CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15328/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ATE, in persona del Direttore pro tempore,domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocaturagenerale dello Stato che la rappresenta e difende;–resistente –nonchéAGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:SOCIETA].- intimata-avverso la sentenza n. 2852/2020 della Commissione tributariaregionale del Lazio, depositata il 7/10/2020, non notificata;Numero registro generale 1767/2021Numero sezionale 3896/2026Numero di raccolta generale 15328/2026Data pubblicazione 20/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del7/05/2026 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma accolse (perintervenuta prescrizione dei crediti) il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] il sollecito di pagamento emesso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. inrelazione a due cartelle per Irpef, compensando le spese di lite.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, riuniti gli appelliautonomamente proposti dall’ufficio (sul merito della lite) e dalcontribuente (quest’ultimo per le spese di lite), accolse l’appelloproposto dall’Agenzia delle entrate, evidenziando che vi era prova dellenotifiche delle cartelle, avvenute a mani del contribuente il 4/11/2004e il 20/02/2007, richiamando i principi in tema di espressodisconoscimento della copia all’originale; rigettò l’appello delcontribuente e compensò le spese di lite, in ragione della produzionedei documenti da parte dell’ufficio solo nel grado di appello.2. Contro tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione sulla base di sette motivi.L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione al fine dipartecipare all’eventuale udienza di discussione.L’Agenzia delle entrate-Riscossione non ha svolto attività difensiva.Il ricorso è stato fissato ex art. 380-bis.1 c.p.c. per l’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale il ricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Occorre premettere che tutti i motivi si concludono con laformulazione di un quesito di diritto, circostanza, quest’ultima, chesebbene appaia estranea alla disciplina processuale vigente rationetemporis, non appare incidere, di per sé, sull’ammissibilità dei motivi.Numero registro generale 1767/2021Numero sezionale 3896/2026Numero di raccolta generale 15328/2026Data pubblicazione 20/05/20262. Con il primo motivo di impugnazione, proposto in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la mancataindicazione delle parti cui è rivolto l’appello che non è stato indirizzatoanche all’agente della riscossione, Equitalia sud s.p.a., che era partenel giudizio di primo grado.Con il secondo motivo di impugnazione, proposto in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce la nullità dellasentenza per violazione del contraddittorio ex artt. 31, 102 e 331c.p.c., per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti diEquitalia sud s.p.a.Con il terzo motivo di impugnazione, proposto in relazione all'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la nullità della sentenza perviolazione del contraddittorio ex artt. 31, 102 e 331 c.p.c. e omessapronuncia in relazione alla eccezione di mancata integrità delcontraddittorio.2.1. I motivi vanno esaminati congiuntamente, perché concernonola medesima questione processuale relativa alla mancata evocazionenel giudizio di appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e sono infondati.In primo luogo, va osservato che l’omessa indicazione nell’atto diappello di un litisconsorte asseritamente pretermesso non generainammissibilità dell’atto ma unicamente l’obbligo da parte del giudicedi integrare il contraddittorio nei suoi confronti, ove ne ricorrano ipresupposti, con il che si rivela infondato il primo motivo (Cass. n.28562/2019).Inoltre, l’omessa pronuncia non è invocabile per eccezioni di rito(Cass. n. 26913/2024; Cass. n. 25154/2018), che del resto devonoritenersi implicitamente rigettate con la decisione sul merito, con il chesi rivela infondato anche il terzo motivo, che deduce omessa pronunciasulla eccezione di difetto di integrità del contraddittorio.Numero registro generale 1767/2021Numero sezionale 3896/2026Numero di raccolta generale 15328/2026Data pubblicazione 20/05/2026Rimane da esaminare quindi il secondo motivo, che è anch’essoinfondato.Questa Corte ha affermato il principio di diritto per cui in tema diprocesso tributario con pluralità di parti, va esclusa l’autonomia dellaprevisione processualtributaria rispetto ai principi codicistici per cui ildisposto dell'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 non fa venirmeno la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti,delineata dalle regole processualcivilistiche, cosicché, in base agli artt.331 e 332 c.p.c., nelle cause scindibili non vi è obbligo di integrare ilcontraddittorio nei confronti di quelle parti del giudizio di primo grado,il cui interesse alla partecipazione all'appello sia venuto meno (Cass.Sez. U. n. 11676/2024).Ciò premesso il motivo si limita a ribadire la violazione dell’art. 53e delle disposizioni a presidio del contraddittorio, senza nulla dire inmerito alla inscindibilità delle cause (laddove, per quanto dedotto, laquestione era relativa al merito della pretesa tributaria, per intervenutaprescrizione, con conseguente legittimazione dell’ente impositore).La citata Cass. Sez. U. n. 11676/2024 ha ribadito il principio cheanche nel processo tributario la disciplina dettata in tema di pluralitàdi parti e pluralità di cause in sede d’impugnazione deveprioritariamente tener conto della inscindibilità e/o scindibilità dellecause, prima ancora che della categoria del litisconsorzio: - «[…] è lastessa preponderante giurisprudenza della Sezione a non aver maidubitato che anche nel processo tributario debba applicarsi ladistinzione tra cause inscindibili dipendenti e cause scindibili,affermando che la disposizione di cui all'art. 53, comma 2, del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui l'appello dev'essere propostonei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primogrado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e causescindibili. In conseguenza si è ritenuto che, ove la controversia abbiaNumero registro generale 1767/2021Numero sezionale 3896/2026Numero di raccolta generale 15328/2026Data pubblicazione 20/05/2026ad oggetto l'esistenza dell'obbligazione tributaria, la mancataproposizione dell'appello anche nei confronti del concessionario delservizio di riscossione, convenuto in primo grado unitamenteall'Amministrazione finanziaria, non comporta l'obbligo di disporre lanotificazione del ricorso in suo favore, quando sia ormai decorso iltermine per l'impugnazione, essendo egli estraneo al rapportosostanziale dedotto in giudizio, con la conseguente scindibilità dellacausa nei suoi confronti, anche nel caso in cui non sia stato eccepito orilevato il suo difetto di legittimazione», richiamando Cass. n.10580/2007; Cass. n. 24083/2014; Cass. n. 25588/2017; Cass. n.31922/2021; Cass. n. 245/2014; in epoca ancora anteriore cfr. Cass.n. 6450/2002; argomentando al contrario si perviene alle medesimeconclusioni in Cass. n. 24868/2013; Cass. n. 18361/2015; Cass. n.4597/2018; Cass. n. 20038/2021.3. Col quarto motivo di impugnazione, proposto in relazione all'art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 112c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo.Il ricorrente assume di aver disconosciuto la conformità all’originaledei documenti depositati e volti a provare la rituale notifica degli attiprodromici ed evidenzia che la CTR non avrebbe esaminato taledisconoscimento.3.1. Il motivo è infondato.La CTR ha espressamente motivato sulla necessità di un formaleed inequivoco disconoscimento della conformità della copiaall’originale, evidentemente ritenendo non tale quello effettuato, il cherende infondato il motivo, sia ove lo si intenda come denuncia diomessa pronuncia sia ove lo si intenda come denuncia di omessoesame di fatto decisivo.Tale affermazione della CTR è del tutto conforme al consolidatoorientamento di questa Corte secondo cui, in tema di notifica dellaNumero registro generale 1767/2021Numero sezionale 3896/2026Numero di raccolta generale 15328/2026Data pubblicazione 20/05/2026cartella di pagamento, se l'agente della riscossione produce in giudiziouna copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento,il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, aisensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asseritadifformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico merodisconoscimento (Cass. n. 8604/2025; Cass. n. 30923/2024; Cass. n.2117/2011).In particolare, per essere chiara e univoca, la contestazione si deveconcretare «nell'allegazione di elementi significanti la noncorrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta» (da ultimo,Cass. n. 23213/2024; Cass. n. 29658/2024, punto 4).Peraltro, ove il disconoscimento sia sufficientemente specifico, ilgiudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una ritualecertificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negareogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontratamancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifichedifformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili,compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo ancheall'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, dellaconformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche deglioriginali in suo possesso (Cass. n. 1324/2022; Cass. n. 23902/2017;Cass. n. 24323/2018).Ciò premesso la valutazione della CTR appare anche corretta nelmerito posto che la parte degli atti difensivi trascritta contiene undisconoscimento della copia all’originale del tutto generico nonché ladeduzione di elementi che attengono a doglianze di vizio dellenotificazioni, effettuate in un luogo ove egli non era residente,questione che esula del tutto da quella agita nel motivo in esame.4. Con il quinto motivo di impugnazione, proposto in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione dell’art.Numero registro generale 1767/2021Numero sezionale 3896/2026Numero di raccolta generale 15328/2026Data pubblicazione 20/05/202626, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 per il mancato deposito deglioriginali. Il ricorrente evoca la previsione dell’art. 26, comma 5, d.P.R.n. 602 del 1973, evidenziando che la CTR non abbia ordinato laproduzione dell’originale dei documenti e in particolare delle cartelle aifini della prova della loro notifica.4.1. Il motivo è infondato.Premesso che, per quanto concerne la produzione degli avvisi diricevimento, vale quanto detto in relazione al precedente motivo,quanto alla necessità di deposito dell’originale della cartella, èorientamento fermo di questa Corte quello per cui nell'ipotesi in cui ildestinatario della cartella di pagamento ne contesti la notifica, l'agentedella riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senzache abbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso didisconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cuiall'art. 215, secondo comma, c.p.c., e potendo, quindi, il giudiceavvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copiaintegrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che nesanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica (trale tante: Cass. n. 25292/2018; Cass. n. 33526/2019; Cass. n.27181/2020; Cass. n. 40124/2021; Cass. n. 19491/2022; Cass. n.24787/2023; Cass. n. 32062/2024; Cass. n. 14417/2025).Anche recentemente (Cass. n. 3803/2026) si è evidenziato che«elementi di segno contrario non si traggono né dalla disciplina delprocesso tributario, in quanto l’art. 22, comma 4°, d.lgs. 546/1992ammette la produzione, di regola, della documentazione in copia, nédall’art. 26, comma 4°, del d.P.R. 602/1973. Tale norma stabilisceinfatti che “Il concessionario deve conservare per cinque anni lamatrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenutanotificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizionesu richiesta del contribuente o dell'amministrazione”. In realtà, dallaNumero registro generale 1767/2021Numero sezionale 3896/2026Numero di raccolta generale 15328/2026Data pubblicazione 20/05/2026stessa non può trarsi alcuna regola probatoria, come si evince dallaformulazione letterale che, pur stabilendo l’obbligo di conservazionedegli originali della cartella e degli atti riguardanti la sua notifica, nonfa alcun riferimento al processo, né alla disciplina della prova. Si tratta,evidentemente, di una disposizione che riguarda il diritto di accessoagli atti, non la disciplina della prova. A tale conclusione, del resto, sigiunge anche sulla base della pronuncia del Consiglio di Stato (n.5410/2015) ... nonché di altre pronunce del giudice amministrativo sulpunto (Cons. Stato Ad. Pl. 4/2022) che hanno stabilito l’obbligo diconservazione delle cartelle e della documentazione attestante lanotifica, escludendo la possibilità di sostituzione di tali documenti conl’estratto di ruolo in sede di accesso agli atti da parte dal contribuente.Tali pronunce, però, non contrastano affatto con quanto affermato. Èevidente, infatti, che anche nel processo tributario la sola produzionedell’estratto di ruolo non sarebbe sufficiente a dimostrare la correttanotifica delle cartelle o degli atti successivi, ove questa fosse contestatadal contribuente. Per la prova della notifica delle cartelle è peròsufficiente la sola produzione, anche in copia, delle relazioni di notificao degli avvisi di ricevimento (come avvenuto nel presente processo),sempre che da tali atti sia possibile risalire ai documenti ai quali siriferiscono attraverso l’indicazione a stampa del numero di questi ultimi(cfr. Cass. n. 23902/2017; Cass. n. 20444/2019). Ove viceversa taleindicazione manchi, sarà necessaria la produzione di ulterioridocumenti che consentano di abbinare con certezza le relazioni o gliavvisi agli atti notificati. Il ricevimento del plico, poi, lascia presumerela sua conoscenza da parte del destinatario, sul quale eventualmentegrava l’onere di dimostrare che lo stesso era vuoto o conteneva un attodiverso (Cass. n. 6251/2025; Cass. n. 30787/2019; Cass. n.16528/2018; Cass. n. 20027/2011)».Numero registro generale 1767/2021Numero sezionale 3896/2026Numero di raccolta generale 15328/2026Data pubblicazione 20/05/20265. Con il sesto motivo di impugnazione, proposto in relazione all'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 60 deld.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 137, 138 e 139c.p.c., in quanto la notifica ritenuta a mani proprie non era tale permancanza di attestazione in tal senso da parte dell’ufficiale notificatore,poiché il luogo di notifica non era quello di residenza o domicilio delcontribuente, come da certificato storico di residenza prodotto, epoiché non risultava barrata la casella del destinatario. Pertanto, ai finidella validità del principio per cui la notificazione a mani proprie èsempre valida ovunque avvenga, occorre che l’ufficiale giudiziarioabbia la certezza del soggetto destinatario dell’atto e che tale identitàsia certificata nella relazione di notificazione.5.1. Il motivo è inammissibile.5.2. La CTR in parte motiva ha validato la tesi erariale (espostanello svolgimento del processo) secondo cui la notificazione è avvenutaa mezzo posta con raccomandate entrambe consegnate nelle mani deldestinatario, e quindi ha fatto riferimento ad una notificazione direttaa mezzo posta; il motivo non si confronta con tale accertamento infatto che non contesta, né trascrive, sintetizza o localizza le relate dinotificazione, e pur tuttavia si riferisce a disposizioni relative allanotificazione a mezzo ufficiale giudiziario o altro soggetto autorizzato,e quindi a disposizioni che non regolano la fattispecie concreta comericostruita dalla CTR.Il ricorrente non indica poi in maniera chiara se abbia avanzato talicensure nel giudizio di merito e in particolare quelle evidenziate inappello, posto che ciò non emerge dalla descrizione dello svolgimentodel processo e neanche dalle trascrizioni contenute nel quinto motivo.Il riferimento all’art. 140 c.p.c. appare del tutto poco chiaro,rispetto al tenore della decisione che non riferisce di una tale forma dinotificazione.Numero registro generale 1767/2021Numero sezionale 3896/2026Numero di raccolta generale 15328/2026Data pubblicazione 20/05/2026Per il resto pare che la CTR abbia fatto semplice applicazionedell’orientamento di questa Corte, mai smentito, secondo cui è validala notificazione dell'atto impositivo eseguita mediante consegnadell'atto a mani proprie del destinatario, ovunque rinvenuto, anche inluogo diverso dal suo domicilio fiscale o dalla sua residenza anagrafica(Cass. n. 8039/2017).E del resto, anche ove si fosse in presenza di una diversa modalitàdi notifica, le doglianze si paleserebbero infondate; in primo luogo,infatti, secondo questa Corte le risultanze anagrafiche rivestono unvalore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abitualedimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro lestesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogoove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale (Cass.n. 19387/2017), circostanza che nel caso di specie sarebbe integratadal rinvenimento in loco del destinatario; ove si deduce la non paternitàdella sottoscrizione, soccorre l’orientamento secondo cui in tali casioccorrerebbe la querela di falso (Cass. n. 22225/2021).6. Con il settimo motivo di impugnazione, proposto in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione degliartt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., in quanto dovendo essereaccolto il gravame del ricorrente e rigettato quello erariale la CTRavrebbe dovuto condannare l’ufficio al pagamento delle spese di lite diprimo grado che erano state invece compensate.6.1. Il motivo è inammissibile, poiché postula la infondatezzadell’appello erariale e quindi l’accoglimento degli altri motivi, che, comevisto, sono da ritenere invece infondati.7. Concludendo, il ricorso deve essere respinto.Non vi è a provvedere sulle spese in quanto l’Agenzia delle entratenon ha svolto attività difensiva. P.Q.MNumero registro generale 1767/2021Numero sezionale 3896/2026Numero di raccolta generale 15328/2026Data pubblicazione 20/05/2026Rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026.Il PresidenteValentino Lenoci