Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 36594/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25306/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] N 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 98/4-A C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] - I ntimat e - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di GENOVA n. 470/2021 depositata in data 1/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

1. Con ricorso notificato in data 30 / 9 / 2021 la Società I RETI s .p. a . ha proposto ricorso innanzi a questa Corte per la cassazione della sentenza n. 470/2021 del Tribunale di Genova, datata 19/2/2021 e pubblicata in data 1/3/2021, non notificata.

2. Si è costitui ta ritualmente con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., con il patrocinio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D' A lonzo Laura non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

3. Il ricorso, rubricato con n.

R.G. 25306 /2021 , è stato fissato per la camera di consiglio in data 6/10/2023.

4. A mezzo atto di rinuncia in data 26/9/2023 , firmato digitalmente dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per conto della società [OSCURATO:SOCIETA]. e depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 26/09/2023, il predetto legale ha dichiarato di rinunciare, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., al ricorso per cassazione iscritto al n.

R.G. 25306/2021e agli atti del procedimento e ha rappresentato che la parte ricorrente non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio alla luce dell’ordinanzadi legittimità n. 203 61/2023 .

5. La rinuncia è stata comunicata dalla cancelleria alla parte costituita in data 27/09/2023.

6. Tale rinuncia , sia pure atto non idoneo a determinare l’estinzione del giudizio - risultando sottoscritt a dal solo difensore della parte ricorrente, al quale però non risulta essere stato conferito espressamente il potere di rinunciare al ricorso, perché la procura speciale rilasciata in calce al ricorso per cassazione (richiamata specificamente nell’atto di rinuncia) fa generico riferimento a “ogni più ampio potere e facoltà di legge” e non menziona, come necessario, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., il potere di rinunciare agli atti del giudizio – denota, comunque il definitivo venir meno di ogni interesse della ricorrente alla decisione, peraltro palesato esplicitamente, e comporta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso (Cass. n. 19435/2023; Cass. 36290/2021; Cass.19907/2018).

7. Il ricorso, alla luce di quanto precede, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

8. Le spese del presente giudizio di legittimità ben possono essere compensate tra le parti costituite, tenuto conto che l’ordinanza n. 20361/23, cui ha fatto riferimento la parte ricorrente, è stata pronunciata solo successivamente al deposito del ricorso all’esame, mentre non vi è luogo a provvedere su dette spese nei confronti delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interessee compensa tra le parti costituite le spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25306/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] N 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 98/4-A C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] - I ntimat e - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di GENOVA n. 470/2021 depositata in data 1/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 1. Con ricorso notificato in data 30 / 9 / 2021 la Società I RETI s .p. a . ha proposto ricorso innanzi a questa Corte per la cassazione della sentenza n. 470/2021 del Tribunale di Genova, datata 19/2/2021 e pubblicata in data 1/3/2021, non notificata. 2. Si è costitui ta ritualmente con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., con il patrocinio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D' A lonzo Laura non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 3. Il ricorso, rubricato con n. R.G. 25306 /2021 , è stato fissato per la camera di consiglio in data 6/10/2023. 4. A mezzo atto di rinuncia in data 26/9/2023 , firmato digitalmente dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per conto della società [OSCURATO:SOCIETA]. e depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 26/09/2023, il predetto legale ha dichiarato di rinunciare, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., al ricorso per cassazione iscritto al n. R.G. 25306/2021e agli atti del procedimento e ha rappresentato che la parte ricorrente non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio alla luce dell’ordinanzadi legittimità n. 203 61/2023 . 5. La rinuncia è stata comunicata dalla cancelleria alla parte costituita in data 27/09/2023. 6. Tale rinuncia , sia pure atto non idoneo a determinare l’estinzione del giudizio - risultando sottoscritt a dal solo difensore della parte ricorrente, al quale però non risulta essere stato conferito espressamente il potere di rinunciare al ricorso, perché la procura speciale rilasciata in calce al ricorso per cassazione (richiamata specificamente nell’atto di rinuncia) fa generico riferimento a “ogni più ampio potere e facoltà di legge” e non menziona, come necessario, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., il potere di rinunciare agli atti del giudizio – denota, comunque il definitivo venir meno di ogni interesse della ricorrente alla decisione, peraltro palesato esplicitamente, e comporta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso (Cass. n. 19435/2023; Cass. 36290/2021; Cass.19907/2018). 7. Il ricorso, alla luce di quanto precede, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 8. Le spese del presente giudizio di legittimità ben possono essere compensate tra le parti costituite, tenuto conto che l’ordinanza n. 20361/23, cui ha fatto riferimento la parte ricorrente, è stata pronunciata solo successivamente al deposito del ricorso all’esame, mentre non vi è luogo a provvedere su dette spese nei confronti delle parti intimate. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interessee compensa tra le parti costituite le spes