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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35205/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14519/2015 R G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Cassiodoro 1/a presso lo studio del difensore; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 2209/3/14, depositata il 28 novembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con la sentenza impugnata rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 386/3/12 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che ne aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2004.

La CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare che: -l'atto impositivo impugnato era basato sull'art. 32, dPR 600/1973 e quindi su di una presunzione legale relativa, implicante l'inversione dell'onere probatorio a carico del contribuente; -che tale onere non era stato assolto dal contribuente medesimo; -che non sussisteva alcun o3bligo di contraddittorio endoprocedimentale in relazione alla mendologia accertativa prescelta dall'agenzia fiscale.

Avverso tale decisione ha propose) ricorso per cassazione il contribuente deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

Considerato che: Con il primo motivo -ex art. 360, pr mo comma, n. 4, cod. proc. civ.- il ricorrente denuncia la nullità deka sentenza impugnata per violazione dell'art. 112, cod. proc. civ. poiché la CTR non si è pronunciata sui motivi di appello rigual -cianti la fondatezza delle riprese riguardanti VIVA e l'IRAP (questa anche in relazione alla determinazione della base imponibile) ronchè la fondatezza della presunzione di maggior reddito sulla baSE degli accertament bancari espletati in sede di istruttoria amministrat va.

La censura è infondata.

Va ribadito che «Non ricorre il 'vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo» (Cass. n. 29191 del 06/12/2)17, Rv. 646290 - 01).

Poiché la sentenza impugnata ha deciso in termini globali sulla validità della presunzione legale relEtiva basante l'avviso di accertamento impugnato, deve ritenersi che con ciò abbia implicitamente rigettato le eccezioni relative all'IVA ed all'IRAP.

In ogni caso deve farsi applicazione dell'ulteriore, consolidato, principio di diritto secondo il quale «Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sem )re che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto» (Cass. n. 2313 del 01/02/2010; ex pluribus conf.

Cass. n. 16171 del 28/06/2017; Cass.n. 9693 del 19/04/2018).

Infatti le eccezioni in questione risultano comunque inondate, essendosi -condivisibilmente- affermato nella giurisprudenza di questa Corte che «In tema di accertamento delle i nposte sui redditi e dell'IVA, tutti i movimenti sui conti bancari del dort -ibuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi dell'art. 32, cornma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell'art. 51, corni -na 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, riferiti all'attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando al 'interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili» (Sez. 5, Sentenza n. 26111 del 30/12/2015, Rv. 638173 - 01) Calando questo arresto giur;sprodenziale nella fattispecie concreta, va rilevato quindi che il contribJente era onerato della prova contraria, sub specie di non riferibilità dele movimentazioni bancarie contestategli alla sua attività economica (impresa individuale) e pertanto non ascrivibili al volume d'affari dell'IVA ed alla base imponibile dell'IRAP.

Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, sulla validità "in concreto" di tale presunzione il giudice tributario di appello -con giudizio di merito non sindacabile in questa sede- si è espressamente e compiutamente pronunciato.

Con il secondo motivo -ex art. 36( , primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- il ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo controverso, poiché la CTR non ha 'salutato compiutamente le controprove documentali che aveva prodo :to in giudizio.

La censura è inammissibile.

Tale mezzo non è proponibile ex a -t. 348 ter, cod. proc. civ., vertendosi in un'ipotesi di "doppia conforme".

Con il terzo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- il ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 32, dPR 600/1973, 7, legge 241/1990, 6, 10, legge 212/2000, 24, 97, Cost., 41, 47, 48, Carta dei diritti fondamentali dell' UE, poiché la CTR ha rigettato la sua eccezione di invalidità dell'avviso di accertamento impugnato per mancato esperimento del previo contraddittorio endoprocedimentale.La censura è infondata.

Va ribadito che: -in termini generali, «In tema di diritti e garanzie del cont-ibuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittalo endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito» (Sez.

U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637604 - 01); -più specificamente, «In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 consente all'Amministrazione finanziaria di riferire "de plano" ad operazioni imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente, salva la prova contraria da parte di costui, e la legittimità della utilizzazione degli elementi risultanti dalle movimentazioni bancarie non è condizionata alla previa instaurazione del contraddittorio con il contribuente sin dalla fase dell'accertamento, posto che il citato art. 32 prevede quel ccntraddittorio alla st -egua di mera facoltà, non di obbligo, dell'amministrazione tributaria» (Sez. 5 - , Sentenza n. 10249 del 26/04/2017, Rv. 644098 - 01).

Dunque risulta del tutto corretta l'affermazione del giudice tributario di appello della non necessarietà del previo contraddittorio endoprocedimentale, trattandosi pacificamente di un accertamento c.d.

"a tavolino", non essendovi un obbIligc speciale per la metodologia accertativa utilizzata dall'agenzia fiscale e, quanto all'IVA, comunque non essendo nemmeno adombrato nel rn3ZZO in esame sulla base di quali, specifici, elementi probatori,l'es:to dell'istruttoria amministrativa potrebbe essere stato diverso (Corte giust., C-129/13, [OSCURATO:PERSONA]).

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuzli per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a tito o di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Cosi deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14519/2015 R G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Cassiodoro 1/a presso lo studio del difensore; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 2209/3/14, depositata il 28 novembre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 386/3/12 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che ne aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2004. La CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare che: -l'atto impositivo impugnato era basato sull'art. 32, dPR 600/1973 e quindi su di una presunzione legale relativa, implicante l'inversione dell'onere probatorio a carico del contribuente; -che tale onere non era stato assolto dal contribuente medesimo; -che non sussisteva alcun o3bligo di contraddittorio endoprocedimentale in relazione alla mendologia accertativa prescelta dall'agenzia fiscale. Avverso tale decisione ha propose) ricorso per cassazione il contribuente deducendo tre motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. Considerato che: Con il primo motivo -ex art. 360, pr mo comma, n. 4, cod. proc. civ.- il ricorrente denuncia la nullità deka sentenza impugnata per violazione dell'art. 112, cod. proc. civ. poiché la CTR non si è pronunciata sui motivi di appello rigual -cianti la fondatezza delle riprese riguardanti VIVA e l'IRAP (questa anche in relazione alla determinazione della base imponibile) ronchè la fondatezza della presunzione di maggior reddito sulla baSE degli accertament bancari espletati in sede di istruttoria amministrat va. La censura è infondata. Va ribadito che «Non ricorre il 'vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo» (Cass. n. 29191 del 06/12/2)17, Rv. 646290 - 01). Poiché la sentenza impugnata ha deciso in termini globali sulla validità della presunzione legale relEtiva basante l'avviso di accertamento impugnato, deve ritenersi che con ciò abbia implicitamente rigettato le eccezioni relative all'IVA ed all'IRAP. In ogni caso deve farsi applicazione dell'ulteriore, consolidato, principio di diritto secondo il quale «Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sem )re che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto» (Cass. n. 2313 del 01/02/2010; ex pluribus conf. Cass. n. 16171 del 28/06/2017; Cass.n. 9693 del 19/04/2018). Infatti le eccezioni in questione risultano comunque inondate, essendosi -condivisibilmente- affermato nella giurisprudenza di questa Corte che «In tema di accertamento delle i nposte sui redditi e dell'IVA, tutti i movimenti sui conti bancari del dort -ibuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi dell'art. 32, cornma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell'art. 51, corni -na 2, n. 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, riferiti all'attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando al 'interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili» (Sez. 5, Sentenza n. 26111 del 30/12/2015, Rv. 638173 - 01) Calando questo arresto giur;sprodenziale nella fattispecie concreta, va rilevato quindi che il contribJente era onerato della prova contraria, sub specie di non riferibilità dele movimentazioni bancarie contestategli alla sua attività economica (impresa individuale) e pertanto non ascrivibili al volume d'affari dell'IVA ed alla base imponibile dell'IRAP. Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, sulla validità "in concreto" di tale presunzione il giudice tributario di appello -con giudizio di merito non sindacabile in questa sede- si è espressamente e compiutamente pronunciato. Con il secondo motivo -ex art. 36( , primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- il ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo controverso, poiché la CTR non ha 'salutato compiutamente le controprove documentali che aveva prodo :to in giudizio. La censura è inammissibile. Tale mezzo non è proponibile ex a -t. 348 ter, cod. proc. civ., vertendosi in un'ipotesi di "doppia conforme". Con il terzo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- il ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 32, dPR 600/1973, 7, legge 241/1990, 6, 10, legge 212/2000, 24, 97, Cost., 41, 47, 48, Carta dei diritti fondamentali dell' UE, poiché la CTR ha rigettato la sua eccezione di invalidità dell'avviso di accertamento impugnato per mancato esperimento del previo contraddittorio endoprocedimentale.La censura è infondata. Va ribadito che: -in termini generali, «In tema di diritti e garanzie del cont-ibuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittalo endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito» (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015, Rv. 637604 - 01); -più specificamente, «In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 consente all'Amministrazione finanziaria di riferire "de plano" ad operazioni imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente, salva la prova contraria da parte di costui, e la legittimità della utilizzazione degli elementi risultanti dalle movimentazioni bancarie non è condizionata alla previa instaurazione del contraddittorio con il contribuente sin dalla fase dell'accertamento, posto che il citato art. 32 prevede quel ccntraddittorio alla st -egua di mera facoltà, non di obbligo, dell'amministrazione tributaria» (Sez. 5 - , Sentenza n. 10249 del 26/04/2017, Rv. 644098 - 01). Dunque risulta del tutto corretta l'affermazione del giudice tributario di appello della non necessarietà del previo contraddittorio endoprocedimentale, trattandosi pacificamente di un accertamento c.d. "a tavolino", non essendovi un obbIligc speciale per la metodologia accertativa utilizzata dall'agenzia fiscale e, quanto all'IVA, comunque non essendo nemmeno adombrato nel rn3ZZO in esame sulla base di quali, specifici, elementi probatori,l'es:to dell'istruttoria amministrativa potrebbe essere stato diverso (Corte giust., C-129/13, [OSCURATO:PERSONA]). In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuzli per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a tito o di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Cosi deciso