CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13612/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] DELL’EMILIA-ROMAGNA n. 790/2023 depositata il 21luglio 2023;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate di Reggionell’Emilia emetteva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., esercenteun avviso di accertamento con il quale rettificava la dichiarazione deiNumero registro generale 1833/2024Numero sezionale 3354/2026Numero di raccolta generale 13612/2026Data pubblicazione 11/05/2026redditi da questa presentata ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA perl’anno 2013, disconoscendo la deducibilità dei costi relativi a rimborsichilometrici e indennità di trasferta e ad operazioni ritenuteoggettivamente inesistenti fatturate dalla ditta Reset di AlessandroCalabria, dalla I. and. [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., da [OSCURATO:PERSONA] edall’A.S.D. [OSCURATO:PERSONA].Ne derivavano le corrispondenti riprese a tassazione e l’irrogazionedelle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.2. La contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale (CTP) di Reggio nell’Emilia, cherespingeva il suo ricorso.3. L’appello successivamente spiegato dalla parte privata avverso ladecisione a sé sfavorevole veniva dichiarato inammissibile dall’adìta Cortedi giustizia tributaria (CGT) di secondo grado dell’Emilia-Romagna, consentenza n. 790/2023 del 21 luglio 2023.4. Contro tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha spiegato ricorso percassazione sulla base di quattro motivi, tre dei quali (il secondo, il terzo eil quarto) espressamente proposti «per la [sola] denegata ipotesi in cuicodesta Ecc.ma Corte, dichiarata l’ammissibilità del ricorso in appello,ritenga di decidere nel merito la controversia senza rinviare al giudice disecondo grado».5. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..7. La società ricorrente ha depositato memoria illustrativa con allegatasentenza penale dibattimentale del Tribunale di Reggio nell’Emilia n.1593/22 del 4 ottobre 2022, divenuta irrevocabile, che ha assolto il suolegale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], con formula «perché ilfatto non sussiste», dal reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000contestato in relazione all’utilizzo nell’anno d’imposta 2013 di fatture perNumero registro generale 1833/2024Numero sezionale 3354/2026Numero di raccolta generale 13612/2026Data pubblicazione 11/05/2026operazioni inesistenti emesse dalla ditta Reset di [OSCURATO:PERSONA],dalla I. and. [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., da [OSCURATO:PERSONA] e dall’A.S.D.[OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso sono lamentate, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art.53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.1.1 Si censura l’impugnata sentenza per aver erroneamente dichiaratoinammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l’appello proposto dallacontribuente.2. Con il secondo e il quarto motivo è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità dell’impugnata sentenza permotivazione apparente.2.1 Si rimprovera alla CGT di secondo grado:(i)di non aver minimamente sottoposto ad esame critico gli elementipresuntivi addotti dall’[OSCURATO:PERSONA] a dimostrazione dellacontestata inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate dalla ditta [OSCURATO:PERSONA], dalla I. and. [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., daAntonio Aquilino e dall’A.S.D. [OSCURATO:PERSONA], essendosi i giudici regionalilimitati a valutare la sola prova contraria offerta dalla contribuente, contotale pretermissione del primo necessario passaggio logico;(ii)di aver apoditticamente escluso la deducibilità dei costi relativiall’indennità di trasferta.3. Con il terzo mezzo sono prospettate, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697c.c., dell’art. 39, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art 54,secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 7, comma 5-bis, deld.lgs. n. 546 del 1992.3.1 Si sostiene che la Corte regionale non avrebbe fatto buon governoNumero registro generale 1833/2024Numero sezionale 3354/2026Numero di raccolta generale 13612/2026Data pubblicazione 11/05/2026delle norme che regolano le modalità di assolvimento dell’onere dellaprova dell’inesistenza oggettiva di operazioni fatturate.4. Il primo motivo è fondato.4.1 Per costante giurisprudenza di questa Corte, l’indicazione deimotivi specifici dell’impugnazione, prescritta dall’art. 53, comma 1, deld.lgs. n. 546 del 1992, non deve necessariamente consistere in unarigorosa e formalistica enunciazione delle critiche poste a sostegnodell’appello, visto che la citata norma richiede soltanto l’esposizione chiarae univoca, anche se sommaria, della domanda rivolta al giudice superioree delle ragioni della doglianza (cfr. Cass. n. 7671/2012, Cass. n.30341/2019, Cass. n. 2843/2020, Cass. n. 16516/2024).A tal fine, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello nel processotributario, è sufficiente la riproposizione da parte del contribuente delleragioni addotte a fondamento dell’originaria impugnazione delprovvedimento impositivo, allorchè il dissenso investa la decisione diprimo grado nella sua interezza e comunque ove dall’atto di gravame,interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco,seppure per implicito, i motivi di censura (cfr. Cass. n. 14445/2018, Cass.n. 25813/2024, Cass. n. 2572/2026).4.2 Ciò premesso, poiché il motivo si fonda sulla prospettazione di unpreteso error in procedendo commesso dalla CGT di secondo grado e laricorrente ha assolto l’onere di specificità imposto dall’art. 366, primocomma, num. 6, c.p.c., che anche in tal caso deve essere rispettato (cfr.Cass. n. 2771/2017, Cass. n. 6235/2019, Cass. n. 28072/2021), la Corteè investita del potere-dovere di accedere al fascicolo del giudizio di merito(cfr. Cass. n. 16054/2004, Cass. n. 25259/2017, Cass. n. 16599/2024).4.3 La disamina consente di appurare che con il ricorso in appello ladi prime cure, di cui era stata chiesta l’integrale riforma.In particolare, con l’esperito gravame la società aveva reiterato iNumero registro generale 1833/2024Numero sezionale 3354/2026Numero di raccolta generale 13612/2026Data pubblicazione 11/05/2026motivi di impugnazione dell’avviso di accertamento contenuti nel ricorsointroduttivo della lite, contestando la correttezza dell’operata rettifica delreddito d’impresa da essa dichiarato per l’anno d’imposta 2013, conspecifico riguardo al disconoscimento della deducibilità dei costi relativi airimborsi chilometrici, all’indennità di trasferta e alle operazioni fatturatedalla ditta Reset di [OSCURATO:PERSONA], dalla I. and. [OSCURATO:SOCIETA]. di GhimpInga C., da [OSCURATO:PERSONA] e dall’A.S.D. [OSCURATO:PERSONA].4.4 Tanto bastava, alla stregua del richiamato indirizzo nomofilattico,al quale deve essere dato sèguito, per ritenere osservata la disposizione dicui al menzionato art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.4.5 Ciononostante, la CTR ha dichiarato inammissibile l’appello, inbase al rilievo che «[...] la sentenza [gravata... aveva] esamina[to] ognicosto ripreso a tassazione dall’Ufficio e spiega[to] la ragione dellalegittimità del recupero a tassazione», mentre l’impugnante «[...] non[aveva] spiega[to] quale [fosse] l’errore in cui sarebbero incorsi i primigiudici, ma semplicemente, dopo aver affermato l’assenza di motivazione,[aveva] ripet[uto] pedissequamente quanto già affermato nel ricorsointroduttivo».4.6 Le surriportate argomentazioni, se possono ritenersi sufficienti adare conto del rigetto del motivo di gravame con cui era stata denunciatala nullità della pronuncia di prime cure per asserito vizio di motivazione,non valgono, tuttavia, a giustificare l’omessa disamina, da parte dellaCorte territoriale, delle doglianze attinenti alla fondatezza della pretesaimpositiva sollevate dalla contribuente con l’originario ricorso e da essariproposte nel successivo grado di giudizio.4.7 Deve, peraltro, escludersi che il collegio regionale, anche aprescindere dalla formula definitoria utilizzata, abbia respinto nel meritol’appello della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..Se, infatti, in un punto della motivazione trovasi scritto che apparivacondivisibile «[...] l’affermazione dei primi giudici secondo cui ilNumero registro generale 1833/2024Numero sezionale 3354/2026Numero di raccolta generale 13612/2026Data pubblicazione 11/05/2026contribuente non aveva fornito documentazione attendibile», va perònotato che tale passaggio si inserisce come mero obiter dictum in un piùampio contesto argomentativo interamente incentrato sul rilievo deldifetto di specificità dell’impugnazione, come chiaramente rivelal’affermazione conclusiva del ragionamento decisorio svolto dalla Corteterritoriale («[...] l’appello [...] pertanto [...] è inammissibile»),coerentemente ribadita nel dispositivo finale («dichiara inammissibilel’appello del contribuente [...]»).5. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti dall’accoglimento di quelloappena scrutinato.5.1 Non si ritengono sussistenti i presupposti per l’invocata decisionedella causa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, secondaparte, c.p.c., rendendosi a tal fine necessari ulteriori accertamenti di fatto.5.2 Per quanto precede, va quindi disposta la cassazionedell’impugnata sentenza con rinvio alla CGT di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, la quale esaminerà i motivi diimpugnazione dell’avviso di accertamento riproposti dalla contribuente conl’atto di appello, da considerarsi ammissibile sotto il profilo dellaspecificità.5.3 Il giudice del rinvio valuterà, inoltre, alla luce del disposto dell’art.21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m),del d.lgs. n. 87 del 2024, l’eventuale incidenza sulla presente controversiadelle statuizioni contenute nella sentenza penale irrevocabile richiamatadalla ricorrente nella memoria illustrativa.5.4 Al medesimo giudice viene, infine, demandata la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassala sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria diNumero registro generale 1833/2024Numero sezionale 3354/2026Numero di raccolta generale 13612/2026Data pubblicazione 11/05/2026secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 21 aprile 2026.Il PresidenteLucio Napolitano