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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 08145/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso n.

R.G. 26272-2024 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26272/2024Numero sezionale 2850/2026Numero di raccolta generale 8145/2026Data pubblicazione 01/04/2026EGEA [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura speciale alle liti in atti-controricorrente-avverso la sentenza n. 540/2024 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 17.10.2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 26/3/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANOAgenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Piemonte aveva accolto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito la Società) avverso la sentenza n. 29/2024,emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Asti, con cui erastato respinto il ricorso avverso avviso di liquidazione avente ad oggettoimposta principale di registro liquidata su atti giudiziari, in particolare sulprovvedimento con cui il Tribunale di Asti aveva condannato la Società arestituire l’addizionale provinciale sull’accisa sull’energia elettrica.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Il ricorso è stato respinto con proposta di definizione anticipata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., depositata in data 21 novembre 2025.Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto opposizione,chiedendo che il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è statafissata ai sensi dell’art. 380-bis n. 1 c.p.c.Entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1.

Con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c. violazione dell’art. 8 comma 1 lett.b) TariffaParte I allegata al T.U.

REGISTRO per avere la Commissione tributariaregionale erroneamente ritenuto applicabile l’imposta di registro in misurafissa ad un provvedimento di condanna alla restituzione di sommecorrisposte per effetto della sopravvenuta assenza di valido titoloNumero registro generale 26272/2024Numero sezionale 2850/2026Numero di raccolta generale 8145/2026Data pubblicazione 01/04/2026giustificativo (in relazione alle somme corrisposte dal Gruppo GrifoAgroalimentare [OSCURATO:PERSONA] al fornitore [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di addizionale provinciale sull’energia elettricanell’ambito dei rapporti contrattuali di somministrazione di energiaelettrica tra le stesse intercorsi).1.2.

La doglianza va disattesa.1.3.

Con la proposta di definizione anticipata il ricorso è stato ritenutomanifestamente infondato evidenziando quanto segue:« ... consideratoche la condanna civilistica alla restituzione ha comportato la caducazionedel titolo del precedente trasferimento, e in specie della clausolacontrattuale del contratto di somministrazione che aveva imposto aGruppo [OSCURATO:PERSONA] di versarel’addizionale maturata sull’energia elettrica somministrata; consideratoche l’art. 6 D.L. 511/88 istitutivo della citata addizionale venivadisapplicato perché in contrasto con la Direttiva n.2008/118/CE;considerato che le pronunce pregiudiziali della Corte di Giustizia dellaComunità Europea hanno efficacia "ex tunc", tranne nei casi in cui la stessaCorte, per considerazioni attinenti alla certezza dei rapporti giuridici, siriconosca il diritto di limitare, per il passato, l'effetto delle propriedecisioni; ne consegue che, intervenuta in via pregiudiziale la decisioneinterpretativa della Corte e configuratosi il contrasto tra la normativaitaliana e quella comunitaria siccome interpretata, la norma ritenutaincompatibile non può più essere applicata dal giudice nazionale al caso dispecie, senza che tale mancata applicazione trovi un limite cronologicoiniziale con riferimento al momento della pronuncia interpretativa (Cass.Civ., Sez.

L, Sentenza n. 14468 del 22/12/1999); ritenuto chel’incompatibilità della norma nazionale con il diritto unionale ha carattereoriginario e comporta una pronuncia di caducazione del titolo sia essaesplicita o implicita, situazione del tutto assimilabile ad un annullamentodella clausola contrattuale regolata ai fini dell’imposta di registro dal citatoart. 8, co. 1, lett. e), Tariffa, Parte Prima, allegata al T.U.R.; consideratoche i provvedimenti giudiziari che dichiarano la nullità o pronuncianol'annullamento di un atto, ancorché di condanna alla restituzione di denaroNumero registro generale 26272/2024Numero sezionale 2850/2026Numero di raccolta generale 8145/2026Data pubblicazione 01/04/2026o beni, o di risoluzione di un contratto, anche quando la dichiarazione dinullità riguardi singole clausole ex art. 1419, comma 2, c.c., e non l'interocontratto che sopravvive tra le parti con la sostituzione della disciplinalegale alle clausole nulle sono soggetti ad imposta di registro in misurafissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima -allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, essendo irrilevante che essi riguardinocorrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non trovando applicazione allaripetizione di indebito oggettivo il principio di alternatività di cui all'art. 40del d.P.R. citato, né l'art. 8, comma 1, lett. b), della suddetta tariffa, ilquale postula la fisiologica validità ("in toto et in qualibet parte") delcontratto originante le obbligazioni per le quali si chiede al giudice dipronunciare la condanna al pagamento o alla consegna (Cass. Civ., Sez.5, Sentenza n. 25610 del 31/08/2022)».1.4.

A fronte della trascritta proposta, la ricorrente non ha fornitoelementi idonei per la modifica della suddetta proposta atteso che l’azionedi ripetizione per indebito oggettivo è esperibile in ogni caso di mancanzadi una causa adquirendi in ragione della mancanza o della cessazione delvincolo originariamente esistente tra le parti, in conseguenza delladichiarazione di nullità, dell'annullamento, della risoluzione, dellarescissione o del venire, comunque, meno del contratto (cfr. Cass. n.32137/2025; Cass. n. 3762/2025; Cass. n. 21410/2024; Cass. n.35008/2023; Cass. n. 19150/2023; Cass. n. 10606/2023; Cass. n.36783/2022; Cass. n. 25610/2022; Cass. n. 36251/2021; Cass. n.23914/2020; Cass. n. 23448/2020; Cass. n. 17948/2020; Cass. n.14758/2019; Cass. n. 715/2018).1.5.

Invero l'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causaoriginaria giustificativa del pagamento (conditio indebiti sine causa) operché la causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta menoin virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace ilrapporto medesimo (conditio ob causam finitam), e ciò secondo unadistinzione che risale al diritto romano, e che è ripresa dalla dottrinaitaliana, sulla base del nuovo testo dell'art. 2033 cod. civile nel quale èstato trasfuso l'art. 1327 del codice abrogato (1865) che stabiliva ilNumero registro generale 26272/2024Numero sezionale 2850/2026Numero di raccolta generale 8145/2026Data pubblicazione 01/04/2026principio della inefficacia degli atti privi di una causa solvendi (così, inmotivazione, Cass. n. 14084/2005; in senso analogo Cass. nn.39264/2021, 4378/2014, e già Cass. n. 4889/1979).1.6.

Tanto precisato, la conclusione accolta dalla sentenza impugnata,che ha assimilato, sottoponendola alla medesima disciplina giuridica, lapronuncia di condanna alla restituzione di pagamenti eseguiti, inmancanza di una legittima causa solvendi, alle sentenze di nullità,annullamento e risoluzione di un contratto e di condanna alle conseguentirestituzioni, è conforme ai principi di diritto sin qui illustrati posto che leipotesi previste dalla lett. e) cit. sono di stretta interpretazione, in quantosottoposte ad una disciplina diversa, sicché essa non può essere estesaoltre i casi espressamente contemplati dalla legge.1.7.

La lettera e) è dunque applicabile restrittivamente ai soli casi incui il provvedimento attesti la mancanza, o comporti la caducazione, deltitolo e la conseguente condanna al pagamento abbia funzione meramenterestitutoria, mirando a ripristinare la situazione quo ante.1.8.

Nel caso di specie, è altrettanto chiaro che il diritto di ripeterequanto pagato ex art. 2033 c.c. ha quale presupposto che quest’ultimo siaavvenuto senza causa e ha una funzione recuperatoria, in quanto tende aevitare l’arricchimento a danno di altri, in modo da eliminare l’iniquitàprodottasi mediante uno spostamento patrimoniale privo digiustificazione, ed a ciò consegue che tale pagamento ha la funzione direintegrare il patrimonio di colui che l’ha effettuata, in tal modoimpoverendosi e nei limiti di tale impoverimento.1.9.

L'effetto giuridico della sentenza che accoglie l'azione diripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. e dispone le conseguentirestituzioni è dunque ravvisabile nel mero recupero di beni al patrimoniodel soggetto che abbia eseguito il pagamento in mancanza di una causaadquirendi.1.10.

Erroneamente, dunque, l’Amministrazione ha ascritto lapronuncia in questione alla categoria degli atti giudiziari che recano«condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o allaconsegna di beni di qualsiasi natura» (art. 8, comma 1, lett. b), cit.)., cheNumero registro generale 26272/2024Numero sezionale 2850/2026Numero di raccolta generale 8145/2026Data pubblicazione 01/04/2026non può trovare applicazione in quanto postula la fisiologica validità (intoto et in qualibet parte) del contratto originante le obbligazioni per lequali si chiede al giudice di pronunciare la condanna al pagamento o allaconsegna (cfr. Cass. n. 25610/2022).2.

Tutto ciò premesso, la Corte osserva che la proposta di definizioneanticipata merita integrale conferma, posto che richiama ed applica principidi diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, né laricorrente ha offerto elementi per mutare l’orientamento della stessa3.

Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.4.

A tale esito segue la condanna della ricorrente alla rifusione dellespese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché lacondanna al pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, terzocomma, c.p.c., in favore della controricorrente e al versamento diun’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende (art. 96, quartocomma, c.p.c.).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessiviEuro 1.300,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese generali edaccessori come per legge, nonché al pagamento della somma di Euro650,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore dellacontroricorrente e della somma di Euro 500,00 ai sensi dell’art. 96, quartocomma, c.p.c. alla cassa delle ammende.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 26.3.2026.La Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso n. R.G. 26272-2024 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26272/2024Numero sezionale 2850/2026Numero di raccolta generale 8145/2026Data pubblicazione 01/04/2026EGEA [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura speciale alle liti in atti-controricorrente-avverso la sentenza n. 540/2024 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 17.10.2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 26/3/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANOAgenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Piemonte aveva accolto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito la Società) avverso la sentenza n. 29/2024,emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Asti, con cui erastato respinto il ricorso avverso avviso di liquidazione avente ad oggettoimposta principale di registro liquidata su atti giudiziari, in particolare sulprovvedimento con cui il Tribunale di Asti aveva condannato la Società arestituire l’addizionale provinciale sull’accisa sull’energia elettrica.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Il ricorso è stato respinto con proposta di definizione anticipata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., depositata in data 21 novembre 2025.Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto opposizione,chiedendo che il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è statafissata ai sensi dell’art. 380-bis n. 1 c.p.c.Entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c. violazione dell’art. 8 comma 1 lett.b) TariffaParte I allegata al T.U. REGISTRO per avere la Commissione tributariaregionale erroneamente ritenuto applicabile l’imposta di registro in misurafissa ad un provvedimento di condanna alla restituzione di sommecorrisposte per effetto della sopravvenuta assenza di valido titoloNumero registro generale 26272/2024Numero sezionale 2850/2026Numero di raccolta generale 8145/2026Data pubblicazione 01/04/2026giustificativo (in relazione alle somme corrisposte dal Gruppo GrifoAgroalimentare [OSCURATO:PERSONA] al fornitore [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di addizionale provinciale sull’energia elettricanell’ambito dei rapporti contrattuali di somministrazione di energiaelettrica tra le stesse intercorsi).1.2. La doglianza va disattesa.1.3. Con la proposta di definizione anticipata il ricorso è stato ritenutomanifestamente infondato evidenziando quanto segue:« ... consideratoche la condanna civilistica alla restituzione ha comportato la caducazionedel titolo del precedente trasferimento, e in specie della clausolacontrattuale del contratto di somministrazione che aveva imposto aGruppo [OSCURATO:PERSONA] di versarel’addizionale maturata sull’energia elettrica somministrata; consideratoche l’art. 6 D.L. 511/88 istitutivo della citata addizionale venivadisapplicato perché in contrasto con la Direttiva n.2008/118/CE;considerato che le pronunce pregiudiziali della Corte di Giustizia dellaComunità Europea hanno efficacia "ex tunc", tranne nei casi in cui la stessaCorte, per considerazioni attinenti alla certezza dei rapporti giuridici, siriconosca il diritto di limitare, per il passato, l'effetto delle propriedecisioni; ne consegue che, intervenuta in via pregiudiziale la decisioneinterpretativa della Corte e configuratosi il contrasto tra la normativaitaliana e quella comunitaria siccome interpretata, la norma ritenutaincompatibile non può più essere applicata dal giudice nazionale al caso dispecie, senza che tale mancata applicazione trovi un limite cronologicoiniziale con riferimento al momento della pronuncia interpretativa (Cass.Civ., Sez. L, Sentenza n. 14468 del 22/12/1999); ritenuto chel’incompatibilità della norma nazionale con il diritto unionale ha carattereoriginario e comporta una pronuncia di caducazione del titolo sia essaesplicita o implicita, situazione del tutto assimilabile ad un annullamentodella clausola contrattuale regolata ai fini dell’imposta di registro dal citatoart. 