CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 07042/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UCONI. FATTO 1.La Corte di Appello di Palermo ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] (dirigente amministrativo in servizio presso la ASP di Palermo), a percepire le indennità previste dagli artt. 40 e 41 del CCNL 8.6.2000 dell’Area d irigenza s anitaria professionale t ecnica a mministrativa a partire dal 3.10.2011 ed aveva dichiarato illegittima la trattenuta operata dall’Amministrazione sanitaria nel periodo dal 1.7.2015 al 31.10.2015. [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto di avere espletato fin dal 1.6.2007 incarichi di direzione di struttura complessa (dapprima quale responsabile dell’UOC “[OSCURATO:PERSONA]” e successivamente dell’UOC “[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]”), a lui affidati nelle more delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali previste dal regolamento aziendale in materia, per assicurare la continuità del servizio ed aveva lamentato l’illegittimità della determina dirigenziale n. 795 del 9.7.2015, che aveva disposto la cessazione del trattamento economico previsto dagli artt. 40 e 41 del CCNL 8.6.2000 da lui percepito a partire dal 1.6.2007. 2. La Corte territoriale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la sostituzione nell’incarico di dirigente medico del [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 18 del CCNL dirigenza medica e veterinaria del 8.6.2000 non si configura come svolgimento di mansioni superiori e il termine previsto dall’art. 18, comma 4, del suddetto CCNL ha funzione sollecitatoria. 3. Ha ritenuto irrilevantile circostanze che l’assegnazione abbia riguardato una vacanza su posto di nuova istituzione e che la protrazione dell’incarico sia dipesa dalla ritardata definizione delle procedure concorsuali di copertura del posto. 4. Considerato che dalle note interne dell’Amministrazione sanitaria non poteva ricavarsi una volontà negoziale diretta ad obbligarla all’esterno nei confronti dei terzi, ha escluso che si fosse perfezionata tra le parti una valida intesa transattiva. 5. Ha infine negato ingresso alle questioni sollevate nelle note difensive autorizzate e mai coltivate nel giudizio di primo grado né nella fase introduttiva del gravame, e riguardanti l’applicabilità dell’art. 12 del Regolamento sull’Affidamento, Conferma e Revoca degli incarichi dirigenziali adottato con delibera del 5.8.2011e la riferibilità del trattamento economico del Consagra a quello di dirigente di UOC o di dirigente “professional”. 6. Avverso tale sentenza il Consagra ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria. 7. La ASP di Palermo ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. DIRITTO 1.Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 15 e 15 terdel d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., dell’art. 36 Cost., dell’art. 2103 cod. civ., degli artt. 27, 40 e 41 del CCNL dell’Area dirigenza sanitaria professionale tecnica amministrativa del 8.6.2000 quadriennio 1998/2001; violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] dirigenza sanitaria professionale tecnica amministrativa parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999, come modificato dall’art. 11 del CCNL del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’Area d irigenza sanitaria professionale tecnica amministrativa; violazione dell’art. 1362 ss. cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Ricostruito il quadro normativo di riferimento, deduce l’insussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all’art. 18 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] e ss.mm., a fronte della durata ultranovennale degli incarichi svolti dal Consagra dal 1.6.2007 al 30.6.2016.Sostiene che tali incarichi non eranoriconducibili alle ipotesi di sostituzione previste dall’art. 18 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], di cui non vi era traccia nei certificati di servizio in atti, essendo incontestato che in base agli atti organizzativi aziendali, le UOC [OSCURATO:PERSONA] e la UOC [OSCURATO:PERSONA], cui era stato preposto il Consagra, erano strutture complesse di nuova istituzione in pianta organica,prive di un direttore responsabile. Precisa che il Consagra proveniva da Dipartimenti e strutture differenti rispetto alle [OSCURATO:PERSONA] oggetto di assegnazione, che il medesimo all’atto del conferimento dell’incarico di Direttore f.f. della UOC [OSCURATO:PERSONA], avvenuta con contestuale cessazione del precedente incarico di Direttore f.f. della UOC [OSCURATO:PERSONA] e Patrimonio, era un mero dirigente “professional” al quale non era mai stata assegnata alcuna direzione