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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 ottobre 2024

Cassazione n. 28712/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorsoper regolamento di competenza N. 4622 /20 2 4 R.G. , ex artt. 45 e 47, comma 4, c.p.c., - proposto dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Crotone con ordinanza del 2 6 . 2 .202 4 , nella procedura esecutiva iscritta al N. 631/23 R.G.E.M. promossa da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] di Crotone e nei confronti del terzo [OSCURATO:SOCIETA]. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 9.10.2024dal Consigliere r el atore dr.

S alvatore S aija ; Rilevato che - c on l’ordinanza in epigrafe, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Crotone ha promosso il regolamento di competenza d’ufficio nell’ambito della procedura esecutiva N. 631/23 R.G.E.M., avviata da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] di Crotone e nei confronti del terzo pignorato [OSCURATO:SOCIETA]., rilevando la propria incompetenza per territorio, per essere invece competente il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Catanzaro; N. 4622/24R.G. - con successivo provvedimento del 12.9.2024 , comunicato a questa Corte dalla cancelleria del Tribunale rimettente, il g.e. ha dichiarato l’estinzione della suddetta procedura esecutiva, per essere intervenuta rinuncia ex art. 629 c.p.c. del creditore procedente; -nessuna delle parti costituite ha svolto difese; -i l P.G. ha chiesto dichiararsi la competenza del giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Catanzaro; -il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni; Considerato che -il regolamento d ’ ufficio proposto è originariamente inammissibile, tanto prevalendo anche sugli effetti derivanti dalla successiva intervenuta estinzione della stessa procedura esecutiva; - infatti, è noto che, sul piano generale, “ i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, ove anche contengano una statuizione - negativa o affermativa - della competenza del giudice che li ha emessi, sono impugnabili dalle parti solo con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., sicché il controllo della competenza sull'esecuzione si estrinseca attraverso l'impugnazione, mediante il regolamento di competenza, della sentenza di accoglimento o di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi” (così, da ultimo, Cass. n. 10037/2024 ): e che la soluzione è estesa al regolamento d’ufficio(v.

Cass. n. 38368/2021), con orientamento che la vicenda in esame non offre elementi per rimeditare; -pertanto, il regolamento di competenza d’ufficio non avrebbe potuto in ogni caso essere proposto dal giudice dell’esecuzione crotonese; N. 4622/24R.G. nulla va disposto sulle spese del giudizio, le parti non avendo svolto difese; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio.

Così deciso in Roma, nellacamera di consiglio della Terza Sezione Civi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorsoper regolamento di competenza N. 4622 /20 2 4 R.G. , ex artt. 45 e 47, comma 4, c.p.c., - proposto dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Crotone con ordinanza del 2 6 . 2 .202 4 , nella procedura esecutiva iscritta al N. 631/23 R.G.E.M. promossa da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] di Crotone e nei confronti del terzo [OSCURATO:SOCIETA]. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 9.10.2024dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija ; Rilevato che - c on l’ordinanza in epigrafe, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Crotone ha promosso il regolamento di competenza d’ufficio nell’ambito della procedura esecutiva N. 631/23 R.G.E.M., avviata da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] di Crotone e nei confronti del terzo pignorato [OSCURATO:SOCIETA]., rilevando la propria incompetenza per territorio, per essere invece competente il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Catanzaro; N. 4622/24R.G. - con successivo provvedimento del 12.9.2024 , comunicato a questa Corte dalla cancelleria del Tribunale rimettente, il g.e. ha dichiarato l’estinzione della suddetta procedura esecutiva, per essere intervenuta rinuncia ex art. 629 c.p.c. del creditore procedente; -nessuna delle parti costituite ha svolto difese; -i l P.G. ha chiesto dichiararsi la competenza del giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Catanzaro; -il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni; Considerato che -il regolamento d ’ ufficio proposto è originariamente inammissibile, tanto prevalendo anche sugli effetti derivanti dalla successiva intervenuta estinzione della stessa procedura esecutiva; - infatti, è noto che, sul piano generale, “ i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, ove anche contengano una statuizione - negativa o affermativa - della competenza del giudice che li ha emessi, sono impugnabili dalle parti solo con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., sicché il controllo della competenza sull'esecuzione si estrinseca attraverso l'impugnazione, mediante il regolamento di competenza, della sentenza di accoglimento o di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi” (così, da ultimo, Cass. n. 10037/2024 ): e che la soluzione è estesa al regolamento d’ufficio(v. Cass. n. 38368/2021), con orientamento che la vicenda in esame non offre elementi per rimeditare; -pertanto, il regolamento di competenza d’ufficio non avrebbe potuto in ogni caso essere proposto dal giudice dell’esecuzione crotonese; N. 4622/24R.G. nulla va disposto sulle spese del giudizio, le parti non avendo svolto difese; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio. Così deciso in Roma, nellacamera di consiglio della Terza Sezione Civi
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