CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23704/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
95 – in persona delpresidente pro tempore , elettivamente domiciliat o in Roma , alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce a ricorsoe di ulteriore procura speciale depositata ai sensi dell’art. 380 bis, 2° co., cod. proc. civ. RICORRENTE contro [OSCURATO:SOCIETA].(già “Astaldi” s.p.a.) – c.f. 0 0398970582 - in persona de l legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Udine, n. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procuraspeciale in atti.CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 688/2022della Corte d’Appello di Roma; udita la relazione nella camera di consiglio del 10 luglio 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto notificato il 22.6.1998 la “ Italstrade” s.p.a. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Catanzaro il “Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] di Copanello”. Chiedeva pronunciarsi la risoluzione, per colpa del convenuto, del contratto di appalto in data 14.1.1991, avente ad oggetto la realizzazione della diga sul fiume Melito e la variante S.S. 109 della [OSCURATO:PERSONA] dal km 57,4 al km 64,1. 2.Con transazionesiglata il 21 .7. 2003 da l “ Consorzio ” e dal la “ Astaldi ” s.p.a. (incorporante la “Italstrade”)la controversia veniva definita bonariamente . 3.Con domanda di arbitrato notificata il 28 .3. 2006 la “ Astaldi ” promuoveva , ai sensi dell’art. 11 dell’attotransattivo, giudizio arbitrale, al fine di ottenere la pronunciadi risoluzione, per colpa del “ Consorzio ” , del contratto di appalto in data 14.1.1991, con condanna della controparte al pagamento delle somme dovute a titolo di corrispettivo edal risarcimento dei danni subiti. 4.Si costituiva il “Consorzio”. Instava per il rigetto dell’avversa domanda. Chiedeva in via riconvenzionale accerta rsi i l grave inadempimento della “Astaldi”nell’esecuzione dell’opera e pronunciarsi la risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatrice, con condanna al risarcimento dei danni sofferti.5.Con lodo definitivo sottoscritto il 9 .9. 2008 il collegio arbitrale dichiarava risolto il contratto di appalto per inadempimento del “ Consorzio ” , ch e condannava a pagare all’ “Astaldi” la somma di euro 35.000.000,00a titolo di risarcimento del danno. 6. Con sentenza n . 3247/2012 l a Corte di Appello di Roma rigettava l’impugnazione exart. 828 cod. proc. civ. esperita dal “Consorzio”. 7.Con sentenza n. 17339/2017 questa Corte di legittimità accoglieva in parte il ricorso proposto dal “Consorzio” e cassava la pronuncia n. 3247 /2012 della Corte d’[OSCURATO:PERSONA]. Per quel che quirileva, questa Corte, in accoglimento dell’undicesimo motivo di ricorso,statuiva quanto segue: che “il riparto di attività tra più consulenti operanti in collegio, in ragione della loro specializzazione, costituisce un modus operandifacoltativo, che non inficia il necessario principio di collegialità, ben potendo le conclusioni essere assunte dal collegio unitariamente e collettivamente, purché i risultati dell ’ attività di ciascuno siano partecipati agli altri e da questi valutati, sicché collegialmente si formino le conclusioni da sottoporre al giudice (Cass. 04/01/2017, n. 96)”; che “nel caso di specie, per contro, l’impugnata sentenza si è limitata ad asserire, del tutto genericamente, che la c.t.u. disposta dal collegio arbitrale aveva natura collegiale e non era per così dire ‘corporativizzata’sulla base delle singole competenze tecnico-scientifiche dei periti, destinate, quindi, a confluire, all’esito dell’indagine, in un elaborato tutt’uno conclusivo ed onnicomprensivo ”;che “la pronuncia non dà, pertanto, in alcun modo conto delle ragioni per le quali abbia ritenuto che le dimissioni del consulente specializzato in geotecnica non avevano avuto rilevanza alcuna sulla corretta formazione dell’elaborato peritale, per avere gli altri consulenti -in ipotesi - valutato i risultati dell ’ at tività di quello dimissionario, in quanto compiutamente ad essi comunicati”. che, conseguentemente, “ quanto meno sotto il profilo del vizio di motivazione, la censura deve essere certamente accolta”. 8.Il “[OSCURATO:PERSONA]” attendeva alla riassunzione del giudizio in sede di rinvio. Si costituiva l’ “Astaldi” s.p.a. 9.Con sentenza n. 688/2022 la Co rte d’Appello di Roma rigettava i motivi di impugnazione exart. 