CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 08149/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso n. R.G. 26254-2024 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protemporeDATWYLER [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legalerappresentante pro temporeNumero registro generale 26254/2024Numero sezionale 2849/2026Numero di raccolta generale 8149/2026Data pubblicazione 01/04/2026rappresentate e difese dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giustaprocura speciale alle liti in atti-controricorrenti-avverso la sentenza n. 541/2024 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 17.10.2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 26/3/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANOAgenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Piemonte aveva accolto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 27/2024, emessa dalla Cortedi giustizia tributaria di primo grado di Asti, con cui era stato respinto ilricorso avverso avviso di liquidazione avente ad oggetto imposta principaledi registro liquidata su atti giudiziari, in particolare sul provvedimento concui il Tribunale di Asti aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. arestituire a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. l’addizionale provincialesull’accisa sull’energia elettrica.Le società contribuenti resistono con controricorso.Il ricorso è stato respinto con proposta di definizione anticipata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., depositata in data 7 novembre 2025.Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto opposizione,chiedendo che il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è statafissata ai sensi dell’art. 380-bis n. 1 c.p.c.La ricorrente e le controricorrenti hanno da ultimo depositato memoriadifensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c. violazione dell’art. 8 comma 1 lett.b) TariffaParte I allegata al T.U. REGISTRO per avere la Commissione tributariaregionale erroneamente ritenuto applicabile l’imposta di registro in misurafissa ad un provvedimento di condanna alla restituzione di sommeNumero registro generale 26254/2024Numero sezionale 2849/2026Numero di raccolta generale 8149/2026Data pubblicazione 01/04/2026corrisposte per effetto della sopravvenuta assenza di valido titologiustificativo (in relazione alle somme corrisposte dalla società DatwylerPharma [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al fornitore [OSCURATO:PERSONA] commerciale s.r.l. a titolodi addizionale provinciale sull’energia elettrica nell’ambito dei rapporticontrattuali di somministrazione di energia elettrica tra le stesseintercorsi).1.2. La doglianza va disattesa.1.3. Con la proposta di definizione anticipata il ricorso è stato ritenutomanifestamente infondato evidenziando quanto segue:« ... consideratoche la condanna civilistica alla restituzione ha comportato la caducazionedel titolo del precedente trasferimento, e in specie della clausolacontrattuale del contratto di somministrazione che aveva imposto aDatwyler [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di versare l’addizionale maturatasull’energia elettrica somministrata; considerato che l’art. 6 D.L. 511/88istitutivo della citata addizionale veniva disapplicato perché in contrastocon la Direttiva n.2008/118/CE; considerato che le pronunce pregiudizialidella Corte di Giustizia della Comunità Europea hanno efficacia "ex tunc",tranne nei casi in cui la stessa Corte, per considerazioni attinenti allacertezza dei rapporti giuridici, si riconosca il diritto di limitare, per ilpassato, l'effetto delle proprie decisioni; ne consegue che, intervenuta invia pregiudiziale la decisione interpretativa della Corte e configuratosi ilcontrasto tra la normativa italiana e quella comunitaria siccomeinterpretata, la norma ritenuta incompatibile non può più essere applicatadal giudice nazionale al caso di specie, senza che tale mancataapplicazione trovi un limite cronologico iniziale con riferimento al momentodella pronuncia interpretativa (Cass. Civ., Sez. L, Sentenza n. 14468 del22/12/1999); ritenuto che l’incompatibilità della norma nazionale con ildiritto unionale ha carattere originario e comporta una pronuncia dicaducazione del titolo sia essa esplicita o implicita, situazione del tuttoassimilabile ad un annullamento della clausola contrattuale regolata ai finidell’imposta di registro dal citato art. 8, co. 1, lett. e), Tariffa, Parte Prima,allegata al T.U.R.; considerato che i provvedimenti giudiziari chedichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché diNumero registro generale 26254/2024Numero sezionale 2849/2026Numero di raccolta generale 8149/2026Data pubblicazione 01/04/2026condanna alla restituzione di denaro o beni, o di risoluzione di uncontratto, anche quando la dichiarazione di nullità riguardi singole clausoleex art. 1419, comma 2, c.c., e non l'intero contratto che sopravvive tra leparti con la sostituzione della disciplina legale alle clausole nulle sonosoggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma1, lett. e), della tariffa - parte prima - allegata al d.P.R. n. 131 del 1986,essendo irrilevante che essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggettiad IVA, non trovando applicazione alla ripetizione di indebito oggettivo ilprincipio di alternatività di cui all'art. 40 del d.P.R. citato, né l'art. 8,comma 1, lett. b), della suddetta tariffa, il quale postula la fisiologicavalidità ("in toto et in qualibet parte") del contratto originante leobbligazioni per le quali si chiede al giudice di pronunciare la condanna alpagamento o alla consegna (Cass. Civ., Sez. 5, Sentenza n. 25610 del31/08/2022)».1.4. A fronte della trascritta proposta, la ricorrente non ha fornitoelementi idonei per la modifica della suddetta proposta atteso che l’azionedi ripetizione per indebito oggettivo è esperibile in ogni caso di mancanzadi una causa adquirendi in ragione della mancanza o della cessazione delvincolo originariamente esistente tra le parti, in conseguenza delladichiarazione di nullità, dell'annullamento, della risoluzione, dellarescissione o del venire, comunque, meno del contratto (cfr. Cass. n.32137/2025; Cass. n. 3762/2025; Cass. n. 21410/2024; Cass. n.35008/2023; Cass. n. 19150/2023; Cass. n. 10606/2023; Cass. n.36783/2022; Cass. n. 25610/2022; Cass. n. 36251/2021; Cass. n.23914/2020; Cass. n. 23448/2020; Cass. n. 17948/2020; Cass. n.14758/2019; Cass. n. 715/2018).1.5. Invero l'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causaoriginaria giustificativa del pagamento (conditio indebiti sine causa) operché la causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta menoin virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace ilrapporto medesimo (conditio ob causam finitam), e ciò secondo unadistinzione che risale al diritto romano, e che è ripresa dalla dottrinaitaliana, sulla base del nuovo testo dell'art. 2033 cod. civile nel quale èNumero registro generale 26254/2024Numero sezionale 2849/2026Numero di raccolta generale 8149/2026Data pubblicazione 01/04/2026stato trasfuso l'art. 1327 del codice abrogato (1865) che stabiliva ilprincipio della inefficacia degli atti privi di una causa solvendi (così, inmotivazione, Cass. n. 14084/2005; in senso analogo Cass. nn.39264/2021, 4378/2014, e già Cass. n. 4889/1979).1.6. Tanto precisato, la conclusione accolta dalla sentenza impugnata,che ha assimilato, sottoponendola alla medesima disciplina giuridica, lapronuncia di condanna alla restituzione di pagamenti eseguiti, inmancanza di una legittima causa solvendi, alle sentenze di nullità,annullamento e risoluzione di un contratto e di condanna alle conseguentirestituzioni, è conforme ai principi di diritto sin qui illustrati posto che leipotesi previste dalla lett. e) cit. sono di stretta interpretazione, in quantosottoposte ad una disciplina diversa, sicché essa non può essere estesaoltre i casi espressamente contemplati dalla legge.1.7. La lettera e) è dunque applicabile restrittivamente ai soli casi incui il provvedimento attesti la mancanza, o comporti la caducazione, deltitolo e la conseguente condanna al pagamento abbia funzione meramenterestitutoria, mirando a ripristinare la situazione quo ante.1.8. Nel caso di specie, è altrettanto chiaro che il diritto di ripeterequanto pagato ex art. 2033 c.c. ha quale presupposto che quest’ultimo siaavvenuto senza causa e ha una funzione recuperatoria, in quanto tende aevitare l’arricchimento a danno di altri, in modo da eliminare l’iniquitàprodottasi mediante uno spostamento patrimoniale privo digiustificazione, ed a ciò consegue che tale pagamento ha la funzione direintegrare il patrimonio di colui che l’ha effettuata, in tal modoimpoverendosi e nei limiti di tale impoverimento.1.9. L'effetto giuridico della sentenza che accoglie l'azione diripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. e dispone le conseguentirestituzioni è dunque ravvisabile nel mero recupero di beni al patrimoniodel soggetto che abbia eseguito il pagamento in mancanza di una causaadquirendi.1.10. Erroneamente, dunque, l’Amministrazione ha ascritto lapronuncia in questione alla categoria degli atti giudiziari che recano«condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o allaNumero registro generale 26254/2024Numero sezionale 2849/2026Numero di raccolta generale 8149/2026Data pubblicazione 01/04/2026consegna di beni di qualsiasi natura» (art. 8, comma 1, lett. b), cit.)., chenon può trovare applicazione in quanto postula la fisiologica validità (intoto et in qualibet parte) del contratto originante le obbligazioni per lequali si chiede al giudice di pronunciare la condanna al pagamento o allaconsegna (cfr. Cass. n. 25610/2022).2. Tutto ciò premesso, la Corte osserva che la proposta di definizioneanticipata merita integrale conferma, posto che richiama ed applica principidi diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, né laricorrente ha offerto elementi per mutare l’orientamento della stessa3. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.4. A tale esito segue la condanna della ricorrente alla rifusione dellespese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché lacondanna al pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, terzocomma, c.p.c., in favore della controricorrente e al versamento diun’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende (art. 96, quartocomma, c.p.c.). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessiviEuro 1.500,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese generali edaccessori come per legge, nonché al pagamento della somma di Euro700,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore dellacontroricorrente e della somma di Euro 500,00 ai sensi dell’art. 96, quartocomma, c.p.c. alla cassa delle ammende.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 26.3.2026.La Presidente([OSCURATO:PERSONA])