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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07134/2026

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:ORDINANZAsul ricorso 21146-2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale società incorporante la [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A., in persona della procuratrice [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-POLACCO per procura in calceal ricorso;- ricorrente -Contro[OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso;- controricorrente -avverso il DECRETO N. 1655/2024 del [OSCURATO:PERSONA],depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del25/2/2026;1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha chiesto di essere ammessa alpassivo del [OSCURATO:SOCIETA]. in ragione, tra l’altro, perquanto ancora rileva, del finanziamento chirografario n.Numero registro generale 21146/2024N2u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/20268325156/001/2497 di €. 25.000,00, stipulato il 6/5/2020, qualemisura di sostegno per ripristino liquidità ex l. 40/2020, per lasomma di €. 25.099,21, e del finanziamento chirografario n.8325156/002/2497 di €. 35.000,00, stipulato il 6/8/2020, qualemisura di sostegno per ripristino liquidità ex l. 40/2020,utilizzata per assorbire l’esposizione del conto corrente n.1900/80/2497 in data 7/8/2020, per la somma di €. 35.701,68.1.2.

Il curatore, nel progetto di stato passivo, haproposto l’esclusione del credito, deducendo, tra l’altro, che: -“il finanziamento aveva aggravato sensibilmente il passivo”consentendo, in un momento in cui la società era già espostaverso l’Erario per importi considerevoli assistiti da privilegio, ilpagamento integrale del credito chirografario vantato dallastessa banca per scoperto di conto corrente; - ai finidell’applicazione della soluti retentio prevista dall’art. 2035 c.c.,le prestazioni contrarie al buon costume non sono soltanto quelleche contrastano con le regole della morale sessuale o delladecenza, ma sono anche quelle che non rispondono ai principi ealle esigenze etiche costituenti la morale sociale in undeterminato ambiente e in un certo momento storico; - si deve,pertanto, ritenere contraria al buon costume e come taleirripetibile l’erogazione di somme di denaro in favore diun’impresa già in stato di decozione, integrante un vero eproprio finanziamento, che consente all’imprenditore di ritardarela dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizionedebitoria dell’impresa.1.3.

Il giudice delegato, tenuto conto di tali conclusioni,ha rigettato la domanda di ammissione del credito.1.4.

La banca, nel frattempo divenuta [OSCURATO:SOCIETA].,ha, quindi, proposto opposizione allo stato passivo, insistendoper l’ammissione del credito azionato.Ric. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/2024N3u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/20261.5. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito in giudizio, resistendoall’opposizione proposta.1.6. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha eccepito che: - laverifica dello stato passivo aveva evidenziato un debitopregresso di €. 200.404,31 (di cui €. 152.628,75 in privilegio),- la procedura concorsuale è del tutto priva di attivo -successivamente all’erogazione dei finanziamenti in parola, ildebito della società era cresciuto di ulteriori €. 48.273,04 ederano maturati ulteriori interessi sul debito pregresso per €.26.104,00; - la condotta della banca aveva violato il precettopenalistico dell’art. 217, comma 1°, n. 4 l.fall.; - i contrattidovevano ritenersi, pertanto, nulli, con la conseguenteirripetibilità, a norma dell’ art. 2035 c.c., delle somme erogateper contrarietà al buon costume.2.1.

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettatol’opposizione.2.2.

Il tribunale, in particolare, dopo aver affermato che:- l’abusiva concessione del credito si configura quando unsoggetto finanziatore, con dolo o colpa, concede o continua aconcedere credito in favore di un imprenditore che versi in statod’insolvenza o comunque di crisi conclamata ed in assenza difondate prospettive, in base a ragionevolezza e ad unavalutazione ex ante, di superamento della crisi; - si tratta di unillecito che deriva dal mancato adempimento da parte delfinanziatore ai doveri primari di sana e prudente gestione chegravano sullo stesso e presuppone l’aggravamento del dissestofavorito dalla continuazione dell’attività; - in particolare, puòritenersi abusiva la concessione del credito, qualora dalla letturadegli indicici di bilancio ovvero dalle informazioni disponibili ilsoggetto finanziato presentava indici tali da evidenziare unostato di insolvenza irreversibile; ha, in sostanza, ritenuto che: -Ric. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/2024N4u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026in caso di abusiva concessione del credito, la conclusione delcontratto di finanziamento integra la condotta violativa delprecetto penale dell’art. 217, comma 4°, l.fall. e determina,pertanto, a norma dell’art. 1418 c.c., la nullità del contratto, inquanto direttamente vietato dalla norma penale violata; - nelcaso di abusiva concessione del credito, infatti, “propriol’elemento soggettivo della consapevolezza da parte dell’entefinanziatore della circostanza che la conclusione del contratto difinanziamento integra la condotta violativa del precetto penaledell’art. 217, 4° comma, l.fall. rende di per sé il contrattoillecito”; - centrale è, sotto questo profilo, “la verifica dellacorrettezza dell’istruttoria finalizzata alla concessione del creditoe della sussistenza di un effettivo danno per la massa deicreditori conseguente al maggior debito accumulato per effettodella mancata tempestiva emersione della crisi”; - l’abusivaconcessione del credito, tanto più se inserita nel contesto delconcorso nell’illecito penale dell’art. 217, comma 4°, l.fall.,assume, infine, i profili della contrarietà all’ordine pubblicoeconomico ed al buon costume, rendendo, per l’effetto, operantela disciplina dell’art. 2035 c.c. e, di conseguenza, irripetibili lesomme erogate.2.3.

Nel caso in esame, ha osservato il tribunale,l’istruttoria documentale svolta dalla banca ha dimostrato, infatto, che: - una parte dei finanziamenti erogati dalla banca edassistiti da garanzia pubblica sono stati utilizzati per ripristinarel’esposizione debitoria chirografaria della società fallita sul contocorrente n. 1900/80/2497, acceso presso il medesimo istituto;- la banca, dunque, per il tramite di tale operazione, hasostanzialmente ristrutturato un credito pregresso chirografariocon altro di pari importo ma assistito da garanzia pubblica; - ciòcostituisce un indice particolarmente significativo dellaRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/2024N5u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026consapevolezza da parte dell’istituto di credito in questionedell’incapacità della società debitrice di far fronte alle proprieobbligazioni se non generando ulteriore debito; - l’ultimobilancio depositato (relativo all’esercizio 2018), e cioè ildocumento sulla base del quale la stessa banca ha dichiarato diaver svolto le proprie valutazioni, espone, inoltre, debiti per €.630.306,00, di cui €. 50.663,00 per debiti tributati ed €.42.028,00 verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, indicipacificamente riconosciuti come sintomatici dello stato diinsolvenza; - alla data di erogazione dei finanziamenti in parola,peraltro, non risultava rispettato neppure il requisito previstodall’art. 1, comma 2, lett. b-bis) del d.l. 23/2020, il qualeprevede che i finanziamenti assistiti da garanzia pubblica nonpossano essere erogati a società che presentino un rapporto tradebito e patrimonio netto contabile superiore a 7,5; - ed, infatti,dal bilancio 2018, il debito della AS 1926 era pari ad €.630.306,00 ed il patrimonio ammontava ad €. 19.703,00, conrapporto pari a 31,99, mentre dal bilancio 2017 il debito era pariad €. 649.893,00 ed il patrimonio risultava di €. 19.085,00, conrapporto pari al 34,05.2.4.

Secondo il tribunale, gli elementi esposti induconoad affermare che: - la banca finanziatrice, al momento dellaconcessione del credito nei confronti di un’impresa caratterizzatagià da evidenti elementi di insolvenza, non aveva, in realtà,effettuato alcuna effettiva verifica del merito creditizio, avendointeso, piuttosto, soddisfare in via preferenziale un suo creditoristrutturandolo con altro assistito da garanzia pubblica; - talecondotta non solo ha aggravato il dissesto dell’impresa,quantomeno dell’importo pari al finanziamento concesso ma neha anche ritardato l’emersione.Ric. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/2024N6u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/20262.5.

Il tribunale, quindi, in applicazione dei principiesposti ed in ossequio a quanto previsto dall’art. 2035 c.c., haritenuto che le somme erogate dall’opponente erano irripetibilied ha, quindi, rigettato la domanda.3.1.

La [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso notificato in data23/9/2024, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.3.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.3.3.

Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione degli artt. 217, comma 1°, n. 4, l.fall. e 218 l.fall.nonché degli artt. 1418 c.c. e 2035 c.c., ha censurato il decretoimpugnato nella parte in cui il tribunale, senza svolgere alcunaccertamento in ordine allo scopo predatorio del finanziatoreche, inducendo l’aggravamento del dissesto del cliente, finiscaper impadronirsi della sua attività tramite finanziamentidissimulati, ha ritenuto che i finanziamenti dedotti in giudiziodalla banca istante fossero viziati da nullità e che le erogazioniconcesse alla società poi fallita, a norma dell’art. 2035 c.c., nonerano ripetibili, omettendo, tuttavia, di considerare che: -l’inosservanza delle norme di “sana e prudente gestione”nell’erogazione del credito non determina la nullità del contrattoper contrarietà al buon costume economico; - tali norme, infatti,al pari di quelle sul limite di finanziabilità previsto per i mutuifondiari dall’art. 38 TUB, sono poste a tutela delle banche, la cuiviolazione, pertanto, non comporta la nullità del contratto difinanziamento; - le regole sulla “sana e prudente gestione” sono,del resto, estranee alla struttura ed al contenuto delregolamento negoziale delineato dalle parti e non sono, dunque,configurabili come norme inderogabili concernenti la validità delcontratto; - non si può, pertanto, affermare che sono nulli, tantoRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/2024N7u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026meno per contrarietà al buon costume economico, i contratti difinanziamenti alle imprese in crisi qualora il finanziatore nonabbia osservato i principi di sana e prudente gestione; - gli artt.218 l.fall. e 217 n. 4 l.fall. non prevedono, del resto, alcunaipotesi di nullità contrattuale, né dettano, per tabulas, normeprescrittive di un contenuto specifico e caratterizzante, inerenteal sinallagma contrattuale, che possa definirsi essenziale, lamancanza del (o difformità dal) quale renderebbe nullo ilcontratto a norma degli artt. 1418, commi 1° e 2°, c.c., inrelazione agli artt. 1343, 1345 e 1346 c.c.; - la violazione dinorme penali, ai fini previsti dall’art. 1418 c.c., si configura,infine, solo se il contratto è vietato direttamente dalla normapenale, nel senso che la sua stipulazione integri il reato, nonrilevando, invece, il divieto che colpisce soltanto ilcomportamento materiale delle parti e meno che mai di una soladi esse, come nel caso del reato di ricorso abusivo al credito, ilcui autore è soltanto il fallito; - non esiste, infatti, alcuna normapenale che incrimini la stipulazione di contratti di finanziamentostipulati con soggetti in crisi od insolventi, poiché nulla delgenere si legge, in modo evidente, né nell’art. 218 l.fall., nénell’art. 217 n. 4 l.fall.; - nella concessione di credito a unsoggetto in crisi o insolvente, d’altra parte, il contratto difinanziamento bancario, di per sé, non danneggia il finanziatoné aggrava il dissesto dello stesso, che dipende, in realtà, dacircostanze esterne al contratto, e cioè dall’esito delle attivitànon conservative che quest’ultimo, utilizzando il creditoconcessogli, abbia posto in essere a valle della sua stipulazione.4.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione dell’art. 217, comma 1°, n. 4, l. fall., dell’art. 1418c.c. e dell’art. 13 del d.l. 23/2020, ha censurato il decretoimpugnato nella parte in cui il tribunale ha ravvisato laRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/2024N8u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026concessione abusiva di credito, omettendo, tuttavia, di accertaretanto il fatto che la società finanziata, dopo la concessione deidue finanziamenti, abbia continuato l’attività d’impresa,ponendo in essere operazioni non conservative, quanto il fattoche tale prosecuzione abbia avuto conseguenze sul suopatrimonio tali da determinare l’aggravamento del suo dissesto,neppure accertato al momento della stipulazione dei contratti,laddove, in realtà, la fattispecie dell’abusiva concessione dicredito, oltre allo stato d’insolvenza del finanziato all’atto dellaconcessione del credito, presuppone: - l’esecuzione “nonconservativa” dell’attività d’impresa; - il nesso causale fra laconcessione del finanziamento e la prosecuzione dell’attività cheabbia ritardato la dichiarazione di fallimento; - l’aggravamentodel dissesto conseguente a tale prosecuzione, come tale nonpotendosi considerare né la mera assunzione del nuovo debitoalla sua restituzione, a fronte della ricezione del finanziamento,né la pretesa volontà della banca, relativa solo ad uno dei duefinanziamenti (quello di agosto 2020), di ripianare la propriaesposizione chirografaria, come peraltro espressamenteconsentito dall’art. 13, lett. e), del d.l. n. 23/2020, posto che ilripianamento di una pregressa esposizione non ha nulla a chevedere con l’aggravamento del dissesto, mentre l’ottica delsoddisfacimento “preferenziale” in pregiudizio degli altri creditorinon è causa di nullità negoziale, perché all’uopo sono previsti irimedi revocatori o risarcitori.4.3.

Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando lamotivazione omessa e/o apparente in violazione del “minimocostituzionale”, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censuratoil decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, senzamotivazione e/o con motivazione apparente, ha ritenuto chesussistessero gli elementi fattuali che integrano la concessioneRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/2024N9u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026abusiva di credito, omettendo, per contro, di rilevare che, ondeaffermare la sussistenza di tale fattispecie, è necessario che ilgiudice accerti la condotta violativa delle regole che disciplinanol’attività bancaria, caratterizzata da dolo o almeno da colpa, ildanno-evento, costituito dalla prosecuzione dell’attivitàd’impresa in perdita, il danno-conseguenza, rappresentatodall’aumento del dissesto, e il rapporto di causalità fra tali dannie la condotta tenuta.4.4.

I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.4.5.

Il decreto impugnato, invero, dopo aver accertatoche: - la banca aveva stipulato i contratti di finanziamentodedotti in giudizio pur essendo a conoscenza dell’incapacità dellasocietà finanziata, poi fallita, di far fronte alle proprieobbligazioni se non assumendo ulteriori debiti; - la societàfinanziata, come emergeva dai debiti insoluti esposti nell’ultimobilancio depositato, versava, al momento della stipulazione degliindicati contratti di finanziamento, in stato di insolvenza; - icontratti finanziamento hanno non solo aggravato il dissestodell’impresa, quantomeno dell’importo pari al finanziamentoconcesso, ma ne hanno anche ritardato l’emersione; ha ritenuto,sul fondamento di tali circostanze, che: a) i predettifinanziamenti erano, a norma dell’art. 1418 c.c., viziati danullità; b) le somme erogate dalla banca alla società poi fallitanon erano, a norma dell’art. 2035 c.c., suscettibili di ripetizione.4.6.

Tali statuizioni, non suscettibili di sindacato per ciòche riguarda gli accertamenti in fatto che (espressi conmotivazione succinta ma esistente) ne costituiscono l’idoneofondamento, sono, sul piano giuridico, senz’altro corrette.4.7.

Non v’è dubbio che, in linea di principio, il contrattolesivo dei diritti dei creditori, in assenza di una norma che vietiin via generale di porre in essere attività negoziali pregiudizievoliRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero 1re0gis tro generale 21146/2024Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026per i terzi, non è, di per sé, illecito e che sua conclusione non è,pertanto, nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o permotivo illecito determinante comune alle parti, apprestandol’ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale attonegoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza diparticolari condizioni, l’applicazione della sola sanzionedell’inefficacia (cfr. Cass. n. 23159 del 2014; Cass. n. 19196 del2016; Cass. n. 15844 del 2022).4.8.

Il motivo illecito che, se comune e determinante,determina la nullità del contratto, s’identifica, del resto, con unafinalità vietata dall’ordinamento perché contraria a normaimperativa, ai principi dell’ordine pubblico o del buon costume,ovvero poiché diretta ad eludere, mediante detta stipulazione,una norma imperativa, sicché l’intento delle parti di recarepregiudizio ad altri (come i creditori di una delle parti,vanificando o riducendo le loro aspettative satisfattorie sulpatrimonio del debitore) non è illecito, ove non sia riconducibilead una di tali fattispecie, non rinvenendosi nell’ordinamento unanorma che sancisca in via generale (come per il contratto infrode alla legge) l’invalidità del contratto in frode dei terzi, per ilquale, invece, l’ordinamento accorda rimedi specifici, correlatialle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentiredall’altrui attività negoziale (cfr. Cass. n. 19196 del 2016, inmotiv.; Cass. n. 20576 del 2010; Cass.

SU n. 10603 del 1993).4.9.

Resta, nondimeno, il fatto che, se il contratto è statostipulato dalle parti, oltre che in pregiudizio dei creditori (di unadi esse), anche in violazione di una norma imperativa, comequella penale, l’atto negoziale così compiuto è sanzionato, anorma dell’art. 1418, comma 1°, c.c., con la sua nullità (Cass.n. 18016 del 2018; Cass. n. 14234 del 2003), come accade, inparticolare, nel caso in cui sia proprio la sua stipulazione aRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero 1re1gis tro generale 21146/2024Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026realizzare, in ragione dell’assetto degli interessi ivi contenuto, ilrisultato vietato dalla legge penale (Cass. n. 21434 del 2023, inmotiv.).4.10.

