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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 dicembre 2021

Cassazione n. 38368/2021

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_________ ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza di ufficio iscritto al nu- mero 17907 del ruolo generale dell’anno 2021, sollevato dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Lecce con ordinanza in data 28 maggio 2021, nel processo esecutivo iscritto al n. 2062/2020 R.G.E. del predetto ufficio giudiziario, vertente tra SPERANDEO Fabio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 79M10 F839E) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75P28 F839C) -creditore procedente- e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE -debitore esecutato- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. -terzo pignorato- sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA]- so Basile, che chiede sia dichiarata inammissibile l’istanza di regolamento di competenza di ufficio o, in subordine, sia di- chiarata la competenza per territorio del Tribunale di Lecce; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2021 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]- gelo.

Fatti di causa Ric. n. 17907/2021 – Sez.

M3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 1 di 5 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17907/2021 Numero sezionale 10181/2021 [OSCURATO:PERSONA], sulla base di titolo esecutivo di formazione Numero di raccolta generale 38368/2021Data pubblicazione 03/12/2021 giudiziale, ha pignorato, in danno dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, le somme disponibili presso l’istituto tesoriere In- tesa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., promuovendo l’esecuzione dapprima davanti al giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Treviso e poi, a seguito di dichiarazione di incompetenza per territorio di quest’ultimo, davanti al giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Lecce.

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Lecce ha sollevato di ufficio conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., con provvedimento emesso in data 28 maggio 2021 (all’esito di riserva assunta all’udienza del 7 maggio 2021).

È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ed il P.G. ha rassegnato le sue conclusioni scritte, a norma dell’art. 380 ter c.p.c..

Il creditore procedente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 ter, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. A seguito di dichiarazione di incompetenza per territorio del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Treviso, in relazione ad un processo esecutivo promosso nelle forme dell’espropriazione forzata di crediti presso terzi, il creditore procedente ha proseguito l’esecuzione davanti al Tribunale di Lecce.

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Lecce ha sollevato conflitto negativo di competenza, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., sostenendo che, dovendosi qualificare l’ente debitore come pubblica amministrazione, sussisterebbe la competenza per territorio del giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Ro- ma, in ragione della sede principale dello stesso (ovvero, in via alternativa ed eventuale, di quello da individuarsi in ragio- ne dell’esistenza di una sede secondaria dell’istituto tesoriere con un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per Ric. n. 17907/2021 – Sez.

M3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17907/2021 l’oggetto della domanda, da verificare però in primo luogo con Numero sezionale 10181/2021Numero di raccolta generale 38368/2021 riguardo al circondario dell’ufficio giudiziario originariamente Data pubblicazione 03/12/2021 adito).

2. È pregiudiziale ed assorbente la verifica di ammissibilità dell’istanza di regolamento di competenza di ufficio.

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (che l’ordinanza con cui è stato richiesto il regolamento di compe- tenza non contiene argomenti idonei ad indurre a rimeditare), le decisioni del giudice dell’esecuzione relative alla propria competenza sono impugnabili esclusivamente dalle parti con l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., cioè il rimedio generale con il quale si contesta la regolarità degli atti dell’esecuzione forzata, mentre non è possibile per le parti stesse impugnarle con l’istanza di regolamento di competenza di cui all’art. 42 c.p.c., né, per il giudice dell’esecuzione, solle- vare di ufficio conflitto di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c..

Così come avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, sia esso affermativo o negativo della propria competenza, è proponibile solo l’opposizione agli atti esecutivi e non il regolamento di competenza, il quale, se proposto, va dichiarato inammissibile (cfr. tre le tante: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17462 del 23/07/2010, Rv. 614821 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16292 del 26/07/2011, Rv. 619500 – 01), così è inammissibile il regolamento di competenza richiesto d’ufficio per risolvere un conflitto tra giudici dell’esecuzione ed attinente all’individuazione del giudice competente per l’esecuzione forzata, posto che non viene in discussione la “potestas iudicandi” ma solo l’osservanza delle norme che at- tengono al regolare svolgimento del processo esecutivo (e, dunque, al “quomodo” dell’esecuzione forzata), che è assicu- rata per il tramite di ordinanze del giudice dell’esecuzione, av- verso le quali è proponibile il rimedio generale dell’opposizione Ric. n. 17907/2021 – Sez.

M3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17907/2021 agli atti esecutivi (così Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.

Numero sezionale 10181/2021Numero di raccolta generale 38368/202117845 del 08/08/2014, Rv. 632562 – 01).

Data pubblicazione 03/12/2021 Come è stato ulteriormente precisato (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8172 del 04/04/2018, Rv. 648765 – 01), in real- tà, la competenza sull’esecuzione, ai sensi dell’art. 26, ed ora dell’art. 26 bis c.p.c., si inserisce nel sistema della competen- za in generale e, dunque, esige la garanzia della possibilità del controllo immediato tramite il regolamento di competenza, ma tale controllo, sulla base delle argomentazioni desumibili dall’art. 187 disp. att. c.p.c., si estrinseca in prima battuta non già direttamente sul provvedimento del giudice dell’esecuzione negativo della propria competenza o afferma- tivo di essa, bensì, essendo impugnabile tale provvedimento con l’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c., attraverso l’impugnazione con il regolamento di competenza necessario della pronuncia del giudice dell’opposizione agli atti esecutivi di accoglimento o di rigetto della stessa opposizione agli atti e, quindi, rispettivamente, di dissenso dalla valutazione del giudice dell’esecuzione negativa o affermativa della propria competenza sull’esecuzione forzata oppure di condivisione di quella valutazione, dovendosi tanto la sentenza di accoglimen- to che di rigetto intendersi impugnabili ai sensi dell’art. 187 disp. att c.p.c., in quanto sentenze che decidono riguardo alla competenza sull’esecuzione forzata.

3. La richiesta di regolamento di competenza avanzata di uffi- cio dal giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Lecce va, in definitiva, dichiarata inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di conflit- to di competenza sollevato d’ufficio (cfr. Cass., Sez.

L, Ordi- nanza n. 1167 del 19/01/2007, Rv. 594150 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7596 del 01/04/2011, Rv. 616564 – 01). per questi motivi La Corte: Ric. n. 17907/2021 – Sez.

M3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17907/2021 Numero sezionale 10181/2021 - dichiara inammissibile il regolamento di competenza Numero di raccolta generale 38368/2021Data pubblicazione 03/12/2021 richiesto di ufficio dal Tribunale di Lecce; - nulla per le spese.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civi- le, Sottosezione 3, in data 16 novembre 2020.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 17907/2021 – Sez.

M3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
_________ ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza di ufficio iscritto al nu- mero 17907 del ruolo generale dell’anno 2021, sollevato dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Lecce con ordinanza in data 28 maggio 2021, nel processo esecutivo iscritto al n. 2062/2020 R.G.E. del predetto ufficio giudiziario, vertente tra SPERANDEO Fabio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 79M10 F839E) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75P28 F839C) -creditore procedente- e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE -debitore esecutato- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. -terzo pignorato- sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA]- so Basile, che chiede sia dichiarata inammissibile l’istanza di regolamento di competenza di ufficio o, in subordine, sia di- chiarata la competenza per territorio del Tribunale di Lecce; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2021 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]- gelo. Fatti di causa Ric. n. 17907/2021 – Sez. M3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 1 di 5 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17907/2021 Numero sezionale 10181/2021 [OSCURATO:PERSONA], sulla base di titolo esecutivo di formazione Numero di raccolta generale 38368/2021Data pubblicazione 03/12/2021 giudiziale, ha pignorato, in danno dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, le somme disponibili presso l’istituto tesoriere In- tesa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., promuovendo l’esecuzione dapprima davanti al giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Treviso e poi, a seguito di dichiarazione di incompetenza per territorio di quest’ultimo, davanti al giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Lecce. Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Lecce ha sollevato di ufficio conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., con provvedimento emesso in data 28 maggio 2021 (all’esito di riserva assunta all’udienza del 7 maggio 2021). È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ed il P.G. ha rassegnato le sue conclusioni scritte, a norma dell’art. 380 ter c.p.c.. Il creditore procedente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 ter, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. A seguito di dichiarazione di incompetenza per territorio del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Treviso, in relazione ad un processo esecutivo promosso nelle forme dell’espropriazione forzata di crediti presso terzi, il creditore procedente ha proseguito l’esecuzione davanti al Tribunale di Lecce. Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Lecce ha sollevato conflitto negativo di competenza, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., sostenendo che, dovendosi qualificare l’ente debitore come pubblica amministrazione, sussisterebbe la competenza per territorio del giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Ro- ma, in ragione della sede principale dello stesso (ovvero, in via alternativa ed eventuale, di quello da individuarsi in ragio- ne dell’esistenza di una sede secondaria dell’istituto tesoriere con un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per Ric. n. 17907/2021 – Sez. M3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17907/2021 l’oggetto della domanda, da verificare però in primo luogo con Numero sezionale 10181/2021Numero di raccolta generale 38368/2021 riguardo al circondario dell’ufficio giudiziario originariamente Data pubblicazione 03/12/2021 adito). 2. È pregiudiziale ed assorbente la verifica di ammissibilità dell’istanza di regolamento di competenza di ufficio. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (che l’ordinanza con cui è stato richiesto il regolamento di compe- tenza non contiene argomenti idonei ad indurre a rimeditare), le decisioni del giudice dell’esecuzione relative alla propria competenza sono impugnabili esclusivamente dalle parti con l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., cioè il rimedio generale con il quale si contesta la regolarità degli atti dell’esecuzione forzata, mentre non è possibile per le parti stesse impugnarle con l’istanza di regolamento di competenza di cui all’art. 42 c.p.c., né, per il giudice dell’esecuzione, solle- vare di ufficio conflitto di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c.. Così come avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, sia esso affermativo o negativo della propria competenza, è proponibile solo l’opposizione agli atti esecutivi e non il regolamento di competenza, il quale, se proposto, va dichiarato inammissibile (cfr. tre le tante: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17462 del 23/07/2010, Rv. 614821 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16292 del 26/07/2011, Rv. 619500 – 01), così è inammissibile il regolamento di competenza richiesto d’ufficio per risolvere un conflitto tra giudici dell’esecuzione ed attinente all’individuazione del giudice competente per l’esecuzione forzata, posto che non viene in discussione la “potestas iudicandi” ma solo l’osservanza delle norme che at- tengono al regolare svolgimento del processo esecutivo (e, dunque, al “quomodo” dell’esecuzione forzata), che è assicu- rata per il tramite di ordinanze del giudice dell’esecuzione, av- verso le quali è proponibile il rimedio generale dell’opposizione Ric. n. 17907/2021 – Sez. M3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17907/2021 agli atti esecutivi (così Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. Numero sezionale 10181/2021Numero di raccolta generale 38368/202117845 del 08/08/2014, Rv. 632562 – 01). Data pubblicazione 03/12/2021 Come è stato ulteriormente precisato (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8172 del 04/04/2018, Rv. 648765 – 01), in real- tà, la competenza sull’esecuzione, ai sensi dell’art. 26, ed ora dell’art. 26 bis c.p.c., si inserisce nel sistema della competen- za in generale e, dunque, esige la garanzia della possibilità del controllo immediato tramite il regolamento di competenza, ma tale controllo, sulla base delle argomentazioni desumibili dall’art. 187 disp. att. c.p.c., si estrinseca in prima battuta non già direttamente sul provvedimento del giudice dell’esecuzione negativo della propria competenza o afferma- tivo di essa, bensì, essendo impugnabile tale provvedimento con l’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c., attraverso l’impugnazione con il regolamento di competenza necessario della pronuncia del giudice dell’opposizione agli atti esecutivi di accoglimento o di rigetto della stessa opposizione agli atti e, quindi, rispettivamente, di dissenso dalla valutazione del giudice dell’esecuzione negativa o affermativa della propria competenza sull’esecuzione forzata oppure di condivisione di quella valutazione, dovendosi tanto la sentenza di accoglimen- to che di rigetto intendersi impugnabili ai sensi dell’art. 187 disp. att c.p.c., in quanto sentenze che decidono riguardo alla competenza sull’esecuzione forzata. 3. La richiesta di regolamento di competenza avanzata di uffi- cio dal giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Lecce va, in definitiva, dichiarata inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di conflit- to di competenza sollevato d’ufficio (cfr. Cass., Sez. L, Ordi- nanza n. 1167 del 19/01/2007, Rv. 594150 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7596 del 01/04/2011, Rv. 616564 – 01). per questi motivi La Corte: Ric. n. 17907/2021 – Sez. M3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17907/2021 Numero sezionale 10181/2021 - dichiara inammissibile il regolamento di competenza Numero di raccolta generale 38368/2021Data pubblicazione 03/12/2021 richiesto di ufficio dal Tribunale di Lecce; - nulla per le spese. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civi- le, Sottosezione 3, in data 16 novembre 2020. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 17907/2021 – Sez. M3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D