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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 settembre 2026

Cassazione n. 25515/2026

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ura Generaledello Stato– ricorrente –Numero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026controSTANLEYBET [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Agnello– controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza n. 110/2024 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Molise, depositata il 7/5/2024.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 settembre 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA], soggetto esercente l’attività diraccolta scommesse con sede all’estero, impugnò dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Isernia un avviso diaccertamento con il quale le era stato contestato il mancatoversamento dell’imposta unica sulle scommesse di cui al d.lgs. n.504/1998, per l’anno 2015, quale soggetto obbligato in solido con iltitolare di un CDT ([OSCURATO:PERSONA]), operante per conto delbookmaker privo di concessione, e le erano state irrogate le relativesanzioni.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso limitatamente allaquantificazione del tributo e delle connesse sanzioni.3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise,investita dell’appello principale dell’Agenzia delle dogane e deimonopoli e di quello incidentale della società, respinse entrambi igravami, evidenziando, da un lato, che il metodo forfettario diNumero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026determinazione della base imponibile invocato dall’Ufficio, quello di cuiall’art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190 del 2014, era applicabile,in virtù della modifica normativa recata dall’art. 1, comma 926, lett.d), legge n. 208 del 2015, solo dal 1° gennaio 2016, restando pertantoescluso dal suo ambito applicativo l’anno d’imposta cui si riferival’avviso impugnato, dall’altro, che la pretesa impositiva dell’Agenzia eraper il resto legittima, ciò in adesione al prevalente e consolidatoorientamento giurisprudenziale di merito secondo cui il CTD svolge unafunzione di ricevitoria da ritenere assimilabile alla gestione per contoterzi contemplata dall’art. 1, comma 66, legge n. 220 del 2010,indipendentemente dalla mancanza di un potere d’ingerenza nelladeterminazione delle condizioni delle scommesse, e questa disciplinanon si pone in contrasto col diritto unionale.

Ritenne, inoltre,sussistente la responsabilità del bookmaker [OSCURATO:PERSONA] coobbligato solidale del CTD, escludendo qualsiasi frizione con iprincipi costituzionali e unionali.4. – Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle dogane e deimonopoli ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi,cui la [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e ricorsoincidentale basato su quattro motivi (ma in realtà tre, risolvendosi ilprimo motivo in mere argomentazioni dirette a confutare la fondatezzadel ricorso avversario).5. – L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha, a sua volta, resistitocon controricorso al ricorso incidentale avversario.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – In via preliminare, la Corte ritiene che l’istanza dellacontroricorrente e ricorrente incidentale di trattazione della causa inpubblica udienza vada disattesa; in adesione all’indirizzo già espressodalle Sezioni unite di questa Corte, il collegio giudicante ben puòescludere, nell’esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenzaNumero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione delcarattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso dispecie (Cass., sez. un., n. 14437/2018), e non si verta in ipotesi didecisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., sez. un., n.8093/2020).In particolare, la sede dell’adunanza camerale non è incompatibile,di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto senon oggettivamente inedite e già assistite da un consolidatoorientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo.Nel caso in questione, il tema oggetto del giudizio non è neppurenuovo nella giurisprudenza di questa Corte (v. le pronunce di legittimitàdi seguito citate, alcune delle quali specificamente riferite proprioall’anno d’imposta 2015) e, comunque, è compiutamente affrontato intutti i suoi risvolti, da un lato, dalla Corte costituzionale (con lasentenza 14 febbraio 2018, n. 27), dall’altro, dalla Corte unionale (conla sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, relativa allaStanleybet [OSCURATO:PERSONA]); e i principi da quelle Corti stabiliti risultanoampiamente e diffusamente recepiti pure dalla giurisprudenza dimerito e di legittimità (v. nello stesso senso, ex multis, Cass. n.31905/2021).2. – Ciò posto, con il primo motivo del ricorso principale si deduce, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsaapplicazione dell’art. 1, commi 643 e 644, legge n. 190 del 2014 nonchédell’art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015, dell’art. 24, comma 10,d.l. n. 98 del 2011, dell’art. 3 legge n. 212 del 2000, e degli artt. 10, 11e 15 della Preleggi poiché la sentenza impugnata ha errato nell’applicare,in relazione all’anno d’imposta 2015, il metodo normativo di calcolodell’imponibile e dell’imposta unica sulle scommesse, dovuta daglioperatori non collegati al totalizzatore nazionale, che non abbiano aderitoalla procedura di regolarizzazione prevista nel 2015, disapplicando laNumero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026disciplina prevista dall’art. 1, comma 643, legge n. 190 del 2014,riproposta dall’art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015.

Secondo laricorrente la base imponibile dell’imposta dovuta per il 2015 era statacorrettamente determinata in via induttiva ai sensi dell’art. 1, comma 644,lett. g), legge n. 190 del 2014, secondo il quale l’imposta va applicata suun imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccoltaeffettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta,desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodod’imposta antecedente a quello di riferimento con l’aliquota massimaprevista dall’art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1 d.lgs. n. 504 del 1998; igiudici di appello hanno invece ritenuto applicabile il precedente criterio dicalcolo, previsto dall’art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011, in quanto lalegge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) avrebbe posticipato al 1°gennaio 2016 l’entrata in vigore della disposizione che aveva introdotto ilnuovo metodo di accertamento induttivo, senza considerare, tuttavia, chela norma, che aveva riaperto i termini della procedura di emersione,doveva intendersi applicabile esclusivamente ai soggetti che, nonessendosi regolarizzati nel 2015, lo avevano fatto nel 2016; pertanto, isoggetti – come la contribuente – che non si erano regolarizzati né nel2015 né nel 2016, non potevano avvalersi della proroga del termineiniziale di decorrenza del meccanismo del triplo della media provinciale.3. – Il motivo è infondato.3.1. – Questa Corte ha recentemente avuto modo di affermare che intema di imposta unica sulle scommesse, la determinazione dell’impostasu di un imponibile forfetario, coincidente con il triplo della media dellaraccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto diraccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale dell’Agenziadelle dogane e dei monopoli per il periodo d’imposta antecedente a quellodi riferimento, con l’aliquota massima stabilita dall’art. 4, comma 1, lett.b), n. 3.1), d.lgs. n. 504 del 1998, prevista dall’art. 1, comma 644, lett.Numero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026g), legge n. 190 del 2014, si applica a tutti i soggetti, non collegati altotalizzatore nazionale, che non aderiscono al regime di regolarizzazioneprevisto dall’art. 1, comma 643, legge n. 190 del 2014, ovvero che, puravendo aderito, ne sono decaduti, e ciò a decorrere dal 1° gennaio 2016,termine così prorogato dall’art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015,essendo per i precedenti periodi d’imposta applicabile, anche per i soggettinon regolarizzati, il metodo di calcolo di cui all’art. 24, comma 10, d.l. n.98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011(Cass. n. 5924/2026).Appare peraltro opportuno, stante il carattere relativamente recentedella pronuncia appena richiamata, ripercorrere qui di seguito i principalisnodi argomentativi attraverso cui la Corte è giunta a tale approdoermeneutico.3.2. – L’art. 1, comma 643, legge n. 190 del 2014 disponeva in origineche: «In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici [...] adecorrere dal 1° gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia,per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza esserecollegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e deimonopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore èl’offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia econseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, èconsentito regolarizzare la propria posizione alle seguenti condizioni: a)non oltre il 31 gennaio 2015 i soggetti inoltrano all’Agenzia delle doganee dei monopoli [...] una dichiarazione di impegno alla regolarizzazionefiscale per emersione con la domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensidell'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, nonché di collegamento al totalizzatorenazionale, [...] con il contestuale versamento mediante modello F24 dellasomma di euro 10.000, da compensare in sede di versamento anche soloNumero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026della prima rata di cui alla lettera e); b) le domande sono sottoscritte daltitolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta che offre le scommessedi cui all'alinea […]; c) le domande recano altresì l'esplicito impegno disottoscrizione presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, non oltre il28 febbraio 2015, del disciplinare di raccolta delle scommesse [...]; d)l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, subito dopo la sottoscrizione deldisciplinare di raccolta delle scommesse di cui alla lettera c), trasmettealla questura territorialmente competente le domande. pervenute, nonchéla documentazione allegata dal richiedente a comprova dei prescrittirequisiti; e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamentodell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,e successive modificazioni, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quellodel 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza perl'accertamento, determinata con le modalità previste dall’articolo 24,comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta di un terzo esenza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari importo chescadono, rispettivamente, il 31 marzo e il 30 novembre 2015; f) gli atti diaccertamento e di irrogazione di sanzioni già notificati entro il 31 dicembre2014 perdono effetto a condizione che l’imposta versata per laregolarizzazione, con riguardo al periodo d'imposta oggetto degli attimedesimi, non sia di importo inferiore a quello in essi indicato; g) con lapresentazione della domanda al titolare dell'esercizio ovvero del punto diraccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza,nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta dellescommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degliraccolta perde il diritto di cui alla lettera g) in caso di mancato rilascio deltitolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico n. 773 del 1931 ovverodi mancato versamento anche di una sola delle rate di cui alla lettera e).Numero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026Il provvedimento di diniego della licenza dispone la chiusuradell’esercizio…».Si tratta di disposizioni dirette alla regolarizzazione, a decorrere dal 1°gennaio 2015, della posizione dei «soggetti attivi alla data del 30 ottobre2014 che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia,per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza esserecollegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e deimonopoli».Il comma 644 del medesimo art. 1 legge n. 190 del 2014 ha poidisciplinato la posizione dei «soggetti di cui al comma 643 che nonaderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma 643»ovvero dei soggetti «che, pur avendo aderito a tale regime, ne sonodecaduti».

Riguardo a tali soggetti lo stesso comma 644, ferma«l’applicazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 4-bis, della legge 13dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni» (ossia le sanzionipenali previste per l’esercizio abusivo di attività di giuoco o discommessa), ha imposto una pluralità di obblighi e divieti (in materia diantiriciclaggio, di obblighi di identificazione, di oneri e responsabilità intema di privacy, di divieto di raccolta per eventi non inseriti nel palinsestodell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e di scommesse che consentonovincite superiori a euro 10.000, in tema di misure di contrasto allaludopatia, etc.).In particolare, il comma 644, lett. g), sempre nella sua versioneoriginaria, ha previsto che «l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operantesul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero dialtro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente.

L’impostasi applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della mediadella raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il puntodi raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per ilNumero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026periodo d’imposta antecedente a quello di riferimento, nonché conl’aliquota massima stabilita dall’articolo 4, comma 1, lettera b), numero3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998.

Per i periodi di impostadecorrenti dal 1º gennaio 2015 non si applica conseguentemente ladisposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111».L’art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 111 del 2011, che disciplinava le modalità di calcolodell’imposta unica nel caso di operazioni non collegate al totalizzatorenazionale gestito dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, stabiliva, nellaversione ratione temporis applicabile, che: «Nel caso di scommessecomunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso disottrazione di base imponibile all’imposta unica sui concorsi pronostici osulle scommesse, l’Ufficio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli diStato determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentalicomunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emergel’ammontare delle giocate effettuate.

In mancanza di tali elementi ovveroquando il contribuente si oppone all’accesso o non da seguito agli inviti eai questionari disposti dagli uffici, l’Ufficio dell’amministrazione autonomadei monopoli di Stato determina induttivamente la base imponibileutilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto digioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati neltotalizzatore nazionale.

Ai fini della determinazione dell’imposta unical’ufficio applica, nei casi di cui al presente comma, l’aliquota massimaprevista per ciascuna tipologia di scommessa dall’art. 4 del decretolegislativo 23 dicembre 1998, n. 504».3.3. – Il criterio di calcolo previsto da detta disposizione non si sarebbedovuto più applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015, dopo l’entrata invigore dell’art. 1, comma 644, legge n. 190 del 2014.Numero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026Come ha già osservato questa Corte, il complesso delle disposizioniintrodotte dai citati commi 643 e 644 dell’art. 1 legge n. 190 del 2014,nasce dall’esigenza di porre rimedio a un ampio contenzioso che si era inprecedenza generato riguardo alla possibilità di operare in Italia da partedi primari bookmaker e gestori di case di gioco stabiliti in altri paesidell’Unione che agivano nel mercato italiano tramite l’intermediazione dinumerose agenzie denominate “centri di trasmissione dati” (CTD) cheoffrono i loro servizi in locali aperti al pubblico in cui mettono adisposizione degli scommettitori l’accesso telematico al server delbookmaker estero, al di fuori, dunque, del collegamento al totalizzatorenazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Cass. n.25989/2022).Successivamente, tuttavia, l’art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015(legge di stabilità 2016) ha previsto che: «Ai soggetti indicati dall’articolo1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non hannoaderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cuial medesimo comma, nonché a quelli attivi successivamente alla data del30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaroin Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senzaessere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e deimonopoli, fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso, il giocatore èl’offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia econseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, èconsentito regolarizzare la propria posizione alle condizioni di cui ai commi643, 644 e 645 del medesimo articolo 1 della legge n. 190 del 2014, aiquali, a tale fine, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alle letterea) e b) del comma 643, le parole: «31 gennaio 2015» e «5 gennaio 2015»sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 gennaio 2016» e «5gennaio 2016»; b) alla lettera c) del comma 643, le parole: «28 febbraio2015» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2016»; c) alle lettereNumero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026e) e i) del comma 643, la parola: «2015», ovunque ricorre, è sostituitadalla seguente: «2016» e le parole: «30 giugno» sono sostituite dalleseguenti: «31 marzo»; d) alla lettera g) del comma 644, le parole: «1ºgennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016»».Il nuovo art. 1, comma 644, legge n. 190 del 2014, come modificatodall’art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015, risulta ora così formulatonella parte che qui interessa: «Nei riguardi dei soggetti di cui al comma643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimocomma 643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito atale regime, ne sono decaduti, ferma restando l’applicazione di quantoprevisto dall’articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n.401, e successive modificazioni, trovano applicazione, per esigenze diordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fascesociali più deboli, i seguenti obblighi e divieti: [….] g) l’imposta unica dicui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolaredi ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre giococon vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italiacollegatovi telematicamente.

L’imposta si applica su di un imponibileforfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nellaprovincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta dai datiregistrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d’imposta antecedentea quello di riferimento, nonché con l’aliquota massima stabilita dall’articolo4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504del 1998.

Per i periodi di imposta decorrenti dal 1º gennaio 2016 non siapplica conseguentemente la disposizione di cui all’articolo 24, comma 10,del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 luglio 2011, n. 111».3.4. – La disposizione di cui all’art. 1, comma 926, legge n. 208 del2015 ha, dunque, prorogato i termini originariamente fissati dalla leggen. 190 del 2014 e, in particolare, quello indicato dall’art. 1, comma 644,Numero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026lett. g), legge n. 190 del 2014; quest’ultima norma, infatti, nel prevedereche per i periodi d’imposta, non oggetto di regolarizzazione, l’impostadovuta deve essere computata su un imponibile forfetario coincidente conil triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicatol’esercizio o il punto di raccolta, era originariamente applicabile, perespressa previsione, a partire dal 1° gennaio 2015; a seguito dellaproroga stabilita dall’art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015, invece, lamedesima disposizione risulta applicabile dal 1° gennaio 2016, senzaalcuna limitazione (v. anche Cass. n. 15716/2025).Ed invero, trattandosi di proroga, è evidente che le nuove modalità dideterminazione dell’imposta si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016nei confronti di tutti i soggetti che non hanno aderito alla regolarizzazione,a prescindere da quando hanno iniziato la propria attività eindipendentemente dalla loro adesione alla regolarizzazione entro il nuovotermine del 31 gennaio 2016, previsto dall’art. 1, comma 643, lett. a),legge n. 190 del 2014, come modificato sempre dall’art. 1, comma 926,legge n. 208 del 2015.Per i precedenti periodi d’imposta, quindi, continua ad essereapplicato, anche per i soggetti che non hanno aderito alla regolarizzazione,il metodo di calcolo di cui all’art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.La tesi della ricorrente principale, secondo cui, in relazione all’annod’imposta 2015, la perdurante applicazione del metodo di determinazionedell’imponibile di cui all’art. 24, comma 10, cit. sarebbe condizionataall’adesione del soggetto interessato, sia pure entro il termine prorogato,alla procedura di regolarizzazione, è priva di qualsivoglia riscontro neltesto normativo, né essa può dirsi aderente ad una supposta ratio legis,essendo stato l’intento del legislatore della novella del 2015 non già quellodi favorire, con un più vantaggioso metodo di calcolo forfettariodell’imponibile, l’operatore che si fosse regolarizzato entro il nuovoNumero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026termine del 31 gennaio 2016, ma quello, più semplicemente, di spostarein avanti di un anno tanto il termine ultimo per la regolarizzazione, quantoquello iniziale di operatività del nuovo metodo di determinazionedell’imposta nei confronti dei soggetti non regolarizzati.Poiché nella specie si discute dell’anno 2015, l’imposta va appuntocalcolata secondo il precedente metodo previsto dall’art. 24, comma 10,cit.3.5. – La Corte regionale ha fatto buon governo degli enunciatiprincipi, avendo ritenuto applicabile al caso in esame il precedente metododi calcolo, previsto dall’art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011.3.6. – Le considerazioni che precedono rendono priva di rilevanza laprospettata (dalla ricorrente incidentale) questione di illegittimitàcostituzionale dell’art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190/2014 (neltesto attualmente vigente), in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.

Senzaperaltro obliterare che la stessa è stata già dichiarata manifestamenteinfondata da questa Corte, in quanto, per i soggetti di cui al comma 643,che non aderiscono al regime di regolarizzazione ovvero che, pur avendoaderito, ne sono decaduti, la determinazione dell’imposta su di unimponibile forfetario, coincidente con il triplo della media della raccoltaeffettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta,desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodod’imposta antecedente a quello di riferimento, con l’aliquota massimastabilita dall’art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), d.lgs. n. 504 del 1998,corrisponde a un criterio ragionevole, attesa la posizione di ampio favoredegli operatori non autorizzati rispetto agli operatori della rete legale el’impossibilità di ricostruire la raccolta totale realizzata da questi soggetti,per mancato collegamento al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delledogane e dei monopoli, e realizza un accertamento induttivo su basepresuntiva, che, diversamente da quanto ipotizzato dalle parti private,non esclude la prova contraria da parte del contribuente circa l’effettivoNumero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026ammontare delle giocate effettuate, sicché sono garantite le esigenze didifesa, di corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva e diimparzialità dell’azione amministrativa (Cass. n. 7673/2025; v. ancheCass. n. 9346/2026).4. – Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 35, comma 3,d.lgs. n. 546 del 1992 poiché, obliterando la natura del processo tributarioquale giudizio di “impugnazione-merito”, la sentenza impugnata haerroneamente rimesso alla stessa amministrazione la rideterminazionedell’imposta e delle sanzioni conseguentemente dovute, operazione a cuidoveva invece procedere lo stesso giudice di merito, essendo statol’avviso di accertamento annullato per motivi non formali, ma di caratteresostanziale.5. – Il motivo, che, deducendo un error in iudicando, può ben essereriqualificato e per tal via ricondotto ad una violazione di legge ex art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., è fondato.Questa Corte ha più volte affermato che il processo tributario èannoverabile tra quelli di “impugnazione-merito”, in quanto diretto ad unadecisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia,eventualmente, dell’avviso di accertamento o di rettifica dell’Ufficio, sicchéil giudice, ove ritenga in tutto o in parte invalido l’atto per motivinon formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad accertaregenericamente la debenza dell’imposta demandandone la sua successivaquantificazione ad una parte del giudizio, sia pure sulla base di alcunicriteri, atteso che l’art. 35, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del1992 – come interpretato alla luce degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 47CDFUE – esclude la pronuncia di condanna indeterminata, rendendonecessario l’esame nel merito della pretesa, entro i limiti posti dalledomande di parte (Cass. n. 15397/2026; Cass. n. 34723/2022; Cass. n.25629/2018).Numero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026Il Giudice d’appello ha ignorato detto consolidato insegnamento nelmomento in cui, pur riconoscendo un profilo di illegittimità sostanzialedell’atto impositivo, tale essendo il ricorso dell’Ufficio ad un erroneometodo di determinazione dell’imponibile, ha cionondimeno omesso diprovvedere alla rideterminazione del quantum dovuto sia a titolo diimposta che di sanzioni, affidando l’incombente all’amministrazionedoganale.A tale omissione dovrà perciò ovviare la fase di rinvio.6. – Con il secondo motivo del ricorso incidentale (ma trattasi, inrealtà, del primo, stante quanto sopra precisato) si deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata e/odel procedimento d’appello per aver omesso la Corte regionale, inviolazione dell’art. 112 c.p.c., di pronunciarsi sulla questione concernentela violazione e/o la falsa applicazione della legge n. 220 del 2010, conspecifico riferimento alla ratio legis individuata nel suo art. 1, comma 64,non potendo tale normativa essere applicata nei confronti della StanleybetMalta Limited, stante lo svolgimento da parte del bookmaker estero dil’attività di gioco illecita.7. – Con il terzo mezzo del gravame incidentale (in realtà, ilsecondo) si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laviolazione e/o la falsa applicazione dell’art. 56 T.F.U.E. e dei principiunionali di parità di trattamento e non discriminazione e legittimoaffidamento, per non avere la CTR disapplicato né l’art. 3 d.lgs. n. 504del 1998 come interpretato dall’art. 1, commi 64 e 66 legge n. 220 del2010, né l’art. 11, comma 644 legge n. 190 del 2014 nonostante laloro contrarietà al diritto dell’Unione europea.Nell’articolazione del motivo le ricorrenti incidentali invitano aformulare rinvio pregiudiziale ex art. 267, terzo comma, T.F.U.E., allaCorte di giustizia dell’Unione europea.Numero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/20268. – I motivi testé sintetizzati, che per la loro stretta connessione siprestano ad un esame congiunto, sono palesemente infondati, ponendoquestioni che, anche ad assumerne la pretermissione da parte del giudiced’appello, sono già state oggetto di approfondito esame da parte di questaCorte a partire dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita danumerose altre (tra le tante Cass. nn. 8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021,9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021,9516/2021, 9528-9537/2021, 9728-9735/2021; 26384/2022;813/2023; 6761/2023, 23310/2024; 24349/2024, 24033/2024;30021/2025; 7673/2025); esame che ha tenuto conto dellaricostruzione della disciplina applicabile come delineata da recentiinterventi della Corte costituzionale (sentenza n. 27 del 2018) e dellaCorte di giustizia dell’Unione europea (sentenza 26 febbraio 2020, incausa C-788/18).8.1. – Il quadro normativo pertinente è stato infatti sottopostoall’esame della Corte costituzionale e della Corte di giustizia, che nehanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con laCostituzione e col diritto unionale quali prospettate anche nell’odiernoricorso incidentale, fornendo chiari elementi per la soluzione degliulteriori dubbi prospettati con il ricorso incidentale stesso.La Corte costituzionale, con riferimento all'ambito soggettivodell’imposta, ha dato atto dell’incertezza correlata all’interpretazionedell’art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alladisposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se lapretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggettiche operavano al di fuori del sistema concessorio); tuttavia, hariconosciuto che il legislatore con l’art. 1, comma 66, legge n. 220 del2010 ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesseraccolte al di fuori del sistema concessorio e che l’obbligo diNumero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026versamento del tributo e di pagamento delle relative sanzioni gravaanche sulle ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto dibookmakers privi di concessione, svolgendo anch’esse una attivitàgestoria che costituisce il presupposto dell’imposizione.A questo riguardo, la Corte costituzionale ha escluso chel’equiparazione, ai fini tributari, del “gestore per conto terzi” (ossia deltitolare di ricevitoria) al “gestore per conto proprio” (ossia albookmaker) sia irragionevole, posto che l’attività consiste nellaraccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche laprovvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischioimprenditoriale.

Entrambi i soggetti pertanto partecipano, sia pure supiani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimentodell’attività di “organizzazione ed esercizio” delle scommesse soggettaa imposizione: in particolare, il titolare della ricevitoria, benché nonpartecipi direttamente al rischio connaturato al contratto discommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicurala disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupadella trasmissione al bookmaker dell’accettazione della scommessa,dell’incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché delpagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dalbookmaker.In altri termini, la Corte costituzionale ha chiarito che l’imposta inesame è caratterizzata da un regime in forza del quale ciascuno deigestori risponde dell’obbligazione tributaria verso l’Erario a diverso eautonomo titolo, senza necessità per il creditore erariale di escutereuno di essi in via principale e salva la possibilità di rivalsa interna,regolabile su basi contrattuali.

Proprio l’autonomia dei rapportiobbligatori verso il fisco consente di discorrere di solidarietà pariteticatra CTD e bookmaker, che a sua volta implica l’irrilevanza per l’Erariodelle modalità con cui i due obbligati procedano a disciplinareNumero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026pattiziamente la rivalsa; tale ultimo aspetto è stato infatti preso inconsiderazione dalla Corte costituzionale non già per farne derivareeffetti sui rapporti tra bookmaker e amministrazione finanziaria, bensìsolo per sottolineare che, prima della norma di interpretazioneautentica di cui all’art. 1, comma 66, lett. b) legge n. 220 del 2010, lericevitorie erano legate ai bookmaker da contratti già in essere e nonpotevano pertanto negoziare (o rinegoziare) con il bookmaker lecommissioni in termini economici tali da tener conto della necessità dipagare anch’esse in via diretta il tributo e dunque di operare unaparziale traslazione dell’imposta.

Per il bookmaker, tuttavia, ciò nonmuta la struttura del suo rapporto obbligatorio verso l’Erario, che,anche per gli anni precedenti al 2011, era fondato, senza margini didubbio, sul presupposto oggettivo della scommessa fatta dal clientepresso la ricevitoria, ancorché quest’ultima per quegli anni non potesseessere considerata responsabile, in ragione del suo affidamento su unquadro regolatorio diverso da quello poi interpretato dalla legge n. 220del 2010.Né viola il principio della capacità contributiva la scelta diassoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto disoggetti privi di concessione nei limiti in cui il rapporto tra il titolaredella ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker siadisciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute altitolare della ricevitoria per il servizio prestato; ciò in quanto,ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sulbookmaker per conto del quale opera, assolvendo la rivalsa funzioneapplicativa del principio di capacità contributiva.In forza di tale articolato percorso la Corte costituzionale hadichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998e dell’art. 1, comma 66, lettera b), legge n. 220 del 2010, nella solaNumero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026parte in cui prevedono che, nelle annualità d’imposta precedenti al2011, siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici esulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi diconcessione, restando esclusa la possibilità, per la già cristallizzatadeterminazione in quel periodo dell’entità delle commissioni traricevitorie e bookmaker, di poter procedere alla traslazionedell'imposta.

Per le annualità d'imposta antecedenti al 2011, dunque,non rispondono le ricevitorie ma solamente i bookmaker, con o senzaconcessione, in base alla combinazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 504/98e 1, comma 66, lett. a), legge n. 220/10, usciti indenni dal vaglio dilegittimità costituzionale.

La suddetta ragione di incostituzionalità nonè stata ravvisata per i rapporti successivi al 2011, quindi non solo pergli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l’entrata in vigoredella norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sortiin data antecedente, si sono protratti oltre l’entrata in vigore dellamedesima norma; in entrambi i casi, invero, la disposizioneinterpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimentoper definire negozialmente l’assetto di interessi delle parti, sia in casodi rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati aprotrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio della sceltanormativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorieoperanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare laregolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il caricotributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria.

Lasolidarietà dell’obbligazione e la correlata possibilità di traslazionedell’imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata dellaregolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che, anche quandoi rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano statioggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della legge n.Numero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità eadeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto.Orbene, considerato che nel presente giudizio si controverte sulperiodo d’imposta 2015 e che viene in rilievo la sola posizione delbookmaker, le complessive censure sono infondate.8.2. – Un’attenzione specifica, inoltre, va rivolta agli argomentidifensivi prospettati nel ricorso incidentale relativi alle ritenute frizionicon il diritto unionale.In particolare, la ricorrente incidentale ha prospettato la violazionedel diritto di non discriminazione, di parità di trattamento e del principiodi affidamento.

Inoltre, il profilo centrale della linea difensiva seguitasi fonda, in sostanza, sul riconoscimento della liceità dell’attività svoltanel tempo dalla ricorrente, come riconosciuta dalla giurisprudenzapenale di questa Corte; ciò, secondo l’assunto di parte ricorrente,comporterebbe effetti anche sul piano strettamente fiscale e, inoltre,dovrebbe indurre a ritenere che la Corte di giustizia, con la pronunciadel 26 febbraio 2020, non avrebbe preso in considerazione la specificitàdella “peculiare posizione” nella quale la ricorrente incidentale sisarebbe venuta a trovare, basata sulla illegittima ed originariadiscriminazione dalla stessa subita nel tempo dall’autorità nazionale.La linea difensiva seguita dalla società, più in particolare, si fondasulla considerazione della natura sanzionatoria dell’interventonormativo di cui alla legge 220 del 2010, sicché la disciplina in essocontenuta troverebbe applicazione solo con riferimento allosvolgimento di una attività di gioco illecita, dunque non anche neiconfronti della ricorrente incidentale, con la conseguenza che, oveapplicata nei propri confronti, deriverebbe una violazione del principiodi non discriminazione, della parità di trattamento nonché di legittimoaffidamento e di libertà di stabilimento.Numero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026Si tratta di considerazioni che non possono trovare accoglimento.Con specifico riferimento al diritto unionale, premesso che le impostesui giochi d’azzardo non hanno natura armonizzata, sicché rileva l’art.56 del TFUE, la Corte di Giustizia, 26 febbraio 2020, causa C-788/18,ha preso diretta e specifica cognizione proprio delle medesimequestioni sollevate con l’odierno ricorso incidentale ed ha esclusoqualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakersesteri, perché l’imposta unica si applica a tutti gli operatori chegestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzionealcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (punto 21 di Cortegiustizia, in causa C-788/18), di modo che la normativa italiana «nonappare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività diuna società, quale la [OSCURATO:PERSONA], nello Stato membrointeressato».

Inoltre, nel settore dei giochi d'azzardo con poste indanaro, secondo costante giurisprudenza unionale, gli obiettivi di tuteladei consumatori, di prevenzione dell’incitamento a una spesa eccessivacollegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell’ordine socialein generale costituiscono motivi imperativi d’interesse generale atti agiustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: perconseguenza, in assenza di un’armonizzazione unionale dellanormativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere divalutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tuteladegli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni nonminino i requisiti di proporzionalità (Corte giustizia, 24 ottobre 2013,causa C-440/12, punto 47; 8 settembre 2009, causa C-42/07).Il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione,dichiarando, nel comma 64 dell’art. 1 legge n. 220 del 2010, i propriobiettivi, tra i quali si colloca «...l’azione per la tutela dei consumatori,in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta controil gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settoreNumero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomenidi elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore».La prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membrocomporta che gli Stati membri non hanno l’obbligo di adeguare ilproprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Statimembri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dalparallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale (Corte giustizia,in causa C-788/18, cit., punto 23; per analogia, Corte giustizia 1°dicembre 2011, causa C-253/09, punto 83).Orbene, la Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazionetra bookmaker nazionali e bookmaker esteri; anzi, come ha puresottolineato la Corte costituzionale (ancora con la sentenza n. 27/18),a seguire la tesi prospettata nel ricorso incidentale si giungerebbe aduna discriminazione al contrario: la scelta legislativa «risponde adun’esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore delgioco, allo scopo di evitare l’irragionevole esenzione per gli operatoriposti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per esserefavoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessariaconcessione...».Le suddette considerazioni rendono dunque priva di ognifondamento l’asserita assimilazione dell’imposizione alle sanzioni,ipotizzandone una oggettiva finalità afflittiva, che, invece, è del tuttoassente attesa la riferibilità della pretesa ad ordinari, seppur specifici,meccanismi impositivi e l’assenza, come su evidenziato, di caratteridiscriminatori.La ricorrente incidentale, infatti, è considerata soggetto passivod’imposta proprio per avere realizzato, per il tramite di propri centri ditrasmissione dati operanti in Italia, il presupposto impositivodell’imposta in esame.Numero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026Alla stregua di quanto affermato dalla Corte di giustizia nella citatasentenza, non si ravvisa necessità alcuna di promuovere un nuovorinvio dinanzi alla Corte di giustizia, neppure ponendosi una questionedi interpretazione della precedente statuizione della Corte, esaustiva ecompleta.9. – Con il quarto motivo del ricorso incidentale (in realtà, il terzo) sideduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/ola falsa applicazione degli artt. 8 d.lgs. 546 del 1992, 5, commi 1, e 6,comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 nonché 10 legge n. 212 del 2000 pernon avere la Corte regionale applicato l’esimente dell’obiettiva condizioned’incertezza con riferimento alle sanzioni.10. – Il motivo è infondato giacché non sussistono i presupposti perritenere l’obiettiva incertezza normativa per l’annualità 2015: questaCorte ha, al riguardo, già ritenuto che la condizione di obiettiva incertezzaper lo scommettitore estero può considerarsi sussistente fino alla data dientrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1,comma 66, legge n. 220 del 2010, la quale ha interpretato l’art. 3 d.lgs.n. 504 del 1998 prevedendo che soggetto passivo dell’imposta unica sullescommesse è anche chi svolge l’attività di gestione delle stesse pur seprivo di concessione (Cass. n. 9531/2021; Cass. n. 23310/2024; Cass. n.24033/2024).11. – In conclusione, il ricorso principale va accolto in relazione alsecondo motivo, rigettato il primo, mentre va rigettato il ricorsoincidentale; va quindi cassata l’impugnata sentenza in relazione almotivo accolto, e rinviato, anche per la regolamentazione delle spesedel presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Molise, in diversa composizione.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigettatoil primo; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata inNumero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ura Generaledello Stato– ricorrente –Numero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026controSTANLEYBET [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Agnello– controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza n. 110/2024 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Molise, depositata il 7/5/2024.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 settembre 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA], soggetto esercente l’attività diraccolta scommesse con sede all’estero, impugnò dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Isernia un avviso diaccertamento con il quale le era stato contestato il mancatoversamento dell’imposta unica sulle scommesse di cui al d.lgs. n.504/1998, per l’anno 2015, quale soggetto obbligato in solido con iltitolare di un CDT ([OSCURATO:PERSONA]), operante per conto delbookmaker privo di concessione, e le erano state irrogate le relativesanzioni.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso limitatamente allaquantificazione del tributo e delle connesse sanzioni.3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise,investita dell’appello principale dell’Agenzia delle dogane e deimonopoli e di quello incidentale della società, respinse entrambi igravami, evidenziando, da un lato, che il metodo forfettario diNumero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026determinazione della base imponibile invocato dall’Ufficio, quello di cuiall’art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190 del 2014, era applicabile,in virtù della modifica normativa recata dall’art. 1, comma 926, lett.d), legge n. 208 del 2015, solo dal 1° gennaio 2016, restando pertantoescluso dal suo ambito applicativo l’anno d’imposta cui si riferival’avviso impugnato, dall’altro, che la pretesa impositiva dell’Agenzia eraper il resto legittima, ciò in adesione al prevalente e consolidatoorientamento giurisprudenziale di merito secondo cui il CTD svolge unafunzione di ricevitoria da ritenere assimilabile alla gestione per contoterzi contemplata dall’art. 1, comma 66, legge n. 220 del 2010,indipendentemente dalla mancanza di un potere d’ingerenza nelladeterminazione delle condizioni delle scommesse, e questa disciplinanon si pone in contrasto col diritto unionale. Ritenne, inoltre,sussistente la responsabilità del bookmaker [OSCURATO:PERSONA] coobbligato solidale del CTD, escludendo qualsiasi frizione con iprincipi costituzionali e unionali.4. – Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle dogane e deimonopoli ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi,cui la [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e ricorsoincidentale basato su quattro motivi (ma in realtà tre, risolvendosi ilprimo motivo in mere argomentazioni dirette a confutare la fondatezzadel ricorso avversario).5. – L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha, a sua volta, resistitocon controricorso al ricorso incidentale avversario.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – In via preliminare, la Corte ritiene che l’istanza dellacontroricorrente e ricorrente incidentale di trattazione della causa inpubblica udienza vada disattesa; in adesione all’indirizzo già espressodalle Sezioni unite di questa Corte, il collegio giudicante ben puòescludere, nell’esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenzaNumero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione delcarattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso dispecie (Cass., sez. un., n. 14437/2018), e non si verta in ipotesi didecisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., sez. un., n.8093/2020).In particolare, la sede dell’adunanza camerale non è incompatibile,di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto senon oggettivamente inedite e già assistite da un consolidatoorientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo.Nel caso in questione, il tema oggetto del giudizio non è neppurenuovo nella giurisprudenza di questa Corte (v. le pronunce di legittimitàdi seguito citate, alcune delle quali specificamente riferite proprioall’anno d’imposta 2015) e, comunque, è compiutamente affrontato intutti i suoi risvolti, da un lato, dalla Corte costituzionale (con lasentenza 14 febbraio 2018, n. 27), dall’altro, dalla Corte unionale (conla sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, relativa allaStanleybet [OSCURATO:PERSONA]); e i principi da quelle Corti stabiliti risultanoampiamente e diffusamente recepiti pure dalla giurisprudenza dimerito e di legittimità (v. nello stesso senso, ex multis, Cass. n.31905/2021).2. – Ciò posto, con il primo motivo del ricorso principale si deduce, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsaapplicazione dell’art. 1, commi 643 e 644, legge n. 190 del 2014 nonchédell’art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015, dell’art. 24, comma 10,d.l. n. 98 del 2011, dell’art. 3 legge n. 212 del 2000, e degli artt. 10, 11e 15 della Preleggi poiché la sentenza impugnata ha errato nell’applicare,in relazione all’anno d’imposta 2015, il metodo normativo di calcolodell’imponibile e dell’imposta unica sulle scommesse, dovuta daglioperatori non collegati al totalizzatore nazionale, che non abbiano aderitoalla procedura di regolarizzazione prevista nel 2015, disapplicando laNumero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026disciplina prevista dall’art. 1, comma 643, legge n. 190 del 2014,riproposta dall’art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015. Secondo laricorrente la base imponibile dell’imposta dovuta per il 2015 era statacorrettamente determinata in via induttiva ai sensi dell’art. 1, comma 644,lett. g), legge n. 190 del 2014, secondo il quale l’imposta va applicata suun imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccoltaeffettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta,desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodod’imposta antecedente a quello di riferimento con l’aliquota massimaprevista dall’art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1 d.lgs. n. 504 del 1998; igiudici di appello hanno invece ritenuto applicabile il precedente criterio dicalcolo, previsto dall’art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011, in quanto lalegge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) avrebbe posticipato al 1°gennaio 2016 l’entrata in vigore della disposizione che aveva introdotto ilnuovo metodo di accertamento induttivo, senza considerare, tuttavia, chela norma, che aveva riaperto i termini della procedura di emersione,doveva intendersi applicabile esclusivamente ai soggetti che, nonessendosi regolarizzati nel 2015, lo avevano fatto nel 2016; pertanto, isoggetti – come la contribuente – che non si erano regolarizzati né nel2015 né nel 2016, non potevano avvalersi della proroga del termineiniziale di decorrenza del meccanismo del triplo della media provinciale.3. – Il motivo è infondato.3.1. – Questa Corte ha recentemente avuto modo di affermare che intema di imposta unica sulle scommesse, la determinazione dell’impostasu di un imponibile forfetario, coincidente con il triplo della media dellaraccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto diraccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale dell’Agenziadelle dogane e dei monopoli per il periodo d’imposta antecedente a quellodi riferimento, con l’aliquota massima stabilita dall’art. 4, comma 1, lett.b), n. 3.1), d.lgs. n. 504 del 1998, prevista dall’art. 1, comma 644, lett.Numero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026g), legge n. 190 del 2014, si applica a tutti i soggetti, non collegati altotalizzatore nazionale, che non aderiscono al regime di regolarizzazioneprevisto dall’art. 1, comma 643, legge n. 190 del 2014, ovvero che, puravendo aderito, ne sono decaduti, e ciò a decorrere dal 1° gennaio 2016,termine così prorogato dall’art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015,essendo per i precedenti periodi d’imposta applicabile, anche per i soggettinon regolarizzati, il metodo di calcolo di cui all’art. 24, comma 10, d.l. n.98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011(Cass. n. 5924/2026).Appare peraltro opportuno, stante il carattere relativamente recentedella pronuncia appena richiamata, ripercorrere qui di seguito i principalisnodi argomentativi attraverso cui la Corte è giunta a tale approdoermeneutico.3.2. – L’art. 1, comma 643, legge n. 190 del 2014 disponeva in origineche: «In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici [...] adecorrere dal 1° gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia,per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza esserecollegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e deimonopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore èl’offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia econseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, èconsentito regolarizzare la propria posizione alle seguenti condizioni: a)non oltre il 31 gennaio 2015 i soggetti inoltrano all’Agenzia delle doganee dei monopoli [...] una dichiarazione di impegno alla regolarizzazionefiscale per emersione con la domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensidell'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, nonché di collegamento al totalizzatorenazionale, [...] con il contestuale versamento mediante modello F24 dellasomma di euro 10.000, da compensare in sede di versamento anche soloNumero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026della prima rata di cui alla lettera e); b) le domande sono sottoscritte daltitolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta che offre le scommessedi cui all'alinea […]; c) le domande recano altresì l'esplicito impegno disottoscrizione presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, non oltre il28 febbraio 2015, del disciplinare di raccolta delle scommesse [...]; d)l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, subito dopo la sottoscrizione deldisciplinare di raccolta delle scommesse di cui alla lettera c), trasmettealla questura territorialmente competente le domande. pervenute, nonchéla documentazione allegata dal richiedente a comprova dei prescrittirequisiti; e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamentodell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,e successive modificazioni, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quellodel 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza perl'accertamento, determinata con le modalità previste dall’articolo 24,comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta di un terzo esenza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari importo chescadono, rispettivamente, il 31 marzo e il 30 novembre 2015; f) gli atti diaccertamento e di irrogazione di sanzioni già notificati entro il 31 dicembre2014 perdono effetto a condizione che l’imposta versata per laregolarizzazione, con riguardo al periodo d'imposta oggetto degli attimedesimi, non sia di importo inferiore a quello in essi indicato; g) con lapresentazione della domanda al titolare dell'esercizio ovvero del punto diraccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza,nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta dellescommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degliraccolta perde il diritto di cui alla lettera g) in caso di mancato rilascio deltitolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico n. 773 del 1931 ovverodi mancato versamento anche di una sola delle rate di cui alla lettera e).Numero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026Il provvedimento di diniego della licenza dispone la chiusuradell’esercizio…».Si tratta di disposizioni dirette alla regolarizzazione, a decorrere dal 1°gennaio 2015, della posizione dei «soggetti attivi alla data del 30 ottobre2014 che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia,per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza esserecollegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e deimonopoli».Il comma 644 del medesimo art. 1 legge n. 190 del 2014 ha poidisciplinato la posizione dei «soggetti di cui al comma 643 che nonaderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma 643»ovvero dei soggetti «che, pur avendo aderito a tale regime, ne sonodecaduti». Riguardo a tali soggetti lo stesso comma 644, ferma«l’applicazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 4-bis, della legge 13dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni» (ossia le sanzionipenali previste per l’esercizio abusivo di attività di giuoco o discommessa), ha imposto una pluralità di obblighi e divieti (in materia diantiriciclaggio, di obblighi di identificazione, di oneri e responsabilità intema di privacy, di divieto di raccolta per eventi non inseriti nel palinsestodell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e di scommesse che consentonovincite superiori a euro 10.000, in tema di misure di contrasto allaludopatia, etc.).In particolare, il comma 644, lett. g), sempre nella sua versioneoriginaria, ha previsto che «l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operantesul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero dialtro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L’impostasi applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della mediadella raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il puntodi raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per ilNumero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026periodo d’imposta antecedente a quello di riferimento, nonché conl’aliquota massima stabilita dall’articolo 4, comma 1, lettera b), numero3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998. Per i periodi di impostadecorrenti dal 1º gennaio 2015 non si applica conseguentemente ladisposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111».L’art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 111 del 2011, che disciplinava le modalità di calcolodell’imposta unica nel caso di operazioni non collegate al totalizzatorenazionale gestito dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, stabiliva, nellaversione ratione temporis applicabile, che: «Nel caso di scommessecomunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso disottrazione di base imponibile all’imposta unica sui concorsi pronostici osulle scommesse, l’Ufficio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli diStato determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentalicomunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emergel’ammontare delle giocate effettuate. In mancanza di tali elementi ovveroquando il contribuente si oppone all’accesso o non da seguito agli inviti eai questionari disposti dagli uffici, l’Ufficio dell’amministrazione autonomadei monopoli di Stato determina induttivamente la base imponibileutilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto digioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati neltotalizzatore nazionale. Ai fini della determinazione dell’imposta unical’ufficio applica, nei casi di cui al presente comma, l’aliquota massimaprevista per ciascuna tipologia di scommessa dall’art. 4 del decretolegislativo 23 dicembre 1998, n. 504».3.3. – Il criterio di calcolo previsto da detta disposizione non si sarebbedovuto più applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015, dopo l’entrata invigore dell’art. 1, comma 644, legge n. 190 del 2014.Numero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026Come ha già osservato questa Corte, il complesso delle disposizioniintrodotte dai citati commi 643 e 644 dell’art. 1 legge n. 190 del 2014,nasce dall’esigenza di porre rimedio a un ampio contenzioso che si era inprecedenza generato riguardo alla possibilità di operare in Italia da partedi primari bookmaker e gestori di case di gioco stabiliti in altri paesidell’Unione che agivano nel mercato italiano tramite l’intermediazione dinumerose agenzie denominate “centri di trasmissione dati” (CTD) cheoffrono i loro servizi in locali aperti al pubblico in cui mettono adisposizione degli scommettitori l’accesso telematico al server delbookmaker estero, al di fuori, dunque, del collegamento al totalizzatorenazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Cass. n.25989/2022).Successivamente, tuttavia, l’art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015(legge di stabilità 2016) ha previsto che: «Ai soggetti indicati dall’articolo1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non hannoaderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cuial medesimo comma, nonché a quelli attivi successivamente alla data del30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaroin Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senzaessere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e deimonopoli, fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso, il giocatore èl’offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia econseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, èconsentito regolarizzare la propria posizione alle condizioni di cui ai commi643, 644 e 645 del medesimo articolo 1 della legge n. 190 del 2014, aiquali, a tale fine, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alle letterea) e b) del comma 643, le parole: «31 gennaio 2015» e «5 gennaio 2015»sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 gennaio 2016» e «5gennaio 2016»; b) alla lettera c) del comma 643, le parole: «28 febbraio2015» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2016»; c) alle lettereNumero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026e) e i) del comma 643, la parola: «2015», ovunque ricorre, è sostituitadalla seguente: «2016» e le parole: «30 giugno» sono sostituite dalleseguenti: «31 marzo»; d) alla lettera g) del comma 644, le parole: «1ºgennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016»».Il nuovo art. 1, comma 644, legge n. 190 del 2014, come modificatodall’art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015, risulta ora così formulatonella parte che qui interessa: «Nei riguardi dei soggetti di cui al comma643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimocomma 643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito atale regime, ne sono decaduti, ferma restando l’applicazione di quantoprevisto dall’articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n.401, e successive modificazioni, trovano applicazione, per esigenze diordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fascesociali più deboli, i seguenti obblighi e divieti: [….] g) l’imposta unica dicui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolaredi ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre giococon vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italiacollegatovi telematicamente. L’imposta si applica su di un imponibileforfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nellaprovincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta dai datiregistrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d’imposta antecedentea quello di riferimento, nonché con l’aliquota massima stabilita dall’articolo4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504del 1998. Per i periodi di imposta decorrenti dal 1º gennaio 2016 non siapplica conseguentemente la disposizione di cui all’articolo 24, comma 10,del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 luglio 2011, n. 111».3.4. – La disposizione di cui all’art. 1, comma 926, legge n. 208 del2015 ha, dunque, prorogato i termini originariamente fissati dalla leggen. 190 del 2014 e, in particolare, quello indicato dall’art. 1, comma 644,Numero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026lett. g), legge n. 190 del 2014; quest’ultima norma, infatti, nel prevedereche per i periodi d’imposta, non oggetto di regolarizzazione, l’impostadovuta deve essere computata su un imponibile forfetario coincidente conil triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicatol’esercizio o il punto di raccolta, era originariamente applicabile, perespressa previsione, a partire dal 1° gennaio 2015; a seguito dellaproroga stabilita dall’art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015, invece, lamedesima disposizione risulta applicabile dal 1° gennaio 2016, senzaalcuna limitazione (v. anche Cass. n. 15716/2025).Ed invero, trattandosi di proroga, è evidente che le nuove modalità dideterminazione dell’imposta si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016nei confronti di tutti i soggetti che non hanno aderito alla regolarizzazione,a prescindere da quando hanno iniziato la propria attività eindipendentemente dalla loro adesione alla regolarizzazione entro il nuovotermine del 31 gennaio 2016, previsto dall’art. 1, comma 643, lett. a),legge n. 190 del 2014, come modificato sempre dall’art. 1, comma 926,legge n. 208 del 2015.Per i precedenti periodi d’imposta, quindi, continua ad essereapplicato, anche per i soggetti che non hanno aderito alla regolarizzazione,il metodo di calcolo di cui all’art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.La tesi della ricorrente principale, secondo cui, in relazione all’annod’imposta 2015, la perdurante applicazione del metodo di determinazionedell’imponibile di cui all’art. 24, comma 10, cit. sarebbe condizionataall’adesione del soggetto interessato, sia pure entro il termine prorogato,alla procedura di regolarizzazione, è priva di qualsivoglia riscontro neltesto normativo, né essa può dirsi aderente ad una supposta ratio legis,essendo stato l’intento del legislatore della novella del 2015 non già quellodi favorire, con un più vantaggioso metodo di calcolo forfettariodell’imponibile, l’operatore che si fosse regolarizzato entro il nuovoNumero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026termine del 31 gennaio 2016, ma quello, più semplicemente, di spostarein avanti di un anno tanto il termine ultimo per la regolarizzazione, quantoquello iniziale di operatività del nuovo metodo di determinazionedell’imposta nei confronti dei soggetti non regolarizzati.Poiché nella specie si discute dell’anno 2015, l’imposta va appuntocalcolata secondo il precedente metodo previsto dall’art. 24, comma 10,cit.3.5. – La Corte regionale ha fatto buon governo degli enunciatiprincipi, avendo ritenuto applicabile al caso in esame il precedente metododi calcolo, previsto dall’art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011.3.6. – Le considerazioni che precedono rendono priva di rilevanza laprospettata (dalla ricorrente incidentale) questione di illegittimitàcostituzionale dell’art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190/2014 (neltesto attualmente vigente), in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost. Senzaperaltro obliterare che la stessa è stata già dichiarata manifestamenteinfondata da questa Corte, in quanto, per i soggetti di cui al comma 643,che non aderiscono al regime di regolarizzazione ovvero che, pur avendoaderito, ne sono decaduti, la determinazione dell’imposta su di unimponibile forfetario, coincidente con il triplo della media della raccoltaeffettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta,desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodod’imposta antecedente a quello di riferimento, con l’aliquota massimastabilita dall’art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), d.lgs. n. 504 del 1998,corrisponde a un criterio ragionevole, attesa la posizione di ampio favoredegli operatori non autorizzati rispetto agli operatori della rete legale el’impossibilità di ricostruire la raccolta totale realizzata da questi soggetti,per mancato collegamento al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delledogane e dei monopoli, e realizza un accertamento induttivo su basepresuntiva, che, diversamente da quanto ipotizzato dalle parti private,non esclude la prova contraria da parte del contribuente circa l’effettivoNumero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026ammontare delle giocate effettuate, sicché sono garantite le esigenze didifesa, di corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva e diimparzialità dell’azione amministrativa (Cass. n. 7673/2025; v. ancheCass. n. 9346/2026).4. – Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 35, comma 3,d.lgs. n. 546 del 1992 poiché, obliterando la natura del processo tributarioquale giudizio di “impugnazione-merito”, la sentenza impugnata haerroneamente rimesso alla stessa amministrazione la rideterminazionedell’imposta e delle sanzioni conseguentemente dovute, operazione a cuidoveva invece procedere lo stesso giudice di merito, essendo statol’avviso di accertamento annullato per motivi non formali, ma di caratteresostanziale.5. – Il motivo, che, deducendo un error in iudicando, può ben essereriqualificato e per tal via ricondotto ad una violazione di legge ex art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., è fondato.Questa Corte ha più volte affermato che il processo tributario èannoverabile tra quelli di “impugnazione-merito”, in quanto diretto ad unadecisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia,eventualmente, dell’avviso di accertamento o di rettifica dell’Ufficio, sicchéil giudice, ove ritenga in tutto o in parte invalido l’atto per motivinon formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad accertaregenericamente la debenza dell’imposta demandandone la sua successivaquantificazione ad una parte del giudizio, sia pure sulla base di alcunicriteri, atteso che l’art. 35, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del1992 – come interpretato alla luce degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 47CDFUE – esclude la pronuncia di condanna indeterminata, rendendonecessario l’esame nel merito della pretesa, entro i limiti posti dalledomande di parte (Cass. n. 15397/2026; Cass. n. 34723/2022; Cass. n.25629/2018).Numero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026Il Giudice d’appello ha ignorato detto consolidato insegnamento nelmomento in cui, pur riconoscendo un profilo di illegittimità sostanzialedell’atto impositivo, tale essendo il ricorso dell’Ufficio ad un erroneometodo di determinazione dell’imponibile, ha cionondimeno omesso diprovvedere alla rideterminazione del quantum dovuto sia a titolo diimposta che di sanzioni, affidando l’incombente all’amministrazionedoganale.A tale omissione dovrà perciò ovviare la fase di rinvio.6. – Con il secondo motivo del ricorso incidentale (ma trattasi, inrealtà, del primo, stante quanto sopra precisato) si deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata e/odel procedimento d’appello per aver omesso la Corte regionale, inviolazione dell’art. 112 c.p.c., di pronunciarsi sulla questione concernentela violazione e/o la falsa applicazione della legge n. 220 del 2010, conspecifico riferimento alla ratio legis individuata nel suo art. 1, comma 64,non potendo tale normativa essere applicata nei confronti della StanleybetMalta Limited, stante lo svolgimento da parte del bookmaker estero dil’attività di gioco illecita.7. – Con il terzo mezzo del gravame incidentale (in realtà, ilsecondo) si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laviolazione e/o la falsa applicazione dell’art. 56 T.F.U.E. e dei principiunionali di parità di trattamento e non discriminazione e legittimoaffidamento, per non avere la CTR disapplicato né l’art. 3 d.lgs. n. 504del 1998 come interpretato dall’art. 1, commi 64 e 66 legge n. 220 del2010, né l’art. 11, comma 644 legge n. 190 del 2014 nonostante laloro contrarietà al diritto dell’Unione europea.Nell’articolazione del motivo le ricorrenti incidentali invitano aformulare rinvio pregiudiziale ex art. 267, terzo comma, T.F.U.E., allaCorte di giustizia dell’Unione europea.Numero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/20268. – I motivi testé sintetizzati, che per la loro stretta connessione siprestano ad un esame congiunto, sono palesemente infondati, ponendoquestioni che, anche ad assumerne la pretermissione da parte del giudiced’appello, sono già state oggetto di approfondito esame da parte di questaCorte a partire dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita danumerose altre (tra le tante Cass. nn. 8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021,9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021,9516/2021, 9528-9537/2021, 9728-9735/2021; 26384/2022;813/2023; 6761/2023, 23310/2024; 24349/2024, 24033/2024;30021/2025; 7673/2025); esame che ha tenuto conto dellaricostruzione della disciplina applicabile come delineata da recentiinterventi della Corte costituzionale (sentenza n. 27 del 2018) e dellaCorte di giustizia dell’Unione europea (sentenza 26 febbraio 2020, incausa C-788/18).8.1. – Il quadro normativo pertinente è stato infatti sottopostoall’esame della Corte costituzionale e della Corte di giustizia, che nehanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con laCostituzione e col diritto unionale quali prospettate anche nell’odiernoricorso incidentale, fornendo chiari elementi per la soluzione degliulteriori dubbi prospettati con il ricorso incidentale stesso.La Corte costituzionale, con riferimento all'ambito soggettivodell’imposta, ha dato atto dell’incertezza correlata all’interpretazionedell’art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alladisposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se lapretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggettiche operavano al di fuori del sistema concessorio); tuttavia, hariconosciuto che il legislatore con l’art. 1, comma 66, legge n. 220 del2010 ha stabilito che l’imposta è dovuta anche nel caso di scommesseraccolte al di fuori del sistema concessorio e che l’obbligo diNumero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026versamento del tributo e di pagamento delle relative sanzioni gravaanche sulle ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto dibookmakers privi di concessione, svolgendo anch’esse una attivitàgestoria che costituisce il presupposto dell’imposizione.A questo riguardo, la Corte costituzionale ha escluso chel’equiparazione, ai fini tributari, del “gestore per conto terzi” (ossia deltitolare di ricevitoria) al “gestore per conto proprio” (ossia albookmaker) sia irragionevole, posto che l’attività consiste nellaraccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche laprovvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischioimprenditoriale. Entrambi i soggetti pertanto partecipano, sia pure supiani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimentodell’attività di “organizzazione ed esercizio” delle scommesse soggettaa imposizione: in particolare, il titolare della ricevitoria, benché nonpartecipi direttamente al rischio connaturato al contratto discommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicurala disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupadella trasmissione al bookmaker dell’accettazione della scommessa,dell’incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché delpagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dalbookmaker.In altri termini, la Corte costituzionale ha chiarito che l’imposta inesame è caratterizzata da un regime in forza del quale ciascuno deigestori risponde dell’obbligazione tributaria verso l’Erario a diverso eautonomo titolo, senza necessità per il creditore erariale di escutereuno di essi in via principale e salva la possibilità di rivalsa interna,regolabile su basi contrattuali. Proprio l’autonomia dei rapportiobbligatori verso il fisco consente di discorrere di solidarietà pariteticatra CTD e bookmaker, che a sua volta implica l’irrilevanza per l’Erariodelle modalità con cui i due obbligati procedano a disciplinareNumero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026pattiziamente la rivalsa; tale ultimo aspetto è stato infatti preso inconsiderazione dalla Corte costituzionale non già per farne derivareeffetti sui rapporti tra bookmaker e amministrazione finanziaria, bensìsolo per sottolineare che, prima della norma di interpretazioneautentica di cui all’art. 1, comma 66, lett. b) legge n. 220 del 2010, lericevitorie erano legate ai bookmaker da contratti già in essere e nonpotevano pertanto negoziare (o rinegoziare) con il bookmaker lecommissioni in termini economici tali da tener conto della necessità dipagare anch’esse in via diretta il tributo e dunque di operare unaparziale traslazione dell’imposta. Per il bookmaker, tuttavia, ciò nonmuta la struttura del suo rapporto obbligatorio verso l’Erario, che,anche per gli anni precedenti al 2011, era fondato, senza margini didubbio, sul presupposto oggettivo della scommessa fatta dal clientepresso la ricevitoria, ancorché quest’ultima per quegli anni non potesseessere considerata responsabile, in ragione del suo affidamento su unquadro regolatorio diverso da quello poi interpretato dalla legge n. 220del 2010.Né viola il principio della capacità contributiva la scelta diassoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto disoggetti privi di concessione nei limiti in cui il rapporto tra il titolaredella ricevitoria che agisce per conto di terzi e il bookmaker siadisciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute altitolare della ricevitoria per il servizio prestato; ciò in quanto,ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sulbookmaker per conto del quale opera, assolvendo la rivalsa funzioneapplicativa del principio di capacità contributiva.In forza di tale articolato percorso la Corte costituzionale hadichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998e dell’art. 1, comma 66, lettera b), legge n. 220 del 2010, nella solaNumero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026parte in cui prevedono che, nelle annualità d’imposta precedenti al2011, siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici esulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi diconcessione, restando esclusa la possibilità, per la già cristallizzatadeterminazione in quel periodo dell’entità delle commissioni traricevitorie e bookmaker, di poter procedere alla traslazionedell'imposta. Per le annualità d'imposta antecedenti al 2011, dunque,non rispondono le ricevitorie ma solamente i bookmaker, con o senzaconcessione, in base alla combinazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 504/98e 1, comma 66, lett. a), legge n. 220/10, usciti indenni dal vaglio dilegittimità costituzionale. La suddetta ragione di incostituzionalità nonè stata ravvisata per i rapporti successivi al 2011, quindi non solo pergli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l’entrata in vigoredella norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sortiin data antecedente, si sono protratti oltre l’entrata in vigore dellamedesima norma; in entrambi i casi, invero, la disposizioneinterpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimentoper definire negozialmente l’assetto di interessi delle parti, sia in casodi rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati aprotrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio della sceltanormativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorieoperanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare laregolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il caricotributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. Lasolidarietà dell’obbligazione e la correlata possibilità di traslazionedell’imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata dellaregolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che, anche quandoi rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano statioggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della legge n.Numero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità eadeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto.Orbene, considerato che nel presente giudizio si controverte sulperiodo d’imposta 2015 e che viene in rilievo la sola posizione delbookmaker, le complessive censure sono infondate.8.2. – Un’attenzione specifica, inoltre, va rivolta agli argomentidifensivi prospettati nel ricorso incidentale relativi alle ritenute frizionicon il diritto unionale.In particolare, la ricorrente incidentale ha prospettato la violazionedel diritto di non discriminazione, di parità di trattamento e del principiodi affidamento. Inoltre, il profilo centrale della linea difensiva seguitasi fonda, in sostanza, sul riconoscimento della liceità dell’attività svoltanel tempo dalla ricorrente, come riconosciuta dalla giurisprudenzapenale di questa Corte; ciò, secondo l’assunto di parte ricorrente,comporterebbe effetti anche sul piano strettamente fiscale e, inoltre,dovrebbe indurre a ritenere che la Corte di giustizia, con la pronunciadel 26 febbraio 2020, non avrebbe preso in considerazione la specificitàdella “peculiare posizione” nella quale la ricorrente incidentale sisarebbe venuta a trovare, basata sulla illegittima ed originariadiscriminazione dalla stessa subita nel tempo dall’autorità nazionale.La linea difensiva seguita dalla società, più in particolare, si fondasulla considerazione della natura sanzionatoria dell’interventonormativo di cui alla legge 220 del 2010, sicché la disciplina in essocontenuta troverebbe applicazione solo con riferimento allosvolgimento di una attività di gioco illecita, dunque non anche neiconfronti della ricorrente incidentale, con la conseguenza che, oveapplicata nei propri confronti, deriverebbe una violazione del principiodi non discriminazione, della parità di trattamento nonché di legittimoaffidamento e di libertà di stabilimento.Numero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026Si tratta di considerazioni che non possono trovare accoglimento.Con specifico riferimento al diritto unionale, premesso che le impostesui giochi d’azzardo non hanno natura armonizzata, sicché rileva l’art.56 del TFUE, la Corte di Giustizia, 26 febbraio 2020, causa C-788/18,ha preso diretta e specifica cognizione proprio delle medesimequestioni sollevate con l’odierno ricorso incidentale ed ha esclusoqualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakersesteri, perché l’imposta unica si applica a tutti gli operatori chegestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzionealcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (punto 21 di Cortegiustizia, in causa C-788/18), di modo che la normativa italiana «nonappare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività diuna società, quale la [OSCURATO:PERSONA], nello Stato membrointeressato». Inoltre, nel settore dei giochi d'azzardo con poste indanaro, secondo costante giurisprudenza unionale, gli obiettivi di tuteladei consumatori, di prevenzione dell’incitamento a una spesa eccessivacollegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell’ordine socialein generale costituiscono motivi imperativi d’interesse generale atti agiustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: perconseguenza, in assenza di un’armonizzazione unionale dellanormativa sui giochi d'azzardo, ogni Stato membro ha il potere divalutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tuteladegli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni nonminino i requisiti di proporzionalità (Corte giustizia, 24 ottobre 2013,causa C-440/12, punto 47; 8 settembre 2009, causa C-42/07).Il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione,dichiarando, nel comma 64 dell’art. 1 legge n. 220 del 2010, i propriobiettivi, tra i quali si colloca «...l’azione per la tutela dei consumatori,in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta controil gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settoreNumero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomenidi elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore».La prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membrocomporta che gli Stati membri non hanno l’obbligo di adeguare ilproprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Statimembri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dalparallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale (Corte giustizia,in causa C-788/18, cit., punto 23; per analogia, Corte giustizia 1°dicembre 2011, causa C-253/09, punto 83).Orbene, la Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazionetra bookmaker nazionali e bookmaker esteri; anzi, come ha puresottolineato la Corte costituzionale (ancora con la sentenza n. 27/18),a seguire la tesi prospettata nel ricorso incidentale si giungerebbe aduna discriminazione al contrario: la scelta legislativa «risponde adun’esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore delgioco, allo scopo di evitare l’irragionevole esenzione per gli operatoriposti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per esserefavoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessariaconcessione...».Le suddette considerazioni rendono dunque priva di ognifondamento l’asserita assimilazione dell’imposizione alle sanzioni,ipotizzandone una oggettiva finalità afflittiva, che, invece, è del tuttoassente attesa la riferibilità della pretesa ad ordinari, seppur specifici,meccanismi impositivi e l’assenza, come su evidenziato, di caratteridiscriminatori.La ricorrente incidentale, infatti, è considerata soggetto passivod’imposta proprio per avere realizzato, per il tramite di propri centri ditrasmissione dati operanti in Italia, il presupposto impositivodell’imposta in esame.Numero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026Alla stregua di quanto affermato dalla Corte di giustizia nella citatasentenza, non si ravvisa necessità alcuna di promuovere un nuovorinvio dinanzi alla Corte di giustizia, neppure ponendosi una questionedi interpretazione della precedente statuizione della Corte, esaustiva ecompleta.9. – Con il quarto motivo del ricorso incidentale (in realtà, il terzo) sideduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/ola falsa applicazione degli artt. 8 d.lgs. 546 del 1992, 5, commi 1, e 6,comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 nonché 10 legge n. 212 del 2000 pernon avere la Corte regionale applicato l’esimente dell’obiettiva condizioned’incertezza con riferimento alle sanzioni.10. – Il motivo è infondato giacché non sussistono i presupposti perritenere l’obiettiva incertezza normativa per l’annualità 2015: questaCorte ha, al riguardo, già ritenuto che la condizione di obiettiva incertezzaper lo scommettitore estero può considerarsi sussistente fino alla data dientrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1,comma 66, legge n. 220 del 2010, la quale ha interpretato l’art. 3 d.lgs.n. 504 del 1998 prevedendo che soggetto passivo dell’imposta unica sullescommesse è anche chi svolge l’attività di gestione delle stesse pur seprivo di concessione (Cass. n. 9531/2021; Cass. n. 23310/2024; Cass. n.24033/2024).11. – In conclusione, il ricorso principale va accolto in relazione alsecondo motivo, rigettato il primo, mentre va rigettato il ricorsoincidentale; va quindi cassata l’impugnata sentenza in relazione almotivo accolto, e rinviato, anche per la regolamentazione delle spesedel presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Molise, in diversa composizione. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigettatoil primo; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata inNumero registro generale 25856/2024Numero sezionale 5694/2026Numero di raccolta generale 25515/2026Data pubblicazione 18/09/2026relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026La PresidenteGiulia Iofrida