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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 luglio 2021

Cassazione n. 36290/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24755-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,

V. [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. 2016 n.24755 sez.

S2 - ud. 08/07/2021 [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 387/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 29/08/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere il risarcimento del danno della somma necessaria per rimuovere i vizi riscontrati nell'immobile oggetto di compravendita intercorso tra le parti.

L'attore rappresentava che dopo l'acquisto avvenuto con atto a rogito notarile del 16 maggio 2005 si era verificato un cedimento strutturale che aveva compromesso la staticità dell'immobile, tanto che lo stesso aveva provveduto con raccomandata con avviso di ricevimento del 22 dicembre 2008 a denunciare l'accaduto ai venditori.

L'attore rappresentava di aver interpellato un ingegnere per la messa in sicurezza dell'edificio, in quanto si trattava di lavori della massima urgenza il cui costo si aggirava intorno ad euro

25.000. La missiva era stata riscontrata dal legale dei convenuti che aveva assicurato di aver conferito incarico ad un professionista al fine di effettuare un sopralluogo, circostanza mai verificatasi.

L'attore, ritenendo che i convenuti fossero tenuti alle garanzie di cui all'articolo 1490 c.c. e che i vizi dell'immobile fossero da ritenersi occulti e imprevedibili, in quanto non riconoscibili al momento della vendita, adiva il Tribunale di Terni.

2. I convenuti eccepivano in via preliminare la decadenza dell'azione per omessa denuncia dei vizi entro gli otto giorni dalla scoperta, ex articolo 1495 c.c., ed ogni caso la prescrizione ai sensi Ric. 2016 n.24755 sez. 52 - ud. 08/07/2021 dell'articolo 1669 c.c. essendo trascorsi oltre 10 anni dalla costruzione dell'immobile ed oltre un anno dalla sua consegna.

Nel merito eccepivano la mancanza di descrizione dei vizi e della consistenza del cedimento strutturale da parte dell'attore.

Il cedimento strutturale era del tutto imprevedibile non vi erano prove che i vizi preesistessero alla stipulazione del contratto di compravendita e il risarcimento non era dovuto.

3. Il Tribunale dopo aver effettuato una consulenza tecnica d'ufficio condannava i convenuti al risarcimento del danno in favore dell'attore.

La consulenza aveva evidenziato che le lesioni del fabbricato erano state causate da infiltrazioni di acqua sul terreno dovute al mal funzionamento del pluviale in corrispondenza del muro da ciò derivando una diminuzione delle caratteristiche di resistenza meccanica.

4. I convenuti proponevano appello

5. La Corte d'Appello accoglieva il gravame e rigettava la domanda avanzata dagli appellati, eredi di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], costituitosi quale erede di [OSCURATO:PERSONA], eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per nullità della notifica in quanto eseguita ex articolo 477, comma 2, c.p.c. collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto oltre l'anno della morte.

La Corte d'Appello rigettava l'eccezione in quanto fondata sull'articolo 477, c.c. pc, non applicabile alla fattispecie in quanto relativo alla notifica del titolo esecutivo e del precetto.

La notifica dell'atto di citazione in appello, invece, era soggetta all'applicazione dell'articolo 330, comma 2, c.p.c. secondo cui la notifica collettivamente ed impersonalmente all'ultimo domicilio del defunto può avvenire entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza.

La sentenza del Tribunale era stata pubblicata il 16 maggio 2013 e la notifica collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio Ric. 2016 n.24755 sez. 52 - ud. 08/07/2021 del defunto doveva essere validamente effettuata entro il 16 maggio 2014 mentre era stata eseguita il 14 maggio 2014.

Nel merito della controversia la Corte d'Appello riteneva di condividere la consulenza tecnica d'ufficio che aveva escluso la sussistenza di carenze strutturali dell'edificio e delle fondazioni in quanto esatta nelle premesse, pienamente rispondente alle risultanze di causa ed esente da vizi logici..

Il CTU aveva rilevato che non erano state rinvenute falde fino ad una profondità di circa 10 metri, che l'edificio poggiava su argille base compatte idonee allo scopo in assenza di falda.

Si doveva escludere pertanto la sussistenza di un pericolo di rovina dell'edificio e altri gravi difetti, requisito per l'applicabilità dell'articolo 1669 del codice civile, il quale prevedeva un termine annuale di prescrizione decorrente dalla data di scoperta del vizio.

Inoltre, l'immobile aveva continuato ad essere abitato dal Corcos anche dopo la scoperta del vizio, circostanza che di per sé escludeva la sussistenza di un qualche pericolo di idoneità della struttura ad essere abitata o un vizio tale da compromettere la funzionalità dell'abitazione.

Nella specie, pertanto, in applicazione gli articoli 1490 e 1495 codice civile, doveva ritenersi fondata l'eccezione degli appellanti secondo cui la denuncia era stata proposta tardivamente dal compratore, oltre l'anno della consegna avvenuta nel marzo 2005, essendo stata esercitata l'azione nel 2008-2009.

6. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: erronea applicazione dell'articolo 330, secondo comma, c.p.c. con connesse carenze ed illogicità di motivazione.

Ric. 2016 n.24755 sez.

S2 - ud. 08/07/2021

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione falsa applicazione degli articoli 1490 e 1495 c.c. nonché motivazione insufficiente illogica e contraddittoria.

3. In prossimità dell'udienza il difensore dei ricorrenti ha depositato atto di rinuncia che - se pure non idoneo a determinare l'estinzione del processo, in quanto non rispetta i requisiti propri dell'atto formale di rinuncia ex art. 390, ultimo comma, c.p.c. e non risulta sottoscritto dalla parte personalmente o dal difensore munito di mandato speciale a rinunziare - denota comunque il definitivo venir meno di ogni interesse alla decisione e comporta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso (Sez. 6-5, Ord. n. 14782 del 2018).

Deve darsi continuità al seguente principio di diritto: La dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, non sottoscritta dalla parte di persona ma dal solo difensore, senza tuttavia che questi risulti munito di mandato speciale a rinunziare, mancando dei requisiti previsti dall'art. 390, secondo comma cod. proc. civ., non produce l'effetto dell'estinzione del processo, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, in specie quando la controparte non si sia neppure costituita, è idonea a determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere (ex plurimis Sez. 6-3, Ord. n. 19907 del 2018, Sez. 2, Sent. n. 23161 del 2013).

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

6. Non ricorrono i presupposti del raddoppio del contributo unificato che trova applicazione nei soli casi tipici del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, di stretta Ric. 2016 n.24755 sez.

S2 - ud. 08/07/2021 interpretazione (ex plurimis, Cass. 12/11/2015, n. 23175).

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e condanna i ricorrenti in solido al pagamento nei confronti della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1100 più 200 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24755-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, V. [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. 2016 n.24755 sez. S2 - ud. 08/07/2021 [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 387/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 29/08/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere il risarcimento del danno della somma necessaria per rimuovere i vizi riscontrati nell'immobile oggetto di compravendita intercorso tra le parti. L'attore rappresentava che dopo l'acquisto avvenuto con atto a rogito notarile del 16 maggio 2005 si era verificato un cedimento strutturale che aveva compromesso la staticità dell'immobile, tanto che lo stesso aveva provveduto con raccomandata con avviso di ricevimento del 22 dicembre 2008 a denunciare l'accaduto ai venditori. L'attore rappresentava di aver interpellato un ingegnere per la messa in sicurezza dell'edificio, in quanto si trattava di lavori della massima urgenza il cui costo si aggirava intorno ad euro 25.000. La missiva era stata riscontrata dal legale dei convenuti che aveva assicurato di aver conferito incarico ad un professionista al fine di effettuare un sopralluogo, circostanza mai verificatasi. L'attore, ritenendo che i convenuti fossero tenuti alle garanzie di cui all'articolo 1490 c.c. e che i vizi dell'immobile fossero da ritenersi occulti e imprevedibili, in quanto non riconoscibili al momento della vendita, adiva il Tribunale di Terni. 2. I convenuti eccepivano in via preliminare la decadenza dell'azione per omessa denuncia dei vizi entro gli otto giorni dalla scoperta, ex articolo 1495 c.c., ed ogni caso la prescrizione ai sensi Ric. 2016 n.24755 sez. 52 - ud. 08/07/2021 dell'articolo 1669 c.c. essendo trascorsi oltre 10 anni dalla costruzione dell'immobile ed oltre un anno dalla sua consegna. Nel merito eccepivano la mancanza di descrizione dei vizi e della consistenza del cedimento strutturale da parte dell'attore. Il cedimento strutturale era del tutto imprevedibile non vi erano prove che i vizi preesistessero alla stipulazione del contratto di compravendita e il risarcimento non era dovuto. 3. Il Tribunale dopo aver effettuato una consulenza tecnica d'ufficio condannava i convenuti al risarcimento del danno in favore dell'attore. La consulenza aveva evidenziato che le lesioni del fabbricato erano state causate da infiltrazioni di acqua sul terreno dovute al mal funzionamento del pluviale in corrispondenza del muro da ciò derivando una diminuzione delle caratteristiche di resistenza meccanica. 4. I convenuti proponevano appello 5. La Corte d'Appello accoglieva il gravame e rigettava la domanda avanzata dagli appellati, eredi di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], costituitosi quale erede di [OSCURATO:PERSONA], eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per nullità della notifica in quanto eseguita ex articolo 477, comma 2, c.p.c. collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto oltre l'anno della morte. La Corte d'Appello rigettava l'eccezione in quanto fondata sull'articolo 477, c.c. pc, non applicabile alla fattispecie in quanto relativo alla notifica del titolo esecutivo e del precetto. La notifica dell'atto di citazione in appello, invece, era soggetta all'applicazione dell'articolo 330, comma 2, c.p.c. secondo cui la notifica collettivamente ed impersonalmente all'ultimo domicilio del defunto può avvenire entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza. La sentenza del Tribunale era stata pubblicata il 16 maggio 2013 e la notifica collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio Ric. 2016 n.24755 sez. 52 - ud. 08/07/2021 del defunto doveva essere validamente effettuata entro il 16 maggio 2014 mentre era stata eseguita il 14 maggio 2014. Nel merito della controversia la Corte d'Appello riteneva di condividere la consulenza tecnica d'ufficio che aveva escluso la sussistenza di carenze strutturali dell'edificio e delle fondazioni in quanto esatta nelle premesse, pienamente rispondente alle risultanze di causa ed esente da vizi logici.. Il CTU aveva rilevato che non erano state rinvenute falde fino ad una profondità di circa 10 metri, che l'edificio poggiava su argille base compatte idonee allo scopo in assenza di falda. Si doveva escludere pertanto la sussistenza di un pericolo di rovina dell'edificio e altri gravi difetti, requisito per l'applicabilità dell'articolo 1669 del codice civile, il quale prevedeva un termine annuale di prescrizione decorrente dalla data di scoperta del vizio. Inoltre, l'immobile aveva continuato ad essere abitato dal Corcos anche dopo la scoperta del vizio, circostanza che di per sé escludeva la sussistenza di un qualche pericolo di idoneità della struttura ad essere abitata o un vizio tale da compromettere la funzionalità dell'abitazione. Nella specie, pertanto, in applicazione gli articoli 1490 e 1495 codice civile, doveva ritenersi fondata l'eccezione degli appellanti secondo cui la denuncia era stata proposta tardivamente dal compratore, oltre l'anno della consegna avvenuta nel marzo 2005, essendo stata esercitata l'azione nel 2008-2009. 6. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: erronea applicazione dell'articolo 330, secondo comma, c.p.c. con connesse carenze ed illogicità di motivazione. Ric. 2016 n.24755 sez. S2 - ud. 08/07/2021 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione falsa applicazione degli articoli 1490 e 1495 c.c. nonché motivazione insufficiente illogica e contraddittoria. 3. In prossimità dell'udienza il difensore dei ricorrenti ha depositato atto di rinuncia che - se pure non idoneo a determinare l'estinzione del processo, in quanto non rispetta i requisiti propri dell'atto formale di rinuncia ex art. 390, ultimo comma, c.p.c. e non risulta sottoscritto dalla parte personalmente o dal difensore munito di mandato speciale a rinunziare - denota comunque il definitivo venir meno di ogni interesse alla decisione e comporta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso (Sez. 6-5, Ord. n. 14782 del 2018). Deve darsi continuità al seguente principio di diritto: La dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, non sottoscritta dalla parte di persona ma dal solo difensore, senza tuttavia che questi risulti munito di mandato speciale a rinunziare, mancando dei requisiti previsti dall'art. 390, secondo comma cod. proc. civ., non produce l'effetto dell'estinzione del processo, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, in specie quando la controparte non si sia neppure costituita, è idonea a determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere (ex plurimis Sez. 6-3, Ord. n. 19907 del 2018, Sez. 2, Sent. n. 23161 del 2013). 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; 6. Non ricorrono i presupposti del raddoppio del contributo unificato che trova applicazione nei soli casi tipici del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, di stretta Ric. 2016 n.24755 sez. S2 - ud. 08/07/2021 interpretazione (ex plurimis, Cass. 12/11/2015, n. 23175). P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e condanna i ricorrenti in solido al pagamento nei confronti della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1100 più 200 per esborsi. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in
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