CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 08144/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7;1 92(4ii ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33999/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del suo Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma via G. Vico 22 presso lo studio legale Santacroce & associati, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12 presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende - controricorrente- nel procedimento n. 33999/2018 avverso la sentenza n. 434/2018 emessa dalla CTR del Veneto e depositata il 12/04/2018; udita la relazione della causa svolta all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La società in epigrafe ha presentato due separati ricorsi (poi riuniti) avverso due avvisi di attribuzione della rendita catastale relativi ad un immobile adibito ad albergo sito al Lido di Venezia; tra il primo e il secondo avviso (rispettivamente del 2013 e del 2014) la società aveva presentato una DOCFA, proponendo una rendita di euro 54.932,00 a fronte della maggior rendita di euro 103.837,00 determinata dall'ufficio. In primo grado, dopo l'esperimento con esito negativo di un tentativo di conciliazione nel corso del quale l'Agenzia ha proposto di stabilire la rendita in euro 88.915,00, il ricorso è stato parzialmente accolto, determinando la rendita in euro 70.000,00. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello principale la società, chiedendo la determinazione della rendita in euro 54.932,00, e appello incidentale l'Agenzia, chiedendo elevarsi la rendita ad euro 88.915,00. [OSCURATO:PERSONA] regionale del Veneto ha respinto l'appello principale e accolto l'appello incidentale, rilevando: a) che non sono state riproposte in sede d'appello le questioni concernenti la carenza di motivazione degli avvisi di accertamento; b) che l'avviso di accertamento del 2013 deriva dalla dichiarazione di variazione presentata nel 1996, mentre l'avviso di accertamento del 2014 è stato emesso a seguito della denuncia di variazione DOCFA presentato il 17 luglio 2013 con il quale è stato denunciato un intervento di manutenzione straordinaria; c) che, nonostante nel corso dei vari interventi eseguiti non siano stati modificati i volumi, vi è stato però un incremento del valore dell'immobile poiché risulta l'esecuzione di opere migliorative della qualità dell'immobile; d) che pertanto non è illegittimo l'adeguamento della rendita catastale e i procedimenti valutativi seguiti dall'ufficio non sono illogici perché fondati sul costo di costruzione e sulla redditività, ammessi dalla normativa e ricorrenti nella prassi. La CTR ritiene pertanto corretto il criterio fondato sulla redditività utilizzato nell'avviso di accertamento del 2014 osservando che le argomentazioni difensive della società, che esamina nel dettaglio, risultano contraddittorie o indimostrate e conclude nel senso che la rendita proposta in sede conciliativa dall'ufficio risulta congrua perché fondata su parametri oggettivi. Avverso la predetta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a un motivo. L' Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 19 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo e unico motivo di ricorso s lamenta ex art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione del R.D.L. 652/1939 e del DPR 1142/1949 in tema di determinazione della rendita catastale. La parte deduce che la sentenza è errata nella parte in cui ha ritenuto corretto il criterio dì stima fondato sulla redditività. Rileva che il metodo reddituale è stato illegittimamente applicato in quanto non previsto dalla normativa catastale che contempla invero la possibilità di calcolare la rendita con derivazione dal reddito immobiliare lordo ordinario al netto di spese di perdite, ma non di ricostruire il reddito lordo a partire dal reddito d'impresa. Deduce inoltre che il giudice del gravame ha erroneamente utilizzato il reddito di impresa alla cui determinazione concorrono i ricavi derivanti dalla prestazione dei servizi, mentre il reddito lordo e cioè quello rilevante per la determinazione della rendita è rappresentato dal canone annuo di fitto ordinariamente ritraibile dall'unità immobiliare calcolato al termine di ciascun anno, come disposto dall'ad 15 del DPR 1142/1949.Il motivo è infondato. Al fine di determinare la rendita di euro 88.915, ritenuta congrua dalla CTR, è stato applicato il criterio della redditività, previsto dall'art 15 DPR 1142/1949 il quale stabilisce che "il reddito lordo è rappresentato dal canone annuo di fitto, ordinariamente ritraibile dall'unità immobiliare" Il giudice d'appello ha verificato che l'ufficio, muovendo dal prezzo medio delle camere, ha determinato il ricavo lordo (numero dei pernottamenti per prezzo medio delle camere), assumendo un canone di affitto pari al 20% del ricavo, dal quale è stato detratto il 30% di spese applicando una ulteriore percentuale di devalutazione del 48,2% (pag. 10 sentenza). Ha inoltre valutato le singole argomentazioni difensive esposte dalle parti e le ha confutate in punto di fatto con riferimento allo specifico materiale probatorio prodotto in giudizio. Il criterio legale è stato quindi rispettato e le altre questioni proposte dalle parte sono censure di merito che tendono a sollecitare una revisione del giudizio fatto reso del giudice d'appello, inammissibile in questa sede. Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo P. Q. M. Rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500.00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Roma, camera di consiglio del 19 gennaio 2022. IL PRESIDENTE h • menico C