza. Lamenta di avere censurato lasanzione perché adottata in difetto di prova dell’elemento soggettivo dell’illecito,muovendo dalla presunzione di colpevolezza e negando quella d’innocenza.Sostiene che non vi sarebbe stato un contraddittorio paritario e che la P.A.avrebbe beneficiato di un’agevolazione probatoria.Numero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026La censura è infondata.Data pubblicazione 08/05/2026In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni inmateria di intermediazione finanziaria, l’opposizione prevista dall’art. 195 deld.lgs. n. 58 del 1998 dà luogo, non diversamente da quella ex artt. 22 e 23 leggen. 689 del 1981, a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l’onere di provarei fatti costitutivi della sanzione è a carico della P.A. che, pertanto, deve provarela condotta illecita. Tale prova può essere offerta anche con presunzioni sempliciche, nel caso di illecito omissivo, pongono a carico dell’intimato l’onere didimostrare di avere tenuto la condotta attiva richiesta o la sussistenza dielementi che rendano inesigibile siffatta condotta (Cass., SU, n. 20930/2009).In particolare, nei confronti di soggetti che svolgono funzioni di direzione,amministrazione o controllo di istituti bancari, il legislatore individua dellefattispecie, destinate a salvaguardare procedure e funzioni e incentrate sullamera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, ricollegandoil giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramentepsicologico e limitando l’indagine sull’elemento oggettivo dell’illecitoall’accertamento della suità della condotta inosservante (Cass. nn. 9546/2018 e16517/2020). Così intesa la presunzione di colpa non contrasta con gli artt. 6CEDU e 27 Cost. anche se la sanzione abbia natura sostanzialmente penale inquanto afflittiva (Cass. n. 1529/2018). La sentenza impugnata ha messo in lucecome gli addebiti di cui si discute chiamino in causa le specifiche responsabilitàdel CDA in materia organizzativa e di controlli interni. Ha rilevato quali fosserogli obblighi del CDA e che gravava, dunque, sui membri dell’organo consiliare unonere di vigilanza relativamente all’attuazione delle direttive strategicheimpartite e all’efficace funzionamento dell’assetto definito, non potendosi ridurrel’obbligo di agire informati ad una mera “prestazione di attesa”. Non era, quindi,condivisibile la prospettazione dell’opponente secondo cui vi sarebbe stato unassetto dei controlli interni idoneo, ma permeabile all’iniziativa fraudolenta ditaluni soggetti (amministratore delegato/direttore generale, direttorefinanziario). L’affidamento invocato dall’opponente non era incolpevole, mastrideva con l’obbligo, riferibile anche al CDA, di coltivare un’effettiva dialetticainterna all’organizzazione aziendale (risultata carente), sui profili sostanziali diNumero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026sostenibilità, adeguatezza, prudenza e immunità da rischi dell’operativitàData pubblicazione 08/05/2026aziendale. In pratica, il giudice ha appurato che il ricorrente non aveva agito inmodo informato e non aveva ricondotto a unità la gestione della banca. Nellaspecie, quindi, non hanno avuto spazio la presunzione di colpevolezza ol’agevolazione probatoria della P.A., ma sono stati applicati i comuni principi sullaresponsabilità per colpa, accertata alla luce della tipologia di condotta,principalmente omissiva, e dell’elevata qualifica professionale del ricorrente.10) Con il decimo motivo il ricorrente contesta l’omesso esame di fattodecisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., perché la corte d’appello avrebbegiudicato sulla base della presunzione di colpevolezza ex art. 3 legge n. 689 del1981, non valorizzando l’occultamento dell’illecito operato da un gruppo didirigenti al livello di Direzione Generale, risultante dagli accertamenti della BCEe della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia. In contrasto con la giurisprudenza (Cass., SU, n.20930/2009) la corte territoriale non avrebbe considerato il limite all’operativitàdi tale presunzione, idoneo a concretare l’insussistenza di colpa, consistentenella ricorrenza di una situazione “ordinaria”, in presenza di «autori normali cheoperano in circostanze normali, in un contesto che porta ad escludere circostanzeanomale che rendono incolpevole il comportamento trasgressivo». Solo persiffatti autori “normali” la condotta sarebbe rimproverabile, una voltaconstatatane la suitas ed esclusa l’esistenza di circostanze anomale che rendanoincolpevole il comportamento trasgressivo e inesigibile quello osservante.Con il dodicesimo motivo il ricorrente prospetta l’omesso esame di fattodecisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la corte d’appello ritenutoirrilevante l’attività dolosa dell’alta dirigenza della [OSCURATO:PERSONA]. Contesta la fondatezzadella sanzione, opponendo l’esimente della buona fede e l’esistenza di unincolpevole affidamento. Elenca una serie di circostanze che avrebberodimostrato la sua tesi e prospetta che il sistema avrebbe funzionato e si sarebbeinceppato a causa di una scelta di convenienza del responsabile della funzioneaudit: per non porsi in contrasto con il direttore generale, il Dr. [OSCURATO:PERSONA] nonavrebbe trasmesso informazioni rilevanti agli organi statutari di gestione econtrollo, violando i suoi obblighi. Peraltro, al Dr. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato notoNumero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026Data pubblicazione 08/05/2026che il personale della rete, tramite la divisione mercati, dipendeva dal direttoregenerale - Dr. [OSCURATO:PERSONA] - che aveva interesse a occultare ogni problematica.Con il tredicesimo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di fattodecisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., perché la corte d’appello avrebberitenuto irrilevante, per escludere la colpa, il fatto che, per regolamentazioneinterna di BPVi, le domande di acquisto e vendita di azioni erano vagliate primadal comitato soci, organismo interno composto da consiglieri di amministrazionenon delegati, con cui cooperavano addetti all’ufficio soci della banca, chiamato averificare la compatibilità delle operazioni richieste con lo statuto e le altrediscipline definite da BPVi in sede di autorganizzazione. Sottolinea come non vifossero indici d’allarme tali da imporre un obbligo specifico di attivazione.Con il diciassettesimo motivo lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, inrelazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., perché la corte d’appello avrebbe ritenutocolposa la sua condotta per non avere impedito il fenomeno dei c.d. “storni” enon essersi attivato o non avere contribuito all’adozione ed all’implementazionedi procedure e sistemi di controllo interno idonei a evitare quelle operazioni diremunerazione dei soci. Contesta gli addebiti mossi sulla base del finding 9 delrapporto della BCE. Oppone l’erroneità della sanzione per difetto dell’elementosoggettivo: un consigliere privo di deleghe non avrebbe potuto verificare lacausale delle operazioni contestate, che erano tutte formalmente autorizzate,erano compiute durante l’ordinaria attività d’impresa, erano di importo limitatoe non erano mai state segnalate per criticità dalle strutture di controllo interno.Con il diciottesimo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di fattodecisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., perché la corte d’appello avrebberitenuto colposa la sua condotta per non essersi attivato per predisporreprocedure di monitoraggio degli impieghi di risorse di BPVi in fondi comuni diinvestimento e non avere riscontrato termini e modalità di verificadell’andamento degli investimenti c.d. “in monte”, anche previa limitazione delledeleghe conferite dal CDA al cessato D.G. di BPVi Dr. [OSCURATO:PERSONA]. Contesta gliaddebiti mossi sulla base dei finding 1, 9 e 11 del rapporto della BCE.Con il ventesimo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di fattodecisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., perché la corte d’appello avrebbeNumero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026Data pubblicazione 08/05/2026ritenuto colposa la sua condotta in riferimento al c.d. portafoglio strategico, ovenon sarebbe stata rilevata l’operatività di un dirigente della banca (direttorefinanza), in difetto di apposita delega del Direttore Generale, investito dellagestione di tale comparto di risorse di BPVi. Contesta gli addebiti mossi sullabase del finding 13 del rapporto della BCE e censura che la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia gliabbia ascritto di non avere rilevato che gli investimenti erano compiuti dalVicedirettore generale senza delega formale e di avere mantenuto una societàinutile nella repubblica irlandese. Evidenzia che l’attività del Direttore finanzanon era conoscibile dal CDA.Le censure, che possono essere trattate insieme, stante la strettaconnessione, sono infondate.Si premette che ogni questione è stata esaminata dal giudice del merito.Entrando nel dettaglio, in ordine al limite della presunzione di colpevolezza,la corte territoriale ha accertato che «Analogamente inidonei, in sensoscriminante per l’opponente, devono ritenersi gli argomenti dallo stesso svolti inrelazione alla presunta impossibilità del sistema di prevenire qualsiasi rischio edi portare alla luce fatti dolosamente occultati da funzioni interne» e che «gliaddebiti di cui si discute chiamano in causa le specifiche responsabilità del CdAin materia organizzativa e di controlli interni». La corte d’appello, elencate lecompetenze del CDA, ha reputato inidoneo il sistema di controlli interno chefaceva capo anche al ricorrente, sottolineando «la contraddizione logica tra ilsilenzio asseritamente serbato da pochi esponenti ed il grado di asseritadiffusione della relativa connivenza omertosa» e come l’affidamento invocatodall’opponente non fosse incolpevole, posto che strideva con l’obbligo, riferibileanche al CDA, di coltivare un’effettiva dialettica interna all’organizzazioneaziendale, risultata carente sui profili sostanziali di sostenibilità, adeguatezza,prudenza e immunità da rischi dell’operatività aziendale. Ne derival’inconsistenza delle difese del ricorrente, atteso che difettava la normalità dellasituazione e che tale anormalità era imputabile pure alla sua inidoneità asvolgere l’incarico in maniera professionale. Inoltre, il giudice ha chiarito che ilricorrente non poteva pretendere l’accoglimento della sua opposizione conargomentazioni «tese a ridurre il dovere di agire informato che incombe suNumero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026Data pubblicazione 08/05/2026ciascun amministratore rispetto ad un dovere di agire, di fatto, ma solo seinformato dalle altre funzioni aziendali (…). Tale tesi difensiva tralascia il fattoche il ruolo di supervisione strategica e di gestione spettante al CdA impone allostesso di interessarsi attivamente all’attività delle funzioni interne e diintervenire tempestivamente al minimo segnale di allarme per eliminare lecriticità emerse». La Corte d’appello di Roma ne ha ricavato che «in relazione aifatti individuati nella lettera di contestazione, il CdA di BPV aveva omesso ogniconcreta iniziativa, sia di tipo organizzativo che di tipo informativo esollecitatorio, finalizzata alla corretta valutazione e gestione dei rischi connessiagli aspetti illustrati nell’atto di contestazione, nonostante in relazione a taliaspetti significativi indicatori di anomalia evidenziassero l’incrementodell’esposizione ai rischi medesimi. Il presidio dell’integrità del patrimonio divigilanza, delle procedure di credito (es. finanziamenti “correlati” e storni), delregolare funzionamento del mercato interno dei titoli, dell’equilibrio nell’eserciziodelle competenze gestorie delegate, dei limiti all’assunzione di decisioni diinvestimento (portafoglio strategico e fondi c.d. unknown exposure) e dellagestione delle forme derivative di copertura del compendio creditizio dallevariazioni degli interessi era stato carente, alla luce dell’esistenza degli indici diallarme in precedenza evidenziati, e del mancato esercizio, da parte dei membridel CdA, dello spettro di competenze loro riconducibili».Quanto alla struttura interna dell’azienda e al rilievo dei comitati citati, lacorte d’appello ha valutato le questioni e ne ha escluso il rilievo, affermando che“il riferimento dell’opponente alle asserite barriere informative, insuperabili daparte degli amministratori, che avrebbero consentito ai responsabili (ossia al sig.[OSCURATO:PERSONA]) di tenere l’organo amministrativo, e la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia in occasione delleverifiche ispettive del 2012, all’oscuro circa l’esistenza delle contestate prassimediante specifici artifizi (c.d. sistema dei due conti ed omissioni informative delresponsabile della funzione di revisione interna sig. [OSCURATO:PERSONA]), nonostante la suaampia diffusione ed il coinvolgimento, in funzione di ausilio e presidio istruttorio,di talune articolazioni interne, quali il comitato soci e il comitato fidi, non puòritenersi pertinente dal momento che la correlazione degli impieghi allesottostanti finalità costituiva un profilo di rilevanza centrale nell’operativitàNumero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026Data pubblicazione 08/05/2026bancaria, che non può considerarsi sottratto alle valutazioni dell’organoamministrativo invocando un preteso affidamento basato sull’assenza di segnaliproblematici provenienti dalle funzioni di controllo o dai comitati coinvolti nellafase istruttoria”. Il giudice ha escluso la buona fede dell’opponente, “a frontedella negligenza che ha contrassegnato il complessivo atteggiamento dellafunzione di supervisione strategica e gestione in relazione alle problematicheriscontrate”. D’altronde, l’esistenza di comitati endoconsiliari, quali il comitatosoci, con funzioni di primo vaglio e supporto delle richieste di acquisto o venditadi azioni (e, in generale, di strutture e funzioni interne alla [OSCURATO:PERSONA] dotate dispecifici compiti), non spoglia il CDA delle prerogative e responsabilità.Per ciò che concerne gli storni, la corte d’appello ha, poi, affermato che«L’ulteriore elemento difensivo relativo all’insuperabilità delle carenzeinformative ascrivibili alle funzioni direttive ed esecutive (sig. [OSCURATO:PERSONA], sig.Giustini) invocato dall’opponente rispetto al fenomeno degli storni di interessiconcessi a taluni clienti ed al mancato rispetto della disciplina dei doveri degliintermediari nella prestazione di servizi di investimento (c.d. MIFID) (rilieviispettivi n. 9 e 10 congiuntamente all’annex 2, motivi n. 23 e 24) non puòritenersi idoneo a consentire di giustificare le carenze informative riscontraterispetto agli obblighi facenti carico agli amministratori, ed alla contestatainadeguatezza del sistema dei controlli interni. Infatti, le operazioni di stornonon potevano non trovare puntuale emersione in sede contabile, con laconseguenza che non può essere condivisa l’affermazione dell’opponente circa ilfatto di essere stato nell’impossibilità di avvedersene. Né appare pertinente ilrichiamo alla mera esistenza di procedure interne, che sarebbero stateformalmente ineccepibili, per giustificare l’asserita impossibilità degliamministratori di intercettare le irregolarità emerse in ordine al rispetto dellanormativa MiFID, trattandosi di delicati profili operativi, con conseguenteparticolare esposizione degli stessi a rilevanti rischi legali, come posto in luce -infruttuosamente - dalla funzione di conformità».In ordine agli impieghi di risorse di BPVi e al monitoraggio della composizionee andamento delle immobilizzazioni, la corte territoriale ha, altresì, messo in luceche «In particolare, gli ispettori avevano segnalato che “[l]e significativeNumero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026Data pubblicazione 08/05/2026debolezze relative all’applicazione della normativa MIFID sono da collegare allanecessità della banca di portare a termine con successo i due aumenti di capitale,essenziali a raggiungere una più robusta posizione patrimoniale” e “[i]n talecontesto, la funzione di compliance - sebbene nei periodi antecedenti ilcollocamento dei due aumenti di capitale avesse manifestato un atteggiamentodi maggiore severità nell'applicazione della normativa MIFID - non fu in grado dicontrastare le pressioni che prevenivano dal mercato e dall’area commerciale».La sentenza impugnata sottolinea pure che l’operato del cessato direttoregenerale e dei suoi sodali non era un’esimente da responsabilità. D’altronde, irilievi ispettivi e il documento di analisi delle controdeduzioni «danno conto di unquadro di inadeguatezza del sistema di deleghe esecutive, in quanto incapace diassicurare l’equilibrata dialettica tra delegante e delegato, il corretto esorvegliato esercizio delle attribuzioni gestorie, la periodica e pervasiva verificada parte dell’organo delegante al riguardo e la continua alimentazione dei canaliinformativi in favore del CdA. Tale inadeguatezza si era manifestata in più ambiti,identificati nei rilievi di vigilanza, traducendosi in una colpevole acquiescenzadell’organo amministrativo alla estromissione di fatto da ampie aree operative(remunerazione degli impieghi e scelta degli investimenti) contro il dettato dellaregolazione settoriale, che demanda allo stesso la costante vigilanzasull’esercizio delle deleghe, con il connesso permanere di un potere-dovere alriguardo». In particolare, in tema di fondi unknown exposure, il CDA non avevachiesto ai delegati un’informativa idonea a valutare la coerenza tra gli attivi incui i fondi erano investiti e la normativa interna (quando già la meradenominazione avrebbe dovuto sollecitare un approfondimento), e ciò neanchea giugno 2014, quando era emerso che i fondi in parola detenevano azioni BPV.Rispetto al compimento, senza subdelega, di atti di investimenti nel portafogliostrategico, tale anomalia era stata individuata da tempo dalla funzione direvisione interna e sarebbe stato onere dell’organo amministrativo rilevarel’insufficienza del rimedio proposto dalla funzione di controllo (l’indicazione diA.D. e Direttore generale tra i destinatari delle mail con cui il Responsabile dellafinanza comunicava le decisioni al desk di negoziazione per l’esecuzione).Numero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026Quanto alle attribuzioni dei compiti, infine, la corte territoriale ha accertato,Data pubblicazione 08/05/2026come evidenziato, l’inadeguatezza del sistema di deleghe esecutive, che nongarantiva un’equilibrata dialettica tra delegante e delegato, il corretto esorvegliato esercizio delle attribuzioni gestorie, la periodica e pervasiva verificadell’organo delegante e la continua alimentazione dei canali informativi del CDA.11) Con l’undicesimo motivo il ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2392, comma 1, c.c., dell’art. 53, comma 1, TUB e delledisposizioni regolamentari di attuazione adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia con lecircolari n. 285 del 17.12.2013 e n. 263 del 27.12.2006, nel testo applicabileall’epoca, perché la sentenza non avrebbe considerato quali fosseronormativamente le effettive facoltà di controllo del CDA e dei suoi componenti.Lamenta la violazione dell’art. 3 legge n. 689 del 1981 perché non si sarebbetenuto conto delle prescrizioni organizzative regolamentari della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia.Rappresenta l’assenza di indici d’allarme percepibili ed evidenzia che la correttad’amministrazione privo di deleghe di conoscere la concreta dinamica aziendale.L’approccio del giudice di merito sarebbe stato in contrasto con le regole chedefiniscono gli obblighi degli amministratori di società di capitali ex art. 2392 c.c.e con la ripartizione delle attribuzioni nelle aziende bancarie risultante daiRegolamenti della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia. Sarebbe in colpa l’amministratore che silimitasse a ricevere informazioni incomplete senza attivarsi, ma non già chi, afronte di informazioni complete, coerenti e ragionevolmente ritenute affidabilidagli organi di controllo interno, non si attivasse, in assenza di indici di sospetto.Nella specie, vi erano stati rassicuranti rapporti della struttura interna, definitain base alle indicazioni della Circolare di [OSCURATO:PERSONA] d’Italia n. 263 del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Con il quattordicesimo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2441 c.c., perché la corte d’appello avrebbe respinto lacensura di illegittimità del provvedimento sanzionatorio per non essere statacorrettamente determinata l’entità del sovrapprezzo delle azioni di nuovaemissione di BPVi. Contesta l’addebito mossogli sostanzialmente per non avereconcorso, nell’ambito del CDA, a definire il corretto sovrapprezzo delle azioni diNumero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026nuova emissione, affidandosi all’opera di un esperto di chiara fama. Espone cheData pubblicazione 08/05/2026l’ordinamento non imporrebbe al CDA di fissare un sovrapprezzo “giusto”. Lametodologia valutativa dell’esperto, il prof. Bini, sarebbe stata coerente conquella usata da [OSCURATO:PERSONA] per compiere valutazioni del medesimo tipo.Con il quindicesimo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2392, comma 1, c.c. perché la corte d’appello avrebberitenuto la violazione delle norme che vietano di considerare il capitale finanziatonel patrimonio di vigilanza, al fine di garantire la stabilità degli intermediari.Impugna la deliberazione punitiva quanto alla censura di [OSCURATO:PERSONA] d’Italia relativaai finding 3, 4 e 5 del rapporto BCE sulla pratica dei “finanziamenti baciati”.Con il sedicesimo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2392, comma 1, c.c., dell’art. 53, comma 1, TUB e delledisposizioni di attuazione adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia con le circolari n. 285 del17.12.2013 e n. 263 del 27.12.2006, nel testo applicabile all’epoca dei fatti,perché la sentenza gli avrebbe imputato delle omissioni per carenze riguardantila mala gestio del Fondo acquisto azioni proprie e delle richieste di vendita delleazioni dei soci, con mancato rispetto dell’ordine di presentazione temporale dellerelative domande e della normativa MIFID quanto all’aumento di capitaledeliberato nel 2013. Nega gli addebiti mossi sulla base dei findings 6-7 edell’annex 2 del rapporto BCE e censura la sanzione inflittagli per non averepredisposto un adeguato sistema organizzato di transazioni che garantissel’ordinata evasione delle richieste di riacquisto di azioni proprie che i sociinviavano alla BPVi. Evidenzia come non vi fosse un obbligo giuridico della Bancadi riacquistare le sue azioni e come la richiesta dei soci non innescasse taledovere per l’emittente. Ricorda come lo statuto di BPVi facoltizzasse l’impresa alriacquisto d’azioni proprie, nei limiti della disciplina positiva. Rappresenta,quindi, come non possa discutersi di un mercato secondario del titolo BPVi.Infine, espone come la disciplina di BPVi prevedesse un procedimento tramitecui gli azionisti potevano inoltrare la proposta di riacquisto delle azioni emesse.Le censure, che possono essere trattate insieme, stante la strettaconnessione, sono infondate.Numero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026Data pubblicazione 08/05/2026La corte territoriale ha messo in evidenza che «grava sui membri dell’organoconsiliare un onere di vigilanza rispetto all’attuazione delle direttive strategicheimpartite ed all’efficace funzionamento dell’assetto definito, non potendosiridurre l’obbligo di agire informati ad una mera “prestazione di attesa”».Pertanto, come già esposto, «L’affidamento invocato dall’opponente non puòessere considerato incolpevole, posto che esso strideva con l’obbligo, riferibileanche al CdA, di coltivare un’effettiva dialettica interna all’organizzazioneaziendale (risultata invece carente nel caso di specie), sui profili sostanziali disostenibilità, adeguatezza, prudenza e immunità da rischi dell’operativitàaziendale». Il giudice ha chiarito che il ricorrente non poteva proporreargomentazioni «tese a ridurre il dovere di agire informato che incombe suciascun amministratore rispetto ad un dovere di agire, di fatto, ma solo seinformato dalle altre funzioni aziendali (…). Tale tesi difensiva tralascia il fattoche il ruolo di supervisione strategica e di gestione spettante al CdA impone allostesso di interessarsi attivamente all’attività delle funzioni interne e diintervenire tempestivamente al minimo segnale di allarme per eliminare lecriticità emerse». La corte d’appello ne ha ricavato che «in relazione ai fattiindividuati nella lettera di contestazione, il CdA di BPV aveva omesso ogniconcreta iniziativa, sia di tipo organizzativo che di tipo informativo esollecitatorio, finalizzata alla corretta valutazione e gestione dei rischi connessiagli aspetti illustrati nell’atto di contestazione, nonostante in relazione a taliaspetti significativi indicatori di anomalia evidenziassero l’incrementodell’esposizione ai rischi medesimi. Il presidio dell’integrità del patrimonio divigilanza, delle procedure di credito (es. finanziamenti “correlati” e storni), delregolare funzionamento del mercato interno dei titoli, dell’equilibrio nell’eserciziodelle competenze gestorie delegate, dei limiti all’assunzione di decisioni diinvestimento (portafoglio strategico e fondi c.d. unknown exposure) e dellagestione delle forme derivative di copertura del compendio creditizio dallevariazioni degli interessi era stato carente, alla luce dell’esistenza degli indici diallarme in precedenza evidenziati, e del mancato esercizio, da parte dei membridel CdA, dello spettro di competenze loro riconducibili».Numero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026Data pubblicazione 08/05/2026In ordine al sovrapprezzo e all’esperto di cui l’istituto si sarebbe avvalso, lacorte d’appello ha ritenuto le difese del ricorrente «non pertinenti rispettoall’oggetto dei rilievi e quindi inconferenti, ed in parte di tenore ammissivo»,chiarendo che: «gli ispettori avevano riscontrato che il processo dideterminazione del prezzo dell’azione era stato demandato in via esclusivaall’esperto senza alcuna forma di coinvolgimento né del Consiglio medesimo, nédelle unità operative della [OSCURATO:PERSONA]. Il tentativo di riversare integralmente sulconsulente ogni responsabilità del relativo processo non può essere condiviso,dal momento che secondo i rilievi ispettivi il Consiglio, tra l’altro: “non ha fornitoall’esperto indipendente istruzioni adeguate, che consentissero di evitare che iparametri e/o le metodologie utilizzate fossero incoerenti e (in media) menoprudenti rispetto a quelli utilizzati dai consulenti esterni in sede di impairmenttest degli avviamenti”. Né il Consiglio si era preoccupato di verificare laperdurante applicabilità nel tempo dei criteri valutativi inizialmente indicati, delleloro concrete modalità di applicazione, della congruità degli esiti rispetto agliassunti ed alle finalità correttive prospettate dalla Vigilanza sin dal 2009, dellacomparabile situazione di altri operatori economici contrassegnata però daapprocci valutativi più “prudenti” e meno “ottimistici”». La corte d’appello haribadito che «il sindacato dell’Autorità di vigilanza non aveva avuto ad oggetto ilmerito della scelta da parte dell’organo amministrativo delle specifiche istruzionimetodologiche impartite all’esperto, né la determinazione del “prezzo corretto”dell’azione di BPV, ma piuttosto la coerenza e l’attendibilità del processo divalutazione adottato da BPV nella determinazione del prezzo delle azioni (…)».Il giudice ha precisato, poi, che «Agli amministratori è stato contestato, tral’altro, di non avere condotto una analisi delle ragioni “alla base dello scarto, viavia crescente, tra il prezzo ufficiale delle azioni BPVi e il graduale, continuodeterioramento dei principali indicatori economici e finanziari di BPVi”. In talecontesto era stata considerata sintomatica l’inerzia dell’organo amministrativo afronte della “non applicabilità” di due dei tre criteri di stima indicati, conconseguente esaurimento della metodologia nel modello del c.d. dividenddiscount con distribuzione dell’excess capital; stante la base necessariamenteprevisionale (e basata su stime interne all’azienda) di tale metodo, l’assenza diNumero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026Data pubblicazione 08/05/2026“bilanciamento” delle relative valutazioni mediante criteri c.d. di controllo permitigarne l’opinabilità - e, in ogni caso, la mancata verifica degli esiti dellevalutazioni - costituisce prova della condotta omissiva dell’organo consiliare.(…)». Si evince che «Ciò che gli ispettori avevano imputato al ricorrente ed alCdA nel suo complesso era il fatto di non aver “governato” con la diligenzadovuta e con il contributo di tutte le funzioni interne, ma di averesostanzialmente lasciato all’esclusiva discrezionalità di un pur autorevole perito,un processo - quello di determinazione del prezzo delle azioni - strategico dalpunto di vista dei rischi ad esso inerenti (…)».Per quel che interessa l’addebito di violazione delle norme prudenziali cheimpediscono di considerare il capitale finanziato nel patrimonio di vigilanza e ic.d. finanziamenti baciati, a prescindere dalle precedenti considerazioni, anchein questo caso la corte territoriale ha evidenziato che «Il riferimentodell’opponente alle asserite barriere informative, insuperabili da parte degliamministratori, che avrebbero consentito ai responsabili (ossia al sig. [OSCURATO:PERSONA]) ditenere l’organo amministrativo, e la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia in occasione delle verificheispettive del 2012, all’oscuro circa l’esistenza delle contestate prassi mediantespecifici artifizi (c.d. sistema dei due conti ed omissioni informative delresponsabile della funzione di revisione interna sig. [OSCURATO:PERSONA]), nonostante la suaampia diffusione ed il coinvolgimento, in funzione di ausilio e presidio istruttorio,di talune articolazioni interne, quali il comitato soci e il comitato fidi, non puòritenersi pertinente dal momento che la correlazione degli impieghi allesottostanti finalità costituiva un profilo di rilevanza centrale nell’operativitàbancaria, che non può considerarsi sottratto alle valutazioni dell’organoamministrativo invocando un preteso affidamento basato sull’assenza di segnaliproblematici provenienti dalle funzioni di controllo o dai comitati coinvolti nellafase istruttoria». Agli amministratori sarebbero state sottoposte perl’approvazione richieste di affidamento motivate con finalità generiche econtestuali alle iniziative di incremento del capitale coltivate nonostante unasituazione di mercato non favorevole alle operazioni sul capitale. Non a caso,l’esame dei singoli conti dei sottoscrittori aveva consentito di verificare come laliquidità fornita dalla banca fosse stata utilizzata dai medesimi sottoscrittori.Numero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026Data pubblicazione 08/05/2026Infine, sulle carenze riguardanti la mala gestio del fondo acquisto azioniproprie e delle richieste di vendita delle azioni dei soci, premesso che le questionisono state trattate nel merito, il giudice ha chiarito che «la [OSCURATO:PERSONA], i cui titoliazionari non erano quotati, si era dotata di una sorta di mercato interno persostenere la liquidità del titolo in modo da agevolare le operazioni sulle azioni;inoltre, era stata prevista la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di riacquistare, entro certilimiti, le proprie azioni; a tale scopo un ruolo cruciale era rivestito dal fondo“acquisto azioni proprie”, istituito dalla [OSCURATO:PERSONA], per importi corrispondenti a quellidegli utili distribuibili e delle riserve disponibili, allo scopo di acquistare azioniBPV, mantenerle temporaneamente in portafoglio sino alla successiva rivenditaa terzi (…)». Il giudice ha evidenziato che, «Pur essendo vero che le operazionidi riacquisto non sono possibili ove non vi sia corrispondente capienzanell’apposito Fondo, nel caso di specie deve ritenersi priva di pregio la negazionedi una pretesa giuridicamente vantabile in proposito dai soci e vincolante perl’intermediario, posto che in molti casi, proprio al fine di favorire la sottoscrizionedelle azioni, la [OSCURATO:PERSONA] si era impegnata al loro riacquisto (da qui i rischi legali ereputazionali di cui si contesta l’assenza di valutazione). Né può condividersil’affermazione dell’opponente secondo cui “non esistevano ragioni …perimmaginare…che dall’eventuale inosservanza dell’ordine di priorità potessederivare un rischio di contenzioso”, atteso che la legittima aspettativa dei sociintenzionati a vendere le loro azioni alla gestione cronologica degli ordini trovavafondamento, oltre che nei già richiamati impegni al riacquisto laddovesussistenti, in obblighi di correttezza e buona fede ed in presenza di talunipresupposti, financo in obblighi normativamente imposti dalla Consob). Esisteva,quindi, una rilevante area di rischio legale connesso a questa operatività (…)».Pertanto, «Alla luce delle situazioni ora evidenziate non può essere condiviso iltentativo dell’opponente di escludere ogni responsabilità al riguardo, essendoinvece la stessa connessa al ruolo spettante al CdA (…)».12) Con il diciannovesimo motivo il ricorrente lamenta la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4,c.p.c., perché la corte d’appello avrebbe reso una motivazione “apparente” e/oNumero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026“oggettivamente incomprensibile” in ordine alle carenze relativeData pubblicazione 08/05/2026all’organizzazione, alla gestione dei rischi, ai controlli effettuati, all’assetto delgruppo, alla ripartizione delle deleghe, ai flussi informativi e alla vigilanzasull’organizzazione societaria e sui flussi informativi sugli investimenti esull’operatività sui fondi comuni. Contesta gli addebiti mossi sulla base deifinding 20, 23, 1, 9, 11 dell’annex n. 3, del 13, 24, del rapporto BCE.La censura è inammissibile, avendo il giudice del merito affrontato in modocompleto le questioni sollevate, con una motivazione effettiva e non apparente.13) Con il ventunesimo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 144 quater TUB e 18, par. 5, Reg. UE 1024/2013 peravere la sentenza ritenuto corretta la determinazione della sanzione, nonostantefosse avvenuta in violazione almeno del principio di proporzionalità.La censura è infondata.La corte territoriale ha valutato la posizione del ricorrente, sottolineandocome la sanzione inflitta fosse di importo ridotto rispetto agli altri amministratori.In ogni caso, il giudizio sull’adeguatezza e proporzionalità della sanzioneamministrativa è rimesso dalla legge alla discrezionalità del giudice di merito,che può quantificarne l’entità, entro i limiti sanciti dalla disposizione applicata,per commisurarla all’effettiva gravità del fatto concreto, globalmente desuntadai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza essere tenuto a specificare i criteriseguiti, con conseguente insindacabilità della relativa valutazione in sede dilegittimità (Cass. n. 19856/2024, che menziona Cass. nn. 4844/2021,5526/2020 e 9126/2017; in termini, Cass. nn. 11481/2020 e 10277/2024).14) Con il ventiduesimo motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art.91 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., perché la corte d’appello loavrebbe condannato alle spese a vantaggio della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, nonostante sifosse difesa con funzionari interni e non con avvocati del libero foro. Nonvarrebbe in contrario l’argomento per cui la difesa sarebbe stata sostenutacomunque da un avvocato legittimamente esercente la professione forense.La censura è manifestamente infondata.Numero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026Data pubblicazione 08/05/2026Dagli atti di causa risulta che la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia è stata difesa da tre avvocatie non da suoi funzionari. Va ribadito, allora, il principio per cui, ove la P.A. siarappresentata in giudizio non da un funzionario delegato, ma da un difensore, aisensi degli artt. 82 e 87 c.p.c., il diritto dell’amministrazione al rimborso dellespese ex art. 91 c.p.c. comprende anche i relativi onorari di difesa e diritti diprocuratore, benché detto difensore sia un suo dipendente, atteso che queldiritto sorge per il fatto che la parte vittoriosa è stata in giudizio con il ministerodi un difensore tecnico (Cass. nn. 24374/2024, 23825/2023 e 16274/2022).15) Il ricorrente chiede, infine, il rinvio ex art. 267 TFUE alla Corte di giustiziadell’Unione europea, onde sottoporle i seguenti quesiti:«- dichiari la Corte di giustizia se è compatibile con l’art. 41 della Carta deidiritti fondamentali dell’Unione europea, come interpretato, per effetto del rinviooperato dall’art. 52, co. 3, della stessa Carta all’art. 6 CEDU, un’interpretazioneche esclude la natura punitiva delle sanzioni amministrative pecuniariecomminate da [OSCURATO:PERSONA] d’Italia in forza delle disposizioni dell’art. 144 Tub - nellaversione vigente alla data di approvazione del provvedimento impugnato -recanti una sanzione di euro 163.000,00, aggravata dalla pubblicazione delprovvedimento sul sito internet dell’autorità giudicante;- dichiari la Corte di giustizia - appurata la natura sostanzialmente penaledelle sanzioni amministrative pecuniarie comminate da [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, stante lasussistenza dei c.d. criteri Engel - se è compatibile l’art. 41 della Carta dei dirittifondamentali dell’Unione europea, come interpretato, per effetto del rinviooperato dall’art. 52, co. 3, della stessa Carta all’art. 6 CEDU, un’interpretazioneche in forza di una disposizione interna (art. 3 l. 689/1981) pone a carico delsanzionato opponente una presunzione di responsabilità e, comunque, unapresunzione di responsabilità suscettibile in contrario solamente di una probatiodiabolica, quale quella individuata dalla costante giurisprudenza della Corte dicassazione;- dichiari la Corte di giustizia - appurata la natura sostanzialmente penaledelle sanzioni amministrative pecuniarie comminate da [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, stante lasussistenza dei c.d. criteri Engel - se è compatibile l’art. 49 della Carta dei dirittiNumero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026Data pubblicazione 08/05/2026fondamentali dell’Unione europea, come interpretato, per effetto del rinviooperato dall’art. 52, co. 3, della stessa Carta all’art. 6 e 7 CEDU,un’interpretazione che nega l’applicazione della legge sopravvenuta piùfavorevole per la punizione - con una sanzione amministrativa sostanzialmentepenale - di un fatto commesso prima della sua entrata in vigore;- dichiari la Corte di giustizia - appurata la natura sostanzialmente penaledelle sanzioni amministrative pecuniarie comminate da [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, stante lasussistenza dei c.d. criteri Engel - se è compatibile con l’art. 41 della Carta deidiritti fondamentali dell’Unione europea, come interpretato, per effetto del rinviooperato dall’art. 52, co. 3, della stessa Carta all’art. 6 CEDU, rimettereall’apprezzamento dell’amministrazione sanzionante la fissazione del giorno apartire dal quale decorre il termine per la contestazione dell’infrazione, cosìrendendo incerto il diritto del candidato responsabile ad essere informata inmodo quanto più tempestivo dell’addebito a suo carico;- dichiari la Corte di giustizia se è compatibile con l’art. 41 della Carta deidiritti fondamentali dell’Unione europea, come interpretato, per effetto del rinviooperato dall’art. 52, co. 3, della stessa Carta all’art. 6 CEDU, ed in particolarecon il principio di imparzialità del trattamento della questione, unainterpretazione che reputa correttamente formata una decisione con cui l’organodecidente recepisce integralmente la proposta dell’organo inquirente, senzaindicare le ragioni che fondano la propria decisione e lo inducono a respingereogni ulteriore replica formulata dal sanzionato in sede procedimentale;- dichiari la Corte di giustizia se è compatibile con l’art. 47 della Carta deidiritti fondamentali dell’Unione europea, come interpretato, per effetto del rinviooperato dall’art. 52, co. 3, della stessa Carta all’art. 6 CEDU, che sanciscono unricorso innanzi ad un giudice imparziale, un’interpretazione che attribuisce agliesprimendo parzialità e favore per la parte resistente sgravata dall’ordinarioonere dimostrativo».L’istanza, manifestamente infondata, va respinta.Innanzitutto, l’oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale alla CGUEdeve riguardare l’interpretazione o la validità del diritto dell’Unione, e non (come,Numero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026nella specie, pare sostanzialmente intendere il ricorrente) l’interpretazione delleData pubblicazione 08/05/2026norme del diritto nazionale o questioni di fatto sollevate nel procedimentoprincipale (così C. giust., Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali,relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale, 2018/C257/01, in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Inoltre, perla giurisprudenza di questa Corte «[…] non v’è diritto della parte all’automaticorinvio pregiudiziale ogniqualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesidifensive (Cass., SU, n. 14043, 08/07/2016), bastando che le ragioni sianoespresse (Corte EDU, in caso Ullens de Schooten e Rezabek c. Belgio), ovveroimplicite laddove la questione pregiudiziale sia manifestamente inammissibile omanifestamente infondata (Corte EDU, in caso [OSCURATO:PERSONA] c. Italia,par. 36), ovverosia quando l’interpretazione della norma e del caso sianoevidenti (Cass., SU, n. 12067, 24/05/2007). Infatti, un organo giurisdizionale diultima istanza non è tenuto a presentare alla Corte di giustizia una domanda dipronuncia pregiudiziale (art. 267, comma 3, TFUE), qualora esista già unagiurisprudenza consolidata in materia o qualora la corretta interpretazione dellanorma di diritto di cui trattasi non lasci spazio a nessun ragionevole dubbio(Raccomandazioni 2016. C. - 439.01, par. 6)» (Cass., SU, n. 16157/2018, inmotivazione, p. 5.5.; Cass. n. 14828/2018; Cass. n. 15041/2017, secondo cui ilrinvio pregiudiziale alla CGUE presuppone il dubbio interpretativo su una normacomunitaria, che non ricorre allorché l’interpretazione sia auto-evidente o ilsenso della norma sia già stato chiarito da precedenti pronunce della Corte, nonrilevando, peraltro, il profilo applicativo di fatto, che è rimesso al giudicenazionale). Anche la Corte costituzionale (sentenza n. 28 del 2010, inmotivazione al p. 6) ha ritenuto di escludere il rinvio pregiudiziale alla Corte digiustizia dell’Unione europea, non «necessario quando il significato della normacomunitaria sia evidente, anche per essere stato chiarito dalla giurisprudenzadella Corte di giustizia». A queste considerazioni si può aggiungere che, sempreper la CGUE (C. giust., 06/10/1983, Cilfit e a., C-283/81; C. giust., 05/04/2016,C-689/13, [OSCURATO:PERSONA]; C. giust., [OSCURATO:DATA_NASCITA], C-379/15,[OSCURATO:PERSONA]; C. giust., [OSCURATO:DATA_NASCITA], C-561/19),viene meno l’obbligo di rinvio pregiudiziale quando la corretta applicazione delNumero registro generale 9154/2023Numero sezionale 380/2026Numero di raccolta generale 13317/2026diritto UE si imponga con una evidenza che non lasci adito ad un ragionevoleData pubblicazione 08/05/2026dubbio sulla soluzione da fornire alla questione sollevata (cd. dottrina dell’acteclair). Non è necessario, allora, disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte digiustizia poiché, per la giurisprudenza di legittimità (della quale si è dato contoin precedenza), le sanzioni amministrative pecuniarie applicate dalla Bancad’Italia, ai sensi dell’art. 144, TUB, per carenze nell’organizzazione e nei controlliinterni, non sono sanzioni amministrative di carattere punitivo e non pongonoun problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall’art.6 CEDU (secondo la sentenza della Corte EDU [OSCURATO:PERSONA] e altri c. Italia del2014), non essendo equiparabili, per tipologia, severità, incidenza patrimonialee personale alle sanzioni CONSOB sull’abuso di informazioni privilegiate (Cass.nn. 12031/2022 e 4524/2021) e sulla manipolazione del mercato (Cass. nn.17209/2020 e 24850/2019), entrambe ritenute sostanzialmente penali.16) Il ricorso è rigettato.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.P.Q.M.- rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite allacontroricorrente, che liquida in € 8.000,00 per compenso e in € 200,00 peresborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 17febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco