CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2026
Cassazione n. 12383/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in Milano (MI), via [OSCURATO:PERSONA] n. 14, rappresentato edifeso nel presente giudizio, anche disgiuntamente tra loro dall’avv.Piancazzi,-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli ufficidell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata edifesa.-resistente-Numero registro generale 4392/2024Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 12383/2026Data pubblicazione 03/05/2026della sentenza 2398/09/2023, pronunciata il 18 luglio 2023 dalla Cortedi Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, depositata il25 luglio 2023, relativa al diniego di rimborso dell’Irap delle annualitàdal 2014 al 2017.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 febbraio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], consulente aziendale e socio dellaKPMG s.p.a., presentava alla [OSCURATO:PERSONA] II di Milano larestituzione dei tributi versati (Irap) per annualità dal 2014 al 2017deducendo di non possedere un’autonoma struttura organizzativasuscettibile di creare valore aggiunto e di avere ottenuto i suoi redditidi lavoro autonomo dalle prestazioni professionali di consulenza reseesclusivamente a favore della KPMG.dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, cherespingeva il suo ricorso affermando che la struttura KPMG fosse daequiparare a quella di una associazione professionale e che la struttura“esterna” di KPMG, da cui il partner è coadiuvato, mette a disposizionela clientela, il marchio, il supporto logistico, l’assistenza, la tecnologiae che tali elementi determinano un valore aggiunto rispetto alla merasoggetti ad Irap i compensi che un contribuente ritrae dall’attivitàprestata a favore di una società di cui è socio, non potendol’organizzazione considerarsi “esterna” al singolo contribuente.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la predetta sentenza dinanzialla Commissione tributaria regionale della Lombardia che respingeval’appello della ricorrente.A fondamento della pronuncia adottata i giudici regionaliosservavano che il Lenoci non aveva assolto l’onere della provaNumero registro generale 4392/2024Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 12383/2026Data pubblicazione 03/05/2026dell’insussistenza del presupposto impositivo, sottolineando che, alcontrario, risultava dimostrata l’esistenza di una struttura organizzatanon estranea alla professionista e che la circostanza che la stessa fosseanche socia o azionista della società della cui struttura organizzata siavvaleva per l’espletamento della sua attività impediva di riferire ad”altrui“ responsabilità ed interesse una tale struttura, essendoinnegabile che la detta struttura organizzata, ben eccedente il minimonecessario per l’esercizio della professione intellettuale, avesse favoritoed incrementato in misura rilevante l’attività dell’appellante,fornendogli non solo clientela, ma anche supporti materiali e gestionali.Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato ad un solo motivo.L’Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini dell’eventualepartecipazione all’udienza.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consigliodel 3 febbraio 2026.Il ricorrente ha depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si censura la sentenza perla violazione dell’art. 2, d.lgs. n. 446/1997, per avere la Corte disecondo grado stabilito la soggezione ad Irap, violando i canoni stabilitidalla Corte di Cassazione, per l’accertamento della “autonomaorganizzazione” e per avere sostenuto la propria interpretazione sullascorta dell’argomento per cui “i compensi percepiti dal professionistasono contabilizzati dalla società di capitali quali costi deducibili ancheai fini Irap, imposta che pertanto, per la quota corrispondente al costodedotto, non viene versata dalla società; il professionista a sua voltanon versa l’Irap sostenendo di non essere il titolare della autonomaorganizzazione di cui si avvale” (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).Numero registro generale 4392/2024Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 12383/2026Data pubblicazione 03/05/20261.1. Si afferma che il ricorrente non percepisce compensi ulterioririspetto a quelli erogati da [OSCURATO:SOCIETA].” e chel’attività professionale diconsulente esercitata è resa sulla base di uno specifico contratto dicollaborazione nell’ambito dell’organizzazione costituita da KPMGS.p.A., di cui il professionista è socio. Viene evidenziato che la predettache la qualità e la consistenza dei beni ammortizzabili, l’assenza dipersonale dipendente o collaboratori e il ribaltamento a [OSCURATO:SOCIETA]. digran parte delle spese sostenute, sono elementi dai quali è possibileaccertare il materiale svolgimento dell’attività e la carenza delpresupposto impositivo di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997.Il motivo è fondato.1.2 La CGT di secondo grado ha ritenuto la contribuente soggettopassivo dell’imposta regionale sulle attività produttive, in ragione delfatto che, in quanto socio e consulente aziendale della KPMG, si servivaper l’esercizio della propria attività professionale della strutturaorganizzativa predisposta dalla società.Il ragionamento posto a base del decisum non convince.Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 446 del 1997, ilpresupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è«l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata direttaalla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione diservizi».Per costante giurisprudenza di legittimità, l’IRAP è un’impostache coinvolge una capacità produttiva impersonale e aggiuntivarispetto a quella propria del professionista e colpisce un reddito checontiene una componente di profitto derivante da una strutturaorganizzativa esterna, cioè da un insieme di fattori che per numero,importanza e valore economico siano suscettibili di creare un valoreaggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagliNumero registro generale 4392/2024Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 12383/2026Data pubblicazione 03/05/2026strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionistamedesimo.Essa, dunque, interessa il surplus di attività agevolato dalla strutturaorganizzativa che coadiuva e integra il professionista nelle incombenzeordinarie, ovvero l’incremento potenziale o «quid pluris» realizzabilerispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale(cfr. Cass. n. 4657/2016, Cass. n. 4246/2016, Cass. n. 19769/2013,Cass. n. 8741/2013, Cass. n. 10193/2008, Cass. n. 13810/2007).Il requisito dell’«attività autonomamente organizzata» ricorrequando il contribuente: (a)sia, sotto qualsiasi forma, il responsabiledell’organizzazione e non risulti, quindi, inserito in strutture riferibili adaltrui responsabilità e interesse; (b)impieghi beni strumentalieccedenti, secondo l’«id quod plerumque accidit», il minimoindispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione,oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superila soglia dell’impiego di un collaboratore esplicante mansioni disegreteria ovvero meramente esecutive (cfr. Cass. S.Un. n.9451/2016; Cass. n. 12111/2019, Cass. n. 9786/2018).Pertanto, affinché un lavoratore autonomo possa essereconsiderato soggetto passivo d’imposta, occorre non solo che egli siserva di un’autonoma organizzazione, ma anche che ne sia il titolare,e dunque il responsabile (cfr. Cass. n. 19397/2022).Con particolare riguardo al caso del lavoratore autonomo chepresti la sua attività a favore di un terzo già dotato di una propriastruttura organizzativa, questa Corte regolatrice ha elaborato ilprincipio generale secondo cui, ai fini della realizzazione delpresupposto dell’IRAP, non basta il semplice utilizzo della dettastruttura, ma è altresì necessario che questa sia ”autonoma“, cioèfaccia capo al lavoratore medesimo non soltanto ai fini operativi, bensìNumero registro generale 4392/2024Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 12383/2026Data pubblicazione 03/05/2026anche sotto il profilo gestionale (cfr. Cass. n. 4080/2017, Cass. n.27032/2016, Cass. n. 9692/2012).Tale principio è stato affermato in numerose pronunceriguardanti professionisti che, come nella vicenda in esame,svolgevano in tutto o in parte la propria attività per società di revisionee di consulenza (cfr. Cass. n. 11238/2023, Cass. n. 19397/2022, Cass.n. 11140/2021). Viene ribadito in tali precedenti che l’esercizio disocietà di cui il professionista è socio (o dipendente) non integra ilpresupposto impositivo di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 446 del 1997 (cfr.,ex multis, Cass. n. 22266/2023, Cass. n. 11924/2023).È stato, inoltre, puntualizzato che «il valore assoluto deicompensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, noncostituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivodell’autonoma organizzazione di un professionista..., atteso che, da unlato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valoreponderale specifico dell’attività esercitata, e, dall’altro, le speseconsistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all’aspettopersonale (spese alberghiere o di rappresentanza, assicurazione per irischi professionali o carburante utilizzato per il veicolo strumentale),rappresentando, così, un mero elemento passivo dell’attivitàprofessionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e noncorrelato all’implementazione dell’aspetto ”organizzativo“» (cfr. Cass.23557/2016, Cass. n. 8728/2018, Cass. n. 7652/2020, Cass. n.23874/2024, Cass. n. 3882/2024).Ciò posto, nella presente fattispecie è incontroverso che ilcontribuente pur essendo un lavoratore autonomo, fosse inseritostabilmente in un’organizzazione costituita da un distinto soggettogiuridico, e precisamente dalla KPMG.Numero registro generale 4392/2024Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 12383/2026Data pubblicazione 03/05/2026In un simile contesto, a nulla rileva che lo stesso si avvalesse ditale organizzazione, in quanto ciò che importa, ai finidell’assoggettabilità all’IRAP, è che il contribuente sia il titolare e ilresponsabile della struttura organizzativa.D’altro canto, poiché non era il ricorrente a sostenere i costi peri collaboratori e i dipendenti, non si vede come avrebbe potutoassumere decisioni sulla gestione del personale, al di là delle specifichedirettive che venivano da lui impartite nell’àmbito del singolo incaricodi revisione contabile di volta in volta espletato (cfr., sul punto, Cass.n. 6439/2018, Cass. n. 17566/2016).2. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causapuò essere decisa nel merito, ai sensi degli artt. 384, comma 2,seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, conl’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente e il conseguenteannullamento dell’impugnato diniego di rimborso dell’IRAP da questiversata per gli anni 2014-2017Stante l’intervenuta definizione della controversia nel merito, sirende necessario provvedere alla regolamentazione delle spesedell’intero processo.Reputa la Corte, in base a una valutazione unitaria e globaledell’esito della lite, che possano compensarsi integralmente fra le partile spese dei gradi di merito.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie ricorso; cassa la sentenza gravata e, decidendola causa nel merito, annulla l’impugnato diniego di rimborso dell’IRAP;compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di meritoe condanna l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore protempore, a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio diNumero registro generale 4392/2024Numero sezionale 1056/2026Numero di raccolta generale 12383/2026Data pubblicazione 03/05/2026legittimità, liquidate in complessivi 6500 euro (di cui 200 per esborsi),oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 3 febbraio 2026IL PRESIDENTE([OSCURATO:PERSONA])