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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 marzo 2017

Cassazione n. 15319/2026

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in persona del Direttore pro tempore,domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocaturagenerale dello Stato che la rappresenta e difende;– controricorrente–nonchéEQUITALIA [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.- intimata-avverso la sentenza n. 1545/2017 della Commissione tributariaregionale del Lazio, depositata il 23/03/2017, non notificata;Numero registro generale 16736/2017Numero sezionale 3892/2026Numero di raccolta generale 15319/2026Data pubblicazione 20/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del7/05/2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio accolse l’appelloproposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza dellaCommissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto, previariunione, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] contro il preavviso di fermo n.09780201400039326000 (per il mancato pagamento di un avviso diaccertamento e di una cartella di pagamento relativi a Irpef 2006 e2007) nonché contro l’intimazione di pagamento n.09720159030200614000, relativa a Irpef 2007.

Evidenziava che idocumenti prodotti in appello dall’Ufficio erano ammissibili e provavanola rituale notifica degli atti prodromici.2.

Contro tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione sulla base di cinque motivi, depositando successivamentememoria di costituzione di nuovo difensore.L’Agenzia delle entrate si è difesa con controricorso mentreEquitalia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto attività difensiva.Il ricorso è stato fissato ex art. 380-bis.1 c.p.c. per l’adunanzacamerale del 7/05/2026, per la quale il ricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Occorre premettere che tutti i motivi si concludono con laformulazione di un quesito di diritto, circostanza, quest’ultima, chesebbene appaia estranea alla disciplina processuale vigente rationetemporis, non appare incidere, di per sé, sull’ammissibilità dei motivi.2.

Con il primo motivo di impugnazione, proposto in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 58, comma 1 e comma 2, del d.lgs. n. 546 delNumero registro generale 16736/2017Numero sezionale 3892/2026Numero di raccolta generale 15319/2026Data pubblicazione 20/05/20261992, censurando la ritenuta ammissibilità dei documenti prodottidall’ufficio solo nel grado di appello.Con il secondo motivo di impugnazione, proposto in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione dell’art.58, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, alla luce dell’abrogazione delcomma 4 dell’art. 7 del medesimo d.lgs., che indurrebbe a ritenereinammissibile la produzione documentale in appello.Con il terzo motivo di impugnazione, proposto in relazione all'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 57 edell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 3, 24e 117 Cost., in relazione sempre alla ritenuta ammissibilità deidocumenti prodotti in appello.2.1.

I tre motivi vanno esaminati congiuntamente e sonomanifestamente infondati, in quanto in contrasto con un consolidatoorientamento di questa Corte, con cui il ricorso neanche si confronta,e secondo cui alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1,comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 – in forza del quale, nel rapporto franorma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria,prevale quest’ultima -, nel grado di appello del giudizio tributario nonopera la preclusione di cui all’art. 345, terzo comma, c.p.c., essendo lamateria regolata dall’art. 58, comma 2, del citato d.lgs., (come vigenteratione temporis) che alle parti consente di produrre liberamente nuovidocumenti in sede di gravame, persino se preesistenti al giudizio diprime cure, senza richiedere che la mancata produzione nel gradopregresso sia stata determinata da causa ad esse non imputabile (cfr.Cass. n. 18103/2021; Cass. n. 29470/2021; Cass. n. 20613/2022;Cass. n. 12498/2024; Cass. n. 27920/2025; Cass. n. 6439/2026).

Eciò anche ove la parte fosse contumace in primo grado (Cass. n.17921/2021).Numero registro generale 16736/2017Numero sezionale 3892/2026Numero di raccolta generale 15319/2026Data pubblicazione 20/05/20263.

Col quarto motivo di impugnazione, proposto in relazione all'art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 112c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo.Il ricorrente assume di aver disconosciuto la conformità all’originaledei documenti depositati e volti a provare la rituale notifica degli attiprodromici ed evidenzia che la CTR non avrebbe esaminato taledisconoscimento.3.1.

