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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 13715/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26905/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore p.t., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocataCINZIA TOLOMEI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) . -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE ANCONA n. 2764/2019 depositat o il 10/07/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il T ribunale di Ancona , con decreto del 10.7.2019 , in accoglimento dell’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito UBI) s.p.a. avverso lo stato passivo del F allimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione,ha disposto l’ammissione in via privilegiata ipotecaria del credito , ritenuto non provato dal g.d. , di € 814.246,75 oltre accessori vantato dall’opponente a seguito del frazionamento e dell’accollo da parte della fallita di un mutuo fondiario del 21.10.2003 di € 12.100.000,00 e di un mutuo ipotecario del 31.7.2012 di € 180.000,00,.

Il tribunale ha evidenziato che la creditrice aveva dimostrato l’an e il quantum della pretesa, allegando, oltre agli atti notarili di frazionamento, in cui erano indicati i ratei residui sia del mutuo fondiario del 2003 che del mutuo del 2012, anche gli estratti del conto corrente n. 22329,dai quali si evinceva: - il totale delle somme erogate dalla banca alla [OSCURATO:SOCIETA]. (originaria mutuataria prima della sua scissione in tre società, tra cui la [OSCURATO:SOCIETA]., che si erano accollate parte dei mutui frazionati) in forza dei contratti di finanziamento stipulati nel2003 e nel 2012; - il numero degli i mporti e delle rate pagate dall ’origin a ria mutuataria sino al momento della scissione; -il numero e gli importi delle rate pagat e da [OSCURATO:SOCIETA]. a partire dalla data in cui si era accollata i mutui, nonché il numero delle rate insolute,ricavabili dal mancato accredito in conto dei pagamenti previsti dai piani di ammortamento. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidandolo a duemotivi.

UBIs.p.a. ha resistito in giudizio con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoriaex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa e/o erronea interpretazione /o applicazione di norme di diritto (art. 360 comma 1° n. 3 cod. proc. civ.) nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] assumeche, secondo la puntuale ricostruzione compiuta dal proprio consulente contabile attraverso l’analisi del conto n. 22329 , in assenza di allegazione da parte della mutuante delle specifiche pattuizioni contrattuali applicate, si sarebbe addirittura dovuto riconoscere a favore della correntista la somma di € 211.644,76, a titolo di restituzione degli interessi al tasso bot minimo e massimo, con capitalizzazione semplice degli interessi passivi ed attivi, nonché la somma di € 81.850,04 addebitataa titolo di costi per fideiussioni.

Inoltre, dalla lettura dell’estratto conto era emerso che, relativamente al mutuo del 21.10.2003, a fronte di una erogazione prevista dal contatto di € 12.100.000,00 al verificarsi di determinate condizioni, l’erogazione effettiva era stata pari ad € 8.357.000,00 e che il debito residuoalla data della scissione (di cui [OSCURATO:SOCIETA] si era accollata il 36,55%) ammontava ad € 3.642.375,99, anziché agli €3.954.240,62 indicati dalla banca, con una differenza pari ad € 311.864,63.

2. Il motivo è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA], sotto l’apparentededuzione del vizio di violazione di legge (peraltro priva dell’indicazione delle norme asseritamente violate ), in realtà svolge censure di merito, finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti ed una differente valutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dal Tribunale di Ancona, non consentita in sede di legittimità se non nei ristretti limiti cui l’art. 360 comma 5° cod. proc. civ.-come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8053/2014 - riconduce attualmente il vizio di motivazione.

Difetta, peraltro, persino l’allegazione che i rilievi formulati nel motivo, cui il tribunale non ha fatto cenno nel decreto impugnato, abbiano formato oggetto di discussione tra le parti nel giudizio di opposizione ex art. 98 legge fall, come l’art. 360 comma 5° cod. proc. civ. espressamente richiede.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 117 comma 8° TUB nonché insufficiente e/o omessa motivazione “in ordine a tali aspetti come contestati dalla parte opposta” (così, testualmente, in rubrica).

Il ricorrente sostiene che l’omessa indicazione dell’ISC (che equivale al TAEG) nel contratto di mutuo del 22.10.2003 costituisce grave vizio genetico , comportante la nullità del contrattostesso, ex art. 117 TUB, con conseguente diritto della società poi fallita (e per essa della procedura) alla restituzione delle somme versate a rimborso del finanziamento, che ammonterebbero ad € 825.618,90, secondo l’analitica ricostruzione operata dal consulente.

4. Anche questo motivo è inammissibile, posto che il tribunale non ha esaminato l’eccezione(richiedente un accertamento in fatto e dunque non rilevabile d’ufficio in sede di legittimità) di nullità del mutuo per omessa indicazione dell’ISC e che il ricorrente non ha specificato se, e in quale esatta sede processuale, l’abbia sollevata.

Al di là del rilievo che l’eventuale omessa pronuncia sul punto da parte del giudice del merito avrebbe dovuto essere denunciata sotto il profilo dell’error in procedendo,per violazione dell’art. 112 c.p.c., trovano dunque applicazione i principi consolidati di questa Corte seco ndo cui : a) i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendumdel precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio; b)ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonché il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione ( Cass. n. 22886/2022; Cass. n. 32804/2019; Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 13/06/2018, n. 15430; Cass. n. 28060/2018;.Cass., 09/07/2013, n. 17041).

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Fallimento ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in €14.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26905/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore p.t., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocataCINZIA TOLOMEI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) . -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE ANCONA n. 2764/2019 depositat o il 10/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il T ribunale di Ancona , con decreto del 10.7.2019 , in accoglimento dell’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito UBI) s.p.a. avverso lo stato passivo del F allimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione,ha disposto l’ammissione in via privilegiata ipotecaria del credito , ritenuto non provato dal g.d. , di € 814.246,75 oltre accessori vantato dall’opponente a seguito del frazionamento e dell’accollo da parte della fallita di un mutuo fondiario del 21.10.2003 di € 12.100.000,00 e di un mutuo ipotecario del 31.7.2012 di € 180.000,00,. Il tribunale ha evidenziato che la creditrice aveva dimostrato l’an e il quantum della pretesa, allegando, oltre agli atti notarili di frazionamento, in cui erano indicati i ratei residui sia del mutuo fondiario del 2003 che del mutuo del 2012, anche gli estratti del conto corrente n. 22329,dai quali si evinceva: - il totale delle somme erogate dalla banca alla [OSCURATO:SOCIETA]. (originaria mutuataria prima della sua scissione in tre società, tra cui la [OSCURATO:SOCIETA]., che si erano accollate parte dei mutui frazionati) in forza dei contratti di finanziamento stipulati nel2003 e nel 2012; - il numero degli i mporti e delle rate pagate dall ’origin a ria mutuataria sino al momento della scissione; -il numero e gli importi delle rate pagat e da [OSCURATO:SOCIETA]. a partire dalla data in cui si era accollata i mutui, nonché il numero delle rate insolute,ricavabili dal mancato accredito in conto dei pagamenti previsti dai piani di ammortamento. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidandolo a duemotivi. UBIs.p.a. ha resistito in giudizio con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoriaex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa e/o erronea interpretazione /o applicazione di norme di diritto (art. 360 comma 1° n. 3 cod. proc. civ.) nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] assumeche, secondo la puntuale ricostruzione compiuta dal proprio consulente contabile attraverso l’analisi del conto n. 22329 , in assenza di allegazione da parte della mutuante delle specifiche pattuizioni contrattuali applicate, si sarebbe addirittura dovuto riconoscere a favore della correntista la somma di € 211.644,76, a titolo di restituzione degli interessi al tasso bot minimo e massimo, con capitalizzazione semplice degli interessi passivi ed attivi, nonché la somma di € 81.850,04 addebitataa titolo di costi per fideiussioni. Inoltre, dalla lettura dell’estratto conto era emerso che, relativamente al mutuo del 21.10.2003, a fronte di una erogazione prevista dal contatto di € 12.100.000,00 al verificarsi di determinate condizioni, l’erogazione effettiva era stata pari ad € 8.357.000,00 e che il debito residuoalla data della scissione (di cui [OSCURATO:SOCIETA] si era accollata il 36,55%) ammontava ad € 3.642.375,99, anziché agli €3.954.240,62 indicati dalla banca, con una differenza pari ad € 311.864,63. 2. Il motivo è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA], sotto l’apparentededuzione del vizio di violazione di legge (peraltro priva dell’indicazione delle norme asseritamente violate ), in realtà svolge censure di merito, finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti ed una differente valutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dal Tribunale di Ancona, non consentita in sede di legittimità se non nei ristretti limiti cui l’art. 360 comma 5° cod. proc. civ.-come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8053/2014 - riconduce attualmente il vizio di motivazione. Difetta, peraltro, persino l’allegazione che i rilievi formulati nel motivo, cui il tribunale non ha fatto cenno nel decreto impugnato, abbiano formato oggetto di discussione tra le parti nel giudizio di opposizione ex art. 98 legge fall, come l’art. 360 comma 5° cod. proc. civ. espressamente richiede. 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 117 comma 8° TUB nonché insufficiente e/o omessa motivazione “in ordine a tali aspetti come contestati dalla parte opposta” (così, testualmente, in rubrica). Il ricorrente sostiene che l’omessa indicazione dell’ISC (che equivale al TAEG) nel contratto di mutuo del 22.10.2003 costituisce grave vizio genetico , comportante la nullità del contrattostesso, ex art. 117 TUB, con conseguente diritto della società poi fallita (e per essa della procedura) alla restituzione delle somme versate a rimborso del finanziamento, che ammonterebbero ad € 825.618,90, secondo l’analitica ricostruzione operata dal consulente. 4. Anche questo motivo è inammissibile, posto che il tribunale non ha esaminato l’eccezione(richiedente un accertamento in fatto e dunque non rilevabile d’ufficio in sede di legittimità) di nullità del mutuo per omessa indicazione dell’ISC e che il ricorrente non ha specificato se, e in quale esatta sede processuale, l’abbia sollevata. Al di là del rilievo che l’eventuale omessa pronuncia sul punto da parte del giudice del merito avrebbe dovuto essere denunciata sotto il profilo dell’error in procedendo,per violazione dell’art. 112 c.p.c., trovano dunque applicazione i principi consolidati di questa Corte seco ndo cui : a) i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendumdel precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio; b)ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonché il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione ( Cass. n. 22886/2022; Cass. n. 32804/2019; Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 13/06/2018, n. 15430; Cass. n. 28060/2018;.Cass., 09/07/2013, n. 17041). Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Fallimento ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in €14.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifi