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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 29658/2024

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso(iscritto al n. 22654 /20 19 R.G. ) proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 agosto 1976 ed ivi domiciliato, al [OSCURATO:PERSONA] n. 1066/5([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 76M18 D969Z), quale titolare dell’impresa con ditta "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), elettivamente domiciliato in Roma,alla [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che, congiuntamente e disgiuntamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino, lo rappresenta e difendegiusta procura speciale allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, per il primo, e giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, per il secondo (indirizz i p.e.c. de i difensor i : “[OSCURATO:EMAIL]” e “[OSCURATO:EMAIL]”); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Novara, allaViaEnrico Mattei n. 4 ([OSCURATO:PERSONA] e Partita I.V.A.: 00 123060030 ), in persona del procuratore specialepro tempore dott . [OSCURATO:PERSONA] (designato mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20 giugno 2017), elettivamente domiciliato in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 49, presso n. 22654/2019R.G.

Cron.

Rep.

C.C.12 luglio 202 4 Compravendita di cose mobili - opposizione a decreto ingiuntivo.lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che rappresenta e difende la società stessa, giusta procura speciale allegata al controricorso(indirizzo p.e.c. del difensore: “[OSCURATO:EMAIL]”); -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 852 /2019, pubblicata il 7 giugno2019 e notificata in data 10 giugno 2019 ; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12 luglio 2024, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta l a memoria illustrativa depositata nell’interesse della controricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1.-In data 29 agosto 2012 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. notificava a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] decreto ingiuntivo n . 2516/2012, emesso in data 13 luglio 2012 dal Tribunale di Genova per il pagamento di €. 17.325,70 (euro diciassettemilatrecentoventicinque/70) oltre interessi moratori di cui al d.lgs.n. 231 del 200 2 .

A sostegno della domanda monitoria [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. asseriva di aver effettuato,nel corso del 2011, una fornitura di materiale elettrico in favore dell'odierna ricorrente la quale, tuttavia, non avrebbe provveduto al saldo del dovuto.

Pertanto, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all’ ingiunzione di pagamento, affermando di non essere debitore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., di alcun importo ; che non sussisteva alcun rapporto contrattuale concluso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]avente ad oggetto la fornitura di materiale elettrico descritta nelle fatture commerciali allegate al ricorso monitorio; che tali fatture non erano idonee a dimostrare né l'esistenza nél'entità del diritto di credito vantato dalla società opposta .

In particolare,il Belli, nel negare l'esistenza di un rapporto negoziale tra le parti, evidenziava come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse fornito alcunaprova concreta né in merito alla conclusione del contratto di fornitura, né in ordine all'avvenuta consegna dellamerce.

La società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, producendo copia dei documenti di trasporto asseritamente "sottoscritti per accettazione da personale autorizzato" di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].All'udienza di comparizione del 26 febbraio 2013, l'odierno ricorrente reiterava tutte le eccezioni formulate in atto introduttivo e, contestualmente, disconosceva, ex art. 2719 c.c., laconformità delle copie dei suindicati documenti di trasporto con gli originali deglistessi chiedendo l'esibizione di tali originali, mentre la società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarava di riservarsi di produrre gli originali dei documenti di trasporto, prodotti incopia.

Con la prima memoria ex art. 183, comma 6 , c.p.c., il Belli disconosceva tali sottoscrizioni dichiarando testualmente che " nessun contratto e nessun ordine sottoscritto dall'esponente è stato prodotto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. , ma solo bolle di trasporto recanti differenti sottoscrizioni non riconducibili al Sig. [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di BelliChristian".

Per contro,l’opposta [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. , in prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., si riportava al le conclusioni già precisate in comparsa di risposta, senza svolgere alcuna ulteriore attività assertiva deduttiva.

In sede di seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., il Belli reiterava l'eccezione relativa all'insussistenza del credito.

Inoltre , integrava il disconoscimento delle sottoscrizioni già formulato in sede di prima memoria, affermando la non riconducibilità delle firme a soggetti appartenenti all'impresa.

Con sentenza n. 3131/2014 del 2ottobre 2014, il Tribunale di Genova, in accoglimento dellaproposta opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n. 2516/2012 del 13 luglio 2012 per carenza di prova della domanda e dichiarava nulla essere dovuto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a lla società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. , condannando quest'ultima al pagamentodelle spese di lite.

A sostegno dell’adottata pronuncia, il Tribunale rilevava: a) che l’opposta non aveva ottemperato al proprio onere probatorio relativo al rapporto contrattuale eall'esecuzione dello stesso; b) che stante la totale assenza di attività istruttoria, non richiesta dalle parti, non po teva no costituire idonea prova né le fatture, né idocumenti di trasporto in quanto l'opponente aveva sempre contestato l'esistenza e l'entità del diritto vantato dalla società ed, in particolare , a veva sempre sostenuto che le firme sulle bolle diconsegna non erano riconducibili al titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] né ad altri soggetti riferibili ad essa; c) che l’oppostaavrebbe dovuto provare i fatti costitutivi a fondamento del suo dirittoe, in particolare, l'esistenza del contratto o quantomeno che le firme sulle bolle di consegna fossero imputabiliall'interessato o a persona a lui riconducibile.

La società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]impugnava la predetta sentenza affidando il propriogravame a due motivi.

Con il primo motivo contestava l’affermazione del Tribunale secondo cui i documenti di trasporto versati in atti non costituivano prova dell'obbligazione, in quanto di formazione unilaterale; con il secondo eccepiva il mancato disconoscimento tempestivo delle sottoscrizioni da parte di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in quanto non avvenuto nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.

La Corte d'Appello di Genova, con la sentenza impugnata , in accoglimento del proposto gravame, riformava la pronuncia di prima grado, condannando l'odierna ricorrente al pagamento dellasomma di €. 17.325,70 (euro diciassettemilatrecentoventicinque/70) , oltre agli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 ed alle spese di lite.

A sostegno dell’adottata pronuncia, la Corte di merito, premesso che nel caso diopposizione a decreto ingiuntivo per pagamento di forniture , spetta a chi fa valere ildiritto di credito fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fatturacostituire titolo idoneo per l'emissione del decreto e chei documenti di trasporto delle merci, ove sottoscritti senza riserve e condizioni dal destinatario della merce, costituiscono elemento di prova circa lasussistenza dei contratti verbali di fornitura, rilevava: a) che non poteva ritenersi che l’opponente a vesse contestato la veridicità delle sottoscrizioni apposte in calce ai documenti di trasporto , giacché all'udienza del 26 febbraio 2013 si era limitata ad affermare il mancato assolvimento dell'avverso onere probatorio, lamentando, quanto ai predetti documenti di trasporto, esclusivamente la produzione in copia; b) che, con ordinanza del 17 giugno 2013, il Tribunale aveva già rileva to l'assenza del disconoscimento da parte d ell'opponente per la genericità delle contestazioni; c) che l’opponente aveva omesso il disconoscimento delle sottoscrizionianche nella successiva memoria ex art. 183 , comma 6, n. 1), c.p.c., in cui si era limita t a nuovamente a contestare il profilo probatorio e ad affermare che le bolle di trasporto recavano differenti sottoscrizioni non riconducibili all’appellante [OSCURATO:PERSONA]; d) che il Belli non avevaargomentato la difformità delle copie rispetto all'originale, né avevaespressamente affermato di disconoscere le sottoscrizioni in calce a i documenti di trasporto, mancando di specificare chi fossero gli organi rappresentativi ovvero i soggetti addetti alla ricezione dellamerce, in tal modo prestando«definitiva acquiescenza alla conformità dei documenti di trasporto della merce, all'autenticità delle sottoscrizioni in essicontenute e, i n generale, alle prestazioni (cons egna m erce) oggetto della corrispondente fatturazione.»; e) che, quindi, l’ appellante aveva fornito effettiva dimostrazione dei fatti costitutividella propria pretesa creditoria sulla base dellefatture - autentiche e regolarmente registrate - emesse e tempestivamentetrasmesse all’impresa debitrice, nonché dei documenti di trasporto. 3.- Avverso la menzionata sente nza d’appello , [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. 4.- Ha resistito, con controricorso, la società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].. 5.- La controricorrente ha depositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c..

Sostiene, infatti,che la Corte territoriale avrebbe realizzato un “ error in iudicando”, consistito nel malgoverno del fondamentale principio di cui all’art. 2697 c.c. che l’avrebbe condotta a ritenere assolto l’onere probatorio gravante a carico dellasocietà [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., pur a fronte delle contestazioni sollevate mediante l’opposizione con cui era stata, fin dall’origine, negata, da parte dell’odierno ricorrente, l’esistenza di qualsivoglia valido rapporto negoziale tra le parti. 2.-La predett a censur a è in ammissibil e e, comunque, infondata .

Questa Corte di legittimità ha, infatti, più volte affermato che «Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata.

Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione.

Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità.» (Cass., Sez. 1, ordinanza n. 640 del 14 gennaio 2019, Rv.652398-01; conf.

Cass., Sez. 3, sentenza n. 7187 del 4 marzo 2022, Rv.664394-01; cfr., altresì, in epoca recente, Cass., Sez. 5, sentenza n. 25182 del 19 settembre 2024, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica, pertanto, un problema interpretativo di quest'ultima, laddove l'allegazione di un'erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa ed inerisce, pertanto, alla tipica valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione).

Parimenti, è stato chiarito che«In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni» (Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 26769 del 23 ottobre 2018, Rv. 650892 - 01; Cass., Sez. 5, sentenza n. 26739 del 15 ottobre 2024, in corso di massimazione).

Nella specie,dalla lettura e disamina della sentenza impugnata risulta evidente come la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell a normainvocata dal ricorrente, all’uopo richiamando anche il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte regolatrice, secondo cui «Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.

Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, non costituisce fonte di prova in favore della parte che li ha emessi» (Cass., Sez. 3, sentenza n. 17371del 17 novembre 2003 , Rv. 568223 - 01 ; Cass., Sez. 3, sentenza n. 5071 del 3 marzo 2009, Rv.

Rv. 606941 - 01), e precisando le ragioni per cui la documentazione prodotta in giudizio dalla società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. - e c omposta non soltanto da lle fatture, ma altresì dai documenti di trasporto sottoscritti dall’impresa destinataria - , risultava nella specie valevole ad integrare la dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria vantata dalla predetta.

Del resto, come chiarito sempre da questa Corte regolatrice, «Ben può il giudice del merito desumere argomenti di prova circa il contenuto della vendita da una bolla di consegna sottoscritta da un commesso del compratore, considerato che a norma dell'art.2210 cod. civ . , i commessi dell'imprenditore, anche in difetto di una espressa contemplatio domini e di un effettivo conferimento di poteri rappresentativi, possono compiere, nel nome e nell'interesse del titolare dell'impresa, gli a tti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati.» (Cass., Sez. 2, sentenza n. 4796del 9 novembre 1977, Rv. 388405 - 01 ) .In definitiva, com’è agevole desumere dalla lettura e disamina della motivazione della sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Genova ha affermato l’avvenuto assolvimento dell’onere della prova gravante a carico dell’attrice sostanziale (ed odierna controricorrente) società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., in ragione di una ricostruzione fattuale della vicenda esaminata differente da quella prospettata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avendo ritenuto -in base ad una valutazione di merito ad essa riservata - che la documentazione prodotta dalla suddetta società fosse idonea a dimostrarel’esecuzione delle prestazion i di fornitura poste a fondamento del credito azionato in via monitoria.

In tal modo, dunque, la Corte di merito, lungi dal realizzare un’interpretazione o applicazione delle norme diversa da quella propugnata dal ricorrente, si è esclusivamente limitata ad una ricognizione e valutazione degli elementi di fatto diversa rispetto a quella prospettata dal medesimo. 3.-Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2719 c.c..

Sostiene, in particolare, che avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere che il disconoscimento ex art. 2719 c.c. necessiti de lla precisa indicazione relativa agli aspetti di difformità delle copie rispetto all’originale.

Evidenzia, ancora, che la volontà di disconoscere un documento non necessiterebbe di formule sacramentali , cosicché l'onere di disconoscimento espresso ex art. 2719 c.c. sarebberispettato allorquando quest’ultimo consista in una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione dellaconformità del documento all'originale e che la reazione processuale al disconoscimento di conformità ex art. 2719 c.c. si concretizzerebbe nel la produzione de gli originali .

I n mancanza di tale produzione edella possibilità di accertare aliunde tale conformità, la copia non autenticata non potrebbeessere valutata a fini decisori . 4.-La censura è manifestamente infondata.

Costituisce, invero, “ius receptum”, il principio, più volte affermato da questa Corte regolatrice, secondo cui «In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento chesi intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni.» (Cass., Sez. 5, sentenza n. 16557 del 20 giugno 2019, Rv.654386-01; in senso analogo, cfr. anche Cass., Sez. 3, o rdinanza n. 23213 del 28 agosto 2024, Rv. 672060 - 01 , secondo cui « Ai fini del disconoscimento della conformità all'originale di copia analogica di un documento informatico occorre una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta.»; cfr., altresì, Cass., Sez.3, s entenza n. 7775 del 3 aprile 2014 , Rv. 629905 - 01 ; Cass., Sez.6-5, o rdinanza n. 29993 del 13 dicembre 2017 , Rv. 646981 - 01 ).

La sentenza impugnata risulta, quindi,aver deciso la questione di cui si tratta in maniera senz’altro conforme allagiurisprudenza di questa Corte di legittimità ela disamina del motivo non lascia emergere alcuna ragione valevole a modificare l’orientamento consolidato sopra enucleato. 5.-Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 214 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto non assolto l’onere di disconoscimento delle sottoscrizioni presenti in calce alle copie dei documenti di trasporto prodotte in giudizio dall’odierna controricorrente.

In particolare, il ricorrente evidenzia come le sottoscrizioni di cui si tratta, peraltro illeggibili,non fossero, in alcun modo, suscettibili di essere a lui ricondotte, né fosse presente, sui documenti di trasporto, alcun timbro valevolea contribuire a ll’identificazione del sottoscrittore .

Pertanto, trattandosi di sottoscrizioni che non potevano -nemmeno in apparenza - ritenersi provenienti dal ricorrente, a carico di quest’ultimo, secondo la prospettazione sviluppata nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, non gravava alcun onere di disconoscimentoex art.214 c.p.c.. 6.-Anche tale motiv o risulta inammissibile e, comunque, infondato .Ed invero, come chiarito da questa Corte regolatrice, « L'onere di disconoscimento della scrittura privata previsto dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. presuppone che il documento prodotto contro una parte del processo provenga dalla parte stessa, mentre non opera nel diverso caso della scrittura proveniente da unterzo, non producendosi in tal caso l'effetto di inutilizzabilità della scrittura che -disconosciuta - non si a stata fatta oggetto di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ.

Ne consegue che, se la scrittura proveniente da unterzo sia stata disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta in giudizio, la stessa va valutata, con valore indiziario, nel contesto degli altri elementi circostanziali, ai fini della decisione.» ( Cass., Sez. 3, sentenza n. 23155 del 31 ottobre 2014, Rv.633325-01).

Orbene, nella specie, la censura non si confronta appieno con la “ratio decidendi” contenuta nella sentenza impugnata, giacché la Corte distrettuale, lungi dal limitarsi a rilevare come l’odierno ricorrente non avesse «espressamente affermato di disconoscerele sottoscrizioni in calce ai documenti di trasporto», ha poi comunque proceduto a fa re corretta applicazione del principiosopra enucleato, evidenziando la genericità delle contestazioni sollevate dal medesimo in ordine a tali documenti e, in particolare, sottolineando come tali contestazioni risultassero prive di specifiche indicazioni circa gli organi rappresentativi dell’impresa e i soggetti addetti alla ricezione della merce (cfr., all’uopo, il primo capoverso a pag. 4 della sentenza impugnata).

La Corte ha, dunque, proceduto -in ragione della genericità delle menzionate contestazioni - a valutare tali documenti, unitamente alle fatture autentiche e regolarmente registrateprodotte in fase monitoria, giungendo, quindi, sulla base di tale apprezzamento - senz’altro insindacabile in sede di legittimità in quanto risolventesi in un accertamento di fatto - a ritenere dimostrati i fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata dalla società odierna controricorrente.

Del resto, come chiarito sempreda questa Corte regolatrice, «Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse "rationesdecidendi", ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla "ratiodecidendi" non censurata, piuttosto che per carenza di interesse.» (Cass., Sez. 3, sente nza n. 1 3880 del 6 luglio 2020, Rv.658309-01).

Nella specie, dunquee come appena chiarito, il profilo concernente la genericità delle contestazioni sollevate dal ricorrente con riguardo ai documenti di trasporto prodotti in giudizio e la conseguente valutazione di questi ultimi a fini di prova e di ricostruzione della vicenda sostanziale dedotta in giudizio, costituisce un’autonoma “ratio decidendi” per nulla attinta dall’impugnazione esperita mediante il ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità. 7.- Con il quarto e il quinto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità del procedimento per violazione degli artt. 112 e 345, comma 2, c.p.c..

Sostiene, al riguardo, che la Corte di merito, affermando l’assenza del disconoscimento relativo alle sottoscrizionipresenti in calce ai documenti di trasporto,avrebbe accolto un'eccezione nuova, sollevata da lla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. per la prima voltasolo in sede di giudizio d’appello , e, altresì, non rilevabile d'ufficio , in palese violazione del divieto di “ ius novorum”di cui all'art. 345, comma 2 , c.p.c..

Richiama,inoltre, l’orientamento di questa Corte regolatrice, secondo cui l'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata ai sensi degli art. 214 e 215 c.p.c.è rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento, in quanto unica ad avere interesse a valutare l'utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura (Cass., Sez. 2, sentenza n. 10147 del 9 maggio 2011, Rv. 617920-01).

Evidenzia, ancora, come la Corte distrettuale sarebbe incorsa in un’errata «esegesi»del secondo motivo di appello (cfr., all’uopo, il ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, a pag. 2), omettendo di qualificare tale censura quale eccezione di tardivo disconoscimento ex art.214 c.p.c., da ritenersi inammissibilein gradi d’appello, stante il divieto di cui all’art. 345, comma 2, c.p.c.. 8.-Le suddette censure, senz’altro connesse e, dunque, suscettibili di essere scrutinatecongiuntamente, sono inammissibili.

Anch’esse, infatti,non si confrontano appieno con la “ ratio decidendi ” contenuta nella sentenza impugnata, giacché la Corte distrettuale,come già sopra chiarito con riguardo al terzo motivo di ricorso,non si è limitata esclusivamente ad evidenziare l’omesso disconoscimento delle sottoscrizioni presenti sui documenti di trasporto, ma ha comunque proceduto alla disamina di questi ultimi a fini probatori, evidenziando la genericità delle contestazioni sollevate dal medesimo in ordine a tali documenti e, in particolare, sottolineando come tali contestazioni risultassero prive di specifiche indicazioni circa gli organi rappresentativi dell’impresa e i soggetti addetti alla ricezione della merce.

La Corte ha, dunque, proceduto a valutare i suddetti documenti, unitamente alle fatture autentiche e regolarmente registrate, pervenendo, in base tale valutazione,a ritenere dimostrati i fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata dalla società odierna controricorrente.

Tale accertamento di fatto, come si è visto, ha costituito un’autonoma “ ratio decidendi ” non investita, in maniera specifica, da alcuna specifica censura sollevata mediante il ricorso per cassazione, sicché, con riguardo allo stesso, deve reputarsi essere ormai intervenuta la preclusione de rivante dalla “ res iudicata”, con conseguente inammissibilità delle censure in esame , alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale già sopra menzionato. 9.-In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, il ricorso deve essere respinto.

Le spese e compensi del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 10.-Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione Rigetta il ricorso; condanna ilricorrente al pagamento, in favore del la controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi €. 3.200,00 (euro tremiladuecento/00), di cui €. 200,00 (euro duecento/00) per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso(iscritto al n. 22654 /20 19 R.G. ) proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 agosto 1976 ed ivi domiciliato, al [OSCURATO:PERSONA] n. 1066/5([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 76M18 D969Z), quale titolare dell’impresa con ditta "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), elettivamente domiciliato in Roma,alla [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che, congiuntamente e disgiuntamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino, lo rappresenta e difendegiusta procura speciale allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, per il primo, e giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, per il secondo (indirizz i p.e.c. de i difensor i : “[OSCURATO:EMAIL]” e “[OSCURATO:EMAIL]”); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Novara, allaViaEnrico Mattei n. 4 ([OSCURATO:PERSONA] e Partita I.V.A.: 00 123060030 ), in persona del procuratore specialepro tempore dott . [OSCURATO:PERSONA] (designato mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20 giugno 2017), elettivamente domiciliato in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 49, presso n. 22654/2019R.G. Cron. Rep. C.C.12 luglio 202 4 Compravendita di cose mobili - opposizione a decreto ingiuntivo.lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che rappresenta e difende la società stessa, giusta procura speciale allegata al controricorso(indirizzo p.e.c. del difensore: “[OSCURATO:EMAIL]”); -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 852 /2019, pubblicata il 7 giugno2019 e notificata in data 10 giugno 2019 ; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12 luglio 2024, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta l a memoria illustrativa depositata nell’interesse della controricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1.-In data 29 agosto 2012 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. notificava a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] decreto ingiuntivo n . 2516/2012, emesso in data 13 luglio 2012 dal Tribunale di Genova per il pagamento di €. 17.325,70 (euro diciassettemilatrecentoventicinque/70) oltre interessi moratori di cui al d.lgs.n. 231 del 200 2 . A sostegno della domanda monitoria [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. asseriva di aver effettuato,nel corso del 2011, una fornitura di materiale elettrico in favore dell'odierna ricorrente la quale, tuttavia, non avrebbe provveduto al saldo del dovuto. Pertanto, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all’ ingiunzione di pagamento, affermando di non essere debitore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., di alcun importo ; che non sussisteva alcun rapporto contrattuale concluso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]avente ad oggetto la fornitura di materiale elettrico descritta nelle fatture commerciali allegate al ricorso monitorio; che tali fatture non erano idonee a dimostrare né l'esistenza nél'entità del diritto di credito vantato dalla società opposta . In particolare,il Belli, nel negare l'esistenza di un rapporto negoziale tra le parti, evidenziava come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse fornito alcunaprova concreta né in merito alla conclusione del contratto di fornitura, né in ordine all'avvenuta consegna dellamerce. La società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, producendo copia dei documenti di trasporto asseritamente "sottoscritti per accettazione da personale autorizzato" di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].All'udienza di comparizione del 26 febbraio 2013, l'odierno ricorrente reiterava tutte le eccezioni formulate in atto introduttivo e, contestualmente, disconosceva, ex art. 2719 c.c., laconformità delle copie dei suindicati documenti di trasporto con gli originali deglistessi chiedendo l'esibizione di tali originali, mentre la società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarava di riservarsi di produrre gli originali dei documenti di trasporto, prodotti incopia. Con la prima memoria ex art. 183, comma 6 , c.p.c., il Belli disconosceva tali sottoscrizioni dichiarando testualmente che " nessun contratto e nessun ordine sottoscritto dall'esponente è stato prodotto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. , ma solo bolle di trasporto recanti differenti sottoscrizioni non riconducibili al Sig. [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di BelliChristian". Per contro,l’opposta [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. , in prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., si riportava al le conclusioni già precisate in comparsa di risposta, senza svolgere alcuna ulteriore attività assertiva deduttiva. In sede di seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., il Belli reiterava l'eccezione relativa all'insussistenza del credito. Inoltre , integrava il disconoscimento delle sottoscrizioni già formulato in sede di prima memoria, affermando la non riconducibilità delle firme a soggetti appartenenti all'impresa. Con sentenza n. 3131/2014 del 2ottobre 2014, il Tribunale di Genova, in accoglimento dellaproposta opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n. 2516/2012 del 13 luglio 2012 per carenza di prova della domanda e dichiarava nulla essere dovuto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a lla società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. , condannando quest'ultima al pagamentodelle spese di lite. A sostegno dell’adottata pronuncia, il Tribunale rilevava: a) che l’opposta non aveva ottemperato al proprio onere probatorio relativo al rapporto contrattuale eall'esecuzione dello stesso; b) che stante la totale assenza di attività istruttoria, non richiesta dalle parti, non po teva no costituire idonea prova né le fatture, né idocumenti di trasporto in quanto l'opponente aveva sempre contestato l'esistenza e l'entità del diritto vantato dalla società ed, in particolare , a veva sempre sostenuto che le firme sulle bolle diconsegna non erano riconducibili al titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] né ad altri soggetti riferibili ad essa; c) che l’oppostaavrebbe dovuto provare i fatti costitutivi a fondamento del suo dirittoe, in particolare, l'esistenza del contratto o quantomeno che le firme sulle bolle di consegna fossero imputabiliall'interessato o a persona a lui riconducibile. La società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]impugnava la predetta sentenza affidando il propriogravame a due motivi. Con il primo motivo contestava l’affermazione del Tribunale secondo cui i documenti di trasporto versati in atti non costituivano prova dell'obbligazione, in quanto di formazione unilaterale; con il secondo eccepiva il mancato disconoscimento tempestivo delle sottoscrizioni da parte di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in quanto non avvenuto nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. La Corte d'Appello di Genova, con la sentenza impugnata , in accoglimento del proposto gravame, riformava la pronuncia di prima grado, condannando l'odierna ricorrente al pagamento dellasomma di €. 17.325,70 (euro diciassettemilatrecentoventicinque/70) , oltre agli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 ed alle spese di lite. A sostegno dell’adottata pronuncia, la Corte di merito, premesso che nel caso diopposizione a decreto ingiuntivo per pagamento di forniture , spetta a chi fa valere ildiritto di credito fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fatturacostituire titolo idoneo per l'emissione del decreto e chei documenti di trasporto delle merci, ove sottoscritti senza riserve e condizioni dal destinatario della merce, costituiscono elemento di prova circa lasussistenza dei contratti verbali di fornitura, rilevava: a) che non poteva ritenersi che l’opponente a vesse contestato la veridicità delle sottoscrizioni apposte in calce ai documenti di trasporto , giacché all'udienza del 26 febbraio 2013 si era limitata ad affermare il mancato assolvimento dell'avverso onere probatorio, lamentando, quanto ai predetti documenti di trasporto, esclusivamente la produzione in copia; b) che, con ordinanza del 17 giugno 2013, il Tribunale aveva già rileva to l'assenza del disconoscimento da parte d ell'opponente per la genericità delle contestazioni; c) che l’opponente aveva omesso il disconoscimento delle sottoscrizionianche nella successiva memoria ex art. 183 , comma 6, n. 1), c.p.c., in cui si era limita t a nuovamente a contestare il profilo probatorio e ad affermare che le bolle di trasporto recavano differenti sottoscrizioni non riconducibili all’appellante [OSCURATO:PERSONA]; d) che il Belli non avevaargomentato la difformità delle copie rispetto all'originale, né avevaespressamente affermato di disconoscere le sottoscrizioni in calce a i documenti di trasporto, mancando di specificare chi fossero gli organi rappresentativi ovvero i soggetti addetti alla ricezione dellamerce, in tal modo prestando«definitiva acquiescenza alla conformità dei documenti di trasporto della merce, all'autenticità delle sottoscrizioni in essicontenute e, i n generale, alle prestazioni (cons egna m erce) oggetto della corrispondente fatturazione.»; e) che, quindi, l’ appellante aveva fornito effettiva dimostrazione dei fatti costitutividella propria pretesa creditoria sulla base dellefatture - autentiche e regolarmente registrate - emesse e tempestivamentetrasmesse all’impresa debitrice, nonché dei documenti di trasporto. 3.- Avverso la menzionata sente nza d’appello , [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. 4.- Ha resistito, con controricorso, la società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].. 5.- La controricorrente ha depositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.. Sostiene, infatti,che la Corte territoriale avrebbe realizzato un “ error in iudicando”, consistito nel malgoverno del fondamentale principio di cui all’art. 2697 c.c. che l’avrebbe condotta a ritenere assolto l’onere probatorio gravante a carico dellasocietà [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., pur a fronte delle contestazioni sollevate mediante l’opposizione con cui era stata, fin dall’origine, negata, da parte dell’odierno ricorrente, l’esistenza di qualsivoglia valido rapporto negoziale tra le parti. 2.-La predett a censur a è in ammissibil e e, comunque, infondata . Questa Corte di legittimità ha, infatti, più volte affermato che «Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità.» (Cass., Sez. 1, ordinanza n. 640 del 14 gennaio 2019, Rv.652398-01; conf. Cass., Sez. 3, sentenza n. 7187 del 4 marzo 2022, Rv.664394-01; cfr., altresì, in epoca recente, Cass., Sez. 5, sentenza n. 25182 del 19 settembre 2024, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica, pertanto, un problema interpretativo di quest'ultima, laddove l'allegazione di un'erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa ed inerisce, pertanto, alla tipica valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione). Parimenti, è stato chiarito che«In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni» (Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 26769 del 23 ottobre 2018, Rv. 650892 - 01; Cass., Sez. 5, sentenza n. 26739 del 15 ottobre 2024, in corso di massimazione). Nella specie,dalla lettura e disamina della sentenza impugnata risulta evidente come la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell a normainvocata dal ricorrente, all’uopo richiamando anche il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte regolatrice, secondo cui «Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, non costituisce fonte di prova in favore della parte che li ha emessi» (Cass., Sez. 3, sentenza n. 17371del 17 novembre 2003 , Rv. 568223 - 01 ; Cass., Sez. 3, sentenza n. 5071 del 3 marzo 2009, Rv. Rv. 606941 - 01), e precisando le ragioni per cui la documentazione prodotta in giudizio dalla società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. - e c omposta non soltanto da lle fatture, ma altresì dai documenti di trasporto sottoscritti dall’impresa destinataria - , risultava nella specie valevole ad integrare la dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria vantata dalla predetta. Del resto, come chiarito sempre da questa Corte regolatrice, «Ben può il giudice del merito desumere argomenti di prova circa il contenuto della vendita da una bolla di consegna sottoscritta da un commesso del compratore, considerato che a norma dell'art.2210 cod. civ . , i commessi dell'imprenditore, anche in difetto di una espressa contemplatio domini e di un effettivo conferimento di poteri rappresentativi, possono compiere, nel nome e nell'interesse del titolare dell'impresa, gli a tti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati.» (Cass., Sez. 2, sentenza n. 4796del 9 novembre 1977, Rv. 388405 - 01 ) .In definitiva, com’è agevole desumere dalla lettura e disamina della motivazione della sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Genova ha affermato l’avvenuto assolvimento dell’onere della prova gravante a carico dell’attrice sostanziale (ed odierna controricorrente) società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., in ragione di una ricostruzione fattuale della vicenda esaminata differente da quella prospettata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avendo ritenuto -in base ad una valutazione di merito ad essa riservata - che la documentazione prodotta dalla suddetta società fosse idonea a dimostrarel’esecuzione delle prestazion i di fornitura poste a fondamento del credito azionato in via monitoria. In tal modo, dunque, la Corte di merito, lungi dal realizzare un’interpretazione o applicazione delle norme diversa da quella propugnata dal ricorrente, si è esclusivamente limitata ad una ricognizione e valutazione degli elementi di fatto diversa rispetto a quella prospettata dal medesimo. 3.-Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2719 c.c.. Sostiene, in particolare, che avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere che il disconoscimento ex art. 2719 c.c. necessiti de lla precisa indicazione relativa agli aspetti di difformità delle copie rispetto all’originale. Evidenzia, ancora, che la volontà di disconoscere un documento non necessiterebbe di formule sacramentali , cosicché l'onere di disconoscimento espresso ex art. 2719 c.c. sarebberispettato allorquando quest’ultimo consista in una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione dellaconformità del documento all'originale e che la reazione processuale al disconoscimento di conformità ex art. 2719 c.c. si concretizzerebbe nel la produzione de gli originali . I n mancanza di tale produzione edella possibilità di accertare aliunde tale conformità, la copia non autenticata non potrebbeessere valutata a fini decisori . 4.-La censura è manifestamente infondata. Costituisce, invero, “ius receptum”, il principio, più volte affermato da questa Corte regolatrice, secondo cui «In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento chesi intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni.» (Cass., Sez. 5, sentenza n. 16557 del 20 giugno 2019, Rv.654386-01; in senso analogo, cfr. anche Cass., Sez. 3, o rdinanza n. 23213 del 28 agosto 2024, Rv. 672060 - 01 , secondo cui « Ai fini del disconoscimento della conformità all'originale di copia analogica di un documento informatico occorre una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta.»; cfr., altresì, Cass., Sez.3, s entenza n. 7775 del 3 aprile 2014 , Rv. 629905 - 01 ; Cass., Sez.6-5, o rdinanza n. 29993 del 13 dicembre 2017 , Rv. 646981 - 01 ). La sentenza impugnata risulta, quindi,aver deciso la questione di cui si tratta in maniera senz’altro conforme allagiurisprudenza di questa Corte di legittimità ela disamina del motivo non lascia emergere alcuna ragione valevole a modificare l’orientamento consolidato sopra enucleato. 5.-Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 214 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto non assolto l’onere di disconoscimento delle sottoscrizioni presenti in calce alle copie dei documenti di trasporto prodotte in giudizio dall’odierna controricorrente. In particolare, il ricorrente evidenzia come le sottoscrizioni di cui si tratta, peraltro illeggibili,non fossero, in alcun modo, suscettibili di essere a lui ricondotte, né fosse presente, sui documenti di trasporto, alcun timbro valevolea contribuire a ll’identificazione del sottoscrittore . Pertanto, trattandosi di sottoscrizioni che non potevano -nemmeno in apparenza - ritenersi provenienti dal ricorrente, a carico di quest’ultimo, secondo la prospettazione sviluppata nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, non gravava alcun onere di disconoscimentoex art.214 c.p.c.. 6.-Anche tale motiv o risulta inammissibile e, comunque, infondato .Ed invero, come chiarito da questa Corte regolatrice, « L'onere di disconoscimento della scrittura privata previsto dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. presuppone che il documento prodotto contro una parte del processo provenga dalla parte stessa, mentre non opera nel diverso caso della scrittura proveniente da unterzo, non producendosi in tal caso l'effetto di inutilizzabilità della scrittura che -disconosciuta - non si a stata fatta oggetto di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ. Ne consegue che, se la scrittura proveniente da unterzo sia stata disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta in giudizio, la stessa va valutata, con valore indiziario, nel contesto degli altri elementi circostanziali, ai fini della decisione.» ( Cass., Sez. 3, sentenza n. 23155 del 31 ottobre 2014, Rv.633325-01). Orbene, nella specie, la censura non si confronta appieno con la “ratio decidendi” contenuta nella sentenza impugnata, giacché la Corte distrettuale, lungi dal limitarsi a rilevare come l’odierno ricorrente non avesse «espressamente affermato di disconoscerele sottoscrizioni in calce ai documenti di trasporto», ha poi comunque proceduto a fa re corretta applicazione del principiosopra enucleato, evidenziando la genericità delle contestazioni sollevate dal medesimo in ordine a tali documenti e, in particolare, sottolineando come tali contestazioni risultassero prive di specifiche indicazioni circa gli organi rappresentativi dell’impresa e i soggetti addetti alla ricezione della merce (cfr., all’uopo, il primo capoverso a pag. 4 della sentenza impugnata). La Corte ha, dunque, proceduto -in ragione della genericità delle menzionate contestazioni - a valutare tali documenti, unitamente alle fatture autentiche e regolarmente registrateprodotte in fase monitoria, giungendo, quindi, sulla base di tale apprezzamento - senz’altro insindacabile in sede di legittimità in quanto risolventesi in un accertamento di fatto - a ritenere dimostrati i fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata dalla società odierna controricorrente. Del resto, come chiarito sempreda questa Corte regolatrice, «Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse "rationesdecidendi", ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla "ratiodecidendi" non censurata, piuttosto che per carenza di interesse.» (Cass., Sez. 3, sente nza n. 1 3880 del 6 luglio 2020, Rv.658309-01). Nella specie, dunquee come appena chiarito, il profilo concernente la genericità delle contestazioni sollevate dal ricorrente con riguardo ai documenti di trasporto prodotti in giudizio e la conseguente valutazione di questi ultimi a fini di prova e di ricostruzione della vicenda sostanziale dedotta in giudizio, costituisce un’autonoma “ratio decidendi” per nulla attinta dall’impugnazione esperita mediante il ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità. 7.- Con il quarto e il quinto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità del procedimento per violazione degli artt. 112 e 345, comma 2, c.p.c.. Sostiene, al riguardo, che la Corte di merito, affermando l’assenza del disconoscimento relativo alle sottoscrizionipresenti in calce ai documenti di trasporto,avrebbe accolto un'eccezione nuova, sollevata da lla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. per la prima voltasolo in sede di giudizio d’appello , e, altresì, non rilevabile d'ufficio , in palese violazione del divieto di “ ius novorum”di cui all'art. 345, comma 2 , c.p.c.. Richiama,inoltre, l’orientamento di questa Corte regolatrice, secondo cui l'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata ai sensi degli art. 214 e 215 c.p.c.è rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento, in quanto unica ad avere interesse a valutare l'utilità di un accertamento positivo della provenienza della scrittura (Cass., Sez. 2, sentenza n. 10147 del 9 maggio 2011, Rv. 617920-01). Evidenzia, ancora, come la Corte distrettuale sarebbe incorsa in un’errata «esegesi»del secondo motivo di appello (cfr., all’uopo, il ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, a pag. 2), omettendo di qualificare tale censura quale eccezione di tardivo disconoscimento ex art.214 c.p.c., da ritenersi inammissibilein gradi d’appello, stante il divieto di cui all’art. 345, comma 2, c.p.c.. 8.-Le suddette censure, senz’altro connesse e, dunque, suscettibili di essere scrutinatecongiuntamente, sono inammissibili. Anch’esse, infatti,non si confrontano appieno con la “ ratio decidendi ” contenuta nella sentenza impugnata, giacché la Corte distrettuale,come già sopra chiarito con riguardo al terzo motivo di ricorso,non si è limitata esclusivamente ad evidenziare l’omesso disconoscimento delle sottoscrizioni presenti sui documenti di trasporto, ma ha comunque proceduto alla disamina di questi ultimi a fini probatori, evidenziando la genericità delle contestazioni sollevate dal medesimo in ordine a tali documenti e, in particolare, sottolineando come tali contestazioni risultassero prive di specifiche indicazioni circa gli organi rappresentativi dell’impresa e i soggetti addetti alla ricezione della merce. La Corte ha, dunque, proceduto a valutare i suddetti documenti, unitamente alle fatture autentiche e regolarmente registrate, pervenendo, in base tale valutazione,a ritenere dimostrati i fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata dalla società odierna controricorrente. Tale accertamento di fatto, come si è visto, ha costituito un’autonoma “ ratio decidendi ” non investita, in maniera specifica, da alcuna specifica censura sollevata mediante il ricorso per cassazione, sicché, con riguardo allo stesso, deve reputarsi essere ormai intervenuta la preclusione de rivante dalla “ res iudicata”, con conseguente inammissibilità delle censure in esame , alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale già sopra menzionato. 9.-In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, il ricorso deve essere respinto. Le spese e compensi del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 10.-Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione Rigetta il ricorso; condanna ilricorrente al pagamento, in favore del la controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi €. 3.200,00 (euro tremiladuecento/00), di cui €. 200,00 (euro duecento/00) per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto