CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 19435/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25491– 201 7 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 36, presso e nello studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso; -controricorrente - avverso la sentenza n.9 06/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO,pubblicata il 1 7 / 0 5 /201 7 R.G. n . 397 /201 5 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 0 4 / 05 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] scolastica Perequazione interna all'area Rinuncia al ricorso R.G.N.25491/2017 Cron. Rep. Ud.04/05/2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Milano, adita dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso, ha rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, tutti dirigenti scolastici provenienti dalla carriera docente, i quali avevano convenuto in giudizio il MIUR chiedendo l’equiparazione, quanto al trattamento retributivo, ai dirigenti appartenenti, in precedenza, al ruolo dei presidi e dei direttori scolastici o a quelli che, prima dell’acquisizione della qualifica dirigenziale, avevano ricoperto l’incarico direttivo annuale; 2. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso il MIUR; 3. in data 19 aprile 2023 i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, con allegata documentazione attestante l’avvenuta notificazione al Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. non può essere dichiarata l’estinzione del giudizio, sollecitata dal difensore dei ricorrenti, perché la rinuncia, non accettata, non è stata redatta nelle forme richieste dall’art.390 cod. proc. civ.; 2. la disposizione citata, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, prevede, al comma 2, che la rinuncia al ricorso per cassazione «deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto»; 3. nella specie l’atto risulta sottoscritto dal solo difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] al quale non è stato espressamente conferito il potere di rinunciare al ricorso, perché la procura speciale rilasciata a margine dell’atto fa generico riferimento a tutte le facoltà di legge e non menziona, come necessario, il potere di conciliare e di rinunciare agli atti del giudizio; 4. peraltro questa Corte ha già affermato, ed al principio va data continuità, che la rinuncia, seppure irrituale, va comunque apprezzata perché significativa del venir meno dell'interesse al ricorso, del quale determina l’inammissibilità (Cass. n. 17562/2020; Cass. n. 28524/2018; Cass. n. 27868/2018; Cass. n. 26840/2018;Cass. S.U. n. 3876/2010); 5. la complessità della questione giuridica posta dal ricorso, sulla quale questa Corte si è pronunciata solo successivamente al deposito dell’atto (Cass. n. 32510/2021), ed il comportamento processuale della parte, giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione; 6. non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame, ma non per quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compe