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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 maggio 2024

Cassazione n. 16444/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32132/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] G. FERRARI, 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 439/2020 depositata il 21/03/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: il tribunale di M arsala, adito da [OSCURATO:PERSONA] , debitore principale, e da [OSCURATO:PERSONA] , fideiussore, con opposizione a decreto ingiuntivo notificato dalla [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, ha condannato i medesimi, previa revoca de l decreto ingiuntivo , al pagamento della somma a ciascuno riferibilein relazione a un contratto di mutuo; la corte d’appello di Palermo ha respinto il gravame da essi proposto contro la sentenza di primo grado; i soccombenti hanno impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a tre motivi; [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del portafoglio crediti della [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, ha replicato (a mezzo d ella propria rappresentanteindicata in epigrafe) con controricorso e memoria.

Considerato che:

I. - Col primo motivo i ricorrenti , de ducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 345 cod. proc. civ. e 1175 e 1375 cod. civ., censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda di nullità della fideiussione per viziodel consenso della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in quanto non formulata con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, e nella parte in cui in ogni caso l’ha ritenuta infondata a riguardo della eccepita mancata informazione in ordine al significato del testo; dalprimo punto di vista assumono che la domanda di nullità era stata formulata a pag. 6 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e poi ulteriormente precisata - nei medesimi termini - nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ.; dal secondo punto di vista sostengono che il diritto –anche per il fideiussore – di ottenere un’ adeguata informazione si sarebbe dovuto far discendere dal dovere della banca di comportarsi secondo buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto (artt. 1375e 1175 cod. civ.);

II. -il motivo è inammissibile; è decisivo osservare che la corrispondente parte della citazione in opposizione non è riportata nel corpo del ricorso per cassazione onde consentire alla Corte di verificare l’asserto di avvenuta tempestiva proposizione della domanda; ciò determina che non va considerato affatto l’ulteriore argomento incentrato sulla presunta violazione delle norme dibuona fede, ancorché questo siaprospettato – esso stesso - in termini generici ( a fronte della valutazione della corte d’appello secondo cui “la mancata lettura e comprensione del testo” della fideiussione sarebbe stata in ogni caso imputabile al contraente, senza poter configurare un “errore riconoscibile”);

III. – col secondo motivo è dedotta la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1283 e 1815 cod. civ. in riferimento alla misura degli interessi applicati e capitalizzati,giacché le prescrizioni dei decreti ministeriali di fissazione del tasso soglia rilevante ai fini dell'individuazione dell'usurarietà degli interessi possied o no – si dice - natura integrativa della legge penale e civile , e pertanto devono esser conosciute dal giudice e applicate alla fattispecie indipendentemente dall'attivitàprobatoria delle parti che le abbiano invocate;

IV. –il motivo è inammissibile; il senso compiuto della censura è il seguente: - in occasione del deposito della seconda memoria di cui all'art.183 cod. proc. civ. erano state messe a disposizione del tribunale le informazioni necessarie al computo dell’interesse applicato; nessuna indicazione era stata di contro fornita dalla corte territoriale nel quesito al c.t.u., sicché il c.t.u. aveva infine applicato – arbitrariamente – i più disparati tassi diriferimento, senza che a monte vi fosse un discrimine stabilito dall’organo decidente; era quindi avvenuto che a fronte del tasso indicato per il contratto di sovvenzione nella misura contrattuale del 3.95% il c.t.u. aveva ritenuto congruo un tasso di riferimento del 20,03%, e ciò nonostante che persinola banca resistente avesse invece applicato un valore del 6,30%; egualmente era avvenuto per il regolamento degli interessi passivi del contratto di conto corrente ; in conclusione il c.t.u., nel silenzio del giudice, aveva usato parametri autonomamente determinati, e soprattutto non contrattualmente previsti, eaveva individuato solo per ben limitati periodi lo sforamento della soglia d ell’ usura , mentre avrebbe dovuto ritenere non provati gli anticipi per oltre sette operazioni di apertura di credito per un totale di circa4.000,00 euro, e ancora avrebbe dovuto ritenere l'applicazione di interessiusurari per un ben maggiore periodo, anche in considerazione del sistema di computo alla francese e della parallela capitalizzazione delle competenzenel conto corrente e nel conto anticipi; ed egualmente avrebbe dovuto fare con riferimento al contratto di sovvenzione(mutuo di liquidità), fissando nel provvedimento di nomina delc.t.u. i coerenti distinti metodi di calcolo; sennonché l’impugnata sentenza ha condiviso l ’opposta conclusione del c.t.u.,tesa ad affermare il mancato superamento della soglia usurariaquanto al contratto di mutuo;in base alla confusa esposizione del ricorso non è dato comprendere se quando e dove fossero stati mossi rilievi in ordine a contratti diversi da quello; la critica alla c.t.u. è svolta in modo assertivo e come tale generico, senza corredo di autosufficienza, visto che il testo della relazione (e finanche il quesito) non è riportato neppure per tratto saliente; infine,postula una distinta ricostruzione di merito, notoriamente sottratta al sindacato di legittimità;

V. –c ol terzo mezzo è dedotta la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 91 cod. proc. civ., 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002; si assume la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo in ordine alla ma ncata riforma d i quella di primo grado , quanto “allac.t.u. non disposta e regolamentazione delle spese ”; la sostanza della censura è che,essendo stata disposta la c.t.u. solo in appello, la corte d’appello non avrebbe potuto confermare la statuizione di primo gradosulle spese, ma avrebbe dovuto quanto meno parzialmente “revocarla” e disporne la compensazione;

VI. -il motivo è inammissibile; nel processo civile la sentenza d’appello ha funzione interamente sostitutiva di quella di primo grado, e la conferma può ben avvenire anche in base a elementi acquisiti in appello; la valutazione sulla opportunità o meno di compensare le spese processuali non è censurabile in cassazione (v. per tutte Cass. Sez.

U n. 14989-05).

VII. –le spese seguono la soccombenza. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in 8.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contrib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32132/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] G. FERRARI, 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 439/2020 depositata il 21/03/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il tribunale di M arsala, adito da [OSCURATO:PERSONA] , debitore principale, e da [OSCURATO:PERSONA] , fideiussore, con opposizione a decreto ingiuntivo notificato dalla [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, ha condannato i medesimi, previa revoca de l decreto ingiuntivo , al pagamento della somma a ciascuno riferibilein relazione a un contratto di mutuo; la corte d’appello di Palermo ha respinto il gravame da essi proposto contro la sentenza di primo grado; i soccombenti hanno impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a tre motivi; [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del portafoglio crediti della [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, ha replicato (a mezzo d ella propria rappresentanteindicata in epigrafe) con controricorso e memoria. Considerato che: I. - Col primo motivo i ricorrenti , de ducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 345 cod. proc. civ. e 1175 e 1375 cod. civ., censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda di nullità della fideiussione per viziodel consenso della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in quanto non formulata con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, e nella parte in cui in ogni caso l’ha ritenuta infondata a riguardo della eccepita mancata informazione in ordine al significato del testo; dalprimo punto di vista assumono che la domanda di nullità era stata formulata a pag. 6 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e poi ulteriormente precisata - nei medesimi termini - nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ.; dal secondo punto di vista sostengono che il diritto –anche per il fideiussore – di ottenere un’ adeguata informazione si sarebbe dovuto far discendere dal dovere della banca di comportarsi secondo buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto (artt. 1375e 1175 cod. civ.); II. -il motivo è inammissibile; è decisivo osservare che la corrispondente parte della citazione in opposizione non è riportata nel corpo del ricorso per cassazione onde consentire alla Corte di verificare l’asserto di avvenuta tempestiva proposizione della domanda; ciò determina che non va considerato affatto l’ulteriore argomento incentrato sulla presunta violazione delle norme dibuona fede, ancorché questo siaprospettato – esso stesso - in termini generici ( a fronte della valutazione della corte d’appello secondo cui “la mancata lettura e comprensione del testo” della fideiussione sarebbe stata in ogni caso imputabile al contraente, senza poter configurare un “errore riconoscibile”); III. – col secondo motivo è dedotta la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1283 e 1815 cod. civ. in riferimento alla misura degli interessi applicati e capitalizzati,giacché le prescrizioni dei decreti ministeriali di fissazione del tasso soglia rilevante ai fini dell'individuazione dell'usurarietà degli interessi possied o no – si dice - natura integrativa della legge penale e civile , e pertanto devono esser conosciute dal giudice e applicate alla fattispecie indipendentemente dall'attivitàprobatoria delle parti che le abbiano invocate; IV. –il motivo è inammissibile; il senso compiuto della censura è il seguente: - in occasione del deposito della seconda memoria di cui all'art.183 cod. proc. civ. erano state messe a disposizione del tribunale le informazioni necessarie al computo dell’interesse applicato; nessuna indicazione era stata di contro fornita dalla corte territoriale nel quesito al c.t.u., sicché il c.t.u. aveva infine applicato – arbitrariamente – i più disparati tassi diriferimento, senza che a monte vi fosse un discrimine stabilito dall’organo decidente; era quindi avvenuto che a fronte del tasso indicato per il contratto di sovvenzione nella misura contrattuale del 3.95% il c.t.u. aveva ritenuto congruo un tasso di riferimento del 20,03%, e ciò nonostante che persinola banca resistente avesse invece applicato un valore del 6,30%; egualmente era avvenuto per il regolamento degli interessi passivi del contratto di conto corrente ; in conclusione il c.t.u., nel silenzio del giudice, aveva usato parametri autonomamente determinati, e soprattutto non contrattualmente previsti, eaveva individuato solo per ben limitati periodi lo sforamento della soglia d ell’ usura , mentre avrebbe dovuto ritenere non provati gli anticipi per oltre sette operazioni di apertura di credito per un totale di circa4.000,00 euro, e ancora avrebbe dovuto ritenere l'applicazione di interessiusurari per un ben maggiore periodo, anche in considerazione del sistema di computo alla francese e della parallela capitalizzazione delle competenzenel conto corrente e nel conto anticipi; ed egualmente avrebbe dovuto fare con riferimento al contratto di sovvenzione(mutuo di liquidità), fissando nel provvedimento di nomina delc.t.u. i coerenti distinti metodi di calcolo; sennonché l’impugnata sentenza ha condiviso l ’opposta conclusione del c.t.u.,tesa ad affermare il mancato superamento della soglia usurariaquanto al contratto di mutuo;in base alla confusa esposizione del ricorso non è dato comprendere se quando e dove fossero stati mossi rilievi in ordine a contratti diversi da quello; la critica alla c.t.u. è svolta in modo assertivo e come tale generico, senza corredo di autosufficienza, visto che il testo della relazione (e finanche il quesito) non è riportato neppure per tratto saliente; infine,postula una distinta ricostruzione di merito, notoriamente sottratta al sindacato di legittimità; V. –c ol terzo mezzo è dedotta la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 91 cod. proc. civ., 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002; si assume la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo in ordine alla ma ncata riforma d i quella di primo grado , quanto “allac.t.u. non disposta e regolamentazione delle spese ”; la sostanza della censura è che,essendo stata disposta la c.t.u. solo in appello, la corte d’appello non avrebbe potuto confermare la statuizione di primo gradosulle spese, ma avrebbe dovuto quanto meno parzialmente “revocarla” e disporne la compensazione; VI. -il motivo è inammissibile; nel processo civile la sentenza d’appello ha funzione interamente sostitutiva di quella di primo grado, e la conferma può ben avvenire anche in base a elementi acquisiti in appello; la valutazione sulla opportunità o meno di compensare le spese processuali non è censurabile in cassazione (v. per tutte Cass. Sez. U n. 14989-05). VII. –le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in 8.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contrib