CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10224/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1/2020R.G., proposto DA la “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, con sede in Bolzano, in persona del presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Benevento, elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale dellaPuglia il 2 ottobre 2019, n. 2637/27/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 4 aprile 202 3 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] EOLICO1. la “ [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Puglia il 2 ottobre 2019, n. 2637/27/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di classamento con attribuzione di rendita catastale a seguito di procedura “DOCFA” (con rettifica dalla categoria E/3 alla categoria D/1 ) , con riguardo ad un parco eolico sito in Deliceto (FG), formato da sei aerogeneratori da 2MW e censito in catasto con le particelle 390, 391, 392, 393, 394 e 395 del folio 41, haaccolto l’appello proposto da ll ’Agenzia delle E ntrate nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria p rovinciale di Foggia il 2 maggio 2017, n. 943/01/2016, con co ndanna alla rifusione d elle spese giudiziali; 2. il giudice di appello hariformato la decisione di prime cure nel senso che il valore venale di ciascun aerogeneratore del parco eolico potesse essere ri determinato – ai fini dell’attribuzione della renditacatastale – in relazione all’anno 2004 (con la decurtazione del 40% per l’adeguamento al biennio 1988/1989, sulla base dei coefficienti pubblicati dall’ISTAT, dei dati desunti dall’OMI e dell’incremento beneficiato da alcunifabbricati industriali tra gli anni 1988 e 2004)nella misura unitaria di €/MW 480.000,00 ; 3. l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata; 4. con ordinanza interlocutoria, il collegio ha disposto l’acquisizione del fascicolo di merito «al fine di verificare la fondatezza della censura concernente la mancata attestazione di conformità tra originale dell’atto di appello e copia notificata»; 5. la ricorrente ha depositato memoria;[OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso è affidato a tre motivi. 1.1. c on il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento per violazione degli artt. 17, comma 1, e 38, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, 327 cod. proc. civ., nonché per violazione degli artt. 22, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 12 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3e 4, cod. proc. civ., per non essere stata rilevata dal giudice di secondo grado l’inammissibilità dell’appello proposto dal l’Agenzia delle Entrate per l’ inesistenza della notifica fattane alla “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”il 15 dicembre 2016 presso il domicilio del difensore che aveva già rinunciato al mandato sin dal 21 novembre 2016 (con efficacia dal 2 dicembre 2016)con il conseguente decorso del termine lungo di impugnazione, nonché, in subordine, per difformità dell’atto notificato all’appellata rispetto all’atto depositato per la costituzione nel procedimento di appello ovvero per l’omissione dell’ordine all’appellatadi munirsi di un nuovo difensore; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 52, commi 2 e 2-bis, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’avviso di classamento con attribuzione di rendita catastale fosse munito di adeguata motivazione, non essendo stati indicati i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per la rettifica della categoria e della rendita (con particolare riguardo alla comparazione con i valori riferibili ad immobili similari compresi nella stessa zona con analoghe caratteristiche ovvero alla consultazione di consolidati prontuari di settore); 1.3 conil terzo motivo, si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione degli artt. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, 10 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, 28, 29 e 30 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, nonché nullità della sentenza impugnata per motivazione assente o apparente, in relazione all’art. 360,primo comma, n n . 3 e 4 , cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado, in assenza di una congrua giustificazione, che il valore venale di ciascun aerogeneratore potesse essere determinato in €/MW480.000,00, senza l’applicazione di una percentuale di deprezzamento in relazione alla limitata vita utile dell’impianto; 2.il primo motivo è infondato. 2.1.l’art. 17, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dispone che: « el processo tributario, le variazioni del domicilio eletto, della residenza o della sede, a norma dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sono efficaci nei confronti della segreteria della Commissione tributaria regionale o provinciale e delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione, sicché, in difetto della notifica di tale denuncia, i successivi atti del processo continuano ad essere validamente notificati nel luogo originariamente dichiarato, anche quando il domiciliatario rifiuti di ricevere l'atto, allegando, ad esempio, larinuncia o la revoca dell'incarico conferitogli dal notificando (Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2011, n. 19324; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2016, n. 7938; Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2016, n. 27319; Cass., Sez. 6^-5, 3 aprile 2018, n. 8901; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2021, n. 18576); soltanto quando il contribuente non si sia avvalso dell'assistenzadi un difensore abilitato per proporre l'impugnazione dell'atto impositivo, essendosi costituitopersonalmente in assenza delle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546(Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2017, n. 29919; Cass., Sez. 5^, 5 settembre 2022, n. 26027); nel processo tributario, l'obbligo del giudice di fissare al contribuente, che ne sia privo, un termine per la nomina di un difensore, previsto per le controversie di valore eccedente il limite di € 2.582,28, dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sussiste nella sola ipotesi in cui la parte sia ab initio sfornita di assistenza tecnica, non anche nell'ipotesi in cui la parte, regolarmente assistita in primo grado dal proprio difensore, abbia inteso rimanere contumace nel successivo giudiziodi appello (Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2014, n. 26851; Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2017, n. 29919);n tema di processo tributario, la difformità tra l'atto di appello depositato davanti alla commissione tributaria provinciale o regionale e quello notificato alla controparte determina l'inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio, soltanto nel caso in cui sia di carattere sostanziale, cioè tale da impedire al destinatario la completa comprensione dell'atto e, quindi, da rendere incerti il petitum e la causa petendi dell'azione proposta, comportando una lesione del diritto di difesa(Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2017, n. 13058; Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2022, n. 15439), derivandone che il giudice non può dichiarare l'inammissibilità del ricorso se la difformità sia stata irrilevante al fine di comprendere il tenore dell'impugnazione ovvero quando l'atto di costituzione della controparte contenga comunque una compiuta replica ai motivi illustrati nell'atto notificato (Cass.,Sez. 5^, 11 aprile 2011, n. 8138 ; Cass., Sez. 8 5^, 30 novembre 2011, n. 25504; Cass., Sez. 6^-5,30 marzo 2017, n. 8213; Cass.,Sez. 5^, 24 maggio 2017, n. 13058) ; 2.11.in definitiva, secondo tale condivisibile prospettiva, ai fini dell'accertamento dell'operatività della sanzione dell'inammissibilità exart. 22, comma 3, del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, occorre avere riguardo non tanto all'aspetto quantitativo e qualitativo della discrepanza di forma-contenuto tra l'atto depositato e quello notificato, quanto, piuttosto, al profilo effettuale, ossia alla concreta incidenza della difformità sulla comprensione, da parte del destinatario, del contenuto del ricorso e, di conseguenza, sullo svolgimento dell'attività difensiva(Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2022, n. 15439); 2.12.nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a rilevare in modo generico la mera carenza dell’attestazione di conformità tra atto notificato ed atto depositato, senza specificare in cosa consistesse la difformità tra originale e copia dell’appello e, a maggior ragione, come tale difformità potesse influenzare la conoscibilità e l’intelligibilità dell’appello ai fini dell’esercizio del diritto di difesa da parte dell’appellata; peraltro, all’esito dell’acquisizione del fascicolo di merito, il confronto tra l’atto notificato e l’atto depositato non ha evidenziato discordanze; 2.13.ne discende che la contestata diversità di contenut o tra l'originale notificato dall'amministrazione finanziaria rispetto alla copia depositata nel fascicolo dell’appellante, osservata alla luce del criterio ermeneutico suggerito dalla più recente elaborazione di questa Corte e del canone di effettività della tutela giurisdizionale, non risulta avere in concreto assunto attitudine lesiva del diritto di difesa; è incontroverso tra le parti, c ome emerge anche dalla sentenza impugnata , che l’ att o impositiv o in contestazione rinvieneda dichiarazione di accatastamento ( artt. 3 del r.d.l. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e 56 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142), che è stat a p resentat a secondo la procedura (c.d. DOCFA) disciplinata dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701; 3.2.come è noto, i n tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso(Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6^-5, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 17016; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, nn. 3104, 3106 e 3107; Cass., Sez. 6^- 5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41179; Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11281); 3.3.la fattispecie in disanima è chiaramente riconducibile alla prima ipotesi, dal momento che i dati forniti dalla contribuente non sono stati disattesi, ma soltanto rivalutati e qualificati dall'amministrazione finanziaria con riferimento all'attribuzione della categoria e della rendita per i sei aerogeneratori del parco eolico; 3.4. p er cui, è possibile (e, il più delle volte, a ccade) che la eventuale difformità tra la classificazione denunciata dal contribuente e la classificazione accertata dall'amministrazione finanziaria nell'ambito della procedura DOCFA derivi da una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento d ei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale; 3.5. i l che esime, comunque, l'amministrazione finanziaria dall'onere di formulare una motivazione più particolareggiata per l'atto di riclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all'esito dell'accertamento rispetto alla proposta delcontribuente (Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, n. 3104); 3.6. peraltro, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e del d.m. 19 aprile 1994 , n. 701 (c . d. procedura DOCFA), ed in base ad una stima diretta eseguita dall'amministrazione finanziaria (come accade, appunto,per gli immobili classificati nei gruppicatastali D ed E ), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e, comunque , prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2006, n. 24064; Cass., Sez. 5^, 14 maggio 2010, n. 11804; Cass., Sez. 6^-5, 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., Sez. 5^, 16 aprile 2020, n. 7854; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40735); 3.7. in tema di classamento, l'attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente quelli classificati nei gruppi catastale D ed E ), deve avvenire, come previsto anche dall'art. 7 del d.P.R. 29 settembre 1973,n. 604, mediante "stima diretta", senza che ciò presupponga, peraltro, l'effettuazione di un previosopralluogo, potendo l'amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso (Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2019, n. 6633; Cass., Sez. 5^, 27 marzo 2019, n. 8529; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9291; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40735); 3.8. s econdo l'art. 10 del r.d.l. 13 aprile 1939 , n. 652, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249: «La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità. Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche»; 3.9. i n base all'art. 30 del d .P.R. 1 dicembre 1949 , n. 1142 (“Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano”): « Le tariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art. 8. Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità»; inoltre, ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati, l'art. 37 del d.P.R. 22 dicembre 1986,n. 917 stabilisce che: «Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta»; 3.10. v a , dunque , affermato come il compendio normativo deponga - con riguardo ai fabbricat i a destinazione speciale (categoria D) e particolare (categoria E) - per la necessità di “stima diretta”, senza,tuttavia, che ciò debba necessariament e presupporre l'esecuzione del sopralluogo; il quale non costituisce, in materia, un diritto del contribuente né una condizione di legittimità dell'avviso attributivo di rendita, quanto soltanto un ulteriore e concorrente strumento conoscitivo di verifica ed accertamento di cui l'amministrazione finanziaria può avvalersi per operare la valutazione (Cass. , Sez. 5^, 23 maggio 2018, n.12743; Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2019, n. 6633;Cass., Sez. 5^, 27 marzo 2019, n. 8529; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9291);3.11. s icché la mancanza di esso non preclude, di p er sé, l a valutazione mediante “stima diretta”, allorquando l'ufficio sia comunque già in possesso di tutti gli elementi valutativi idonei allo scopo, come nel caso di specie, avendo esso a disposizione la denuncia DOCFA della contribuente; elementi valutativi che in tanto possono integrare “stima diretta”, in quanto appunto permettano di individuare le caratteristiche di ciascuna unità immobiliare oggetto di classamento(Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554); 3.12.su tale presupposto, onere del contribuente è, d unque , quello di confutare gli avvisi attributivi di rendita in questione, non perché emessi in assenza di sopralluogo, ma perché emessi in assenza di elementi di stima diretta e mirata sulle caratteristiche dei singoli beni (Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2006, n. 22886; Cass., Sez. 5^, 10 gennaio 2017, n. 374 ; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12743; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, nn. 30869 e 30893); 3.13.q uanto alla metodologia utilizzata dall' amministrazione finanziaria, occorre premettere che gli immobili per cui è causa sono stati censiti nella categoria D/ 1 [“ opifici ” , genus comprendente anche la speciesdegli “immobili in uso a centrali eoliche”] e, quindi, rientrano nella ipotesi di cui all’art. 10 del r.d.l. 13 aprile 1939,n. 652, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, e pertanto non valutabili tramite la classificazione tariffaria, bensì con stima diretta; che, a tal fine, la stima, secondo il d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, deve essere effettuata con riferimento ai "prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe" ovvero, in subordine, secondo le regole dell'estimo catastale, ovvero con i parametri del capitale fondiario (art. 28) e del saggio di interesse (art. 29);3.14.per tali tipi di categorieil d.m. 14 dicembre 1991 (recante determinazioni dei moltiplicatori da applicare a partire dal 1992 alle rendite catastali dei fabbricati e dei terreni per stabilire il valore minimo da dichiarare ai fini della imposta di registro, della imposta sulle successioni e donazioni, e delle connesse imposte ipotecarie e catastali, e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) prevede, all'articolo unico, comma 2, che il moltiplicatore di cento volte di cui agli artt. 52, comma 4, del d .P.R. 26 aprile 1986 , n. 131, 34, comma 5, del d.lgs. 31 ottobre 1990,n. 346 , e 12, comma 1, del d.l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 , per le unità immobiliari classificate nei gruppi D ed E, si applica all'ammontare della nuova rendita attribuita per stima diretta, nella misura pari, rispettivamente, a 50 ed a 34; 3.15.detti coefficienti trovano impiego tutte le volte in cui la liquidazione della imposta richieda di determinare il valore degli immobili mediante utilizzo della rendita catastale (a tal fine il moltiplicatore si applica, nella misura prevista dal decreto, all'ammontare della rendita catastale, periodicamente rivalutata), e di conseguenza dalla entità di tali moltiplicatori si ricava, in senso inverso, che il saggio di capitalizzazione delle rendite catastali, quale fa riferimento l’art. 2 del d .P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142 , p er la determinazione del capitale fondiario, è rappresentato per le categorie sopra indicate rispettivamente dal 2% e dal 3% (Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554); 3.16. l a giurisprudenza di questa Corte è univoca nel riconoscere che il saggio di capitalizzazione della rendita, in quanto uniformemente ed autoritativamente determinato per ciascun gruppo di categorie catastali, non è suscettibile di essere modificato dall'amministrazione finanziaria nell'esercizio del suo potere discrezionale e, correlativamente, la individuazione dello stesso non può essere condizionata in alcun modo dalla "proposta" formulata dal contribuente, attesi i poteri correttivi dell'ufficio accertatore (Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554); 3.17.si deve, quindi , confermare il principio secondo cui , in tema di determinazione della rendita catastale dei fabbricati a fini fiscali, l'Agenzia del Territorio (ora l’Agenzia delle Entrate) non dispone di alcun potere discrezionale nella individuazione del saggio di interesse da applicare al capitale fondiario, al quale fa riferimento l’art. 29 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, in quanto lo stesso deve essere determinato, anche per gli immobili classificati nei gruppi D ed E, in misura fissa ed inversa rispetto aimoltiplicatori previsti dal d.m. 14 dicembre 1991, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che, per detti immobili, la rendita deve essere determinata per stima diretta, ai sensi dell’art. 30 del d .P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, in quanto ai fini fiscali il valore degli immobili si determina, in generale, applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, periodicamente rivalutate, i moltiplicatori previsti dal d.m. 14 dicembre 1991, richiamato dall’art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dai quali, appunto , si ricava in senso inverso il saggio di capitalizzazione (Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2011, n. 5843; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2011, n. 14383; Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2011, n. 27980; Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2014, n. 25555; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2017, n. 14399; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16673); 3.18.nella specie, la sentenza impugnata si è sostanzialmente uniformata ai principi enunciati, avendo ritenuto che la motivazione dell’atto impositivo fosse adeguata in relazione all’indicazione dei criteri di calcolo della rendita sulla base del valore risultante dalla stima diretta degli immobili (all’anno 2004) con la riduzione del 40% per l’adeguamento al biennio 1988/1989; 4. da ultimo, anche il terzo motivo è infondato; 4.1.secondo l’orientamento di questa Corte, i parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastabili nella categoria D/1 (“o pifici ”) e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poiché anch'esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura( in termini: Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2012, n. 4028; Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2014, n. 24815; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2022, n. 22551); 4.2.ora, alla luce dei parametri indicati per la determinazione della rendita degli immobili a destinazione speciale (categoria D), la sentenza impugnata non si è discostata dai principi enunciati da questa Corte, avendo ritenuto che: «Nel caso di specie, va precisato che, in merito alla determinazione della rendita catastale di un impianto eolico è necessario ricondurre i suddetti valori del 2004 al biennio 1988/1989. Per ricondurre i suddetti valori al periodo temporale dell’epoca censuaria 1988/1989 si è provveduto ad apportare una riduzione pari al 40% di ogni singola voce di stima. Detta riduzione è stata determinata sia dai coefficienti pubblicati dall’ISTAT e sia dall’incremento percentuale dei valori unitari di alcuni fabbricati industriali dal biennio 1988/89 all’anno 2004, avvalendosi anche dei dati pubblicati dall’Osservatorio del [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia del Territorio. L’Ufficio sulla base della documentazione probante raccolta, del quadro normativo di riferimento e degli orientamenti giurisprudenziali, ha ulteriormente approfondito attribuendo il giusto peso alle componenti impiantistiche connesse in linea di quanto disposto dalla circolare 6/2012. Pertanto, tenuto conto della costante evoluzione tecnologica che ne riduce i costi di realizzazione e della ridotta vita utile, a seguito di opportuna valutazione effettuata anche a livello regionale, ha rivisto i valori inizialmente attribuiti a detti impianti, rideterminandoil valore di ciascun aerogeneratore in 480 E/Kw (480.000 E/mw). I(l) valore di E. 480.000,00 è già comprensivo dell’abbattimento per vita utile previsto dalla circolare 6/2012. Alla luce delle suddette considerazione(i) ogni altro ulteriore abbattimento del valore complessivo dell’impianto eolico, per tener conto della vetustà, della vita utile dello stesso impianto, non sono applicabili in quanto la vetustà è da calcolarsi solo per immobili costruiti prima del biennio censuario di riferimento 1988/89. Infatti nell’attualizzazione che viene effettuato(a) nell’abbattimento del costo di costruzione del bene di riferimento al biennio 1988/89, implicitamente è già compresa la vetustà e quindi ulteriori riduzioni comporterebbero una doppia applicazione della vetustà. Così pure la ulteriore riduzione per “vita utile del bene”, non può essere applicata, perché la materia prima è il vento, che per dette imprese è un bene non economico, ergo l’impianto eolico ha le caratteristiche della rinnovabilità, ossia capacità di produrre energia senza pericolo di esaurimento nel tempo. Ciò evidenziato appare il comportamento dell’Ufficio rispettoso di quanto previsto dalla normativa catastale vigente anche alla luce di quanto previsto dalle circolari 14/2007 e 6/2012 dell’Agenzia del Territorio (…)»; 4.3. la coerenza di tali argomentazioni esclude anche che si possa ravvisare una motivazione assente o apparente della sentenza impugnata; 4.4. p er costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse odobiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975). 4.5. pe raltro, s i è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiestodall'art.111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184). 4.6.nella specie, dunque, il decisum raggiunge la soglia del minimo costituzionale, essendo ampiamente motivata la conferma della legittimità della variazione di categoria e di rendita in base alla rettifica della proposta formulata con la procedura “DOCFA”; 5. a lla stregua delle precedenti argomentazioni, valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato; 6. nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa; 7.ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato