CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13611/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] DELL’EMILIA-ROMAGNA n. 789/2023 depositata il 21luglio 2023;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate di Reggionell’Emilia emetteva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., esercenteun avviso di accertamento con il quale rettificava la dichiarazione deiNumero registro generale 1832/2024Numero sezionale 3353/2026Numero di raccolta generale 13611/2026Data pubblicazione 11/05/2026redditi da questa presentata ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA perl’anno 2012, disconoscendo la deducibilità dei costi relativi a rimborsichilometrici e indennità di trasferta, ad altri oneri straordinari, adaccantonamenti al fondo per il trattamento di fine mandato e adoperazioni ritenute oggettivamente inesistenti fatturate dalla ditta Reset diAlessandro Calabria e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..Ne derivavano le corrispondenti riprese a tassazione e l’irrogazionedelle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.2. La contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale (CTP) di Reggio nell’Emilia, cherespingeva il suo ricorso.3. L’appello successivamente spiegato dalla parte privata avverso ladecisione a sé sfavorevole veniva dichiarato inammissibile dall’adìta Cortedi giustizia tributaria (CGT) di secondo grado dell’Emilia-Romagna, consentenza n. 789/2023 del 21 luglio 2023, per ritenuto difetto di specificitàdei motivi.4. Contro tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso percassazione affidato a un unico motivo.5. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso sono denunciate, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art.53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.1.1 Si censura l’impugnata sentenza per aver erroneamentedichiarato inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l’appelloproposto dalla contribuente.1.2 La doglianza è fondata.Numero registro generale 1832/2024Numero sezionale 3353/2026Numero di raccolta generale 13611/2026Data pubblicazione 11/05/20261.3 Per costante giurisprudenza di questa Corte, l’indicazione deimotivi specifici dell’impugnazione, prescritta dall’art. 53, comma 1, deld.lgs. n. 546 del 1992, non deve necessariamente consistere in unarigorosa e formalistica enunciazione delle critiche poste a sostegnodell’appello, visto che la citata norma richiede soltanto l’esposizione chiarae univoca, anche se sommaria, della domanda rivolta al giudice superioree delle ragioni della doglianza (cfr. Cass. n. 7671/2012, Cass. n.30341/2019, Cass. n. 2843/2020, Cass. n. 16516/2024).A tal fine, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello nel processotributario, è sufficiente la riproposizione da parte del contribuente delleragioni addotte a fondamento dell’originaria impugnazione delprovvedimento impositivo, allorchè il dissenso investa la decisione diprimo grado nella sua interezza e comunque ove dall’atto di gravame,interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco,seppure per implicito, i motivi di censura (cfr. Cass. n. 14445/2018, Cass.n. 25813/2024, Cass. n. 2572/2026).1.4 Ciò premesso, poiché il motivo si fonda sulla prospettazione di unpreteso error in procedendo commesso dalla CGT di secondo grado e laricorrente ha assolto l’onere di specificità imposto dall’art. 366, primocomma, num. 6, c.p.c., che anche in tal caso deve essere rispettato (cfr.Cass. n. 2771/2017, Cass. n. 6235/2019, Cass. n. 28072/2021), la Corteè investita del potere-dovere di accedere al fascicolo del giudizio di merito(cfr. Cass. n. 16054/2004, Cass. n. 25259/2017, Cass. n. 16599/2024).1.5 La disamina consente di appurare che con l’atto di appello ladi prime cure, di cui era stata chiesta l’integrale riforma.In particolare, con l’esperito gravame la società aveva reiterato imotivi di impugnazione dell’avviso di accertamento contenuti nel ricorsointroduttivo della lite, contestando la correttezza dell’operata rettifica delreddito d’impresa da essa dichiarato per l’anno d’imposta 2012, conNumero registro generale 1832/2024Numero sezionale 3353/2026Numero di raccolta generale 13611/2026Data pubblicazione 11/05/2026specifico riguardo al disconoscimento della deducibilità dei costi relativi airimborsi chilometrici e all’indennità di trasferta, agli accantonamenti alfondo per il trattamento di fine mandato e alle operazioni fatturate dalladitta Reset di [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..1.6 Tanto bastava, alla luce del richiamato indirizzo nomofilattico, alquale deve essere dato sèguito, per ritenere osservata la disposizione dicui al menzionato art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.1.7 Ciononostante, la CTR ha dichiarato inammissibile l’appello, inbase al rilievo che «[...] la sentenza [gravata... aveva] esamina[to] ognicosto ripreso a tassazione dall’Ufficio e spiega[to] la ragione dellalegittimità del recupero a tassazione», mentre l’impugnante «[...] non[aveva] spiega[to] quale [fosse] l’errore in cui sarebbero incorsi i primigiudici, ma semplicemente, dopo aver affermato l’assenza di motivazione,[aveva] ripet[uto] pedissequamente quanto già affermato nel ricorsointroduttivo».1.8 Le surriportate argomentazioni, se possono ritenersi sufficienti adare conto del rigetto del motivo di gravame con cui era stata denunciatala nullità della sentenza di prime cure per asserito vizio di motivazione,non valgono, tuttavia, a giustificare il mancato esame, da parte dellaCorte territoriale, delle doglianze attinenti alla fondatezza della pretesaimpositiva sollevate dalla contribuente con l’originario ricorso e da essariproposte nel successivo grado di giudizio.2. Per quanto precede, va quindi pronunciata la cassazionedell’impugnata sentenza con rinvio alla CGT di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, la quale esaminerà nel merito l’appellodella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., da considerarsi ammissibile.2.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 1832/2024Numero sezionale 3353/2026Numero di raccolta generale 13611/2026Data pubblicazione 11/05/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 21 aprile 2026.Il PresidenteLucio Napolitano