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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13558/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22980-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 852/13/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 10/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La parte contribuente proponeva ricorso avverso avvisi di accertamento per il 2006 relativi ad IRPEF, IVA ed IRAP sulla base di studi di settore che avevano determinato una percentuale di ricavo del 128% e non del 19% come affermato dalla parte contribuente; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che: la parte contribuente ha fornito ampie prove documentali dalle quali emerge che per il 2006 non ha operato in condizioni di normalità, avendo trasferito la propria sede di Ragusa da una zona centrale a una più periferica e avendo dovuto svendere a stock la merce in magazzino realizzando una somma modesta; nessun elemento giustificativo è stato addotto dall'appellante relativamente all'applicabilità dello studio di settore al caso di specie atteso che solo uno dei cluster (vendita di abbigliamento despecializzato) sembra applicabile mentre i segnali emergenti dallo studio di settore devono essere adeguati alla specifica realtà economica della singola impresa; la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello stesso a seguito del Ric. 2020 n. 22980 sez.

MT - ud. 23-03-2022 -2- contraddittorio, con le ragioni per le quali sono state disattese le ragioni del contribuente; la parte contribuente ha fatto ricorso a due finanziamenti.

L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione deli artt. 62- sexies del D.L. n. 331 del 1995, 2697 e 2729 cod. civ., per avere l'Ufficio valutato attentamente le argomentazioni della parte contribuente e per aver fatto la sentenza impugnata mal governo dei principi in tema di ripartizione degli oneri probatori nella materia degli studi di settore.

Il motivo di impugnazione è inammissibile.

Secondo questa Corte, infatti: in tema di accertamento tributario mediante studi di settore, ai fini del riparto degli oneri probatori, grava sul contribuente l'onere di allegare, ed anche di provare - ancorché senza limitazioni di mezzi e di contenuto - la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre sull'ente impositore quello di dimostrare l'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento (Cass. 21 dicembre 2021, n. 40936); nell'accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore assume Ric. 2020 n. 22980 sez.

MT - ud. 23-03-2022 -3- rilievo centrale l'obbligatorietà del contradditorio endoprocedimentale, che consente l'adeguamento degli "standards" alla concreta realtà economica del contribuente; l'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità delle elaborazioni statistiche al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone delle più ampie facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa: in tal caso, però, egli assume le conseguenze della propria inerzia, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito (Cass. n. 14981 del 2020).

La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] si è conformata ai suddetti principi laddove - affermando che: la parte contribuente ha fornito ampie prove documentali dalle quali emerge che per il 2006 non ha operato in condizioni di normalità, avendo trasferito la propria sede di Ragusa da una zona centrale a una più periferica e avendo dovuto svendere a stock la merce in magazzino realizzando una somma modesta; nessun elemento giustificativo è stato addotto dall'appellante relativamente all'applicabilità dello studio di settore al caso di specie atteso che solo uno dei cluster (vendita di abbigliamento despecializzato) sembra applicabile mentre i segnali emergenti dallo studio di settore devono essere adeguati alla specifica Ric. 2020 n. 22980 sez.

MT - ud. 23-03-2022 -4- realtà economica della singola impresa; la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello stesso a seguito del contraddittorio, con le ragioni per le quali sono state disattese le ragioni del contribuente; la parte contribuente ha fatto ricorso a due finanziamenti - per un verso ha gravato la parte contribuente dell'onere di provare la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato (ossia 19% di ricavi anziché 128%) e ha ritenuto raggiunto tale prova avendo la parte contribuente da un lato trasferito (evidentemente in ragione di difficoltà finanziarie testimoniate dal ricorso a due finanziamenti) la propria sede da una zona centrale (e chiaramente più redditizia) a una più periferica (ed evidentemente meno redditizia) e avendo la stessa dovuto svendere a stock la merce in magazzino (evidentemente sempre in ragione delle suddette difficoltà finanziarie) realizzando una somma modesta e per un altro verso ha gravato l'ente impositore dell'onere di dimostrare l'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento ritenendo tale prova non raggiunta in quanto nessun elemento giustificativo è stato addotto dall'appellante relativamente all'applicabilità dello studio di settore al caso di specie atteso che solo uno dei cluster (vendita di abbigliamento despecializzato) sembra applicabile mentre i segnali emergenti dallo studio di settore avrebbero dovuto - circostanza che non è avvenuta - essere adeguati, a seguito del contraddittorio, alla specifica realtà economica della singola impresa e per un altro Ric. 2020 n. 22980 sez.

MT - ud. 23-03-2022 -5- verso ancora ha attribuito rilievo centrale al contradditorio endoprocedimentale, che consente l'adeguamento degli "standards" alla concreta realtà economica del contribuente, affermando che la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi - come invece è avvenuto nel caso di specie - nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello stesso a seguito delle problematiche emerse in sede di contraddittorio, dovendosi tenere conto delle ragioni per le quali sono state disattese le ragioni del contribuente.

Le doglianze della parte ricorrente invece, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge, investono nella sostanza il merito della lite e quindi, oltre ad essere carenti sotto il profilo dell'autosufficienza del ricorso, sono insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di violazione di legge, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass.n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021).

Pertanto, ritenuto inammissibile l'unico motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; la condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro Ric. 2020 n. 22980 sez.

MT - ud. 23-03-2022 -6- 5.600,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, esborsi, liquidati in euro 200,00 ed accessori di legge.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22980-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 852/13/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 10/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La parte contribuente proponeva ricorso avverso avvisi di accertamento per il 2006 relativi ad IRPEF, IVA ed IRAP sulla base di studi di settore che avevano determinato una percentuale di ricavo del 128% e non del 19% come affermato dalla parte contribuente; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che: la parte contribuente ha fornito ampie prove documentali dalle quali emerge che per il 2006 non ha operato in condizioni di normalità, avendo trasferito la propria sede di Ragusa da una zona centrale a una più periferica e avendo dovuto svendere a stock la merce in magazzino realizzando una somma modesta; nessun elemento giustificativo è stato addotto dall'appellante relativamente all'applicabilità dello studio di settore al caso di specie atteso che solo uno dei cluster (vendita di abbigliamento despecializzato) sembra applicabile mentre i segnali emergenti dallo studio di settore devono essere adeguati alla specifica realtà economica della singola impresa; la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello stesso a seguito del Ric. 2020 n. 22980 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- contraddittorio, con le ragioni per le quali sono state disattese le ragioni del contribuente; la parte contribuente ha fatto ricorso a due finanziamenti. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione deli artt. 62- sexies del D.L. n. 331 del 1995, 2697 e 2729 cod. civ., per avere l'Ufficio valutato attentamente le argomentazioni della parte contribuente e per aver fatto la sentenza impugnata mal governo dei principi in tema di ripartizione degli oneri probatori nella materia degli studi di settore. Il motivo di impugnazione è inammissibile. Secondo questa Corte, infatti: in tema di accertamento tributario mediante studi di settore, ai fini del riparto degli oneri probatori, grava sul contribuente l'onere di allegare, ed anche di provare - ancorché senza limitazioni di mezzi e di contenuto - la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre sull'ente impositore quello di dimostrare l'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento (Cass. 21 dicembre 2021, n. 40936); nell'accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore assume Ric. 2020 n. 22980 sez. MT - ud. 23-03-2022 -3- rilievo centrale l'obbligatorietà del contradditorio endoprocedimentale, che consente l'adeguamento degli "standards" alla concreta realtà economica del contribuente; l'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità delle elaborazioni statistiche al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone delle più ampie facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa: in tal caso, però, egli assume le conseguenze della propria inerzia, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito (Cass. n. 14981 del 2020). La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] si è conformata ai suddetti principi laddove - affermando che: la parte contribuente ha fornito ampie prove documentali dalle quali emerge che per il 2006 non ha operato in condizioni di normalità, avendo trasferito la propria sede di Ragusa da una zona centrale a una più periferica e avendo dovuto svendere a stock la merce in magazzino realizzando una somma modesta; nessun elemento giustificativo è stato addotto dall'appellante relativamente all'applicabilità dello studio di settore al caso di specie atteso che solo uno dei cluster (vendita di abbigliamento despecializzato) sembra applicabile mentre i segnali emergenti dallo studio di settore devono essere adeguati alla specifica Ric. 2020 n. 22980 sez. MT - ud. 23-03-2022 -4- realtà economica della singola impresa; la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello stesso a seguito del contraddittorio, con le ragioni per le quali sono state disattese le ragioni del contribuente; la parte contribuente ha fatto ricorso a due finanziamenti - per un verso ha gravato la parte contribuente dell'onere di provare la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato (ossia 19% di ricavi anziché 128%) e ha ritenuto raggiunto tale prova avendo la parte contribuente da un lato trasferito (evidentemente in ragione di difficoltà finanziarie testimoniate dal ricorso a due finanziamenti) la propria sede da una zona centrale (e chiaramente più redditizia) a una più periferica (ed evidentemente meno redditizia) e avendo la stessa dovuto svendere a stock la merce in magazzino (evidentemente sempre in ragione delle suddette difficoltà finanziarie) realizzando una somma modesta e per un altro verso ha gravato l'ente impositore dell'onere di dimostrare l'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento ritenendo tale prova non raggiunta in quanto nessun elemento giustificativo è stato addotto dall'appellante relativamente all'applicabilità dello studio di settore al caso di specie atteso che solo uno dei cluster (vendita di abbigliamento despecializzato) sembra applicabile mentre i segnali emergenti dallo studio di settore avrebbero dovuto - circostanza che non è avvenuta - essere adeguati, a seguito del contraddittorio, alla specifica realtà economica della singola impresa e per un altro Ric. 2020 n. 22980 sez. MT - ud. 23-03-2022 -5- verso ancora ha attribuito rilievo centrale al contradditorio endoprocedimentale, che consente l'adeguamento degli "standards" alla concreta realtà economica del contribuente, affermando che la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi - come invece è avvenuto nel caso di specie - nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello stesso a seguito delle problematiche emerse in sede di contraddittorio, dovendosi tenere conto delle ragioni per le quali sono state disattese le ragioni del contribuente. Le doglianze della parte ricorrente invece, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge, investono nella sostanza il merito della lite e quindi, oltre ad essere carenti sotto il profilo dell'autosufficienza del ricorso, sono insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di violazione di legge, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass.n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021). Pertanto, ritenuto inammissibile l'unico motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; la condanna alle spese segue la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro Ric. 2020 n. 22980 sez. MT - ud. 23-03-2022 -6- 5.600,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, esborsi, liquidati in euro 200,00 ed accessori di legge.