CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13610/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] DELL’EMILIA-ROMAGNA n. 791/2023 depositata il 21luglio 2023;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate di Reggionell’Emilia emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], socio della [OSCURATO:PERSONA].r.l. titolare di una quota del 98 per cento, un avviso di accertamentoNumero registro generale 1831/2024Numero sezionale 3352/2026Numero di raccolta generale 13610/2026Data pubblicazione 11/05/2026relativo all’anno 2013 mediante il quale, in virtù della presunzione didistribuzione di utili extracontabili ai partecipanti a società di capitali aristretta base proprietaria, veniva imputato al predetto contribuente unmaggior reddito di capitale ex art. 44, comma 1, lett. e), del t.u.i.r., con lecorrispondenti riprese a tassazione ai fini dell’IRPEF e l’irrogazione dellesanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.L’atto impositivo faceva sèguito all’avviso di accertamento con cui ilmedesimo Ufficio aveva rettificato il reddito d’impresa dichiarato dallaprefata società per quello stesso periodo d’imposta, disconoscendo ladeducibilità dei costi per rimborsi chilometrici e indennità di trasferte econtestando l’utilizzo di fatture relative a operazioni oggettivamenteinesistenti.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento personale dinanzialla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Reggio nell’Emilia, cherespingeva il suo ricorso.3. L’appello successivamente spiegato dalla parte privata avverso ladecisione a sé sfavorevole veniva dichiarato inammissibile dall’adìta Cortedi giustizia tributaria (CGT) di secondo grado dell’Emilia-Romagna, consentenza n. 791/2023 del 21 luglio 2023, per ritenuto difetto di specificitàdei motivi.4. Contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a un unico motivo.5. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso sono denunciate, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art.53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.Numero registro generale 1831/2024Numero sezionale 3352/2026Numero di raccolta generale 13610/2026Data pubblicazione 11/05/20261.1 Si censura l’impugnata sentenza per aver erroneamente dichiaratoinammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l’appello proposto dalcontribuente.1.2 La doglianza è fondata.1.3 Per costante giurisprudenza di questa Corte, l’indicazione deimotivi specifici dell’impugnazione, prescritta dall’art. 53, comma 1, deld.lgs. n. 546 del 1992, non deve necessariamente consistere in unarigorosa e formalistica enunciazione delle critiche poste a sostegnodell’appello, dal momento che la citata norma richiede soltantol’esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, della domanda rivoltaal giudice superiore e delle ragioni della doglianza (cfr. Cass. n.7671/2012, Cass. n. 30341/2019, Cass. n. 2843/2020, Cass. n.16516/2024).A tal fine, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello nel processotributario, è sufficiente la riproposizione da parte del contribuente delleragioni addotte a fondamento dell’originaria impugnazione delprovvedimento impositivo, allorchè il dissenso investa la decisione diprimo grado nella sua interezza e comunque ove dall’atto di gravame,interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco,seppure per implicito, i motivi di censura (cfr. Cass. n. 14445/2018, Cass.n. 25813/2024, Cass. n. 2572/2026).1.4 Ciò premesso, poiché il motivo si fonda sulla prospettazione di unpreteso error in procedendo commesso dalla CGT di secondo grado e ilricorrente ha assolto l’onere di specificità imposto dall’art. 366, primocomma, num. 6, c.p.c., che anche in tal caso deve essere rispettato (cfr.Cass. n. 2771/2017, Cass. n. 6235/2019, Cass. n. 28072/2021), la Corteè investita del potere-dovere di accedere al fascicolo del giudizio di merito(cfr. Cass. n. 16054/2004, Cass. n. 25259/2017, Cass. n. 16599/2024).1.5 La disamina consente di appurare che con l’atto di appello il Ferrariaveva espresso il proprio totale dissenso dalla decisione di prime cure, diNumero registro generale 1831/2024Numero sezionale 3352/2026Numero di raccolta generale 13610/2026Data pubblicazione 11/05/2026cui era stata chiesta l’integrale riforma.In particolare, con l’esperito gravame egli aveva reiterato i motivi diimpugnazione dell’avviso di accertamento contenuti nel ricorsointroduttivo della lite, contestando non solo la fondatezza dellapresunzione di distribuzione di utili extracontabili fatta valere nei suoiconfronti dall’[OSCURATO:PERSONA], ma anche, a monte, lacorrettezza dell’operata rettifica del reddito della società partecipata([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), con specifico riguardo al disconoscimento delladeducibilità dei costi relativi ai rimborsi chilometrici e all’indennità ditrasferta.1.6 Tanto bastava, alla luce del richiamato indirizzo nomofilattico, alquale deve essere dato sèguito, per ritenere osservata la disposizione dicui al menzionato art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.1.7 Ciononostante, la CTR ha dichiarato inammissibile l’appello, inbase al rilievo che «[...] la sentenza [gravata... aveva] esamina[to] ledoglianze del contribuente e, con riferimento all’esame dei costi dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] ripresi a tassazione dall’Ufficio, [aveva]spiega[to] la ragione della legittimità del recupero a tassazione», mentrel’impugnante «[...] non [aveva] spiega[to] quale [fosse] l’errore in cuisarebbero incorsi i primi giudici, ma semplicemente, dopo aver affermatol’assenza di motivazione, [aveva] ripet[uto] pedissequamente quanto giàaffermato nel ricorso introduttivo».1.8 Le surriportate argomentazioni, se possono ritenersi sufficienti adare conto del rigetto del motivo di gravame con cui era stata denunciatala nullità della sentenza di prime cure per asserito vizio di motivazione,non valgono, tuttavia, a giustificare il mancato esame, da parte dellaCorte territoriale, delle doglianze attinenti alla fondatezza della pretesaimpositiva sollevate dal contribuente con l’originario ricorso e da luiriproposte nel successivo grado di giudizio.2. Per quanto precede, va quindi pronunciata la cassazione dellaNumero registro generale 1831/2024Numero sezionale 3352/2026Numero di raccolta generale 13610/2026Data pubblicazione 11/05/2026impugnata sentenza con rinvio alla CGT di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, la quale esaminerà nel merito l’appellodel contribuente, da considerarsi ammissibile.2.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 21 aprile 2026.Il PresidenteLucio Napolitano