828 cod. proc. civ. –per i quali questa Corte aveva cassato la precedente sentenza n. 3247/2012 – e condannava il “Consorzio ” a rimborsare a controparte le spese dei gradi tutti di giudizio. Premettevala Corte di Roma – per quel che qui rileva - che i due consulenti firmatari della relazione scritta , ovvero l’ingegner [OSCURATO:PERSONA] e l’ingegner [OSCURATO:PERSONA],avevano , nel corpo dell’elaborato, riprodotto pedissequamente il testodella missivain data 18.10.2007, con cui il terzo componente del collegio peritale, esperto in geotecnica, ovvero l’ingegner [OSCURATO:PERSONA] , aveva presentato le proprie dimissioni(cfr. sentenza impugnata, pag. 16). Premetteva altresì che dal testo della missiva si desumeva che le dimissioni erano state determinate essenzialmente dalla ristrettezza dei tempi accordati per la redazione dell’elaborato (cfr. sentenza impugnata, pag. 16).Premetteva ancorache il consulente dimissionario, l’ingegner Jappelli, aveva rappresentato di aver redattoappunti ed espresso pareri rendendoli disponibili ai colleghi, aveva precisato di aver operato “in piena armonia ” con l’ingegner Greco e l’ingegner Oliveroed aveva chiarito di aver rassegnato le sue dimissioni nongià per dissensi interni al collegio peritale (cfr. sentenza impugnata, pag. 17); che, del resto, nell’elaborato a chiarimenti datato 16.1.2008, l’ingegner Greco e l’ingegner Oliveroavevano confermato che “ nessun dissenso era stato espressodal p rofessor Jappelli rispetto alle conclusioni raggiunte dal Collegio peritale, essendosi limitato il professor Jappelli ad auspicare una soluzione condivisa tra le parti”(così sentenza impugnata , pag. 17 ) . Esponeva quindi -la corte –che doveva reputarsi “evidente che le conclusioni contenute nell’elaborato a firma degli ingegneri Greco e Olivero, implicanti fondamentali valutazioni di ordine geotecnico (…) [fossero] state raggiunte anche con l’apporto del consulente dimissionario , che [aveva] partecipato a tutte le operazioni peritali esclusa la fase redazionale” (c osì sentenza impugnata, pag. 17). 10.Avverso tale sentenza i l “ Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ” ha proposto ricorso; ne ha chiesto sulla scorta di un unicomotivo la cassazione con ogni conseguente statuizione. La “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. (già “ Astaldi ” s.p.a.) ha depositato controricors o ; ha chiestodichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricors o con il favore delle spese . 11.Il consigliere delegato ha formulato proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ. datata 25.2.2024 di definizione del giudizio in dipendenza della ritenuta manifestainfondatezza del motivo di ricorso.12.Con istanza datata 12.3.2024 il “Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]” ha chiesto che la causa venga decisa. 13.Il ricorrente ha depositato memori a . Del pari ha depositato memoria la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 14.Con l’unico motivo la ricorrent e denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione de gli artt. 383 e 384 cod. proc. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. Deduce che dalle motivazioni dell’impugnata sentenza “ non emerge in nessunaparte in cosa sia consistito l’apporto del consulente dimissionario dotato di competenza geotecniche, né emerge il se ed il come i consulenti non dimissionari abbiano considerato il contributo del prof. Jappelli” (così ricorso, pag. 11). Deduce che la corte di rinvio si è limitata a dare rilievo ad un’asserita “armonia” di lavoro, elemento del tutto irrilevante(cfr. ricorso, pag. 1 2 ) . Deduce ancora che i rilievi della corte distrettuale contrastano con quanto risultadagli atti, ossia con la posizione assunta dall’ingegner Jappelli che, “nella propria lettera di dimissioni, si era esplicitamente espresso in termini totalmente diversi, manifestando in maniera del tutto inequivoca il proprio dissenso rispetto alle modalità di lavoro(…) dei colleghi” (c osì ricorso, pa g g. 13 - 14 ) . Deduce dunque che giammai la corte d’appello “avrebbe potuto ritenere provata la ‘ condivisione’ delle conclusioni dell’elaborato peritale dal parte del prof. Jappelli” (così ricorso, pag. 16).15.Il motivo di ricorso è manifestamente infondato e va respinto; vanno in totoreiterate le ragioni di cui alla proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ. 16.Si premette che q uesta Corte , con l a sentenza rescindente n. 1 7 339 del 2017, ebbe – per quel che qui rileva – ad accogliere l’undicesimo motivo del ricorso che il “Consorzio” aveva esperitoavverso la sentenza n. 3247/2012 della Corte d’Appello di Roma per vizio di motivazione (“ne consegue, che quanto meno sotto il profilo del vizio di motivazione, la censura deve essere certamente accolta”). Del resto, con l’undicesimo mezzo del ricorso allora spiegato il “Consorzio” aveva denunciato, peraltro , “l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia”. 17.Su tale scorta non possono che formularsi i segu e nti preliminari rilievi. Per un verso, non è propriamente congrua la denuncia di violazione e falsa applicazione altresì dell’art. 384 cod. proc. civ., siccome appunto con la pronuncia rescindente n. 17339 del 2017 -per quel che qui rileva – questa Corte non ebbe ad enunciare alcun principio di diritto. Per altro verso, sovviene l’elaborazione di questa Corte a tenor della quale , in caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, il giudice del rinvio non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento impugnato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni ed i difetti argomentativi riscontrati(Cass. sez. lav. 29.5.2014, n. 12102; Cass. sez. lav. 3.7.2009, n. 15692. Cfr. altresì Cass. sez. un. 3.9.2020, n. 18303). Per altro verso ancora, iriferimenti giurisprudenziali testé operati connotano come del tutto ingiustificata la doglianza di parte ricorrente a tenor della quale l’indagine della corte territoriale avrebbe dovuto riguardare l’elaborato peritale in sé e non anche atti extra-perizia (cfr. ricorso, pagg. 15 – 16 ; cfr. memoria del ricorrente, pagg. 9e 10). 18.Innegabilmente, la lacuna motivazionale che questa Corte ebbe a rilevare con la statuizione rescindente, è espressa dal passaggio a tenor del quale “la pronuncia non dà, pertanto, in alcun modo conto delle ragioni per le quali abbia ritenuto che le dimissioni del consulente specializzato in geotecnica non avevano avuto rilevanza alcuna sulla corretta formazione dell’elaborato peritale, per avere gli altri consulenti - in ipotesi - valutato i risultati dell’attività di quello dimissionario, in quanto compiutamente ad essi comunicati”. 19. Or dunque , la corte di rinvio ha ben ottemperato alla sollecitazione “rescindente”, “non si è affatto sottratta al mandato così conferito” (così proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ., pag. 2). Invero, la cortedistrettuale ha dato puntuale contezza delle ragioni per cui le dimissioni dell’ingegner Jappelli non avevano ostacolato la corretta e conveniente elaborazione collegiale della relazione di consulenza , siccome , appunto, gli ingegneri Greco ed Olivero avevano valutato e tenuto conto del contributo del componente dimissionario. Segnatamente,la corte territoriale ha puntualizzato, da un canto, alla stregua del tenore della missiva in data 18.10.2007, chel’ingegner Jappelli non aveva disconosciuto il lavoro dei colleghi (la decisionedell’ingegner Jappelli“non deriva in alcun modo da dissensi con i colleghi c.t.u.”: cfr. sentenza impugnata, pag. 17)e quindi lo aveva recepito e condiviso. Segnatamente, la corte territoriale ha puntualizza to, d ’altro canto, alla stregua del riscontro degli “appunti” e dei pareri che l’ingegner Jappelli aveva rimesso ai colleghi, che costoro avevano a loro volta fruito dell’apporto del collega dimissionario, sicché le conclusioni contenute nell’elaborato a firma dell’ingegner Greco e dell’ingegner Olivero, per le fondamentali valutazioni di ordine geo-tecnico che vi erano espresse, eranofrutto pur del contribu to del consulente dimissionario(cfr. proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ., pag. 3 ) . 20.In questi termini del tutto ingiustificatamente il “ Consorzio ” ricorrente prospetta che la [OSCURATO:PERSONA] disatteso la sentenza n. 17339/2017 di questa Corte di legittimità e non ha né individuato né chiarito “in che modo gli altri consulenti avevano considerato e valutato l’attività del membro dimissionario” (così ricorso, pag. 10; così memoria del ricorrente, pag. 6). 21.In pari tempo, allorché assume che , “a fronte (…) di una attestazione così esplicita e manifesta (…), giammai si sarebbe potuta desumere (…) una (…) condivisione alle conclusioni degli altri due consulenti” (così ricorso, pag. 15), che dalla lettera di dimissioni dell’ingegner Jappelli “non era – neppure astrattamente - in alcun modo possibile desumere una condivisione delle conclusioni peritali da parte del membro dimissionario” (così ricorso, pag. 16; cfr.memoria del ricorrente, pag. 10), il ricorrente in tal guisa sollecita questa Corte al riesame del giudizio “di fatto” e si duole per l’asserita erronea valutazionedelle risultanze di causa.Cosicché soccorre l’insegnamento a tenor del quale c on il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito,poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404. Cfr., altresì, Cass. 10.6.2016, n. 11892, secondo cui il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante). 22. Una finale notazione si impone, peraltro meramente reiterativa dell’identica puntualizzazione cui si è fatto luogo con la proposta exart. 380 bis cod. proc. civ. In materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente [il che non è nel caso di specie]di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato [il che non è nel caso di specie] sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892;Cass. sez. lav. (ord.) 27.12.2016, n. 27000; Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1229; Cass. sez. un. 20.9.2020, n. 20867 (Rv. 659037-01)). 23.In dipendenza della reiezione, per manifesta infondatezza, d el ricorso i l ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 24. Ai sensi dell’art.380 bis , 3° co . , cod. proc. civ. , se la parte ha chiesto la decisione dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, si applicanoil 3° co. ed il 4° co.dell’art. 96 cod. proc. civ . [OSCURATO:PERSONA] specificato che la novità normativa [introdotta dall ’ art. 3, 28° co., lett. g), d.lgs. 10.10.2022, n. 149, a decorrere dal 18.10.2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, 1° co . , del medesimo d.lgs. n. 149/2022] contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale,una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, 3° co., cod.proc.civ.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 (art. 96, 4° co., cod. proc. civ.). E che risulta così «codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale, tant’è che la opzione interpretativa, sulla disciplina intertemporale, ne ha fatto applicazione –in deroga alla previsione generale contenuta nell’art. 35, 1°co., del d.lgs. n. 149/2022 – ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1°gennaio 2023 per i quali non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio; anche ai fini della reattività ordinamentale, l’istituto integra il corredo di incentivi e di fattori di dissuasione contenuto nella norma in esame (che sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustrativa al D. Lgs. n. 149/2022, la limitatezza della risorsa giustizia, essendo giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo)» (Sez. U., n. 28540 del 13.10.2023; n.27433 del 27.9.2023; n. 27195 del 22.9.2023; n.28619 del 13.10.2023; n.37069 del 27.12.2023; n.3727 del 9.2.2024; n.3763 del 12.2.2024). Se pur di siffatta ipotesi di abuso, già immanente nel sistema processuale, va esclusa una interpretazione che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, sicché l’applicazione in concreto delle predette sanzioni deve rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso di specie (Cass. sez. u n. n. 36069 del 27.12.2023) , nondimeno nell’ipotesi in esame non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dalla suddetta previsione legale: è evidente la complessiva piena «tenuta» del sintetico provvedimento di proposta di definizione anticipata rispetto alla motivazione necessaria per confermare la manifesta infondatezza del ricorso. La ricorrente deve quindi essere condannata al pagamento, a favore di controparte, ex art. 96, 3° co . , cod. proc. civ. di una somma equitativamente determinata in misura pari all’importo delle spese processuali nonché, ex art. 96, 4° co., cod.proc. civ. al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad euro 2.500,00.25.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna i l ricorrent e, “ Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ”, a rimborsare alla controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidanoin complessivi euro 65.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; condanna il ricorrent e, “Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]”, a pagare alla controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.,ai sensi dell’art. 96 , 3 ° co., cod. proc. civ. la somma di euro 65.000,00 in tal misura equitativamente determinata; condanna il ricorrent e, “Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]”, a pagare alla cassa delle ammende,ai sensi dell’art. 96, 4° co., cod. proc. civ., la somma di euro 2.500,00; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