CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18301/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] diRiscossione s.p.a.), in persona del Direttore generale pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato- controricorrente–AGENZIA DELLE ENTRATE-intimata -avverso la sentenza n. 3500/2/2021 della Commissione tributariaregionale della Calabria, depositata in data 28.10.2021, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la comunicazione di iscrizione ipotecarianotificatale da [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo, fra l’altro, di non avermai ricevuto le sottese sette cartelle di pagamento, né avvisi diaccertamento.Numero registro generale 2073/2022Numero sezionale 4746/2026Numero di raccolta generale 18301/2026Data pubblicazione 06/06/20262. La C.T.P. di Catanzaro accoglieva il ricorso, ritenendo che l’agentedella riscossione non avesse dimostrato la rituale notifica delle sottesecartelle di pagamento.3. La C.T.R. della Calabria, adita dall’[OSCURATO:PERSONA] di Riscossiones.p.a., dichiarava inammissibile l’appello, in quanto proposto oltre iltermine “breve” dalla notificazione della sentenza di primo grado.4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA]) proponeva ricorsoper cassazione, deducendo che l’appello non poteva essere ritenutotardivo per decorso del termine “breve”, a causa della nullità dellanotifica della sentenza di primo grado, che era stata effettuata pressola sede legale anziché presso il domicilio eletto. Questa Corte, consentenza n. 23055/2016, accoglieva il ricorso e cassava la sentenzaimpugnata con rinvio per l’esame del merito dell’appello, interpostocorrettamente entro il termine di cui all’art. 327 c.p.c., applicabileanche al processo tributario.5. La C.T.R. della Calabria, in sede di rinvio, accoglieva parzialmentel’appello dell’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], ritenendo che sei dellesette cartelle di pagamento sottese al preavviso di iscrizioneipotecaria erano state regolarmente notificate, come evincibile dagliestratti di ruolo e dalle copie degli avvisi di ricevimento e che larelativa produzione era consentita in grado di appello, ai sensi dell’art.58 del decreto legislativo n. 546/1992.6. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.7. L’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] (subentrata ex lege ad [OSCURATO:SOCIETA].) resiste con controricorso.8. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.9. Veniva indi fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimitàdella quale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONENumero registro generale 2073/2022Numero sezionale 4746/2026Numero di raccolta generale 18301/2026Data pubblicazione 06/06/20261. In primo luogo, va dato atto che, per come precisato dalla partecontroricorrente, tre delle sei cartelle di pagamento rimaste incontestazione sono state oggetto di annullamento automatico ex art. 4,comma 1, del d.l. 119/2018 in quanto di importo inferiore a 1000,00euro e che la cartella di pagamento n. 0302006002223777 è stataanch’essa oggetto di annullamento, ex art. 4, comma 4, del D.L. n.41/2021, convertito in legge n. 69/2021. Ciò non dà luogo a carenza diinteresse alla proposizione del ricorso per cassazione e non esimepertanto questa Corte dall’esaminarne i motivi, atteso che oggettodell’originario ricorso è l’impugnativa del preavviso di iscrizioneipotecaria.2. Con il primo motivo, rubricato «violazione e cattivo esercizio degli artt.115 e 116 c.p.c., art. 2697. 2700, 2719, c.c. art. 112 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma primo, numeri 3, 4 e 5 c.p.c. Motivazioneapparente», la ricorrente lamenta che la C.T.R. abbia basato ladecisione sulla certificazione notarile allegata dall’agente dellariscossione, che non riguardava affatto le notifiche delle cartelle dipagamento, ma la fusione tra [OSCURATO:SOCIETA]. ed EQUITALIA SUDs.p.a. Sarebbe pertanto evidente che la C.T.R. aveva attribuito ad undocumento un contenuto ed una valenza che esso non aveva, conconseguente violazione delle norme indicate in rubrica. Inoltre, laC.T.R. aveva omesso di esaminare l’eccezione sollevata dalla ricorrentecirca l’inutilizzabilità delle copie delle cartoline di ricevimento, la cuiconformità all’originale era stata certificata dallo stesso agente dellariscossione, privo del relativo potere. La C.T.R. aveva anche omesso diesaminare la circostanza della mancanza di collegamento fra le ricevutedi ritorno esibite e le cartelle esattoriali, di cui peraltro non era neppurestata esibita copia, essendosi l’agente della riscossione limitato adesibire gli estratti di ruolo e gli avvisi di ricevimento prodotti in copia edautenticati dallo stesso agente della riscossione. Infine, i giudici delNumero registro generale 2073/2022Numero sezionale 4746/2026Numero di raccolta generale 18301/2026Data pubblicazione 06/06/2026rinvio avevano omesso di pronunciarsi sull’eccezione, già mossa inprimo grado, circa l’omessa notificazione, da parte dell’Agenzia delleEntrate, degli avvisi di accertamento prodromici all’iscrizione a ruolo.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, èinammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraverso lamescolanza e la sovrapposizione di ragioni tra loro eterogenee,prospetti relativamente alla medesima questione motivi di censura tradi loro incompatibili, come avviene per i motivi di ricorso di cui ai nn. 3e 5 dell’art. 360 c.p.c., il primo dei quali presuppone la noncontestazione della ricostruzione fattuale, mentre il secondo contestaproprio tale ricostruzione sulla base della non completa istruzioneprobatoria (così, ex plurimis, Cass. n. 1859/2021; n. 14634/2020; n.10212/2020). Altrettanto è da dirsi in merito all’incompatibilità tra ilvizio di violazione di legge ed il vizio di omessa pronuncia e fraquest’ultimo ed il vizio di motivazione apparente. Difatti, in seno almedesimo motivo di ricorso non possono coesistere censurecaratterizzate da irredimibile eterogeneità, così che non risulti possibilescindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio,determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale darendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione dellecensure (Cass. n. 12625/2020).2.3. In ogni caso, secondo il consolidato insegnamento di questoSupremo Collegio, ove di una determinata questione giuridicaimplicante accertamenti di fatto non vi sia cenno alcuno nella sentenzaimpugnata, il ricorrente per cassazione, al fine di non incorrere in unadeclaratoria di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere nonsolo di allegarne l’avvenuta deduzione nei pregressi gradi di giudizio,ma anche di indicare, in ossequio al principio di autosufficienza delricorso, in quale atto processuale l’abbia sollevata, in modo daNumero registro generale 2073/2022Numero sezionale 4746/2026Numero di raccolta generale 18301/2026Data pubblicazione 06/06/2026consentire alla Corte di controllare «ex actis» la veridicità di taleasserzione prima di esaminare la doglianza nel merito (cfr. Cass. n.864/2023, Cass. n. 21617/2022, Cass. n. 26147/2021, Cass. n.25056/2020).2.4. In particolare, la parte ricorrente, contravvenendo all’onere dispecificità, non indica in quale atto processuale (verbale di udienza,memoria illustrativa) avrebbe contestato la valenza probatoria dellecartoline di ricevimento in quanto, in tesi, autenticate dallo stessoagente della riscossione, nonché il collegamento tra gli avvisi diricevimento e le correlate cartelle di pagamento. Né indica in quale attoprocessuale avrebbe reiterato il motivo di doglianza attinente l’omessaricezione di avvisi di ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate,assorbito in primo grado, al fine di verificare “ex actis” se la doglianzasia stata riproposta nel primo giudizio di appello, nel rispetto deltermine di cui all’art. 56 del decreto legislativo n. 546/1992.2.5. Infine, quanto al dedotto travisamento del contenuto dellacertificazione notarile, di cui la parte ricorrente riproduce il contenuto,la ricorrente non tiene conto dell’orientamento consolidato di questaCorte secondo cui, ai sensi dell’art. 2712 c.c., le fotocopie hanno lastessa valenza probatoria degli originali e che l’eventualedisconoscimento, per essere ammissibile, non può limitarsi a formulegeneriche o di stile, ma deve indicare in quali specifiche parti la copiadifferisce dall’originale, dal che l’irrilevanza ai fini della decisione deldocumento in questione (certificazione notarile relativa alla fusione perincorporazione della [OSCURATO:SOCIETA]. nella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.).2.6. Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che se l'agentedella riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata dinotifica o dell'avviso di ricevimento, il contribuente che intendecontestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., hal'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendoNumero registro generale 2073/2022Numero sezionale 4746/2026Numero di raccolta generale 18301/2026Data pubblicazione 06/06/2026insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento (Cass. n.8604/2025; Cass. n. 30923/2024; Cass. n. 2117/2011). In particolare,per essere chiara e univoca, la contestazione si deve concretare«nell'allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra larealtà fattuale e la realtà riprodotta» (da ultimo, Cass. n. 23213/2024;Cass. n. 29658/2024, punto 4).2.7. E’ stato altresì precisato che, anche ove il disconoscimento siasufficientemente specifico, il giudice, che escluda, in concreto,l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, nonpuò limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, inragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma devevalutare le specifiche difformità contestate, alla luce degli elementiistruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo ilgiusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agentedella riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioniinformatiche degli originali in suo possesso (Cass. n. 1324/2022; Cass.n. 23902/2017; Cass. n. 24323/2018).2.8. La statuizione di accoglimento parziale dell’appello, sulla base degliestratti di ruolo e delle copie degli avvisi di ricevimento, è pertantoconforme a diritto, a prescindere dall’errato riferimento allacertificazione notarile, dovendosi correggere la motivazione nel sensosopra illustrato, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c..2.9. Infine, i giudici di appello non erano in ogni caso tenuti apronunciarsi sulla doglianza relativa all’omessa notifica di avvisi diaccertamento prima delle iscrizioni a ruolo, quand’anchetempestivamente riproposta, poiché dall’omessa o tardivaimpugnazione della cartella di pagamento consegue l’irretrattabilità deicrediti iscritti a ruolo (Cass. S.U. 23397/2016).3. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la «violazione degli articoli291 e 307 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.»,Numero registro generale 2073/2022Numero sezionale 4746/2026Numero di raccolta generale 18301/2026Data pubblicazione 06/06/2026per non avere la C.T.R. dichiarato improcedibile l’appello ovveroordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenziadelle Entrate, cui il ricorso per riassunzione non era stato notificato.3.1. Il motivo è infondato.3.2. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente nella memoriaillustrativa, l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] ha riprodotto nel propriocontroricorso, in ossequio all’onere di autosufficienza, l’immagine dellarelata di notifica, della ricevuta di spedizione e dell’avviso diricevimento della raccomandata con la quale è stato notificatoall’Agenzia delle Entrate l’atto di riassunzione e non già la relata dinotifica del presente ricorso per cassazione, presentato nell’anno 2022.Nella relata, presente in atti, si legge infatti che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Gentile, difensore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. hanotificato il ricorso in riassunzione all’Agenzia delle Entrate, mediantespedizione della raccomandata a.r. n. 76692129148-2, in data24.1.2017, dall’ufficio postale di Cosenza. Risulta dalla ricevuta dispedizione che la predetta raccomandata è stata spedita in data21.4.2017 e dall’avviso di ricevimento (atti entrambi riprodotti nelricorso per cassazione) si evince che il piego è stato consegnato in data26.4.2017. Ne consegue che l’Agenzia delle Entrate, regolarmenteevocata, era contumace nel giudizio di rinvio, svoltosi regolarmente nelcontraddittorio di tutte le parti.4. Il ricorso va pertanto respinto.5. Spese secondo soccombenza tra ricorrente e controricorrente.6. Nulla per le spese nei confronti della parte rimasta intimata.7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), la Corte dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per laNumero registro generale 2073/2022Numero sezionale 4746/2026Numero di raccolta generale 18301/2026Data pubblicazione 06/06/2026proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, sedovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate-[OSCURATO:SOCIETA], delle spese processuali, che liquida in euro6.000,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dellostesso articolo, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.6.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])