CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 16599/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2523/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentat i e difes i dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lostudio del primo , sito in Roma, via le [OSCURATO:PERSONA], 2 -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.c. p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, lungotevere Flaminio, 76 -controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 91 9 /20 19 , depositata il 28 maggio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: contratti bancari [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propon gono ricorso per cassazione avverso la sentenza della C orte di appello di L’Aquila , depositata il 28 maggio 2019 , che, in riforma della sentenza del Tribunale di Avezzano, ha condannato i primi due, in solido, al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. della minor somma di euro 21.721,54, oltre interessi; - la Cor t e di appello ha riferito che il Tribunale, pronunciandosi sulla opposizione a un decreto ingiuntivo con cui ( all’esito di un provvedimento di correzione di errore materiale),era stato intimato a [OSCURATO:PERSONA] di pagare in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. (quale dante causa della [OSCURATO:SOCIETA].) l a somm a di euro 74.592,76, oltre interessi e spese del procediment o monitor o , quale saldo di un mutuo chirografario e di un prestito aziendale, e a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la somma, rispettivamente, di euro 52.871,22 e 21.721,54, il primo quale fideiussor e delle obbligazioni assunte dal predetto [OSCURATO:PERSONA] con il primo contratto (mutuo chirografario) e il secondo quale fideiussore di quelle assunte con il secondo (prestito aziendale) , aveva revocato i l decret o ingiuntiv o e condannato di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento della somma di euro 52.871,22, oltre interessi legali; -ha rilevato che gli importi riferibili ai due rapporti azionati dovevano indicarsi pari ad euro 21.721,54, quanto al mutuo chirografario, e in euro 52.871,22, quanto al prestito aziendale, benché nel ricorso per decreto ingiuntivo la banca creditrice avesse invertito tali importi; -ha, quindi, confermato la decisione di primo grado nella parte in cui aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di tale ultima somma, perché non superiore rispetto alla richiesta della banca , non ravvisando l’eccepita violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciatoatteso che la relativa domanda era compresa nella più ampia domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo; - ha, poi, accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], in quanto , secondo la sentenza impugnata, con il ricorso per decreto ingiunt ivo era stata chiesta la sua condanna limitatamente alla somma di euro 21.721,54; -il ricorso è affidato a due motiv i ; - resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.c. p.a., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., la quale propone ricorso incidentaleaffidato a quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto rispettato il principio di corrispondenza del chiesto e pronunciato; -evidenziano, in proposito, che il giudice di primo grado, dichiarando la sua competenza territoriale a conoscere solo sulla domanda fondata sul prestito aziendale, doveva limitarsi a pronunciarsi solo su tale domanda e, dunque, condannare gli opponenti limitatamente all’importo di euro 21.721,54, indicato dalla banca quale saldo di tale rapporto; -il motivo è fondato; - per la necessaria intelligenza della peculiare vicenda in esame, caratterizzata dal succedersi di plurimi errori materiali, sia dellabanca che dei giudici, nell’individuazione dei rapporti garantiti dalla fideiussione, occorre premettere che : su l ricorso d ella [OSCURATO:SOCIETA]. , il Tribunale di Avezzano ha pronunciato un decreto ingiuntivo di pagamento, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in veste di debitore principale, della complessiva somma di euro 74.592,76 ( euro 52.871,22, quale debito residuo in linea capitale di un mutuo chirografario, più euro 21.271,54, quale debito residuo in linea capitale di un prestito aziendale), nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in solido, limitatamente all’importo di euro 52.871,22 (quale fideiussore rispetto al mutuo chirografario), e [OSCURATO:PERSONA], in solido, limitatamente all’importo euro 21.271,54 (quale fideiussore rispetto al prestito aziendale); i debitori ingiunti hanno spiegato opposizione, deducendo, tra l’altro , l’incompetenza territoriale del giudice adito limitatamente all’importo di euro 52.871,22 (mutuo fondiario), competente essendo il Tribunale dell’Aquila, eccezione alla quale la banca, costituitasi, ha prestato