CassazionesentenzaSezione UDecisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 11959/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O MAZZUCATO eMARIO ZECCHIN- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.E., rappresentata e difesa dall'AvvocatoALESSANDRO GIORGETTI- controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 3065/2020depositata il 25/11/2020;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2025dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 7265/2021Numero sezionale 391/2025Numero di raccolta generale 11959/2026Data pubblicazione 30/04/2026udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAlessandro Pepe, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del quartomotivo di ricorso, la reiezione del primo motivo e la declaratoria diinammissibilità del secondo mezzo e di assorbimento del terzo;uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e Giorgetti, che si sono riportati ai rispettivi1. Si evince dalla sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA] ReinsuranceS.E. (di seguito, per brevità, [OSCURATO:PERSONA]) evocava in giudizio l’OreficeriaSartori di [OSCURATO:PERSONA] perché – con riferimento alla rapina avvenuta aidanni dell’oreficeria in data 20 novembre 2010 - fossero accertati laprescrizione dei diritti dell’assicurata e il suo inadempimento all’obbligo dicui agli artt. 2 e 7 delle condizioni generali di assicurazione, venissedichiarata l’inoperatività della garanzia assicurativa prevista dalla polizzastipulata con la parte convenuta e fosse così acclarato che [OSCURATO:PERSONA] nulladoveva a quest’ultima per l’accaduto.[OSCURATO:PERSONA], subentrata al padre in virtù della donazione dell’aziendaperfezionata in data 25 febbraio 2011, si costituiva in giudizio eccependo,pregiudizialmente, il difetto di giurisdizione, dato che le parti avevanorinunciato alla tutela giurisdizionale per devolverla a un collegio arbitrale,in forza di quanto previsto dagli artt. 10 e 11 del contratto, e contestando,nel merito, gli assunti di controparte in ordine alla prescrizione e alladecadenza del diritto azionato; domandava, inoltre, in via riconvenzionaleil pagamento dell’indennizzo di polizza, quantificato, tenendo conto delmassimale previsto, in € 405.253,69.Il Tribunale di Padova, con ordinanza del 22 marzo 2018, accoglieva ladomanda attorea e, nel contempo, rigettava la riconvenzionale presentatadalla Sartori, ritenendo, in particolare, che il diritto di quest’ultima adottenere l’indennizzo previsto dalla polizza si fosse prescritto in data 20novembre 2012, posto che la rapina era stata denunciata il 22 novembreNumero registro generale 7265/2021Numero sezionale 391/2025Numero di raccolta generale 11959/2026Data pubblicazione 30/04/20262010, mentre la perizia contrattuale era stata richiesta per la prima voltanel 2017.2. La Corte distrettuale di Venezia, con sentenza pubblicata in data25 novembre 2020, rigettava l’appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] la decisione del giudice di primo grado.Giudicava, in particolare, infondato il primo motivo di appello, con cui laSartori aveva denunciato l’improponibilità della domanda in relazione agliartt. 10 e 11 delle condizioni generali di polizza, che - in tesi - prevedevano,in caso di disaccordo, l’istituzione di un arbitrato rituale, con conseguenteinammissibilità della domanda rivolta al giudice ordinario.La Corte d’appello osservava che quello indicato dagli artt. 10 e 11 non siconfigurava come un arbitrato rituale, dato che le parti non avevanoconcordato di pervenire a un lodo suscettibile di essere reso esecutivo eprodurre gli effetti di cui all’art. 825 cod. proc. civ., né avevano intesoaffidare al collegio arbitrale, come accade nell’arbitrato irrituale, la soluzionedi controversie soltanto attraverso uno strumento negoziale riconducibilealla volontà delle parti.Rilevava che le parti avevano previsto l’operatività delle clausole 10 e 11solo in caso di disaccordo sull’individuazione e quantificazione del danno,senza alcuna definitiva rinuncia ad esercitare i propri diritti avanti al giudiceordinario.Il giudice di appello esponeva (pag. 4) che era stata iniziata la procedura dicui all’art. 10 di polizza; che i fiduciari non avevano trovato l’accordo; chela Sartori il 31 gennaio 2014 aveva depositato ricorso per la nomina delterzo perito e che il lodo irrituale depositato il 25 settembre 2015 non erapervenuto a una conclusione sulla quantificazione del danno.Evidenziava, inoltre, che la causa instaurata da [OSCURATO:PERSONA], voltaall’accertamento della prescrizione del diritto di [OSCURATO:PERSONA], nonrappresentava un’impugnazione della pronuncia resa dagli arbitri in ordineall’impossibilità di quantificare il danno per difetto di corretta e completaNumero registro generale 7265/2021Numero sezionale 391/2025Numero di raccolta generale 11959/2026Data pubblicazione 30/04/2026documentazione dello stesso e sottolineava che neppure la Sartori avevapresentato una simile impugnazione.Respingeva la censura concernente la prescrizione del diritto fatto valere invia riconvenzionale dalla Sartori, giacché la sua chiamata di periziacontrattuale, effettuata soltanto in data 1° marzo 2017, era avvenuta adiritto già prescritto, tenuto conto che dal momento (il 25 febbraio 2011)del suo subentro nei diritti indennitari del padre, allorché era intervenuta ladonazione dell’azienda, non era mai stato posto in essere alcun attointerruttivo.Riteneva che le altre censure sollevate dall’appellante risultassero assorbitedalla conferma della declaratoria di prescrizione.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di questasentenza, prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistitoGreat Lake con controricorso.La terza sezione di questa Corte ha trasmesso gli atti alla Prima Presidente,per esaminare in Sezioni Unite la questione relativa alla autonomaconfigurazione della perizia contrattuale rispetto all’arbitrato rituale ai finidello scrutinio del primo motivo del ricorso, giacché se si qualificasse laperizia contrattuale come una species dell’arbitrato libero, si dovrebbepredicare una temporanea rinuncia alla giurisdizione, con conseguenteimpossibilità, nella specie, per la già attrice [OSCURATO:PERSONA] di adire l’autoritàgiudiziaria fino all’espletamento della perizia.La sezione remittente, inoltre, ha osservato, in funzione del vaglio delquarto motivo del ricorso, che solo riconoscendo alla perizia contrattuale lanatura di clausola di “arbitrato tecnico” sarebbe possibile predicarnel’idoneità a paralizzare il corso della prescrizione, che “è insita”, secondo iltradizionale insegnamento di questa Corte, nella “temporanea rinunzia allatutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale”.Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 378 cod.proc. civ., sollecitando l’accoglimento del quarto motivo di ricorso.Numero registro generale 7265/2021Numero sezionale 391/2025Numero di raccolta generale 11959/2026Data pubblicazione 30/04/2026Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod.proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 ess. cod. civ., censurando la sentenza impugnata là dove ha affermato che“quello indicato dalle parti agli artt. 10 e 11 non si configura come arbitratorituale”, bensì come perizia contrattuale, essendo stato demandato dallestesse, ai periti, il compito di decidere, “solo in caso di disaccordo sullaindividuazione e quantificazione del danno senza alcuna definitiva rinunciaad esercitare i propri diritti avanti al giudice ordinario”.Questa conclusione, tuttavia, sarebbe stata assunta in contrasto con ilcanone ermeneutico che impone di ricostruire la comune intenzione delleparti contrattuali, da acclarare senza attribuire assoluto carattere prioritarioall’elemento letterale.In particolare, il giudice d’appello non avrebbe considerato “ilcomportamento tenuto uniformemente dalle parti successivamente alcontratto ovvero in sede di esecuzione del contratto”, giacché [OSCURATO:PERSONA]“partecipava, senza nulla opporre né contestare, al procedimento conclusocon verbale finale del 25.09.2015 ove il collegio non si limitava adaccertamenti in ordine al quantum del danno lamentato ma procedeva averifiche in ordine all’an”, e ciò sia “confermando le modalità del sinistro”,sia effettuando “accertamenti in ordine agli adempimenti prescritti, senzaalcuna previsione di inefficacia o decadenza dal diritto all’indennizzo”.Del pari, nella stessa prospettiva, assumerebbe “rilievo prorompente”,secondo la ricorrente, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] nelle note conclusive di primogrado abbia sostenuto che “il verbale che ha definito la perizia costituisceun lodo irrituale poiché i Periti, nel rispondere ai quesiti loro demandati,hanno affrontato e risolto questioni di natura giuridica, come: a) indagaresulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro; b)Numero registro generale 7265/2021Numero sezionale 391/2025Numero di raccolta generale 11959/2026Data pubblicazione 30/04/2026verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atticontrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze cheavevano mutato il rischio e non erano state comunicate; c) verificare sel’assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 7”.Per di più, il giudice d’appello avrebbe pure disatteso il criteriodell’interpretazione complessiva delle clausole previsto dall’art. 1363 cod.civ., attribuendo rilievo unicamente all’art. 10 del contratto, “senzaconsiderare il successivo art. 11 che specifica dettagliatamente il mandatodei periti liquidatori chiamati a risolvere anche questioni giuridiche”, nelsenso previsto dalle clausole appena indicate sub a), b) e c).5. Lo scrutinio del primo motivo impone a questa Corte di prendere inesame la natura della perizia contrattuale.5.1 La perizia contrattuale può riguardare, nella prassi, una pluralità difattispecie.Un primo gruppo di ipotesi comprende tutti i casi in cui, nell’ambito di uncontratto in virtù del quale una parte s'impegna a dare o fare qualcosa versoil corrispettivo di un prezzo o di un compenso, i contraenti stabiliscono che,in caso di divergenze maturate in fase esecutiva in ordine alla qualità dellecose fornite, dell'opera o del lavoro effettuati, la decisione circa lacorrispondenza o meno di quanto fatto a quanto previsto o promesso siaaffidata ad uno o più terzi, con efficacia vincolante tra le parti.Un secondo gruppo di ipotesi si riferisce al fenomeno per il quale in alcunicontratti di assicurazione è previsto che una serie di elementi, di particolarenatura tecnica, rilevanti per l’eventuale esistenza e/o modo di esseredell’indennizzo assicurativo (quali ad esempio il quantum del dannoprodotto, il grado di invalidità, il nesso di causalità tra l'evento e il danno)siano oggetto della valutazione e dell'accertamento di uno o più espertidesignati dalle parti, i quali risolvono tali questioni servendosi delle propriecognizioni tecnico-scientifiche mediante un responso che i contraentiaccettano come espressione della propria volontà.Numero registro generale 7265/2021Numero sezionale 391/2025Numero di raccolta generale 11959/2026Data pubblicazione 30/04/2026Un terzo gruppo di ipotesi ricondotte in dottrina alla perizia contrattualesono costituite da: i) il caso in cui due soggetti, non legati da alcun rapportocontrattuale, incaricano un terzo, dotato di specifiche cognizioni tecniche,di accertare (in maniera vincolante) l'eventuale nesso di causalità tra unsinistro e un danno, con l'ulteriore compito di determinare il quantum delleconseguenze pregiudizievoli in caso di esito positivo del primoaccertamento; ii) l’ipotesi in cui i contraenti incaricano il terzo-perito diaccertare, con responso per le parti vincolante, se ricorra o meno la giustacausa del recesso contrattuale; iii) il caso in cui i contraenti stabiliscono cheun terzo accerti, sempre con responso vincolante, se vi sia stata violazionedi una norma contrattuale ovvero di legge; iv) l’ipotesi in cui venga conferitoal perito il compito di determinare la situazione patrimoniale di una società,al fine di quantificare il credito del socio escluso per la liquidazione dellaquota.Esistono, infine, casi in cui la perizia contrattuale viene utilizzata in ipotesidi cessione di partecipazioni azionarie, allorché le parti deferiscano a terziesperti nel settore il calcolo del valore reale delle stesse e l'eventualedifferenza rispetto a quello nominale.In questi contratti si riscontra la presenza di clausole destinate aregolamentare il prezzo: in alcune di esse è prevista una componente diprezzo fissa e una componente eventuale e differita, dovuta soltanto sedeterminati parametri preventivamente pattuiti risultano conseguiti (il cd.earn out); in altre clausole viene stabilito un adeguamento del prezzo nelcaso in cui il relativo pagamento sia differito ad un momento successivo alclosing ed occorra tener conto delle sopravvenienze di vario genere chepossano incidere sul valore delle partecipazioni in un tempo precedente altrasferimento delle azioni e al pagamento del prezzo; da qui l'utilizzo diclausole di aggiustamento del prezzo (price adjustment clauses), chepermettono alle parti di adeguare il prezzo dovuto in ragione delleminusvalenze attive e delle sopravvenienze passive intervenute nelNumero registro generale 7265/2021Numero sezionale 391/2025Numero di raccolta generale 11959/2026Data pubblicazione 30/04/2026frattempo, devolvendo ad esperti l'individuazione degli eventi destinati adincidere sul valore delle partecipazioni successivamente al closing e adoperare la relativa quantificazione.5.2 Le varie ipotesi di perizia contrattuale appena descritte in via diapprossimazione, i cui tratti possono presentare differenze accentuate,trovano fondamento in una pattuizione contrattuale che fa ricorso alloschema del mandato collettivo.In molte delle ipotesi richiamate si possono individuare alcuni trattiricorrenti: a) le parti vogliono che il terzo intervenga su una o più questionirilevanti per un rapporto giuridico tra loro intercorrente per il cuichiarimento è necessaria l'applicazione di massime di esperienza di un certosettore; b) la scelta del terzo è giustificata dalle sue conoscenze tecnichespecifiche e dalla fiducia sullo stesso riposta; c) le parti intendonoassoggettarsi ad un doppio vincolo: quello derivante dal patto in virtù delquale si impegnano ad affidare a un terzo-perito la soluzione di una certaquestione e quello derivante dalla perizia che il terzo-perito porrà in essere.5.3 Ciò premesso, va detto innanzitutto che la questione della natura di unasimile perizia, proprio perché dipende non da una norma di legge, bensì dalparticolare contenuto di una clausola negoziale e dalle finalità che la stessaintende perseguire, non si presta a essere definita in termini generali eassoluti, ma è necessariamente correlata alle caratteristiche dellapattuizione che i contraenti hanno inteso perfezionare e di volta in voltaviene in rilievo.Dunque, ogni contratto, quale frutto dell’autonomia contrattuale di cuiall’art. 1322 cod. civ., costituisce la misura e la regola di sé stesso e ogniperizia contrattuale ha una natura definita dal contenuto della clausola chela istituisce.Non è possibile, invece, una tipizzazione in termini univoci di un panoramanegoziale che assume caratteri così multiformi nella pratica.Numero registro generale 7265/2021Numero sezionale 391/2025Numero di raccolta generale 11959/2026Data pubblicazione 30/04/20265.4 In linea generale l’arbitrato è un istituto di risoluzione delle controversiesui beni della vita con cui parti che vantano diritti incompatibili vogliono cheuna controversia, esistente o potenziale, sia decisa, pervenendo a un lodosuscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art.825 cod. proc. civ. oppure mediante uno strumento negoziale (Cass.7198/2019, Cass. 24558/2015), e conferiscono a tal fine un mandatocongiunto a un terzo.La devoluzione della controversia agli arbitri si configura come rinunciaall'esperimento dell'azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato,di natura privatistica (Cass. 16071/2024, Cass. 8863/2024, Cass.19823/2020, Cass. 21177/2019, Cass. 15474/2011).Pertanto, nel caso in cui parti che vantino diritti fra loro incompatibiliconferiscano a un terzo scelto per la sua particolare competenza tecnica,allo scopo di trovare la soluzione a una controversia di natura tecnica (edeventualmente anche giuridica), un mandato congiunto per comporre ilcontrasto che li divide rinunciando – in maniera espressa e inequivoca -all'esperimento dell'azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato, laclausola che contenga una simile pattuizione assume, in ragione della liberascelta delle parti di disporre, in senso negativo, del diritto di agire in giudizioper la tutela dei propri diritti di cui all'art. 24, comma 1, Cost. attraverso laderoga al precetto contenuto nell'art. 102, comma 1, Cost. (cfr. Corte cost.221/2005, Corte cost. 127/1977), la natura di clausola compromissoria, perarbitrato rituale o irrituale (a seconda che, come detto, le parti vogliano lapronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre glieffetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con le regole del procedimentoarbitrale, oppure intendano affidare all'arbitro la soluzione di controversiesolo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizioneamichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessavolontà).Numero registro generale 7265/2021Numero sezionale 391/2025Numero di raccolta generale 11959/2026Data pubblicazione 30/04/2026Il che significa che la perizia contrattuale può assumere, per il suo peculiarecontenuto ed ove esso sia riconducibile al disposto dell’art. 808-ter cod.proc. civ., natura di arbitrato irrituale e precludere al giudice ordinario, adadire il quale le parti hanno rinunciato, di pronunciare sulla controversia.5.5 Esistono contesti negoziali con caratteristiche affatto diverse.È, ad esempio, il caso in cui la perizia contrattuale sia volta a stabilire ilgiusto prezzo per l’acquisizione di partecipazioni societarie a fronte dielementi collegati al raggiungimento di target finanziari: qui non c’è lite,non c’è bene della vita preteso e contestato, non c’è attuale o futurapromovenda azione giudiziaria, ma ricorre, soltanto, la necessità di stabilireun prezzo.È, ancora, il caso in cui la perizia contrattuale - inserendosi quale clausoladi natura atipica all’interno di un contratto quasi sempre tipico – sicaratterizzi, come osservato in dottrina, per un’autonomia innanzituttocausale, rispondendo allo scopo pratico non già di completare il contratto,ormai perfetto nei suoi elementi essenziali, e nemmeno di definire una lite(volendo semmai prevenirla), bensì di individuare un elemento necessarioall’esecuzione del contratto e alla prosecuzione del rapporto contrattuale:anche qui non ci sono posizioni contrapposte o conflitti, ma vuoti da riempirenell’interrelazione negoziale attraverso una valutazione tecnica diquantità/qualità che interviene nella fase di esecuzione, e non diformazione, del contratto.Non vi è dubbio che in fattispecie con simili caratteristiche non si possaneppure ipotizzare che la perizia contrattuale abbia natura di arbitrato, inassenza di alcuno dei tratti peculiari che caratterizzano l’istituto.5.6 Vi sono, poi, ambiti in cui la perizia contrattuale e l’arbitrato irritualehanno una maggiore prossimità.È il caso in cui il contratto contenga clausole con cui le parti di un contrattodi assicurazione affidino a un terzo l'incarico di esprimere una valutazionetecnica sull'entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegataNumero registro generale 7265/2021Numero sezionale 391/2025Numero di raccolta generale 11959/2026Data pubblicazione 30/04/2026l'erogazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazionecome reciprocamente vincolante.In alcuni casi (come quello in esame) le parti possono spingersi sino aconvenire l'affidamento al terzo del compito di accertare le cause delsinistro, riscontrare la corrispondenza delle cose assicurate con la relativadescrizione contenuta nella polizza e procedere alla stima e liquidazione deldanno, con l'impegno di attribuire a tale determinazione immediata efficaciavincolante in ordine al conflitto d'interessi sull'indennità, senza necessità diun’ulteriore loro manifestazione di volontà.In un simile contesto negoziale sussistono una (quanto meno possibile)controversia fra le parti e l’affidamento al terzo, attraverso un mandatocongiunto, del compito di individuare una soluzione a una porzione di talecontroversia, di carattere sia tecnico che giuridico, con l’obbligo per le partidi attribuire alla determinazione del terzo perito immediata efficaciavincolante.Ciò che funge da discrimine con l’istituto dell’arbitrato sta nella rinunzia allagiurisdizione ordinaria, perché ove le parti abbiano inteso addivenire a unasimile rinunzia la clausola non può che avere natura compromissoria e laperizia contrattuale, allora, costituisce un arbitrato (libero o rituale che sia).Qualora, invece, questa rinunzia non vi sia stata e le parti non abbianointeso disporre in senso negativo del diritto, loro riconosciuto dall'art. 24,comma 1, Cost., di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, la periziacontrattuale (per così dire “pura”) non riveste natura di arbitrato, macostituisce una figura negoziale pienamente atipica con cui le partiindividuano uno strumento che, ove utilizzato e portato a compimento,consentirà loro di superare in termini vincolanti una porzione del contrastoesistente attraverso la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendentedal responso del terzo, che i contraenti si impegnano a rispettare.Si tratta, dunque, di uno strumento contrattuale finalizzato ad individuare,Numero registro generale 7265/2021Numero sezionale 391/2025Numero di raccolta generale 11959/2026Data pubblicazione 30/04/2026una (esistente o possibile) controversia, perché questa soluzione possafungere, poi, da volano per una soluzione transattiva dell’interacontroversia, ovvero essere posta a base di una successiva azionegiudiziaria avente ad oggetto le questioni non rimesse alla determinazionedel perito.Questa pattuizione, però, comporta un vincolo negoziale di valorizzazionedel risultato della perizia contrattuale soltanto ove la stessa sia esperita eportata a compimento, ma non una rinuncia alla giurisdizione.5.7 La natura meramente obbligatoria della pattuizione che istituisce laperizia contrattuale “pura” conduce ad escludere che rimanga preclusa aciascuna delle parti la possibilità di esperire un’azione giudiziaria che abbiaad oggetto anche la porzione di controversia affidata al perito.Infatti, in mancanza di una rinunzia al diritto di agire in giudizio ed a frontedi una pattuizione che impegna le parti a tenere come “definitivo evincolante” l’assetto “deciso” dal terzo perito, e dunque solo nel caso in cuilo strumento contrattuale sia stato attivato dalle parti e portato acompimento dal perito, la condotta del contraente che non si curi dellaclausola in discorso e agisca comunque in giudizio non può che assumerevalore di inadempimento, come è stato affermato da recente e condivisibiledottrina, esponendo la parte ad ogni conseguenza risarcitoria ad essocorrelata.Né è possibile sostenere che questa iniziativa giudiziaria sia impedita da unasupposta inesigibilità del diritto di credito conseguente al mancatoespletamento della perizia contrattuale e alla condizione di illiquidità che nediscende.Invero, il diritto di credito è esigibile anche se è illiquido (come dimostra ilfatto che, ai sensi dell’art. 1219, comma 2, n. 1, cod. civ., nessunacostituzione in mora è necessaria quando il debito deriva da fatto illecito),cosicché la condizione di illiquidità non influisce sull’esperibilità dell’azione,Numero registro generale 7265/2021Numero sezionale 391/2025Numero di raccolta generale 11959/2026Data pubblicazione 30/04/2026ma implica soltanto che il giudice se ne faccia carico determinandol’ammontare del credito attoreo.E’ evidente allora la differenza fra arbitrato libero e perizia contrattuale: ilprimo è uno strumento di risoluzione di controversie (esistenti o potenziali)alternativo al ricorso alla giurisdizione ordinaria e ne comporta la totalerinunzia, la seconda è un rimedio negoziale concomitante con lagiurisdizione ordinaria, che, se esperito e portato a conclusione, definisceuna porzione della controversia con valore vincolante fra le parti, ma nonimpedisce il ricorso al giudice per la risoluzione delle medesime questionirimesse al terzo perito, esponendo soltanto la parte inadempiente alleconseguenze del suo inadempimento.Tale differenza consente, quindi, di ritenere che l’affermazione che soventesi rinviene nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la previsionedi una perizia contrattuale (in particolare se inserita in un contratto diassicurazione) comporta la temporanea rinuncia alla tutela giurisdizionaledei diritti nascenti dal rapporto contrattuale e l’improponibilità delladomanda giudiziale (tra le altre: Cass. 14487/2004, Cass. 11876/2007,Cass. 19998/2011, Cass. 7531/2014), sia da ascrivere ad una letturadell’istituto che ne valorizza l’appartenenza piuttosto al genus dell’arbitratoche non alla figura della perizia contrattuale c.d. “pura”.5.8 Alla luce delle considerazioni appena esposte il motivo in esame nonrisulta fondato.Ciò che valeva a caratterizzare la perizia contrattuale in termini di arbitratoirrituale e non di figura negoziale pienamente atipica era non tantol’ampiezza del mandato conferito al perito, né la volontà delle parti di tenereper ferme le conclusioni raggiunte dallo stesso, ma il ricorrere o meno diuna definitiva rinunzia delle parti (attraverso una “disposizione espressa periscritto” ex art. 808-ter, comma 1, cod. proc. civ.) ad esercitare i propridiritti avanti al giudice ordinario, come ha correttamente rilevato la Corteterritoriale.Numero registro generale 7265/2021Numero sezionale 391/2025Numero di raccolta generale 11959/2026Data pubblicazione 30/04/2026Definitiva rinunzia che, nelle stesse prospettazioni di parte ricorrente, icontraenti non avevano pattuito, né in termini espressi, né stabilendo checiascuna delle parti non avrebbe potuto introdurre un’azione giudiziariaconcernente anche la porzione di lite su cui la perizia contrattuale verteva.6. Il quarto motivo di ricorso – che è opportuno scrutinare fin da subitoin applicazione del principio della ragione più liquida - lamenta, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione o falsaapplicazione degli artt. 2935 e 2952 cod. civ., e censura la sentenzaimpugnata laddove ha confermato la prescrizione del diritto all’indennizzo:la ricorrente, dopo aver premesso che i diritti derivanti dal contratto diassicurazione si prescrivono, ai sensi dell’art. 2952, comma 2, cod. civ., indue anni, fa richiamo al principio giurisprudenziale secondo cui la previsionedi una perizia contrattuale comporta la sospensione della prescrizionedurante lo svolgimento delle operazioni peritali, sempre che il sinistro siastato denunciato entro il termine di prescrizione del diritto all’indennizzo.Ciò premesso, la ricorrente rileva che, al momento del sinistro (avvenuto il20 novembre 2010), il titolare di [OSCURATO:PERSONA] era [OSCURATO:PERSONA], il qualedenunciava tempestivamente il sinistro (il 22 novembre 2010), “circostanzadi per sé sufficiente a ritenere che non sia intervenuta alcuna prescrizionedel diritto quando, nel 2016, la figlia [OSCURATO:PERSONA], successivamentesubentrata nella titolarità dell’azienda, partecipava al procedimento dimediazione ex adverso attivato” e poi, “nel 2017, invitava controparte aformare il collegio arbitrale”; deduce, inoltre, ad abundantiam che all’epocadel trasferimento dell’azienda in suo favore (ovvero, il 25 febbraio 2011)“erano in corso le operazioni peritali di accertamento del danno da parte deltecnico incaricato dall’assicuratore”, sicché, “nella denegata non credutaipotesi in cui non si volesse riconoscere efficacia sospensiva del termineprescrizionale alla denuncia del sinistro dell’assicurato”, si dovrebbequantomeno riconoscere “tale effetto al conferimento di incarico da partedell’assicuratore”, trattandosi di “operazione funzionale al raggiungimentoNumero registro generale 7265/2021Numero sezionale 391/2025Numero di raccolta generale 11959/2026Data pubblicazione 30/04/2026dell’accordo di cui all’art. 10 del contratto di assicurazione”; di conseguenza,alla luce di quanto osservato, la ricorrente ritiene che “il termineprescrizionale del diritto azionato da [OSCURATO:PERSONA] non sia mai iniziatoa decorrere (se non da quando, nel 2016, l’assicuratore metteva in dubbio,per la prima volta, la debenza dell’indennizzo)”, sicché “merita censura lasentenza impugnata che, all’esatto opposto, afferma che «la chiamata diperizia contrattuale effettuata da [OSCURATO:PERSONA] il 1° marzo 2017 risultaeffettuata a diritto già prescritto»”.7. Il motivo è fondato, nei termini che si vanno ad illustrare.7.1 L’esercizio del diritto attuato attraverso la “chiamata” della periziacontrattuale, che materialmente si realizza attraverso l'atto scritto con ilquale l'assicurato denuncia all'assicuratore il verificarsi dell'evento copertodalla garanzia e chiede la determinazione dell’indennizzo a lui spettante,comporta l’avvio di un procedimento che si sviluppa in una protratta econtinua serie di operazioni, in base alle modalità e alle tempistichecontrattualmente previste, che conducono, da ultimo e secondo la fisiologiadel rapporto, alla definizione, da parte del terzo perito quale mandatariodelle parti, delle questioni rimesse al suo apprezzamento.La “chiamata” di perizia contrattuale “pura”, per queste sue caratteristiche,costituisce un atto che ha un effetto interruttivo istantaneo, ai sensi delcombinato disposto degli artt. 2943, comma 4, e 1219 cod. civ. - comehanno riconosciuto sia, in passato, la giurisprudenza di questa Corte (v.Cass. 3600/1990), sia recenti voci dottrinali - ma comporta, al tempostesso, l’adempimento di un’obbligazione a cui entrambe le parti sonotenute, attraverso un concorde comportamento attivo che esprime lacomune volontà di esercitare le prerogative previste dal contratto onderisolvere, all’esito del continuativo sviluppo del procedimento, una porzionedel contrasto fra loro esistente.Ora, questa protratta attività che segue l’atto interruttivo iniziale risultaincompatibile con la valutazione normativa di inerzia del titolare che, aiNumero registro generale 7265/2021Numero sezionale 391/2025Numero di raccolta generale 11959/2026Data pubblicazione 30/04/2026sensi dell’art. 2934, comma 1, cod. civ. (a mente del quale «ogni diritto siestingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempodeterminato dalla legge»), giustifica il decorso della prescrizione e fa sì chel’effetto interruttivo si riproduca per tutto l’arco delle operazioni in cuiconsiste la perizia contrattuale.Viene, in definitiva, a configurarsi, in ragione della dinamica delprocedimento in atto, un esercizio del diritto de die in diem.Sarebbe evidente, infatti, la distonia fra lo sviluppo del procedimento in cuiconsiste la perizia contrattuale e la maturazione, nello stesso periodo, dellaprescrizione (legata, come detto, al mancato esercizio del diritto), così comesarebbe chiaramente contrario ai principi di buona fede e correttezzanell’esecuzione del contratto intendere che una parte possa partecipare aquesta comune attività di individuazione e determinazione del diritto dellacontroparte, ma, nel contempo, lucrare il medesimo lasso temporale intermini di maturazione della prescrizione del diritto altrui.In questa prospettiva è la natura dell'atto che costituisce la misura del suoeffetto. Nel senso che si tratta di un atto di impulso in funzione delsuccessivo svolgimento della perizia: non già, dunque, della semplicerichiesta di avvio, quanto invece della pretesa che attiva e mantiene viva lasua effettuazione, sino alla definizione delle questioni rimesse al terzo o, làdove previsto contrattualmente, sino alla scadenza del termine stabilito pertale definizione anche se la stessa non si sia stata raggiunta (cfr. sopra, nelprimo capoverso di questo numero 7.1.).In altri termini, se l’esercizio del diritto attraverso un atto che manifestil'intenzione del titolare di conseguire il proprio credito ha un effettointerruttivo istantaneo della prescrizione, quando questo atto dà origine aun procedimento negoziale del tipo della perizia contrattuale che, per le suepeculiari caratteristiche, si protrae con continuità nel tempo, questo effettointerruttivo si riproduce per tutto il tempo in cui questa attività si prolunga,in tal guisa dovendosi interpretare estensivamente il disposto dell'art. 2943,Numero registro generale 7265/2021Numero sezionale 391/2025Numero di raccolta generale 11959/2026Data pubblicazione 30/04/2026comma 4, prima parte, cod. civ., in sinergia ermeneutica con la più generalenorma dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2934 cod. civ.Non, dunque, una sospensione del termine di prescrizione per inesigibilitàdel credito, con relativa improponibilità della domanda, giacché, nel casodella perizia contrattuale (c.d. “pura”), non si verte in ipotesi di rinunciatemporanea alla tutela giurisdizionale, per cui non trova impedimentoalcuno l’esercizio in giudizio della pretesa creditoria, rimanendo, quindi,confinati nel perimetro degli ordinari istituti rimediali gli effettidell’eventuale inadempimento agli obblighi che trovano originedall’anzidetta clausola negoziale.Ne deriva, altresì, che, ai fini della prescrizione del diritto di creditodell’assicurato, l’attivazione del procedimento peritale viene a determinareun effetto interruttivo che si manifesta “di giorno in giorno” in ragione dellavitalità di tale procedimento al quale le parti si sono contrattualmenteobbligate; vitalità che dà evidenza all’esercizio del diritto reclamato finchéla procedura peritale non giunga, fisiologicamente, alla sua definizioneovvero venga a scadenza il termine per essa contrattualmente stabilito.7.2 La decisione impugnata non è coerente con questi principi.La Corte di merito, infatti, ha rappresentato che la rapina era statadenunciata agli assicuratori in data 22 ottobre 2010 e che il collegio peritaleaveva depositato “lodo irrituale il 25.9.2015”.Vi era stata, dunque una prima “chiamata” di perizia contrattuale, le cuioperazioni si erano concluse il 25 settembre 2015.Se la prescrizione del diritto aveva ricominciato a decorrere da quella data,non si poteva che concludere che al momento (in data 1° marzo 2017) dellanuova “chiamata” di perizia contrattuale effettuata da [OSCURATO:PERSONA] nonera ancora decorso il termine di prescrizione di due anni previsto dall’art.2952, comma 2, cod. civ..8. Le precedenti statuizioni escludono la necessità di provvedere tantosul secondo motivo (che lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc.Numero registro generale 7265/2021Numero sezionale 391/2025Numero di raccolta generale 11959/2026Data pubblicazione 30/04/2026civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 824-bis cod. proc. civ. e1372 cod. civ., nonché dell’art. 100 cod. proc. civ., censurando la sentenzaimpugnata, là dove afferma che “la causa instaurata da [OSCURATO:PERSONA] voltaall’accertamento della prescrizione del diritto di [OSCURATO:PERSONA] nonrappresenta peraltro, all’evidenza, alcuna forma di impugnazione dellapronuncia resa dagli arbitri in ordine all’impossibilità di quantificare il dannoper difetto di corretta e completa documentazione dello stesso”, così comeneppure “risulta alcuna impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA]”, inquanto, a prescindere dalla riconduzione del verbale finale del collegioarbitrale a un lodo o una perizia contrattuale, esso – in tesi di partericorrente - non sarebbe opponibile alla [OSCURATO:PERSONA] di Jamie LeeSartori, perché del relativo procedimento non era stata parte, dondel’assenza di legittimazione ad impugnarlo), quanto sul terzo mezzo (checritica la decisione impugnata, laddove - alla luce della conferma dellastatuizione relativa alla maturata prescrizione - ha ritenuto assorbite ledoglianze dell’appellante concernenti il supposto inadempimentodell’[OSCURATO:PERSONA] agli obblighi di cui agli artt. 2 e 7 del contratto, perchéin questo modo la Corte di merito si è implicitamente pronunciata “suquestioni che non poteva conoscere in quanto espressamente devolute dallaparti al collegio arbitrale”; solo a quest’ultimo, infatti, sarebbe spettato“verificare se l’assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 7”, nonché“verificare l’esistenza, la qualità e quantità delle cose assicurate (rubate enon rubate, danneggiate e non danneggiate)”) e ne comportanol’assorbimento.9. In conclusione, debbono essere fissati i seguenti principi:i) la perizia contrattuale consiste, in genere, in una clausola contrattualecon cui i contraenti vogliono che un terzo, scelto per le sue conoscenzetecniche specifiche e la fiducia che su di lui ripongono, intervenga su una opiù questioni rilevanti per un rapporto giuridico tra loro intercorrente, per ilcui chiarimento è necessaria l'applicazione di massime di esperienza di unNumero registro generale 7265/2021Numero sezionale 391/2025Numero di raccolta generale 11959/2026Data pubblicazione 30/04/2026certo settore, e stabiliscono di assoggettarsi ad un doppio vincolo, quelloderivante dal patto in virtù del quale si impegnano ad affidare a un terzo-perito la soluzione di una certa questione e quello derivante dalla periziache il terzo-perito porrà in essere;ii) la perizia contrattuale può assumere, ove il suo contenuto siariconducibile al disposto dell’art. 808-ter cod. proc. civ. e preveda unadefinitiva rinunzia delle parti ad esercitare i propri diritti avanti al giudiceordinario, natura di arbitrato irrituale; in mancanza di una simile rinunzia laperizia contrattuale costituisce una figura pienamente atipica avente naturadi obbligazione contrattuale con cui le parti individuano uno strumento che,ove utilizzato e portato a compimento, consente loro di superare in terminivincolanti una porzione del contrasto esistente attraverso la creazione di unnuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che icontraenti si impegnano a rispettare;iii) la perizia contrattuale pura ha natura meramente obbligatoria e nonpreclude a ciascuna delle parti la possibilità di introdurre un’azionegiudiziaria che abbia ad oggetto anche la porzione di controversia affidataal perito; una simile condotta assume valore di inadempimento ed esponela parte ad ogni conseguenza risarcitoria ad esso correlata;iv) l’esercizio del diritto attuato attraverso l’atto di “chiamata” della periziacontrattuale pura e il conseguente avvio di un procedimento che si sviluppain una protratta e continua serie di operazioni, secondo le modalitàcontrattualmente previste, costituiscono una condotta (di prolungatoadempimento di questa obbligazione contrattuale) incompatibile con lavalutazione normativa di inerzia del titolare che, ai sensi dell’art. 2934 cod.civ., giustifica il decorso della prescrizione e comporta un effetto interruttivode die in diem per tutto l’arco delle operazioni in cui consiste tale perizia,sino alla sua definizione ovvero alla scadenza del termine a tal finecontrattualmente stabilito.Numero registro generale 7265/2021Numero sezionale 391/2025Numero di raccolta generale 11959/2026Data pubblicazione 30/04/202610. Per tutto quanto sopra esposto, la sentenza impugnata deveessere cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nelprocedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendocura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiaraassorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma in data 25 novembre 2025.Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] PresidenteAlberto [OSCURATO:PERSONA]Ascola