8, co. 1, lett. e), Tariffa, Parte Prima, allegata al T.U.R.; consideratoche i provvedimenti giudiziari che dichiarano la nullità o pronuncianol'annullamento di un atto, ancorché di condanna alla restituzione di denaroNumero registro generale 26272/2024Numero sezionale 2850/2026Numero di raccolta generale 8145/2026Data pubblicazione 01/04/2026o beni, o di risoluzione di un contratto, anche quando la dichiarazione dinullità riguardi singole clausole ex art. 1419, comma 2, c.c., e non l'interocontratto che sopravvive tra le parti con la sostituzione della disciplinalegale alle clausole nulle sono soggetti ad imposta di registro in misurafissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima -allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, essendo irrilevante che essi riguardinocorrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non trovando applicazione allaripetizione di indebito oggettivo il principio di alternatività di cui all'art. 40del d.P.R. citato, né l'art. 8, comma 1, lett. b), della suddetta tariffa, ilquale postula la fisiologica validità ("in toto et in qualibet parte") delcontratto originante le obbligazioni per le quali si chiede al giudice dipronunciare la condanna al pagamento o alla consegna (Cass. Civ., Sez.5, Sentenza n. 25610 del 31/08/2022)».1.4. A fronte della trascritta proposta, la ricorrente non ha fornitoelementi idonei per la modifica della suddetta proposta atteso che l’azionedi ripetizione per indebito oggettivo è esperibile in ogni caso di mancanzadi una causa adquirendi in ragione della mancanza o della cessazione delvincolo originariamente esistente tra le parti, in conseguenza delladichiarazione di nullità, dell'annullamento, della risoluzione, dellarescissione o del venire, comunque, meno del contratto (cfr. Cass. n.32137/2025; Cass. n. 3762/2025; Cass. n. 21410/2024; Cass. n.35008/2023; Cass. n. 19150/2023; Cass. n. 10606/2023; Cass. n.36783/2022; Cass. n. 25610/2022; Cass. n. 36251/2021; Cass. n.23914/2020; Cass. n. 23448/2020; Cass. n. 17948/2020; Cass. n.14758/2019; Cass. n. 715/2018).1.5. Invero l'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causaoriginaria giustificativa del pagamento (conditio indebiti sine causa) operché la causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta menoin virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace ilrapporto medesimo (conditio ob causam finitam), e ciò secondo unadistinzione che risale al diritto romano, e che è ripresa dalla dottrinaitaliana, sulla base del nuovo testo dell'art. 2033 cod. civile nel quale èstato trasfuso l'art. 1327 del codice abrogato (1865) che stabiliva ilNumero registro generale 26272/2024Numero sezionale 2850/2026Numero di raccolta generale 8145/2026Data pubblicazione 01/04/2026principio della inefficacia degli atti privi di una causa solvendi (così, inmotivazione, Cass. n. 14084/2005; in senso analogo Cass. nn.39264/2021, 4378/2014, e già Cass. n. 4889/1979).1.6. Tanto precisato, la conclusione accolta dalla sentenza impugnata,che ha assimilato, sottoponendola alla medesima disciplina giuridica, lapronuncia di condanna alla restituzione di pagamenti eseguiti, inmancanza di una legittima causa solvendi, alle sentenze di nullità,annullamento e risoluzione di un contratto e di condanna alle conseguentirestituzioni, è conforme ai principi di diritto sin qui illustrati posto che leipotesi previste dalla lett. e) cit. sono di stretta interpretazione, in quantosottoposte ad una disciplina diversa, sicché essa non può essere estesaoltre i casi espressamente contemplati dalla legge.1.7. La lettera e) è dunque applicabile restrittivamente ai soli casi incui il provvedimento attesti la mancanza, o comporti la caducazione, deltitolo e la conseguente condanna al pagamento abbia funzione meramenterestitutoria, mirando a ripristinare la situazione quo ante.1.8. Nel caso di specie, è altrettanto chiaro che il diritto di ripeterequanto pagato ex art. 2033 c.c. ha quale presupposto che quest’ultimo siaavvenuto senza causa e ha una funzione recuperatoria, in quanto tende aevitare l’arricchimento a danno di altri, in modo da eliminare l’iniquitàprodottasi mediante uno spostamento patrimoniale privo digiustificazione, ed a ciò consegue che tale pagamento ha la funzione direintegrare il patrimonio di colui che l’ha effettuata, in tal modoimpoverendosi e nei limiti di tale impoverimento.1.9. L'effetto giuridico della sentenza che accoglie l'azione diripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. e dispone le conseguentirestituzioni è dunque ravvisabile nel mero recupero di beni al patrimoniodel soggetto che abbia eseguito il pagamento in mancanza di una causaadquirendi.1.10. Erroneamente, dunque, l’Amministrazione ha ascritto lapronuncia in questione alla categoria degli atti giudiziari che recano«condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o allaconsegna di beni di qualsiasi natura» (art. 8, comma 1, lett. b), cit.)., cheNumero registro generale 26272/2024Numero sezionale 2850/2026Numero di raccolta generale 8145/2026Data pubblicazione 01/04/2026non può trovare applicazione in quanto postula la fisiologica validità (intoto et in qualibet parte) del contratto originante le obbligazioni per lequali si chiede al giudice di pronunciare la condanna al pagamento o allaconsegna (cfr. Cass. n. 25610/2022).2. Tutto ciò premesso, la Corte osserva che la proposta di definizioneanticipata merita integrale conferma, posto che richiama ed applica principidi diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, né laricorrente ha offerto elementi per mutare l’orientamento della stessa3. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.4. A tale esito segue la condanna della ricorrente alla rifusione dellespese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché lacondanna al pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, terzocomma, c.p.c., in favore della controricorrente e al versamento diun’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende (art. 96, quartocomma, c.p.c.). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessiviEuro 1.300,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese generali edaccessori come per legge, nonché al pagamento della somma di Euro650,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore dellacontroricorrente e della somma di Euro 500,00 ai sensi dell’art. 96, quartocomma, c.p.c. alla cassa delle ammende.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 26.3.2026.La Presidente([OSCURATO:PERSONA])