di UOS, né un incarico di alta specializzazione, precisa che il medesimo non aveva mai espletato incarichi ad interim. Aggiunge che all’epoca del trasferimento del Consagra dalla UOC [OSCURATO:PERSONA] e Patrimonio alla UOC [OSCURATO:PERSONA] ASP di Palermo,con disposizione di servizio n. 146/Ord del 29.9.2011 richiamata dalla disposizione n. 228/Ord. del 5.11.2012, aveva assegnato la UOC [OSCURATO:PERSONA] e Patrimonio ad altro dirigente ad interim. Assume che la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare adeguatamente remunerativo l’intero trattamento economico disciplinato dagli artt. 40 e 41 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] SPTA [OSCURATO:DATA_NASCITA] quadriennio 1998-2001, e non già l’indennità sostitutiva. Lamenta la disparità di trattamento tra i lavoratori titolari di UOC, ai quali sarebbe riconosciuto il salario previsto dal CCNL di area, e i lavoratori preposti alla medesima funzione senza il rispetto delle procedure di legge. 2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 15 e 15 terdel d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., dell’art. 36 Cost., degli artt. 27 e 40 del CCNL dell’[OSCURATO:PERSONA] S.P.T.A. [OSCURATO:DATA_NASCITA] quadriennio 1998/2001; violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] dirigenza sanitaria p rofessionale t ecnica ed amministrativa parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999, come modificato dall’art. 11 del CCNL del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’[OSCURATO:PERSONA] S.P.T.A.; violazione dell’art.1362 ss. cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto applicabile l’art. 18 del CCNLdell’Area d irigenza s anitaria p rofessionale t ecnica ed a mministrativa del 8.6.2000 anche nel caso in cui l’incarico si protragga oltre il termine di sei mesi, estensibile a dodici; evidenziache il sostituto di un dirigente di struttura complessa deve essere già titolare di un incarico previsto dall’art. 27 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], lett. b) e c) e che il termine previsto dall’art. 18, comma 4 del medesimo CCNL non può avere una funzione meramente sollecitatoria. Deduce l’inesistenza di una norma che qualifichi come sostitutivo o provvisorio un incarico di direzione di struttura complessa “di fatto” quando si protragga ben oltre i imiti normativamente e contrattualmente previsti. Sostiene che il sostituto, a fronte della precarietà del suo ruolo e del termine di durata di 6 o 12 mesi contrattualmente previsto, non è remunerato per svolgere le stesse identiche funzioni del sostituito, ma agisce sulla base degli obiettivi e dei programmi di gestione ed organizzazione già definiti dal titolare, e non può assumerne le stesse responsabilità; evidenzia che nel caso previsto dal comma 5 dell’art. 18 del CCNL, in cui la sostituzione del dirigente di struttura complessa è dovuta alla fruizione di un’aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale o di direttore amministrativo o di direttore di servizi sociali, e si protragga dunque oltre il termine previsto dal comma 4, l’Aziendaprovvede all’assunzione con rapporto di lavoro e incarico a tempo determinato per la durata dell’aspettativa concessa. Lamenta la mancata applicazione dei principi espressi da Cass. n. 34541/2019 ed invoca l’applicazione dell’art. 12 del Regolamento sull’Affidamento, Conferma e Revoca degli incarichi dirigenziali adottato con delibera del 5.8.2011. 3. I motivi, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica, presentano profili di inammissibilità, in quanto invocano l’applicazione dell’art. 12 del Regolamento sull’Affidamento, Conferma e Revoca degli incarichi dirigenziali adottato con delibera del 5.8.2011, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha ritenuto precluso l’esame del suddetto Regolamento per la novità della relativa questione, posta solo con le note autorizzate e mai trattatanel giudizio di primo grado né nella fase introduttiva delgravame. 4. Nella restante parte le censure sono infondate, in conformità a precedenti di questa Corte resi in fattispecie analoghe (v. Cass. 18891/2023; 6021/2023), che devono in questa sede intendersi richiamati anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. 