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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03014/2023

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nunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22711/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Curatore pro tempore –intimato - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore Oggetto: tributi – cartella – concordato preventivo N.22711/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 539/04/16 depositata in data 26 febbraio 2016 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 19gennaio 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. La soc ietà contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione in [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato una cartella di pagamento dell’importo di € 15.671.346,38, emessa sulla base di iscrizione nei ruoli straordinari ex art. 15-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 dei crediti per imposte dirette (come risulta dalla sentenza impugnata) risultanti da alcuni avvisi di accertamentorelativi ai periodi di imposta 2003, 2004, 2006, 2007, ritenendo insussistenti i presupposti per l’iscrizione a ruolo straordinario.

2. La CTP diModena ha accolto il ricorso.

3. La CTR dell’Emilia-Romagna, con sentenza in data 26 febbraio 2016, ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

Ha ritenuto il giudice di appello che la pendenza di una procedura concorsuale non costituisce motivo per l’iscrizione a ruolo straordinario, sia in quanto l’Ufficio ha le più ampie garanzie per tutelare le proprie ragioni all’interno della procedura, sia in quanto l’opponibilità del credito alla massa dei creditori può avvenire in assenza di emissione di cartella di pagamento.

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a un unico motivo; il concessionario della riscossione e il falliment o della società contribuente, dichiarato nelle more, pur regolarmente intimati, non si sono costituiti in giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. C on l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 15-bis d.P.R. n. 602/1973, nonché degli artt. 160 e 168 l. fall. e N.22711/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino dell’art. 33 d. lgs. 13 aprile 1999, n. 112, nella parte in cui la sentenza di appello ha ritenuto che la pendenza di una procedura concorsuale non costituisca ragione per l’iscrizione a ruolo straordinario e che non sarebbe necessaria l’emissione di cartella di pagamento nei confronti di contribuenti assoggettat i a procedura concorsuale.

Osserva parte ricorrente come la cartella di pagamento costituisca titolo in forza del quale richiedere l’ammissione al passivo del credito anche se non definitivamente accertato.

Deduce, inoltre, il ricorrente che in assenza dell’iscrizione a ruolo straordinario e della successiva cartella non sarebbepossibile partecipare alla distribuzione del ricavato.

Osserva, infine, il ricorrente come non risulterebbe decisiva la circostanza della non esperibilità di azioni esecutive individuali nei confronti della procedura concorsuale, in quanto l’emissione della cartella sarebbe funzionale all’opponibilità del credito al concorso dei creditori.

2. Il ricorso è fondato.

Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, la cartella di pagamento incorpora in sé sia funzioni di titolo esecutivo, sia di precetto di pagamento ma non determina necessariamente l'inizio della procedura esecutiva, per cui non rientra nel divieto di cui all'art. 168 l.fall., che concerne l’improcedibilità delle procedure esecutive all’interno delle procedure concorsuali che, come noto (con l’eccezione dell’art. 51 l. fall. quanto alla procedura concorsuale liquidatoria), non sono ammesse sui beni acquisiti all’attivo concorsuale; pertanto, deve ritenersi ammis sibile la notificazione della cartella anche dopo l'apertura della procedura concorsuale e, in particolare, dopo l’apertura di una procedura concordataria (Cass., Sez.

V, 25 ottobre 2022, n. 31560), posto che l'accertamento del credito da parte dell'Amministrazione finanziaria è condizione per la partecipazione della stessa alla procedura concorsuale (Cass., Sez.

U., 15 marzo 2012, n. 4126; Cass., Sez.

V, 6 novembre 2020, n. 24880; Cass., Sez.

V, 4 aprile 2019, n. 9440) e la N.22711/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino cartella costituisce strumento p er l’accertamento del credito (Cass., Sez.

V, 21 aprile 2022, n. 12759) o, comunque, per l’opponibilità dello stesso agli altri creditori.

3. Detto principio non appare in contrasto con l’ulteriore principio, affermato da questa Corte, secondo cui la domanda di ammissione al passivo di crediti tributari (propria della procedura concorsuale liquidatoria) non richiede, per la sua ammissibilità, la preventiva notificazione al curatore o al fallito in bonisdella cartella di pagamento (Cass., Sez.

V, 11 marzo 2021, n. 6846), in quanto detto orientamento concerne la facoltà attribuita all’Amministrazione finanziariadi rendere opponibile agli altri creditori il proprio credito ove munita de l solo estratto di ruolo (Cass., Sez.

I, 2 ottobre 2019, n. 24589; Cass., Sez.

I, 14 giugno 2019, n. 16112).

4. Ovvero, la cartella non può consentire attività impoesattive, in quantoprecluse (rectius improcedibili) in sede concorsuale, al pari delle azioni esecutive (Cass., Sez.

V, 27 ottobre 2020, n. 23513), essendo non compatibile la funzione di intimazione di pagamento, propria della cartella, con la regola fissata dall'art. 51 l. fall .

Tuttavia, l’improcedibilità dell’azione esecutiva non priva la cartella del la concorrente funzione, che le è propria, di atto accertativo del credito ivi descritto e di opponibilità dello stesso ai fini concorsuali .

Ne consegue che l’emissione della cartella diviene per il creditore erariale (in questo caso) strumentale non solo ai fini della partecipazione alla fase distributiva, ma anche (quanto alla procedura concordataria) ai fini dell’espressione del diritto di voto.

5. Detto principio non pare in contrasto neanche con quella giurisprudenza secondo cui, stante la possibilità per l’Erario di partecipare al concorso in virtù del mero estratto di ruolo, ne resterebbe inibita l’emissione della cartella (Cass., Sez.

V, 3 maggio 2022, n. 13831), inibizione che opera unicamente in relazione N.22711/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino all’efficacia esecutiva d ella cartella, ma non anche in relazione all’intrinseco contenuto accertativo del credito ivi incorporato.

Ed è, quindi, condivisibile «l’indirizzo, maturato nella giurisprude nza di questa Corte, che ha sottolineato questa incompatibilità in relazione alla notificazione della cartella, quanto alla sua funzione di atto corrispondente al precetto di pagamento, ossia, appunto, d’intimazione ad adempiere (Cass. n. 11234/11; n. 15834/18; n. 25897/20; conf., in relazione all’art. 168 l. fall., Cass. n. 24427/08; coerente, n. 4564/20), irrilevante essendone la natura riscossiva e non esecutiva» (Cass., Sez.

U., 11 novembre 2021, n. 33408), la quale non impinge nel contenuto accertativo proprio della cartella di pagamento , al pari dell’estratto di ruolo, la cui emissione non è inibitadal disposto dell’art.168 l. fall.

6. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi e va cassata con rinvio al giudice a quo, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22711/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Curatore pro tempore –intimato - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore Oggetto: tributi – cartella – concordato preventivo N.22711/16 R.G. Est. F. D’Aquino –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 539/04/16 depositata in data 26 febbraio 2016 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 19gennaio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. La soc ietà contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione in [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato una cartella di pagamento dell’importo di € 15.671.346,38, emessa sulla base di iscrizione nei ruoli straordinari ex art. 15-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 dei crediti per imposte dirette (come risulta dalla sentenza impugnata) risultanti da alcuni avvisi di accertamentorelativi ai periodi di imposta 2003, 2004, 2006, 2007, ritenendo insussistenti i presupposti per l’iscrizione a ruolo straordinario. 2. La CTP diModena ha accolto il ricorso. 3. La CTR dell’Emilia-Romagna, con sentenza in data 26 febbraio 2016, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che la pendenza di una procedura concorsuale non costituisce motivo per l’iscrizione a ruolo straordinario, sia in quanto l’Ufficio ha le più ampie garanzie per tutelare le proprie ragioni all’interno della procedura, sia in quanto l’opponibilità del credito alla massa dei creditori può avvenire in assenza di emissione di cartella di pagamento. 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a un unico motivo; il concessionario della riscossione e il falliment o della società contribuente, dichiarato nelle more, pur regolarmente intimati, non si sono costituiti in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. C on l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 15-bis d.P.R. n. 602/1973, nonché degli artt. 160 e 168 l. fall. e N.22711/16 R.G. Est. F. D’Aquino dell’art. 33 d. lgs. 13 aprile 1999, n. 112, nella parte in cui la sentenza di appello ha ritenuto che la pendenza di una procedura concorsuale non costituisca ragione per l’iscrizione a ruolo straordinario e che non sarebbe necessaria l’emissione di cartella di pagamento nei confronti di contribuenti assoggettat i a procedura concorsuale. Osserva parte ricorrente come la cartella di pagamento costituisca titolo in forza del quale richiedere l’ammissione al passivo del credito anche se non definitivamente accertato. Deduce, inoltre, il ricorrente che in assenza dell’iscrizione a ruolo straordinario e della successiva cartella non sarebbepossibile partecipare alla distribuzione del ricavato. Osserva, infine, il ricorrente come non risulterebbe decisiva la circostanza della non esperibilità di azioni esecutive individuali nei confronti della procedura concorsuale, in quanto l’emissione della cartella sarebbe funzionale all’opponibilità del credito al concorso dei creditori. 2. Il ricorso è fondato. Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, la cartella di pagamento incorpora in sé sia funzioni di titolo esecutivo, sia di precetto di pagamento ma non determina necessariamente l'inizio della procedura esecutiva, per cui non rientra nel divieto di cui all'art. 168 l.fall., che concerne l’improcedibilità delle procedure esecutive all’interno delle procedure concorsuali che, come noto (con l’eccezione dell’art. 51 l. fall. quanto alla procedura concorsuale liquidatoria), non sono ammesse sui beni acquisiti all’attivo concorsuale; pertanto, deve ritenersi ammis sibile la notificazione della cartella anche dopo l'apertura della procedura concorsuale e, in particolare, dopo l’apertura di una procedura concordataria (Cass., Sez. V, 25 ottobre 2022, n. 31560), posto che l'accertamento del credito da parte dell'Amministrazione finanziaria è condizione per la partecipazione della stessa alla procedura concorsuale (Cass., Sez. U., 15 marzo 2012, n. 4126; Cass., Sez. V, 6 novembre 2020, n. 24880; Cass., Sez. V, 4 aprile 2019, n. 9440) e la N.22711/16 R.G. Est. F. D’Aquino cartella costituisce strumento p er l’accertamento del credito (Cass., Sez. V, 21 aprile 2022, n. 12759) o, comunque, per l’opponibilità dello stesso agli altri creditori. 3. Detto principio non appare in contrasto con l’ulteriore principio, affermato da questa Corte, secondo cui la domanda di ammissione al passivo di crediti tributari (propria della procedura concorsuale liquidatoria) non richiede, per la sua ammissibilità, la preventiva notificazione al curatore o al fallito in bonisdella cartella di pagamento (Cass., Sez. V, 11 marzo 2021, n. 6846), in quanto detto orientamento concerne la facoltà attribuita all’Amministrazione finanziariadi rendere opponibile agli altri creditori il proprio credito ove munita de l solo estratto di ruolo (Cass., Sez. I, 2 ottobre 2019, n. 24589; Cass., Sez. I, 14 giugno 2019, n. 16112). 4. Ovvero, la cartella non può consentire attività impoesattive, in quantoprecluse (rectius improcedibili) in sede concorsuale, al pari delle azioni esecutive (Cass., Sez. V, 27 ottobre 2020, n. 23513), essendo non compatibile la funzione di intimazione di pagamento, propria della cartella, con la regola fissata dall'art. 51 l. fall . Tuttavia, l’improcedibilità dell’azione esecutiva non priva la cartella del la concorrente funzione, che le è propria, di atto accertativo del credito ivi descritto e di opponibilità dello stesso ai fini concorsuali . Ne consegue che l’emissione della cartella diviene per il creditore erariale (in questo caso) strumentale non solo ai fini della partecipazione alla fase distributiva, ma anche (quanto alla procedura concordataria) ai fini dell’espressione del diritto di voto. 5. Detto principio non pare in contrasto neanche con quella giurisprudenza secondo cui, stante la possibilità per l’Erario di partecipare al concorso in virtù del mero estratto di ruolo, ne resterebbe inibita l’emissione della cartella (Cass., Sez. V, 3 maggio 2022, n. 13831), inibizione che opera unicamente in relazione N.22711/16 R.G. Est. F. D’Aquino all’efficacia esecutiva d ella cartella, ma non anche in relazione all’intrinseco contenuto accertativo del credito ivi incorporato. Ed è, quindi, condivisibile «l’indirizzo, maturato nella giurisprude nza di questa Corte, che ha sottolineato questa incompatibilità in relazione alla notificazione della cartella, quanto alla sua funzione di atto corrispondente al precetto di pagamento, ossia, appunto, d’intimazione ad adempiere (Cass. n. 11234/11; n. 15834/18; n. 25897/20; conf., in relazione all’art. 168 l. fall., Cass. n. 24427/08; coerente, n. 4564/20), irrilevante essendone la natura riscossiva e non esecutiva» (Cass., Sez. U., 11 novembre 2021, n. 33408), la quale non impinge nel contenuto accertativo proprio della cartella di pagamento , al pari dell’estratto di ruolo, la cui emissione non è inibitadal disposto dell’art.168 l. fall. 6. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi e va cassata con rinvio al giudice a quo, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, a
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