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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11452/2024

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sul ricorso iscritto al n.23256/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 2/B presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 3639/25/15 depositata il 2 settembre 2015 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 marzo 202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento dell’Agenzia delle Entrate notificava ad [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti, un avviso di accertamento con il quale, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973 e 62-sexies, comma 3, del D.L. n. 331 del 1993, convertito in L. n. 427 del 1993, rettificava in aumento, sulla base dello studio di settore «SM05A» il reddito d’impresa della contribuenteda sottoporre a tassazione ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA in relazione all’anno 2002. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento in questione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, la quale, con sentenza n. 577/5/2010 del 20 dicembre 2010, accoglieva il suo ricorso, annullando il predetto avviso di accertamento.

La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, la qual e, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, respingeva l’originario ricorso della parte privata con sentenza n. 3639/25/15 del 2 settembre 2015.

Rilevava il giudice regionale: - che l’atto impositivo risultava diffusamente motivato, «spazia(ndo) dalla pertinenza del ”Gruppo omogeneo“ assegnato alla attendibilità dei dati ricavati, dall’applicazione dello studio di settore SM05A alla rilevanza degli acquisti di beni-merce per € 342.512,00, dal ”costo del venduto“ al valore dei beni strumentali, ecc.», e «incentrandosi anche sull’assenza di indicazioni di parte circa l’esistenza di specifiche cause di giustificazione, nonché sull’apertura del negozio per 257 giorni nell’anno e sull’assenza di ”personale dipendente“»; - che il contribuente non aveva offerto, «in sede di partecipazione al procedimento, alcuna adeguata e diversa indicazione finanziaria- commerciale, limitandosi ad invocare genericamente la non pertinenza del ”[OSCURATO:PERSONA] o Cluster cui e(ra) stata associata l’impresa“, nonché, per l’anno in considerazione, ”la vendita a stock“ o sottocosto…, in relazione alle quali l’Ufficio a(veva)… ampiamente contrapposto le proprie ponderate valutazioni»; - che dovevano ritenersi sussistenti le «gravi incongruenze» richieste dall’art. 62 - sexies , comma 3, del D.L. n. 331 del 1993, convertito in L. 427 n. del 1993, per un accertamento tributario fondato su studi di settore; -che, peraltro, l’accertamento in discorso «sembra (va) , in effetti, ricadere nella vigenza della novella di cui all’art. (scilicet: 10 -n.d.r.) della L. n. 146/1998, che al comma 1, come modificato dal comma 23 dell’art. 1 L. n. 296/2006, si ritiene possa legittimare l’accertamento induttivo senza più prevedere le ”gravi incongruenze“ di cui all’art. 62-sexies cit.».

Avverso questa sentenza la Morreale ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. In limine litis , va dichiarata l’inammissibilità del controricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, in quanto notificato in data 18 novembre 2016, oltre il termine risultante dal combinato disposto degli artt. 369, comma 1, e 370, comma 1, c.p.c., nel testo, applicabile ratione temporis, vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 149 del 2022.

Deve, al riguardo, rilevarsi: -che, essendo la notificazione del ricorso avvenuta il 3 ottobre 2016, il termine di venti giorni stabilito per il deposito dell’atto, decorrente da quella stessa data, scadeva il 24 ottobre 2016, tenuto conto della proroga di diritto operante ex art. 155, comma 4, c.p.c. in caso di termine scadente in giorno festivo (il 23 ottobre 2016 era domenica); -che il successivo termine di ulteriori venti giorni fissato per la notificazione del controricorso scadeva il 14 novembre 2016, tenuto conto, anche in questo caso, della proroga prevista dalla citata disposizione del codice di rito (il 13 novembre 2016, giorno finale, cadeva di domenica). 1.1 Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., viene lamentato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. 1.2 Si rimprovera alla CTR di non aver tenuto in debita considerazione una circostanza fondamentale addotta dalla contribuente al fine di giustificare l’inapplicabilità al caso di specie degli ”standards“ previsti dallo studio di settore ”SM05A“, posto a base dell’accertamento operato dall’ufficio finanziario, ovvero che nell’anno 2002 il mercato tessile e dell’abbigliamento aveva attraversato una fase di crisi e che, nel tentativo di fronteggiare la situazione di difficoltà economica in cui versava la sua azienda, ella si era vista costretta a vendere a stock la merce giacente in magazzino.

2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., viene lamentata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 62-sexies, comma 3, del D.L. n. 331 del 1993, convertito in L. n. 427 del 1993, dell’art. 10, comma 3-bis, della L. n. 146 del 1998, nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c.. 2.1 In proposito, si deduce quanto segue: -gli studi di settore utilizzati nell’àmbito di un accertamento tributario, in quanto rappresentativi di una situazione ”standard“ dei livelli di ricavi conseguibili nell’esercizio di una determinata attività imprenditoriale, costituiscono un sistema di presunzioni semplici; -laddove, come nella fattispecie in esame, il contribuente abbia partecipato al contraddittorio precontenzioso, formulando in quella sede specifiche osservazioni, l’[OSCURATO:PERSONA] è tenuta a dimostrare che lo ”standard“ prescelto sia applicabile alla concreta realtà economica dell’impresa sottoposta ad accertamento; -la pretesa tributaria oggetto della presente controversia si fonda, invece, sul solo constatato scostamento del reddito dichiarato dalla Morreale rispetto a quello normalmente conseguito, in base agli studi di settore, da un imprenditore esercente la medesima attività commerciale, senza che in alcuna considerazione siano stati tenuti i rilievi svolti dalla contribuente, la quale aveva evidenziato che nell’anno 2002, a causa della temporanea crisi del mercato tessile e dell’abbigliamento, si era trovata nella necessità di vendere sottocosto la merce giacente in magazzino; -sebbene l’utilizzo di studi di settore sia consentito dalla legge soltanto a fronte di «gravi incongruenze»fra i ricavi, i compensi e i corrispettivi da essi desumibili e quelli dichiarati, la CTR ha ritenuto all’uopo sufficiente la mera non corrispondenza dei ricavi dichiarati dalla contribuente a quelli prevedibili secondo lo specifico studio di settoreapplicabile; -avrebbe, inoltre, errato il giudice d’appello nell’affermare l’applicabilità del novellato art. 10 della L. n. 146 del 1998 all’accertamento di cui trattasi.

3. I due motivi, che possono essere esaminati insieme perché fra loro connessi, sono infondati. 3.1 Conviene, anzitutto, ricostruire nelle sue linee essenziali il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. 3.2 Ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera d),del D.P.R. n. 600 del 1973, l’ufficio finanziario procede alla rettifica del reddito dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili «se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all’articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa, nonché dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dall’articolo 32».

La stessa norma dispone che «l’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti». 3.3 Analoga disposizione è contenuta nell’art. 54, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, secondo cui: «L’infedeltà della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli artt. 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli artt. 23, 24 e 25 e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli artt. 51 e 51-bis.

Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell’art. 53 o anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti». 3.4 L’art. 62-sexies, comma 3, del D.L. n. 331 del 1993, convertito in L. n. 427 del 1993, stabilisce, poi,che gli accertamenti di cui agli articoli 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del D.P.R. n. 633 del 1972 «possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell’art. 62- bisdel presente decreto». 3.5 Il richiamato art.62-bis del medesimo decreto, a sua volta, così recita, per quanto qui interessa: «Gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, sentite le associazioni professionali e di categoria, elaborano… in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore, al fine di rendere più efficace l’azione accertatrice e di consentire una più articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di cui all’art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154e successive modificazioni.

A tal fine, gli stessi uffici identificano campioni significativi di contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo, allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l’attività esercitata…». 3.6 L’art. 10, comma 1, della L. n. 146 del 1998, nella formulazione risultante a sèguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 23, della L. n. del 296 del 2006, prevede, infine, che «gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all’articolo 62- sexies del decreto - legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dallalegge 29 ottobre 1993, n. 427, sono effettuati nei confronti dei contribuenti con le modalità di cui al presente articolo qualora l’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all’ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi». 3.7 In tale contesto normativo, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, questa Corte ha avuto modo di chiarire: In tale contesto normativo, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, questa Corte ha avuto modo di chiarire: -che la procedura di accertamento tributario standardizzatomediante l’applicazione dei parametri o deglistudi di settore costituisce uno strumento alternativo a quello previsto dagli artt. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto, diversamente da questo, è del tutto indipendente dall’analisi dei risultati delle scritture contabili dell’impresa (cfr. Cass. n. 5076/2024, Cass. n. 12574/2023, Cass. n. 32332/2022, Cass. n. 26481/2014, Cass. n. 23096/2012); -che il predetto accertamento si fonda su un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli ”standards“ in sé considerati –che rappresentano meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività-, ma nasce solo in esito al contraddittorio con il contribuente, da attivare obbligatoriamente a pena di nullità dell’accertamento medesimo; -che, in tale sede, il contribuente ha l’onere di provare, senza limitazione di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustifichino l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possano essere applicati gli ”standards“ oppure la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo considerato; -che, ove il destinatario dell’attività accertativa abbia mosso contestazioni nell’àmbito del contraddittorio endoprocedimentale a carattere preventivo, la motivazione dell’avviso di accertamento non può esaurirsi nel rilevato scostamento del reddito dichiarato dagli studi di settore, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello ”standard“ utilizzato e con l’indicazione delle ragioni per le quali le contestazioni in parolasono state disattese; -che, in questo caso, è sempre necessario che l’anzidetto scostamento testimoni una «grave incongruenza», ai sensi dell’art. 62-sexies, comma 3,del D.L. n. 331 del 1993 , convertito in L. n. 427 del 1993(cfr. Cass. Sez.

Un. n. 26635/2009, Cass. n. 13558/2022, Cass. n. 26027/2022, Cass. n. 15003/2023); -che l’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli ”standards“ al caso concreto, da dimostrarsi ad opera dell’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente, il quale non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone delle più ampie facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, quand’anche non abbia risposto all’invito al contraddittorio anticipato, restando inerte (cfr. Cass. Sez.

Un.26635/2009 e, più di recente, Cass. n. 16545/2019, Cass. n. 14981/2020, Cass. n. 253/2024). -che il cennatorequisito della «grave incongruenza» costituisce presupposto necessario per gli accertamenti fondati su studi di settore, senza che possa assumere rilievo, per gli avvisi notificati successivamente al 1° gennaio 2007, la modifica dell’ art. 10 , comma 1,della L. n. 146 del 1998 operata con l’ art. 1 , comma 23,della L. n. 296 del 2006, la quale è priva di portata innovativa e, secondo un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, assolve una funzione di mera semplificazione e coordinamento normativo, a sèguito dell’abrogazione dei commi 2 e 3 del medesimo art. 10 disposta dall’art. 37, comma 2, lettera b), del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, e della prevista utilizzabilità di tale tipologia di accertamento a prescindere dal tipo di contabilità adottato dal contribuente (cfr. Cass. n. 19748/2023, Cass. n. 25859/2022, Cass. n. 16259/2019). 3.8 È stato, inoltre, precisato che, sebbene il semplice scarto fra i ricavi dichiarati e quelli previsti dai parametri o dagli studi di settore non sia, di regola, motivo sufficiente a giustificare l’accertamento di un maggior reddito d’impresa, a diversa conclusione può tuttavia pervenirsi qualora detto scarto sia ritenuto dal giudice di merito, alla stregua di un apprezzamento in fatto a lui riservato, abnorme o irragionevole (cfr. Cass. n. 27488/2013, Cass. n. 26388/2005). 3.8.1 In questo filone interpretativo si inseriscono alcune pronunce di legittimità che ritengono adottabile come parametro normativo di riferimento per l’individu azione di divergenze significative ai fini che qui interessano le disposizioni contenute negli artt. 1, comma 2, lettera b), e 2, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 570 del 1996 («Regolamento per la determinazione dei criteri in base ai quali la contabilità ordinaria è considerata inattendibile, relativamente agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni»), secondo cui «le contraddizioni tra le scritture obbligatorie e i dati e gli elementi direttamente rilevati si considerano gravi, e rendono altresì inattendibile la contabilità ordinaria degli esercenti attività d’impresa, quando: (1)«non risultano indicati in alcuna delle scritture contabili o, in mancanza dell’obbligo di indicazione nelle stesse, in altra documentazione attendibile, uno o più beni strumentali … il cui valore complessivo sia superiore al 10 per cento di quello di tutti i beni strumentali utilizzati…»; (2)«i valori rilevati a sèguito di ispezioni o verifiche, anche parziali, … abbiano uno scostamento, rispetto a quelli indicati in contabilità, superiore al 10 per cento del valore complessivo delle voci interessate…».

In questa prospettiva, è stato puntualizzato che il divario di almeno il 10% fra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore può rappresentare una soglia di sbarramento idonea a far ritenere che una percentuale di scostamento superiore costituisca uno degli indici spia della gravità della incongruenza (cfr. Cass. n. 2102/2021, Cass. n. 12304/2020, Cass. n. 8854/2019). 3.9 Applicando ora al nostro caso i surriferiti princìpi di diritto, che vanno qui ribaditi, deve in primo luogo evidenziarsi l’erroneità dell’argomento esposto ad abundantiam dalla CTR nella parte conclusiva della motivazione, oltretutt o in forma dubitativa («sembra ricadere…»), secondo cui , in virtù del nuovo testo dell’art. 10, comma 1, della L. n. 146 del 1998, non sarebbe più richiesta la sussistenza delle «gravi incongruenze» di cui all’art. 62- sexies, comma 3,del D.P.R. n. 600 del 1973 per poter procedere a un accertamento basato su studi di settore.

Una simile affermazione, pur trovando appiglio nell’iniziale orientamento espresso da alcune pronunce di legittimità, non può più essere condivisa alla luce della successiva evoluzione giurisprudenziale registratasi in subiecta materia, i cui esiti sono stati illustrati sopra nel paragrafo 3.3. 3.10 L’errore di diritto riscontrato non incide comunque sulla correttezza del dispositivo finale. 3.11 Valgano, in proposito, le seguenti considerazioni. 3.12 [OSCURATO:PERSONA] regionale ha accertato che nel caso di specie lo scostamento fra i ricavi dichiarati dalla contribuente e quelli risultanti dallo specifico studio di settore applicato dall’Ufficio era pari all’11%, e quindi superiore alla soglia minima del 10%, circostanza che, per quanto detto sopra, può essere già di per sé ritenuta indicativa di una grave incongruenza.

Ha altresì evidenziato che la sussistenza delle condizioni atte a giustificare un accertamento basato su studi di settore era desumibile: dall’acquisto di beni-merce per un importo complessivo di 342.612 euro; dal valore dei beni strumentali; dall’apertura del negozio per 257 giorni nell’arco dell’intero anno; dall’assenza di personale dipendente; dalla «ripetuta divergenza fra i dati relativi alla remunerazione dei lavoratori di comparto» e il «reddito ricavato dall’impresa del comparto medesimo».

Nel contempo, non ha mancato di sottolineare come le argomentazioni difensive addotte dalla Morreale, incentrate, per un verso,sulla non pertinenza del gruppo omogeneo (cluster) al quale era stata associata la sua impresa, per altro verso,sulla vendita a stock (o sottocosto) da lei effettuata nell’anno 2002, non risultassero idonee ad escludere l’applicabilità degli ”standards“ di riferimento, a fronte degli elementi indiziari offerti dall’ufficio finanziario. 3.13 Da quanto precede si ricava, dunque, che la Commissione di secondo grado non si è limitata ad apprezza re i l mero dato oggettivo dello scostamento fra i ricavi dichiarati dalla contribuente e quelli desumibili dallo studio di settore applicato dall’Ufficio -la cui misura era comunque tale da poter costituire, di per sé sola, indice significativo di una grave incongruenza ex art. 62-sexies, comma 3, del D.L. n. 331 del 1993-, ma ha fondato il suo convincimento su una disamina complessiva delle risultanze processuali, all’esito della quale ha tratto la conclusione che la Morreale non fosse riuscita a provare la sussistenza di valide ragioni giustificative dell’esclusione della sua impresa dall’area dei soggetti ai quali eranoapplicabili gli ”standards“.

Sul punto, occorre tener presente che, come ripetutamente affermato da questa Corte, non basta a paralizzare l’utilizzabilità degli studi di settore la semplice allegazione (ossia la mera asserzione), da parte del contribuente, dell’esistenza di circostanze astrattamente idonee a contrastare la presunzione di maggior reddito.

Invero, nel riparto degli oneri fra le parti, spetta al contribuente non solo allegare, ma anche provare -sia pure senza limitazioni di mezzi e di contenuto- la sussistenza di circostanze di fatto suscettibili di allontanare la sua attività dal modello normale cui i parametri si riferiscono, sì da giustificare lo scostamento fra quanto da lui dichiarato e quanto risultante dallo studio di settore, mentre l’Amministrazione è tenuta a dimostrare l’applicabilità dello ”standard“prescelto al caso concreto oggetto di accertamento (cfr. Cass. n. 3415/2015).

Ciò significa che la valutazione, ad opera del giudice, della legittimità dell’accertamento fondato su studi di settore deve ancorarsi a informazioni ricavabili non già dalla mera asserzione della parte privata, trattandosi di soggetto portatore di un interesse nella causa, bensì da fonti di prova acquisite al processo con qualsiasi mezzo.

Ne discende che il contribuente è tenuto a offrire, in sede di contraddittorio endoprocedimentale o nel giudizio, elementi di prova idonei a contrastare l’opposta presunzione semplice fondata sugli studi di settore, facendo acquisire qualsiasi informazione rilevante ai predetti fini.

Ove a tanto egli non abbia provveduto, essendosi limitato a una mera attività assertiva non confortata da elementi concreti in grado di supportarla, ben può bastare, di per sé sola, l’applicazione dello studio di settore a fondare l’accertamento tributario (cfr. Cass. n. 253/2024, Cass. n. 40936/2021, Cass. n. 27617/2018). 3.14 Risulta così dimostrata l’insussistenza non soltanto del denunciato error in iudicando – avendo il collegio di secondo grado correttamente interpretato e applicato alla fattispecie concreta le norme in tema di accertamento fondato su studi di settore, senza invertire l’onere della prova, né tantomeno trasgredire le regole codicistiche in materia di presunzioni semplici-, ma anche del lamentato vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione fra le parti. 3.15 A tale ultimo riguardo, deve rilevarsi che la CTR ha tenuto conto del dedotto stato di crisi economica generale da cui a quel tempo era interessato il settore tessile e dell’abbigliamento, come chiaramente si evince dall’esplicito riferimento operato in sentenza alla «vendita a stock (o sottocosto)» effettuata nel 2002 dalla Morreale; operazione che la stessa contribuente, fin dalla fase precontenziosa, aveva prospettato come un estremo rimedio da lei posto in essere nel tentativo di fronteggiare la situazione di difficoltà finanziaria nella quale si era venuta a trovare la sua impresa. 3.16 [OSCURATO:PERSONA] siciliana ha tuttavia escluso che la descritta situazione avesse esplicato una particolare incidenza negativa sul reddito d’impresa prodotto in quell’anno dalla contribuente , sì da giustificare il rilevato scostamento rispetto alle risultanze dello studio di settore, essendo emerso dall’espletato accertamento fiscale che anche in altri esercizi el la aveva dichiarato un reddito palesemente incongruo, in quanto persino «inferiore a quello di un dipendente dello specifico comparto». 3.17 In definitiva, il collegio d’appello, uniformandosi all’insegnamento di questa Corte regolatrice, ha spiegato le ragioni per le quali, da un lato, gli ”standards“ prescelti dall’Ufficio risultavano applicabili alla concreta realtà economica dell’impresa della Morreale, dall’altro, le generiche contestazioni mosse dall’odierna ricorrente andavano disattese.

A ben vedere, quindi, dietro l’apparente deduzione dei vizi di cui ai nn. 3) e 5) dell’art. 360, comma 1, c.p.c., le censure in disamina finiscono per risolversi, nella realtà, in una generica critica alla motivazione della sentenza e in una mera richiesta di rivalutazione del giudizio di merito, non consentita nella presente sede di legittimità.

4. Il ricorso va, pertanto, respinto, pur dovendo correggersi la motivazione dell’impugnata pronuncia, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., nei termini indicati nel paragrafo 3.5..

5. Attesa la constatata tardività del controricorso, non v’è luogo a provvedere sulle spese di lite, in mancanza di discussione della causa in pubblica udienza (cfr. Cass. n. 22269/2010).

6. Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti dell’impugnante l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17,della L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso iscritto al n.23256/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 2/B presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 3639/25/15 depositata il 2 settembre 2015 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 marzo 202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento dell’Agenzia delle Entrate notificava ad [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti, un avviso di accertamento con il quale, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973 e 62-sexies, comma 3, del D.L. n. 331 del 1993, convertito in L. n. 427 del 1993, rettificava in aumento, sulla base dello studio di settore «SM05A» il reddito d’impresa della contribuenteda sottoporre a tassazione ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA in relazione all’anno 2002. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento in questione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, la quale, con sentenza n. 577/5/2010 del 20 dicembre 2010, accoglieva il suo ricorso, annullando il predetto avviso di accertamento. La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, la qual e, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, respingeva l’originario ricorso della parte privata con sentenza n. 3639/25/15 del 2 settembre 2015. Rilevava il giudice regionale: - che l’atto impositivo risultava diffusamente motivato, «spazia(ndo) dalla pertinenza del ”Gruppo omogeneo“ assegnato alla attendibilità dei dati ricavati, dall’applicazione dello studio di settore SM05A alla rilevanza degli acquisti di beni-merce per € 342.512,00, dal ”costo del venduto“ al valore dei beni strumentali, ecc.», e «incentrandosi anche sull’assenza di indicazioni di parte circa l’esistenza di specifiche cause di giustificazione, nonché sull’apertura del negozio per 257 giorni nell’anno e sull’assenza di ”personale dipendente“»; - che il contribuente non aveva offerto, «in sede di partecipazione al procedimento, alcuna adeguata e diversa indicazione finanziaria- commerciale, limitandosi ad invocare genericamente la non pertinenza del ”[OSCURATO:PERSONA] o Cluster cui e(ra) stata associata l’impresa“, nonché, per l’anno in considerazione, ”la vendita a stock“ o sottocosto…, in relazione alle quali l’Ufficio a(veva)… ampiamente contrapposto le proprie ponderate valutazioni»; - che dovevano ritenersi sussistenti le «gravi incongruenze» richieste dall’art. 62 - sexies , comma 3, del D.L. n. 331 del 1993, convertito in L. 427 n. del 1993, per un accertamento tributario fondato su studi di settore; -che, peraltro, l’accertamento in discorso «sembra (va) , in effetti, ricadere nella vigenza della novella di cui all’art. (scilicet: 10 -n.d.r.) della L. n. 146/1998, che al comma 1, come modificato dal comma 23 dell’art. 1 L. n. 296/2006, si ritiene possa legittimare l’accertamento induttivo senza più prevedere le ”gravi incongruenze“ di cui all’art. 62-sexies cit.». Avverso questa sentenza la Morreale ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. In limine litis , va dichiarata l’inammissibilità del controricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, in quanto notificato in data 18 novembre 2016, oltre il termine risultante dal combinato disposto degli artt. 369, comma 1, e 370, comma 1, c.p.c., nel testo, applicabile ratione temporis, vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 149 del 2022. Deve, al riguardo, rilevarsi: -che, essendo la notificazione del ricorso avvenuta il 3 ottobre 2016, il termine di venti giorni stabilito per il deposito dell’atto, decorrente da quella stessa data, scadeva il 24 ottobre 2016, tenuto conto della proroga di diritto operante ex art. 155, comma 4, c.p.c. in caso di termine scadente in giorno festivo (il 23 ottobre 2016 era domenica); -che il successivo termine di ulteriori venti giorni fissato per la notificazione del controricorso scadeva il 14 novembre 2016, tenuto conto, anche in questo caso, della proroga prevista dalla citata disposizione del codice di rito (il 13 novembre 2016, giorno finale, cadeva di domenica). 1.1 Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., viene lamentato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. 1.2 Si rimprovera alla CTR di non aver tenuto in debita considerazione una circostanza fondamentale addotta dalla contribuente al fine di giustificare l’inapplicabilità al caso di specie degli ”standards“ previsti dallo studio di settore ”SM05A“, posto a base dell’accertamento operato dall’ufficio finanziario, ovvero che nell’anno 2002 il mercato tessile e dell’abbigliamento aveva attraversato una fase di crisi e che, nel tentativo di fronteggiare la situazione di difficoltà economica in cui versava la sua azienda, ella si era vista costretta a vendere a stock la merce giacente in magazzino. 2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., viene lamentata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 62-sexies, comma 3, del D.L. n. 331 del 1993, convertito in L. n. 427 del 1993, dell’art. 10, comma 3-bis, della L. n. 146 del 1998, nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c.. 2.1 In proposito, si deduce quanto segue: -gli studi di settore utilizzati nell’àmbito di un accertamento tributario, in quanto rappresentativi di una situazione ”standard“ dei livelli di ricavi conseguibili nell’esercizio di una determinata attività imprenditoriale, costituiscono un sistema di presunzioni semplici; -laddove, come nella fattispecie in esame, il contribuente abbia partecipato al contraddittorio precontenzioso, formulando in quella sede specifiche osservazioni, l’[OSCURATO:PERSONA] è tenuta a dimostrare che lo ”standard“ prescelto sia applicabile alla concreta realtà economica dell’impresa sottoposta ad accertamento; -la pretesa tributaria oggetto della presente controversia si fonda, invece, sul solo constatato scostamento del reddito dichiarato dalla Morreale rispetto a quello normalmente conseguito, in base agli studi di settore, da un imprenditore esercente la medesima attività commerciale, senza che in alcuna considerazione siano stati tenuti i rilievi svolti dalla contribuente, la quale aveva evidenziato che nell’anno 2002, a causa della temporanea crisi del mercato tessile e dell’abbigliamento, si era trovata nella necessità di vendere sottocosto la merce giacente in magazzino; -sebbene l’utilizzo di studi di settore sia consentito dalla legge soltanto a fronte di «gravi incongruenze»fra i ricavi, i compensi e i corrispettivi da essi desumibili e quelli dichiarati, la CTR ha ritenuto all’uopo sufficiente la mera non corrispondenza dei ricavi dichiarati dalla contribuente a quelli prevedibili secondo lo specifico studio di settoreapplicabile; -avrebbe, inoltre, errato il giudice d’appello nell’affermare l’applicabilità del novellato art. 10 della L. n. 146 del 1998 all’accertamento di cui trattasi. 3. I due motivi, che possono essere esaminati insieme perché fra loro connessi, sono infondati. 3.1 Conviene, anzitutto, ricostruire nelle sue linee essenziali il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. 3.2 Ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera d),del D.P.R. n. 600 del 1973, l’ufficio finanziario procede alla rettifica del reddito dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili «se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all’articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa, nonché dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dall’articolo 32». La stessa norma dispone che «l’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti». 3.3 Analoga disposizione è contenuta nell’art. 54, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, secondo cui: «L’infedeltà della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli artt. 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli artt. 23, 24 e 25 e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli artt. 51 e 51-bis. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell’art. 53 o anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti». 3.4 L’art. 62-sexies, comma 3, del D.L. n. 331 del 1993, convertito in L. n. 427 del 1993, stabilisce, poi,che gli accertamenti di cui agli articoli 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del D.P.R. n. 633 del 1972 «possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell’art. 62- bisdel presente decreto». 3.5 Il richiamato art.62-bis del medesimo decreto, a sua volta, così recita, per quanto qui interessa: «Gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, sentite le associazioni professionali e di categoria, elaborano… in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore, al fine di rendere più efficace l’azione accertatrice e di consentire una più articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di cui all’art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154e successive modificazioni. A tal fine, gli stessi uffici identificano campioni significativi di contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo, allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l’attività esercitata…». 3.6 L’art. 10, comma 1, della L. n. 146 del 1998, nella formulazione risultante a sèguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 23, della L. n. del 296 del 2006, prevede, infine, che «gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all’articolo 62- sexies del decreto - legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dallalegge 29 ottobre 1993, n. 427, sono effettuati nei confronti dei contribuenti con le modalità di cui al presente articolo qualora l’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all’ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi». 3.7 In tale contesto normativo, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, questa Corte ha avuto modo di chiarire: In tale contesto normativo, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, questa Corte ha avuto modo di chiarire: -che la procedura di accertamento tributario standardizzatomediante l’applicazione dei parametri o deglistudi di settore costituisce uno strumento alternativo a quello previsto dagli artt. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto, diversamente da questo, è del tutto indipendente dall’analisi dei risultati delle scritture contabili dell’impresa (cfr. Cass. n. 5076/2024, Cass. n. 12574/2023, Cass. n. 32332/2022, Cass. n. 26481/2014, Cass. n. 23096/2012); -che il predetto accertamento si fonda su un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli ”standards“ in sé considerati –che rappresentano meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività-, ma nasce solo in esito al contraddittorio con il contribuente, da attivare obbligatoriamente a pena di nullità dell’accertamento medesimo; -che, in tale sede, il contribuente ha l’onere di provare, senza limitazione di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustifichino l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possano essere applicati gli ”standards“ oppure la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo considerato; -che, ove il destinatario dell’attività accertativa abbia mosso contestazioni nell’àmbito del contraddittorio endoprocedimentale a carattere preventivo, la motivazione dell’avviso di accertamento non può esaurirsi nel rilevato scostamento del reddito dichiarato dagli studi di settore, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello ”standard“ utilizzato e con l’indicazione delle ragioni per le quali le contestazioni in parolasono state disattese; -che, in questo caso, è sempre necessario che l’anzidetto scostamento testimoni una «grave incongruenza», ai sensi dell’art. 62-sexies, comma 3,del D.L. n. 331 del 1993 , convertito in L. n. 427 del 1993(cfr. Cass. Sez. Un. n. 26635/2009, Cass. n. 13558/2022, Cass. n. 26027/2022, Cass. n. 15003/2023); -che l’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli ”standards“ al caso concreto, da dimostrarsi ad opera dell’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente, il quale non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone delle più ampie facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, quand’anche non abbia risposto all’invito al contraddittorio anticipato, restando inerte (cfr. Cass. Sez. Un.26635/2009 e, più di recente, Cass. n. 16545/2019, Cass. n. 14981/2020, Cass. n. 253/2024). -che il cennatorequisito della «grave incongruenza» costituisce presupposto necessario per gli accertamenti fondati su studi di settore, senza che possa assumere rilievo, per gli avvisi notificati successivamente al 1° gennaio 2007, la modifica dell’ art. 10 , comma 1,della L. n. 146 del 1998 operata con l’ art. 1 , comma 23,della L. n. 296 del 2006, la quale è priva di portata innovativa e, secondo un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, assolve una funzione di mera semplificazione e coordinamento normativo, a sèguito dell’abrogazione dei commi 2 e 3 del medesimo art. 10 disposta dall’art. 37, comma 2, lettera b), del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, e della prevista utilizzabilità di tale tipologia di accertamento a prescindere dal tipo di contabilità adottato dal contribuente (cfr. Cass. n. 19748/2023, Cass. n. 25859/2022, Cass. n. 16259/2019). 3.8 È stato, inoltre, precisato che, sebbene il semplice scarto fra i ricavi dichiarati e quelli previsti dai parametri o dagli studi di settore non sia, di regola, motivo sufficiente a giustificare l’accertamento di un maggior reddito d’impresa, a diversa conclusione può tuttavia pervenirsi qualora detto scarto sia ritenuto dal giudice di merito, alla stregua di un apprezzamento in fatto a lui riservato, abnorme o irragionevole (cfr. Cass. n. 27488/2013, Cass. n. 26388/2005). 3.8.1 In questo filone interpretativo si inseriscono alcune pronunce di legittimità che ritengono adottabile come parametro normativo di riferimento per l’individu azione di divergenze significative ai fini che qui interessano le disposizioni contenute negli artt. 1, comma 2, lettera b), e 2, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 570 del 1996 («Regolamento per la determinazione dei criteri in base ai quali la contabilità ordinaria è considerata inattendibile, relativamente agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni»), secondo cui «le contraddizioni tra le scritture obbligatorie e i dati e gli elementi direttamente rilevati si considerano gravi, e rendono altresì inattendibile la contabilità ordinaria degli esercenti attività d’impresa, quando: (1)«non risultano indicati in alcuna delle scritture contabili o, in mancanza dell’obbligo di indicazione nelle stesse, in altra documentazione attendibile, uno o più beni strumentali … il cui valore complessivo sia superiore al 10 per cento di quello di tutti i beni strumentali utilizzati…»; (2)«i valori rilevati a sèguito di ispezioni o verifiche, anche parziali, … abbiano uno scostamento, rispetto a quelli indicati in contabilità, superiore al 10 per cento del valore complessivo delle voci interessate…». In questa prospettiva, è stato puntualizzato che il divario di almeno il 10% fra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore può rappresentare una soglia di sbarramento idonea a far ritenere che una percentuale di scostamento superiore costituisca uno degli indici spia della gravità della incongruenza (cfr. Cass. n. 2102/2021, Cass. n. 12304/2020, Cass. n. 8854/2019). 3.9 Applicando ora al nostro caso i surriferiti princìpi di diritto, che vanno qui ribaditi, deve in primo luogo evidenziarsi l’erroneità dell’argomento esposto ad abundantiam dalla CTR nella parte conclusiva della motivazione, oltretutt o in forma dubitativa («sembra ricadere…»), secondo cui , in virtù del nuovo testo dell’art. 10, comma 1, della L. n. 146 del 1998, non sarebbe più richiesta la sussistenza delle «gravi incongruenze» di cui all’art. 62- sexies, comma 3,del D.P.R. n. 600 del 1973 per poter procedere a un accertamento basato su studi di settore. Una simile affermazione, pur trovando appiglio nell’iniziale orientamento espresso da alcune pronunce di legittimità, non può più essere condivisa alla luce della successiva evoluzione giurisprudenziale registratasi in subiecta materia, i cui esiti sono stati illustrati sopra nel paragrafo 3.3. 3.10 L’errore di diritto riscontrato non incide comunque sulla correttezza del dispositivo finale. 3.11 Valgano, in proposito, le seguenti considerazioni. 3.12 [OSCURATO:PERSONA] regionale ha accertato che nel caso di specie lo scostamento fra i ricavi dichiarati dalla contribuente e quelli risultanti dallo specifico studio di settore applicato dall’Ufficio era pari all’11%, e quindi superiore alla soglia minima del 10%, circostanza che, per quanto detto sopra, può essere già di per sé ritenuta indicativa di una grave incongruenza. Ha altresì evidenziato che la sussistenza delle condizioni atte a giustificare un accertamento basato su studi di settore era desumibile: dall’acquisto di beni-merce per un importo complessivo di 342.612 euro; dal valore dei beni strumentali; dall’apertura del negozio per 257 giorni nell’arco dell’intero anno; dall’assenza di personale dipendente; dalla «ripetuta divergenza fra i dati relativi alla remunerazione dei lavoratori di comparto» e il «reddito ricavato dall’impresa del comparto medesimo». Nel contempo, non ha mancato di sottolineare come le argomentazioni difensive addotte dalla Morreale, incentrate, per un verso,sulla non pertinenza del gruppo omogeneo (cluster) al quale era stata associata la sua impresa, per altro verso,sulla vendita a stock (o sottocosto) da lei effettuata nell’anno 2002, non risultassero idonee ad escludere l’applicabilità degli ”standards“ di riferimento, a fronte degli elementi indiziari offerti dall’ufficio finanziario. 3.13 Da quanto precede si ricava, dunque, che la Commissione di secondo grado non si è limitata ad apprezza re i l mero dato oggettivo dello scostamento fra i ricavi dichiarati dalla contribuente e quelli desumibili dallo studio di settore applicato dall’Ufficio -la cui misura era comunque tale da poter costituire, di per sé sola, indice significativo di una grave incongruenza ex art. 62-sexies, comma 3, del D.L. n. 331 del 1993-, ma ha fondato il suo convincimento su una disamina complessiva delle risultanze processuali, all’esito della quale ha tratto la conclusione che la Morreale non fosse riuscita a provare la sussistenza di valide ragioni giustificative dell’esclusione della sua impresa dall’area dei soggetti ai quali eranoapplicabili gli ”standards“. Sul punto, occorre tener presente che, come ripetutamente affermato da questa Corte, non basta a paralizzare l’utilizzabilità degli studi di settore la semplice allegazione (ossia la mera asserzione), da parte del contribuente, dell’esistenza di circostanze astrattamente idonee a contrastare la presunzione di maggior reddito. Invero, nel riparto degli oneri fra le parti, spetta al contribuente non solo allegare, ma anche provare -sia pure senza limitazioni di mezzi e di contenuto- la sussistenza di circostanze di fatto suscettibili di allontanare la sua attività dal modello normale cui i parametri si riferiscono, sì da giustificare lo scostamento fra quanto da lui dichiarato e quanto risultante dallo studio di settore, mentre l’Amministrazione è tenuta a dimostrare l’applicabilità dello ”standard“prescelto al caso concreto oggetto di accertamento (cfr. Cass. n. 3415/2015). Ciò significa che la valutazione, ad opera del giudice, della legittimità dell’accertamento fondato su studi di settore deve ancorarsi a informazioni ricavabili non già dalla mera asserzione della parte privata, trattandosi di soggetto portatore di un interesse nella causa, bensì da fonti di prova acquisite al processo con qualsiasi mezzo. Ne discende che il contribuente è tenuto a offrire, in sede di contraddittorio endoprocedimentale o nel giudizio, elementi di prova idonei a contrastare l’opposta presunzione semplice fondata sugli studi di settore, facendo acquisire qualsiasi informazione rilevante ai predetti fini. Ove a tanto egli non abbia provveduto, essendosi limitato a una mera attività assertiva non confortata da elementi concreti in grado di supportarla, ben può bastare, di per sé sola, l’applicazione dello studio di settore a fondare l’accertamento tributario (cfr. Cass. n. 253/2024, Cass. n. 40936/2021, Cass. n. 27617/2018). 3.14 Risulta così dimostrata l’insussistenza non soltanto del denunciato error in iudicando – avendo il collegio di secondo grado correttamente interpretato e applicato alla fattispecie concreta le norme in tema di accertamento fondato su studi di settore, senza invertire l’onere della prova, né tantomeno trasgredire le regole codicistiche in materia di presunzioni semplici-, ma anche del lamentato vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione fra le parti. 3.15 A tale ultimo riguardo, deve rilevarsi che la CTR ha tenuto conto del dedotto stato di crisi economica generale da cui a quel tempo era interessato il settore tessile e dell’abbigliamento, come chiaramente si evince dall’esplicito riferimento operato in sentenza alla «vendita a stock (o sottocosto)» effettuata nel 2002 dalla Morreale; operazione che la stessa contribuente, fin dalla fase precontenziosa, aveva prospettato come un estremo rimedio da lei posto in essere nel tentativo di fronteggiare la situazione di difficoltà finanziaria nella quale si era venuta a trovare la sua impresa. 3.16 [OSCURATO:PERSONA] siciliana ha tuttavia escluso che la descritta situazione avesse esplicato una particolare incidenza negativa sul reddito d’impresa prodotto in quell’anno dalla contribuente , sì da giustificare il rilevato scostamento rispetto alle risultanze dello studio di settore, essendo emerso dall’espletato accertamento fiscale che anche in altri esercizi el la aveva dichiarato un reddito palesemente incongruo, in quanto persino «inferiore a quello di un dipendente dello specifico comparto». 3.17 In definitiva, il collegio d’appello, uniformandosi all’insegnamento di questa Corte regolatrice, ha spiegato le ragioni per le quali, da un lato, gli ”standards“ prescelti dall’Ufficio risultavano applicabili alla concreta realtà economica dell’impresa della Morreale, dall’altro, le generiche contestazioni mosse dall’odierna ricorrente andavano disattese. A ben vedere, quindi, dietro l’apparente deduzione dei vizi di cui ai nn. 3) e 5) dell’art. 360, comma 1, c.p.c., le censure in disamina finiscono per risolversi, nella realtà, in una generica critica alla motivazione della sentenza e in una mera richiesta di rivalutazione del giudizio di merito, non consentita nella presente sede di legittimità. 4. Il ricorso va, pertanto, respinto, pur dovendo correggersi la motivazione dell’impugnata pronuncia, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., nei termini indicati nel paragrafo 3.5.. 5. Attesa la constatata tardività del controricorso, non v’è luogo a provvedere sulle spese di lite, in mancanza di discussione della causa in pubblica udienza (cfr. Cass. n. 22269/2010). 6. Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti dell’impugnante l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17,della L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma