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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26027/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21448/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], con sede a Roma, Via della Scrofa, n. 16, già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], con sede a Roma, Via del Clementino, n. 92, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo a Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 43, - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; - intimata costituita - e contro Agenzia delle entrate-[OSCURATO:PERSONA] di Roma 1, - intimata non costituita - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 857/9/15 depositata il 16 febbraio 2015; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA]' S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza n. 857/09/2015 in data 22 gennaio 2015, depositata il 16 febbraio 2015, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio-Roma respingeva l'appello proposto dalla società avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma di rigetto dell'impugnazione dell'avviso di accertamento alla medesima notificato per il recupero di maggiori IVA, IRES ed IRAP per l'anno 2005 in esito all'applicazione degli studi di settori.

2. La CTR in particolare, dopo aver ampiamente illustrato la disciplina degli studi di settore, rammentando come questi abbiano valore di presunzione semplice, rappresentando indici di possibili anomalie e suscettibili di prova contraria sia in sede amministrativa che, successivamente, in sede giurisdizionale, rilevava che nella specie - ricorreva il requisito della gravità dello scostamento; - l'Amministrazione aveva agito nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, avendo inviato alla contribuente richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; - nessuna prova contraria era stata fornita rispetto alla ricostruzione induttiva effettuata dall'Amministrazione, non assumendo valenza probatoria la mera asserzione di vendite sottocosto, oltretutto rientranti nella normale pratica commerciale e già considerate dagli studi di settore.

3. Si costituisce l'Agenzia delle entrate al solo fine della partecipazione all'udienza, depositando memoria.

4. Anche la società deposita memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente mette conto di rilevare come la memoria depositata dall'Agenzia delle entrate debba considerarsi ammissibile alla luce del principio secondo cui, "in tema di rito camerale di legittimità ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., relativamente ai ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 e per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, la parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all'art. 370 cod. proc. civ., ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente, trovando in tali casi applicazione l'art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il [OSCURATO:PERSONA], l'Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione" (Sez. 5, n. 6592 del 10/03/2021, Rv. 660817-01; Sez. 5, n. 5508 del 28/02/2020, Rv. 657368-01).

Ciò premesso, può procedersi alla disamina del ricorso.

2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza, anche in violazione degli artt. 12, 18, comma 4, 22, comma 2, 35, 36, 49, commi 1 e 2, e 61 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Secondo la ricorrente, la CTR - lungi dal pronunciare nel merito dell'appello avverso la sentenza resa dalla CTP ad esito di un giudizio celebratosi senza l'assistenza di un difensore, poiché l'impugnazione era stata proposta direttamente dalla parte, appello da quest'ultima bensì proposto con l'assistenza di un difensore, ancorché senza specifica impugnazione sul punto del difetto di assistenza tecnica in primo grado, ma con espressa menzione della circostanza che l'impugnazione era stata originariamente proposta in proprio - avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la nullità della sentenza di primo grado, posto che l'assistenza tecnica era, per valore della lite, obbligatoria, rimettendo la causa alla CTP ai sensi del primo comma dell'art. 59 D.Lgs. n. 546 del 1992, ovvero adottando i provvedimenti di cui al successivo comma.

Ciò tenuto conto sia del fatto che nella fattispecie il pregiudizio per la ricorrente era evidente in ragione degli esiti decisori, sia della più recente, seppur non consolidata, giurisprudenza di legittimità, meritevole di riconsiderazione.

2.1. Il motivo, pur pregevolmente illustrato, è infondato.

La giurisprudenza di questa Suprema Corte è consolidata nell'affermare che, "nel processo tributario, la mancanza di assistenza tecnica della parte privata nelle controversie di valore superiore a lire 5.000.000 (attualmente, euro 2.582,28) determina semplicemente il dovere per il Giudice tributario adito di imporre l'ordine di munirsi di detta assistenza, ai sensi dell'art. 12, comma quinto, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, potendo l'eventuale omissione essere eccepita, in sede di gravame, soltanto dalla parte di cui sia stato leso il diritto all'adeguata assistenza tecnica, secondo l'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., ma non anche dalla controparte, né rilevata d'ufficio nel giudizio di secondo grado.

Invero, la disposizione va interpretata, in una prospettiva costituzionalmente orientata, in linea con l'esigenza di assicurare l'effettività del diritto di difesa nel processo e l'adeguata tutela contro gli atti della P.A., evitando nel contempo irragionevoli sanzioni di inammissibilità, che si risolvano in danno per il soggetto che si intende tutelare; inoltre, il difetto di assistenza tecnica, a differenza di quanto avviene nel processo civile, non si traduce in difetto di rappresentanza processuale, in quanto l'incarico al difensore, a norma dell'art. 12, comma terzo, del aLgs. n. 546 del 1992, può essere conferito anche in udienza pubblica, successivamente alla proposizione del ricorso e non dà luogo, perciò, ad una nullità attinente alla costituzione del contraddittorio" (Sez. 5, n. 3266 del 02/03/2012, Rv. 621995-01).

Ne consegue che l'omissione, da parte del Giudice adito, dell'ordine, alla parte privata che ne sia priva, di munirsi di un difensore, dà bensì luogo ad una nullità riflettentesi sulla sentenza, una nullità, tuttavia, non assoluta (come pretende il ricorrente), non attenendo alla costituzione del contraddittorio (atteso che l'incarico al difensore può essere conferito anche in udienza e dunque successivamente alla proposizione del ricorso), ma semplicemente relativa: in ciò consiste la ragione per cui detta nullità è sottratta al regime di rilevabilità d'ufficio ed attratta a quello della rilevabilità solo su eccezione della parte di cui sia stato leso il diritto all'adeguata assistenza tecnica, senza neppure che essa incida sul decorso del termine di impugnazione della sentenza ex artt. 327 cod. proc. civ. e 38, ultimo comma, Digs. n. 546 del 1992, in quanto la parte deve comunque essere considerata, alla stregua dell'art. 22, comma 1, del decreto medesimo, ritualmente costituita in primo grado e perciò a conoscenza del processo (Sez. 5, n. 11435 del 11/05/2018, Rv. 648072-01; Sez. 5, n. 839 del 17/01/2014, Rv. 629395.01).

I rilievi della ricorrente, secondo cui la natura solo relativa della nullità della sentenza recherebbero pregiudizio alla parte, per non essere stata messa in grado di espletare sin dall'inizio le proprie difese mediante una confacente articolazione tecnica, sebbene ampiamente argomentati, non paiono condivisibili, atteso che, alla stregua della più matura giurisprudenza, a fronte della facoltà della parte, avente base nella legge, di presentare personalmente il ricorso introduttivo del giudizio, per l'effetto ritualmente instaurando il rapporto processuale, quando essa "sani l'irritualità munendosi di assistenza tecnica", come avvenuto nella specie con la proposizione dell'appello, "le prescritte preclusioni processuali vanno ricollegate al primo atto compiuto dal difensore abilitato, al quale va garantito l'esercizio effettivo del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., senza limitazioni derivanti da precedenti impostazioni del ricorrente" (Sez. 5, n. 14943 del 31/05/2019, Rv. 654073-01; Sez. 5, n. 23315 del 15/10/2013, Rv. 628886-01).

Del resto, con specifico riferimento al caso concreto, dal tenore letterale dell'atto d'appello, riprodotto per autosufficienza in ricorso, evincesi come l'appellante abbia richiamato e condiviso l'atto introduttivo del giudizio, pur proposto dalla ricorrente in proprio, finanche espressamente condividendolo e riproponendone le ragioni (cfr. in part. p. 12 del ricorso).

A fronte di ciò, l'osservazione della ricorrente secondo cui solo nell'atto d'appello, quando cioè è effettivamente intervenuta la difesa tecnica, essa medesima "si è potuta avvedere delle circostanze sopra descritte", circostanze riguardanti il fatto che "la mancata adesione al contraddittorio" è dipesa da una "sequenza di sfortunate circostanze" indipendenti dalla volontà del suo legale rappresentante, siccome colto da malore (p. 43 in rapporto a quanto leggesi a p. 42), essa non coglie nel segno.

Invero, in forza dell'evocata interpretazione costituzionalmente orientata dell'assetto normativo fatta propria dall'elaborazione più matura cui, come visto, è pervenuta questa Suprema Corte, la ricorrente era sicuramente legittimata ad introdurre in appello il thema delle ragioni della mancata partecipazione al contraddittorio preventivo, indispensabile ai fini della legittimità dell'accertamento standardizzato.

Il punto, tuttavia, è un altro: nell'atto d'appello - introduttivo di un giudizio in cui la stessa ricorrente riconosce (p. 43) di essere "stata adeguatamente assistita [..] da qualificato professionista abilitato all'assistenza tecnica dinanzi alle [OSCURATO:PERSONA]" - non risulta (come si avrà modo di funditus ribadire ancora in seguito, a proposito del terzo motivo di ricorso) essere mai stata avanzata alcuna doglianza in ordine alla pretesa illegittimità della considerazione della "mancata adesione al contraddittorio" quale presupposto legittimante la procedura di accertamento standardizzato: ciò sia perché detta "mancata adesione" è meramente riferita, senza essere altresì finalizzata ad una specifica censura rivolta contro l'avviso, sia perché essa è collegata all'impossibilità del legale rappresentante della ricorrente, non già ad aderire in prima persona all'invito, ma ad avere contezza della mancata partecipazione del commercialista cui purtuttavia aveva previamente "conferito una delega per l'incombente", "il quale però, per motivi mai chiariti, non si presentò avanti l'Ufficio alla data fissata".

Donde, considerato che l'atto d'appello conferma e sviluppa deduzioni ed argomentazioni anche giuridiche (in specie quanto all'inesistente valore di prova, finanche presuntiva, del mero scostamento dalle risultanze degli studi di settore) pacificamente già contenute nell'originario atto di impugnazione dell'avviso e che, in relazione all'unico allegato elemento di differenziazione, riguardante il thema delle ragioni della "mancata adesione al contraddittorio", lo stesso, indicato come omesso nell'originario atto di impugnazione dell'avviso, non risulta tuttavia essere stato dedotto neanche nell'atto d'appello a fondamento di alcuna specifica richiesta devoluta alla CTR, è da rilevarsi come la ricorrente, in definitiva, ometta di indicare, incorrendo per ciò solo in aspecificità del motivo, quale concreto pregiudizio abbia sofferto dalla mancata assistenza tecnica in primo grado.

Talché il primo motivo di ricorso deve essere disatteso.

3. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e 10 della legge 10 maggio 1998, n. 146, oltreché 39, comma 1, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 2697, 2727, 2728 e 2729 cod. civ.Ad avviso della ricorrente, la CTR, decidendo nel merito, conferma l'avviso di accertamento in base allo studio di settore, considerando erroneamente questo ed il mero scostamento dalle sue risultanze quali elementi utili ad adempiere all'onere della prova in capo all'Amministrazione, a prescindere da ogni verifica dell'applicabilità dello stesso nel caso specifico.

In tal guisa, essa inverte l'onus probandi, addossandolo al contribuente, in quanto tenuto a dimostrarne l'inapplicabilità ed ulteriormente l'inattendibilità dello studio di settore solo in ragione della pura e semplice divergenza rispetto al dato regolarmente contabilizzato e dichiarato.

Al riguardo, nella parte finale della sentenza impugnata, la CTR ammette apertis verbis di aver accertato, non già l'applicabilità ed attendibilità delle risultanze dello studio di settore con specifico riferimento al caso che ne occupa, e men che meno l'adempimento dell'Agenzia al proprio onus probandi, ma direttamente ed esclusivamente l'utilità delle allegazioni e prove addotte dalla ricorrente a costituire idonea "prova contraria", appunto come se si trattasse di confutare e smentire una "presunzione legale relativa" o comunque qualific:ata di gravità, precisione e concordanza per il solo fatto di essere basata sullo scostamento.

La CTR esclude unicamente che si tratti di una presunzione assoluta, ma non di una presunzione legale, riconoscendo soltanto la possibilità di resistere alla stessa mediante prova contraria, ad ulteriore conferma del malgoverno sia della disciplina dell'accertamento cd. standardizzato che della rilevanza in sé del mero scostannento e del riparto dell'onere della prova.

3.1. Con il terzo motivo - che può enunciarsi ed esaminarsi congiuntamente al precedente per evidente comunanza di censure - si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, qual era la documentata incolpevole impossibilità per il legale rappresentante della ricorrente, a causa di un improvviso ricovero in ospedale per un malore occorso lo stesso giorno dell'invito, a partecipare al contraddittorio.

Rileva la ricorrente che, in conseguenza dell'omesso esame siccome denunciato, la CTR ha mancato di trarre le "necessaire implicazioni giuridiche" della ridetta incolpevole mancata comparizione: implicazioni a termini delle quali, da una parte, l'Amministrazione non avrebbe potuto esimersi dal dimostrare le condizioni dell'applicabilità in concreto dello studio di settore e, dall'altra, il Giudice non avrebbe potuto esimersi dall'obbligo di verificare l'assolvimento di tale onere da parte dell'Amministrazione.

3.1.1. I motivi, ampiamente sviluppati mn ricorso ed ulteriormente illustrati con la memoria depositata in vista dell'udienza, sono inammissibili e comunque manifestamente infondati.

3.1.1.1. Quanto al terzo, da cui, per ragioni logico-espositive, par d'uopo principiare la disamina, esso è inammissibile, in quanto la ricorrente, nel pur lungo e minuzioso sviluppo argomentativo dello stesso ed ulteriormente nella memoria, giammai allega di aver devoluto, in disparte che alla CTP (al cospetto della quale il giudizio si è svolto in difetto di assistenza tecnica), quantomeno tout court alla CTR (al cospetto della quale è invece subentrato il patrocinio di un difensore), alcuna specifica doglianza relativamente all'omessa considerazione, da parte dell'Amministrazione in corso di procedimento e comunque in sede di emissione dell'avviso di accertamento, non già della mera diserzione del contraddittorio, ma delle incolpevoli ragioni della stessa.

Più nel dettaglio, il rilievo della ricorrente secondo cui la CTR avrebbe avuto il dovere di accertare che l'Amministrazione avesse adempiuto al proprio onus probandi in ordine ad applicabilità ed attendibilità dello studio di settore "nella dichiarata", nell'avviso, "convinzione che fosse 'decisivo' proprio il mancato contraddittorio preventivo" si infrange contro l'obiettiva mancanza, nell'atto d'appello, siccome riprodotto in ricorso, di alcuna critica rivolta all'avviso stesso sul fondamento del mancato rituale espletamento del contraddittorio preventivo e, in forza di ciò, dell'inosservanza, da parte dell'Amministrazione, dell'onus probandi sulla medesima incombente.

Né, invero, per tutto lo sviluppo del terzo motivo, la ricorrente indica di aver sottoposto alla CTR una tale richiesta.

Al contrario, in conformità a quanto già rilevato nella disamina del primo motivo di ricorso, v'è da rilevare che, dal contenuto dell'atto d'appello (cfr. in part. pp. 12 e 15), emerge come sia stata meramente 'affermato' - in difetto, cioè, di alcuna conseguenziale deduzione di illegittimità dell'avviso - "che la mancata adesione al contraddittorio [...] è stata causata da una sequenza di sfortunate circostanze", poiché, a fronte del malore del legale rappresentante della ricorrente, il medesimo, "nell'immediato", non aveva avuto contezza della mancata comparizione del commercialista al quale nondimeno aveva conferito preventiva delega per la partecipazione all'atto.

Siffatto argomentare - che intrinsecamente non prospetta alcuna illegittimità nell'agire dell'Amministrazione, anche perché a partecipare al contraddittorio avrebbe dovuto essere il commercialista e non il legale rappresentante della società - non ha dunque trovato sfogo in alcuna conclusiva postulazione, men che meno esplicita, rivolta alla CTR: né quanto ad un'illegittimità derivata della motivazione dell'avviso, né, a fortiori, quanto allì preteso radicamento in capo all'Amministrazione, in conseguenza di siffatte "sfortunate circostanze" - che neppure si allega essere state all'Amministrazione stessa comunicate - dell'onere di provare i presupposti per procedere con accertamento standardizzato.

In conseguenza di ciò, ai fini della motivazione dell'avviso, sufficiente è l'osservazione (viepiù in sé incontestata) della CTR che, dopo aver citato pertinente giurisprudenza di legittimità (su cui ci si intratterrà subito in appresso), rileva essere stato nella lo specie il contraddittorio correttamente instaurato dall'Amministrazione.

3.1.1.2. Ciò detto - passandosi funditus alla disamina del secondo motivo e dell'ulteriore illustrazione offertane con la memoria - rileva che, a partire da Sez.

U, nn. 26635, 26636, 26637 e 26638 del 18/12/2009, la prima delle quali massimata sub Rv. 610691-01, l'insegnamento costantemente ribadito da questa Suprema Corte (e ricordato anche dalla CTR nella sentenza impugnata) è nel senso che "la procedura clí accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore" - la motivazione dell'avviso in esito alla quale "non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello 'standard' prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente" - "costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli 'standards' in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittcrio, da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente"; resta tuttavia fermo - e qui la prospettazione della ricorrente pare assumere una traiettoria non coincidente con l'insegnamento in disamina - che, proprio in seno al contraddittorio, il contribuente ("quest'ultimo") è gravato di un vero e proprio "onere di provare, [ancorché] senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame": donde l'articolata conclusione - guadagnata dalle Sezioni unite - a termini della quale, se, per un verso, "l'esito del contraddittorio [..] non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il Giudice 11 tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente, che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase dei procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte", per altro verso, però, "in tal caso", che è il 'caso' ricorrente nella specie, "egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli standards, dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il Giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito".

Più precisamente, nella specie, legittima essendo, in forza della superiore autorevole giurisprudenza, la valutabilità del discostamento dagli esiti parametrici, la ricorrente (che infondatamente, dunque, si duole dell'avere la (:TR apprezzato 'direttamente', in guisa cioè di 'prova contraria', le deduzioni dalla medesima compiute per contrastare la legittimità dell'avviso) neppure allega - al di là della reiterazione di generiche affermazioni rimandanti ad una notoria crisi del settore dell'antiquariato ed alla conseguente inverisimiglianza dei ricavi accertati - precise contestazioni in ordine ad applicabilità ed attendibilità del modello parametrico utilizzato dall'Amministrazione, finanche non evocato e men che meno descritto al fine di render conto delle puntuali ragioni della sua ritenuta inadeguatezza.

4. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa più fatti tutti e ciascuno decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, quali: sia la situazione di crisi del settore dell'antiquariato, sia l'allegata dimostrazione matematica dell'inverisimiglianza dei maggiori ricavi accertati con riferimento alla media giornaliera, sia la circostanza che i ricavi dichiarati anche per le annualità 2006 e 2007 erano in linea con i ricavi dichiarati per la precedente annualità, oggetto dell'accertamento.

Espone la ricorrente che la CTR, qualora avesse esaminato anche soltanto uno di detti fatti decisivi (ferma la pur opinabile interpretazione delle disposizioni di legge in materia di accertamento parametrico dalla stessa seguita), non avrebbe potuto concludere che per l'inapplicabilità ed inattendibilità dello studio di settore e comunque annullare l'avviso di accertamento.

4.1. Il motivo, esso pure succintamente ripreso nella memoria, è inammissibile, perché sconta un'evidente genericità, a misura che - in difetto di alcuna descrizione in concreto dell'attività svolta dalla ricorrente quanto ad oggetto, dimensioni, mezzi e caratteristiche - allega elementi valutativi, in tesi non presi in considerazione dalla CTR, che si rivelano - o solo genericamente e locutoriamente affermati, come con riguardo alla notoria crisi del settore dell'antiquariato ed all'omogeneità dei ricavi dichiarati nell'anno dell'accertamento ed in quelli contigui, senza indicare da quali fonti di prova, acquisite al processo, detti fatti emergerebbero: il secondo dei quali, peraltro, quanto all'omogeneità nel tempo dei ricavi dichiarati (tutti dunque discosti dai parametri), oltretutto controvertibile, giacché - come sottolineato dall'Agenzia delle entrate nella memoria - suscettibile di essere astrattamente interpretato come indice di costante (e, pertanto, nella prospettiva agenziale, insostenibile) antieconomicità, - o solo autoreferenzialmente proposti, come con riguardo alla dedotta "inverisimiglianza" - che, di per sé, non integra una chiara e precisa contestazione - dei ricavi giornalieri accertati: inverisimiglianza né illustrata né a fortiori circostanziata mediante alcun confronto con le specifiche condizioni di esercizio dell'attività.

D'altronde, mette conto, per completezza, di rilevare che il motivo sarebbe comunque infondato, atteso che la CTR, con motivazione sintetica ma precisa, ha evidenziato come la ricorrente non abbia assolto all'onere di fornire la prova contraria rispetto alle risultanze degli studi di settore, rilevando, alla stregua di un'osservazione del tutto logica e non censurata, c:ome le vendite sottocosto, dalla contribuente addotte per render ragione dell'entità dei ricavi in misura inferiore a quella restituita dagli standards, non solo appartengano alla normale, ossia non eccezionale e perciò svincolata dalle contingenze di un mercato asseritamente in crisi, pratica commerciale, ma siano viepiù di per sé già considerate dagli studi di settore, non necessitanti, per l'effetto, di correttivi esterni al ribasso.

5. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese del grado, tenuto conto dell'attività difensiva spiegata dall'Agenzia delle entrate con la memoria depositata, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo come da Tariffa .

Deve inoltre dichiararsi la ricorrente tenuta al pagamento del doppio contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21448/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], con sede a Roma, Via della Scrofa, n. 16, già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], con sede a Roma, Via del Clementino, n. 92, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo a Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 43, - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; - intimata costituita - e contro Agenzia delle entrate-[OSCURATO:PERSONA] di Roma 1, - intimata non costituita - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 857/9/15 depositata il 16 febbraio 2015; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]' S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza n. 857/09/2015 in data 22 gennaio 2015, depositata il 16 febbraio 2015, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio-Roma respingeva l'appello proposto dalla società avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma di rigetto dell'impugnazione dell'avviso di accertamento alla medesima notificato per il recupero di maggiori IVA, IRES ed IRAP per l'anno 2005 in esito all'applicazione degli studi di settori. 2. La CTR in particolare, dopo aver ampiamente illustrato la disciplina degli studi di settore, rammentando come questi abbiano valore di presunzione semplice, rappresentando indici di possibili anomalie e suscettibili di prova contraria sia in sede amministrativa che, successivamente, in sede giurisdizionale, rilevava che nella specie - ricorreva il requisito della gravità dello scostamento; - l'Amministrazione aveva agito nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, avendo inviato alla contribuente richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; - nessuna prova contraria era stata fornita rispetto alla ricostruzione induttiva effettuata dall'Amministrazione, non assumendo valenza probatoria la mera asserzione di vendite sottocosto, oltretutto rientranti nella normale pratica commerciale e già considerate dagli studi di settore. 3. Si costituisce l'Agenzia delle entrate al solo fine della partecipazione all'udienza, depositando memoria. 4. Anche la società deposita memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente mette conto di rilevare come la memoria depositata dall'Agenzia delle entrate debba considerarsi ammissibile alla luce del principio secondo cui, "in tema di rito camerale di legittimità ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., relativamente ai ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 e per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, la parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all'art. 370 cod. proc. civ., ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente, trovando in tali casi applicazione l'art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il [OSCURATO:PERSONA], l'Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione" (Sez. 5, n. 6592 del 10/03/2021, Rv. 660817-01; Sez. 5, n. 5508 del 28/02/2020, Rv. 657368-01). Ciò premesso, può procedersi alla disamina del ricorso. 2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza, anche in violazione degli artt. 12, 18, comma 4, 22, comma 2, 35, 36, 49, commi 1 e 2, e 61 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Secondo la ricorrente, la CTR - lungi dal pronunciare nel merito dell'appello avverso la sentenza resa dalla CTP ad esito di un giudizio celebratosi senza l'assistenza di un difensore, poiché l'impugnazione era stata proposta direttamente dalla parte, appello da quest'ultima bensì proposto con l'assistenza di un difensore, ancorché senza specifica impugnazione sul punto del difetto di assistenza tecnica in primo grado, ma con espressa menzione della circostanza che l'impugnazione era stata originariamente proposta in proprio - avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la nullità della sentenza di primo grado, posto che l'assistenza tecnica era, per valore della lite, obbligatoria, rimettendo la causa alla CTP ai sensi del primo comma dell'art. 59 D.Lgs. n. 546 del 1992, ovvero adottando i provvedimenti di cui al successivo comma. Ciò tenuto conto sia del fatto che nella fattispecie il pregiudizio per la ricorrente era evidente in ragione degli esiti decisori, sia della più recente, seppur non consolidata, giurisprudenza di legittimità, meritevole di riconsiderazione. 2.1. Il motivo, pur pregevolmente illustrato, è infondato. La giurisprudenza di questa Suprema Corte è consolidata nell'affermare che, "nel processo tributario, la mancanza di assistenza tecnica della parte privata nelle controversie di valore superiore a lire 5.000.000 (attualmente, euro 2.582,28) determina semplicemente il dovere per il Giudice tributario adito di imporre l'ordine di munirsi di detta assistenza, ai sensi dell'art. 12, comma quinto, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, potendo l'eventuale omissione essere eccepita, in sede di gravame, soltanto dalla parte di cui sia stato leso il diritto all'adeguata assistenza tecnica, secondo l'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., ma non anche dalla controparte, né rilevata d'ufficio nel giudizio di secondo grado. Invero, la disposizione va interpretata, in una prospettiva costituzionalmente orientata, in linea con l'esigenza di assicurare l'effettività del diritto di difesa nel processo e l'adeguata tutela contro gli atti della P.A., evitando nel contempo irragionevoli sanzioni di inammissibilità, che si risolvano in danno per il soggetto che si intende tutelare; inoltre, il difetto di assistenza tecnica, a differenza di quanto avviene nel processo civile, non si traduce in difetto di rappresentanza processuale, in quanto l'incarico al difensore, a norma dell'art. 12, comma terzo, del aLgs. n. 546 del 1992, può essere conferito anche in udienza pubblica, successivamente alla proposizione del ricorso e non dà luogo, perciò, ad una nullità attinente alla costituzione del contraddittorio" (Sez. 5, n. 3266 del 02/03/2012, Rv. 621995-01). Ne consegue che l'omissione, da parte del Giudice adito, dell'ordine, alla parte privata che ne sia priva, di munirsi di un difensore, dà bensì luogo ad una nullità riflettentesi sulla sentenza, una nullità, tuttavia, non assoluta (come pretende il ricorrente), non attenendo alla costituzione del contraddittorio (atteso che l'incarico al difensore può essere conferito anche in udienza e dunque successivamente alla proposizione del ricorso), ma semplicemente relativa: in ciò consiste la ragione per cui detta nullità è sottratta al regime di rilevabilità d'ufficio ed attratta a quello della rilevabilità solo su eccezione della parte di cui sia stato leso il diritto all'adeguata assistenza tecnica, senza neppure che essa incida sul decorso del termine di impugnazione della sentenza ex artt. 327 cod. proc. civ. e 38, ultimo comma, Digs. n. 546 del 1992, in quanto la parte deve comunque essere considerata, alla stregua dell'art. 22, comma 1, del decreto medesimo, ritualmente costituita in primo grado e perciò a conoscenza del processo (Sez. 5, n. 11435 del 11/05/2018, Rv. 648072-01; Sez. 5, n. 839 del 17/01/2014, Rv. 629395.01). I rilievi della ricorrente, secondo cui la natura solo relativa della nullità della sentenza recherebbero pregiudizio alla parte, per non essere stata messa in grado di espletare sin dall'inizio le proprie difese mediante una confacente articolazione tecnica, sebbene ampiamente argomentati, non paiono condivisibili, atteso che, alla stregua della più matura giurisprudenza, a fronte della facoltà della parte, avente base nella legge, di presentare personalmente il ricorso introduttivo del giudizio, per l'effetto ritualmente instaurando il rapporto processuale, quando essa "sani l'irritualità munendosi di assistenza tecnica", come avvenuto nella specie con la proposizione dell'appello, "le prescritte preclusioni processuali vanno ricollegate al primo atto compiuto dal difensore abilitato, al quale va garantito l'esercizio effettivo del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., senza limitazioni derivanti da precedenti impostazioni del ricorrente" (Sez. 5, n. 14943 del 31/05/2019, Rv. 654073-01; Sez. 5, n. 23315 del 15/10/2013, Rv. 628886-01). Del resto, con specifico riferimento al caso concreto, dal tenore letterale dell'atto d'appello, riprodotto per autosufficienza in ricorso, evincesi come l'appellante abbia richiamato e condiviso l'atto introduttivo del giudizio, pur proposto dalla ricorrente in proprio, finanche espressamente condividendolo e riproponendone le ragioni (cfr. in part. p. 12 del ricorso). A fronte di ciò, l'osservazione della ricorrente secondo cui solo nell'atto d'appello, quando cioè è effettivamente intervenuta la difesa tecnica, essa medesima "si è potuta avvedere delle circostanze sopra descritte", circostanze riguardanti il fatto che "la mancata adesione al contraddittorio" è dipesa da una "sequenza di sfortunate circostanze" indipendenti dalla volontà del suo legale rappresentante, siccome colto da malore (p. 43 in rapporto a quanto leggesi a p. 42), essa non coglie nel segno. Invero, in forza dell'evocata interpretazione costituzionalmente orientata dell'assetto normativo fatta propria dall'elaborazione più matura cui, come visto, è pervenuta questa Suprema Corte, la ricorrente era sicuramente legittimata ad introdurre in appello il thema delle ragioni della mancata partecipazione al contraddittorio preventivo, indispensabile ai fini della legittimità dell'accertamento standardizzato. Il punto, tuttavia, è un altro: nell'atto d'appello - introduttivo di un giudizio in cui la stessa ricorrente riconosce (p. 43) di essere "stata adeguatamente assistita [..] da qualificato professionista abilitato all'assistenza tecnica dinanzi alle [OSCURATO:PERSONA]" - non risulta (come si avrà modo di funditus ribadire ancora in seguito, a proposito del terzo motivo di ricorso) essere mai stata avanzata alcuna doglianza in ordine alla pretesa illegittimità della considerazione della "mancata adesione al contraddittorio" quale presupposto legittimante la procedura di accertamento standardizzato: ciò sia perché detta "mancata adesione" è meramente riferita, senza essere altresì finalizzata ad una specifica censura rivolta contro l'avviso, sia perché essa è collegata all'impossibilità del legale rappresentante della ricorrente, non già ad aderire in prima persona all'invito, ma ad avere contezza della mancata partecipazione del commercialista cui purtuttavia aveva previamente "conferito una delega per l'incombente", "il quale però, per motivi mai chiariti, non si presentò avanti l'Ufficio alla data fissata". Donde, considerato che l'atto d'appello conferma e sviluppa deduzioni ed argomentazioni anche giuridiche (in specie quanto all'inesistente valore di prova, finanche presuntiva, del mero scostamento dalle risultanze degli studi di settore) pacificamente già contenute nell'originario atto di impugnazione dell'avviso e che, in relazione all'unico allegato elemento di differenziazione, riguardante il thema delle ragioni della "mancata adesione al contraddittorio", lo stesso, indicato come omesso nell'originario atto di impugnazione dell'avviso, non risulta tuttavia essere stato dedotto neanche nell'atto d'appello a fondamento di alcuna specifica richiesta devoluta alla CTR, è da rilevarsi come la ricorrente, in definitiva, ometta di indicare, incorrendo per ciò solo in aspecificità del motivo, quale concreto pregiudizio abbia sofferto dalla mancata assistenza tecnica in primo grado. Talché il primo motivo di ricorso deve essere disatteso. 3. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e 10 della legge 10 maggio 1998, n. 146, oltreché 39, comma 1, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 2697, 2727, 2728 e 2729 cod. civ.Ad avviso della ricorrente, la CTR, decidendo nel merito, conferma l'avviso di accertamento in base allo studio di settore, considerando erroneamente questo ed il mero scostamento dalle sue risultanze quali elementi utili ad adempiere all'onere della prova in capo all'Amministrazione, a prescindere da ogni verifica dell'applicabilità dello stesso nel caso specifico. In tal guisa, essa inverte l'onus probandi, addossandolo al contribuente, in quanto tenuto a dimostrarne l'inapplicabilità ed ulteriormente l'inattendibilità dello studio di settore solo in ragione della pura e semplice divergenza rispetto al dato regolarmente contabilizzato e dichiarato. Al riguardo, nella parte finale della sentenza impugnata, la CTR ammette apertis verbis di aver accertato, non già l'applicabilità ed attendibilità delle risultanze dello studio di settore con specifico riferimento al caso che ne occupa, e men che meno l'adempimento dell'Agenzia al proprio onus probandi, ma direttamente ed esclusivamente l'utilità delle allegazioni e prove addotte dalla ricorrente a costituire idonea "prova contraria", appunto come se si trattasse di confutare e smentire una "presunzione legale relativa" o comunque qualific:ata di gravità, precisione e concordanza per il solo fatto di essere basata sullo scostamento. La CTR esclude unicamente che si tratti di una presunzione assoluta, ma non di una presunzione legale, riconoscendo soltanto la possibilità di resistere alla stessa mediante prova contraria, ad ulteriore conferma del malgoverno sia della disciplina dell'accertamento cd. standardizzato che della rilevanza in sé del mero scostannento e del riparto dell'onere della prova. 3.1. Con il terzo motivo - che può enunciarsi ed esaminarsi congiuntamente al precedente per evidente comunanza di censure - si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, qual era la documentata incolpevole impossibilità per il legale rappresentante della ricorrente, a causa di un improvviso ricovero in ospedale per un malore occorso lo stesso giorno dell'invito, a partecipare al contraddittorio. Rileva la ricorrente che, in conseguenza dell'omesso esame siccome denunciato, la CTR ha mancato di trarre le "necessaire implicazioni giuridiche" della ridetta incolpevole mancata comparizione: implicazioni a termini delle quali, da una parte, l'Amministrazione non avrebbe potuto esimersi dal dimostrare le condizioni dell'applicabilità in concreto dello studio di settore e, dall'altra, il Giudice non avrebbe potuto esimersi dall'obbligo di verificare l'assolvimento di tale onere da parte dell'Amministrazione. 3.1.1. I motivi, ampiamente sviluppati mn ricorso ed ulteriormente illustrati con la memoria depositata in vista dell'udienza, sono inammissibili e comunque manifestamente infondati. 3.1.1.1. Quanto al terzo, da cui, per ragioni logico-espositive, par d'uopo principiare la disamina, esso è inammissibile, in quanto la ricorrente, nel pur lungo e minuzioso sviluppo argomentativo dello stesso ed ulteriormente nella memoria, giammai allega di aver devoluto, in disparte che alla CTP (al cospetto della quale il giudizio si è svolto in difetto di assistenza tecnica), quantomeno tout court alla CTR (al cospetto della quale è invece subentrato il patrocinio di un difensore), alcuna specifica doglianza relativamente all'omessa considerazione, da parte dell'Amministrazione in corso di procedimento e comunque in sede di emissione dell'avviso di accertamento, non già della mera diserzione del contraddittorio, ma delle incolpevoli ragioni della stessa. Più nel dettaglio, il rilievo della ricorrente secondo cui la CTR avrebbe avuto il dovere di accertare che l'Amministrazione avesse adempiuto al proprio onus probandi in ordine ad applicabilità ed attendibilità dello studio di settore "nella dichiarata", nell'avviso, "convinzione che fosse 'decisivo' proprio il mancato contraddittorio preventivo" si infrange contro l'obiettiva mancanza, nell'atto d'appello, siccome riprodotto in ricorso, di alcuna critica rivolta all'avviso stesso sul fondamento del mancato rituale espletamento del contraddittorio preventivo e, in forza di ciò, dell'inosservanza, da parte dell'Amministrazione, dell'onus probandi sulla medesima incombente. Né, invero, per tutto lo sviluppo del terzo motivo, la ricorrente indica di aver sottoposto alla CTR una tale richiesta. Al contrario, in conformità a quanto già rilevato nella disamina del primo motivo di ricorso, v'è da rilevare che, dal contenuto dell'atto d'appello (cfr. in part. pp. 12 e 15), emerge come sia stata meramente 'affermato' - in difetto, cioè, di alcuna conseguenziale deduzione di illegittimità dell'avviso - "che la mancata adesione al contraddittorio [...] è stata causata da una sequenza di sfortunate circostanze", poiché, a fronte del malore del legale rappresentante della ricorrente, il medesimo, "nell'immediato", non aveva avuto contezza della mancata comparizione del commercialista al quale nondimeno aveva conferito preventiva delega per la partecipazione all'atto. Siffatto argomentare - che intrinsecamente non prospetta alcuna illegittimità nell'agire dell'Amministrazione, anche perché a partecipare al contraddittorio avrebbe dovuto essere il commercialista e non il legale rappresentante della società - non ha dunque trovato sfogo in alcuna conclusiva postulazione, men che meno esplicita, rivolta alla CTR: né quanto ad un'illegittimità derivata della motivazione dell'avviso, né, a fortiori, quanto allì preteso radicamento in capo all'Amministrazione, in conseguenza di siffatte "sfortunate circostanze" - che neppure si allega essere state all'Amministrazione stessa comunicate - dell'onere di provare i presupposti per procedere con accertamento standardizzato. In conseguenza di ciò, ai fini della motivazione dell'avviso, sufficiente è l'osservazione (viepiù in sé incontestata) della CTR che, dopo aver citato pertinente giurisprudenza di legittimità (su cui ci si intratterrà subito in appresso), rileva essere stato nella lo specie il contraddittorio correttamente instaurato dall'Amministrazione. 3.1.1.2. Ciò detto - passandosi funditus alla disamina del secondo motivo e dell'ulteriore illustrazione offertane con la memoria - rileva che, a partire da Sez. U, nn. 26635, 26636, 26637 e 26638 del 18/12/2009, la prima delle quali massimata sub Rv. 610691-01, l'insegnamento costantemente ribadito da questa Suprema Corte (e ricordato anche dalla CTR nella sentenza impugnata) è nel senso che "la procedura clí accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore" - la motivazione dell'avviso in esito alla quale "non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello 'standard' prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente" - "costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli 'standards' in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittcrio, da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente"; resta tuttavia fermo - e qui la prospettazione della ricorrente pare assumere una traiettoria non coincidente con l'insegnamento in disamina - che, proprio in seno al contraddittorio, il contribuente ("quest'ultimo") è gravato di un vero e proprio "onere di provare, [ancorché] senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame": donde l'articolata conclusione - guadagnata dalle Sezioni unite - a termini della quale, se, per un verso, "l'esito del contraddittorio [..] non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il Giudice 11 tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente, che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase dei procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte", per altro verso, però, "in tal caso", che è il 'caso' ricorrente nella specie, "egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli standards, dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il Giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito". Più precisamente, nella specie, legittima essendo, in forza della superiore autorevole giurisprudenza, la valutabilità del discostamento dagli esiti parametrici, la ricorrente (che infondatamente, dunque, si duole dell'avere la (:TR apprezzato 'direttamente', in guisa cioè di 'prova contraria', le deduzioni dalla medesima compiute per contrastare la legittimità dell'avviso) neppure allega - al di là della reiterazione di generiche affermazioni rimandanti ad una notoria crisi del settore dell'antiquariato ed alla conseguente inverisimiglianza dei ricavi accertati - precise contestazioni in ordine ad applicabilità ed attendibilità del modello parametrico utilizzato dall'Amministrazione, finanche non evocato e men che meno descritto al fine di render conto delle puntuali ragioni della sua ritenuta inadeguatezza. 4. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa più fatti tutti e ciascuno decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, quali: sia la situazione di crisi del settore dell'antiquariato, sia l'allegata dimostrazione matematica dell'inverisimiglianza dei maggiori ricavi accertati con riferimento alla media giornaliera, sia la circostanza che i ricavi dichiarati anche per le annualità 2006 e 2007 erano in linea con i ricavi dichiarati per la precedente annualità, oggetto dell'accertamento. Espone la ricorrente che la CTR, qualora avesse esaminato anche soltanto uno di detti fatti decisivi (ferma la pur opinabile interpretazione delle disposizioni di legge in materia di accertamento parametrico dalla stessa seguita), non avrebbe potuto concludere che per l'inapplicabilità ed inattendibilità dello studio di settore e comunque annullare l'avviso di accertamento. 4.1. Il motivo, esso pure succintamente ripreso nella memoria, è inammissibile, perché sconta un'evidente genericità, a misura che - in difetto di alcuna descrizione in concreto dell'attività svolta dalla ricorrente quanto ad oggetto, dimensioni, mezzi e caratteristiche - allega elementi valutativi, in tesi non presi in considerazione dalla CTR, che si rivelano - o solo genericamente e locutoriamente affermati, come con riguardo alla notoria crisi del settore dell'antiquariato ed all'omogeneità dei ricavi dichiarati nell'anno dell'accertamento ed in quelli contigui, senza indicare da quali fonti di prova, acquisite al processo, detti fatti emergerebbero: il secondo dei quali, peraltro, quanto all'omogeneità nel tempo dei ricavi dichiarati (tutti dunque discosti dai parametri), oltretutto controvertibile, giacché - come sottolineato dall'Agenzia delle entrate nella memoria - suscettibile di essere astrattamente interpretato come indice di costante (e, pertanto, nella prospettiva agenziale, insostenibile) antieconomicità, - o solo autoreferenzialmente proposti, come con riguardo alla dedotta "inverisimiglianza" - che, di per sé, non integra una chiara e precisa contestazione - dei ricavi giornalieri accertati: inverisimiglianza né illustrata né a fortiori circostanziata mediante alcun confronto con le specifiche condizioni di esercizio dell'attività. D'altronde, mette conto, per completezza, di rilevare che il motivo sarebbe comunque infondato, atteso che la CTR, con motivazione sintetica ma precisa, ha evidenziato come la ricorrente non abbia assolto all'onere di fornire la prova contraria rispetto alle risultanze degli studi di settore, rilevando, alla stregua di un'osservazione del tutto logica e non censurata, c:ome le vendite sottocosto, dalla contribuente addotte per render ragione dell'entità dei ricavi in misura inferiore a quella restituita dagli standards, non solo appartengano alla normale, ossia non eccezionale e perciò svincolata dalle contingenze di un mercato asseritamente in crisi, pratica commerciale, ma siano viepiù di per sé già considerate dagli studi di settore, non necessitanti, per l'effetto, di correttivi esterni al ribasso. 5. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. 6. Le spese del grado, tenuto conto dell'attività difensiva spiegata dall'Agenzia delle entrate con la memoria depositata, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo come da Tariffa . Deve inoltre dichiararsi la ricorrente tenuta al pagamento del doppio contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 11