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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 01454/2024

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l ricorso n. 19943/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 134; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledella Sardegna sez. staccata di Sassari n. 42/8/2021, depositata il 25gennaio 202 1 .

Visto l’atto depositato in cancelleria il22 settembre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che pertanto le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 11/01/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso n. 19943/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 134; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledella Sardegna sez. staccata di Sassari n. 42/8/2021, depositata il 25gennaio 202 1 . Visto l’atto depositato in cancelleria il22 settembre 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che pertanto le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 11/01/2024 [OSCURATO:PERSONA]