CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24787/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4208/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. , elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA], 49, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- E CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA - MILANO n.2486/2021 depositata i l 02/07/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Nel presente giudizio si verte di cinque cartelle di pagamento relative a tributi in materia doganale (cfr. p. 1 della sentenza in epigrafe e fg. 2 del controricorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; a p. 2 del ricorso si afferma essere le cartelle relative a “tributi doganali” ma, altresì, subito in appresso, a “sanzioni per tributi doganali”) che [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. – la quale, “nel corso dell’anno 2006” (fg. 2 del controricorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), per il tramite del rappresentane indiretto M.S.C. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., aveva immesso in consumo indumenti femminili di origine e provenienza cinese, il cui valore dichiarato nelle bollette di importazione, a seguito dell'attivazione della cooperazione amministrativa con la [OSCURATO:PERSONA], era risultato inferiore a quello indicato nelle bollette di esportazione – assume non esserle mai state correttamente notificate, essendone la medesima venuta a conoscenza solo mediante richiesta di estratto di ruolo. Secondo la ricostruzione fatta al fg. 2 di entrambi i controricorsi di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed di Agenzia delle entrate-Riscossione, gli originari avvisi di rettifica sarebbero stati impugnati da M.S.C., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Palmi n. 10 del 2011, innanzi alla CTP di [OSCURATO:PERSONA], che aveva rigettato i ricorsi con sentenza n. 480 del 2012, passata in giudicato per mancata impugnazione da parte del fallimento. 2. La contribuente impugnava l'estratto di ruolo dinanzi alla CTP di Milano, lamentando, nel contraddittorio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di Agenzia delle entrate-Riscossione, assenza di notificazione delle cartelle di pagamento, assenza di notificazione delle intimazioni di pagamento ed in ogni caso “prescrizione dei tributi in considerazione del termine triennale vigente in materia doganale” (p. 4 del ricorso). 3. La CTP rigettava il ricorso con sentenza n. 5119 del 2019. 4. La contribuente proponeva appello, deducendo: “1) L’estratto di ruolo è atto autonomamente impugnabile nelle ipotesi, come il caso di specie, in cui gli atti in esso indicati non siano stati oggetto di notifica, circostanza di cui l'Ufficio non aveva dato prova, producendo solamente delle copie senza alcuna indicazione di quale fosse il contenuto delle buste asseritamente notificate; 2) è stato invertito l'onere probatorio che, in presenza di contestazioni, grava sull'Ufficio con riferimento alla dimostrazione di aver effettuato le notifiche mediante la produzione degli originali; 3) la prescrizione dei tributi in questione è triennale ed il termine decennale non può essere applicato in quanto il giudicato verso un obbligato non può comportare un nocumento per un soggetto che non ha partecipato al giudizio” (p. 1 della sentenza in epigrafe). 5. L’appello era respinto dalla CTR della Lombardia con la sentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione: Quanto al disconoscimento della documentazione prodotta si richiama il principio sancito dalla Corte di cassazione […] secondo cui […] l'agente della riscossione può dimostrar[e la notifica] producendo copia della stessa […]. Nel caso di specie, peraltro, è stata fornita la prova che gli atti di contestazione [di seguito elencati] sono stati notificati tutti a mezzo del messo comunale del Comune di Milano e ricevuti personalmente dalla socia [OSCURATO:PERSONA] (doc. 6-7-8-11) o a mani del figlio della legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] (doc. 12) o a mani di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di addetto al ritiro (doc. 10), o a mezzo del servizio postale con indicazione del numero di raccomandata corrispondente a quello indicato sulla cartolina di ricevimento[,] da cui si evince anche il numero di protocollo dell'atto notificato (doc. 9-13). Poiché la notifica dei suddetti atti è avvenuta a mezzo del messo comunale, le operazioni di questo affermate come compiute in qualità di pubblico ufficiale avrebbero richiesto non la mera contestazione ma la proposizione di querela di falso, non proposta dall'appellante […]. Poiché gli atti prodromici all'emissione delle cartelle di pagamento risultano tutti ritualmente notificati e non impugnati in termini, così come peraltro risulta in atti la prova della notifica delle cartelle di pagamento (cfr. doc 4 e 5 fasc. Ag. entrate Riscossione) e dei successivi avvisi di intimazione [di seguito elencati], il credito erariale in essi riportato risulta ormai cristallizzato. Di conseguenza, l'impugnazione dell'estratto di ruolo - autonomamente possibile solo nel caso in cui gli atti impositivi ivi indicati non siano stati notificati[,] sì che questo rappresenta il primo atto da cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa erariale - risulta inammissibile, sia perché non costituisce affatto il primo atto con cui la contribuente è venuta a conoscenza del credito erariale, sia perché la connessa impugnazione degli atti - cartelle di pagamento e atti di contestazione - ivi elencati è comunque tardiva. Ogni altra eccezione [è] assorbita. 6. La contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi, cui resistono entrambe le Agenzie pubbliche con distinti controricorsi. Considerato che: 1. Preliminarmente deve rilevarsi che, quantunque il ricorso introduttivo sia stato spiccato solo da –ed il giudizio, nei vari gradi, sia stato celebrato solo nei confronti di – [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., senza l’evocazione anche dei soci, non ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra società e soci, ragion per cui non si pone questione di integrità del contraddittorio. 1.1. Invero, alla luce della sentenza impugnata e dei controricorsi delle Agenzie pubbliche, la contribuente era stata resa destinataria sia degli avvisi di rettifica sia degli atti di contestazione (notificati, questi ultimi, tra il 28 aprile ed il 28 ottobre 2009): gli uni e gli altri – quali atti prodromici rispetto alle cartelle asseritamente non notificate – resisi definitivi per mancata impugnazione (giacché impugnati solo da M.S.C., con esito sfavorevole, giusta sentenza della CTP di [OSCURATO:PERSONA], definitiva il 21 gennaio 2013). Talché, essendosi le pretese “a monte” cristallizzate sia nei confronti della società sia anche nei confronti dei soci, esula la figura dell’”unitarietà dell’accertamento”, sola determinate il “simultaneus processus” (giusta l’insegnamento di Sez. U, n. 14815 del 04/06/2008, Rv. 603330-01, a tenore della quale “l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario”). 2. Un tanto consente di procedere alla disamina dei motivi. 3. Con il primo motivo si denuncia: “Violazione di legge ed in particolare della giurisprudenza di codesta Suprema Corte di cassazione in ordine alla necessaria prova delle notificazioni mediante produzione degli originali al fine di verificare anche i poteri ed i soggetti riceventi. Indicazione unicamente delle notificazioni degli atti prodromici, insufficienti a dimostrare quelle delle cartelle. Illegittimità e necessità di annullamento dell'impugnata sentenza”. 3.1. La giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessaria produzione degli originali delle notificazioni è granitica. Non grava sul contribuente l'onere di provare la tempestività dell'iniziativa giudiziaria da lui intrapresa. Nel caso di specie, nonostante le avverse produzioni, non è stata raggiunta alcuna prova circa la effettiva notificazione delle cartelle di pagamento nei modi e nei tempi indicati nell'estratto di ruolo. Non vi è evidenza che qualsivoglia soggetto che abbia eventualmente ricevuto le cartelle avesse il potere di farlo per conto della società. La CTR ha fuorviato il tenore dell'impugnazione perché, spendendosi nello specificare l'avvenuta notificazione degli atti di contestazione dei tributi, non coglie che invece la contribuente aveva eccepito la mancata notificazione delle cartelle. ADER non ha mai prodotto gli originali degli avvisi di ricevimento, ma soltanto copie, che non possono dimostrare né l'effettiva e reale notifica né il contenuto della busta inviata. “[OSCURATO:PERSONA] afferma che non ha peso tale richiesta nell'ambito del PTT; tuttavia, fermo restando che il procedimento è stato introdotto nelle forme cartacee in quanto precedente all'obbligatorietà, diversa è la questione attinente la trasmissione degli atti in formato digitale, e diverso è verificare l'originalità di una notificazione avvenuta, pacificamente, in forma cartacea […]”. ADER doveva dimostrare la corretta notifica delle cartelle. “Non c’è spazio per eventuali strumenti alternativi come, ad esempio, la stampa dell'estratto di ruolo nel quale viene indicato che la cartella di pagamento è stata notificata in una specifica data; si tratta, infatti, di una attestazione […] prodotta internamente agli stessi uffici dell'Agenzia, che non ha alcuna valenza di prova. Né alla stessa stregua può valere la schermata del tracking […]. Inoltre, ed anche tale rilievo è stato sostanzialmente disatteso[,] la cartolina di ricevimento da sola non è sufficiente, in quanto non è sufficiente a dimostrare che il plico contenesse effettivamente quell'atto”. Non sono provati i poteri di ricezione dei soggetti che hanno ricevuto le notificazioni. 3.2. Il motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni ed in ogni caso è manifestamente infondato. 3.2.1. Esso - che neppure si perita di individuare le norme asseritamente violate e di specificare il paradigma in forza del quale è articolato - non si confronta minimamente con il tenore letterale della sentenza impugnata, che accerta essere stata regolarmente effettuata la notificazione sia degli atti di contestazione sia delle susseguenti cartelle di pagamento. In particolare, con riferimento a queste ultime, la CTR richiama espressamente i documenti 4 e 5 del fascicolo di ADER. Nel ragionamento della CTR, il rilievo dell’avvenuta notificazione sia degli atti di contestazione che delle cartelle vale a dimostrare come la contribuente avesse avuto tempestiva conoscenza delle pretese tributarie iscritte a ruolo, con conseguente intrinseca inammissibilità dell’impugnazione di quest’ultimo e comunque tardività dell’impugnazione di dette pretese autonomamente considerate. Siffatta “ratio decidendi” – conforme a diritto, essendo “inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo riportante il credito erariale trasfuso in cartella di pagamento precedentemente notificata da parte del debitore che chieda procedersi ad accertamento negativo, giacché, altrimenti, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il contribuente consentendogli di opporre una cartella già nota nella sua esistenza e nel suo contenuto per effetto di regolare notificazione” (Sez. 6-5, n. 21289 del 05/10/2020, Rv. 659353-01) –non è in alcun modo colta nel, e “a fortiori” contestata dal, motivo in disamina, il quale, oltretutto, introduce elementi neppure appartenenti al testo della decisione (in specie circa il tema involgente le modalità cartacee o telematiche del processo). Sotto ulteriore ma concorrente (ai fini del giudizio di inammissibilità) profilo, il motivo si dimostra privo di precisione, a misura che non riproduce le doglianze già in tesi proposte nei gradi di merito, con precipuo riguardo al disconoscimento, non solo dell’efficacia probatoria delle copie delle relate di notificazione, ma altresì, su piani distinti eppur confusamente introdotti nello sviluppo del motivo stesso, da un lato, del contenuto immesso nelle buste (di per se stesse non altrimenti descritte, viepiù in difetto, “a monte”, di alcuna indicazione circa il procedimento notificatorio seguito da ADER), dall’altro, dei poteri di ricezione dei soggetti riceventi (non nominati né altrimenti qualificati, viepiù in difetto, “a monte”, della trascrizione delle relate risultanti dalle, pur contestate, copie prodotte da ADER). 3.2.2. Ad ogni buon conto, il motivo di palesa altresì manifestamente infondato, come anticipato, alla luce dei principi costantemente rivenienti nella giurisprudenza di legittimità. Per un verso, con riguardo alla mancata produzione degli originali, Sez. 6-5, n. 25292 del 11/10/2018, Rv. 650980-01, peraltro correttamente citata anche dalla CTR, insegna che, “nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica”. Per altro verso, con riguardo al disconoscimento del contenuto delle buste (non altrimenti individuate) con cui sono state effettuate le notificazioni (nel contesto – ripetesi – di procedimenti notificatori “ex se” non circostanziati), Sez. 5, n. 5397 del 18/05/2015 (dep. 2016), in motiv., parr. 13.3 e 13.5, fg. 11 – nel dare continuità al “il principio per cui, in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 (così come, più in generale, in caso di spedizione di plico a mezzo raccomandata), la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, come nel caso in cui sia fornita la prova che il plico in realtà non conteneva alcun atto al suo interno (ovvero conteneva un atto diverso da quello che si assume spedito)” – considivisibilmente osserva che non è “necessario che l'agente della riscossione dia la prova anche del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata, dal momento che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se lo stesso destinatario dia prova di essersi incolpevolmente trovato nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 15315/2014, n. 9111/2012, n. 20027/2011). In altri termini, la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere l'invio e la conoscenza dell'atto, mentre l'onere di provare eventualmente che il plico non conteneva l'atto spetta non già al mittente (in tal senso, Cass. ord. n. 9533/2015, sent. n. 2625/2015, n. 18252/2013, n. 24031/2006, n. 3562/2005), bensì al destinatario (in tal senso, oltre ai precedenti già citati, Cass. sez. I, 22 maggio 2015, n. 10630; conf. Cass. n. 24322/2014, n. 15315/2014, n. 23920/2013, n. 16155/2010, n. 17417/2007, n. 20144/2005, n. 15802/2005, n. 22133/2004, n. 771/2004, n. 11528/2003, n. 12135/2003, n. 12078/2003, n. 10536/2003, n. 4878/1992, 4083/1978; cfr. Cass. ord. n. 20786/2014, per la quale tale presunzione non opererebbe - con inversione dell'onere della prova - ove il mittente affermasse di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contestasse tale circostanza)”. Nel caso di specie, la contribuente, che viepiù non ha presentato formale disconoscimento ai sensi dell’art. 215 cod. proc. civ. per contestare la conformità delle copie prodotte da ADER, non allega, e comunque non dimostra di aver fornito, già ai giudici di merito, elementi da cui inferire anomalie di tutti indistintamente i procedimenti notificatori relativi a ciascuna delle cinque cartelle notificate: elementi in forza dei quali sostenere che il contenuto dei pieghi consegnati fosse inesistente o diverso dalle cartelle stesse. 4. Con il secondo motivo si denuncia: “Omesso esame circa un elemento fondamentale per il giudizio oggetto di discussione fra le parti ed in particolare circa la prescrizione dei tributi e del termine triennale relativo ai tributi doganali. Necessario annullamento della sentenza impugnata”. 4.1. “Nonostante specifica domanda sul punto in sede di giudizio sia di primo che di secondo grado (con spendita anche di preciso motivo di impugnazione), la sentenza impugnata non spende nemmeno una parola in ordine all'eccezione di prescrizione dei tributi doganali. Infatti, anche se, nella denegata e non creduta ipotesi, dovessero essere ritenute valide le notificazioni relative alle cartelle di pagamento, comunque il tributo e la relativa sanzione sarebbe[ro] prescritt[i] e quindi la Commissione avrebbe dovuto pronunciarsi in ordine alla domanda di accertamento negativo del credito”. È priva di fondamento la tesi delle Agenzie pubbliche secondo cui, una volta confluiti all'interno di una cartella di pagamento, tutti i tributi assumono un termine prescrizionale decennale. 4.2. Il motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni. 4.2.1. Esso, pur non esplicitando il paradigma di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., deduce in rubrica l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, senza tuttavia individuare, nel successivo sviluppo argomentativo, alcun fatto storico asseritamente pretermesso dalla CTR, unico vizio legittimante la censura dedotta: censura, viepiù, di per se stessa non consentita in ragione della doppia sentenza conforme di merito ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ. 4.2.2. Né l’interpretazione del motivo, nella prospettiva della sua conservazione, quale denuncia di omessa pronuncia, come parrebbe suggerire l’affermazione (di cui alle pp. 14 e 15 del ricorso) secondo cui “la Commissione avrebbe dovuto pronunciarsi in ordine alla domanda di accertamento negativo del credito”, pare in realtà sostenibile, poiché siffatta affermazione è di poi argomentata (pp. 16 e 17) “sub specie” di una violazione di legge riguardante l’art. 103 Reg. UE n. 952 del 2013 e l’art. 84 d.P.R. n. 43 del 1973. 4.2.3. Una tale interpretazione, viepiù, non sortirebbe comunque miglior sorte per la contribuente, sol che si consideri che la CTR non ha affatto ignorato il motivo d’appello riguardante l’eccepita prescrizione (tanto da averne dato atto nel riassunto del ricorso in appello), ma l’ha semplicemente rigettato, ritenendolo assorbito dalla motivazione volta a confermare la ritualità delle notifiche sia delle cartelle che degli atti antecedenti e successivi. 4.2.4. Inoltre, anche a leggere il motivo come denunziante la suddetta violazione di legge in sé e per sé (p, 15), con riferimento all’errore compiuto dalla CTR nel non considerare che il termine triennale di prescrizione seguita a trovare applicazione, “ratione materiae”, pur dopo la notifica delle cartelle di pagamento (p. 16 ss.), comunque lo stesso non sfuggirebbe all’inammissibilità, sul rilievo che “l'impugnazione dell'estratto di ruolo” – di cui pacificamente nella specie si ragiona – “è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” (Sez. 3, n. 7353 del 07/03/2022, Rv. 664474-01). 4.2.5. Infine, e comunque, disattese – secondo quanto esposto a proposito del primo motivo –le censure della ricorrente in ordine alla ritenuta, dalla CTR, ritualità della notificazione delle cartelle, sovviene ulteriormente a corroborare il giudizio d’inammissibilità del secondo motivo di ricorso il rilievo che, a termini di non contestati asserti della sentenza impugnata anche in relazione ad accertamenti rassegnati in quella di primo grado, dopo la notificazione delle cartelle, sono intervenute un’ulteriore notifica di intimazione di pagamento in data 24/05/2017 ed una “richiesta in data 12/04/2019 della situazione debitoria complessiva”: ciò a dimostrazione dell’essere le pretese state rinnovate nel tempo viepiù con persistente contraddittorio sull’entità degli addebiti. 5. L’integrale rigetto del ricorso comporta le statuizioni consequenziali come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. a rifondere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le spese di lite, liquidate in euro 2.300, oltre spese prenotate a debito. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. a rifondere all’Agenzia delle entrate-Riscossione le spese di lite, liquidate in euro 2.300, oltre spes