S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del legale rappresentante pro tempore,2084 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 186/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 29/10/2024 R.G.N. 1293/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10024/20251.- L’INPS ha notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. un avNvumiseoro sezionale 2084/2026Numero di raccolta generale 17712/2026di addebito con il quale ha chiesto il pagamento della somma di €Data pubblicazione 03/06/2026125.455,82 a titolo di contributi omessi relativi all’esistenza di unrapporto di lavoro subordinato con la lavoratrice Brinci,formalmente qualificato come autonomo, alla mancataregistrazione di ore di lavoro notturno prestate dai dipendenti, allaomessa corresponsione ai dipendenti delle maggiorazionicontrattuali per lavoro straordinario, festivo e notturno, alrecupero dei benefici contribuiti fruiti relativamente ai lavoratoricui le violazioni si riferivano, per il periodo in cui tali violazioni sisono protratte.2.- La Corte di appello di Roma ha rigettato il gravameproposto dalla società avverso la sentenza del Tribunale di Romache aveva accolto l’opposizione all’avviso di addebitolimitatamente al calcolo delle sanzioni civili, condannando lasocietà al pagamento in favore dell’INPS della somma di €81.449,28, oltre sanzioni.La Corte di appello ha ritenuto subordinata la prestazione dellalavoratrice Brinci, non attribuendo rilevanza al verbale diconciliazione tra lavoratrice e datore di lavoro in cui le parti hannoqualificato il rapporto come autonomo.In merito alla pretesa dell’INPS di recuperare i beneficicontributivi in applicazione dell’art. 1, comma 1175 della legge n.296 del 2006, ha rilevato che la società non aveva allegato di avererispettato le condizioni e i termini previsti per sanare la posizionedi irregolarità contributiva.3.- Per la cassazione della sentenza ricorre la società [OSCURATO:PERSONA] due censure.4.- L’INPS resiste con controricorso.5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Numero registro generale 10024/2025Numero sezionale 2084/2026Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni Nsucmreirto tdei r.a ccolta generale 17712/2026Data pubblicazione 03/06/2026All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo la società ricorrente censura lasentenza ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c. in relazione allaviolazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2702, 2074 c.c.113, 115, 116, 191, 345 c.p.c. e 24 della Costituzione sull’onereprobatorio e sul mancato svolgimento dell’attività istruttoria perl’accertamento giudiziale dei fatti circa il capo della sentenzarelativo alla posizione lavorativa della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], concui è stata riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavorodella stessa in base alla sola lettura delle dichiarazioni rese in sedeispettiva e per non avere ammesso una CTU contabile,sostituendosi alla parte processualmente inadempiente in ordineall’onere probatorio, così violando il diritto di difesa del ricorrente.2.- Il motivo deve essere dichiarato inammissibile inapplicazione di un consolidato orientamento di questa Cortesecondo cui “La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c.,censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbiaera onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non inveceladdove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbiasvolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima,in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n.5 c.p.c.) (Cass. n. 26739/2024 e Cass. n. 13395/2018).Infatti, il ricorrente per cassazione non può rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento infatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi diNumero registro generale 10024/2025Numero sezionale 2084/2026valutazione disponibili ed in sé coerente, aNttuemsero di raccholtea generale 17712/2026Data pubblicazione 03/06/2026l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferitoil potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma soloquello di controllare, sotto il profilo logico formale e dellacorrettezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice dimerito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarneidonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 32505/2023).3.