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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2026

Cassazione n. 12380/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

, via [OSCURATO:PERSONA] n. 36, rappresentato e difeso nelpresente giudizio, anche disgiuntamente tra loro, in forza di procuraalla lite rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia perimmagine dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:EMAIL], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE], p.e.c. [OSCURATO:EMAIL], edall’avv. [OSCURATO:PERSONA] c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:EMAIL].it-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli ufficiNumero registro generale 4299/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 12380/2026Data pubblicazione 03/05/2026dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata edifesa.-resistente-per la cassazione della sentenza della sentenza 2394/2023,pronunciata il 18 luglio 2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Lombardia, relativa al diniego di rimborso dell’Irapper gli anni dal 2013 al 2017.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 febbraio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], consulente aziendale e socio della [OSCURATO:SOCIETA].,presentava alla [OSCURATO:PERSONA] II di Milano la restituzione deitributi versati (Irap) per annualità dal 2013 al 2017 deducendo di nonpossedere un’autonoma struttura organizzativa suscettibile di crearevalore aggiunto e di avere ottenuto i suoi redditi di lavoro autonomodalle prestazioni professionali di consulenza rese esclusivamente afavore della KPMG.dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, cherespingeva il suo ricorso affermando che la struttura KPMG fosse daequiparare a quella di una associazione professionale e che la struttura“esterna” di KPMG, da cui il partner è coadiuvato, mette a disposizionela clientela, il marchio, il supporto logistico, l’assistenza, la tecnologiae che tali elementi determinano un valore aggiunto rispetto alla merasoggetti ad Irap i compensi che un contribuente ritrae dall’attivitàprestata a favore di una società di cui è socio, non potendol’organizzazione considerarsi “esterna” al singolo contribuente.Numero registro generale 4299/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 12380/2026Data pubblicazione 03/05/20262. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la predettasentenza dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardiache respingeva l’appello della ricorrente.A fondamento della pronuncia adottata i giudici regionaliosservavano che il Mantovano non aveva assolto l’onere della provadell’insussistenza del presupposto impositivo, sottolineando che, alcontrario, risultava dimostrata l’esistenza di una struttura organizzatanon estranea alla professionista e che la circostanza che la stessa fosseanche socia o azionista della società della cui struttura organizzata siavvaleva per l’espletamento della sua attività impediva di riferire ad”altrui“ responsabilità ed interesse una tale struttura, essendoinnegabile che la detta struttura organizzata, ben eccedente... ilminimo necessario per l’esercizio della professione intellettuale, avessefavorito ed incrementato in misura rilevante l’attività dell’appellante,fornendogli non solo clientela, ma anche supporti materiali e gestionali.Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato ad un solo motivo.L’Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini dell’eventualepartecipazione all’udienza.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio del3 febbraio 2026.La ricorrente ha depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo ed unico motivo di ricorso si censura lasentenza per la violazione dell’art. 2, d.lgs. n. 446/1997, per avere laCorte di secondo grado stabilito la soggezione ad Irap, violando i canonistabiliti dalla Corte di Cassazione, per l’accertamento della “autonomaorganizzazione” e per avere sostenuto la propria interpretazione sullascorta dell’argomento per cui “i compensi percepiti dal professionistaNumero registro generale 4299/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 12380/2026Data pubblicazione 03/05/2026sono contabilizzati dalla società di capitali quali costi deducibili ancheai fini Irap, imposta che pertanto, per la quota corrispondente al costodedotto, non viene versata dalla società; il professionista a sua voltanon versa l’Irap sostenendo di non essere il titolare della autonomaorganizzazione di cui si avvale” (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).1.1.

Si afferma che il ricorrente non percepisce compensi ulterioririspetto a quelli erogati da [OSCURATO:SOCIETA].” e che l’attività professionaledi consulente esercitata è resa sulla base di uno specifico contratto dicollaborazione nell’ambito dell’organizzazione costituita da KPMGS.p.A., di cui il professionista è socio.

Viene evidenziato che la predettache la qualità e la consistenza dei beni ammortizzabili, l’assenza dipersonale dipendente o collaboratori e il ribaltamento a [OSCURATO:SOCIETA]. digran parte delle spese sostenute, sono elementi dai quali è possibileaccertare il materiale svolgimento dell’attività e la carenza delpresupposto impositivo di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997.Il motivo è fondato.1.2.

