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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2026

Cassazione n. 12377/2026

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via [OSCURATO:PERSONA] n. 19, rappresentata e difesa nelpresente giudizio, anche disgiuntamente tra loro, rapp.ta e difesadall’avv avv. [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:EMAIL], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE], p.e.c. [OSCURATO:EMAIL], edall’avv. [OSCURATO:PERSONA] c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:EMAIL].it-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli ufficiNumero registro generale 4296/2024Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 12377/2026Data pubblicazione 03/05/2026dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata edifesa.-resistente-per la cassazione della sentenza n. 2396/2023, pronunciata il 18 luglio2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaLombardia, sezione IX, depositata il 25 luglio 2023, non notificata (doc.b) relativa al diniego di rimborso dell’Irap per gli anni dal 2014 al 2017.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 febbraio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], consulente aziendale e socio della KPMGs.p.a., presentava alla [OSCURATO:PERSONA] II di Milano la restituzionedei tributi versati (Irap) per annualità dal 2014 al 2017 deducendo dinon possedere un’autonoma struttura organizzativa suscettibile dicreare valore aggiunto e di avere ottenuto i suoi redditi di lavoroautonomo dalle prestazioni professionali di consulenza reseesclusivamente a favore della KPMG.dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, cherespingeva il suo ricorso affermando che la struttura KPMG fosse daequiparare a quella di una associazione professionale e che la struttura“esterna” di KPMG, da cui il partner è coadiuvato, mette a disposizionela clientela, il marchio, il supporto logistico, l’assistenza, la tecnologiae che tali elementi determinano un valore aggiunto rispetto alla merasoggetti ad Irap i compensi che un contribuente ritrae dall’attivitàprestata a favore di una società di cui è socio, non potendol’organizzazione considerarsi “esterna” al singolo contribuente.Numero registro generale 4296/2024Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 12377/2026Data pubblicazione 03/05/20262. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la predettasentenza dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardiache respingeva l’appello della ricorrente.A fondamento della pronuncia adottata i giudici regionaliosservavano che la Caja non aveva assolto l’onere della provadell’insussistenza del presupposto impositivo, sottolineando che, alcontrario, risultava dimostrata l’esistenza di una struttura organizzatanon estranea alla professionista e che la circostanza che la stessa fosseanche socia o azionista della società della cui struttura organizzata siavvaleva per l’espletamento della sua attività impediva di riferire ad”altrui“ responsabilità ed interesse una tale struttura, essendoinnegabile che la detta struttura organizzata, ben eccedente il minimonecessario per l’esercizio della professione intellettuale, avesse favoritoed incrementato in misura rilevante l’attività dell’appellante,fornendogli non solo clientela, ma anche supporti materiali e gestionali.Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.L’Agenzia delle Entrate non ha resistito.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio del3 febbraio 2026La ricorrente ha depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza per laviolazione dell’art. 2, d.lgs. n. 446/1997, per avere la Corte di secondogrado stabilito la soggezione ad Irap, violando i canoni stabiliti dallaCorte di Cassazione, per l’accertamento della “autonomaorganizzazione” e per avere sostenuto la propria interpretazione sullascorta dell’argomento per cui “i compensi percepiti dal professionistasono contabilizzati dalla società di capitali quali costi deducibili ancheNumero registro generale 4296/2024Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 12377/2026Data pubblicazione 03/05/2026ai fini Irap, imposta che pertanto, per la quota corrispondente al costodedotto, non viene versata dalla società; il professionista a sua voltanon versa l’Irap sostenendo di non essere il titolare della autonomaorganizzazione di cui si avvale” (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).1.1.

Si afferma che la ricorrente non percepisce compensi ulterioririspetto a quelli erogati da [OSCURATO:SOCIETA].” e che l’attività professionaledi consulente esercitata è resa sulla base di uno specifico contratto dicollaborazione nell’ambito dell’organizzazione costituita da [OSCURATO:SOCIETA]., di cui la professionista è socia.

Viene evidenziato chela predetta attività costituisce l’unica fonte di compensi percepiti dallaricorrente e che la qualità e la consistenza dei beni ammortizzabili,l’assenza di personale dipendente o collaboratori e il ribaltamento aKPMG [OSCURATO:SOCIETA]. di gran parte delle spese sostenute, sonoelementi dai quali è possibile accertare il materiale svolgimentodell’attività e la carenza del presupposto impositivo di cui all’art. 2 delD.Lgs. n. 446/1997.2.

Con il secondo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 115 c.p.c. edell’art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992.

Si assume che la gravatapronuncia risulterebbe corredata di una motivazione perplessa oincomprensibile sul punto riguardante l’assolvimento dell’onereprobatorio posto a carico del contribuente.3.

Con il terzo motivo si è lamentata la violazione dell’art. 2, d.lgs.n. 446/1997 e dell’art. 2697 c.c. per avere la sentenza impropriamenterichiamato la regola dell’onere probatorio e per avere nella sostanzaritenuto indicativi di una organizzazione beni mobili (arredamento daufficio) di valore ordinario e minimale rispetto al fatturato dellaricorrente (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.)3.1 Afferma che la Corte di giustizia di secondo grado ha ritenutosussistere una “automa organizzazione” in ragione del possesso di beniNumero registro generale 4296/2024Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 12377/2026Data pubblicazione 03/05/2026mobili di arredamento del valore medio di circa 60.000 euro, di per séqualitativamente inidonei a costituire “organizzazione” nell’ambito diuna attività di consulenza aziendale, e comunque di scarsa incidenza afronte di un fatturato medio di circa 450.000 euro, prodottopacificamente in assenza di dipendenti o collaboratori.4.

Il primo ed il terzo motivo si ritengono fondati e vanno esaminaticongiuntamente.La CGT di secondo grado ha ritenuto la contribuente soggettopassivo dell’imposta regionale sulle attività produttive, in ragione delfatto che, in quanto socio e consulente aziendale della KPMG, si servivaper l’esercizio della propria attività professionale della strutturaorganizzativa predisposta dalla società.Il ragionamento posto a base del decisum non convince.Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 446 del 1997, ilpresupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è«l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata direttaalla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione diservizi».Per costante giurisprudenza di legittimità, l’IRAP è un’impostache coinvolge una capacità produttiva impersonale e aggiuntivarispetto a quella propria del professionista e colpisce un reddito checontiene una componente di profitto derivante da una strutturaorganizzativa esterna, cioè da un insieme di fattori che per numero,importanza e valore economico siano suscettibili di creare un valoreaggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata daglistrumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionistamedesimo.Essa, dunque, interessa il surplus di attività agevolato dallastruttura organizzativa che coadiuva e integra il professionista nelleincombenze ordinarie, ovvero l’incremento potenziale o «quid pluris»Numero registro generale 4296/2024Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 12377/2026Data pubblicazione 03/05/2026realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoropersonale (cfr. Cass. n. 4657/2016, Cass. n. 4246/2016, Cass. n.19769/2013, Cass. n. 8741/2013, Cass. n. 10193/2008, Cass. n.13810/2007).Il requisito dell’«attività autonomamente organizzata» ricorrequando il contribuente: (a)sia, sotto qualsiasi forma, il responsabiledell’organizzazione e non risulti, quindi, inserito in strutture riferibili adaltrui responsabilità e interesse; (b)impieghi beni strumentalieccedenti, secondo l’«id quod plerumque accidit», il minimoindispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione,oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superila soglia dell’impiego di un collaboratore esplicante mansioni disegreteria ovvero meramente esecutive (cfr. Cass.

S.U. n. 9451/2016;Cass. n. 12111/2019, Cass. n. 9786/2018).Pertanto, affinché un lavoratore autonomo possa essereconsiderato soggetto passivo d’imposta, occorre non solo che egli siserva di un’autonoma organizzazione, ma anche che ne sia il titolare,e dunque il responsabile (cfr. Cass. n. 19397/2022).Con particolare riguardo al caso del lavoratore autonomo chepresti la sua attività a favore di un terzo già dotato di una propriastruttura organizzativa, questa Corte regolatrice ha elaborato ilprincipio generale secondo cui, ai fini della realizzazione delpresupposto dell’IRAP, non basta il semplice utilizzo della dettastruttura, ma è altresì necessario che questa sia ”autonoma“, cioèfaccia capo al lavoratore medesimo non soltanto ai fini operativi, bensìanche sotto il profilo gestionale (cfr. Cass. n. 4080/2017, Cass. n.27032/2016, Cass. n. 9692/2012).Tale principio è stato affermato in numerose pronunceriguardanti professionisti che, come nella vicenda in esame,svolgevano in tutto o in parte la propria attività per società di revisioneNumero registro generale 4296/2024Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 12377/2026Data pubblicazione 03/05/2026e di consulenza (cfr. Cass. n. 11238/2023, Cass. n. 19397/2022, Cass.n. 11140/2021).

Viene ribadito in tali precedenti che l’esercizio disocietà di cui il professionista è socio (o dipendente) non integra ilpresupposto impositivo di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 446 del 1997 (cfr.,ex multis, Cass. n. 22266/2023, Cass. n. 11924/2023).È stato, inoltre, puntualizzato che «il valore assoluto deicompensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, noncostituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivodell’autonoma organizzazione di un professionista, atteso che, da unlato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valoreponderale specifico dell’attività esercitata, e, dall’altro, le speseconsistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all’aspettopersonale (spese alberghiere o di rappresentanza, assicurazione per irischi professionali o carburante utilizzato per il veicolo strumentale),rappresentando, così, un mero elemento passivo dell’attivitàprofessionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e noncorrelato all’implementazione dell’aspetto ”organizzativo“» (cfr. Cass.23557/2016, Cass. n. 8728/2018, Cass. n. 7652/2020, Cass. n.23874/2024, Cass. n. 3882/2024).Ciò posto, nella presente fattispecie è incontroverso che lacontribuente fosse inserita stabilmente in un’organizzazione costituitada un distinto soggetto giuridico, e precisamente dalla KPMG.In un simile contesto, a nulla rileva che la stessa si avvalesse ditale organizzazione, in quanto ciò che importa, ai finidell’assoggettabilità all’IRAP, è che il contribuente sia il titolare e ilresponsabile della struttura organizzativa.D’altro canto, poiché non era la ricorrente a sostenere i costi peri collaboratori e i dipendenti, non si vede come avrebbe potutoassumere decisioni sulla gestione del personale, al di là delle specificheNumero registro generale 4296/2024Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 12377/2026Data pubblicazione 03/05/2026direttive che venivano da lei impartite nell’àmbito del singolo incaricodi revisione contabile di volta in volta espletato (cfr., sul punto, Cass.n. 6439/2018, Cass. n. 17566/2016).5.

Alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte,appare configurabile la dedotta violazione delle norme di dirittoinvocate nella rubrica del secondo motivo, sicchè va disposta lacassazione della sentenza gravata.6.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causapuò essere decisa nel merito, ai sensi degli artt. 384, comma 2,seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, conl’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente e il conseguenteannullamento dell’impugnato diniego di rimborso dell’IRAP da questiversata per gli anni 2014-20177.

Stante l’intervenuta definizione della controversia nel merito, sirende necessario provvedere alla regolamentazione delle spesedell’intero processo.Reputa la Corte, in base a una valutazione unitaria e globaledell’esito della lite, nonché al recente consolidamentodell’orientamento di legittimità favorevole alla contribuente, chepossano compensarsi integralmente fra le parti le spese processuali deldoppio grado di merito.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti irestanti; cassa la sentenza gravata e, decidendo nel merito, annullal’impugnato diniego di rimborso dell’IRAP versata dal contribuente pergli anni 2014 e 2017; compensa integralmente fra le parti le spese deldoppio grado di merito e condanna l’Agenzia delle Entrate, in personaNumero registro generale 4296/2024Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 12377/2026Data pubblicazione 03/05/2026del Direttore pro tempore, a rifondere al ricorrente le spese delpresente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 6500,00 euro(di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario nella misura del15% e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 3 febbraio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
via [OSCURATO:PERSONA] n. 19, rappresentata e difesa nelpresente giudizio, anche disgiuntamente tra loro, rapp.ta e difesadall’avv avv. [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:EMAIL], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE], p.e.c. [OSCURATO:EMAIL], edall’avv. [OSCURATO:PERSONA] c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:EMAIL].it-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli ufficiNumero registro generale 4296/2024Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 12377/2026Data pubblicazione 03/05/2026dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata edifesa.-resistente-per la cassazione della sentenza n. 2396/2023, pronunciata il 18 luglio2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaLombardia, sezione IX, depositata il 25 luglio 2023, non notificata (doc.b) relativa al diniego di rimborso dell’Irap per gli anni dal 2014 al 2017.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 febbraio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], consulente aziendale e socio della KPMGs.p.a., presentava alla [OSCURATO:PERSONA] II di Milano la restituzionedei tributi versati (Irap) per annualità dal 2014 al 2017 deducendo dinon possedere un’autonoma struttura organizzativa suscettibile dicreare valore aggiunto e di avere ottenuto i suoi redditi di lavoroautonomo dalle prestazioni professionali di consulenza reseesclusivamente a favore della KPMG.dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, cherespingeva il suo ricorso affermando che la struttura KPMG fosse daequiparare a quella di una associazione professionale e che la struttura“esterna” di KPMG, da cui il partner è coadiuvato, mette a disposizionela clientela, il marchio, il supporto logistico, l’assistenza, la tecnologiae che tali elementi determinano un valore aggiunto rispetto alla merasoggetti ad Irap i compensi che un contribuente ritrae dall’attivitàprestata a favore di una società di cui è socio, non potendol’organizzazione considerarsi “esterna” al singolo contribuente.Numero registro generale 4296/2024Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 12377/2026Data pubblicazione 03/05/20262. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la predettasentenza dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardiache respingeva l’appello della ricorrente.A fondamento della pronuncia adottata i giudici regionaliosservavano che la Caja non aveva assolto l’onere della provadell’insussistenza del presupposto impositivo, sottolineando che, alcontrario, risultava dimostrata l’esistenza di una struttura organizzatanon estranea alla professionista e che la circostanza che la stessa fosseanche socia o azionista della società della cui struttura organizzata siavvaleva per l’espletamento della sua attività impediva di riferire ad”altrui“ responsabilità ed interesse una tale struttura, essendoinnegabile che la detta struttura organizzata, ben eccedente il minimonecessario per l’esercizio della professione intellettuale, avesse favoritoed incrementato in misura rilevante l’attività dell’appellante,fornendogli non solo clientela, ma anche supporti materiali e gestionali.Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.L’Agenzia delle Entrate non ha resistito.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio del3 febbraio 2026La ricorrente ha depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza per laviolazione dell’art. 2, d.lgs. n. 446/1997, per avere la Corte di secondogrado stabilito la soggezione ad Irap, violando i canoni stabiliti dallaCorte di Cassazione, per l’accertamento della “autonomaorganizzazione” e per avere sostenuto la propria interpretazione sullascorta dell’argomento per cui “i compensi percepiti dal professionistasono contabilizzati dalla società di capitali quali costi deducibili ancheNumero registro generale 4296/2024Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 12377/2026Data pubblicazione 03/05/2026ai fini Irap, imposta che pertanto, per la quota corrispondente al costodedotto, non viene versata dalla società; il professionista a sua voltanon versa l’Irap sostenendo di non essere il titolare della autonomaorganizzazione di cui si avvale” (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).1.1. Si afferma che la ricorrente non percepisce compensi ulterioririspetto a quelli erogati da [OSCURATO:SOCIETA].” e che l’attività professionaledi consulente esercitata è resa sulla base di uno specifico contratto dicollaborazione nell’ambito dell’organizzazione costituita da [OSCURATO:SOCIETA]., di cui la professionista è socia. Viene evidenziato chela predetta attività costituisce l’unica fonte di compensi percepiti dallaricorrente e che la qualità e la consistenza dei beni ammortizzabili,l’assenza di personale dipendente o collaboratori e il ribaltamento aKPMG [OSCURATO:SOCIETA]. di gran parte delle spese sostenute, sonoelementi dai quali è possibile accertare il materiale svolgimentodell’attività e la carenza del presupposto impositivo di cui all’art. 2 delD.Lgs. n. 446/1997.2. Con il secondo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 115 c.p.c. edell’art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992. Si assume che la gravatapronuncia risulterebbe corredata di una motivazione perplessa oincomprensibile sul punto riguardante l’assolvimento dell’onereprobatorio posto a carico del contribuente.3. Con il terzo motivo si è lamentata la violazione dell’art. 2, d.lgs.n. 446/1997 e dell’art. 2697 c.c. per avere la sentenza impropriamenterichiamato la regola dell’onere probatorio e per avere nella sostanzaritenuto indicativi di una organizzazione beni mobili (arredamento daufficio) di valore ordinario e minimale rispetto al fatturato dellaricorrente (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.)3.1 Afferma che la Corte di giustizia di secondo grado ha ritenutosussistere una “automa organizzazione” in ragione del possesso di beniNumero registro generale 4296/2024Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 12377/2026Data pubblicazione 03/05/2026mobili di arredamento del valore medio di circa 60.000 euro, di per séqualitativamente inidonei a costituire “organizzazione” nell’ambito diuna attività di consulenza aziendale, e comunque di scarsa incidenza afronte di un fatturato medio di circa 450.000 euro, prodottopacificamente in assenza di dipendenti o collaboratori.4. Il primo ed il terzo motivo si ritengono fondati e vanno esaminaticongiuntamente.La CGT di secondo grado ha ritenuto la contribuente soggettopassivo dell’imposta regionale sulle attività produttive, in ragione delfatto che, in quanto socio e consulente aziendale della KPMG, si servivaper l’esercizio della propria attività professionale della strutturaorganizzativa predisposta dalla società.Il ragionamento posto a base del decisum non convince.Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 446 del 1997, ilpresupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è«l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata direttaalla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione diservizi».Per costante giurisprudenza di legittimità, l’IRAP è un’impostache coinvolge una capacità produttiva impersonale e aggiuntivarispetto a quella propria del professionista e colpisce un reddito checontiene una componente di profitto derivante da una strutturaorganizzativa esterna, cioè da un insieme di fattori che per numero,importanza e valore economico siano suscettibili di creare un valoreaggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata daglistrumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionistamedesimo.Essa, dunque, interessa il surplus di attività agevolato dallastruttura organizzativa che coadiuva e integra il professionista nelleincombenze ordinarie, ovvero l’incremento potenziale o «quid pluris»Numero registro generale 4296/2024Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 12377/2026Data pubblicazione 03/05/2026realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoropersonale (cfr. Cass. n. 4657/2016, Cass. n. 4246/2016, Cass. n.19769/2013, Cass. n. 8741/2013, Cass. n. 10193/2008, Cass. n.13810/2007).Il requisito dell’«attività autonomamente organizzata» ricorrequando il contribuente: (a)sia, sotto qualsiasi forma, il responsabiledell’organizzazione e non risulti, quindi, inserito in strutture riferibili adaltrui responsabilità e interesse; (b)impieghi beni strumentalieccedenti, secondo l’«id quod plerumque accidit», il minimoindispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione,oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superila soglia dell’impiego di un collaboratore esplicante mansioni disegreteria ovvero meramente esecutive (cfr. Cass. S.U. n. 9451/2016;Cass. n. 12111/2019, Cass. n. 9786/2018).Pertanto, affinché un lavoratore autonomo possa essereconsiderato soggetto passivo d’imposta, occorre non solo che egli siserva di un’autonoma organizzazione, ma anche che ne sia il titolare,e dunque il responsabile (cfr. Cass. n. 19397/2022).Con particolare riguardo al caso del lavoratore autonomo chepresti la sua attività a favore di un terzo già dotato di una propriastruttura organizzativa, questa Corte regolatrice ha elaborato ilprincipio generale secondo cui, ai fini della realizzazione delpresupposto dell’IRAP, non basta il semplice utilizzo della dettastruttura, ma è altresì necessario che questa sia ”autonoma“, cioèfaccia capo al lavoratore medesimo non soltanto ai fini operativi, bensìanche sotto il profilo gestionale (cfr. Cass. n. 4080/2017, Cass. n.27032/2016, Cass. n. 9692/2012).Tale principio è stato affermato in numerose pronunceriguardanti professionisti che, come nella vicenda in esame,svolgevano in tutto o in parte la propria attività per società di revisioneNumero registro generale 4296/2024Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 12377/2026Data pubblicazione 03/05/2026e di consulenza (cfr. Cass. n. 11238/2023, Cass. n. 19397/2022, Cass.n. 11140/2021). Viene ribadito in tali precedenti che l’esercizio disocietà di cui il professionista è socio (o dipendente) non integra ilpresupposto impositivo di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 446 del 1997 (cfr.,ex multis, Cass. n. 22266/2023, Cass. n. 11924/2023).È stato, inoltre, puntualizzato che «il valore assoluto deicompensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, noncostituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivodell’autonoma organizzazione di un professionista, atteso che, da unlato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valoreponderale specifico dell’attività esercitata, e, dall’altro, le speseconsistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all’aspettopersonale (spese alberghiere o di rappresentanza, assicurazione per irischi professionali o carburante utilizzato per il veicolo strumentale),rappresentando, così, un mero elemento passivo dell’attivitàprofessionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e noncorrelato all’implementazione dell’aspetto ”organizzativo“» (cfr. Cass.23557/2016, Cass. n. 8728/2018, Cass. n. 7652/2020, Cass. n.23874/2024, Cass. n. 3882/2024).Ciò posto, nella presente fattispecie è incontroverso che lacontribuente fosse inserita stabilmente in un’organizzazione costituitada un distinto soggetto giuridico, e precisamente dalla KPMG.In un simile contesto, a nulla rileva che la stessa si avvalesse ditale organizzazione, in quanto ciò che importa, ai finidell’assoggettabilità all’IRAP, è che il contribuente sia il titolare e ilresponsabile della struttura organizzativa.D’altro canto, poiché non era la ricorrente a sostenere i costi peri collaboratori e i dipendenti, non si vede come avrebbe potutoassumere decisioni sulla gestione del personale, al di là delle specificheNumero registro generale 4296/2024Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 12377/2026Data pubblicazione 03/05/2026direttive che venivano da lei impartite nell’àmbito del singolo incaricodi revisione contabile di volta in volta espletato (cfr., sul punto, Cass.n. 6439/2018, Cass. n. 17566/2016).5. Alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte,appare configurabile la dedotta violazione delle norme di dirittoinvocate nella rubrica del secondo motivo, sicchè va disposta lacassazione della sentenza gravata.6. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causapuò essere decisa nel merito, ai sensi degli artt. 384, comma 2,seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, conl’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente e il conseguenteannullamento dell’impugnato diniego di rimborso dell’IRAP da questiversata per gli anni 2014-20177. Stante l’intervenuta definizione della controversia nel merito, sirende necessario provvedere alla regolamentazione delle spesedell’intero processo.Reputa la Corte, in base a una valutazione unitaria e globaledell’esito della lite, nonché al recente consolidamentodell’orientamento di legittimità favorevole alla contribuente, chepossano compensarsi integralmente fra le parti le spese processuali deldoppio grado di merito.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti irestanti; cassa la sentenza gravata e, decidendo nel merito, annullal’impugnato diniego di rimborso dell’IRAP versata dal contribuente pergli anni 2014 e 2017; compensa integralmente fra le parti le spese deldoppio grado di merito e condanna l’Agenzia delle Entrate, in personaNumero registro generale 4296/2024Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 12377/2026Data pubblicazione 03/05/2026del Direttore pro tempore, a rifondere al ricorrente le spese delpresente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 6500,00 euro(di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario nella misura del15% e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 3 febbraio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])