Si parla, in siffatte ipotesi, di “reato-contratto”,come la vendita di sostanze stupefacenti, la ricettazione previstadall’art. 648 c.p., il commercio di prodotti con segni falsi di cuiall’art. 474 c.p., il trasferimento di un bene in pagamento di undebito usuraio (cfr. Cass. n. 17568 del 2022; Cass. n. 1221 del2022; Cass. n. 17959 del 2020, in motiv.; Cass. n. 16706 del2020, in motiv.; Cass. n. 18016 del 2018; Cass. n. 14234 del2003), poiché il contratto collide così gravemente con interessidi indole generale da assurgere di per sé alla qualificazione direato ed è, di conseguenza, nullo, per violazione di una normaimperativa, come quella penale, che, appunto, ne vieta lastipulazione (Cass. n. 21434 del 2023, in motiv.).4.11.

L’area delle norme inderogabili, la cui violazione puòdeterminare la nullità del contratto in conformità al dispostodell’art. 1418, comma 1°, c.c., è, in effetti, “più ampia di quantoparrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenutodel contratto medesimo”, essendovi “ricomprese sicuramenteanche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difettodi determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente oindirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto”,come, appunto, le norme che incriminano proprio la suaconclusione, con la conseguenza che, “se il legislatore vieta, indeterminate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno,il contratto (come nel caso in esame) viene stipulato, è la suastessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa; enon par dubbio che ne discenda la nullità dell’atto per ragioni –se così può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dallaRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero 1re2gis tro generale 21146/2024Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026contrarietà a norma imperativa del contenuto dell’attomedesimo” (Cass.

SU n. 26724 del 2007, in motiv.).4.12.

I relativi atti, di conseguenza, sono assoggettati, aisensi dell’art. 1418 c.c., alla sanzione della nullità per effettodella contrarietà, in ragione delle disposizioni penali violate, allenorme imperative ivi contenute (Cass. n. 21434 del 2023, inmotiv., che arg. da Cass. n. 2860 del 2008; Cass. n. 14234 del2003; Cass. n. 7998 del 1990).4.13.

Il delitto di bancarotta, peraltro, è, ai fini in esame,configurabile anche nel caso in cui gli amministratori dellasocietà poi fallita, violando gli obblighi ad essi imposti dallalegge, a partire dal dovere di richiedere senza indugio ilfallimento della stessa (artt. 217, comma 1°, n. 4, e 224, n. 1 e2, l.fall.), abbiano stipulato un contratto di finanziamento e, intal modo, aggravato il dissesto dell’impresa.4.14.

Nello stesso modo, il delitto di bancarotta èravvisabile (a norma degli artt. 223, comma 2°, n. 2, l.fall.),nella condotta dell’amministratore che si sia concretizzato neldoloso ricorso ad un credito ottenuto anche senza dissimulazioneovvero anche concordato con il creditore (che sia a conoscenzadelle condizioni dell’impresa), che sia causa o concausa deldissesto o del suo aggravamento (Cass. n. 11218 del 2023, laquale ha ribadito che “il ricorso abusivo al credito di cui all’art.218 l.fall. è reato di mera condotta e richiede che il credito siastato ottenuto mediante dissimulazione ai danni dell’ignarocreditore, che può quindi assumere il ruolo di persona offesa,laddove nella fattispecie di bancarotta impropria medianteoperazioni dolose di cui all’art. 223, comma secondo, n. 2, l.fall.l’operazione dolosa deve concretarsi in un ricorso ad un creditoottenuto anche senza dissimulazione ovvero anche concordatoRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero 1re3gis tro generale 21146/2024Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026con il creditore, che però diventi causa o concausa del dissestoo del suo aggravamento”; Cass. n. 46689 del 2016).4.15.

Il delitto di bancarotta dev’essere, del resto,ravvisato anche nella condotta dell’amministratore della societàpoi fallita che, in una situazione di grave e non fronteggiabilesofferenza debitoria, abbia assunto ulteriori obbligazioni prive diapprezzabile collegamento con l’attività imprenditoriale svoltadalla stessa.

Il pericolo per il soddisfacimento delle ragionicreditorie può, in effetti, apprezzarsi anche in ragione dellaconcreta percentuale di realizzazione dei crediti, con laconseguenza che, in presenza di una situazione debitoriaimponente, cui le attività esistenti non potrebbero far fronteintegralmente, la creazione di obbligazioni slegate da unapprezzabile collegamento con l’attività imprenditoriale,dev’essere apprezzata in termini di distrattivi (Cass. pen. n. 141del 2021, in motiv.; cfr. Cass. pen. n. 7277 del 2026, in motiv.).4.16.

Il contratto di finanziamento che sia stato stipulatodalle parti in violazione di norme imperative, come quelle che(in ragione delle circostanze del caso) ne incriminano lastipulazione, integrando ex se una fattispecie di reato (del qualeè chiamato a rispondere a titolo di concorso anche ilfinanziatore), è, dunque, viziato, a norma dell’art. 1418 c.c., danullità (Cass. n. 16706 del 2020, per cui “è … principioconsolidato che in tema di cause di nullità del negozio giuridico,per aversi contrarietà a norme penali ai sensi dell’art. 1418 cod.civ., occorre che il contratto sia vietato direttamente dalla normapenale, nel senso che la sua stipulazione integri reato (Cass.18016/2018, 14234/2003), regola applicabile ad ogni fattispeciecontrattuale, come nel caso del finanziamento ad impresa indissesto, che s’inserisca, ritardandolo, nell’iter organizzativo e diprogressione delle proprie scelte, già ricadenti come doveriRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero 1re4gis tro generale 21146/2024Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026giuridici specifici a carico dell’imprenditore, di richiedere senzaindugio il proprio fallimento o comunque di non espandere ledimensioni della propria insolvenza mediante operazionidilatorie, versando in grave colpa”; Cass. n. 9332 del 2025, inmotiv.).4.17.

Né in senso contrario può essere invocato, come hafatto la ricorrente in memoria, il precedente costituitodall’ordinanza di questa Corte n. 26248/2024, la quale, infatti,ha espressamente evidenziato che, in quel caso, non veniva inrilievo “l’orientamento” della stessa Corte “in base al qualel’erogazione del credito che sia qualificabile come abusiva – inquanto effettuata, con dolo o colpa, ad un’impresa che si palesiin una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed inassenza di concrete prospettive di superamento della crisi –integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questivenuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione,obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove nediscenda un aggravamento del dissesto favorito dallacontinuazione dell’attività di impresa (Cass. 29840/2023),quanto un profilo prettamente penalistico” (“ridondante, sulpiano negoziale, in un vizio di nullità”), del quale, tuttavia, iltribunale non aveva tratteggiato “né l’elemento oggettivo néquello soggettivo del reato ipotizzato, né tantomeno le modalitàdel concorso della banca, quale soggetto extraneus”, cassando,di conseguenza, la decisione impugnata per vizio di motivazione.4.18.

Quanto al resto, la Corte non può che ribadirequanto già condivisibilmente affermato da Cass. n. 16706 del2020, in motiv., e cioè che: - “l’improprio mantenimento in vitadella impresa è stato … correlato dal tribunale al contributocausale assunto dal citato finanziamento e alla relativaconsapevolezza compartecipativa rispetto al ritardoRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/20241N5u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026nell’apertura della vicenda concorsuale ovveroall’intensificazione del dissesto, secondo un apprezzamento difatto insindacabile sotto il profilo motivazionale e, sul piano dellaqualificazione antigiuridica della condotta e della provadell’elemento soggettivo, parimenti sorretto da una pluralità diindici …” dai quali “è derivato l’accertamento - ai fini di causa -di una compartecipazione negli stessi fatti di bancarottasemplice tratteggiati all’art. 217, comma 1, n.4 l.f. per i qualioccorre aver aggravata il proprio dissesto, astenendosi dalrichiedere la dichiarazione del propri fallimento o con altra gravecolpa”; - “nella presente sede risulta poi non appropriatamenteintrodotta la questione della concessione abusiva del credito edei correlati limiti cui è soggetta la legittimazione dell’organoconcorsuale che la invochi a beneficio di ristoro della massa deicreditori (Cass. s.u. 7029 e 7030 del 2006), posto che la illiceitàdella condotta di finanziamento discende, nella motivataricostruzione del tribunale, non da siffatta figura bensì dallacoincidenza con la menzionata fattispecie penale di concorso, cuipianamente consegue la nullità civilistica”; - d’altra parte, “se èvero, ed anzi ovvio, che è ben possibile e lecito il finanziamentoall’impresa in crisi anche da parte di soggetti diversi da istitutiche esercitino professionalmente il credito, nondimenol’invocazione … della apparente non speculatività dell’apporto diprovvista … non integra di per sé anche la sua immunità da unaconcorrente valutazione di illiceità ove inserito … in una vicendadi aggravamento riprovevole del dissesto dell’impresafinanziata; così che il decreto, pur nella sua sinteticità (come,appunto, nel caso in esame), permette di riferire il negoziovietato anche per la legge penale non al mero finanziamento maal complesso dei contratti che, con quello, hanno portato adulteriore esposizione a rischio il patrimonio dell’imprenditore” eRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/20241N6u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026“confliggenti con il primario dovere giuridico di non aggravare ildissesto”; - “il tribunale ha dunque correttamente indicato qualielementi contrattuali hanno assunto il ruolo di aggravare ildissesto, in una considerazione unitaria del contesto della suasussistenza già all’epoca della rispettiva confezione, nonpotendo costituire l’insuccesso dell’operazione - dal lato delfinanziatore, non rimborsato - una circostanza idonea ad eliderein sé il pieno apprezzamento anche penalistico dei negoziimpiegati”.4.19.

D’altra parte, la stessa Corte ha avuto modo dirilevare che: - “la contrarietà ai principi dell’ordine pubblicoeconomico, … si palesa … come aggiuntiva ratio nellaqualificazione di illiceità dei negozi, sotto il profilo causale, aisensi degli artt. 1343 e 1418 c.c. e con esplicitazione dellafattispecie quale esempio di violazione del buon costume, ai finidella irripetibilità della prestazione resa, come voluto dall’art.2035 c.c.”; - “ai fini dell’applicabilità della soluti retentio previstadall’art. 2035 cod. civ.”, infatti, “la nozione di buon costume nonsi identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole dellamorale sessuale o della decenza, ma comprende anche quellecontrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti lamorale sociale in un determinato ambiente e in un certomomento storico”, come nel caso di “chi abbia versato unasomma di denaro per una finalità truffaldina o corruttiva”, che“non è ammesso a ripetere la prestazione, perché tali finalità,certamente contrarie a norme imperative, sono da ritenereanche contrarie al buon costume (Cass. 9441/2010,25631/2017)”; - “nella fattispecie, il tribunale ha giustappostola ricognizione di contrarietà alla norma imperativa penale,laddove vieta di aggravare (e, quanto al terzo, di concorrerenella relativa condotta) il dissesto dell’imprenditoreRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/20241N7u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026commerciale, alla illiceità della causa del complesso meccanismonegoziale adottato dalle parti, per contrarietà al buon costume”;- “tale seconda, concorrente, violazione promana dalriconoscimento al contempo del pregiudizio obiettivamenteoccorso alla massa dei creditori per effetto dell’incremento delledimensioni della decozione, causato – come unico scopo, ai finiqui ora in rilievo - da condotte consapevolmentecompartecipative nel mantenere al di fuori della concorsualitàl’imprenditore che già versava in tutti i suoi presupposti oggettivi…, per poi fallire… in danno dei creditori e a detrimento finaledella soggettività economica del finanziato, posto chel’espansione dei relativi debiti non esprimeva alcuna utilitàsociale”; - “in questo limitato senso può convenirsi … cheeffettivamente nella condotta preordinatamente volta adalterare altresì la correttezza delle relazioni di mercato e acostituire fattori di disinvolta attitudine cd. predatoria rispettoad altro soggetto economico in dissesto, vi sia violazione delleregole giuridiche del buon costume, secondo i principi e leesigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinatoambiente e in un certo momento storico, allorché la prestazionesia stata eseguita per uno scopo costituente, anche per l’autoreche ora ne domandi la restituzione indiretta (id est, l’ammissioneal passivo del credito), offesa al buon costume”; - “il creditodella ricorrente, frutto della sua iniziativa economica, esprimecosì - per come complessivamente ricostruito dal giudice dimerito - una posizione soggettiva che, per essere in astrattocostituzionalmente tutelata in misura condizionata all’utilitàsociale, finisce con il divenire in concreto cedevole rispetto adaltri valori omogenei parimenti protetti, quali i crediti di terzi eper i quali non solo l’ordinamento giuridico appresta specificiistituti organizzativi del relativo conflitto (i sistemi concorsuali eRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/20241N8u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026anche le figure di negoziazione della crisi preconcorsuali), maindica, ad iniziare dalla previsione penalistica del divieto diaggravamento del dissesto, una convergente riprovazione versocondotte di occultamento o pratiche di egoistica ritrazioned’interesse singolare a fronte di una insolvenza oramaicoinvolgente in termini di rischio l’adempimento verso unamassa di soggetti creditori”; - “per questa chiave, la offesa albuon costume di cui all’art. 2035 c.c., al pari della contrarietà albuon costume di cui all’art. 1343 c.c., non esprime solo unaproiezione già formalizzata nell’ordinamento giuridico, mamantiene il ruolo di termine di rinvio della legge permettendo …che la stessa giurisprudenza enunciativa assicuril’intermediazione aggiornata delle plurime clausole generali dicorretta condotta commerciale e delle relazioni di mercato fracompetitori da perseguirsi tra imprenditori e specie nellerelazioni con quelli in crisi”; - “in questo senso le pur stringateosservazioni finali del decreto impugnato colgono nel segno ove… danno conto di un soggetto che ha condotto uncomportamento disdicevole alla luce del sentire comune, cosìvalorizzando … le clausole generali volte ad imporre, a chi siimmette nel traffico giuridico e nelle reti interimprenditoriali inparticolare, prestazioni conformate secondo buona fede,secondo criteri non moralistici, si può aggiungere, ma diconcorrente condivisa opportunità e utilità sociale nelle relazioniordinate di mercato, che non sopportano la permanenzaartificiale in esso di concorrenti decotti, la cui insolvenza sia resaocculta ovvero ingiustificatamente ritardata nella sua emersionee strumentalizzata per operazioni in danno dei creditori”; - “inquesto ambito, la regola non assume una finalità educativa, mapur sempre si riferisce a rapporti giuridici e non a soggetti in séintesi, permettendo allora che il diritto - cui essa tuttoraRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero 1re9gis tro generale 21146/2024Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026appartiene - neghi le sue tutele a negozi giuridici compiuti inviolazione di principi, come detto, immanenti nei contesti in cuivengono conclusi, come nel caso il principio del corretto e lealesvolgimento della competizione economica”; - “va solo aggiuntoche gli interrogativi sui margini di iniquità sottostanti all’anticaregola per cui in pari causa turpitudinis melior est condiciopossidentis, appaiono nella fattispecie almeno parzialmenteeludibili, considerando che la retentio si risolve in unainopponibilità immediata di vantaggio non tanto per il contraenteche, al pari del solvens, versava in una situazione di immoralità,bensì - allo stato - per la massa dei creditori, stante il valorepresidiato dall’accertamento del credito che dev’essere certo e,prima ancora, opponibile per la sua attitudine concorsualesecondo le regole degli artt. 92 e s. l.f.”.4.20.

Ne consegue, in definitiva, che, ai finidell’applicazione della soluti retentio prevista dall’art. 2035 c.c.,le prestazioni contrarie al buon costume non risultano esseresoltanto quelle che contrastano con le regole della moralesessuale o della decenza, ma erano anche quelle che nonrispondevano ai principi e alle esigenze etiche costituenti lamorale sociale, in un determinato ambiente e in un certomomento storico, dovendosi, pertanto, ritenere contraria albuon costume, e come tale irripetibile, anche l’erogazione disomme di denaro in favore di un’impresa già in stato didecozione integrante un vero e proprio finanziamento, checonsenta all’imprenditore di ritardare la dichiarazione difallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa,trattandosi, invero, di una condotta preordinata alla violazionedelle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato(Cass. n. 16706 del 2020, in motiv.; Cass. n. 4376 del 2024;Cass. n. 15866 del 2024).Ric. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero 2re0gis tro generale 21146/2024Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/20264.21.

D’altra parte, nulla vieta che un contratto giudicatoillecito e, come tale, nullo ai sensi dell’art. 1418 c.c., possaessere soggetto anche alla sanzione civilistica dell’irripetibilitàsancita dall’art. 2035 c.c., ove si ravvisino (come ha accertato iltribunale) prestazioni dettate da finalità per l’appunto immorali,posto che un atto negoziale giudicato in contrasto con unanorma imperativa o con l’ordine pubblico può senz’altro essere,al contempo, suscettibile di una valutazione in termini dicontrarietà al buon costume, proprio per gli effetti di cui all’art.2035 cit. (Cass. n. 4376 del 2024, in motiv.).5.

Il ricorso, per l’infondatezza dei suoi motivi, dev’essere, diconseguenza, respinto.6.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.7.

La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.Numero registro generale 21146/2024Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dai Magistrati: OggettoCREDITO – [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -DELL’ART. 2035 C.C.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] – [OSCURATO:PERSONA] - Rel.Consigliere - R.G.N. 21146/2024ROBERTO AMATORE - Consigliere -ha pronunciato la seguente:ORDINANZAsul ricorso 21146-2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale società incorporante la [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A., in persona della procuratrice [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-POLACCO per procura in calceal ricorso;- ricorrente -Contro[OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso;- controricorrente -avverso il DECRETO N. 1655/2024 del [OSCURATO:PERSONA],depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del25/2/2026;1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha chiesto di essere ammessa alpassivo del [OSCURATO:SOCIETA]. in ragione, tra l’altro, perquanto ancora rileva, del finanziamento chirografario n.Numero registro generale 21146/2024N2u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/20268325156/001/2497 di €. 25.000,00, stipulato il 6/5/2020, qualemisura di sostegno per ripristino liquidità ex l. 40/2020, per lasomma di €. 25.099,21, e del finanziamento chirografario n.8325156/002/2497 di €. 35.000,00, stipulato il 6/8/2020, qualemisura di sostegno per ripristino liquidità ex l. 40/2020,utilizzata per assorbire l’esposizione del conto corrente n.1900/80/2497 in data 7/8/2020, per la somma di €. 35.701,68.1.2.

Il curatore, nel progetto di stato passivo, haproposto l’esclusione del credito, deducendo, tra l’altro, che: -“il finanziamento aveva aggravato sensibilmente il passivo”consentendo, in un momento in cui la società era già espostaverso l’Erario per importi considerevoli assistiti da privilegio, ilpagamento integrale del credito chirografario vantato dallastessa banca per scoperto di conto corrente; - ai finidell’applicazione della soluti retentio prevista dall’art. 2035 c.c.,le prestazioni contrarie al buon costume non sono soltanto quelleche contrastano con le regole della morale sessuale o delladecenza, ma sono anche quelle che non rispondono ai principi ealle esigenze etiche costituenti la morale sociale in undeterminato ambiente e in un certo momento storico; - si deve,pertanto, ritenere contraria al buon costume e come taleirripetibile l’erogazione di somme di denaro in favore diun’impresa già in stato di decozione, integrante un vero eproprio finanziamento, che consente all’imprenditore di ritardarela dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizionedebitoria dell’impresa.1.3.

Il giudice delegato, tenuto conto di tali conclusioni,ha rigettato la domanda di ammissione del credito.1.4.

La banca, nel frattempo divenuta [OSCURATO:SOCIETA].,ha, quindi, proposto opposizione allo stato passivo, insistendoper l’ammissione del credito azionato.Ric. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/2024N3u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/20261.5. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito in giudizio, resistendoall’opposizione proposta.1.6. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha eccepito che: - laverifica dello stato passivo aveva evidenziato un debitopregresso di €. 200.404,31 (di cui €. 152.628,75 in privilegio),- la procedura concorsuale è del tutto priva di attivo -successivamente all’erogazione dei finanziamenti in parola, ildebito della società era cresciuto di ulteriori €. 48.273,04 ederano maturati ulteriori interessi sul debito pregresso per €.26.104,00; - la condotta della banca aveva violato il precettopenalistico dell’art. 217, comma 1°, n. 4 l.fall.; - i contrattidovevano ritenersi, pertanto, nulli, con la conseguenteirripetibilità, a norma dell’ art. 2035 c.c., delle somme erogateper contrarietà al buon costume.2.1.

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettatol’opposizione.2.2.

Il tribunale, in particolare, dopo aver affermato che:- l’abusiva concessione del credito si configura quando unsoggetto finanziatore, con dolo o colpa, concede o continua aconcedere credito in favore di un imprenditore che versi in statod’insolvenza o comunque di crisi conclamata ed in assenza difondate prospettive, in base a ragionevolezza e ad unavalutazione ex ante, di superamento della crisi; - si tratta di unillecito che deriva dal mancato adempimento da parte delfinanziatore ai doveri primari di sana e prudente gestione chegravano sullo stesso e presuppone l’aggravamento del dissestofavorito dalla continuazione dell’attività; - in particolare, puòritenersi abusiva la concessione del credito, qualora dalla letturadegli indicici di bilancio ovvero dalle informazioni disponibili ilsoggetto finanziato presentava indici tali da evidenziare unostato di insolvenza irreversibile; ha, in sostanza, ritenuto che: -Ric. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/2024N4u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026in caso di abusiva concessione del credito, la conclusione delcontratto di finanziamento integra la condotta violativa delprecetto penale dell’art. 217, comma 4°, l.fall. e determina,pertanto, a norma dell’art. 1418 c.c., la nullità del contratto, inquanto direttamente vietato dalla norma penale violata; - nelcaso di abusiva concessione del credito, infatti, “propriol’elemento soggettivo della consapevolezza da parte dell’entefinanziatore della circostanza che la conclusione del contratto difinanziamento integra la condotta violativa del precetto penaledell’art. 217, 4° comma, l.fall. rende di per sé il contrattoillecito”; - centrale è, sotto questo profilo, “la verifica dellacorrettezza dell’istruttoria finalizzata alla concessione del creditoe della sussistenza di un effettivo danno per la massa deicreditori conseguente al maggior debito accumulato per effettodella mancata tempestiva emersione della crisi”; - l’abusivaconcessione del credito, tanto più se inserita nel contesto delconcorso nell’illecito penale dell’art. 217, comma 4°, l.fall.,assume, infine, i profili della contrarietà all’ordine pubblicoeconomico ed al buon costume, rendendo, per l’effetto, operantela disciplina dell’art. 2035 c.c. e, di conseguenza, irripetibili lesomme erogate.2.3.

Nel caso in esame, ha osservato il tribunale,l’istruttoria documentale svolta dalla banca ha dimostrato, infatto, che: - una parte dei finanziamenti erogati dalla banca edassistiti da garanzia pubblica sono stati utilizzati per ripristinarel’esposizione debitoria chirografaria della società fallita sul contocorrente n. 1900/80/2497, acceso presso il medesimo istituto;- la banca, dunque, per il tramite di tale operazione, hasostanzialmente ristrutturato un credito pregresso chirografariocon altro di pari importo ma assistito da garanzia pubblica; - ciòcostituisce un indice particolarmente significativo dellaRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/2024N5u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026consapevolezza da parte dell’istituto di credito in questionedell’incapacità della società debitrice di far fronte alle proprieobbligazioni se non generando ulteriore debito; - l’ultimobilancio depositato (relativo all’esercizio 2018), e cioè ildocumento sulla base del quale la stessa banca ha dichiarato diaver svolto le proprie valutazioni, espone, inoltre, debiti per €.630.306,00, di cui €. 50.663,00 per debiti tributati ed €.42.028,00 verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, indicipacificamente riconosciuti come sintomatici dello stato diinsolvenza; - alla data di erogazione dei finanziamenti in parola,peraltro, non risultava rispettato neppure il requisito previstodall’art. 1, comma 2, lett. b-bis) del d.l. 23/2020, il qualeprevede che i finanziamenti assistiti da garanzia pubblica nonpossano essere erogati a società che presentino un rapporto tradebito e patrimonio netto contabile superiore a 7,5; - ed, infatti,dal bilancio 2018, il debito della AS 1926 era pari ad €.630.306,00 ed il patrimonio ammontava ad €. 19.703,00, conrapporto pari a 31,99, mentre dal bilancio 2017 il debito era pariad €. 649.893,00 ed il patrimonio risultava di €. 19.085,00, conrapporto pari al 34,05.2.4.

Secondo il tribunale, gli elementi esposti induconoad affermare che: - la banca finanziatrice, al momento dellaconcessione del credito nei confronti di un’impresa caratterizzatagià da evidenti elementi di insolvenza, non aveva, in realtà,effettuato alcuna effettiva verifica del merito creditizio, avendointeso, piuttosto, soddisfare in via preferenziale un suo creditoristrutturandolo con altro assistito da garanzia pubblica; - talecondotta non solo ha aggravato il dissesto dell’impresa,quantomeno dell’importo pari al finanziamento concesso ma neha anche ritardato l’emersione.Ric. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/2024N6u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/20262.5.

Il tribunale, quindi, in applicazione dei principiesposti ed in ossequio a quanto previsto dall’art. 2035 c.c., haritenuto che le somme erogate dall’opponente erano irripetibilied ha, quindi, rigettato la domanda.3.1.

La [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso notificato in data23/9/2024, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.3.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.3.3.

Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione degli artt. 217, comma 1°, n. 4, l.fall. e 218 l.fall.nonché degli artt. 1418 c.c. e 2035 c.c., ha censurato il decretoimpugnato nella parte in cui il tribunale, senza svolgere alcunaccertamento in ordine allo scopo predatorio del finanziatoreche, inducendo l’aggravamento del dissesto del cliente, finiscaper impadronirsi della sua attività tramite finanziamentidissimulati, ha ritenuto che i finanziamenti dedotti in giudiziodalla banca istante fossero viziati da nullità e che le erogazioniconcesse alla società poi fallita, a norma dell’art. 2035 c.c., nonerano ripetibili, omettendo, tuttavia, di considerare che: -l’inosservanza delle norme di “sana e prudente gestione”nell’erogazione del credito non determina la nullità del contrattoper contrarietà al buon costume economico; - tali norme, infatti,al pari di quelle sul limite di finanziabilità previsto per i mutuifondiari dall’art. 38 TUB, sono poste a tutela delle banche, la cuiviolazione, pertanto, non comporta la nullità del contratto difinanziamento; - le regole sulla “sana e prudente gestione” sono,del resto, estranee alla struttura ed al contenuto delregolamento negoziale delineato dalle parti e non sono, dunque,configurabili come norme inderogabili concernenti la validità delcontratto; - non si può, pertanto, affermare che sono nulli, tantoRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/2024N7u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026meno per contrarietà al buon costume economico, i contratti difinanziamenti alle imprese in crisi qualora il finanziatore nonabbia osservato i principi di sana e prudente gestione; - gli artt.218 l.fall. e 217 n. 4 l.fall. non prevedono, del resto, alcunaipotesi di nullità contrattuale, né dettano, per tabulas, normeprescrittive di un contenuto specifico e caratterizzante, inerenteal sinallagma contrattuale, che possa definirsi essenziale, lamancanza del (o difformità dal) quale renderebbe nullo ilcontratto a norma degli artt. 1418, commi 1° e 2°, c.c., inrelazione agli artt. 1343, 1345 e 1346 c.c.; - la violazione dinorme penali, ai fini previsti dall’art. 1418 c.c., si configura,infine, solo se il contratto è vietato direttamente dalla normapenale, nel senso che la sua stipulazione integri il reato, nonrilevando, invece, il divieto che colpisce soltanto ilcomportamento materiale delle parti e meno che mai di una soladi esse, come nel caso del reato di ricorso abusivo al credito, ilcui autore è soltanto il fallito; - non esiste, infatti, alcuna normapenale che incrimini la stipulazione di contratti di finanziamentostipulati con soggetti in crisi od insolventi, poiché nulla delgenere si legge, in modo evidente, né nell’art. 218 l.fall., nénell’art. 217 n. 4 l.fall.; - nella concessione di credito a unsoggetto in crisi o insolvente, d’altra parte, il contratto difinanziamento bancario, di per sé, non danneggia il finanziatoné aggrava il dissesto dello stesso, che dipende, in realtà, dacircostanze esterne al contratto, e cioè dall’esito delle attivitànon conservative che quest’ultimo, utilizzando il creditoconcessogli, abbia posto in essere a valle della sua stipulazione.4.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione dell’art. 217, comma 1°, n. 4, l. fall., dell’art. 1418c.c. e dell’art. 13 del d.l. 23/2020, ha censurato il decretoimpugnato nella parte in cui il tribunale ha ravvisato laRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/2024N8u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026concessione abusiva di credito, omettendo, tuttavia, di accertaretanto il fatto che la società finanziata, dopo la concessione deidue finanziamenti, abbia continuato l’attività d’impresa,ponendo in essere operazioni non conservative, quanto il fattoche tale prosecuzione abbia avuto conseguenze sul suopatrimonio tali da determinare l’aggravamento del suo dissesto,neppure accertato al momento della stipulazione dei contratti,laddove, in realtà, la fattispecie dell’abusiva concessione dicredito, oltre allo stato d’insolvenza del finanziato all’atto dellaconcessione del credito, presuppone: - l’esecuzione “nonconservativa” dell’attività d’impresa; - il nesso causale fra laconcessione del finanziamento e la prosecuzione dell’attività cheabbia ritardato la dichiarazione di fallimento; - l’aggravamentodel dissesto conseguente a tale prosecuzione, come tale nonpotendosi considerare né la mera assunzione del nuovo debitoalla sua restituzione, a fronte della ricezione del finanziamento,né la pretesa volontà della banca, relativa solo ad uno dei duefinanziamenti (quello di agosto 2020), di ripianare la propriaesposizione chirografaria, come peraltro espressamenteconsentito dall’art. 13, lett. e), del d.l. n. 23/2020, posto che ilripianamento di una pregressa esposizione non ha nulla a chevedere con l’aggravamento del dissesto, mentre l’ottica delsoddisfacimento “preferenziale” in pregiudizio degli altri creditorinon è causa di nullità negoziale, perché all’uopo sono previsti irimedi revocatori o risarcitori.4.3.

Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando lamotivazione omessa e/o apparente in violazione del “minimocostituzionale”, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censuratoil decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, senzamotivazione e/o con motivazione apparente, ha ritenuto chesussistessero gli elementi fattuali che integrano la concessioneRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/2024N9u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026abusiva di credito, omettendo, per contro, di rilevare che, ondeaffermare la sussistenza di tale fattispecie, è necessario che ilgiudice accerti la condotta violativa delle regole che disciplinanol’attività bancaria, caratterizzata da dolo o almeno da colpa, ildanno-evento, costituito dalla prosecuzione dell’attivitàd’impresa in perdita, il danno-conseguenza, rappresentatodall’aumento del dissesto, e il rapporto di causalità fra tali dannie la condotta tenuta.4.4.

I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.4.5.

Il decreto impugnato, invero, dopo aver accertatoche: - la banca aveva stipulato i contratti di finanziamentodedotti in giudizio pur essendo a conoscenza dell’incapacità dellasocietà finanziata, poi fallita, di far fronte alle proprieobbligazioni se non assumendo ulteriori debiti; - la societàfinanziata, come emergeva dai debiti insoluti esposti nell’ultimobilancio depositato, versava, al momento della stipulazione degliindicati contratti di finanziamento, in stato di insolvenza; - icontratti finanziamento hanno non solo aggravato il dissestodell’impresa, quantomeno dell’importo pari al finanziamentoconcesso, ma ne hanno anche ritardato l’emersione; ha ritenuto,sul fondamento di tali circostanze, che: a) i predettifinanziamenti erano, a norma dell’art. 1418 c.c., viziati danullità; b) le somme erogate dalla banca alla società poi fallitanon erano, a norma dell’art. 2035 c.c., suscettibili di ripetizione.4.6.

Tali statuizioni, non suscettibili di sindacato per ciòche riguarda gli accertamenti in fatto che (espressi conmotivazione succinta ma esistente) ne costituiscono l’idoneofondamento, sono, sul piano giuridico, senz’altro corrette.4.7.

Non v’è dubbio che, in linea di principio, il contrattolesivo dei diritti dei creditori, in assenza di una norma che vietiin via generale di porre in essere attività negoziali pregiudizievoliRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero 1re0gis tro generale 21146/2024Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026per i terzi, non è, di per sé, illecito e che sua conclusione non è,pertanto, nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o permotivo illecito determinante comune alle parti, apprestandol’ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale attonegoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza diparticolari condizioni, l’applicazione della sola sanzionedell’inefficacia (cfr. Cass. n. 23159 del 2014; Cass. n. 19196 del2016; Cass. n. 15844 del 2022).4.8.

Il motivo illecito che, se comune e determinante,determina la nullità del contratto, s’identifica, del resto, con unafinalità vietata dall’ordinamento perché contraria a normaimperativa, ai principi dell’ordine pubblico o del buon costume,ovvero poiché diretta ad eludere, mediante detta stipulazione,una norma imperativa, sicché l’intento delle parti di recarepregiudizio ad altri (come i creditori di una delle parti,vanificando o riducendo le loro aspettative satisfattorie sulpatrimonio del debitore) non è illecito, ove non sia riconducibilead una di tali fattispecie, non rinvenendosi nell’ordinamento unanorma che sancisca in via generale (come per il contratto infrode alla legge) l’invalidità del contratto in frode dei terzi, per ilquale, invece, l’ordinamento accorda rimedi specifici, correlatialle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentiredall’altrui attività negoziale (cfr. Cass. n. 19196 del 2016, inmotiv.; Cass. n. 20576 del 2010; Cass.

SU n. 10603 del 1993).4.9.

Resta, nondimeno, il fatto che, se il contratto è statostipulato dalle parti, oltre che in pregiudizio dei creditori (di unadi esse), anche in violazione di una norma imperativa, comequella penale, l’atto negoziale così compiuto è sanzionato, anorma dell’art. 1418, comma 1°, c.c., con la sua nullità (Cass.n. 18016 del 2018; Cass. n. 14234 del 2003), come accade, inparticolare, nel caso in cui sia proprio la sua stipulazione aRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero 1re1gis tro generale 21146/2024Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026realizzare, in ragione dell’assetto degli interessi ivi contenuto, ilrisultato vietato dalla legge penale (Cass. n. 21434 del 2023, inmotiv.).4.10.

