CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 luglio 2026
Cassazione n. 24268/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
giudicedell’esecuzione del Tribunale di Napoli con ordinanza 14 gennaio 2026nella procedura esecutiva n. 13807/24 R.G.E. promossa da:[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro-tempore;controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] CARDINALEudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del noveluglio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che- con l’ordinanza in epigrafe, il giudice dell’esecuzione del Tribunale diNapoli ha promosso regolamento di competenza d’ufficio nell’ambito dellaprocedura esecutiva n. 13807/24 R.G.E., avviata dall’epigrafataCongregazione religiosa contro il comune di Mugnano del Cardinale,rilevando la propria incompetenza per territorio, per essere invececompetente il Tribunale di Avellino, che a suo tempo aveva declinato lapropria competenza;Numero registro generale 3638/2026Numero sezionale 2272/2026Numero di raccolta generale 24268/2026Data pubblicazione 30/07/2026- nessuna parte resiste, ma il P.G. ha chiesto dichiararsi la competenza delgiudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Avellino;- il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni;considerato che- non rileva la carenza della comunicazione dell’ordinanza da parte delgiudice, in quanto il regolamento è inammissibile;- il regolamento d’ufficio, che si basa sull’assunto dell’applicabilità dell’art.26-bis, primo comma, cod. proc. civ. solo allorché il debitore esecutato siauna pubblica amministrazione che si avvalga per legge del patrocinioobbligatorio dell’Avvocatura dello Stato, è inammissibile;- infatti, è noto che, sul piano generale, «i provvedimenti del giudicedell’esecuzione, ove anche contengano una statuizione — negativa oaffermativa — della competenza del giudice che li ha emessi, sonoimpugnabili dalle parti solo con l’opposizione di cui all’art. 617 cod. proc.civ., sicché il controllo della competenza sull’esecuzione si estrinsecasentenza di accoglimento o di rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi»(così, da ultimo, Cass. n. 10037/2024 e Cass. n. 28712/2024); e lasoluzione è estesa al regolamento d’ufficio (v. Cass. n. 38368/2021), conorientamento che la vicenda in esame non offre elementi per rimeditare;- pertanto, il regolamento di competenza d’ufficio non avrebbe potuto, inogni caso, essere proposto dal giudice dell’esecuzione partenopeo;- nulla va disposto sulle spese, non avendo le parti resistito;p. q. m.la Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio.Così deciso in Roma, il nove luglio 2026 Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])