La CGT di secondo grado ha ritenuto il contribuente soggettopassivo dell’imposta regionale sulle attività produttive, in ragione delfatto che, in quanto socio e consulente aziendale della KPMG, si servivaper l’esercizio della propria attività professionale della strutturaorganizzativa predisposta dalla società.Il ragionamento posto a base del «decisum» non convince.Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 446 del 1997, ilpresupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è«l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata direttaalla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione diservizi».Per costante giurisprudenza di legittimità, l’IRAP è un’imposta checoinvolge una capacità produttiva impersonale e aggiuntiva rispetto aNumero registro generale 4299/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 12380/2026Data pubblicazione 03/05/2026quella propria del professionista e colpisce un reddito che contiene unacomponente di profitto derivante da una struttura organizzativaesterna, cioè da un insieme di fattori che per numero, importanza evalore economico siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispettoalla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabilie di corredo al know-how del professionista medesimo.Essa, dunque, interessa il surplus di attività agevolato dalla strutturaorganizzativa che coadiuva e integra il professionista nelle incombenzeordinarie, ovvero l’incremento potenziale o «quid pluris» realizzabilerispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale(cfr. Cass. n. 4657/2016, Cass. n. 4246/2016, Cass. n. 19769/2013,Cass. n. 8741/2013, Cass. n. 10193/2008, Cass. n. 13810/2007).Il requisito dell’«attività autonomamente organizzata» ricorrequando il contribuente: (a)sia, sotto qualsiasi forma, il responsabiledell’organizzazione e non risulti, quindi, inserito in strutture riferibili adaltrui responsabilità e interesse; (b)impieghi beni strumentalieccedenti, secondo l’«id quod plerumque accidit», il minimoindispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione,oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superila soglia dell’impiego di un collaboratore esplicante mansioni disegreteria ovvero meramente esecutive (cfr. Cass.

S.Un. n.9451/2016; Cass. n. 12111/2019, Cass. n. 9786/2018).Pertanto, affinché un lavoratore autonomo possa essereconsiderato soggetto passivo d’imposta, occorre non solo che egli siserva di un’autonoma organizzazione, ma anche che ne sia il titolare,e dunque il responsabile (cfr. Cass. n. 19397/2022).Con particolare riguardo al caso del lavoratore autonomo chepresti la sua attività a favore di un terzo già dotato di una propriastruttura organizzativa, questa Corte regolatrice ha elaborato ilprincipio generale secondo cui, ai fini della realizzazione delNumero registro generale 4299/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 12380/2026Data pubblicazione 03/05/2026presupposto dell’IRAP, non basta il semplice utilizzo della dettastruttura, ma è altresì necessario che questa sia ”autonoma“, cioèfaccia capo al lavoratore medesimo non soltanto ai fini operativi, bensìanche sotto il profilo gestionale (cfr. Cass. n. 4080/2017, Cass. n.27032/2016, Cass. n. 9692/2012).Tale principio è stato affermato in numerose pronunceriguardanti professionisti che, come nella vicenda in esame,svolgevano in tutto o in parte la propria attività per società di revisionee di consulenza (cfr. Cass. n. 11238/2023, Cass. n. 19397/2022, Cass.n. 11140/2021).

Viene ribadito in tali precedenti che che l’esercizio disocietà di cui il professionista è socio (o dipendente) non integra ilpresupposto impositivo di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 446 del 1997 (cfr.,ex ceteris, Cass. n. 22266/2023, Cass. n. 11924/2023).È stato, inoltre, puntualizzato che «il valore assoluto deicompensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, noncostituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivodell’autonoma organizzazione di un professionista..., atteso che, da unlato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valoreponderale specifico dell’attività esercitata, e, dall’altro, le speseconsistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all’aspettopersonale (spese alberghiere o di rappresentanza, assicurazione per irischi professionali o carburante utilizzato per il veicolo strumentale),rappresentando, così, un mero elemento passivo dell’attivitàprofessionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e noncorrelato all’implementazione dell’aspetto ”organizzativo“» (cfr. Cass.23557/2016, Cass. n. 8728/2018, Cass. n. 7652/2020, Cass. n.23874/2024, Cass. n. 3882/2024).Ciò posto, nella presente fattispecie è incontroverso che ilcontribuente pur essendo un lavoratore autonomo, fosse inseritoNumero registro generale 4299/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 12380/2026Data pubblicazione 03/05/2026stabilmente in un’organizzazione costituita da un distinto soggettogiuridico, e precisamente dalla KPMG .In un simile contesto, a nulla rileva che lo stesso si avvalesse ditale organizzazione, in quanto ciò che importa, ai finidell’assoggettabilità all’IRAP, è che il contribuente sia il titolare e ilresponsabile della struttura organizzativa.D’altro canto, poiché non era il ricorrente a sostenere i costi peri collaboratori e i dipendenti, non si vede come avrebbe potutoassumere decisioni sulla gestione del personale, al di là delle specifichedirettive che venivano da lui impartite nell’àmbito del singolo incaricodi revisione contabile di volta in volta espletato (cfr., sul punto, Cass.n. 6439/2018, Cass. n. 17566/2016).Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causapuò essere decisa nel merito, ai sensi degli artt. 384, comma 2,seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, conl’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente e il conseguenteannullamento dell’impugnato diniego di rimborso dell’IRAP da questiversata per gli anni 2013-2017Stante l’intervenuta definizione della controversia nel merito, sirende necessario provvedere alla regolamentazione delle spesedell’intero processo.Reputa la Corte, in base a una valutazione unitaria e globaledell’esito della lite, che possano compensarsi integralmente fra le partile spese dei giudizi di merito.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo.

P.Q.MLa Corte accoglie ricorso; cassa la sentenza gravata e, decidendola causa nel merito, annulla l’impugnato diniego di rimborso dell’IRAPversata dal contribuente per gli anni 2013 e 2017; compensaNumero registro generale 4299/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 12380/2026Data pubblicazione 03/05/2026integralmente fra le parti le spese del doppio grado di merito econdanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere al ricorrente le spese delpresente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 6.500 euro (dicui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 3 febbraio 2026IL PRESIDENTE([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, via [OSCURATO:PERSONA] n. 36, rappresentato e difeso nelpresente giudizio, anche disgiuntamente tra loro, in forza di procuraalla lite rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia perimmagine dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:EMAIL], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE], p.e.c. [OSCURATO:EMAIL], edall’avv. [OSCURATO:PERSONA] c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:EMAIL].it-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli ufficiNumero registro generale 4299/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 12380/2026Data pubblicazione 03/05/2026dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata edifesa.-resistente-per la cassazione della sentenza della sentenza 2394/2023,pronunciata il 18 luglio 2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Lombardia, relativa al diniego di rimborso dell’Irapper gli anni dal 2013 al 2017.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 febbraio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], consulente aziendale e socio della [OSCURATO:SOCIETA].,presentava alla [OSCURATO:PERSONA] II di Milano la restituzione deitributi versati (Irap) per annualità dal 2013 al 2017 deducendo di nonpossedere un’autonoma struttura organizzativa suscettibile di crearevalore aggiunto e di avere ottenuto i suoi redditi di lavoro autonomodalle prestazioni professionali di consulenza rese esclusivamente afavore della KPMG.dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, cherespingeva il suo ricorso affermando che la struttura KPMG fosse daequiparare a quella di una associazione professionale e che la struttura“esterna” di KPMG, da cui il partner è coadiuvato, mette a disposizionela clientela, il marchio, il supporto logistico, l’assistenza, la tecnologiae che tali elementi determinano un valore aggiunto rispetto alla merasoggetti ad Irap i compensi che un contribuente ritrae dall’attivitàprestata a favore di una società di cui è socio, non potendol’organizzazione considerarsi “esterna” al singolo contribuente.Numero registro generale 4299/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 12380/2026Data pubblicazione 03/05/20262. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la predettasentenza dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardiache respingeva l’appello della ricorrente.A fondamento della pronuncia adottata i giudici regionaliosservavano che il Mantovano non aveva assolto l’onere della provadell’insussistenza del presupposto impositivo, sottolineando che, alcontrario, risultava dimostrata l’esistenza di una struttura organizzatanon estranea alla professionista e che la circostanza che la stessa fosseanche socia o azionista della società della cui struttura organizzata siavvaleva per l’espletamento della sua attività impediva di riferire ad”altrui“ responsabilità ed interesse una tale struttura, essendoinnegabile che la detta struttura organizzata, ben eccedente... ilminimo necessario per l’esercizio della professione intellettuale, avessefavorito ed incrementato in misura rilevante l’attività dell’appellante,fornendogli non solo clientela, ma anche supporti materiali e gestionali.Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato ad un solo motivo.L’Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini dell’eventualepartecipazione all’udienza.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio del3 febbraio 2026.La ricorrente ha depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si censura lasentenza per la violazione dell’art. 2, d.lgs. n. 446/1997, per avere laCorte di secondo grado stabilito la soggezione ad Irap, violando i canonistabiliti dalla Corte di Cassazione, per l’accertamento della “autonomaorganizzazione” e per avere sostenuto la propria interpretazione sullascorta dell’argomento per cui “i compensi percepiti dal professionistaNumero registro generale 4299/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 12380/2026Data pubblicazione 03/05/2026sono contabilizzati dalla società di capitali quali costi deducibili ancheai fini Irap, imposta che pertanto, per la quota corrispondente al costodedotto, non viene versata dalla società; il professionista a sua voltanon versa l’Irap sostenendo di non essere il titolare della autonomaorganizzazione di cui si avvale” (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).1.1. Si afferma che il ricorrente non percepisce compensi ulterioririspetto a quelli erogati da [OSCURATO:SOCIETA].” e che l’attività professionaledi consulente esercitata è resa sulla base di uno specifico contratto dicollaborazione nell’ambito dell’organizzazione costituita da KPMGS.p.A., di cui il professionista è socio. Viene evidenziato che la predettache la qualità e la consistenza dei beni ammortizzabili, l’assenza dipersonale dipendente o collaboratori e il ribaltamento a [OSCURATO:SOCIETA]. digran parte delle spese sostenute, sono elementi dai quali è possibileaccertare il materiale svolgimento dell’attività e la carenza delpresupposto impositivo di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997.Il motivo è fondato.1.2. La CGT di secondo grado ha ritenuto il contribuente soggettopassivo dell’imposta regionale sulle attività produttive, in ragione delfatto che, in quanto socio e consulente aziendale della KPMG, si servivaper l’esercizio della propria attività professionale della strutturaorganizzativa predisposta dalla società.Il ragionamento posto a base del «decisum» non convince.Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 446 del 1997, ilpresupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è«l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata direttaalla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione diservizi».Per costante giurisprudenza di legittimità, l’IRAP è un’imposta checoinvolge una capacità produttiva impersonale e aggiuntiva rispetto aNumero registro generale 4299/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 12380/2026Data pubblicazione 03/05/2026quella propria del professionista e colpisce un reddito che contiene unacomponente di profitto derivante da una struttura organizzativaesterna, cioè da un insieme di fattori che per numero, importanza evalore economico siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispettoalla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabilie di corredo al know-how del professionista medesimo.Essa, dunque, interessa il surplus di attività agevolato dalla strutturaorganizzativa che coadiuva e integra il professionista nelle incombenzeordinarie, ovvero l’incremento potenziale o «quid pluris» realizzabilerispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale(cfr. Cass. n. 4657/2016, Cass. n. 4246/2016, Cass. n. 19769/2013,Cass. n. 8741/2013, Cass. n. 10193/2008, Cass. n. 13810/2007).Il requisito dell’«attività autonomamente organizzata» ricorrequando il contribuente: (a)sia, sotto qualsiasi forma, il responsabiledell’organizzazione e non risulti, quindi, inserito in strutture riferibili adaltrui responsabilità e interesse; (b)impieghi beni strumentalieccedenti, secondo l’«id quod plerumque accidit», il minimoindispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione,oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superila soglia dell’impiego di un collaboratore esplicante mansioni disegreteria ovvero meramente esecutive (cfr. Cass. S.Un. n.9451/2016; Cass. n. 12111/2019, Cass. n. 9786/2018).Pertanto, affinché un lavoratore autonomo possa essereconsiderato soggetto passivo d’imposta, occorre non solo che egli siserva di un’autonoma organizzazione, ma anche che ne sia il titolare,e dunque il responsabile (cfr. Cass. n. 19397/2022).Con particolare riguardo al caso del lavoratore autonomo chepresti la sua attività a favore di un terzo già dotato di una propriastruttura organizzativa, questa Corte regolatrice ha elaborato ilprincipio generale secondo cui, ai fini della realizzazione delNumero registro generale 4299/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 12380/2026Data pubblicazione 03/05/2026presupposto dell’IRAP, non basta il semplice utilizzo della dettastruttura, ma è altresì necessario che questa sia ”autonoma“, cioèfaccia capo al lavoratore medesimo non soltanto ai fini operativi, bensìanche sotto il profilo gestionale (cfr. Cass. n. 4080/2017, Cass. n.27032/2016, Cass. n. 9692/2012).Tale principio è stato affermato in numerose pronunceriguardanti professionisti che, come nella vicenda in esame,svolgevano in tutto o in parte la propria attività per società di revisionee di consulenza (cfr. Cass. n. 11238/2023, Cass. n. 19397/2022, Cass.n. 11140/2021). Viene ribadito in tali precedenti che che l’esercizio disocietà di cui il professionista è socio (o dipendente) non integra ilpresupposto impositivo di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 446 del 1997 (cfr.,ex ceteris, Cass. n. 22266/2023, Cass. n. 11924/2023).È stato, inoltre, puntualizzato che «il valore assoluto deicompensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, noncostituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivodell’autonoma organizzazione di un professionista..., atteso che, da unlato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valoreponderale specifico dell’attività esercitata, e, dall’altro, le speseconsistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all’aspettopersonale (spese alberghiere o di rappresentanza, assicurazione per irischi professionali o carburante utilizzato per il veicolo strumentale),rappresentando, così, un mero elemento passivo dell’attivitàprofessionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e noncorrelato all’implementazione dell’aspetto ”organizzativo“» (cfr. Cass.23557/2016, Cass. n. 8728/2018, Cass. n. 7652/2020, Cass. n.23874/2024, Cass. n. 3882/2024).Ciò posto, nella presente fattispecie è incontroverso che ilcontribuente pur essendo un lavoratore autonomo, fosse inseritoNumero registro generale 4299/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 12380/2026Data pubblicazione 03/05/2026stabilmente in un’organizzazione costituita da un distinto soggettogiuridico, e precisamente dalla KPMG .In un simile contesto, a nulla rileva che lo stesso si avvalesse ditale organizzazione, in quanto ciò che importa, ai finidell’assoggettabilità all’IRAP, è che il contribuente sia il titolare e ilresponsabile della struttura organizzativa.D’altro canto, poiché non era il ricorrente a sostenere i costi peri collaboratori e i dipendenti, non si vede come avrebbe potutoassumere decisioni sulla gestione del personale, al di là delle specifichedirettive che venivano da lui impartite nell’àmbito del singolo incaricodi revisione contabile di volta in volta espletato (cfr., sul punto, Cass.n. 6439/2018, Cass. n. 17566/2016).Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causapuò essere decisa nel merito, ai sensi degli artt. 384, comma 2,seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, conl’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente e il conseguenteannullamento dell’impugnato diniego di rimborso dell’IRAP da questiversata per gli anni 2013-2017Stante l’intervenuta definizione della controversia nel merito, sirende necessario provvedere alla regolamentazione delle spesedell’intero processo.Reputa la Corte, in base a una valutazione unitaria e globaledell’esito della lite, che possano compensarsi integralmente fra le partile spese dei giudizi di merito.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie ricorso; cassa la sentenza gravata e, decidendola causa nel merito, annulla l’impugnato diniego di rimborso dell’IRAPversata dal contribuente per gli anni 2013 e 2017; compensaNumero registro generale 4299/2024Numero sezionale 1055/2026Numero di raccolta generale 12380/2026Data pubblicazione 03/05/2026integralmente fra le parti le spese del doppio grado di merito econdanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere al ricorrente le spese delpresente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 6.500 euro (dicui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 3 febbraio 2026IL PRESIDENTE([OSCURATO:PERSONA])