5. Si è innanzitutto rammentato che “le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 502 del 1992, artt. 15, 15 bis e 15 ter si applicano alla Dirigenza medica, professionale, tecnica e amministrativa del servizio sanitario nazionale” (Cass.n. 27400/2018), non essendo in tali disposizionirinvenibile alcun dato testuale e sistematico che ne escluda l’applicazione alla dirigenza non medica. I principi enunciati da questa Corte riguardo all’art. 18 del CCNL 8 giugno 2000 Area dirigenza medica, a partire da Cass. n. 16299/2015, correttamente richiamati dalla Corte territoriale, trovanodunque applicazione anche riguardo al CCNL 8 giugno 2000 Area dirigenza sanitaria, atteso l’analogo contenuto delle due disposizioni, sia quanto alla non configurabilità di mansioni superiori, sia al tempo della sostituzione, che alle previste indennità. La disciplina dell’istituto della sostituzione di cui all’art. 18 del CCNL 8 giugno 2000 Dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa è stata interpretata secondo i principi della giurisprudenza di legittimità formatasi (Cass. n. 15577 del 2015, n. 16229 del 2015, Cass. n. 584/2016, tutte richiamate dalla sentenza impugnata; v. anche Cass. n. 30422 del 2019) riguardo all’istituto della sostituzione di cui all’art. 18 del CCNL 8 giugno 2000, Dirigenza medica, secondo cui: “la sostituzionenell’incarico di dirigente medico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 18 del CCNL Dirigenza medica e veterinaria dell’8 giugno 2000 (relativo al quadriennio 1998-2001) non si configura come svolgimento di mansioni superiori perché avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, pertanto non trova applicazione l’art. 2103 cod. civ. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell’incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l’espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l’indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l’art. 36 Cost.” Tali pronunce sono state richiamate da questa Corte in una fattispecie relativa allo svolgimento di funzioni di direttore di Dipartimento in mancanza di rituale copertura del relativo posto, in cui trovava applicazione il CCNL dirigenza sanitaria, tecnica, amministrativa e professionale 1998-2001, che viene in rilievo nel presente ricorso; si è in particolare affermato: “la contrattazione relativa alla dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del S.S.N., che si applica a tutti i dirigenti del ruolo sanitario (esclusi i medici, veterinari ed odontoiatri), professionale, tecnico ed amministrativo è, per quanto qui rileva, del tutto sovrapponibile a quella - relativa alla dirigenza medica e veterinaria –interpretata da questa Corte nelle pronunce sopra richiamate”(Cass. n. 34556/2021) 6. Le parti collettive, all’art. 18, comma 7, del CCNL 8.6.2000 Area dirigenza medica (che sul punto è sovrapponibile all’art. 18, comma 7, terzo periodo del CCNL 8.6.2000 Area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa) hanno previsto una speciale indennità, da corrispondersi solo in caso di sostituzioni protrattesi oltre sessanta giorni; il comma 4 della disposizione contrattuale, a sua volta,prevede che, qualora la necessità della sostituzione sorga in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato e, quindi, della vacanza della funzione dirigenziale, la stessa è consentita per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure concorsuali e può avere la durata di mesi sei, prorogabili a dodici. E’, però, significativo che le parti collettive non abbiano fatto cenno alle conseguenze che, sul piano economico, possono derivare dall’omesso rispetto del terminee l’omissione non può essere ritenuta casuale, atteso che la norma contrattuale ha tenuto ad affermare, come principio di carattere generale, che la sostituzione non implica l’espletamento di mansioni superiori.Il termine di cui al comma 4 svolge senz’altro una funzione sollecitatoria, ma il suo mancato rispetto non può legittimare la rivendicazione dell’intero trattamento economico spettante al dirigente sostituito, impedita proprio dall’incipit del comma 7 che, operando unitamente al principio della onnicomprensività al quale si è già fatto cenno, esclude qualsiasi titolo sul quale la pretesa possa essere fondata. Come espressamente chiarito da Cass. n. 15744/2024, l’orientamento espressoda Cass. n. 34541/2019, richiamata nel ricorso, è stato superat o dalle pronunce successive; si è in oltre affermato che la fattispecie riguardante la copertura temporanea di posti di nuova istituzione e quindi mai ancora coperti da un titolare è ricompresa nell’art. 18 del CCNL (Cass. n. 25420/2023) 7. La sentenza impugnata, che ha ritenuto applicabile l’art. 18 del CCNL alla fattispecie riguardante la copertura temporanea di posti di nuova istituzione e mai ancora coperti ed ha applicato alla dirigenza sanitaria i principi enunciati da questa Corte riguardo all’art. 18 del CCNL 8 giugno 2000 Area dirigenza medica, ha dunque fatto corretta applicazione della giurisprudenza richiamata. 8. Il ricorso va pertanto rigettato. 9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 10. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto