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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10254/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore R.G.N. 15865/2025ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15865/2025 R.G., propostoA.L.E.R.

Milano, con sede in Milano, in persona del Presidentepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],con studio in Milano, nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Roma,ove elettivamente domiciliata (indirizzi pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al ricorsointroduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di [OSCURATO:PERSONA] (MI), in persona del Sindacopro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] DeRosa, con studio in Milano, ove elettivamente domiciliato(indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura inNumero registro generale 15865/2025Numero sezionale 2754/2026Numero di raccolta generale 10254/2026Data pubblicazione 20/04/2026allegato al controricorso di costituzione nel presenteprocedimentoCONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Lombardia il 16 gennaio 2025, n.168/4/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 25 marzo 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.1.

L’ A.L.E.R.

Milano ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia il 16 gennaio 2025, n.168/4/2025, la quale, in controversia avente ad oggettol’impugnazione dell’avviso di accertamento n. 797 del 3dicembre 2021 da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA](MI), per insufficiente versamento della TASI relativa all’anno2016, con riguardo agli immobili del patrimonio di ediliziaresidenziale pubblica da essa posseduti nel territorio comunale,a causa del disconoscimento dell’esenzione prevista dall’art.13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, harigettato l’appello proposto dall’A.L.E.R.

Milano nei confrontidel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (MI) avverso la sentenzadepositata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado diMilano il 5 dicembre 2022, n. 3368/8/2022, concompensazione delle spese giudiziali.2.

Il giudice del gravame ha confermato la decisione di primecure – che aveva respinto il ricorso originario della contribuente- sul presupposto che l’avviso di accertamento fosseadeguatamente motivato, che lo stesso prescindesseNumero registro generale 15865/2025Numero sezionale 2754/2026Numero di raccolta generale 10254/2026Data pubblicazione 20/04/2026dall’osservanza del contraddittorio preventivo e che gliimmobili fossero privi dei requisiti previsti dal d.m. 22 aprile2008.3.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (MI) ha resistito concontroricorso.4.

Le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato a sette motivi.2.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre2006, n. 296, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., per essere stata confermata dal giudice disecondo grado la regolarità dell’avviso di accertamento,nonostante la palese carenza di adeguata motivazione.2.1 Secondo il giudice di appello: «- in tema di ICI ma secondoprincipi applicabili anche all'IMU e alla TASI, l'obbligomotivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiutotutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado diconoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e,quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantumdell'imposta, attraverso la puntualizzazione degli estremisoggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta el'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, cosìda consentire di delimitare l'ambito delle ragioni adducibilidall'ente impositore nell'eventuale successiva fasecontenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazionedell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fattistessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva(cfr. Cass. n. 1694 del 24.01.2018, Cass. n. 26431 del08.11.2017);Numero registro generale 15865/2025Numero sezionale 2754/2026Numero di raccolta generale 10254/2026Data pubblicazione 20/04/2026- tale situazione si è certamente verificata nella fattispecie inesame, atteso che il Comune ai fini impositivi ha solo applicatole rendite catastali degli immobili in questione ed ha cosìeffettuato un calcolo meramente matematico, privo disignificative componenti di discrezionalità e come talirichiedenti ulteriore specificazione delle ragioni sottese;- risolutivo, infine, segnalare che Cass. n. 6380/2024 haribadito che in tema di ICI, secondo principi estensibili al casoin esame per identità di ratio, gli avvisi di liquidazione eaccertamento devono essere motivati in relazione aipresupposti di fatto e alle ragioni che li hanno determinati, manon è previsto l'obbligo di indicare anche l'esposizione delleragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ognipossibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamenteapplicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provarel'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta(cfr. anche Cass. n. 1694 del 24.01.2018)».2.2 Tale argomentazione è coerente con la giurisprudenzacostante, secondo cui l'obbligo motivazionale dell'avviso diaccertamento in materia di ICI (ma le stesse argomentazionipossono valere anche per l’IMU e, di riflesso, per la TASI) deveritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia statoposto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoielementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantumdell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige,oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettividella posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione deifatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano didelimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositorenell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi,affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioniNumero registro generale 15865/2025Numero sezionale 2754/2026Numero di raccolta generale 10254/2026Data pubblicazione 20/04/2026riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneitàa dare sostegno alla pretesa impositiva (tra le tante: Cass.,Sez. 5^, 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., Sez. 5^, 26gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, n.2348; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16681; Cass., Sez.5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. Trib., 18 novembre2022, n. 34014; Cass., Sez. Trib., 17 ottobre 2023, n. 28758;Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2024, n. 2929; Cass., Sez. Trib.,12 marzo 2024, n. 6501; Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n.121).Pertanto, l’indicazione – attraverso un prospetto analitico eriassuntivo – dell’identificazione catastale, della superficierilevante, del valore imponibile, dell’aliquota applicabile edell’imposta liquidata per ciascun immobile (come è avvenutonel caso di specie) è sufficiente ad assicurare la completezzamotivazionale dell’avviso di accertamento in ossequio aiparametri dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (intermini: Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121; Cass., Sez.Trib., 9 marzo 2025, n. 6259).Soltanto con l’art. 1, comma 14, della legge 28 dicembre 2015,n. 208, che ha modificato – con decorrenza dall’1 gennaio 2016- il testo dei commi 639 e 669 dell’art. 1 della legge 27dicembre 2013, n. 147, nel senso di sancire l’esclusione dallaTASI dell’abitazione principale, nell’accezione consacrata perl’IMU dall’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, salva l’eccezione degli immobili classificati in catasto conle categorie A/1, A/8 e A/9, gli alloggi sociali sono statiequiparati in toto all’abitazione principale ed hanno potutousufruire dell’esenzione dalla TASI (Cass., Sez. Trib., 26novembre 2024, nn. 29370 e 30449).Numero registro generale 15865/2025Numero sezionale 2754/2026Numero di raccolta generale 10254/2026Data pubblicazione 20/04/20262.3 Sul piano motivazionale, va esteso alla TASI il principioenunciato da questa Corte in tema di IMU, secondo cui è nulloex art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'avvisodi accertamento privo di specifica motivazione sul contestualediniego dell'esenzione prevista per i c.d.

“alloggi sociali” ex art.13, comma 2, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (così come novellato dall'art. 1, comma 707, della legge27 dicembre 2013, n. 147), non rilevando che la dichiarazionedell'ente contribuente per l'anno di riferimento si limiti,30 ottobre 2012, alla semplice barratura dell'apposito campo"Esenzioni" per ciascun immobile, in quanto, per un verso, ilcontribuente è un ente pubblico abilitato per legge all'esercizioesclusivo di funzioni riguardanti l'edilizia residenziale pubblica- sicché l'opzione contenuta nel modulo ministeriale èunivocamente riferibile al regime dei c.d.

“alloggi sociali” -; peraltro verso, l'ente impositore preposto alla gestione deglialloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale ha agevoleaccesso alle informazioni per il monitoraggio delle assegnazioniin locazione a persone svantaggiate nell'ambito del proprioterritorio (Cass., Sez. Trib., 8 ottobre 2025, n. 27020).2.4 Nella specie, per quanto la contribuente avesse allegato ladichiarazione IMU (valida anche per la TASI, ai sensi dell’art.1, comma 687, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) perl’anno 2014 al ricorso originario (richiamandolo in questasede), tale accertamento è assolutamente mancato da partedel giudice di appello.3.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione del principio generale del contraddittoriopreventivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.Numero registro generale 15865/2025Numero sezionale 2754/2026Numero di raccolta generale 10254/2026Data pubblicazione 20/04/2026proc. civ., per essere stato negato dal giudice del gravame cheincombeva sull’ente impositore l’obbligo di attuare ilcontraddittorio con la contribuente prima dell’emissionedell’avviso di accertamento.3.1 Il predetto motivo è infondato.3.2 Anche alla luce dell’esegesi proposta dal giudice delle leggi(Corte Cost., 21 marzo 2023, n. 47), si osserva che l'obbligogenerale di contraddittorio preventivo esiste unicamente per ic.d.

“tributi armonizzati”, mentre per i c.d.

“tributi nonarmonizzati” occorre una specifica previsione normativa.Difatti, in tema di tributi "non armonizzati" (come l’IRPEF,l’IRAP, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, i tributilocali), l'obbligo dell'amministrazione finanziaria di instaurareil contraddittorio nel corso del procedimento non sussiste pergli accertamenti c.d.

“a tavolino”, per cui non si pone laquestione di un’eventuale inosservanza del termine dilatorio dicui all’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212;tuttavia, tale principio non vale per i tributi "armonizzati" comel’IVA, ipotesi nella quale, tuttavia, il contribuente che facciavalere il mancato rispetto di detto termine è in ogni casoonerato di indicare, in concreto, le questioni che avrebbepotuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo (tra letante: Cass., Sez.

Un., 9 dicembre 2015, n. 24823; Cass., Sez.6^-5, 29 ottobre 2018, n. 27420; Cass., Sez. 6^-5, 5novembre 2020, n. 24793; Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2020,n. 29726; Cass., Sez. 5^, 6 luglio 2021, nn. 19176 e 19177;Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2022, n. 16481; Cass., Sez. Trib.,4 dicembre 2023, n. 33699; Cass., Sez. Trib., 6 marzo 2024,n. 6094; Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2025, n. 13818; Cass.,Sez.

Trib., 10 giugno 2025, n. 15522; Cass., Sez.

Un., 25 luglio2025, n. 21271).Numero registro generale 15865/2025Numero sezionale 2754/2026Numero di raccolta generale 10254/2026Data pubblicazione 20/04/2026Viceversa, l’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n.212, prevede, nel triplice caso di accesso, ispezione o verificanei locali destinati all’esercizio dell’attività, una valutazione exante in merito al rispetto del contraddittorio operata dallegislatore, attraverso la previsione di nullità dell'attoimpositivo per mancato rispetto del termine dilatorio, che già,a monte, assorbe la “prova di resistenza”, senza distingueretra tributi armonizzati e non armonizzati (tra le tante: Cass.,Sez. 5^, 15 gennaio 2019, nn. 701 e 702; Cass., Sez. 5^, 30marzo 2021, n. 8718; Cass., Sez. 6^-5, 23 novembre 2021,n. 36118; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2022, n. 16481; Cass.,Sez.

Trib., 17 novembre 2023, n. 31997; Cass., Sez. Trib., 28febbraio 2024, n. 5269; Cass., Sez. Trib., 10 giugno 2025, n.15522).3.3 Nella specie, comunque, esulandosi dal campo dei c.d.“tributi armonizzati”, in assenza di una specifica previsionedella disciplina nazionale, non può affermarsi l’esistenza di unobbligo di contraddittorio preventivo, la cui mancanza possainvalidare l’atto impositivo.

Né quest’ultimo è stato precedutoda una verifica fiscale con accesso presso la sede dellacontribuente, rispetto alla verbalizzazione delle cui risultanzesi ponesse l’esigenza di tutelare l’esercizio del diritto di difesamediante la comunicazione di osservazioni e richieste darimettersi alla valutazione dell’ente impositore.3.4 Ne consegue che la sentenza impugnata si è correttamenteuniformata a tale principio, argomentando in modo esaustivoche: «- con riguardo, ora, al censurato profilo dell’o messainstaurazione del contraddittorio preventivo, basti da un latorammentare che, come chiarito da Cass.

S.U. n. 24823/2015,la previsione di cui all’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 nonè affatto fonte di un generalizzato obbligo di contraddittorioNumero registro generale 15865/2025Numero sezionale 2754/2026Numero di raccolta generale 10254/2026Data pubblicazione 20/04/2026endoprocedimentale a carico dell'Amministrazione fiscaleogniqualvolta si accinga ad adottare un provvedimentoincidente sui diritti del contribuente, atteso che detta garanziatrova applicazione esclusivamente in presenza di specificadisposizione normativa e in relazione agli accertamenticonseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuatenei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale oprofessionale del contribuente sottoposto a verifica fiscale (cfr.Cass. n. 22819/2022);- risolutivo, dall’altro, segnalare che consolidato orientamentogiurisprudenziale (cfr. anche Cass. n. 14357/2022) haespressamente affermato che per i tributi locali non sussistealcun obbligo di attivare il contraddittorio preventivo primadell’emanazione degli avvisi di accertamento, essendo questoprevisto solo per i tributi assoggettati ad armonizzazione UE enon potendo essere esteso all’attività di recupero dei creditisvolta dagli enti locali o dai loro affidatari;- né, infine, può trascurarsi di notare che la riforma di cui alD.lgs. n. 219/2023, modificativo della legge n. 212 del 2000,ha in via innovativa esteso proprio i confini dell’obbligatorietàdel contraddittorio preventivo attraverso la riscrittura dell'art.1, disposizione che, al di là della sua ancora controversalettura, non è applicabile al presente giudizio afferente atti diaccertamento formatisi anteriormente alla sua entrata invigore (v.

Cass. n. 7966/2024);»4.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenutodal giudice di secondo grado che l’esclusione prevista perNumero registro generale 15865/2025Numero sezionale 2754/2026Numero di raccolta generale 10254/2026Data pubblicazione 20/04/2026l’“alloggio sociale” sia subordinata al possesso in capoall’immobile di requisiti non caratterizzanti gli “alloggi sociali”secondo la definizione datane dal d.m. 22 aprile 2008.5.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 13, comma 2, lett. b), del d.l. 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, e 1, comma 669, della legge27 dicembre 2013, n. 147, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata erroneamenteaffermato dal giudice di secondo grado l’assoggettamento aimposizione degli immobili di edilizia residenziale pubblica inproprietà dell’A.L.E.R.

Milano, sul presupposto che l’esclusioneprevista per gli “alloggi sociali” sia subordinata all’utilizzodiretto o alla effettiva assegnazione nel periodo degli immobili.6.

Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697 cod. civ., 13, comma 2, lett. b),del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 1, comma 669, dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamenteritenuto dal giudice di secondo grado che l’onere di provare lasussistenza dei requisiti enunciati dall’art. 2, comma 7, deld.m. 22 aprile 2008 gravasse a carico della contribuente,confermando, in ragione del suo mancato adempimento,l’assoggettamento a imposizione degli immobili di ediliziaresidenziale pubblica in proprietà dell’A.L.E.R.

Milano.7.

Con il sesto motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere statoomesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsisull’eccezione riguardante l’illegittimità dell’avviso diNumero registro generale 15865/2025Numero sezionale 2754/2026Numero di raccolta generale 10254/2026Data pubblicazione 20/04/2026accertamento, nella parte in cui si prevede una percentuale diversamento pari al 100% dell’ammontare complessivo deltributo.8.

Con il settimo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 8, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n.472, e 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., pernon essere state disapplicate dal giudice di secondo grado lesanzioni amministrative, ancorché la violazione di omessoversamento della TASI sia giustificata da obiettive condizioni diincertezza sul significato e sull’ambito di operatività degli artt.13, comma 2, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e 1, comma 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.9.

I predetti motivi sono unitariamente assorbitidall’accoglimento del primo motivo, risultandone superfluo edultroneo lo scrutinio in questa sede.10.

In conclusione, alla stregua delle suesposteargomentazioni, valutandosi la fondatezza del primo motivo,l’infondatezza del secondo motivo e l’assorbimento dei restantimotivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e lasentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivoaccolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Lombardia, in diversa composizione,anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondomotivo e dichiara l’assorbimento dei residui motivi; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaNumero registro generale 15865/2025Numero sezionale 2754/2026Numero di raccolta generale 10254/2026Data pubblicazione 20/04/2026Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 25 marzo2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore R.G.N. 15865/2025ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 15865/2025 R.G., propostoA.L.E.R. Milano, con sede in Milano, in persona del Presidentepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],con studio in Milano, nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Roma,ove elettivamente domiciliata (indirizzi pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al ricorsointroduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di [OSCURATO:PERSONA] (MI), in persona del Sindacopro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] DeRosa, con studio in Milano, ove elettivamente domiciliato(indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura inNumero registro generale 15865/2025Numero sezionale 2754/2026Numero di raccolta generale 10254/2026Data pubblicazione 20/04/2026allegato al controricorso di costituzione nel presenteprocedimentoCONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Lombardia il 16 gennaio 2025, n.168/4/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 25 marzo 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.1. L’ A.L.E.R. Milano ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia il 16 gennaio 2025, n.168/4/2025, la quale, in controversia avente ad oggettol’impugnazione dell’avviso di accertamento n. 797 del 3dicembre 2021 da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA](MI), per insufficiente versamento della TASI relativa all’anno2016, con riguardo agli immobili del patrimonio di ediliziaresidenziale pubblica da essa posseduti nel territorio comunale,a causa del disconoscimento dell’esenzione prevista dall’art.13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, harigettato l’appello proposto dall’A.L.E.R. Milano nei confrontidel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (MI) avverso la sentenzadepositata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado diMilano il 5 dicembre 2022, n. 3368/8/2022, concompensazione delle spese giudiziali.2. Il giudice del gravame ha confermato la decisione di primecure – che aveva respinto il ricorso originario della contribuente- sul presupposto che l’avviso di accertamento fosseadeguatamente motivato, che lo stesso prescindesseNumero registro generale 15865/2025Numero sezionale 2754/2026Numero di raccolta generale 10254/2026Data pubblicazione 20/04/2026dall’osservanza del contraddittorio preventivo e che gliimmobili fossero privi dei requisiti previsti dal d.m. 22 aprile2008.3. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (MI) ha resistito concontroricorso.4. Le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a sette motivi.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre2006, n. 296, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., per essere stata confermata dal giudice disecondo grado la regolarità dell’avviso di accertamento,nonostante la palese carenza di adeguata motivazione.2.1 Secondo il giudice di appello: «- in tema di ICI ma secondoprincipi applicabili anche all'IMU e alla TASI, l'obbligomotivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiutotutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado diconoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e,quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantumdell'imposta, attraverso la puntualizzazione degli estremisoggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta el'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, cosìda consentire di delimitare l'ambito delle ragioni adducibilidall'ente impositore nell'eventuale successiva fasecontenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazionedell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fattistessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva(cfr. Cass. n. 1694 del 24.01.2018, Cass. n. 26431 del08.11.2017);Numero registro generale 15865/2025Numero sezionale 2754/2026Numero di raccolta generale 10254/2026Data pubblicazione 20/04/2026- tale situazione si è certamente verificata nella fattispecie inesame, atteso che il Comune ai fini impositivi ha solo applicatole rendite catastali degli immobili in questione ed ha cosìeffettuato un calcolo meramente matematico, privo disignificative componenti di discrezionalità e come talirichiedenti ulteriore specificazione delle ragioni sottese;- risolutivo, infine, segnalare che Cass. n. 6380/2024 haribadito che in tema di ICI, secondo principi estensibili al casoin esame per identità di ratio, gli avvisi di liquidazione eaccertamento devono essere motivati in relazione aipresupposti di fatto e alle ragioni che li hanno determinati, manon è previsto l'obbligo di indicare anche l'esposizione delleragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ognipossibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamenteapplicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provarel'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta(cfr. anche Cass. n. 1694 del 24.01.2018)».2.2 Tale argomentazione è coerente con la giurisprudenzacostante, secondo cui l'obbligo motivazionale dell'avviso diaccertamento in materia di ICI (ma le stesse argomentazionipossono valere anche per l’IMU e, di riflesso, per la TASI) deveritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia statoposto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoielementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantumdell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige,oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettividella posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione deifatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano didelimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositorenell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi,affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioniNumero registro generale 15865/2025Numero sezionale 2754/2026Numero di raccolta generale 10254/2026Data pubblicazione 20/04/2026riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneitàa dare sostegno alla pretesa impositiva (tra le tante: Cass.,Sez. 5^, 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., Sez. 5^, 26gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, n.2348; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16681; Cass., Sez.5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. Trib., 18 novembre2022, n. 34014; Cass., Sez. Trib., 17 ottobre 2023, n. 28758;Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2024, n. 2929; Cass., Sez. Trib.,12 marzo 2024, n. 6501; Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n.121).Pertanto, l’indicazione – attraverso un prospetto analitico eriassuntivo – dell’identificazione catastale, della superficierilevante, del valore imponibile, dell’aliquota applicabile edell’imposta liquidata per ciascun immobile (come è avvenutonel caso di specie) è sufficiente ad assicurare la completezzamotivazionale dell’avviso di accertamento in ossequio aiparametri dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (intermini: Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121; Cass., Sez.Trib., 9 marzo 2025, n. 6259).Soltanto con l’art. 1, comma 14, della legge 28 dicembre 2015,n. 208, che ha modificato – con decorrenza dall’1 gennaio 2016- il testo dei commi 639 e 669 dell’art. 1 della legge 27dicembre 2013, n. 147, nel senso di sancire l’esclusione dallaTASI dell’abitazione principale, nell’accezione consacrata perl’IMU dall’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, salva l’eccezione degli immobili classificati in catasto conle categorie A/1, A/8 e A/9, gli alloggi sociali sono statiequiparati in toto all’abitazione principale ed hanno potutousufruire dell’esenzione dalla TASI (Cass., Sez. Trib., 26novembre 2024, nn. 29370 e 30449).Numero registro generale 15865/2025Numero sezionale 2754/2026Numero di raccolta generale 10254/2026Data pubblicazione 20/04/20262.3 Sul piano motivazionale, va esteso alla TASI il principioenunciato da questa Corte in tema di IMU, secondo cui è nulloex art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'avvisodi accertamento privo di specifica motivazione sul contestualediniego dell'esenzione prevista per i c.d. “alloggi sociali” ex art.13, comma 2, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (così come novellato dall'art. 1, comma 707, della legge27 dicembre 2013, n. 147), non rilevando che la dichiarazionedell'ente contribuente per l'anno di riferimento si limiti,30 ottobre 2012, alla semplice barratura dell'apposito campo"Esenzioni" per ciascun immobile, in quanto, per un verso, ilcontribuente è un ente pubblico abilitato per legge all'esercizioesclusivo di funzioni riguardanti l'edilizia residenziale pubblica- sicché l'opzione contenuta nel modulo ministeriale èunivocamente riferibile al regime dei c.d. “alloggi sociali” -; peraltro verso, l'ente impositore preposto alla gestione deglialloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale ha agevoleaccesso alle informazioni per il monitoraggio delle assegnazioniin locazione a persone svantaggiate nell'ambito del proprioterritorio (Cass., Sez. Trib., 8 ottobre 2025, n. 27020).2.4 Nella specie, per quanto la contribuente avesse allegato ladichiarazione IMU (valida anche per la TASI, ai sensi dell’art.1, comma 687, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) perl’anno 2014 al ricorso originario (richiamandolo in questasede), tale accertamento è assolutamente mancato da partedel giudice di appello.3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione del principio generale del contraddittoriopreventivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.Numero registro generale 15865/2025Numero sezionale 2754/2026Numero di raccolta generale 10254/2026Data pubblicazione 20/04/2026proc. civ., per essere stato negato dal giudice del gravame cheincombeva sull’ente impositore l’obbligo di attuare ilcontraddittorio con la contribuente prima dell’emissionedell’avviso di accertamento.3.1 Il predetto motivo è infondato.3.2 Anche alla luce dell’esegesi proposta dal giudice delle leggi(Corte Cost., 21 marzo 2023, n. 47), si osserva che l'obbligogenerale di contraddittorio preventivo esiste unicamente per ic.d. “tributi armonizzati”, mentre per i c.d. “tributi nonarmonizzati” occorre una specifica previsione normativa.Difatti, in tema di tributi "non armonizzati" (come l’IRPEF,l’IRAP, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, i tributilocali), l'obbligo dell'amministrazione finanziaria di instaurareil contraddittorio nel corso del procedimento non sussiste pergli accertamenti c.d. “a tavolino”, per cui non si pone laquestione di un’eventuale inosservanza del termine dilatorio dicui all’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212;tuttavia, tale principio non vale per i tributi "armonizzati" comel’IVA, ipotesi nella quale, tuttavia, il contribuente che facciavalere il mancato rispetto di detto termine è in ogni casoonerato di indicare, in concreto, le questioni che avrebbepotuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo (tra letante: Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2015, n. 24823; Cass., Sez.6^-5, 29 ottobre 2018, n. 27420; Cass., Sez. 6^-5, 5novembre 2020, n. 24793; Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2020,n. 29726; Cass., Sez. 5^, 6 luglio 2021, nn. 19176 e 19177;Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2022, n. 16481; Cass., Sez. Trib.,4 dicembre 2023, n. 33699; Cass., Sez. Trib., 6 marzo 2024,n. 6094; Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2025, n. 13818; Cass.,Sez. Trib., 10 giugno 2025, n. 15522; Cass., Sez. Un., 25 luglio2025, n. 21271).Numero registro generale 15865/2025Numero sezionale 2754/2026Numero di raccolta generale 10254/2026Data pubblicazione 20/04/2026Viceversa, l’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n.212, prevede, nel triplice caso di accesso, ispezione o verificanei locali destinati all’esercizio dell’attività, una valutazione exante in merito al rispetto del contraddittorio operata dallegislatore, attraverso la previsione di nullità dell'attoimpositivo per mancato rispetto del termine dilatorio, che già,a monte, assorbe la “prova di resistenza”, senza distingueretra tributi armonizzati e non armonizzati (tra le tante: Cass.,Sez. 5^, 15 gennaio 2019, nn. 701 e 702; Cass., Sez. 5^, 30marzo 2021, n. 8718; Cass., Sez. 6^-5, 23 novembre 2021,n. 36118; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2022, n. 16481; Cass.,Sez. Trib., 17 novembre 2023, n. 31997; Cass., Sez. Trib., 28febbraio 2024, n. 5269; Cass., Sez. Trib., 10 giugno 2025, n.15522).3.3 Nella specie, comunque, esulandosi dal campo dei c.d.“tributi armonizzati”, in assenza di una specifica previsionedella disciplina nazionale, non può affermarsi l’esistenza di unobbligo di contraddittorio preventivo, la cui mancanza possainvalidare l’atto impositivo. Né quest’ultimo è stato precedutoda una verifica fiscale con accesso presso la sede dellacontribuente, rispetto alla verbalizzazione delle cui risultanzesi ponesse l’esigenza di tutelare l’esercizio del diritto di difesamediante la comunicazione di osservazioni e richieste darimettersi alla valutazione dell’ente impositore.3.4 Ne consegue che la sentenza impugnata si è correttamenteuniformata a tale principio, argomentando in modo esaustivoche: «- con riguardo, ora, al censurato profilo dell’o messainstaurazione del contraddittorio preventivo, basti da un latorammentare che, come chiarito da Cass. S.U. n. 24823/2015,la previsione di cui all’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 nonè affatto fonte di un generalizzato obbligo di contraddittorioNumero registro generale 15865/2025Numero sezionale 2754/2026Numero di raccolta generale 10254/2026Data pubblicazione 20/04/2026endoprocedimentale a carico dell'Amministrazione fiscaleogniqualvolta si accinga ad adottare un provvedimentoincidente sui diritti del contribuente, atteso che detta garanziatrova applicazione esclusivamente in presenza di specificadisposizione normativa e in relazione agli accertamenticonseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuatenei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale oprofessionale del contribuente sottoposto a verifica fiscale (cfr.Cass. n. 22819/2022);- risolutivo, dall’altro, segnalare che consolidato orientamentogiurisprudenziale (cfr. anche Cass. n. 14357/2022) haespressamente affermato che per i tributi locali non sussistealcun obbligo di attivare il contraddittorio preventivo primadell’emanazione degli avvisi di accertamento, essendo questoprevisto solo per i tributi assoggettati ad armonizzazione UE enon potendo essere esteso all’attività di recupero dei creditisvolta dagli enti locali o dai loro affidatari;- né, infine, può trascurarsi di notare che la riforma di cui alD.lgs. n. 219/2023, modificativo della legge n. 212 del 2000,ha in via innovativa esteso proprio i confini dell’obbligatorietàdel contraddittorio preventivo attraverso la riscrittura dell'art.1, disposizione che, al di là della sua ancora controversalettura, non è applicabile al presente giudizio afferente atti diaccertamento formatisi anteriormente alla sua entrata invigore (v. Cass. n. 7966/2024);»4. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenutodal giudice di secondo grado che l’esclusione prevista perNumero registro generale 15865/2025Numero sezionale 2754/2026Numero di raccolta generale 10254/2026Data pubblicazione 20/04/2026l’“alloggio sociale” sia subordinata al possesso in capoall’immobile di requisiti non caratterizzanti gli “alloggi sociali”secondo la definizione datane dal d.m. 22 aprile 2008.5. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 13, comma 2, lett. b), del d.l. 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, e 1, comma 669, della legge27 dicembre 2013, n. 147, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata erroneamenteaffermato dal giudice di secondo grado l’assoggettamento aimposizione degli immobili di edilizia residenziale pubblica inproprietà dell’A.L.E.R. Milano, sul presupposto che l’esclusioneprevista per gli “alloggi sociali” sia subordinata all’utilizzodiretto o alla effettiva assegnazione nel periodo degli immobili.6. Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697 cod. civ., 13, comma 2, lett. b),del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 1, comma 669, dellalegge 27 dicembre 2013, n. 147, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamenteritenuto dal giudice di secondo grado che l’onere di provare lasussistenza dei requisiti enunciati dall’art. 2, comma 7, deld.m. 22 aprile 2008 gravasse a carico della contribuente,confermando, in ragione del suo mancato adempimento,l’assoggettamento a imposizione degli immobili di ediliziaresidenziale pubblica in proprietà dell’A.L.E.R. Milano.7. Con il sesto motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere statoomesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsisull’eccezione riguardante l’illegittimità dell’avviso diNumero registro generale 15865/2025Numero sezionale 2754/2026Numero di raccolta generale 10254/2026Data pubblicazione 20/04/2026accertamento, nella parte in cui si prevede una percentuale diversamento pari al 100% dell’ammontare complessivo deltributo.8. Con il settimo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 8, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n.472, e 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., pernon essere state disapplicate dal giudice di secondo grado lesanzioni amministrative, ancorché la violazione di omessoversamento della TASI sia giustificata da obiettive condizioni diincertezza sul significato e sull’ambito di operatività degli artt.13, comma 2, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e 1, comma 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.9. I predetti motivi sono unitariamente assorbitidall’accoglimento del primo motivo, risultandone superfluo edultroneo lo scrutinio in questa sede.10. In conclusione, alla stregua delle suesposteargomentazioni, valutandosi la fondatezza del primo motivo,l’infondatezza del secondo motivo e l’assorbimento dei restantimotivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e lasentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivoaccolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Lombardia, in diversa composizione,anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondomotivo e dichiara l’assorbimento dei residui motivi; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaNumero registro generale 15865/2025Numero sezionale 2754/2026Numero di raccolta generale 10254/2026Data pubblicazione 20/04/2026Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 25 marzo2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]