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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23213/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20695/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat o e difes o ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente principale – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente e ricorrente in via incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 20695/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] –intimati – Avverso la sentenza n. 434 / 20 2 1 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 20 maggio 2021. r.g. n. 20695/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 7 aprile 202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nell’aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate Riscossione notificò una intimazione di pagamento, emessa ai sensi dell’art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,alla [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di obbligata in solido a seguito di fusione per incorporazione della [OSCURATO:SOCIETA]..

Avverso detta intimazione, nella parte in cui faceva seguito a tredici cartelle di pagamento causalmente ascritte a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, la [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione innanzi il Giudice di pace di Grosseto,adducendo, in sintesi e per quanto qui ancora d’interesse, l’estinzione dei crediti azionati per decorso del termine quinquennale di prescrizione.

2. All’esito del giudizio di prime cure, celebrato nel contraddittorio con gli enti creditori, l’adito giudice accolse l’opposizione.

3. La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interposto da Agenzia delle Entrate Riscossione.

A fondamento del dictum, il Tribunale di Grosseto ha posto la inidoneità, quale fatto interruttivodel corso deltermine di prescrizione, dell’atto di intervento con domanda di sostituzione ex art. 511 cod. proc. civ.svolto da Agenzia delle Entrate Riscossione nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., creditore istante in una procedura esecutiva in danno di altro soggetto intrapresa presso il Tribunale di Grosseto.

In particolare, ha ritenuto «l’inutilizzabilità a fini probatori»dell’atto di intervento prodotto in prime cure da Agenzia Entrate Riscossione, poiché copia cartacea di atto originale informatico sprovvista però della attestazione di conformità prevista dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come eccepito dall’opponente.

4. Ricorre per cassazione Agenzia delle Entrate Riscossione, sulla base di un unico motivo; resiste, con controricorso, il Comune di Monte r.g. n. 20695/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]; resiste –e dispiega altresì ricorso incidentale condizionato articolato in un motivo –la [OSCURATO:SOCIETA]..

Non svolgono difese in grado di legittimità le altre parti intimate, in epigrafe dettagliatamente indicate.

5. Il ricorrente principale e il ricorrente incidentale hanno depositato memoria illustrativa.

6. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’unico motivo del ricorso principaledenuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 16-decies (per evidente lapsus calami , in rubrica indicato come 11-decies) del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito la legge 17 dicembre 2012, n. 221), dell’art. 23, comma 1, del d.lgs n. 82 del 2005, dell’art. 2719 cod. civ., nonché dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU.

Parte ricorrente censura, breviter, la ritenuta inutilizzabilità, ai fini della interruzione del corso della prescrizione dei crediti azionati, «dell’atto di intervento ex artt. 499 e 511 cod. proc. civ. con ricevuta di deposito telematico», cioèdella domanda di sostituzione esecutiva spiegata dall’agente della riscossione verso la [OSCURATO:SOCIETA]., creditore procedente in espropriazione immobiliare condotta in danno di altri.

Assume, al riguardo, di avere depositato nel giudizio di prime cure copia analogica dell’atto d’intervento e della ricevuta di deposito telematico di esso, non corredata dall’attestazione di conformità, siccome non prevista, documentazione poi nuovamente depositata, stavolta con attestazione di conformità, in grado di appello; deduce, comunque, che il disconoscimento della conformità della copia depositataall’originale ex adverso sollevata aveva carattere generic o , senza specificazione del profilo contestato.

1.1. Il motivo è fondato, nei termini in appresso chiariti. r.g. n. 20695/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in fatto accertato dalla sentenza impugnata, nel giudizio di primo grado celebrato innanzi il giudice di pace, l’odierna ricorrente depositò copia cartacea dell’atto di intervento ex art. 511 cod. proc. civ. nella procedura esecutiva e riproduzione a stampa della ricevuta di deposito di tale atto nel fascicolo esecutivo: ambedue i documenti erano privi dell’attestazione di conformità della copia all’originale.

La questione controversa (e, ad un tempo, decisiva) concerne la efficacia asseverativa - e, ancor più a monte, l’utilizzabilità ai fini del convincimento del giudice -di documenti in tale forma prodotti.

Sul punto –e per inquadrare sistematicamente il problema – giova rilevare comenel caso l’atto di intervento nel procedimento esecutivo fosse integrato da un atto in formato elettronico, cioè nativo digitale: sicché la ricevuta di deposito di tale atto nel fascicolo telematico della procedura si configura come un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di un fatto giuridicamente rilevante (il deposito dell’atto nel fascicolo, appunto), sussumibile, per tale natura, nell’àmbito delle riproduzioni informatiche e delle rappresentazioni meccaniche contemplate dall’art. 2712 del codice civile.

Ciò posto, la produzione in copia analogica o l’estratto su supporto analogico di siffatti documenti (geneticamente telematici) che non sia corredata da attestazione di conformità trova allora disciplina nell’art. 23, secondo comma, del d.lgs. n. 82 del 2005 (cd.

C.A.D.: codice dell’amministrazione digitale), a mente del quale «le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta».

Il trascritto precetto, per identità di formula testuale ed omologia di situazione disciplinata, rappresenta una declinazione, nel puntuale àmbito dei documenti digitali, delle regoledi carattere generale sancite dal codice civile con riferimento alle riproduzioni meccaniche (art. r.g. n. 20695/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2712) ed alle copie fotografiche di scritture (art. 2719), sicché la lettura ermeneutica dell’art. 23 C.A.D. non può che essere conforme agli indirizzi formatisi –in maniera oramai consolidata nella giurisprudenza di nomofilachia –in relazione alle citate disposizioni codicistiche.

Al riguardo, è ius receptum che, onde produrre l’effetto della vanificazione dell’efficacia asseverativa delle copie fotografiche di documenti prodotti in giudizio, il disconoscimento, pur senza vincoli di forma, debba rivestire i connotati della chiarezza, della puntualità e della specificità, cioè a dire debba consistere in una dichiarazione di inequivoca negazione della genuinità della copia con la esplicita indicazione degli aspetti per i quali si assuma differisca le copia prodotta rispetto all’originale, senza che possano a tal fine reputarsi sufficienti clausole di stile, rimostranze ambigue, generiche o omnicomprensive (da ultimo -e con dovizia di argomentazioni - Cass.20/12/2021, n. 40750; conf.

Cass. 13/05/2021, n. 12794; Cass.20/06/2019, n. 16557; Cass.21/02/2019, n. 5141; Cass. 02/09/2016, n. 17526; Cass. 17/02/2015, n. 3122; Cass. 03/04/2014, n. 7775).

Identici princìpi governano la fattispecie (qui controversa) della produzione in giudizio di copie analogiche (o di riproduzioni meccaniche) di documenti informatici.

Pertanto, ad integrare gli estremi di un disconoscimento idoneo a ridimensionare la valenza di prova diuna copia analogica di documenti informatici non rileva ex se la denuncia dell’avvenuto deposito di una «mera copia» o l’affermazione generica di un’inidoneità probatoria di essa: occorre, per contro, una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell’allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta (così, con peculiare riferimento al disconoscimento previsto dall’art. 23 C.A.D.: Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 6569; Cass. 29/01/2024, n. 2907). r.g. n. 20695/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.2.In virtù degli enunciati princìpi, h a dunque errato il Tribunale di Grosseto nel considerare inutilizzabile a fini probatori i documenti prodotti dalla opposta agente della riscossione soltanto sulla base della eccezione formulata d a lla controparte circoscritta unicamente al la mancanza di attestazione di conformitàall’originale.

In specie, non è conforme a diritto l’affermazione per cui « il dire che una copia non ha alcun valore probatorio perché sprovvista di tale attestazione significa indubbiamente disconoscerne la sua conformità all’originale, posto che né il disconoscimento della conformità né la contestazione del fatto esigono formule sacramentali».

Era invece necessario verificare se, posto il difetto di attestazione di conformità delle prodotte copie analogiche ai documenti informatici, l’opponente avesse formulato un disconoscimento chiaro, esplicito, circostanziatodelle stesse, nei sensi sopra tratteggiati: accertamento di merito, da compiersi ad opera del giudice cui la causa va rinviata, previa cassazione della sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso principale.

2. L’esito testé descritto impone il vaglio del ricorso incidentale condizionato proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]..

Di esso (e del controricorso uno actu dispiegato) va dichiarata la inammissibilità per tardività, siccome notificato in data 27 settembre 2021, a fronte della notifica del ricorso perfezionata il 20 luglio 2021, elasso quindi il termine all’uopo fissato dall’art. 370 del codice di rito.

Giova evidenziare, al riguardo, che per le cause di opposizione alla esecuzione - quale quella in esame, in forza della qualificazione espressa operata dal giudice di meritoe non impugnata da alcuno, con conseguente operatività del c.d. principio dell’apparenza - non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini, in virtù del combinato disposto dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742: quest’ultima norma, r.g. n. 20695/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] infatti, sottrae espressamente alla sospensione feriale le « opposizioni all’esecuzione», locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all’esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all’esecuzione), proposti sia prima che dopo l’inizio della procedura esecutiva.

L’inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l’intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e daimotivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione (tra le innumerevoli, si vedano Cass. 14/01/2022, n. 1127; Cass. 13/02/2020, n. 3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass.03/07/2018, n. 17328; Cass. 20/04/2017, n. 9963; Cass. 07/02/2017, n. 3214; Cass. 08/04/2014, n. 8137; Cass. 11/01/2012, n. 171; circa la non sospensione dei termini afferenti il giudizio di cassazione, cfr. Cass. 27/06/2022, n. 20594; Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass.11/04/2019, n. 10212; Cass. 10/04/2017, n. 9234; Cass. 27/01/2017, n. 2179; Cass. 04/10/2016, n. 19836; Cass. 20/05/2015, n. 10252; Cass. 25/02/2015, n. 3889; Cass. 03/02/2015, n. 1892).

3. In definitiva: è accolto il ricorso principale, cassata la gravata sentenza e rinviata per nuovo esame la causa al Tribunale di Grosseto, in persona di diverso magistrato; è dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato.

4. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, comprese quelle del controricorrente Comune di [OSCURATO:PERSONA], che ha reputato di svolgere difese in questa sede, pur non essendo stata dispiegata alcuna domanda nei suoi confronti.

5. Attesa l’inammissibilità del ricorso incidentale, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per r.g. n. 20695/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente incidentale - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13.

P. Q. M. Accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvi a al Tribunale di Grosseto , in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente incidentale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20695/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat o e difes o ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente principale – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente e ricorrente in via incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 20695/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] –intimati – Avverso la sentenza n. 434 / 20 2 1 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 20 maggio 2021. r.g. n. 20695/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 7 aprile 202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell’aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate Riscossione notificò una intimazione di pagamento, emessa ai sensi dell’art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,alla [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di obbligata in solido a seguito di fusione per incorporazione della [OSCURATO:SOCIETA].. Avverso detta intimazione, nella parte in cui faceva seguito a tredici cartelle di pagamento causalmente ascritte a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, la [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione innanzi il Giudice di pace di Grosseto,adducendo, in sintesi e per quanto qui ancora d’interesse, l’estinzione dei crediti azionati per decorso del termine quinquennale di prescrizione. 2. All’esito del giudizio di prime cure, celebrato nel contraddittorio con gli enti creditori, l’adito giudice accolse l’opposizione. 3. La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interposto da Agenzia delle Entrate Riscossione. A fondamento del dictum, il Tribunale di Grosseto ha posto la inidoneità, quale fatto interruttivodel corso deltermine di prescrizione, dell’atto di intervento con domanda di sostituzione ex art. 511 cod. proc. civ.svolto da Agenzia delle Entrate Riscossione nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., creditore istante in una procedura esecutiva in danno di altro soggetto intrapresa presso il Tribunale di Grosseto. In particolare, ha ritenuto «l’inutilizzabilità a fini probatori»dell’atto di intervento prodotto in prime cure da Agenzia Entrate Riscossione, poiché copia cartacea di atto originale informatico sprovvista però della attestazione di conformità prevista dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come eccepito dall’opponente. 4. Ricorre per cassazione Agenzia delle Entrate Riscossione, sulla base di un unico motivo; resiste, con controricorso, il Comune di Monte r.g. n. 20695/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]; resiste –e dispiega altresì ricorso incidentale condizionato articolato in un motivo –la [OSCURATO:SOCIETA].. Non svolgono difese in grado di legittimità le altre parti intimate, in epigrafe dettagliatamente indicate. 5. Il ricorrente principale e il ricorrente incidentale hanno depositato memoria illustrativa. 6. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico motivo del ricorso principaledenuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 16-decies (per evidente lapsus calami , in rubrica indicato come 11-decies) del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito la legge 17 dicembre 2012, n. 221), dell’art. 23, comma 1, del d.lgs n. 82 del 2005, dell’art. 2719 cod. civ., nonché dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU. Parte ricorrente censura, breviter, la ritenuta inutilizzabilità, ai fini della interruzione del corso della prescrizione dei crediti azionati, «dell’atto di intervento ex artt. 499 e 511 cod. proc. civ. con ricevuta di deposito telematico», cioèdella domanda di sostituzione esecutiva spiegata dall’agente della riscossione verso la [OSCURATO:SOCIETA]., creditore procedente in espropriazione immobiliare condotta in danno di altri. Assume, al riguardo, di avere depositato nel giudizio di prime cure copia analogica dell’atto d’intervento e della ricevuta di deposito telematico di esso, non corredata dall’attestazione di conformità, siccome non prevista, documentazione poi nuovamente depositata, stavolta con attestazione di conformità, in grado di appello; deduce, comunque, che il disconoscimento della conformità della copia depositataall’originale ex adverso sollevata aveva carattere generic o , senza specificazione del profilo contestato. 1.1. Il motivo è fondato, nei termini in appresso chiariti. r.g. n. 20695/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] in fatto accertato dalla sentenza impugnata, nel giudizio di primo grado celebrato innanzi il giudice di pace, l’odierna ricorrente depositò copia cartacea dell’atto di intervento ex art. 511 cod. proc. civ. nella procedura esecutiva e riproduzione a stampa della ricevuta di deposito di tale atto nel fascicolo esecutivo: ambedue i documenti erano privi dell’attestazione di conformità della copia all’originale. La questione controversa (e, ad un tempo, decisiva) concerne la efficacia asseverativa - e, ancor più a monte, l’utilizzabilità ai fini del convincimento del giudice -di documenti in tale forma prodotti. Sul punto –e per inquadrare sistematicamente il problema – giova rilevare comenel caso l’atto di intervento nel procedimento esecutivo fosse integrato da un atto in formato elettronico, cioè nativo digitale: sicché la ricevuta di deposito di tale atto nel fascicolo telematico della procedura si configura come un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di un fatto giuridicamente rilevante (il deposito dell’atto nel fascicolo, appunto), sussumibile, per tale natura, nell’àmbito delle riproduzioni informatiche e delle rappresentazioni meccaniche contemplate dall’art. 2712 del codice civile. Ciò posto, la produzione in copia analogica o l’estratto su supporto analogico di siffatti documenti (geneticamente telematici) che non sia corredata da attestazione di conformità trova allora disciplina nell’art. 23, secondo comma, del d.lgs. n. 82 del 2005 (cd. C.A.D.: codice dell’amministrazione digitale), a mente del quale «le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta». Il trascritto precetto, per identità di formula testuale ed omologia di situazione disciplinata, rappresenta una declinazione, nel puntuale àmbito dei documenti digitali, delle regoledi carattere generale sancite dal codice civile con riferimento alle riproduzioni meccaniche (art. r.g. n. 20695/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2712) ed alle copie fotografiche di scritture (art. 2719), sicché la lettura ermeneutica dell’art. 23 C.A.D. non può che essere conforme agli indirizzi formatisi –in maniera oramai consolidata nella giurisprudenza di nomofilachia –in relazione alle citate disposizioni codicistiche. Al riguardo, è ius receptum che, onde produrre l’effetto della vanificazione dell’efficacia asseverativa delle copie fotografiche di documenti prodotti in giudizio, il disconoscimento, pur senza vincoli di forma, debba rivestire i connotati della chiarezza, della puntualità e della specificità, cioè a dire debba consistere in una dichiarazione di inequivoca negazione della genuinità della copia con la esplicita indicazione degli aspetti per i quali si assuma differisca le copia prodotta rispetto all’originale, senza che possano a tal fine reputarsi sufficienti clausole di stile, rimostranze ambigue, generiche o omnicomprensive (da ultimo -e con dovizia di argomentazioni - Cass.20/12/2021, n. 40750; conf. Cass. 13/05/2021, n. 12794; Cass.20/06/2019, n. 16557; Cass.21/02/2019, n. 5141; Cass. 02/09/2016, n. 17526; Cass. 17/02/2015, n. 3122; Cass. 03/04/2014, n. 7775). Identici princìpi governano la fattispecie (qui controversa) della produzione in giudizio di copie analogiche (o di riproduzioni meccaniche) di documenti informatici. Pertanto, ad integrare gli estremi di un disconoscimento idoneo a ridimensionare la valenza di prova diuna copia analogica di documenti informatici non rileva ex se la denuncia dell’avvenuto deposito di una «mera copia» o l’affermazione generica di un’inidoneità probatoria di essa: occorre, per contro, una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell’allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta (così, con peculiare riferimento al disconoscimento previsto dall’art. 23 C.A.D.: Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 6569; Cass. 29/01/2024, n. 2907). r.g. n. 20695/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.2.In virtù degli enunciati princìpi, h a dunque errato il Tribunale di Grosseto nel considerare inutilizzabile a fini probatori i documenti prodotti dalla opposta agente della riscossione soltanto sulla base della eccezione formulata d a lla controparte circoscritta unicamente al la mancanza di attestazione di conformitàall’originale. In specie, non è conforme a diritto l’affermazione per cui « il dire che una copia non ha alcun valore probatorio perché sprovvista di tale attestazione significa indubbiamente disconoscerne la sua conformità all’originale, posto che né il disconoscimento della conformità né la contestazione del fatto esigono formule sacramentali». Era invece necessario verificare se, posto il difetto di attestazione di conformità delle prodotte copie analogiche ai documenti informatici, l’opponente avesse formulato un disconoscimento chiaro, esplicito, circostanziatodelle stesse, nei sensi sopra tratteggiati: accertamento di merito, da compiersi ad opera del giudice cui la causa va rinviata, previa cassazione della sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso principale. 2. L’esito testé descritto impone il vaglio del ricorso incidentale condizionato proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].. Di esso (e del controricorso uno actu dispiegato) va dichiarata la inammissibilità per tardività, siccome notificato in data 27 settembre 2021, a fronte della notifica del ricorso perfezionata il 20 luglio 2021, elasso quindi il termine all’uopo fissato dall’art. 370 del codice di rito. Giova evidenziare, al riguardo, che per le cause di opposizione alla esecuzione - quale quella in esame, in forza della qualificazione espressa operata dal giudice di meritoe non impugnata da alcuno, con conseguente operatività del c.d. principio dell’apparenza - non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini, in virtù del combinato disposto dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742: quest’ultima norma, r.g. n. 20695/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] infatti, sottrae espressamente alla sospensione feriale le « opposizioni all’esecuzione», locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all’esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all’esecuzione), proposti sia prima che dopo l’inizio della procedura esecutiva. L’inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l’intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e daimotivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione (tra le innumerevoli, si vedano Cass. 14/01/2022, n. 1127; Cass. 13/02/2020, n. 3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass.03/07/2018, n. 17328; Cass. 20/04/2017, n. 9963; Cass. 07/02/2017, n. 3214; Cass. 08/04/2014, n. 8137; Cass. 11/01/2012, n. 171; circa la non sospensione dei termini afferenti il giudizio di cassazione, cfr. Cass. 27/06/2022, n. 20594; Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass.11/04/2019, n. 10212; Cass. 10/04/2017, n. 9234; Cass. 27/01/2017, n. 2179; Cass. 04/10/2016, n. 19836; Cass. 20/05/2015, n. 10252; Cass. 25/02/2015, n. 3889; Cass. 03/02/2015, n. 1892). 3. In definitiva: è accolto il ricorso principale, cassata la gravata sentenza e rinviata per nuovo esame la causa al Tribunale di Grosseto, in persona di diverso magistrato; è dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato. 4. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, comprese quelle del controricorrente Comune di [OSCURATO:PERSONA], che ha reputato di svolgere difese in questa sede, pur non essendo stata dispiegata alcuna domanda nei suoi confronti. 5. Attesa l’inammissibilità del ricorso incidentale, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per r.g. n. 20695/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente incidentale - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. P. Q. M. Accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvi a al Tribunale di Grosseto , in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente incidentale