Si parla, in siffatte ipotesi, di “reato-contratto”,come la vendita di sostanze stupefacenti, la ricettazione previstadall’art. 648 c.p., il commercio di prodotti con segni falsi di cuiall’art. 474 c.p., il trasferimento di un bene in pagamento di undebito usuraio (cfr. Cass. n. 17568 del 2022; Cass. n. 1221 del2022; Cass. n. 17959 del 2020, in motiv.; Cass. n. 16706 del2020, in motiv.; Cass. n. 18016 del 2018; Cass. n. 14234 del2003), poiché il contratto collide così gravemente con interessidi indole generale da assurgere di per sé alla qualificazione direato ed è, di conseguenza, nullo, per violazione di una normaimperativa, come quella penale, che, appunto, ne vieta lastipulazione (Cass. n. 21434 del 2023, in motiv.).4.11.

L’area delle norme inderogabili, la cui violazione puòdeterminare la nullità del contratto in conformità al dispostodell’art. 1418, comma 1°, c.c., è, in effetti, “più ampia di quantoparrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenutodel contratto medesimo”, essendovi “ricomprese sicuramenteanche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difettodi determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente oindirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto”,come, appunto, le norme che incriminano proprio la suaconclusione, con la conseguenza che, “se il legislatore vieta, indeterminate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno,il contratto (come nel caso in esame) viene stipulato, è la suastessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa; enon par dubbio che ne discenda la nullità dell’atto per ragioni –se così può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dallaRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero 1re2gis tro generale 21146/2024Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026contrarietà a norma imperativa del contenuto dell’attomedesimo” (Cass.

SU n. 26724 del 2007, in motiv.).4.12.

I relativi atti, di conseguenza, sono assoggettati, aisensi dell’art. 1418 c.c., alla sanzione della nullità per effettodella contrarietà, in ragione delle disposizioni penali violate, allenorme imperative ivi contenute (Cass. n. 21434 del 2023, inmotiv., che arg. da Cass. n. 2860 del 2008; Cass. n. 14234 del2003; Cass. n. 7998 del 1990).4.13.

Il delitto di bancarotta, peraltro, è, ai fini in esame,configurabile anche nel caso in cui gli amministratori dellasocietà poi fallita, violando gli obblighi ad essi imposti dallalegge, a partire dal dovere di richiedere senza indugio ilfallimento della stessa (artt. 217, comma 1°, n. 4, e 224, n. 1 e2, l.fall.), abbiano stipulato un contratto di finanziamento e, intal modo, aggravato il dissesto dell’impresa.4.14.

Nello stesso modo, il delitto di bancarotta èravvisabile (a norma degli artt. 223, comma 2°, n. 2, l.fall.),nella condotta dell’amministratore che si sia concretizzato neldoloso ricorso ad un credito ottenuto anche senza dissimulazioneovvero anche concordato con il creditore (che sia a conoscenzadelle condizioni dell’impresa), che sia causa o concausa deldissesto o del suo aggravamento (Cass. n. 11218 del 2023, laquale ha ribadito che “il ricorso abusivo al credito di cui all’art.218 l.fall. è reato di mera condotta e richiede che il credito siastato ottenuto mediante dissimulazione ai danni dell’ignarocreditore, che può quindi assumere il ruolo di persona offesa,laddove nella fattispecie di bancarotta impropria medianteoperazioni dolose di cui all’art. 223, comma secondo, n. 2, l.fall.l’operazione dolosa deve concretarsi in un ricorso ad un creditoottenuto anche senza dissimulazione ovvero anche concordatoRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero 1re3gis tro generale 21146/2024Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026con il creditore, che però diventi causa o concausa del dissestoo del suo aggravamento”; Cass. n. 46689 del 2016).4.15.

Il delitto di bancarotta dev’essere, del resto,ravvisato anche nella condotta dell’amministratore della societàpoi fallita che, in una situazione di grave e non fronteggiabilesofferenza debitoria, abbia assunto ulteriori obbligazioni prive diapprezzabile collegamento con l’attività imprenditoriale svoltadalla stessa.

Il pericolo per il soddisfacimento delle ragionicreditorie può, in effetti, apprezzarsi anche in ragione dellaconcreta percentuale di realizzazione dei crediti, con laconseguenza che, in presenza di una situazione debitoriaimponente, cui le attività esistenti non potrebbero far fronteintegralmente, la creazione di obbligazioni slegate da unapprezzabile collegamento con l’attività imprenditoriale,dev’essere apprezzata in termini di distrattivi (Cass. pen. n. 141del 2021, in motiv.; cfr. Cass. pen. n. 7277 del 2026, in motiv.).4.16.

Il contratto di finanziamento che sia stato stipulatodalle parti in violazione di norme imperative, come quelle che(in ragione delle circostanze del caso) ne incriminano lastipulazione, integrando ex se una fattispecie di reato (del qualeè chiamato a rispondere a titolo di concorso anche ilfinanziatore), è, dunque, viziato, a norma dell’art. 1418 c.c., danullità (Cass. n. 16706 del 2020, per cui “è … principioconsolidato che in tema di cause di nullità del negozio giuridico,per aversi contrarietà a norme penali ai sensi dell’art. 1418 cod.civ., occorre che il contratto sia vietato direttamente dalla normapenale, nel senso che la sua stipulazione integri reato (Cass.18016/2018, 14234/2003), regola applicabile ad ogni fattispeciecontrattuale, come nel caso del finanziamento ad impresa indissesto, che s’inserisca, ritardandolo, nell’iter organizzativo e diprogressione delle proprie scelte, già ricadenti come doveriRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero 1re4gis tro generale 21146/2024Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026giuridici specifici a carico dell’imprenditore, di richiedere senzaindugio il proprio fallimento o comunque di non espandere ledimensioni della propria insolvenza mediante operazionidilatorie, versando in grave colpa”; Cass. n. 9332 del 2025, inmotiv.).4.17.

Né in senso contrario può essere invocato, come hafatto la ricorrente in memoria, il precedente costituitodall’ordinanza di questa Corte n. 26248/2024, la quale, infatti,ha espressamente evidenziato che, in quel caso, non veniva inrilievo “l’orientamento” della stessa Corte “in base al qualel’erogazione del credito che sia qualificabile come abusiva – inquanto effettuata, con dolo o colpa, ad un’impresa che si palesiin una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed inassenza di concrete prospettive di superamento della crisi –integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questivenuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione,obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove nediscenda un aggravamento del dissesto favorito dallacontinuazione dell’attività di impresa (Cass. 29840/2023),quanto un profilo prettamente penalistico” (“ridondante, sulpiano negoziale, in un vizio di nullità”), del quale, tuttavia, iltribunale non aveva tratteggiato “né l’elemento oggettivo néquello soggettivo del reato ipotizzato, né tantomeno le modalitàdel concorso della banca, quale soggetto extraneus”, cassando,di conseguenza, la decisione impugnata per vizio di motivazione.4.18.

Quanto al resto, la Corte non può che ribadirequanto già condivisibilmente affermato da Cass. n. 16706 del2020, in motiv., e cioè che: - “l’improprio mantenimento in vitadella impresa è stato … correlato dal tribunale al contributocausale assunto dal citato finanziamento e alla relativaconsapevolezza compartecipativa rispetto al ritardoRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/20241N5u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026nell’apertura della vicenda concorsuale ovveroall’intensificazione del dissesto, secondo un apprezzamento difatto insindacabile sotto il profilo motivazionale e, sul piano dellaqualificazione antigiuridica della condotta e della provadell’elemento soggettivo, parimenti sorretto da una pluralità diindici …” dai quali “è derivato l’accertamento - ai fini di causa -di una compartecipazione negli stessi fatti di bancarottasemplice tratteggiati all’art. 217, comma 1, n.4 l.f. per i qualioccorre aver aggravata il proprio dissesto, astenendosi dalrichiedere la dichiarazione del propri fallimento o con altra gravecolpa”; - “nella presente sede risulta poi non appropriatamenteintrodotta la questione della concessione abusiva del credito edei correlati limiti cui è soggetta la legittimazione dell’organoconcorsuale che la invochi a beneficio di ristoro della massa deicreditori (Cass. s.u. 7029 e 7030 del 2006), posto che la illiceitàdella condotta di finanziamento discende, nella motivataricostruzione del tribunale, non da siffatta figura bensì dallacoincidenza con la menzionata fattispecie penale di concorso, cuipianamente consegue la nullità civilistica”; - d’altra parte, “se èvero, ed anzi ovvio, che è ben possibile e lecito il finanziamentoall’impresa in crisi anche da parte di soggetti diversi da istitutiche esercitino professionalmente il credito, nondimenol’invocazione … della apparente non speculatività dell’apporto diprovvista … non integra di per sé anche la sua immunità da unaconcorrente valutazione di illiceità ove inserito … in una vicendadi aggravamento riprovevole del dissesto dell’impresafinanziata; così che il decreto, pur nella sua sinteticità (come,appunto, nel caso in esame), permette di riferire il negoziovietato anche per la legge penale non al mero finanziamento maal complesso dei contratti che, con quello, hanno portato adulteriore esposizione a rischio il patrimonio dell’imprenditore” eRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/20241N6u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026“confliggenti con il primario dovere giuridico di non aggravare ildissesto”; - “il tribunale ha dunque correttamente indicato qualielementi contrattuali hanno assunto il ruolo di aggravare ildissesto, in una considerazione unitaria del contesto della suasussistenza già all’epoca della rispettiva confezione, nonpotendo costituire l’insuccesso dell’operazione - dal lato delfinanziatore, non rimborsato - una circostanza idonea ad eliderein sé il pieno apprezzamento anche penalistico dei negoziimpiegati”.4.19.

D’altra parte, la stessa Corte ha avuto modo dirilevare che: - “la contrarietà ai principi dell’ordine pubblicoeconomico, … si palesa … come aggiuntiva ratio nellaqualificazione di illiceità dei negozi, sotto il profilo causale, aisensi degli artt. 1343 e 1418 c.c. e con esplicitazione dellafattispecie quale esempio di violazione del buon costume, ai finidella irripetibilità della prestazione resa, come voluto dall’art.2035 c.c.”; - “ai fini dell’applicabilità della soluti retentio previstadall’art. 2035 cod. civ.”, infatti, “la nozione di buon costume nonsi identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole dellamorale sessuale o della decenza, ma comprende anche quellecontrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti lamorale sociale in un determinato ambiente e in un certomomento storico”, come nel caso di “chi abbia versato unasomma di denaro per una finalità truffaldina o corruttiva”, che“non è ammesso a ripetere la prestazione, perché tali finalità,certamente contrarie a norme imperative, sono da ritenereanche contrarie al buon costume (Cass. 9441/2010,25631/2017)”; - “nella fattispecie, il tribunale ha giustappostola ricognizione di contrarietà alla norma imperativa penale,laddove vieta di aggravare (e, quanto al terzo, di concorrerenella relativa condotta) il dissesto dell’imprenditoreRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/20241N7u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026commerciale, alla illiceità della causa del complesso meccanismonegoziale adottato dalle parti, per contrarietà al buon costume”;- “tale seconda, concorrente, violazione promana dalriconoscimento al contempo del pregiudizio obiettivamenteoccorso alla massa dei creditori per effetto dell’incremento delledimensioni della decozione, causato – come unico scopo, ai finiqui ora in rilievo - da condotte consapevolmentecompartecipative nel mantenere al di fuori della concorsualitàl’imprenditore che già versava in tutti i suoi presupposti oggettivi…, per poi fallire… in danno dei creditori e a detrimento finaledella soggettività economica del finanziato, posto chel’espansione dei relativi debiti non esprimeva alcuna utilitàsociale”; - “in questo limitato senso può convenirsi … cheeffettivamente nella condotta preordinatamente volta adalterare altresì la correttezza delle relazioni di mercato e acostituire fattori di disinvolta attitudine cd. predatoria rispettoad altro soggetto economico in dissesto, vi sia violazione delleregole giuridiche del buon costume, secondo i principi e leesigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinatoambiente e in un certo momento storico, allorché la prestazionesia stata eseguita per uno scopo costituente, anche per l’autoreche ora ne domandi la restituzione indiretta (id est, l’ammissioneal passivo del credito), offesa al buon costume”; - “il creditodella ricorrente, frutto della sua iniziativa economica, esprimecosì - per come complessivamente ricostruito dal giudice dimerito - una posizione soggettiva che, per essere in astrattocostituzionalmente tutelata in misura condizionata all’utilitàsociale, finisce con il divenire in concreto cedevole rispetto adaltri valori omogenei parimenti protetti, quali i crediti di terzi eper i quali non solo l’ordinamento giuridico appresta specificiistituti organizzativi del relativo conflitto (i sistemi concorsuali eRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/20241N8u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026anche le figure di negoziazione della crisi preconcorsuali), maindica, ad iniziare dalla previsione penalistica del divieto diaggravamento del dissesto, una convergente riprovazione versocondotte di occultamento o pratiche di egoistica ritrazioned’interesse singolare a fronte di una insolvenza oramaicoinvolgente in termini di rischio l’adempimento verso unamassa di soggetti creditori”; - “per questa chiave, la offesa albuon costume di cui all’art. 2035 c.c., al pari della contrarietà albuon costume di cui all’art. 1343 c.c., non esprime solo unaproiezione già formalizzata nell’ordinamento giuridico, mamantiene il ruolo di termine di rinvio della legge permettendo …che la stessa giurisprudenza enunciativa assicuril’intermediazione aggiornata delle plurime clausole generali dicorretta condotta commerciale e delle relazioni di mercato fracompetitori da perseguirsi tra imprenditori e specie nellerelazioni con quelli in crisi”; - “in questo senso le pur stringateosservazioni finali del decreto impugnato colgono nel segno ove… danno conto di un soggetto che ha condotto uncomportamento disdicevole alla luce del sentire comune, cosìvalorizzando … le clausole generali volte ad imporre, a chi siimmette nel traffico giuridico e nelle reti interimprenditoriali inparticolare, prestazioni conformate secondo buona fede,secondo criteri non moralistici, si può aggiungere, ma diconcorrente condivisa opportunità e utilità sociale nelle relazioniordinate di mercato, che non sopportano la permanenzaartificiale in esso di concorrenti decotti, la cui insolvenza sia resaocculta ovvero ingiustificatamente ritardata nella sua emersionee strumentalizzata per operazioni in danno dei creditori”; - “inquesto ambito, la regola non assume una finalità educativa, mapur sempre si riferisce a rapporti giuridici e non a soggetti in séintesi, permettendo allora che il diritto - cui essa tuttoraRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero 1re9gis tro generale 21146/2024Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026appartiene - neghi le sue tutele a negozi giuridici compiuti inviolazione di principi, come detto, immanenti nei contesti in cuivengono conclusi, come nel caso il principio del corretto e lealesvolgimento della competizione economica”; - “va solo aggiuntoche gli interrogativi sui margini di iniquità sottostanti all’anticaregola per cui in pari causa turpitudinis melior est condiciopossidentis, appaiono nella fattispecie almeno parzialmenteeludibili, considerando che la retentio si risolve in unainopponibilità immediata di vantaggio non tanto per il contraenteche, al pari del solvens, versava in una situazione di immoralità,bensì - allo stato - per la massa dei creditori, stante il valorepresidiato dall’accertamento del credito che dev’essere certo e,prima ancora, opponibile per la sua attitudine concorsualesecondo le regole degli artt. 92 e s. l.f.”.4.20.

Ne consegue, in definitiva, che, ai finidell’applicazione della soluti retentio prevista dall’art. 2035 c.c.,le prestazioni contrarie al buon costume non risultano esseresoltanto quelle che contrastano con le regole della moralesessuale o della decenza, ma erano anche quelle che nonrispondevano ai principi e alle esigenze etiche costituenti lamorale sociale, in un determinato ambiente e in un certomomento storico, dovendosi, pertanto, ritenere contraria albuon costume, e come tale irripetibile, anche l’erogazione disomme di denaro in favore di un’impresa già in stato didecozione integrante un vero e proprio finanziamento, checonsenta all’imprenditore di ritardare la dichiarazione difallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa,trattandosi, invero, di una condotta preordinata alla violazionedelle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato(Cass. n. 16706 del 2020, in motiv.; Cass. n. 4376 del 2024;Cass. n. 15866 del 2024).Ric. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero 2re0gis tro generale 21146/2024Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/20264.21.

D’altra parte, nulla vieta che un contratto giudicatoillecito e, come tale, nullo ai sensi dell’art. 1418 c.c., possaessere soggetto anche alla sanzione civilistica dell’irripetibilitàsancita dall’art. 2035 c.c., ove si ravvisino (come ha accertato iltribunale) prestazioni dettate da finalità per l’appunto immorali,posto che un atto negoziale giudicato in contrasto con unanorma imperativa o con l’ordine pubblico può senz’altro essere,al contempo, suscettibile di una valutazione in termini dicontrarietà al buon costume, proprio per gli effetti di cui all’art.2035 cit. (Cass. n. 4376 del 2024, in motiv.).5.

Il ricorso, per l’infondatezza dei suoi motivi, dev’essere, diconseguenza, respinto.6.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.7.

La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

P.Q.MLa Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna laricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio,che liquida in €. 6.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltreaccessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà attoche sussistono i presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n.115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n.228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,Ric. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/20242N1u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1 bis dello stesso art. 13.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 25 febbraio 2026.Il PresidenteRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026P.Q.MLa Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna laricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio,che liquida in €. 6.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltreaccessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà attoche sussistono i presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n.115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n.228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,Ric. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/20242N1u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1 bis dello stesso art. 13.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 25 febbraio 2026.Il PresidenteRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:ORDINANZAsul ricorso 21146-2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale società incorporante la [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A., in persona della procuratrice [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-POLACCO per procura in calceal ricorso;- ricorrente -Contro[OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso;- controricorrente -avverso il DECRETO N. 1655/2024 del [OSCURATO:PERSONA],depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del25/2/2026;1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha chiesto di essere ammessa alpassivo del [OSCURATO:SOCIETA]. in ragione, tra l’altro, perquanto ancora rileva, del finanziamento chirografario n.Numero registro generale 21146/2024N2u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/20268325156/001/2497 di €. 25.000,00, stipulato il 6/5/2020, qualemisura di sostegno per ripristino liquidità ex l. 40/2020, per lasomma di €. 25.099,21, e del finanziamento chirografario n.8325156/002/2497 di €. 35.000,00, stipulato il 6/8/2020, qualemisura di sostegno per ripristino liquidità ex l. 40/2020,utilizzata per assorbire l’esposizione del conto corrente n.1900/80/2497 in data 7/8/2020, per la somma di €. 35.701,68.1.2. Il curatore, nel progetto di stato passivo, haproposto l’esclusione del credito, deducendo, tra l’altro, che: -“il finanziamento aveva aggravato sensibilmente il passivo”consentendo, in un momento in cui la società era già espostaverso l’Erario per importi considerevoli assistiti da privilegio, ilpagamento integrale del credito chirografario vantato dallastessa banca per scoperto di conto corrente; - ai finidell’applicazione della soluti retentio prevista dall’art. 2035 c.c.,le prestazioni contrarie al buon costume non sono soltanto quelleche contrastano con le regole della morale sessuale o delladecenza, ma sono anche quelle che non rispondono ai principi ealle esigenze etiche costituenti la morale sociale in undeterminato ambiente e in un certo momento storico; - si deve,pertanto, ritenere contraria al buon costume e come taleirripetibile l’erogazione di somme di denaro in favore diun’impresa già in stato di decozione, integrante un vero eproprio finanziamento, che consente all’imprenditore di ritardarela dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizionedebitoria dell’impresa.1.3. Il giudice delegato, tenuto conto di tali conclusioni,ha rigettato la domanda di ammissione del credito.1.4. La banca, nel frattempo divenuta [OSCURATO:SOCIETA].,ha, quindi, proposto opposizione allo stato passivo, insistendoper l’ammissione del credito azionato.Ric. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/2024N3u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/20261.5. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito in giudizio, resistendoall’opposizione proposta.1.6. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha eccepito che: - laverifica dello stato passivo aveva evidenziato un debitopregresso di €. 200.404,31 (di cui €. 152.628,75 in privilegio),- la procedura concorsuale è del tutto priva di attivo -successivamente all’erogazione dei finanziamenti in parola, ildebito della società era cresciuto di ulteriori €. 48.273,04 ederano maturati ulteriori interessi sul debito pregresso per €.26.104,00; - la condotta della banca aveva violato il precettopenalistico dell’art. 217, comma 1°, n. 4 l.fall.; - i contrattidovevano ritenersi, pertanto, nulli, con la conseguenteirripetibilità, a norma dell’ art. 2035 c.c., delle somme erogateper contrarietà al buon costume.2.1. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettatol’opposizione.2.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver affermato che:- l’abusiva concessione del credito si configura quando unsoggetto finanziatore, con dolo o colpa, concede o continua aconcedere credito in favore di un imprenditore che versi in statod’insolvenza o comunque di crisi conclamata ed in assenza difondate prospettive, in base a ragionevolezza e ad unavalutazione ex ante, di superamento della crisi; - si tratta di unillecito che deriva dal mancato adempimento da parte delfinanziatore ai doveri primari di sana e prudente gestione chegravano sullo stesso e presuppone l’aggravamento del dissestofavorito dalla continuazione dell’attività; - in particolare, puòritenersi abusiva la concessione del credito, qualora dalla letturadegli indicici di bilancio ovvero dalle informazioni disponibili ilsoggetto finanziato presentava indici tali da evidenziare unostato di insolvenza irreversibile; ha, in sostanza, ritenuto che: -Ric. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/2024N4u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026in caso di abusiva concessione del credito, la conclusione delcontratto di finanziamento integra la condotta violativa delprecetto penale dell’art. 217, comma 4°, l.fall. e determina,pertanto, a norma dell’art. 1418 c.c., la nullità del contratto, inquanto direttamente vietato dalla norma penale violata; - nelcaso di abusiva concessione del credito, infatti, “propriol’elemento soggettivo della consapevolezza da parte dell’entefinanziatore della circostanza che la conclusione del contratto difinanziamento integra la condotta violativa del precetto penaledell’art. 217, 4° comma, l.fall. rende di per sé il contrattoillecito”; - centrale è, sotto questo profilo, “la verifica dellacorrettezza dell’istruttoria finalizzata alla concessione del creditoe della sussistenza di un effettivo danno per la massa deicreditori conseguente al maggior debito accumulato per effettodella mancata tempestiva emersione della crisi”; - l’abusivaconcessione del credito, tanto più se inserita nel contesto delconcorso nell’illecito penale dell’art. 217, comma 4°, l.fall.,assume, infine, i profili della contrarietà all’ordine pubblicoeconomico ed al buon costume, rendendo, per l’effetto, operantela disciplina dell’art. 2035 c.c. e, di conseguenza, irripetibili lesomme erogate.2.3. Nel caso in esame, ha osservato il tribunale,l’istruttoria documentale svolta dalla banca ha dimostrato, infatto, che: - una parte dei finanziamenti erogati dalla banca edassistiti da garanzia pubblica sono stati utilizzati per ripristinarel’esposizione debitoria chirografaria della società fallita sul contocorrente n. 1900/80/2497, acceso presso il medesimo istituto;- la banca, dunque, per il tramite di tale operazione, hasostanzialmente ristrutturato un credito pregresso chirografariocon altro di pari importo ma assistito da garanzia pubblica; - ciòcostituisce un indice particolarmente significativo dellaRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/2024N5u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026consapevolezza da parte dell’istituto di credito in questionedell’incapacità della società debitrice di far fronte alle proprieobbligazioni se non generando ulteriore debito; - l’ultimobilancio depositato (relativo all’esercizio 2018), e cioè ildocumento sulla base del quale la stessa banca ha dichiarato diaver svolto le proprie valutazioni, espone, inoltre, debiti per €.630.306,00, di cui €. 50.663,00 per debiti tributati ed €.42.028,00 verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, indicipacificamente riconosciuti come sintomatici dello stato diinsolvenza; - alla data di erogazione dei finanziamenti in parola,peraltro, non risultava rispettato neppure il requisito previstodall’art. 1, comma 2, lett. b-bis) del d.l. 23/2020, il qualeprevede che i finanziamenti assistiti da garanzia pubblica nonpossano essere erogati a società che presentino un rapporto tradebito e patrimonio netto contabile superiore a 7,5; - ed, infatti,dal bilancio 2018, il debito della AS 1926 era pari ad €.630.306,00 ed il patrimonio ammontava ad €. 19.703,00, conrapporto pari a 31,99, mentre dal bilancio 2017 il debito era pariad €. 649.893,00 ed il patrimonio risultava di €. 19.085,00, conrapporto pari al 34,05.2.4. Secondo il tribunale, gli elementi esposti induconoad affermare che: - la banca finanziatrice, al momento dellaconcessione del credito nei confronti di un’impresa caratterizzatagià da evidenti elementi di insolvenza, non aveva, in realtà,effettuato alcuna effettiva verifica del merito creditizio, avendointeso, piuttosto, soddisfare in via preferenziale un suo creditoristrutturandolo con altro assistito da garanzia pubblica; - talecondotta non solo ha aggravato il dissesto dell’impresa,quantomeno dell’importo pari al finanziamento concesso ma neha anche ritardato l’emersione.Ric. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/2024N6u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/20262.5. Il tribunale, quindi, in applicazione dei principiesposti ed in ossequio a quanto previsto dall’art. 2035 c.c., haritenuto che le somme erogate dall’opponente erano irripetibilied ha, quindi, rigettato la domanda.3.1. La [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso notificato in data23/9/2024, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.3.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.3.3. Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con  il primo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione degli artt. 217, comma 1°, n. 4, l.fall. e 218 l.fall.nonché degli artt. 1418 c.c. e 2035 c.c., ha censurato il decretoimpugnato nella parte in cui il tribunale, senza svolgere alcunaccertamento in ordine allo scopo predatorio del finanziatoreche, inducendo l’aggravamento del dissesto del cliente, finiscaper impadronirsi della sua attività tramite finanziamentidissimulati, ha ritenuto che i finanziamenti dedotti in giudiziodalla banca istante fossero viziati da nullità e che le erogazioniconcesse alla società poi fallita, a norma dell’art. 2035 c.c., nonerano ripetibili, omettendo, tuttavia, di considerare che: -l’inosservanza delle norme di “sana e prudente gestione”nell’erogazione del credito non determina la nullità del contrattoper contrarietà al buon costume economico; - tali norme, infatti,al pari di quelle sul limite di finanziabilità previsto per i mutuifondiari dall’art. 38 TUB, sono poste a tutela delle banche, la cuiviolazione, pertanto, non comporta la nullità del contratto difinanziamento; - le regole sulla “sana e prudente gestione” sono,del resto, estranee alla struttura ed al contenuto delregolamento negoziale delineato dalle parti e non sono, dunque,configurabili come norme inderogabili concernenti la validità delcontratto; - non si può, pertanto, affermare che sono nulli, tantoRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/2024N7u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026meno per contrarietà al buon costume economico, i contratti difinanziamenti alle imprese in crisi qualora il finanziatore nonabbia osservato i principi di sana e prudente gestione; - gli artt.218 l.fall. e 217 n. 4 l.fall. non prevedono, del resto, alcunaipotesi di nullità contrattuale, né dettano, per tabulas, normeprescrittive di un contenuto specifico e caratterizzante, inerenteal sinallagma contrattuale, che possa definirsi essenziale, lamancanza del (o difformità dal) quale renderebbe nullo ilcontratto a norma degli artt. 1418, commi 1° e 2°, c.c., inrelazione agli artt. 1343, 1345 e 1346 c.c.; - la violazione dinorme penali, ai fini previsti dall’art. 1418 c.c., si configura,infine, solo se il contratto è vietato direttamente dalla normapenale, nel senso che la sua stipulazione integri il reato, nonrilevando, invece, il divieto che colpisce soltanto ilcomportamento materiale delle parti e meno che mai di una soladi esse, come nel caso del reato di ricorso abusivo al credito, ilcui autore è soltanto il fallito; - non esiste, infatti, alcuna normapenale che incrimini la stipulazione di contratti di finanziamentostipulati con soggetti in crisi od insolventi, poiché nulla delgenere si legge, in modo evidente, né nell’art. 218 l.fall., nénell’art. 217 n. 4 l.fall.; - nella concessione di credito a unsoggetto in crisi o insolvente, d’altra parte, il contratto difinanziamento bancario, di per sé, non danneggia il finanziatoné aggrava il dissesto dello stesso, che dipende, in realtà, dacircostanze esterne al contratto, e cioè dall’esito delle attivitànon conservative che quest’ultimo, utilizzando il creditoconcessogli, abbia posto in essere a valle della sua stipulazione.4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione dell’art. 217, comma 1°, n. 4, l. fall., dell’art. 1418c.c. e dell’art. 13 del d.l. 23/2020, ha censurato il decretoimpugnato nella parte in cui il tribunale ha ravvisato laRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/2024N8u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026concessione abusiva di credito, omettendo, tuttavia, di accertaretanto il fatto che la società finanziata, dopo la concessione deidue finanziamenti, abbia continuato l’attività d’impresa,ponendo in essere operazioni non conservative, quanto il fattoche tale prosecuzione abbia avuto conseguenze sul suopatrimonio tali da determinare l’aggravamento del suo dissesto,neppure accertato al momento della stipulazione dei contratti,laddove, in realtà, la fattispecie dell’abusiva concessione dicredito, oltre allo stato d’insolvenza del finanziato all’atto dellaconcessione del credito, presuppone: - l’esecuzione “nonconservativa” dell’attività d’impresa; - il nesso causale fra laconcessione del finanziamento e la prosecuzione dell’attività cheabbia ritardato la dichiarazione di fallimento; - l’aggravamentodel dissesto conseguente a tale prosecuzione, come tale nonpotendosi considerare né la mera assunzione del nuovo debitoalla sua restituzione, a fronte della ricezione del finanziamento,né la pretesa volontà della banca, relativa solo ad uno dei duefinanziamenti (quello di agosto 2020), di ripianare la propriaesposizione chirografaria, come peraltro espressamenteconsentito dall’art. 13, lett. e), del d.l. n. 23/2020, posto che ilripianamento di una pregressa esposizione non ha nulla a chevedere con l’aggravamento del dissesto, mentre l’ottica delsoddisfacimento “preferenziale” in pregiudizio degli altri creditorinon è causa di nullità negoziale, perché all’uopo sono previsti irimedi revocatori o risarcitori.4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando lamotivazione omessa e/o apparente in violazione del “minimocostituzionale”, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censuratoil decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, senzamotivazione e/o con motivazione apparente, ha ritenuto chesussistessero gli elementi fattuali che integrano la concessioneRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/2024N9u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026abusiva di credito, omettendo, per contro, di rilevare che, ondeaffermare la sussistenza di tale fattispecie, è necessario che ilgiudice accerti la condotta violativa delle regole che disciplinanol’attività bancaria, caratterizzata da dolo o almeno da colpa, ildanno-evento, costituito dalla prosecuzione dell’attivitàd’impresa in perdita, il danno-conseguenza, rappresentatodall’aumento del dissesto, e il rapporto di causalità fra tali dannie la condotta tenuta.4.4. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.4.5. Il decreto impugnato, invero, dopo aver accertatoche: - la banca aveva stipulato i contratti di finanziamentodedotti in giudizio pur essendo a conoscenza dell’incapacità dellasocietà finanziata, poi fallita, di far fronte alle proprieobbligazioni se non assumendo ulteriori debiti; - la societàfinanziata, come emergeva dai debiti insoluti esposti nell’ultimobilancio depositato, versava, al momento della stipulazione degliindicati contratti di finanziamento, in stato di insolvenza; - icontratti finanziamento hanno non solo aggravato il dissestodell’impresa, quantomeno dell’importo pari al finanziamentoconcesso, ma ne hanno anche ritardato l’emersione; ha ritenuto,sul fondamento di tali circostanze, che: a) i predettifinanziamenti erano, a norma dell’art. 1418 c.c., viziati danullità; b) le somme erogate dalla banca alla società poi fallitanon erano, a norma dell’art. 2035 c.c., suscettibili di ripetizione.4.6. Tali statuizioni, non suscettibili di sindacato per ciòche riguarda gli accertamenti in fatto che (espressi conmotivazione succinta ma esistente) ne costituiscono l’idoneofondamento, sono, sul piano giuridico, senz’altro corrette.4.7. Non v’è dubbio che, in linea di principio, il contrattolesivo dei diritti dei creditori, in assenza di una norma che vietiin via generale di porre in essere attività negoziali pregiudizievoliRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero 1re0gis tro generale 21146/2024Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026per i terzi, non è, di per sé, illecito e che sua conclusione non è,pertanto, nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o permotivo illecito determinante comune alle parti, apprestandol’ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale attonegoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza diparticolari condizioni, l’applicazione della sola sanzionedell’inefficacia (cfr. Cass. n. 23159 del 2014; Cass. n. 19196 del2016; Cass. n. 15844 del 2022).4.8. Il motivo illecito che, se comune e determinante,determina la nullità del contratto, s’identifica, del resto, con unafinalità vietata dall’ordinamento perché contraria a normaimperativa, ai principi dell’ordine pubblico o del buon costume,ovvero poiché diretta ad eludere, mediante detta stipulazione,una norma imperativa, sicché l’intento delle parti di recarepregiudizio ad altri (come i creditori di una delle parti,vanificando o riducendo le loro aspettative satisfattorie sulpatrimonio del debitore) non è illecito, ove non sia riconducibilead una di tali fattispecie, non rinvenendosi nell’ordinamento unanorma che sancisca in via generale (come per il contratto infrode alla legge) l’invalidità del contratto in frode dei terzi, per ilquale, invece, l’ordinamento accorda rimedi specifici, correlatialle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentiredall’altrui attività negoziale (cfr. Cass. n. 19196 del 2016, inmotiv.; Cass. n. 