CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 ottobre 2023
Cassazione n. 36598/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11913/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - I ntimati - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di GENOVA n. 1652/2020 depositata il23/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. P [OSCURATO:PERSONA] 1. L a Società IRETI s .p. a . ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1652/2020 del Tribunale di Genova, datata 15.10.2020 e pubblicata in data 23/10/2020, non notificata; nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva in questa sede. 2. Il ricorso, rubricato con n. R.G. 11913/2021 , è stato fissato per la camera di consiglio del6/10/2023. 3. A mezzo atto di rinuncia in data 26/9/2023 , firmato digitalmente dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Della Valle per conto della società [OSCURATO:SOCIETA]. e depositato presso la cancelleria della Suprema Corte in data 26/09/2023, il predetto legale ha dichiarato di rinunciare, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., al ricorso per cassazione iscritto al n. R.G. 11913/2021 e agli atti del procedimentoe ha rappresentato che la parte ricorrente non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio alla luce dell’ordinanza n. 20361/2023 di questa Corte. 4. Tale atto , sia pure non idoneo a determinare l’estinzione del giudizio - risulta ndo sottoscritto dal solo difensore della parte ricorrente, al quale però non risulta essere stato conferito espressamente il potere di rinunciare al ricorso, perché la procura speciale rilasciata in calce al ricorso per cassazione (richiamata specificamente nell’atto di rinuncia) fa generico riferimento a “ogni più ampio potere e facoltà di legge” e non menziona, come necessario, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., il potere di rinunciare agli atti del giudizio –denota, comunque il definitivo venir meno di ogni interesse alla decisione, peraltro palesato esplicitamente, e comporta, pertanto , l’inammissibilità del ricorso (Cass. n. 19435/2023; Cass. 36290/2021; Cass.19907/2018). 5. Il ricorso, alla luce di quanto precede, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 6. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravven