CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25813/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Donatello n. 71 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresenta to e dife so per procura a margine del ricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indirizzo p.e.c. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata; -controricorrente– Tributi-[OSCURATO:PERSONA] appello avverso la sentenza n. 876 / 07/ 2018 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 1febbraio 20 1 8 ; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 1 2 settembre 202 4 dal Cons.[OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMichele [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso perl’accoglimento del ricorso; uditi per il ricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per la controricorrente l’Avv.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nella controversia originata dall’impugnazione da parte del [OSCURATO:SOCIETA]. di avviso di accertamento relativo a Irpef, [OSCURATO:SOCIETA]. dell’anno di imposta 2012, la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla Curatela avverso la sentenza di primo grado di rigetto dell’originario ricorso. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado, riteneva di non scrutinare il motivo di appello relativo alla violazione dell’art.112 cod.proc.civ, in quanto rilevava, in via preliminare, che l’ atto di impugnazione non recava alcun motivo specificamente censorio degli argomenti fattuali e giuridici esplicitati nella sentenza di primo grado ma soltanto l’insistenza, a prescindere, sulle tesi propugnate in processo sin dall’inizio; il chè comportava la violazione dell’art.53 del d.lgs. n.546 del 1992. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, articolato su due motivi, il [OSCURATO:PERSONA] e figli s.r.l., in persona del curatore. L’Agenzia delle Entrateresiste con controricorso. Il ricorso è stato fissato per la trattazione alla pubblica udienza del 12 settembre 2024 in prossimità della quale il P.M. , nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Mauro, ha depositato le sue conclusioni chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso -rubricato:violazione dell’art.53 del d.lgs. n. 546/1992, con riferimento all’art.360, c.1., n.4 c.p.c.- il fallimentoricorrente censura la sentenza impugnata per avere la C.T.R. dichiarato inammissibile l’appello, per mancanza di specificità, in quanto reiterativo dei motivi di ricorso formulati in primo grado e ciò in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità formatasiin materia. 2.Con il secondo motivo -rubricato: violazione dell’art.329 c.p.c., degli artt.324 c.p.c. e 2909 c.c., con riferimento all’art.360 c.1 nn.3 e 4 c.p.c., nonché dell’art.112 c.p.c., per omessi esame e pronuncia, oltre che dell’art.100 c.p.c., con riferimento all’art.360, c.1 n.4 c.p.c.- si censura la sentenza impugnata laddove la C.T.R. aveva ritenuto che dall’inammissibilità dell’appello conseguisse il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado con correlativa inutilità dell’esame degli ulteriori motivi di appello, essendosi consolidate le rationes decidendi della prima sentenza. 3.Il primo motivo di ricorso appare fondato con assorbimento del secondo. 3.1. Secondo l’orientamento assolutamente consolidato di questa Corte (v., tra le altre, Cass. 20 dicembre 2018 n.32954) Nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci. . Tali principi risultano, ulteriormente ribaditi, di recente , da Cass. n. 1030 del 10/01/2024 la quale, in continutà a Cass. n.6302 del 2022 ha statuito che In tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura . 3.2 Nel caso in esame, la curatela fallimentare, in ossequio al principio di specificità del ricorso, ha trascritto brani dell’atto di appello dai quali emergono chiaramente le specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado della quale si chiede in più punti la riforma, ribadendone la nullità. Ne consegue l’errore in cui è incorsa la C.T.R. nel dichiarare, in contrasto con i principi sopra illustrati, l’inammissibilità dell’appello. 4. In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà all’esame dell’impugnazione e a regolare le spese di questo giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda anche il regolamento delle spese processuali.Così deciso, in Roma, il 12 set