20576 del 2010; Cass. SU n. 10603 del 1993).4.9. Resta, nondimeno, il fatto che, se il contratto è statostipulato dalle parti, oltre che in pregiudizio dei creditori (di unadi esse), anche in violazione di una norma imperativa, comequella penale, l’atto negoziale così compiuto è sanzionato, anorma dell’art. 1418, comma 1°, c.c., con la sua nullità (Cass.n. 18016 del 2018; Cass. n. 14234 del 2003), come accade, inparticolare, nel caso in cui sia proprio la sua stipulazione aRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero 1re1gis tro generale 21146/2024Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026realizzare, in ragione dell’assetto degli interessi ivi contenuto, ilrisultato vietato dalla legge penale (Cass. n. 21434 del 2023, inmotiv.).4.10. Si parla, in siffatte ipotesi, di “reato-contratto”,come la vendita di sostanze stupefacenti, la ricettazione previstadall’art. 648 c.p., il commercio di prodotti con segni falsi di cuiall’art. 474 c.p., il trasferimento di un bene in pagamento di undebito usuraio (cfr. Cass. n. 17568 del 2022; Cass. n. 1221 del2022; Cass. n. 17959 del 2020, in motiv.; Cass. n. 16706 del2020, in motiv.; Cass. n. 18016 del 2018; Cass. n. 14234 del2003), poiché il contratto collide così gravemente con interessidi indole generale da assurgere di per sé alla qualificazione direato ed è, di conseguenza, nullo, per violazione di una normaimperativa, come quella penale, che, appunto, ne vieta lastipulazione (Cass. n. 21434 del 2023, in motiv.).4.11. L’area delle norme inderogabili, la cui violazione puòdeterminare la nullità del contratto in conformità al dispostodell’art. 1418, comma 1°, c.c., è, in effetti, “più ampia di quantoparrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenutodel contratto medesimo”, essendovi “ricomprese sicuramenteanche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difettodi determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente oindirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto”,come, appunto, le norme che incriminano proprio la suaconclusione, con la conseguenza che, “se il legislatore vieta, indeterminate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno,il contratto (come nel caso in esame) viene stipulato, è la suastessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa; enon par dubbio che ne discenda la nullità dell’atto per ragioni –se così può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dallaRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero 1re2gis tro generale 21146/2024Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026contrarietà a norma imperativa del contenuto dell’attomedesimo” (Cass. SU n. 26724 del 2007, in motiv.).4.12. I relativi atti, di conseguenza, sono assoggettati, aisensi dell’art. 1418 c.c., alla sanzione della nullità per effettodella contrarietà, in ragione delle disposizioni penali violate, allenorme imperative ivi contenute (Cass. n. 21434 del 2023, inmotiv., che arg. da Cass. n. 2860 del 2008; Cass. n. 14234 del2003; Cass. n. 7998 del 1990).4.13. Il delitto di bancarotta, peraltro, è, ai fini in esame,configurabile anche nel caso in cui gli amministratori dellasocietà poi fallita, violando gli obblighi ad essi imposti dallalegge, a partire dal dovere di richiedere senza indugio ilfallimento della stessa (artt. 217, comma 1°, n. 4, e 224, n. 1 e2, l.fall.), abbiano stipulato un contratto di finanziamento e, intal modo, aggravato il dissesto dell’impresa.4.14. Nello stesso modo, il delitto di bancarotta èravvisabile (a norma degli artt. 223, comma 2°, n. 2, l.fall.),nella condotta dell’amministratore che si sia concretizzato neldoloso ricorso ad un credito ottenuto anche senza dissimulazioneovvero anche concordato con il creditore (che sia a conoscenzadelle condizioni dell’impresa), che sia causa o concausa deldissesto o del suo aggravamento (Cass. n. 11218 del 2023, laquale ha ribadito che “il ricorso abusivo al credito di cui all’art.218 l.fall. è reato di mera condotta e richiede che il credito siastato ottenuto mediante dissimulazione ai danni dell’ignarocreditore, che può quindi assumere il ruolo di persona offesa,laddove nella fattispecie di bancarotta impropria medianteoperazioni dolose di cui all’art. 223, comma secondo, n. 2, l.fall.l’operazione dolosa deve concretarsi in un ricorso ad un creditoottenuto anche senza dissimulazione ovvero anche concordatoRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero 1re3gis tro generale 21146/2024Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026con il creditore, che però diventi causa o concausa del dissestoo del suo aggravamento”; Cass. n. 46689 del 2016).4.15. Il delitto di bancarotta dev’essere, del resto,ravvisato anche nella condotta dell’amministratore della societàpoi fallita che, in una situazione di grave e non fronteggiabilesofferenza debitoria, abbia assunto ulteriori obbligazioni prive diapprezzabile collegamento con l’attività imprenditoriale svoltadalla stessa. Il pericolo per il soddisfacimento delle ragionicreditorie può, in effetti, apprezzarsi anche in ragione dellaconcreta percentuale di realizzazione dei crediti, con laconseguenza che, in presenza di una situazione debitoriaimponente, cui le attività esistenti non potrebbero far fronteintegralmente, la creazione di obbligazioni slegate da unapprezzabile collegamento con l’attività imprenditoriale,dev’essere apprezzata in termini di distrattivi (Cass. pen. n. 141del 2021, in motiv.; cfr. Cass. pen. n. 7277 del 2026, in motiv.).4.16. Il contratto di finanziamento che sia stato stipulatodalle parti in violazione di norme imperative, come quelle che(in ragione delle circostanze del caso) ne incriminano lastipulazione, integrando ex se una fattispecie di reato (del qualeè chiamato a rispondere a titolo di concorso anche ilfinanziatore), è, dunque, viziato, a norma dell’art. 1418 c.c., danullità (Cass. n. 16706 del 2020, per cui “è … principioconsolidato che in tema di cause di nullità del negozio giuridico,per aversi contrarietà a norme penali ai sensi dell’art. 1418 cod.civ., occorre che il contratto sia vietato direttamente dalla normapenale, nel senso che la sua stipulazione integri reato (Cass.18016/2018, 14234/2003), regola applicabile ad ogni fattispeciecontrattuale, come nel caso del finanziamento ad impresa indissesto, che s’inserisca, ritardandolo, nell’iter organizzativo e diprogressione delle proprie scelte, già ricadenti come doveriRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero 1re4gis tro generale 21146/2024Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026giuridici specifici a carico dell’imprenditore, di richiedere senzaindugio il proprio fallimento o comunque di non espandere ledimensioni della propria insolvenza mediante operazionidilatorie, versando in grave colpa”; Cass. n. 9332 del 2025, inmotiv.).4.17. Né in senso contrario può essere invocato, come hafatto la ricorrente in memoria, il precedente costituitodall’ordinanza di questa Corte n. 26248/2024, la quale, infatti,ha espressamente evidenziato che, in quel caso, non veniva inrilievo “l’orientamento” della stessa Corte “in base al qualel’erogazione del credito che sia qualificabile come abusiva – inquanto effettuata, con dolo o colpa, ad un’impresa che si palesiin una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed inassenza di concrete prospettive di superamento della crisi –integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questivenuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione,obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove nediscenda un aggravamento del dissesto favorito dallacontinuazione dell’attività di impresa (Cass. 29840/2023),quanto un profilo prettamente penalistico” (“ridondante, sulpiano negoziale, in un vizio di nullità”), del quale, tuttavia, iltribunale non aveva tratteggiato “né l’elemento oggettivo néquello soggettivo del reato ipotizzato, né tantomeno le modalitàdel concorso della banca, quale soggetto extraneus”, cassando,di conseguenza, la decisione impugnata per vizio di motivazione.4.18. Quanto al resto, la Corte non può che ribadirequanto già condivisibilmente affermato da Cass. n. 16706 del2020, in motiv., e cioè che: - “l’improprio mantenimento in vitadella impresa è stato … correlato dal tribunale al contributocausale assunto dal citato finanziamento e alla relativaconsapevolezza compartecipativa rispetto al ritardoRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/20241N5u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026nell’apertura della vicenda concorsuale ovveroall’intensificazione del dissesto, secondo un apprezzamento difatto insindacabile sotto il profilo motivazionale e, sul piano dellaqualificazione antigiuridica della condotta e della provadell’elemento soggettivo, parimenti sorretto da una pluralità diindici …” dai quali “è derivato l’accertamento - ai fini di causa -di una compartecipazione negli stessi fatti di bancarottasemplice tratteggiati all’art. 217, comma 1, n.4 l.f. per i qualioccorre aver aggravata il proprio dissesto, astenendosi dalrichiedere la dichiarazione del propri fallimento o con altra gravecolpa”; - “nella presente sede risulta poi non appropriatamenteintrodotta la questione della concessione abusiva del credito edei correlati limiti cui è soggetta la legittimazione dell’organoconcorsuale che la invochi a beneficio di ristoro della massa deicreditori (Cass. s.u. 7029 e 7030 del 2006), posto che la illiceitàdella condotta di finanziamento discende, nella motivataricostruzione del tribunale, non da siffatta figura bensì dallacoincidenza con la menzionata fattispecie penale di concorso, cuipianamente consegue la nullità civilistica”; - d’altra parte, “se èvero, ed anzi ovvio, che è ben possibile e lecito il finanziamentoall’impresa in crisi anche da parte di soggetti diversi da istitutiche esercitino professionalmente il credito, nondimenol’invocazione … della apparente non speculatività dell’apporto diprovvista … non integra di per sé anche la sua immunità da unaconcorrente valutazione di illiceità ove inserito … in una vicendadi aggravamento riprovevole del dissesto dell’impresafinanziata; così che il decreto, pur nella sua sinteticità (come,appunto, nel caso in esame), permette di riferire il negoziovietato anche per la legge penale non al mero finanziamento maal complesso dei contratti che, con quello, hanno portato adulteriore esposizione a rischio il patrimonio dell’imprenditore” eRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/20241N6u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026“confliggenti con il primario dovere giuridico di non aggravare ildissesto”; - “il tribunale ha dunque correttamente indicato qualielementi contrattuali hanno assunto il ruolo di aggravare ildissesto, in una considerazione unitaria del contesto della suasussistenza già all’epoca della rispettiva confezione, nonpotendo costituire l’insuccesso dell’operazione - dal lato delfinanziatore, non rimborsato - una circostanza idonea ad eliderein sé il pieno apprezzamento anche penalistico dei negoziimpiegati”.4.19. D’altra parte, la stessa Corte ha avuto modo dirilevare che: - “la contrarietà ai principi dell’ordine pubblicoeconomico, … si palesa … come aggiuntiva ratio nellaqualificazione di illiceità dei negozi, sotto il profilo causale, aisensi degli artt. 1343 e 1418 c.c. e con esplicitazione dellafattispecie quale esempio di violazione del buon costume, ai finidella irripetibilità della prestazione resa, come voluto dall’art.2035 c.c.”; - “ai fini dell’applicabilità della soluti retentio previstadall’art. 2035 cod. civ.”, infatti, “la nozione di buon costume nonsi identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole dellamorale sessuale o della decenza, ma comprende anche quellecontrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti lamorale sociale in un determinato ambiente e in un certomomento storico”, come nel caso di “chi abbia versato unasomma di denaro per una finalità truffaldina o corruttiva”, che“non è ammesso a ripetere la prestazione, perché tali finalità,certamente contrarie a norme imperative, sono da ritenereanche contrarie al buon costume (Cass. 9441/2010,25631/2017)”; - “nella fattispecie, il tribunale ha giustappostola ricognizione di contrarietà alla norma imperativa penale,laddove vieta di aggravare (e, quanto al terzo, di concorrerenella relativa condotta) il dissesto dell’imprenditoreRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/20241N7u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026commerciale, alla illiceità della causa del complesso meccanismonegoziale adottato dalle parti, per contrarietà al buon costume”;- “tale seconda, concorrente, violazione promana dalriconoscimento al contempo del pregiudizio obiettivamenteoccorso alla massa dei creditori per effetto dell’incremento delledimensioni della decozione, causato – come unico scopo, ai finiqui ora in rilievo - da condotte consapevolmentecompartecipative nel mantenere al di fuori della concorsualitàl’imprenditore che già versava in tutti i suoi presupposti oggettivi…, per poi fallire… in danno dei creditori e a detrimento finaledella soggettività economica del finanziato, posto chel’espansione dei relativi debiti non esprimeva alcuna utilitàsociale”; - “in questo limitato senso può convenirsi … cheeffettivamente nella condotta preordinatamente volta adalterare altresì la correttezza delle relazioni di mercato e acostituire fattori di disinvolta attitudine cd. predatoria rispettoad altro soggetto economico in dissesto, vi sia violazione delleregole giuridiche del buon costume, secondo i principi e leesigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinatoambiente e in un certo momento storico, allorché la prestazionesia stata eseguita per uno scopo costituente, anche per l’autoreche ora ne domandi la restituzione indiretta (id est, l’ammissioneal passivo del credito), offesa al buon costume”; -  “il creditodella ricorrente, frutto della sua iniziativa economica, esprimecosì - per come complessivamente ricostruito dal giudice dimerito - una posizione soggettiva che, per essere in astrattocostituzionalmente tutelata in misura condizionata all’utilitàsociale, finisce con il divenire in concreto cedevole rispetto adaltri valori omogenei parimenti protetti, quali i crediti di terzi eper i quali non solo l’ordinamento giuridico appresta specificiistituti organizzativi del relativo conflitto (i sistemi concorsuali eRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/20241N8u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026anche le figure di negoziazione della crisi preconcorsuali), maindica, ad iniziare dalla previsione penalistica del divieto diaggravamento del dissesto, una convergente riprovazione versocondotte di occultamento o pratiche di egoistica ritrazioned’interesse singolare a fronte di una insolvenza oramaicoinvolgente in termini di rischio l’adempimento verso unamassa di soggetti creditori”; - “per questa chiave, la offesa albuon costume di cui all’art. 2035 c.c., al pari della contrarietà albuon costume di cui all’art. 1343 c.c., non esprime solo unaproiezione già formalizzata nell’ordinamento giuridico, mamantiene il ruolo di termine di rinvio della legge permettendo …che la stessa giurisprudenza enunciativa assicuril’intermediazione aggiornata delle plurime clausole generali dicorretta condotta commerciale e delle relazioni di mercato fracompetitori da perseguirsi tra imprenditori e specie nellerelazioni con quelli in crisi”; - “in questo senso le pur stringateosservazioni finali del decreto impugnato colgono nel segno ove… danno conto di un soggetto che ha condotto uncomportamento disdicevole alla luce del sentire comune, cosìvalorizzando … le clausole generali volte ad imporre, a chi siimmette nel traffico giuridico e nelle reti interimprenditoriali inparticolare, prestazioni conformate secondo buona fede,secondo criteri non moralistici, si può aggiungere, ma diconcorrente condivisa opportunità e utilità sociale nelle relazioniordinate di mercato, che non sopportano la permanenzaartificiale in esso di concorrenti decotti, la cui insolvenza sia resaocculta ovvero ingiustificatamente ritardata nella sua emersionee strumentalizzata per operazioni in danno dei creditori”; - “inquesto ambito, la regola non assume una finalità educativa, mapur sempre si riferisce a rapporti giuridici e non a soggetti in séintesi, permettendo allora che il diritto - cui essa tuttoraRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero 1re9gis tro generale 21146/2024Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026appartiene - neghi le sue tutele a negozi giuridici compiuti inviolazione di principi, come detto, immanenti nei contesti in cuivengono conclusi, come nel caso il principio del corretto e lealesvolgimento della competizione economica”; - “va solo aggiuntoche gli interrogativi sui margini di iniquità sottostanti all’anticaregola per cui in pari causa turpitudinis melior est condiciopossidentis, appaiono nella fattispecie almeno parzialmenteeludibili, considerando che la retentio si risolve in unainopponibilità immediata di vantaggio non tanto per il contraenteche, al pari del solvens, versava in una situazione di immoralità,bensì - allo stato - per la massa dei creditori, stante il valorepresidiato dall’accertamento del credito che dev’essere certo e,prima ancora, opponibile per la sua attitudine concorsualesecondo le regole degli artt. 92 e s. l.f.”.4.20. Ne consegue, in definitiva, che, ai finidell’applicazione della soluti retentio prevista dall’art. 2035 c.c.,le prestazioni contrarie al buon costume non risultano esseresoltanto quelle che contrastano con le regole della moralesessuale o della decenza, ma erano anche quelle che nonrispondevano ai principi e alle esigenze etiche costituenti lamorale sociale, in un determinato ambiente e in un certomomento storico, dovendosi, pertanto, ritenere contraria albuon costume, e come tale irripetibile, anche l’erogazione disomme di denaro in favore di un’impresa già in stato didecozione integrante un vero e proprio finanziamento, checonsenta all’imprenditore di ritardare la dichiarazione difallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa,trattandosi, invero, di una condotta preordinata alla violazionedelle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato(Cass. n. 16706 del 2020, in motiv.; Cass. n. 4376 del 2024;Cass. n. 15866 del 2024).Ric. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero 2re0gis tro generale 21146/2024Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/20264.21. D’altra parte, nulla vieta che un contratto giudicatoillecito e, come tale, nullo ai sensi dell’art. 1418 c.c., possaessere soggetto anche alla sanzione civilistica dell’irripetibilitàsancita dall’art. 2035 c.c., ove si ravvisino (come ha accertato iltribunale) prestazioni dettate da finalità per l’appunto immorali,posto che un atto negoziale giudicato in contrasto con unanorma imperativa o con l’ordine pubblico può senz’altro essere,al contempo, suscettibile di una valutazione in termini dicontrarietà al buon costume, proprio per gli effetti di cui all’art.2035 cit. (Cass. n. 4376 del 2024, in motiv.).5. Il ricorso, per l’infondatezza dei suoi motivi, dev’essere, diconseguenza, respinto.6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.7. La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.Numero registro generale 21146/2024Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dai Magistrati: OggettoCREDITO – [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -DELL’ART. 2035 C.C.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] – [OSCURATO:PERSONA] - Rel.Consigliere - R.G.N. 21146/2024ROBERTO AMATORE - Consigliere -ha pronunciato la seguente:ORDINANZAsul ricorso 21146-2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale società incorporante la [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A., in persona della procuratrice [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-POLACCO per procura in calceal ricorso;- ricorrente -Contro[OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso;- controricorrente -avverso il DECRETO N. 1655/2024 del [OSCURATO:PERSONA],depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del25/2/2026;1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha chiesto di essere ammessa alpassivo del [OSCURATO:SOCIETA]. in ragione, tra l’altro, perquanto ancora rileva, del finanziamento chirografario n.Numero registro generale 21146/2024N2u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/20268325156/001/2497 di €. 25.000,00, stipulato il 6/5/2020, qualemisura di sostegno per ripristino liquidità ex l. 40/2020, per lasomma di €. 25.099,21, e del finanziamento chirografario n.8325156/002/2497 di €. 35.000,00, stipulato il 6/8/2020, qualemisura di sostegno per ripristino liquidità ex l. 40/2020,utilizzata per assorbire l’esposizione del conto corrente n.1900/80/2497 in data 7/8/2020, per la somma di €. 35.701,68.1.2. Il curatore, nel progetto di stato passivo, haproposto l’esclusione del credito, deducendo, tra l’altro, che: -“il finanziamento aveva aggravato sensibilmente il passivo”consentendo, in un momento in cui la società era già espostaverso l’Erario per importi considerevoli assistiti da privilegio, ilpagamento integrale del credito chirografario vantato dallastessa banca per scoperto di conto corrente; - ai finidell’applicazione della soluti retentio prevista dall’art. 2035 c.c.,le prestazioni contrarie al buon costume non sono soltanto quelleche contrastano con le regole della morale sessuale o delladecenza, ma sono anche quelle che non rispondono ai principi ealle esigenze etiche costituenti la morale sociale in undeterminato ambiente e in un certo momento storico; - si deve,pertanto, ritenere contraria al buon costume e come taleirripetibile l’erogazione di somme di denaro in favore diun’impresa già in stato di decozione, integrante un vero eproprio finanziamento, che consente all’imprenditore di ritardarela dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizionedebitoria dell’impresa.1.3. Il giudice delegato, tenuto conto di tali conclusioni,ha rigettato la domanda di ammissione del credito.1.4. La banca, nel frattempo divenuta [OSCURATO:SOCIETA].,ha, quindi, proposto opposizione allo stato passivo, insistendoper l’ammissione del credito azionato.Ric. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/2024N3u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/20261.5. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito in giudizio, resistendoall’opposizione proposta.1.6. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha eccepito che: - laverifica dello stato passivo aveva evidenziato un debitopregresso di €. 200.404,31 (di cui €. 152.628,75 in privilegio),- la procedura concorsuale è del tutto priva di attivo -successivamente all’erogazione dei finanziamenti in parola, ildebito della società era cresciuto di ulteriori €. 48.273,04 ederano maturati ulteriori interessi sul debito pregresso per €.26.104,00; - la condotta della banca aveva violato il precettopenalistico dell’art. 217, comma 1°, n. 4 l.fall.; - i contrattidovevano ritenersi, pertanto, nulli, con la conseguenteirripetibilità, a norma dell’ art. 2035 c.c., delle somme erogateper contrarietà al buon costume.2.1. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettatol’opposizione.2.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver affermato che:- l’abusiva concessione del credito si configura quando unsoggetto finanziatore, con dolo o colpa, concede o continua aconcedere credito in favore di un imprenditore che versi in statod’insolvenza o comunque di crisi conclamata ed in assenza difondate prospettive, in base a ragionevolezza e ad unavalutazione ex ante, di superamento della crisi; - si tratta di unillecito che deriva dal mancato adempimento da parte delfinanziatore ai doveri primari di sana e prudente gestione chegravano sullo stesso e presuppone l’aggravamento del dissestofavorito dalla continuazione dell’attività; - in particolare, puòritenersi abusiva la concessione del credito, qualora dalla letturadegli indicici di bilancio ovvero dalle informazioni disponibili ilsoggetto finanziato presentava indici tali da evidenziare unostato di insolvenza irreversibile; ha, in sostanza, ritenuto che: -Ric. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/2024N4u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026in caso di abusiva concessione del credito, la conclusione delcontratto di finanziamento integra la condotta violativa delprecetto penale dell’art. 217, comma 4°, l.fall. e determina,pertanto, a norma dell’art. 1418 c.c., la nullità del contratto, inquanto direttamente vietato dalla norma penale violata; - nelcaso di abusiva concessione del credito, infatti, “propriol’elemento soggettivo della consapevolezza da parte dell’entefinanziatore della circostanza che la conclusione del contratto difinanziamento integra la condotta violativa del precetto penaledell’art. 217, 4° comma, l.fall. rende di per sé il contrattoillecito”; - centrale è, sotto questo profilo, “la verifica dellacorrettezza dell’istruttoria finalizzata alla concessione del creditoe della sussistenza di un effettivo danno per la massa deicreditori conseguente al maggior debito accumulato per effettodella mancata tempestiva emersione della crisi”; - l’abusivaconcessione del credito, tanto più se inserita nel contesto delconcorso nell’illecito penale dell’art. 217, comma 4°, l.fall.,assume, infine, i profili della contrarietà all’ordine pubblicoeconomico ed al buon costume, rendendo, per l’effetto, operantela disciplina dell’art. 2035 c.c. e, di conseguenza, irripetibili lesomme erogate.2.3. Nel caso in esame, ha osservato il tribunale,l’istruttoria documentale svolta dalla banca ha dimostrato, infatto, che: - una parte dei finanziamenti erogati dalla banca edassistiti da garanzia pubblica sono stati utilizzati per ripristinarel’esposizione debitoria chirografaria della società fallita sul contocorrente n. 1900/80/2497, acceso presso il medesimo istituto;- la banca, dunque, per il tramite di tale operazione, hasostanzialmente ristrutturato un credito pregresso chirografariocon altro di pari importo ma assistito da garanzia pubblica; - ciòcostituisce un indice particolarmente significativo dellaRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/2024N5u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026consapevolezza da parte dell’istituto di credito in questionedell’incapacità della società debitrice di far fronte alle proprieobbligazioni se non generando ulteriore debito; - l’ultimobilancio depositato (relativo all’esercizio 2018), e cioè ildocumento sulla base del quale la stessa banca ha dichiarato diaver svolto le proprie valutazioni, espone, inoltre, debiti per €.630.306,00, di cui €. 50.663,00 per debiti tributati ed €.42.028,00 verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, indicipacificamente riconosciuti come sintomatici dello stato diinsolvenza; - alla data di erogazione dei finanziamenti in parola,peraltro, non risultava rispettato neppure il requisito previstodall’art. 1, comma 2, lett. b-bis) del d.l. 23/2020, il qualeprevede che i finanziamenti assistiti da garanzia pubblica nonpossano essere erogati a società che presentino un rapporto tradebito e patrimonio netto contabile superiore a 7,5; - ed, infatti,dal bilancio 2018, il debito della AS 1926 era pari ad €.630.306,00 ed il patrimonio ammontava ad €. 19.703,00, conrapporto pari a 31,99, mentre dal bilancio 2017 il debito era pariad €. 649.893,00 ed il patrimonio risultava di €. 19.085,00, conrapporto pari al 34,05.2.4. Secondo il tribunale, gli elementi esposti induconoad affermare che: - la banca finanziatrice, al momento dellaconcessione del credito nei confronti di un’impresa caratterizzatagià da evidenti elementi di insolvenza, non aveva, in realtà,effettuato alcuna effettiva verifica del merito creditizio, avendointeso, piuttosto, soddisfare in via preferenziale un suo creditoristrutturandolo con altro assistito da garanzia pubblica; - talecondotta non solo ha aggravato il dissesto dell’impresa,quantomeno dell’importo pari al finanziamento concesso ma neha anche ritardato l’emersione.Ric. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/2024N6u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/20262.5. Il tribunale, quindi, in applicazione dei principiesposti ed in ossequio a quanto previsto dall’art. 2035 c.c., haritenuto che le somme erogate dall’opponente erano irripetibilied ha, quindi, rigettato la domanda.3.1. La [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso notificato in data23/9/2024, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.3.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.3.3. Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con  il primo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione degli artt. 217, comma 1°, n. 4, l.fall. e 218 l.fall.nonché degli artt. 1418 c.c. e 2035 c.c., ha censurato il decretoimpugnato nella parte in cui il tribunale, senza svolgere alcunaccertamento in ordine allo scopo predatorio del finanziatoreche, inducendo l’aggravamento del dissesto del cliente, finiscaper impadronirsi della sua attività tramite finanziamentidissimulati, ha ritenuto che i finanziamenti dedotti in giudiziodalla banca istante fossero viziati da nullità e che le erogazioniconcesse alla società poi fallita, a norma dell’art. 2035 c.c., nonerano ripetibili, omettendo, tuttavia, di considerare che: -l’inosservanza delle norme di “sana e prudente gestione”nell’erogazione del credito non determina la nullità del contrattoper contrarietà al buon costume economico; - tali norme, infatti,al pari di quelle sul limite di finanziabilità previsto per i mutuifondiari dall’art. 38 TUB, sono poste a tutela delle banche, la cuiviolazione, pertanto, non comporta la nullità del contratto difinanziamento; - le regole sulla “sana e prudente gestione” sono,del resto, estranee alla struttura ed al contenuto delregolamento negoziale delineato dalle parti e non sono, dunque,configurabili come norme inderogabili concernenti la validità delcontratto; - non si può, pertanto, affermare che sono nulli, tantoRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/2024N7u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026meno per contrarietà al buon costume economico, i contratti difinanziamenti alle imprese in crisi qualora il finanziatore nonabbia osservato i principi di sana e prudente gestione; - gli artt.218 l.fall. e 217 n. 4 l.fall. non prevedono, del resto, alcunaipotesi di nullità contrattuale, né dettano, per tabulas, normeprescrittive di un contenuto specifico e caratterizzante, inerenteal sinallagma contrattuale, che possa definirsi essenziale, lamancanza del (o difformità dal) quale renderebbe nullo ilcontratto a norma degli artt. 1418, commi 1° e 2°, c.c., inrelazione agli artt. 1343, 1345 e 1346 c.c.; - la violazione dinorme penali, ai fini previsti dall’art. 1418 c.c., si configura,infine, solo se il contratto è vietato direttamente dalla normapenale, nel senso che la sua stipulazione integri il reato, nonrilevando, invece, il divieto che colpisce soltanto ilcomportamento materiale delle parti e meno che mai di una soladi esse, come nel caso del reato di ricorso abusivo al credito, ilcui autore è soltanto il fallito; - non esiste, infatti, alcuna normapenale che incrimini la stipulazione di contratti di finanziamentostipulati con soggetti in crisi od insolventi, poiché nulla delgenere si legge, in modo evidente, né nell’art. 218 l.fall., nénell’art. 217 n. 4 l.fall.; - nella concessione di credito a unsoggetto in crisi o insolvente, d’altra parte, il contratto difinanziamento bancario, di per sé, non danneggia il finanziatoné aggrava il dissesto dello stesso, che dipende, in realtà, dacircostanze esterne al contratto, e cioè dall’esito delle attivitànon conservative che quest’ultimo, utilizzando il creditoconcessogli, abbia posto in essere a valle della sua stipulazione.4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione dell’art. 217, comma 1°, n. 4, l. fall., dell’art. 1418c.c. e dell’art. 13 del d.l. 23/2020, ha censurato il decretoimpugnato nella parte in cui il tribunale ha ravvisato laRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/2024N8u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026concessione abusiva di credito, omettendo, tuttavia, di accertaretanto il fatto che la società finanziata, dopo la concessione deidue finanziamenti, abbia continuato l’attività d’impresa,ponendo in essere operazioni non conservative, quanto il fattoche tale prosecuzione abbia avuto conseguenze sul suopatrimonio tali da determinare l’aggravamento del suo dissesto,neppure accertato al momento della stipulazione dei contratti,laddove, in realtà, la fattispecie dell’abusiva concessione dicredito, oltre allo stato d’insolvenza del finanziato all’atto dellaconcessione del credito, presuppone: - l’esecuzione “nonconservativa” dell’attività d’impresa; - il nesso causale fra laconcessione del finanziamento e la prosecuzione dell’attività cheabbia ritardato la dichiarazione di fallimento; - l’aggravamentodel dissesto conseguente a tale prosecuzione, come tale nonpotendosi considerare né la mera assunzione del nuovo debitoalla sua restituzione, a fronte della ricezione del finanziamento,né la pretesa volontà della banca, relativa solo ad uno dei duefinanziamenti (quello di agosto 2020), di ripianare la propriaesposizione chirografaria, come peraltro espressamenteconsentito dall’art. 13, lett. e), del d.l. n. 23/2020, posto che ilripianamento di una pregressa esposizione non ha nulla a chevedere con l’aggravamento del dissesto, mentre l’ottica delsoddisfacimento “preferenziale” in pregiudizio degli altri creditorinon è causa di nullità negoziale, perché all’uopo sono previsti irimedi revocatori o risarcitori.4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando lamotivazione omessa e/o apparente in violazione del “minimocostituzionale”, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censuratoil decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, senzamotivazione e/o con motivazione apparente, ha ritenuto chesussistessero gli elementi fattuali che integrano la concessioneRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/2024N9u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026abusiva di credito, omettendo, per contro, di rilevare che, ondeaffermare la sussistenza di tale fattispecie, è necessario che ilgiudice accerti la condotta violativa delle regole che disciplinanol’attività bancaria, caratterizzata da dolo o almeno da colpa, ildanno-evento, costituito dalla prosecuzione dell’attivitàd’impresa in perdita, il danno-conseguenza, rappresentatodall’aumento del dissesto, e il rapporto di causalità fra tali dannie la condotta tenuta.4.4. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.4.5. Il decreto impugnato, invero, dopo aver accertatoche: - la banca aveva stipulato i contratti di finanziamentodedotti in giudizio pur essendo a conoscenza dell’incapacità dellasocietà finanziata, poi fallita, di far fronte alle proprieobbligazioni se non assumendo ulteriori debiti; - la societàfinanziata, come emergeva dai debiti insoluti esposti nell’ultimobilancio depositato, versava, al momento della stipulazione degliindicati contratti di finanziamento, in stato di insolvenza; - icontratti finanziamento hanno non solo aggravato il dissestodell’impresa, quantomeno dell’importo pari al finanziamentoconcesso, ma ne hanno anche ritardato l’emersione; ha ritenuto,sul fondamento di tali circostanze, che: a) i predettifinanziamenti erano, a norma dell’art. 1418 c.c., viziati danullità; b) le somme erogate dalla banca alla società poi fallitanon erano, a norma dell’art. 2035 c.c., suscettibili di ripetizione.4.6. Tali statuizioni, non suscettibili di sindacato per ciòche riguarda gli accertamenti in fatto che (espressi conmotivazione succinta ma esistente) ne costituiscono l’idoneofondamento, sono, sul piano giuridico, senz’altro corrette.4.7. Non v’è dubbio che, in linea di principio, il contrattolesivo dei diritti dei creditori, in assenza di una norma che vietiin via generale di porre in essere attività negoziali pregiudizievoliRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero 1re0gis tro generale 21146/2024Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026per i terzi, non è, di per sé, illecito e che sua conclusione non è,pertanto, nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o permotivo illecito determinante comune alle parti, apprestandol’ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale attonegoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza diparticolari condizioni, l’applicazione della sola sanzionedell’inefficacia (cfr. Cass. n. 23159 del 2014; Cass. n. 19196 del2016; Cass. n. 15844 del 2022).4.8. Il motivo illecito che, se comune e determinante,determina la nullità del contratto, s’identifica, del resto, con unafinalità vietata dall’ordinamento perché contraria a normaimperativa, ai principi dell’ordine pubblico o del buon costume,ovvero poiché diretta ad eludere, mediante detta stipulazione,una norma imperativa, sicché l’intento delle parti di recarepregiudizio ad altri (come i creditori di una delle parti,vanificando o riducendo le loro aspettative satisfattorie sulpatrimonio del debitore) non è illecito, ove non sia riconducibilead una di tali fattispecie, non rinvenendosi nell’ordinamento unanorma che sancisca in via generale (come per il contratto infrode alla legge) l’invalidità del contratto in frode dei terzi, per ilquale, invece, l’ordinamento accorda rimedi specifici, correlatialle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentiredall’altrui attività negoziale (cfr. Cass. n. 19196 del 2016, inmotiv.; Cass. n. 20576 del 2010; Cass. SU n. 10603 del 1993).4.9. Resta, nondimeno, il fatto che, se il contratto è statostipulato dalle parti, oltre che in pregiudizio dei creditori (di unadi esse), anche in violazione di una norma imperativa, comequella penale, l’atto negoziale così compiuto è sanzionato, anorma dell’art. 1418, comma 1°, c.c., con la sua nullità (Cass.n. 18016 del 2018; Cass. n. 14234 del 2003), come accade, inparticolare, nel caso in cui sia proprio la sua stipulazione aRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero 1re1gis tro generale 21146/2024Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026realizzare, in ragione dell’assetto degli interessi ivi contenuto, ilrisultato vietato dalla legge penale (Cass. n. 21434 del 2023, inmotiv.).4.10. Si parla, in siffatte ipotesi, di “reato-contratto”,come la vendita di sostanze stupefacenti, la ricettazione previstadall’art. 648 c.p., il commercio di prodotti con segni falsi di cuiall’art. 474 c.p., il trasferimento di un bene in pagamento di undebito usuraio (cfr. Cass. n. 17568 del 2022; Cass. n. 1221 del2022; Cass. n. 17959 del 2020, in motiv.; Cass. n. 16706 del2020, in motiv.; Cass. n. 18016 del 2018; Cass. n. 14234 del2003), poiché il contratto collide così gravemente con interessidi indole generale da assurgere di per sé alla qualificazione direato ed è, di conseguenza, nullo, per violazione di una normaimperativa, come quella penale, che, appunto, ne vieta lastipulazione (Cass. n. 21434 del 2023, in motiv.).4.11. L’area delle norme inderogabili, la cui violazione puòdeterminare la nullità del contratto in conformità al dispostodell’art. 1418, comma 1°, c.c., è, in effetti, “più ampia di quantoparrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenutodel contratto medesimo”, essendovi “ricomprese sicuramenteanche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difettodi determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente oindirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto”,come, appunto, le norme che incriminano proprio la suaconclusione, con la conseguenza che, “se il legislatore vieta, indeterminate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno,il contratto (come nel caso in esame) viene stipulato, è la suastessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa; enon par dubbio che ne discenda la nullità dell’atto per ragioni –se così può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dallaRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero 1re2gis tro generale 21146/2024Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026contrarietà a norma imperativa del contenuto dell’attomedesimo” (Cass. SU n. 26724 del 2007, in motiv.).4.12. I relativi atti, di conseguenza, sono assoggettati, aisensi dell’art. 1418 c.c., alla sanzione della nullità per effettodella contrarietà, in ragione delle disposizioni penali violate, allenorme imperative ivi contenute (Cass. n. 21434 del 2023, inmotiv., che arg. da Cass. n. 2860 del 2008; Cass. n. 14234 del2003; Cass. n. 7998 del 1990).4.13. Il delitto di bancarotta, peraltro, è, ai fini in esame,configurabile anche nel caso in cui gli amministratori dellasocietà poi fallita, violando gli obblighi ad essi imposti dallalegge, a partire dal dovere di richiedere senza indugio ilfallimento della stessa (artt. 217, comma 1°, n. 4, e 224, n. 1 e2, l.fall.), abbiano stipulato un contratto di finanziamento e, intal modo, aggravato il dissesto dell’impresa.4.14. Nello stesso modo, il delitto di bancarotta èravvisabile (a norma degli artt. 223, comma 2°, n. 2, l.fall.),nella condotta dell’amministratore che si sia concretizzato neldoloso ricorso ad un credito ottenuto anche senza dissimulazioneovvero anche concordato con il creditore (che sia a conoscenzadelle condizioni dell’impresa), che sia causa o concausa deldissesto o del suo aggravamento (Cass. n. 11218 del 2023, laquale ha ribadito che “il ricorso abusivo al credito di cui all’art.218 l.fall. è reato di mera condotta e richiede che il credito siastato ottenuto mediante dissimulazione ai danni dell’ignarocreditore, che può quindi assumere il ruolo di persona offesa,laddove nella fattispecie di bancarotta impropria medianteoperazioni dolose di cui all’art. 223, comma secondo, n. 2, l.fall.l’operazione dolosa deve concretarsi in un ricorso ad un creditoottenuto anche senza dissimulazione ovvero anche concordatoRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero 1re3gis tro generale 21146/2024Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026con il creditore, che però diventi causa o concausa del dissestoo del suo aggravamento”; Cass. n. 46689 del 2016).4.15. Il delitto di bancarotta dev’essere, del resto,ravvisato anche nella condotta dell’amministratore della societàpoi fallita che, in una situazione di grave e non fronteggiabilesofferenza debitoria, abbia assunto ulteriori obbligazioni prive diapprezzabile collegamento con l’attività imprenditoriale svoltadalla stessa. Il pericolo per il soddisfacimento delle ragionicreditorie può, in effetti, apprezzarsi anche in ragione dellaconcreta percentuale di realizzazione dei crediti, con laconseguenza che, in presenza di una situazione debitoriaimponente, cui le attività esistenti non potrebbero far fronteintegralmente, la creazione di obbligazioni slegate da unapprezzabile collegamento con l’attività imprenditoriale,dev’essere apprezzata in termini di distrattivi (Cass. pen. n. 141del 2021, in motiv.; cfr. Cass. pen. n. 7277 del 2026, in motiv.).4.16. Il contratto di finanziamento che sia stato stipulatodalle parti in violazione di norme imperative, come quelle che(in ragione delle circostanze del caso) ne incriminano lastipulazione, integrando ex se una fattispecie di reato (del qualeè chiamato a rispondere a titolo di concorso anche ilfinanziatore), è, dunque, viziato, a norma dell’art. 1418 c.c., danullità (Cass. n. 16706 del 2020, per cui “è … principioconsolidato che in tema di cause di nullità del negozio giuridico,per aversi contrarietà a norme penali ai sensi dell’art. 1418 cod.civ., occorre che il contratto sia vietato direttamente dalla normapenale, nel senso che la sua stipulazione integri reato (Cass.18016/2018, 14234/2003), regola applicabile ad ogni fattispeciecontrattuale, come nel caso del finanziamento ad impresa indissesto, che s’inserisca, ritardandolo, nell’iter organizzativo e diprogressione delle proprie scelte, già ricadenti come doveriRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero 1re4gis tro generale 21146/2024Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026giuridici specifici a carico dell’imprenditore, di richiedere senzaindugio il proprio fallimento o comunque di non espandere ledimensioni della propria insolvenza mediante operazionidilatorie, versando in grave colpa”; Cass. n. 9332 del 2025, inmotiv.).4.17. Né in senso contrario può essere invocato, come hafatto la ricorrente in memoria, il precedente costituitodall’ordinanza di questa Corte n. 26248/2024, la quale, infatti,ha espressamente evidenziato che, in quel caso, non veniva inrilievo “l’orientamento” della stessa Corte “in base al qualel’erogazione del credito che sia qualificabile come abusiva – inquanto effettuata, con dolo o colpa, ad un’impresa che si palesiin una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed inassenza di concrete prospettive di superamento della crisi –integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questivenuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione,obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove nediscenda un aggravamento del dissesto favorito dallacontinuazione dell’attività di impresa (Cass. 29840/2023),quanto un profilo prettamente penalistico” (“ridondante, sulpiano negoziale, in un vizio di nullità”), del quale, tuttavia, iltribunale non aveva tratteggiato “né l’elemento oggettivo néquello soggettivo del reato ipotizzato, né tantomeno le modalitàdel concorso della banca, quale soggetto extraneus”, cassando,di conseguenza, la decisione impugnata per vizio di motivazione.4.18. Quanto al resto, la Corte non può che ribadirequanto già condivisibilmente affermato da Cass. n. 16706 del2020, in motiv., e cioè che: - “l’improprio mantenimento in vitadella impresa è stato … correlato dal tribunale al contributocausale assunto dal citato finanziamento e alla relativaconsapevolezza compartecipativa rispetto al ritardoRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/20241N5u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026nell’apertura della vicenda concorsuale ovveroall’intensificazione del dissesto, secondo un apprezzamento difatto insindacabile sotto il profilo motivazionale e, sul piano dellaqualificazione antigiuridica della condotta e della provadell’elemento soggettivo, parimenti sorretto da una pluralità diindici …” dai quali “è derivato l’accertamento - ai fini di causa -di una compartecipazione negli stessi fatti di bancarottasemplice tratteggiati all’art. 217, comma 1, n.4 l.f. per i qualioccorre aver aggravata il proprio dissesto, astenendosi dalrichiedere la dichiarazione del propri fallimento o con altra gravecolpa”; - “nella presente sede risulta poi non appropriatamenteintrodotta la questione della concessione abusiva del credito edei correlati limiti cui è soggetta la legittimazione dell’organoconcorsuale che la invochi a beneficio di ristoro della massa deicreditori (Cass. s.u. 7029 e 7030 del 2006), posto che la illiceitàdella condotta di finanziamento discende, nella motivataricostruzione del tribunale, non da siffatta figura bensì dallacoincidenza con la menzionata fattispecie penale di concorso, cuipianamente consegue la nullità civilistica”; - d’altra parte, “se èvero, ed anzi ovvio, che è ben possibile e lecito il finanziamentoall’impresa in crisi anche da parte di soggetti diversi da istitutiche esercitino professionalmente il credito, nondimenol’invocazione … della apparente non speculatività dell’apporto diprovvista … non integra di per sé anche la sua immunità da unaconcorrente valutazione di illiceità ove inserito … in una vicendadi aggravamento riprovevole del dissesto dell’impresafinanziata; così che il decreto, pur nella sua sinteticità (come,appunto, nel caso in esame), permette di riferire il negoziovietato anche per la legge penale non al mero finanziamento maal complesso dei contratti che, con quello, hanno portato adulteriore esposizione a rischio il patrimonio dell’imprenditore” eRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/20241N6u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026“confliggenti con il primario dovere giuridico di non aggravare ildissesto”; - “il tribunale ha dunque correttamente indicato qualielementi contrattuali hanno assunto il ruolo di aggravare ildissesto, in una considerazione unitaria del contesto della suasussistenza già all’epoca della rispettiva confezione, nonpotendo costituire l’insuccesso dell’operazione - dal lato delfinanziatore, non rimborsato - una circostanza idonea ad eliderein sé il pieno apprezzamento anche penalistico dei negoziimpiegati”.4.19. D’altra parte, la stessa Corte ha avuto modo dirilevare che: - “la contrarietà ai principi dell’ordine pubblicoeconomico, … si palesa … come aggiuntiva ratio nellaqualificazione di illiceità dei negozi, sotto il profilo causale, aisensi degli artt. 1343 e 1418 c.c. e con esplicitazione dellafattispecie quale esempio di violazione del buon costume, ai finidella irripetibilità della prestazione resa, come voluto dall’art.2035 c.c.”; - “ai fini dell’applicabilità della soluti retentio previstadall’art. 2035 cod. civ.”, infatti, “la nozione di buon costume nonsi identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole dellamorale sessuale o della decenza, ma comprende anche quellecontrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti lamorale sociale in un determinato ambiente e in un certomomento storico”, come nel caso di “chi abbia versato unasomma di denaro per una finalità truffaldina o corruttiva”, che“non è ammesso a ripetere la prestazione, perché tali finalità,certamente contrarie a norme imperative, sono da ritenereanche contrarie al buon costume (Cass. 9441/2010,25631/2017)”; - “nella fattispecie, il tribunale ha giustappostola ricognizione di contrarietà alla norma imperativa penale,laddove vieta di aggravare (e, quanto al terzo, di concorrerenella relativa condotta) il dissesto dell’imprenditoreRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/20241N7u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026commerciale, alla illiceità della causa del complesso meccanismonegoziale adottato dalle parti, per contrarietà al buon costume”;- “tale seconda, concorrente, violazione promana dalriconoscimento al contempo del pregiudizio obiettivamenteoccorso alla massa dei creditori per effetto dell’incremento delledimensioni della decozione, causato – come unico scopo, ai finiqui ora in rilievo - da condotte consapevolmentecompartecipative nel mantenere al di fuori della concorsualitàl’imprenditore che già versava in tutti i suoi presupposti oggettivi…, per poi fallire… in danno dei creditori e a detrimento finaledella soggettività economica del finanziato, posto chel’espansione dei relativi debiti non esprimeva alcuna utilitàsociale”; - “in questo limitato senso può convenirsi … cheeffettivamente nella condotta preordinatamente volta adalterare altresì la correttezza delle relazioni di mercato e acostituire fattori di disinvolta attitudine cd. predatoria rispettoad altro soggetto economico in dissesto, vi sia violazione delleregole giuridiche del buon costume, secondo i principi e leesigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinatoambiente e in un certo momento storico, allorché la prestazionesia stata eseguita per uno scopo costituente, anche per l’autoreche ora ne domandi la restituzione indiretta (id est, l’ammissioneal passivo del credito), offesa al buon costume”; -  “il creditodella ricorrente, frutto della sua iniziativa economica, esprimecosì - per come complessivamente ricostruito dal giudice dimerito - una posizione soggettiva che, per essere in astrattocostituzionalmente tutelata in misura condizionata all’utilitàsociale, finisce con il divenire in concreto cedevole rispetto adaltri valori omogenei parimenti protetti, quali i crediti di terzi eper i quali non solo l’ordinamento giuridico appresta specificiistituti organizzativi del relativo conflitto (i sistemi concorsuali eRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/20241N8u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026anche le figure di negoziazione della crisi preconcorsuali), maindica, ad iniziare dalla previsione penalistica del divieto diaggravamento del dissesto, una convergente riprovazione versocondotte di occultamento o pratiche di egoistica ritrazioned’interesse singolare a fronte di una insolvenza oramaicoinvolgente in termini di rischio l’adempimento verso unamassa di soggetti creditori”; - “per questa chiave, la offesa albuon costume di cui all’art. 2035 c.c., al pari della contrarietà albuon costume di cui all’art. 1343 c.c., non esprime solo unaproiezione già formalizzata nell’ordinamento giuridico, mamantiene il ruolo di termine di rinvio della legge permettendo …che la stessa giurisprudenza enunciativa assicuril’intermediazione aggiornata delle plurime clausole generali dicorretta condotta commerciale e delle relazioni di mercato fracompetitori da perseguirsi tra imprenditori e specie nellerelazioni con quelli in crisi”; - “in questo senso le pur stringateosservazioni finali del decreto impugnato colgono nel segno ove… danno conto di un soggetto che ha condotto uncomportamento disdicevole alla luce del sentire comune, cosìvalorizzando … le clausole generali volte ad imporre, a chi siimmette nel traffico giuridico e nelle reti interimprenditoriali inparticolare, prestazioni conformate secondo buona fede,secondo criteri non moralistici, si può aggiungere, ma diconcorrente condivisa opportunità e utilità sociale nelle relazioniordinate di mercato, che non sopportano la permanenzaartificiale in esso di concorrenti decotti, la cui insolvenza sia resaocculta ovvero ingiustificatamente ritardata nella sua emersionee strumentalizzata per operazioni in danno dei creditori”; - “inquesto ambito, la regola non assume una finalità educativa, mapur sempre si riferisce a rapporti giuridici e non a soggetti in séintesi, permettendo allora che il diritto - cui essa tuttoraRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero 1re9gis tro generale 21146/2024Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026appartiene - neghi le sue tutele a negozi giuridici compiuti inviolazione di principi, come detto, immanenti nei contesti in cuivengono conclusi, come nel caso il principio del corretto e lealesvolgimento della competizione economica”; - “va solo aggiuntoche gli interrogativi sui margini di iniquità sottostanti all’anticaregola per cui in pari causa turpitudinis melior est condiciopossidentis, appaiono nella fattispecie almeno parzialmenteeludibili, considerando che la retentio si risolve in unainopponibilità immediata di vantaggio non tanto per il contraenteche, al pari del solvens, versava in una situazione di immoralità,bensì - allo stato - per la massa dei creditori, stante il valorepresidiato dall’accertamento del credito che dev’essere certo e,prima ancora, opponibile per la sua attitudine concorsualesecondo le regole degli artt. 92 e s. l.f.”.4.20. Ne consegue, in definitiva, che, ai finidell’applicazione della soluti retentio prevista dall’art. 2035 c.c.,le prestazioni contrarie al buon costume non risultano esseresoltanto quelle che contrastano con le regole della moralesessuale o della decenza, ma erano anche quelle che nonrispondevano ai principi e alle esigenze etiche costituenti lamorale sociale, in un determinato ambiente e in un certomomento storico, dovendosi, pertanto, ritenere contraria albuon costume, e come tale irripetibile, anche l’erogazione disomme di denaro in favore di un’impresa già in stato didecozione integrante un vero e proprio finanziamento, checonsenta all’imprenditore di ritardare la dichiarazione difallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa,trattandosi, invero, di una condotta preordinata alla violazionedelle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato(Cass. n. 16706 del 2020, in motiv.; Cass. n. 4376 del 2024;Cass. n. 15866 del 2024).Ric. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero 2re0gis tro generale 21146/2024Numero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/20264.21. D’altra parte, nulla vieta che un contratto giudicatoillecito e, come tale, nullo ai sensi dell’art. 1418 c.c., possaessere soggetto anche alla sanzione civilistica dell’irripetibilitàsancita dall’art. 2035 c.c., ove si ravvisino (come ha accertato iltribunale) prestazioni dettate da finalità per l’appunto immorali,posto che un atto negoziale giudicato in contrasto con unanorma imperativa o con l’ordine pubblico può senz’altro essere,al contempo, suscettibile di una valutazione in termini dicontrarietà al buon costume, proprio per gli effetti di cui all’art.2035 cit. (Cass. n. 4376 del 2024, in motiv.).5. Il ricorso, per l’infondatezza dei suoi motivi, dev’essere, diconseguenza, respinto.6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.7. La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. P.Q.MLa Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna laricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio,che liquida in €. 6.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltreaccessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà attoche sussistono i presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n.115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n.228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,Ric. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/20242N1u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1 bis dello stesso art. 13.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 25 febbraio 2026.Il PresidenteRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026P.Q.MLa Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna laricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio,che liquida in €. 6.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltreaccessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà attoche sussistono i presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n.115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n.228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,Ric. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026Numero registro generale 21146/20242N1u mero sezionale 908/2026Numero di raccolta generale 7134/2026Data pubblicazione 25/03/2026in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1 bis dello stesso art. 13.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 25 febbraio 2026.Il PresidenteRic. 2024 n. 21146 - Sez. 1 - CC del 25 febbraio 2026
Decreto Cassazione n. 07134/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris