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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 13872/2026

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e-ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Andreottola ed [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] CAMPANIA n. 371/2023, depositata il 12/1/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 371/2023, depositata il 12/1/2023, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Campania ha respinto l’appellodella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la decisione con cui la CTP di Napoliaveva dichiarato cessata la materia del contendere in relazione all’avvisoNumero registro generale 14800/2024Numero sezionale 3562/2026Numero di raccolta generale 13872/2026Data pubblicazione 13/05/2026di accertamento n. 947553/127339 (TARSU 2018) oggetto diimpugnazione e respinto il ricorso in relazione all’avviso di accertamentoin rettifica depositato in corso di causa.Avverso la sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso percassazione, articolato in due motivi ed illustrato con memoria, mentre ilComune di Napoli resiste mediante controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Va anzitutto respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso pertardività formulata dall’ente controricorrente.1.1.

Ai sensi dell’art. 1, comma 199, della legge 197/2022, comemodificato dall'art. 20, comma 1, lett. d), del d.l. n. 23/2023, conv. dallalegge n. 56/2023, “per le controversie definibili sono sospesi per undicimesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronuncegiurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione delcontroricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigoredella presente legge (1.1.2023) e il 31 ottobre 2023”.1.2.

Si tratta, all’evidenza, di una sospensione automatica, ope legis,del termine per proporre impugnazione, che opera a prescindere dalconcreto intento della parte privata di avvalersi della procedura didefinizione agevolata (v.

Cass. 34349/2024 e, per fattispecie analoghe disospensione, quantunque regolate da disposizioni diverse, Cass.33069/2022, 30397/2021, 11913/2019 e 11531/2016).1.3.

Pertanto, per effetto della disposta sospensione, i terminid’impugnazione che, per effetto della disciplina ordinaria, venivano ascadere nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 ottobre2023, sono stati sospesi ope legis per undici mesi (cfr. Cass. 12748/2025;8287/2025).1.4.

Dunque, la scadenza del 12 luglio 2023, dies ad quemdell’originario termine semestrale (questo, a sua volta, decorrente dal 12gennaio 2023, data di pubblicazione della sentenza impugnata), deveNumero registro generale 14800/2024Numero sezionale 3562/2026Numero di raccolta generale 13872/2026Data pubblicazione 13/05/2026intendersi prorogata al 12 giugno 2024, che coincide esattamente con ladata di notifica del ricorso per cassazione, il quale risulta, perciò,tempestivo.2.

Ciò posto, col primo motivo di ricorso si censura, con riferimentoall’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt.18,comma 2, 19 e 24, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 112cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che il secondo avviso emesso dalconcessionario e depositato nel corso del giudizio di primo grado non fosseun atto autonomo e distinto da quello originario, oggetto di impugnazione,ma costituisse una mera rettifica in diminuzione del primo.

In particolare,secondo la ricorrente, il giudice di appello avrebbe errato nel sussumerel’avviso in questione nella categoria degli atti in rettifica, nonostanteavesse portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa, avendo eliminatola riduzione del 30% della tariffa invece presente nel primo avviso.

Nellasua prospettazione, quindi, non potendo parlarsi di mera rettifica inriduzione dell’originaria pretesa, per essere stato introdotto un elementodi fatto nuovo e sfavorevole al contribuente (tariffa senza riduzione del30%), il giudice avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare cessata la materiadel contendere, senza anche pronunciarsi sul secondo avviso, che, inassenza di notifica, non era stato oggetto di impugnazione.2.1.

La censura, sotto il profilo della paventata violazione di legge, èfondata e va accolta, assorbito il secondo motivo di ricorso, in quantoproposto in via subordinata.2.2.

Per consolidato orientamento di questa Corte, in tema diaccertamento delle imposte, la mera modificazione in diminuzionedell’originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, ma unariduzione di quella originaria, sicché non costituisce atto nuovo, ma revocaparziale di quello precedente, con la conseguenza che tale evenienza noncomporta la cessazione della materia del contendere, permanendol’interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprioNumero registro generale 14800/2024Numero sezionale 3562/2026Numero di raccolta generale 13872/2026Data pubblicazione 13/05/2026credito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa, quindianche l’obbligo per il giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della residuapretesa erariale (Cass. 18625/2020).2.3.

Perché si applichi tale principio occorre, però, che col secondo attosia stata “semplicemente rinunciata una parte dell’originaria pretesa giàcontenuta nell’avviso di accertamento originario”: in tal caso, l’atto nonrientra nella previsione di cui all’art. 19 del lgs. n. 546 del 1992 e non è,quindi, impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesivadegli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto (Cass.12637/2024).2.4.

Diversa, invece, l’ipotesi in cui il nuovo atto abbia portataampliativa rispetto all’originaria pretesa, non potendosene in questo casonegare l’autonoma impugnabilità (Cass. 12637/2024, cit.; 29595/2018;25673/2016; 7511/2016).2.5.

In definitiva, l'autoannullamento parziale può presentare differenticause giustificative, a seconda che integri una pura riduzione quantitativadell'originario credito erariale o, invece, una riduzione non disgiunta dallaripresa a tassazione di altri profili impositivi (ancorché di entitàcomplessivamente inferiore a quella originariamente pretesa).2.6.

Nel primo caso, “l'autoannullamento non comporta "nuova"imposizione, bensì un semplice ridimensionamento unilaterale del creditotributario, così da ingenerare una situazione non dissimile da quella che sidefinisce - in ambito processuale - di mera riduzione del petitum (sempreammissibile senza violazione del contraddittorio né dei divieti di mutatio enovità).

In tal caso, l'affermata necessità di nuovo avviso con conseguentepossibilità di impugnazione da parte del contribuente sortirebbe effettoeccedente il fine, dal momento che questi sarebbe ammesso a ridiscuterein contenzioso gli elementi costitutivi, rimasti fermi, dell'originariaimposizione nonostante l'avvenuta definitività di quest'ultima”.

Questo tipodi annullamento parziale non richiede, quindi, la notificazione diNumero registro generale 14800/2024Numero sezionale 3562/2026Numero di raccolta generale 13872/2026Data pubblicazione 13/05/2026successivo avviso di accertamento, ma solo la "comunicazione" alcontribuente di quanto disposto in autotutela (in termini, Cass.29595/2018, cit.).2.7.

Al contrario, nel secondo caso, l'autoannullamento comporta"nuova" imposizione (anche se quantitativamente più contenuta rispetto aquella iniziale) mediante deduzione di presupposti e materie imponibilidapprima non rappresentati (per es., con ripresa a tassazione di altre vocie causali imponibili, non contemplate nel primo accertamento): in taleevenienza, il contribuente deve essere posto in grado di contestare lanuova posizione assunta dall'ente impositore, mediante impugnazionedell'avviso di accertamento a tal fine notificatogli.2.8.

Pertanto, non potendo escludersi a priori né la configurabilità diuno sgravio effettivo e scevro da profili di nuovo recupero, né lasussistenza di una riduzione che mantenga purtuttavia effettosostanzialmente "accertativo" e, dunque, "peggiorativo" della posizione delcontribuente, bisogna - di volta in volta e a seconda dei casi - stabilire seil secondo atto comporti o meno una nuova imposizione, con ciò che neconsegue sia in termini di necessaria notifica e di impugnabilità dell’attosia di eventuale cessazione della materia del contendere.2.9.

Orbene, a tali princìpi non si è uniformata la Corte territoriale,laddove ha affermato una rigida regola di ordine generale, secondo cuibasta la riduzione della pretesa impositiva a rendere l’atto nonimpugnabile in via autonoma, anche se questo è portatore di un contenutoimpositivo "nuovo", nel caso di specie costituito dall’attribuzione di unatariffa “peggiorativa” per il contribuente (cfr. pg. 4 sentenza impugnata:“Quanto al primo motivo di impugnativa relativo all’illegittimità dell’avvisodi accertamento in rettifica, perché atto autonomo rispetto al precedente,si osserva che l’avviso emesso dall’Ente non è affatto un atto autonomo edistinto da quello originario, come erroneamente ritenuto dallacontribuente, ma solo ed esclusivamente una rettifica (correzione) inNumero registro generale 14800/2024Numero sezionale 3562/2026Numero di raccolta generale 13872/2026Data pubblicazione 13/05/2026diminuzione, recante lo stesso protocollo di quello originario, fra l’altro, alfine di agevolare la società contribuente poiché si considerano“retroattivamente” i dati del più recente sopralluogo, come sopra giàspecificato.

Al riguardo, e sia pure in relazione ad un accertamento diredditi, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 13311/2019 ha cosìstatuito: "Questa Corte (Cass. 22019/2014; Cass.93712009) ha affermatoche solo " l'integrazione o la modificazione "in aumento" dell'originarioavviso, che determina una "nuova" pretesa tributaria rispetto a quellaoriginaria, deve necessariamente formalizzarsi nell'adozione di un nuovoavviso di accertamento, che, aggiungendosi o sostituendosi a quellooriginario, indichi i nuovi elementi di fatto, di cui è sopravvenuta laconoscenza, come prescritto dall'art. 43, terzo comma, del D.P.R. 29settembre 1973, n. 600, a garanzia del contribuente, a differenza dellamodifica in diminuzione che non necessita di forme o motivazioniparticolari, in quanto non integra una nuova pretesa tributaria, ma sirisolve in una mera riduzione di quella originaria". (Cass. 11699/2016).

Ineffetti, l'atto rettificato in autotutela dall’Ente apporta, in questo caso, unadiminuzione della pretesa tributaria e non integra, viceversa, una nuovapretesa; pertanto non necessita di nuovi elementi a supporto, che devonogiustificare l'aumento della pretesa tributaria e non integra un nuovo atto,ma solo una rettifica in diminuzione di quello originario.Invero,l'intestazione dell'atto, con la dicitura “annulla e sostituisce il precedentedi pari protocollo”, non deve intendersi l’emissione di un nuovo atto conuna nuova autonoma pretesa tributaria come sostenuto dall’appellante),bensì una semplice rettifica in diminuzione del precedente atto, avente imedesimi presupposti impositivi, tanto è che riporta lo stesso protocollo enon, come sarebbe necessario nel caso di un atto ex novo, un diverso(nuovo) protocollo.”).2.10.

La sentenza va, dunque, cassata con rinvio, affinché il giudice dimerito accerti, alla luce degli esposti principi, quale modalità di riduzioneNumero registro generale 14800/2024Numero sezionale 3562/2026Numero di raccolta generale 13872/2026Data pubblicazione 13/05/2026in autotutela sia in concreto ravvisabile e, all'esito di tale riscontrofattuale, se il dovere del giudice si arresti alla declaratoria di cessata lamateria del contendere o se, invece, si estenda al merito della pretesaimpositiva esercitata col secondo avviso di accertamento.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 28 aprile 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Andreottola ed [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] CAMPANIA n. 371/2023, depositata il 12/1/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 371/2023, depositata il 12/1/2023, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Campania ha respinto l’appellodella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la decisione con cui la CTP di Napoliaveva dichiarato cessata la materia del contendere in relazione all’avvisoNumero registro generale 14800/2024Numero sezionale 3562/2026Numero di raccolta generale 13872/2026Data pubblicazione 13/05/2026di accertamento n. 947553/127339 (TARSU 2018) oggetto diimpugnazione e respinto il ricorso in relazione all’avviso di accertamentoin rettifica depositato in corso di causa.Avverso la sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso percassazione, articolato in due motivi ed illustrato con memoria, mentre ilComune di Napoli resiste mediante controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Va anzitutto respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso pertardività formulata dall’ente controricorrente.1.1. Ai sensi dell’art. 1, comma 199, della legge 197/2022, comemodificato dall'art. 20, comma 1, lett. d), del d.l. n. 23/2023, conv. dallalegge n. 56/2023, “per le controversie definibili sono sospesi per undicimesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronuncegiurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione delcontroricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigoredella presente legge (1.1.2023) e il 31 ottobre 2023”.1.2. Si tratta, all’evidenza, di una sospensione automatica, ope legis,del termine per proporre impugnazione, che opera a prescindere dalconcreto intento della parte privata di avvalersi della procedura didefinizione agevolata (v. Cass. 34349/2024 e, per fattispecie analoghe disospensione, quantunque regolate da disposizioni diverse, Cass.33069/2022, 30397/2021, 11913/2019 e 11531/2016).1.3. Pertanto, per effetto della disposta sospensione, i terminid’impugnazione che, per effetto della disciplina ordinaria, venivano ascadere nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 ottobre2023, sono stati sospesi ope legis per undici mesi (cfr. Cass. 12748/2025;8287/2025).1.4. Dunque, la scadenza del 12 luglio 2023, dies ad quemdell’originario termine semestrale (questo, a sua volta, decorrente dal 12gennaio 2023, data di pubblicazione della sentenza impugnata), deveNumero registro generale 14800/2024Numero sezionale 3562/2026Numero di raccolta generale 13872/2026Data pubblicazione 13/05/2026intendersi prorogata al 12 giugno 2024, che coincide esattamente con ladata di notifica del ricorso per cassazione, il quale risulta, perciò,tempestivo.2. Ciò posto, col primo motivo di ricorso si censura, con riferimentoall’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt.18,comma 2, 19 e 24, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 112cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che il secondo avviso emesso dalconcessionario e depositato nel corso del giudizio di primo grado non fosseun atto autonomo e distinto da quello originario, oggetto di impugnazione,ma costituisse una mera rettifica in diminuzione del primo. In particolare,secondo la ricorrente, il giudice di appello avrebbe errato nel sussumerel’avviso in questione nella categoria degli atti in rettifica, nonostanteavesse portata ampliativa rispetto all'originaria pretesa, avendo eliminatola riduzione del 30% della tariffa invece presente nel primo avviso. Nellasua prospettazione, quindi, non potendo parlarsi di mera rettifica inriduzione dell’originaria pretesa, per essere stato introdotto un elementodi fatto nuovo e sfavorevole al contribuente (tariffa senza riduzione del30%), il giudice avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare cessata la materiadel contendere, senza anche pronunciarsi sul secondo avviso, che, inassenza di notifica, non era stato oggetto di impugnazione.2.1. La censura, sotto il profilo della paventata violazione di legge, èfondata e va accolta, assorbito il secondo motivo di ricorso, in quantoproposto in via subordinata.2.2. Per consolidato orientamento di questa Corte, in tema diaccertamento delle imposte, la mera modificazione in diminuzionedell’originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, ma unariduzione di quella originaria, sicché non costituisce atto nuovo, ma revocaparziale di quello precedente, con la conseguenza che tale evenienza noncomporta la cessazione della materia del contendere, permanendol’interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprioNumero registro generale 14800/2024Numero sezionale 3562/2026Numero di raccolta generale 13872/2026Data pubblicazione 13/05/2026credito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa, quindianche l’obbligo per il giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della residuapretesa erariale (Cass. 18625/2020).2.3. Perché si applichi tale principio occorre, però, che col secondo attosia stata “semplicemente rinunciata una parte dell’originaria pretesa giàcontenuta nell’avviso di accertamento originario”: in tal caso, l’atto nonrientra nella previsione di cui all’art. 19 del lgs. n. 546 del 1992 e non è,quindi, impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesivadegli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto (Cass.12637/2024).2.4. Diversa, invece, l’ipotesi in cui il nuovo atto abbia portataampliativa rispetto all’originaria pretesa, non potendosene in questo casonegare l’autonoma impugnabilità (Cass. 12637/2024, cit.; 29595/2018;25673/2016; 7511/2016).2.5. In definitiva, l'autoannullamento parziale può presentare differenticause giustificative, a seconda che integri una pura riduzione quantitativadell'originario credito erariale o, invece, una riduzione non disgiunta dallaripresa a tassazione di altri profili impositivi (ancorché di entitàcomplessivamente inferiore a quella originariamente pretesa).2.6. Nel primo caso, “l'autoannullamento non comporta "nuova"imposizione, bensì un semplice ridimensionamento unilaterale del creditotributario, così da ingenerare una situazione non dissimile da quella che sidefinisce - in ambito processuale - di mera riduzione del petitum (sempreammissibile senza violazione del contraddittorio né dei divieti di mutatio enovità). In tal caso, l'affermata necessità di nuovo avviso con conseguentepossibilità di impugnazione da parte del contribuente sortirebbe effettoeccedente il fine, dal momento che questi sarebbe ammesso a ridiscuterein contenzioso gli elementi costitutivi, rimasti fermi, dell'originariaimposizione nonostante l'avvenuta definitività di quest'ultima”. Questo tipodi annullamento parziale non richiede, quindi, la notificazione diNumero registro generale 14800/2024Numero sezionale 3562/2026Numero di raccolta generale 13872/2026Data pubblicazione 13/05/2026successivo avviso di accertamento, ma solo la "comunicazione" alcontribuente di quanto disposto in autotutela (in termini, Cass.29595/2018, cit.).2.7. Al contrario, nel secondo caso, l'autoannullamento comporta"nuova" imposizione (anche se quantitativamente più contenuta rispetto aquella iniziale) mediante deduzione di presupposti e materie imponibilidapprima non rappresentati (per es., con ripresa a tassazione di altre vocie causali imponibili, non contemplate nel primo accertamento): in taleevenienza, il contribuente deve essere posto in grado di contestare lanuova posizione assunta dall'ente impositore, mediante impugnazionedell'avviso di accertamento a tal fine notificatogli.2.8. Pertanto, non potendo escludersi a priori né la configurabilità diuno sgravio effettivo e scevro da profili di nuovo recupero, né lasussistenza di una riduzione che mantenga purtuttavia effettosostanzialmente "accertativo" e, dunque, "peggiorativo" della posizione delcontribuente, bisogna - di volta in volta e a seconda dei casi - stabilire seil secondo atto comporti o meno una nuova imposizione, con ciò che neconsegue sia in termini di necessaria notifica e di impugnabilità dell’attosia di eventuale cessazione della materia del contendere.2.9. Orbene, a tali princìpi non si è uniformata la Corte territoriale,laddove ha affermato una rigida regola di ordine generale, secondo cuibasta la riduzione della pretesa impositiva a rendere l’atto nonimpugnabile in via autonoma, anche se questo è portatore di un contenutoimpositivo "nuovo", nel caso di specie costituito dall’attribuzione di unatariffa “peggiorativa” per il contribuente (cfr. pg. 4 sentenza impugnata:“Quanto al primo motivo di impugnativa relativo all’illegittimità dell’avvisodi accertamento in rettifica, perché atto autonomo rispetto al precedente,si osserva che l’avviso emesso dall’Ente non è affatto un atto autonomo edistinto da quello originario, come erroneamente ritenuto dallacontribuente, ma solo ed esclusivamente una rettifica (correzione) inNumero registro generale 14800/2024Numero sezionale 3562/2026Numero di raccolta generale 13872/2026Data pubblicazione 13/05/2026diminuzione, recante lo stesso protocollo di quello originario, fra l’altro, alfine di agevolare la società contribuente poiché si considerano“retroattivamente” i dati del più recente sopralluogo, come sopra giàspecificato. Al riguardo, e sia pure in relazione ad un accertamento diredditi, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 13311/2019 ha cosìstatuito: "Questa Corte (Cass. 22019/2014; Cass.93712009) ha affermatoche solo " l'integrazione o la modificazione "in aumento" dell'originarioavviso, che determina una "nuova" pretesa tributaria rispetto a quellaoriginaria, deve necessariamente formalizzarsi nell'adozione di un nuovoavviso di accertamento, che, aggiungendosi o sostituendosi a quellooriginario, indichi i nuovi elementi di fatto, di cui è sopravvenuta laconoscenza, come prescritto dall'art. 43, terzo comma, del D.P.R. 29settembre 1973, n. 600, a garanzia del contribuente, a differenza dellamodifica in diminuzione che non necessita di forme o motivazioniparticolari, in quanto non integra una nuova pretesa tributaria, ma sirisolve in una mera riduzione di quella originaria". (Cass. 11699/2016). Ineffetti, l'atto rettificato in autotutela dall’Ente apporta, in questo caso, unadiminuzione della pretesa tributaria e non integra, viceversa, una nuovapretesa; pertanto non necessita di nuovi elementi a supporto, che devonogiustificare l'aumento della pretesa tributaria e non integra un nuovo atto,ma solo una rettifica in diminuzione di quello originario.Invero,l'intestazione dell'atto, con la dicitura “annulla e sostituisce il precedentedi pari protocollo”, non deve intendersi l’emissione di un nuovo atto conuna nuova autonoma pretesa tributaria come sostenuto dall’appellante),bensì una semplice rettifica in diminuzione del precedente atto, avente imedesimi presupposti impositivi, tanto è che riporta lo stesso protocollo enon, come sarebbe necessario nel caso di un atto ex novo, un diverso(nuovo) protocollo.”).2.10. La sentenza va, dunque, cassata con rinvio, affinché il giudice dimerito accerti, alla luce degli esposti principi, quale modalità di riduzioneNumero registro generale 14800/2024Numero sezionale 3562/2026Numero di raccolta generale 13872/2026Data pubblicazione 13/05/2026in autotutela sia in concreto ravvisabile e, all'esito di tale riscontrofattuale, se il dovere del giudice si arresti alla declaratoria di cessata lamateria del contendere o se, invece, si estenda al merito della pretesaimpositiva esercitata col secondo avviso di accertamento. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 28 aprile 2026.Il Presidente