La CTR ha espressamente affermato che «priva di ogni valenzaper la sua genericità è la contestazione in ordine al deposito di copiadella documentazione relativa alle notifiche operate» (pagina 2), il cherende evidentemente infondato il quarto motivo, sia ove lo si intendacome denuncia di omessa pronuncia sia ove lo si intenda comedenuncia di un omesso esame di fatto decisivo.Tale affermazione della CTR è del tutto conforme al consolidatoorientamento di questa Corte secondo cui, in tema di notifica dellacartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudiziouna copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento,il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, aisensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asseritadifformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico merodisconoscimento (Cass. n. 8604/2025; Cass. n. 30923/2024; Cass. n.2117/2011).In particolare, per essere chiara e univoca, la contestazione si deveconcretare «nell'allegazione di elementi significanti la noncorrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta» (da ultimo,Cass. n. 23213/2024; Cass. n. 29658/2024, punto 4).Peraltro, ove il disconoscimento sia sufficientemente specifico, ilgiudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una ritualecertificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negareogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrataNumero registro generale 16736/2017Numero sezionale 3892/2026Numero di raccolta generale 15319/2026Data pubblicazione 20/05/2026mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifichedifformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili,compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo ancheall'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, dellaconformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche deglioriginali in suo possesso (Cass. n. 1324/2022; Cass. n. 23902/2017;Cass. n. 24323/2018).Ciò premesso la valutazione della CTR appare anche corretta nelmerito posto che la parte degli atti difensivi trascritta non contieneelementi tali da supportare un disconoscimento della conformità dellacopia all’originale ma doglianze di merito sulla reale efficaciarappresentativa di tali documenti nonché denunce di vizi dellenotificazioni, questioni che esulano del tutto da quella agita nel motivo.4.

Con il quinto motivo di impugnazione, proposto in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione dell’art.26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973; si evidenzia che la CTRavrebbe dovuto ordinare il deposito dei documenti e in particolare dellacartella, in originale.4.1.

Il motivo è infondatoPremesso che per quanto concerne la produzione degli avvisi diricevimento, vale quanto detto in relazione al precedente motivo,quanto alla necessità di deposito dell’originale della cartella, èorientamento fermo di questa Corte quello per cui nell'ipotesi in cui ildestinatario della cartella di pagamento ne contesti la notifica, l'agentedella riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senzache abbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso didisconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cuiall'art. 215, secondo comma, c.p.c., e potendo, quindi, il giudiceavvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copiaintegrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che neNumero registro generale 16736/2017Numero sezionale 3892/2026Numero di raccolta generale 15319/2026Data pubblicazione 20/05/2026sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica (trale tante: Cass. n. 25292/2018; Cass. n. 33526/2019; Cass. n.27181/2020; Cass. n. 40124/2021; Cass. n. 19491/2022; Cass. n.24787/2023; Cass. n. 32062/2024; Cass. n. 14417/2025).Anche recentemente (Cass. n. 3803/2026) si è infatti evidenziatoche «elementi di segno contrario non si traggono né dalla disciplina delprocesso tributario, in quanto l’art. 22, comma 4°, d.lgs. 546/1992ammette la produzione, di regola, della documentazione in copia, nédall’art. 26, comma 4°, del d.P.R. 602/1973.

Tale norma stabilisceinfatti che “Il concessionario deve conservare per cinque anni lamatrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenutanotificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizionesu richiesta del contribuente o dell'amministrazione”.

In realtà, dallastessa non può trarsi alcuna regola probatoria, come si evince dallaformulazione letterale che, pur stabilendo l’obbligo di conservazionedegli originali della cartella e degli atti riguardanti la sua notifica, nonfa alcun riferimento al processo, né alla disciplina della prova.

Si tratta,evidentemente, di una disposizione che riguarda il diritto di accessoagli atti, non la disciplina della prova.

A tale conclusione, del resto, sigiunge anche sulla base della pronuncia del Consiglio di Stato (n.5410/2015) ... nonché di altre pronunce del giudice amministrativo sulpunto (Cons.

Stato Ad.

Pl. 4/2022) che hanno stabilito l’obbligo diconservazione delle cartelle e della documentazione attestante lanotifica, escludendo la possibilità di sostituzione di tali documenti conl’estratto di ruolo in sede di accesso agli atti da parte dal contribuente.Tali pronunce, però, non contrastano affatto con quanto affermato.

Èevidente, infatti, che anche nel processo tributario la sola produzionedell’estratto di ruolo non sarebbe sufficiente a dimostrare la correttanotifica delle cartelle o degli atti successivi, ove questa fosse contestatadal contribuente.

Per la prova della notifica delle cartelle è peròNumero registro generale 16736/2017Numero sezionale 3892/2026Numero di raccolta generale 15319/2026Data pubblicazione 20/05/2026sufficiente la sola produzione, anche in copia, delle relazioni di notificao degli avvisi di ricevimento (come avvenuto nel presente processo),sempre che da tali atti sia possibile risalire ai documenti ai quali siriferiscono attraverso l’indicazione a stampa del numero di questi ultimi(cfr. Cass. n. 23902/2017; Cass. n. 20444/2019).

Ove viceversa taleindicazione manchi, sarà necessaria la produzione di ulterioridocumenti che consentano di abbinare con certezza le relazioni o gliavvisi agli atti notificati.

Il ricevimento del plico, poi, lascia presumerela sua conoscenza da parte del destinatario, sul quale eventualmentegrava l’onere di dimostrare che lo stesso era vuoto o conteneva un attodiverso (Cass. n. 6251/2025; Cass. n. 30787/2019; Cass. n.16528/2018; Cass. n. 20027/2011)».5.

Concludendo, il ricorso va respinto.Alla pronuncia di rigetto segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese di lite in favore della sola Agenzia delle entrate,che ha svolto attività difensiva.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento dellespese in favore dell’Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026.Il PresidenteValentino Lenoci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del Direttore pro tempore,domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocaturagenerale dello Stato che la rappresenta e difende;– controricorrente–nonchéEQUITALIA [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.- intimata-avverso la sentenza n. 1545/2017 della Commissione tributariaregionale del Lazio, depositata il 23/03/2017, non notificata;Numero registro generale 16736/2017Numero sezionale 3892/2026Numero di raccolta generale 15319/2026Data pubblicazione 20/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del7/05/2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio accolse l’appelloproposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza dellaCommissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto, previariunione, i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] contro il preavviso di fermo n.09780201400039326000 (per il mancato pagamento di un avviso diaccertamento e di una cartella di pagamento relativi a Irpef 2006 e2007) nonché contro l’intimazione di pagamento n.09720159030200614000, relativa a Irpef 2007. Evidenziava che idocumenti prodotti in appello dall’Ufficio erano ammissibili e provavanola rituale notifica degli atti prodromici.2. Contro tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione sulla base di cinque motivi, depositando successivamentememoria di costituzione di nuovo difensore.L’Agenzia delle entrate si è difesa con controricorso mentreEquitalia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto attività difensiva.Il ricorso è stato fissato ex art. 380-bis.1 c.p.c. per l’adunanzacamerale del 7/05/2026, per la quale il ricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Occorre premettere che tutti i motivi si concludono con laformulazione di un quesito di diritto, circostanza, quest’ultima, chesebbene appaia estranea alla disciplina processuale vigente rationetemporis, non appare incidere, di per sé, sull’ammissibilità dei motivi.2. Con il primo motivo di impugnazione, proposto in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 58, comma 1 e comma 2, del d.lgs. n. 546 delNumero registro generale 16736/2017Numero sezionale 3892/2026Numero di raccolta generale 15319/2026Data pubblicazione 20/05/20261992, censurando la ritenuta ammissibilità dei documenti prodottidall’ufficio solo nel grado di appello.Con il secondo motivo di impugnazione, proposto in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione dell’art.58, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, alla luce dell’abrogazione delcomma 4 dell’art. 7 del medesimo d.lgs., che indurrebbe a ritenereinammissibile la produzione documentale in appello.Con il terzo motivo di impugnazione, proposto in relazione all'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 57 edell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 3, 24e 117 Cost., in relazione sempre alla ritenuta ammissibilità deidocumenti prodotti in appello.2.1. I tre motivi vanno esaminati congiuntamente e sonomanifestamente infondati, in quanto in contrasto con un consolidatoorientamento di questa Corte, con cui il ricorso neanche si confronta,e secondo cui alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1,comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 – in forza del quale, nel rapporto franorma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria,prevale quest’ultima -, nel grado di appello del giudizio tributario nonopera la preclusione di cui all’art. 345, terzo comma, c.p.c., essendo lamateria regolata dall’art. 58, comma 2, del citato d.lgs., (come vigenteratione temporis) che alle parti consente di produrre liberamente nuovidocumenti in sede di gravame, persino se preesistenti al giudizio diprime cure, senza richiedere che la mancata produzione nel gradopregresso sia stata determinata da causa ad esse non imputabile (cfr.Cass. n. 18103/2021; Cass. n. 29470/2021; Cass. n. 20613/2022;Cass. n. 12498/2024; Cass. n. 27920/2025; Cass. n. 6439/2026). Eciò anche ove la parte fosse contumace in primo grado (Cass. n.17921/2021).Numero registro generale 16736/2017Numero sezionale 3892/2026Numero di raccolta generale 15319/2026Data pubblicazione 20/05/20263. Col quarto motivo di impugnazione, proposto in relazione all'art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 112c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo.Il ricorrente assume di aver disconosciuto la conformità all’originaledei documenti depositati e volti a provare la rituale notifica degli attiprodromici ed evidenzia che la CTR non avrebbe esaminato taledisconoscimento.3.1. La CTR ha espressamente affermato che «priva di ogni valenzaper la sua genericità è la contestazione in ordine al deposito di copiadella documentazione relativa alle notifiche operate» (pagina 2), il cherende evidentemente infondato il quarto motivo, sia ove lo si intendacome denuncia di omessa pronuncia sia ove lo si intenda comedenuncia di un omesso esame di fatto decisivo.Tale affermazione della CTR è del tutto conforme al consolidatoorientamento di questa Corte secondo cui, in tema di notifica dellacartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudiziouna copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento,il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, aisensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asseritadifformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico merodisconoscimento (Cass. n. 8604/2025; Cass. n. 30923/2024; Cass. n.2117/2011).In particolare, per essere chiara e univoca, la contestazione si deveconcretare «nell'allegazione di elementi significanti la noncorrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta» (da ultimo,Cass. n. 23213/2024; Cass. n. 29658/2024, punto 4).Peraltro, ove il disconoscimento sia sufficientemente specifico, ilgiudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una ritualecertificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negareogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrataNumero registro generale 16736/2017Numero sezionale 3892/2026Numero di raccolta generale 15319/2026Data pubblicazione 20/05/2026mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifichedifformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili,compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo ancheall'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, dellaconformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche deglioriginali in suo possesso (Cass. n. 1324/2022; Cass. n. 23902/2017;Cass. n. 24323/2018).Ciò premesso la valutazione della CTR appare anche corretta nelmerito posto che la parte degli atti difensivi trascritta non contieneelementi tali da supportare un disconoscimento della conformità dellacopia all’originale ma doglianze di merito sulla reale efficaciarappresentativa di tali documenti nonché denunce di vizi dellenotificazioni, questioni che esulano del tutto da quella agita nel motivo.4. Con il quinto motivo di impugnazione, proposto in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione dell’art.26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973; si evidenzia che la CTRavrebbe dovuto ordinare il deposito dei documenti e in particolare dellacartella, in originale.4.1. Il motivo è infondatoPremesso che per quanto concerne la produzione degli avvisi diricevimento, vale quanto detto in relazione al precedente motivo,quanto alla necessità di deposito dell’originale della cartella, èorientamento fermo di questa Corte quello per cui nell'ipotesi in cui ildestinatario della cartella di pagamento ne contesti la notifica, l'agentedella riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senzache abbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso didisconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cuiall'art. 215, secondo comma, c.p.c., e potendo, quindi, il giudiceavvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copiaintegrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che neNumero registro generale 16736/2017Numero sezionale 3892/2026Numero di raccolta generale 15319/2026Data pubblicazione 20/05/2026sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica (trale tante: Cass. n. 25292/2018; Cass. n. 33526/2019; Cass. n.27181/2020; Cass. n. 40124/2021; Cass. n. 19491/2022; Cass. n.24787/2023; Cass. n. 32062/2024; Cass. n. 14417/2025).Anche recentemente (Cass. n. 3803/2026) si è infatti evidenziatoche «elementi di segno contrario non si traggono né dalla disciplina delprocesso tributario, in quanto l’art. 22, comma 4°, d.lgs. 546/1992ammette la produzione, di regola, della documentazione in copia, nédall’art. 26, comma 4°, del d.P.R. 602/1973. Tale norma stabilisceinfatti che “Il concessionario deve conservare per cinque anni lamatrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenutanotificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizionesu richiesta del contribuente o dell'amministrazione”. In realtà, dallastessa non può trarsi alcuna regola probatoria, come si evince dallaformulazione letterale che, pur stabilendo l’obbligo di conservazionedegli originali della cartella e degli atti riguardanti la sua notifica, nonfa alcun riferimento al processo, né alla disciplina della prova. Si tratta,evidentemente, di una disposizione che riguarda il diritto di accessoagli atti, non la disciplina della prova. A tale conclusione, del resto, sigiunge anche sulla base della pronuncia del Consiglio di Stato (n.5410/2015) ... nonché di altre pronunce del giudice amministrativo sulpunto (Cons. Stato Ad. Pl. 4/2022) che hanno stabilito l’obbligo diconservazione delle cartelle e della documentazione attestante lanotifica, escludendo la possibilità di sostituzione di tali documenti conl’estratto di ruolo in sede di accesso agli atti da parte dal contribuente.Tali pronunce, però, non contrastano affatto con quanto affermato. Èevidente, infatti, che anche nel processo tributario la sola produzionedell’estratto di ruolo non sarebbe sufficiente a dimostrare la correttanotifica delle cartelle o degli atti successivi, ove questa fosse contestatadal contribuente. Per la prova della notifica delle cartelle è peròNumero registro generale 16736/2017Numero sezionale 3892/2026Numero di raccolta generale 15319/2026Data pubblicazione 20/05/2026sufficiente la sola produzione, anche in copia, delle relazioni di notificao degli avvisi di ricevimento (come avvenuto nel presente processo),sempre che da tali atti sia possibile risalire ai documenti ai quali siriferiscono attraverso l’indicazione a stampa del numero di questi ultimi(cfr. Cass. n. 23902/2017; Cass. n. 20444/2019). Ove viceversa taleindicazione manchi, sarà necessaria la produzione di ulterioridocumenti che consentano di abbinare con certezza le relazioni o gliavvisi agli atti notificati. Il ricevimento del plico, poi, lascia presumerela sua conoscenza da parte del destinatario, sul quale eventualmentegrava l’onere di dimostrare che lo stesso era vuoto o conteneva un attodiverso (Cass. n. 6251/2025; Cass. n. 30787/2019; Cass. n.16528/2018; Cass. n. 20027/2011)».5. Concludendo, il ricorso va respinto.Alla pronuncia di rigetto segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese di lite in favore della sola Agenzia delle entrate,che ha svolto attività difensiva. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento dellespese in favore dell’Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026.Il PresidenteValentino Lenoci