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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 maggio 2024

Cassazione n. 21410/2024

Testo disponibile della fonte

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24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23858 R.G. anno 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’avvocatoAurelio Marino; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] 2028, in giudizio a mezzo della procuratrice [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; controricorrente avverso la sentenza n. 5822/2019 della Corte di appello di Napoli, pubblicata il 3 dicembre 2019 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del31 maggio 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez.

I–RG 23858/2020 camera di consiglio31.5.2024

1. ─ Con sentenza del 21 luglio 2010 il Tribunale di Napoli ha revocato il decreto ingiuntivo pronunciato su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., debitrice principale, e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fideiussori; ha quindi condannato gli intimati al pagamento della somma di euro 464.253,11.

La pretesa aveva ad oggetto il saldo passivo di un conto corrente identificato col n. 1060.72, da compensarsi con il saldo attivo di altri due rapporti della stessa natura.

2. ─ In sede di gravame la Corte di appello ha accertato la nullità del contratto relativo al conto n. 1060.72 per la mancata consegna alla società correntista del documento negoziale e ha rideterminato il dare e avere tra le parti, condannando gli originari intimati al pagamento della somma di euro 212.105,55, oltre interessi.

3. ─ Hanno proposto ricorso per cassazione Ferrante e Smeriglio, nella qualità di ex soci e successori di [OSCURATO:PERSONA], cancellata dal registro delle imprese.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito azionato, rappresentata in giudizio da [OSCURATO:SOCIETA].

Il ricorso si basa su di un solo motivo.

Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. ─ Precede, in rito, la questione sollevata dalla controricorrente, e vertente sulla carenza di legittimazione a impugnare in capo ai nominati Ferrante e Smeriglio.

Ha dedotto [OSCURATO:SOCIETA] che tale legittimazione potrebbe configurarsi solo ove i predetti, ex soci della estinta società [OSCURATO:PERSONA], avessero riscosso somme dal bilancio finale di liquidazione di questa: il che― assume ― non era stato allegat o, né provato.

L’eccezione è priva di fondamento.

E’ da credere, con la giurisprudenza andatasi consolidando negli ultimi anni, che i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellatadal registro delle imprese ex art. Sez.

I–RG 23858/2020 camera di consiglio31.5.2024 3 2495 c.c., non definiti all'esito dell’attività liquidatoria , indipendentemente dalla circostanza che essiabbiano riscosso somme in sede di riparto in base al bilancio finale di liquidazione.

Infatti, secondo quanto affermato da questa Corte in tema di contenzioso tributario(Cass. 7 aprile 2017, n. 9094; Cass. 16 giugno 2017, n. 15035; Cass. 16 gennaio 2019, n. 897; cfr. pure Cass. 26 luglio 2023, n. 22692)─ ma ribadito assai di recente anche al di fuori di tale ambito (cfr. Cass. 2 aprile 2024, n. 8633) ─, qualora l'estinzione della società di capitali, all'esito della cancellazione dal registro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di cui la stessa sia parte, l'impugnazione della sentenza resa nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta in quanto il limite di responsabilità degli stessi di cui all'art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali:interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci.

2. ─ Come anticipato, il ricorso è resistito da Siena NPL 2028, qualificatasi cessionaria del credito.

Poiché tale qualità non è stata contestata, non si pone alcun problema quanto alla prova de l fatt o costitutivodella vicenda modificativa ( in senso soggettivo ) del diritto controverso(Cass. Sez.

U. 18 maggio 2006, n. 11650).

3. ─ Iricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto sull’interpretazione della volontà processuale della parte e la nullità della sentenza per motivazione apparente in merito all’attività esegetica, nonché la nullità della pronuncia stessa per violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., oltre che dell’art. 2697 c.c..

Deducono gli istanti che la Corte di appello avrebbe Sez.

I–RG 23858/2020 camera di consiglio31.5.2024 impropriamente ritenuto persistente e attuale il suo potere-dovere di decidere la domanda di accertamento del dare e avere tra le parti originariamente proposta: domanda che era stata superata dalle conclusioni rassegnate dalla società e da [OSCURATO:PERSONA] il 5 giugno 2018.

Lamentano, poi, l’ulteriore errore in cui sarebbe incorso il Giudice distrettuale nel pronunciare condanna nei confronti degli appellanti principali (essi ricorrenti e la società [OSCURATO:PERSONA]) nonostante l’assenza di una domandain tal senso da parte della banca.

Il motivo è fondato; così il ricorso.

La Corte di appello, dopo aver rilevato che il contratto di conto corrente n. 1060.72 risultava essere nullo per la mancata consegna del documento negoziale alla cliente ─ profilo, questo, che non è stato investito da impugnazione ─, ha preso in esame le conclusioni rassegnate dalle appellanti, evidenziando che era stato ivi richiesto quanto segue: accertare la nullità dei contratti dedotti in lite per difetto di forma scritta e, eseguita la rideterminazione del dare e avere, accertare che gli stessi impugnanti non erano debitori di alcuna somma di denaro, «ovvero ed in subordine» che i medesimi erano «debitori di una somma inferiore ad euro 464.253,121». [OSCURATO:PERSONA] del gravame ha da ciò ricavato che la richiesta formulata in appello non era diretta alla declaratoria che nulla fossedovutodagli odierni ricorrenti per l’invalidità del contratto: ad avviso della Corte di merito era stato piuttosto domandato che si quantificasse il dare e avere «e solo all’esito» si accertasse«se qualcosa [fosse] dovuto e det erminarne l’ammontare».

Stante la declaratoria di radicale nullità del contratto, la condanna disposta in riforma della sentenza di primo grado (per l’importo di euro 212.105,55) non poteva aver titolo nella causa petendi posta a fondamento della pretesa azionata dalla banca, la quale aveva agito per l’adempimento del debito nascente dal contratto di conto corrente poi dichiarato nullo: va qui rammentato che la somma domandata in via monitoria, pari a euro 464.559,37,costituiva il saldo debitore del conto Sez.

I–RG 23858/2020 camera di consiglio31.5.2024 corrente n. 1060.72 (dichiarato nullo, come si è detto), al netto dei saldi attivi di cui ai conti nn. 1209.96 e 2053.08).

Infatti, la sentenza che pronuncia la nullità di un contratto ristabilisce fra le parti, sul piano patrimoniale, lo status quo antecome se il contratto non fosse stato mai concluso: pertanto,se il contratto nullo ha avuto esecuzione, la parte che ha effettuato la prestazione ha diritto alla restituzione, secondo le regole della ripetizione dell'indebito (cfr. già Cass. 30 dicembre 1971, n. 3788).

In tal senso, qualora venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi in ragione della dichiarazione di nullità del contratto ─ ma anche dell'annullamento, della risoluzione o della rescissione, o del venire comunque meno del vincolo originariamente esistente─ l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo(Cass. 1 agosto 2001, n.10498; Cass. 10 luglio 2008, n. 18886 ; Cass. 7 febbraio 2011, n. 2956; Cass. 15 gennaio 2018, n. 715).

Il giudice non può, d’altra parte, a fronte della domanda di condanna al pagamento, diretta a dare esecuzione al contratto, provvedere sulla ripetizione dell’indebito che abbia titolo nella nullità del contratto stesso.

Occorre considerare che diritti di obbligazione tendenti all’ottenimento della medesima sommadi denaro sono eteroderminati, in quanto possono esistere contemporaneamente più volte fra i medesimi soggetti e perciò richiedono, quale indispensabile elemento di individuazione, l'allegazione dei fatti costitutivi sui quali essi si fondano.

E’ stato perciò affermato che la ripetizione dell'indebito integra, rispetto alla domanda di adempimento contrattuale o di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, originariamente proposta, una domanda nuova, non costituendole due pretesearticolazioni di un'unica matrice e riguardando entrambe diritti eterodeterminati (Cass. 20 febbraio 1998, n. 1788 ; Cass. 26 luglio Sez.

I–RG 23858/2020 camera di consiglio31.5.2024 1999,n. 8070).

In linea con quest’ordine di considerazioni deve negarsi che il giudice avanti al quale sia proposta domanda di adempimento relativa a una determinata somma possa riconoscere quest’ultima a titolo di ripetizione dell’indebitoe pronunciare una correlativa condanna al pagamento sulla base di tale, diversa, causa petendi.

Proprio in quanto il fatto costituivo della domanda assume autonomo rilievo ai fini dell’individuazione del diritto azionato, il giudice resta vincolato al fatto costitutivo allegato dalla parte (diversamente da quanto si verifica in tema di diritti autodeterminati, i quali si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte).

Ciò detto, la trascrizione delle conclusioni rassegnate dalla banca nella comparsa di risposta di primo grado (pag. 10 del controricorso) non dà conto della proposizione di una domanda ex art. 2033 c.c.Né è rilevante che gli odierni ricorrenti abbiano domandato la rideterminazione del dare avere e la declaratoria che essi non erano debitori di alcuna somma o, in subordine, che erano obbligati per un importo inferiore a quello di euro 464.253,11, oggetto di ingiunzione.

Come è evidente, tale domanda non può supplire alla mancata tempestiva proposizione della domanda restitutoria.

4. ― I n con clusione, la decisione impugnata, con cui è stata pronunciatacondanna al pagamento per un titolo non dedotto, risulta affetta da extrapetizione e va pertanto cassata.

La causa è rinviata allaCorte di appello di Napoli che giudicherà in diversa composizione e statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoliche deciderà in diversa composizio ne e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23858 R.G. anno 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’avvocatoAurelio Marino; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] 2028, in giudizio a mezzo della procuratrice [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; controricorrente avverso la sentenza n. 5822/2019 della Corte di appello di Napoli, pubblicata il 3 dicembre 2019 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del31 maggio 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I–RG 23858/2020 camera di consiglio31.5.2024 1. ─ Con sentenza del 21 luglio 2010 il Tribunale di Napoli ha revocato il decreto ingiuntivo pronunciato su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., debitrice principale, e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fideiussori; ha quindi condannato gli intimati al pagamento della somma di euro 464.253,11. La pretesa aveva ad oggetto il saldo passivo di un conto corrente identificato col n. 1060.72, da compensarsi con il saldo attivo di altri due rapporti della stessa natura. 2. ─ In sede di gravame la Corte di appello ha accertato la nullità del contratto relativo al conto n. 1060.72 per la mancata consegna alla società correntista del documento negoziale e ha rideterminato il dare e avere tra le parti, condannando gli originari intimati al pagamento della somma di euro 212.105,55, oltre interessi. 3. ─ Hanno proposto ricorso per cassazione Ferrante e Smeriglio, nella qualità di ex soci e successori di [OSCURATO:PERSONA], cancellata dal registro delle imprese. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito azionato, rappresentata in giudizio da [OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorso si basa su di un solo motivo. Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ Precede, in rito, la questione sollevata dalla controricorrente, e vertente sulla carenza di legittimazione a impugnare in capo ai nominati Ferrante e Smeriglio. Ha dedotto [OSCURATO:SOCIETA] che tale legittimazione potrebbe configurarsi solo ove i predetti, ex soci della estinta società [OSCURATO:PERSONA], avessero riscosso somme dal bilancio finale di liquidazione di questa: il che― assume ― non era stato allegat o, né provato. L’eccezione è priva di fondamento. E’ da credere, con la giurisprudenza andatasi consolidando negli ultimi anni, che i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellatadal registro delle imprese ex art. Sez. I–RG 23858/2020 camera di consiglio31.5.2024 3 2495 c.c., non definiti all'esito dell’attività liquidatoria , indipendentemente dalla circostanza che essiabbiano riscosso somme in sede di riparto in base al bilancio finale di liquidazione. Infatti, secondo quanto affermato da questa Corte in tema di contenzioso tributario(Cass. 7 aprile 2017, n. 9094; Cass. 16 giugno 2017, n. 15035; Cass. 16 gennaio 2019, n. 897; cfr. pure Cass. 26 luglio 2023, n. 22692)─ ma ribadito assai di recente anche al di fuori di tale ambito (cfr. Cass. 2 aprile 2024, n. 8633) ─, qualora l'estinzione della società di capitali, all'esito della cancellazione dal registro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di cui la stessa sia parte, l'impugnazione della sentenza resa nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta in quanto il limite di responsabilità degli stessi di cui all'art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali:interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci. 2. ─ Come anticipato, il ricorso è resistito da Siena NPL 2028, qualificatasi cessionaria del credito. Poiché tale qualità non è stata contestata, non si pone alcun problema quanto alla prova de l fatt o costitutivodella vicenda modificativa ( in senso soggettivo ) del diritto controverso(Cass. Sez. U. 18 maggio 2006, n. 11650). 3. ─ Iricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto sull’interpretazione della volontà processuale della parte e la nullità della sentenza per motivazione apparente in merito all’attività esegetica, nonché la nullità della pronuncia stessa per violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., oltre che dell’art. 2697 c.c.. Deducono gli istanti che la Corte di appello avrebbe Sez. I–RG 23858/2020 camera di consiglio31.5.2024 impropriamente ritenuto persistente e attuale il suo potere-dovere di decidere la domanda di accertamento del dare e avere tra le parti originariamente proposta: domanda che era stata superata dalle conclusioni rassegnate dalla società e da [OSCURATO:PERSONA] il 5 giugno 2018. Lamentano, poi, l’ulteriore errore in cui sarebbe incorso il Giudice distrettuale nel pronunciare condanna nei confronti degli appellanti principali (essi ricorrenti e la società [OSCURATO:PERSONA]) nonostante l’assenza di una domandain tal senso da parte della banca. Il motivo è fondato; così il ricorso. La Corte di appello, dopo aver rilevato che il contratto di conto corrente n. 1060.72 risultava essere nullo per la mancata consegna del documento negoziale alla cliente ─ profilo, questo, che non è stato investito da impugnazione ─, ha preso in esame le conclusioni rassegnate dalle appellanti, evidenziando che era stato ivi richiesto quanto segue: accertare la nullità dei contratti dedotti in lite per difetto di forma scritta e, eseguita la rideterminazione del dare e avere, accertare che gli stessi impugnanti non erano debitori di alcuna somma di denaro, «ovvero ed in subordine» che i medesimi erano «debitori di una somma inferiore ad euro 464.253,121». [OSCURATO:PERSONA] del gravame ha da ciò ricavato che la richiesta formulata in appello non era diretta alla declaratoria che nulla fossedovutodagli odierni ricorrenti per l’invalidità del contratto: ad avviso della Corte di merito era stato piuttosto domandato che si quantificasse il dare e avere «e solo all’esito» si accertasse«se qualcosa [fosse] dovuto e det erminarne l’ammontare». Stante la declaratoria di radicale nullità del contratto, la condanna disposta in riforma della sentenza di primo grado (per l’importo di euro 212.105,55) non poteva aver titolo nella causa petendi posta a fondamento della pretesa azionata dalla banca, la quale aveva agito per l’adempimento del debito nascente dal contratto di conto corrente poi dichiarato nullo: va qui rammentato che la somma domandata in via monitoria, pari a euro 464.559,37,costituiva il saldo debitore del conto Sez. I–RG 23858/2020 camera di consiglio31.5.2024 corrente n. 1060.72 (dichiarato nullo, come si è detto), al netto dei saldi attivi di cui ai conti nn. 1209.96 e 2053.08). Infatti, la sentenza che pronuncia la nullità di un contratto ristabilisce fra le parti, sul piano patrimoniale, lo status quo antecome se il contratto non fosse stato mai concluso: pertanto,se il contratto nullo ha avuto esecuzione, la parte che ha effettuato la prestazione ha diritto alla restituzione, secondo le regole della ripetizione dell'indebito (cfr. già Cass. 30 dicembre 1971, n. 3788). In tal senso, qualora venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi in ragione della dichiarazione di nullità del contratto ─ ma anche dell'annullamento, della risoluzione o della rescissione, o del venire comunque meno del vincolo originariamente esistente─ l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo(Cass. 1 agosto 2001, n.10498; Cass. 10 luglio 2008, n. 18886 ; Cass. 7 febbraio 2011, n. 2956; Cass. 15 gennaio 2018, n. 715). Il giudice non può, d’altra parte, a fronte della domanda di condanna al pagamento, diretta a dare esecuzione al contratto, provvedere sulla ripetizione dell’indebito che abbia titolo nella nullità del contratto stesso. Occorre considerare che diritti di obbligazione tendenti all’ottenimento della medesima sommadi denaro sono eteroderminati, in quanto possono esistere contemporaneamente più volte fra i medesimi soggetti e perciò richiedono, quale indispensabile elemento di individuazione, l'allegazione dei fatti costitutivi sui quali essi si fondano. E’ stato perciò affermato che la ripetizione dell'indebito integra, rispetto alla domanda di adempimento contrattuale o di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, originariamente proposta, una domanda nuova, non costituendole due pretesearticolazioni di un'unica matrice e riguardando entrambe diritti eterodeterminati (Cass. 20 febbraio 1998, n. 1788 ; Cass. 26 luglio Sez. I–RG 23858/2020 camera di consiglio31.5.2024 1999,n. 8070). In linea con quest’ordine di considerazioni deve negarsi che il giudice avanti al quale sia proposta domanda di adempimento relativa a una determinata somma possa riconoscere quest’ultima a titolo di ripetizione dell’indebitoe pronunciare una correlativa condanna al pagamento sulla base di tale, diversa, causa petendi. Proprio in quanto il fatto costituivo della domanda assume autonomo rilievo ai fini dell’individuazione del diritto azionato, il giudice resta vincolato al fatto costitutivo allegato dalla parte (diversamente da quanto si verifica in tema di diritti autodeterminati, i quali si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte). Ciò detto, la trascrizione delle conclusioni rassegnate dalla banca nella comparsa di risposta di primo grado (pag. 10 del controricorso) non dà conto della proposizione di una domanda ex art. 2033 c.c.Né è rilevante che gli odierni ricorrenti abbiano domandato la rideterminazione del dare avere e la declaratoria che essi non erano debitori di alcuna somma o, in subordine, che erano obbligati per un importo inferiore a quello di euro 464.253,11, oggetto di ingiunzione. Come è evidente, tale domanda non può supplire alla mancata tempestiva proposizione della domanda restitutoria. 4. ― I n con clusione, la decisione impugnata, con cui è stata pronunciatacondanna al pagamento per un titolo non dedotto, risulta affetta da extrapetizione e va pertanto cassata. La causa è rinviata allaCorte di appello di Napoli che giudicherà in diversa composizione e statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoliche deciderà in diversa composizio ne e