- Tra gli elementi probatori riservati alla valutazione delgiudice di merito, non sindacabile dal giudice di legittimità, vi sonocertamente le dichiarazioni rese dalla lavoratrice sia in sedeispettiva, sia in sede di conciliazione, liberamente apprezzabili dalgiudice.Pertanto, non è condivisibile la censura alla sentenza nellaparte in cui ha riconosciuto la subordinazione pur in presenza diuna conciliazione tra datore di lavoro e lavoratore: attesal'autonomia del rapporto di lavoro rispetto a quello previdenziale,nel caso in cui il lavoratore licenziato rinunci in via conciliativa adiritti di natura patrimoniale derivanti dal rapporto, quand'anchela conciliazione abbia carattere novativo, detta rinuncia non incidein alcun modo - stante l'indisponibilità in ogni casodell'obbligazione contributiva - sull'obbligo di pagamento deicontributi previdenziali sulle somme oggetto della rinuncia, cheil datore di lavoro ha verso l'INPS, soggetto terzo rispettoall'intervenuta conciliazione (Cass. n. 395/2024, in fattispecierelativa all’indennità di mancato preavviso cui il lavoratore avevarinunciato).4.- Ne consegue che il giudice di merito non era in alcun modovincolato né dalle dichiarazioni rese dalla lavoratrice in sede diNumero registro generale 10024/2025transazione, ritenute meno genuine rispetto alle precedNeumnetroi sezionale 2084/2026Numero di raccolta generale 17712/2026dichiarazioni rese dalla stessa agli ispettori, né dall’esistenza in séData pubblicazione 03/06/2026di una transazione che, come sopra specificato, non preclude, aifini contributivi, di ritenere sussistente un differente assetto delrapporto.5.- Altrettanto inammissibile è la censura in ordine allamancata ammissione delle prove testimoniali richieste dall’INPS,considerato che la società non ha neppure allegato la circostanzadi avere nel giudizio di appello chiesto l’escussione dei testi indicatie che tale istanza sia stata disattesa dalla Corte.6.- Con il secondo motivo la società censura la sentenza aisensi dell’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c. in relazione alla violazione efalsa applicazione degli artt. 2697, 2702, 2074 c.c., 113, 115, 116,191, 345 e 24 della Costituzione sull’onere probatorio e sulmancato svolgimento dell’attività istruttoria per l’accertamentogiudiziale dei fatti e per la determinazione dell’obbligazionecontributiva relativa alle ore di lavoro notturno e straordinario eper non avere ammesso una CTU contabile, sostituendosi allaparte processualmente inadempiente in ordine all’onereprobatorio, così violando il diritto di difesa del ricorrente; deduce,altresì, violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 1 dellalegge n. 56/2024 di conversione del decreto-legge n. 19/2024, art.1, comma 1175 della L. n. 296/2006, art. 1, comma 1175-bis,dell'articolo 3, commi 2 e 3 del d. lgs. n. 472/97, dell’art. 7 del d.lgs. n. 472/97, dell’art. 2, commi 2 e 3 del d. lgs. n. 173/2024,dell’art. 7 del d. lgs. n. 173/2024, dell’art 4 e 8 e dell’allegato Adel d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la determinazione dell’obbligazionecontributiva relativa alla mancata decadenza dei benefici di leggeconcessi.Numero registro generale 10024/20257.- Deve richiamarsi anche per il secondo motivo quNaunmteoro sezionale 2084/2026Numero di raccolta generale 17712/2026affermato in relazione al motivo precedente in ordine allaData pubblicazione 03/06/2026violazione dell’art. 2697 c.c.8.- In relazione al mancato svolgimento di attività istruttoriaper l’accertamento dell’obbligazione contributiva relativa alle oredi lavoro straordinario, notturno e festivo, si deve rilevare che laquestione non è stata in alcun modo affrontata dalla Corte diappello, per cui una eventuale censura alla sentenza avrebbedovuto riguardare, in presenza dei presupposti, la mancanza dellamotivazione, ma non certamente la violazione delle regole sulriparto dell’onere della prova.9.- In merito alle questioni relative alla perdita dei beneficicontributivi a causa delle inadempienze rilevate in sede ispettiva,si deve premettere che la società ricorrente censura la sentenzanella parte in cui non ha tenuto conto della nuova normativa inmateria di revoca dei benefici contributivi dettata dal d.l. 2 marzo2024 n. 19, conv. dalla l. n. 56 del 2024.Tuttavia, si deve evidenziare che la nuova normativa è stataintrodotta nel marzo 2024, dunque successivamente alla decisionedel collegio della Corte di appello del 18 gennaio 2024, per cui,ovviamente, la sentenza non avrebbe potuto tenere conto dellanorma in questione. La circostanza che nella motivazione vi sia unriferimento, e non già la sua applicazione, alla normativa inquestione, si spiega agevolmente con il fatto che la sentenza, afronte della decisione della causa all’esito dell’udienza del 18gennaio 2024, è stata pubblicata il 28 ottobre 2024.10.- L’art. 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006 disponeche “i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa inmateria di lavoro e legislazione sociale sono subordinati alpossesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico diregolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predetteNumero registro generale 10024/2025materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela dNuemlelero sezionale 2084/2026Numero di raccolta generale 17712/2026condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi diData pubblicazione 03/06/2026lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed ilrispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelliregionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalleorganizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratoricomparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.La Corte di appello non ha ritenuto applicabile la sanatoria dicui all’art. 4 del d.m. 30 ottobre 2015 (che prevede la possibilitàdi regolarizzare la posizione contributiva entro quindici giorni dallasegnalazione dell’irregolarità, continuando così a mantenere ibenefici) sul rilievo che la società “non ha neppure allegato diavere rispettato condizioni e termini previsti dalla norma”.11.- Quanto affermato dalla Corte di appello costituiscecorretta applicazione del principio costantemente affermato daquesta Corte a mente del quale “In tema di benefici contributivi,per la cui fruizione è richiesto - ai sensi dell'art. 1, comma 1175,della l. n. 296 del 2006 - il possesso del documento unico diregolarità contributiva (c.d. Durc), la mancata segnalazionedell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell'Inps, nondetermina l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto aglisgravi; né, in assenza dello specifico procedimento di cui all'art. 7del d.m. 24 ottobre 2007, di natura eccezionale, può consentirsiuna regolarizzazione "ex post" ed in qualsiasi tempo, in contrastocon la "ratio" della norma, intesa ad assicurare la necessaria ecostante regolarità contributiva, quale presuppostodell'applicazione degli sgravi” (così Cass. n. 27107/2018 e, insenso conforme da ultimo, Cass. n. 2678/2026).Nello stesso senso Cass. n. 30273/2024 ha precisato che lamancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio delNumero registro generale 10024/2025Numero sezionale 2084/2026documento unico di regolarità contributiva, da parte delNl'uImNerPo Sdi ,ra nccolnta generale 17712/2026Data pubblicazione 03/06/2026determina l'inesigibilità delle differenze contributive dovutegli inconseguenza dell'inosservanza degli obblighi che gravano suldatore di lavoro, poiché il DURC non ha valore costitutivo, essendo12.- Su quanto affermato dalla Corte di appello, circa l’assenzadi prova in ordine alla regolarizzazione contributiva nei termini dicui all’art. 4 del d.m. 30 ottobre 2015, la società ricorrente non siè confrontata in alcun modo, non ha fornito alcun elemento checonsenta di ritenere errata tale affermazione, sovrapponendo allecensure al provvedimento impugnato critiche all’operato degliispettori dell’INPS in sede di accertamento, non pertinenti inquesta sede.13.- Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna dellaparte ricorrente alle spese di lite del presente giudizio dicassazione.In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto deipresupposti dell’obbligo della parte ricorrente di versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U.,20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente arifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio,che liquida in € 6.000,00 per compensi, in € 200,00 per esborsi,oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agliaccessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, aNumero registro generale 10024/2025norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,N uomveero sezionale 2084/2026Numero di raccolta generale 17712/2026dovuto.Data pubblicazione 03/06/2026Roma, deciso all’adunanza camerale del 27 aprile 2026La PresidenteRossana Mancino