adesione; dopodiché il Tribunale adito ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato [OSCURATO:PERSONA] in solido con [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della banca convenuta della somma di euro52.871,22; - la Corte di appello ha escluso il dedotto vizio di extrapetizione , per avere il Tribunale pronunciato condanna al pagamento dell’importo di euro 52.871,22 a carico di [OSCURATO:PERSONA],argomentando dal principio per cui nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell'opposizione (o dell'appello dell'opponente) è compresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore; - tale principio, tuttavia, risulta erroneamente evocato in quanto nel caso in esame non si è in presenza di un’unica domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, accolta solo limitatamente a un importo inferiore, bensì di due distinte domande giudiziali (mutuo chirografario e finanziamento aziendale), pur proposte mediante un unico ricorso per decreto ingiuntivo, aventi a oggetto distinti crediti derivanti da autonomi rapporti obbligatori; - in una siffatta situazione ciascuna domanda deve essere esaminata dal giudice in modo autonomo, sia pure nell’ambito di un medesimo giudizio, per cui il giudice è tenuto a rispettare il limite generale per cui non può attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella relativa domanda, singolarmente intesa; - all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale segue l’assorbimento del secondo con cui si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in quanto vertente su questione strettamente conseguenziale; -con il primo del ricorso incidentale si censura la sentenza di appello per omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte in cui ha ritenuto che il decreto ingiuntivo, così come risultante a seguito di correzione dell’errore materiale, recasse l’ingiunzione al fideiussore [OSCURATO:PERSONA] di pagare la somma di euro 21.721,54 per l ’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal prestito aziendale, mentre l’importo oggetto del ricorso per ingiunzione accolto, ma con decreto affetto da errore pur dopo il procedimento di correzione cui si è fatto cenno, era pari a euro 52.871,22; - con il secondo e il terzo motivo la ricorrente incidentale deduce la nullità della sentenza per«errore di fatto e contrasto tra motivazione e dispositivo», nella parte in cui ha erroneamente identificato l’oggetto della domanda proposta in via monitoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e ritenuto che la stessa si riferisse alla condanna al pagamento della somma di euro 21.721,54; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati; -deve premettersi che laddove, come nel caso in esame, il ricorrente per cassazione alleghi che il giudice di merito abbia erroneamente interpretato la domanda proposta e che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell'ambito dell'error in procedendo, la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame e all'interpretazione degli atti processuali (cfr. Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077; vedi anche Cass. 25 ottobre 2017, n. 25259; Cass. 10 ottobre 2014, n. 21397); - orbene, dall’esame delle conclusioni formulate da lla banca con il ricorso per decreto ingiuntivo, così come risultante dal decreto di correzione dell’errore materiale e precisate con la memoria di cui all’art. 183, sesto comma, n. 3, cod. proc. civ., emerge in modo sufficientemente chiaro che la domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] aveva a oggetto la sua condanna al pagamento della somma di euro 52.871,22, quale garante delle obbligazioni assunte da [OSCURATO:PERSONA] con la conclusione del prestito aziendale e , cioè , che [OSCURATO:PERSONA] era obbligato in solido con il [OSCURATO:PERSONA], debitore principale, per la somma di euro 52.871,22 in forza del contratto di prestito aziendale, mentre [OSCURATO:PERSONA] era stato attinto dalla originaria domanda monitoria di pagamento della somma di euro 21.721,54, in solido con il debitore principale [OSCURATO:PERSONA], in relazione al contratto di mutuo chirografario per il quale il tribunale ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale dell’Aquila; - deve, conseguentemente, ritenersi che la sentenza impugnata è incorsa nel denunciato vizio, omettendo di prendere in considerazione tale circostanza; - all’accoglimento d i tali motivi del ricorso incidentale segue l’assorbimento dell’ultimo motivo con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in quanto vertente su questione strettamente conseguenziale; -la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e il primo, secondo e terzo del ricorso incidentale e assorbe i motivi residui del ricorso principale e di quello incidentale; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anc